Corte II I
C-5230/2007
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 1 9 n o v e m b r e 2 0 0 9
Giudici Vito Valenti (presidente del collegio),
Alberto Meuli e Franziska Schneider,
cancelliera Marcella Lurà.
A._______,
patrocinato dall'avvocato Luigi Potenza,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero (UAIE),
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Assicurazione per l'invalidità (decisione del
20 giugno 2007).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
C-5230/2007
Fatti:
A.
A._______, cittadino italiano, nato il (...), coniugato con figli, ha
lavorato in Svizzera in qualità di manovale edile dal 1962 al 1983 (doc.
2), solvendo contributi all'assicurazione svizzera per la vecchiaia, i
superstiti e l'invalidità. Rientrato in Italia, ha svolto attività lucrativa
come bracciante agricolo, da ultimo alle dipendenze dell'azienda
B._______. Il 31 dicembre 1999, ha interrotto il lavoro per ragioni di
salute (doc. 15). Il 28 marzo 2006, ha formulato una richiesta volta
all'ottenimento di una rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità
(doc. 9).
B.
Nel corso dell'istruttoria, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per
gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha in particolare assunto agli
atti la seguente documentazione:
• un certificato medico del 15 giugno 1984, da cui emerge che il
paziente presenta segnatamente spondilodiscoartrosi cervico-
dorsolombare nonché sindrome di Neri Barré e che la capacità
al lavoro quale operaio è notevolmente limitata (doc. 16);
• un referto di esame RX (torace) del 5 settembre 1984 (doc. 17);
• un referto di prova ergometrica del 15 dicembre 1984 (doc. 18
a 20);
• un referto di esame RX (torace) del 14 febbraio 1992 (doc. 21);
• il verbale della Commissione medica per l'accertamento
dell'invalidità civile di C._______ del 16 aprile 1992, nel quale è
indicata la diagnosi segnatamente di ipoacusia, poliartrosi
nonché broncopatia cronica e l'interessato è considerato
invalido nella misura del 68% (doc. 22 nonché doc. 74);
• una relazione medica (non datata), in cui è, da un lato, posta la
diagnosi di bronchite cronica con enfisema postbronchitico,
spondiloartrosi osteofitica cervico-lombare nonché ipoacusia
mista bilaterale con labirintite e, dall'altro, confermata una
completa incapacità lavorativa (doc. 23);
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• un referto di esame doppler arterioso del 14 aprile 1992
(doc. 24);
• una cartella clinica concernente il ricovero dal 27 marzo al
16 aprile 1996 per tifo addominale in paziente portatore cronico
di HbsAg e infezione delle vie urinarie (doc. 25 nonché doc. 31
a 47);
• un referto di esami ematici e delle urine del 23 aprile 1996
(doc. 26 a 28);
• un certificato medico del 19 settembre 1998, giusta il quale il
paziente è affetto da epatite cronica, poliartrosi, ipercole-
sterolemia, bronchite cronica e ipoacusia (doc. 29);
• un certificato medico del 21 settembre 1998, da cui appare che
l'interessato presenta disturbo depressivo (doc. 30);
• la perizia medica dettagliata E 213 della previdenza sociale
italiana effettuata il 28 settembre 1998, attestante
spondiloartrosi con lieve impegno funzionale, modesta
bronchite e ipoacusia; nella stessa, è stato segnalato che il
paziente è portatore cronico di HbsAg e invalido nella misura
del 40% nella precedente attività (doc. 48);
• un referto di esame audiometrico del 12 dicembre 1999
(doc. 49);
• un certificato medico del 28 aprile 2000, secondo cui il paziente
è affetto segnatamente da epatopatia cronica, poliartrosi con
grave limitazione funzionale, dislipidemia, broncopatia cronica
nonché sindrome vertiginosa severa e che lo stesso è inabile
per qualsiasi attività lavorativa (doc. 50);
• un referto di esame TC (cerebrale) del 3 settembre 2005
(doc. 53);
• i referti di esami ematici e delle urine del 5 e 12 settembre 2005
(doc. 54 e 55);
• un referto di esame elettrocardiografico del 9 settembre 2005
(doc. 51);
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• un referto di elettroencefalografia del 21 settembre 2005
(doc. 56);
• un rapporto di visita gastroenterologica del 26 settembre 2005,
in cui è evidenziata la diagnosi segnatamente di HbsAg positivo
e ipercolesterolemia (doc. 52);
• un referto di esame eco epatica del 4 ottobre 2005 (doc. 58 e
59);
• i referti di esami ematici del 19 e 21 ottobre e del 7 e 9
dicembre 2005 (doc. 60 a 63);
• un referto di elettrocardiogramma (ECG) del 7 novembre 2005
(doc. 57 nonché doc. 68 a 73);
• un certificato medico del 23 gennaio 2006 (mal leggibile), nel
quale è prescritto che l'interessato si sottoponga ad esami
medici (doc. 64);
• i referti di esami ematici del 20 e 22 febbraio 2006 (doc. 65 e
66);
• la perizia medica particolareggiata E 213 della previdenza
sociale italiana effettuata il 5 maggio 2006, in cui è segnalata la
diagnosi di epatopatia cronica HBV correlata, spondiloartrosi a
discreto impegno funzionale e grave ipoacusia mista bilaterale;
le condizioni di salute dell'interessato sono state definite come
peggiorate e lo stesso è stato considerato in grado di svolgere
regolari lavori leggeri, ma non il suo ultimo lavoro né un lavoro
adeguato alle sue condizioni a tempo pieno (massimo: 1-2 ore
al giorno). È stato segnalato che l'assicurato è considerato
invalido al 60% conformemente alle disposizioni di legge del
Paese di residenza sia nella precedente attività che in
un'attività adeguata alle sue condizioni (doc. 75);
• un certificato medico del 27 novembre 2006, da cui emerge che
il paziente è affetto da epatite cronica HBV correlata e che il
medesimo si sottopone a terapia medica da più di due anni
(doc. 67);
• il questionario per l'assicurato del 7 dicembre 2006 (doc. 15).
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C.
Nel suo rapporto del 21 febbraio 2007, la dott.ssa D._______, medico
dell'UAIE, ha esposto la diagnosi principale di epatite B cronica senza
rilevante disturbo della sintesi e sindrome cervicolombovertebrale
cronica con alterazioni degenerative alle vertebre cervicali e lombari.
Ha pure evidenziato la diagnosi secondaria, senza ripercussioni sulla
capacità lavorativa, di bronchite cronica e ipoacusia mista. Il medico
ha osservato che l'assicurato (64 anni) è stato attivo nel settore
agricolo (attività da semipesante a pesante) e che lo stesso non lavora
più dal 1999. Ha rilevato che il medesimo è affetto da un'epatite B
cronica (causa di un leggero aumento delle transaminasi), che la
funzione epatobiliare è buona e che tale patologia, pur se ben tenuta
sotto controllo, può avere una ripercussione sulla capacità lavorativa,
nel senso di accrescere la stanchezza. L'interessato soffre altresì di
dolori alla schiena. Secondo detto medico, le limitazioni nei movimenti,
dovute alle alterazioni alle vertebre cervicali e lombari, sono
comunque minime. Peraltro, i documenti medici non riferiscono di
alcuna carenza neurologica e neppure di alcuna notevole limitazione
nei movimenti. Il menzionato medico ha infine reputato che l'assicurato
presenta pochi disturbi somatici tali da giustificare una completa
incapacità al lavoro. Ha in particolare constatato che lo stesso, a
causa dell'ipoacusia, non può esercitare un'attività sostitutiva al
telefono; per contro, l'esercizio di parecchie attività adeguate è
esigibile. La dott.ssa D._______ ha quindi fissato un'incapacità al
lavoro dell'interessato del 50% nella precedente attività (operaio nel
settore agricolo) a partire dal 5 maggio 2006 (data dei referti
radiologici rispettivamente del formulario E 213), considerandolo
tuttavia abile all'80% in un'attività confacente al suo stato di salute
(lavoro con cambiamento della posizione, con sollevamento di pesi
non superiori ai 15 kg, al riparo da freddo, umidità e brutto tempo
nonché senza necessità di chinarsi), quale operaio specializzato
presso un'azienda/fabbrica/stabilimento, sorvegliante di posteggio/
museo, riparatore di piccoli apparecchi/ articoli domestici, venditore di
biglietti, addetto alla registrazione di
dati/classificazione/archiviazione/scansione ottica di documenti,
addetto alla distribuzione della posta interna/fattorino (doc. 77 e 77.1).
D.
Il 21 marzo 2007, l'UAIE ha effettuato una valutazione del grado
d'invalidità dell'interessato sulla base di un salario mensile da valido di
Euro 1'239.00, conseguibile in Italia nel 2005 come operaio nel settore
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agricolo (cfr. statistiche edite dall'Ufficio internazionale del lavoro,
Ginevra 2005), e l'ha contrapposto ad un salario da invalido per le
attività di sostituzione proposte dalla dott.ssa D._______ di Euro
1'120.94 (cfr. statistiche edite dall'Ufficio internazionale del lavoro,
Ginevra 2005). Quest'ultimo importo è stato ridotto del 25% (1'120.94
– 280.23 = 840.71) per tenere conto dell'età dell'interessato e del fatto
che quest'ultimo può esercitare solo delle attività leggere e adeguate
alle sue condizioni. L'UAIE ha poi effettuato una riduzione aggiuntiva
del 20%, poiché l'interessato avrebbe potuto svolgere un'attività
sostitutiva solo nella misura dell'80% (840.71 – 168.15 = 672.56).
Perciò, il citato Ufficio ha confrontato un reddito da valido di Euro
1'239.00 ad uno teorico da invalido di Euro 672.56. Il calcolo della
perdita di guadagno è stato indicato come segue: [(1'239.00 – 672.56)
x 100] : 1'239.00 = 45,72% (doc. 78).
E.
Il 22 marzo 2007, l'autorità inferiore, dopo avere accertato un grado
d'invalidità del 46% dal 5 maggio 2006, ha comunicato all'interessato
che sussisterebbe il diritto ad un quarto di rendita dell'assicurazione
svizzera per l'invalidità a decorrere dal 3 gennaio 2007 ed ha
concesso a quest'ultimo la facoltà di formulare delle obiezioni per
iscritto (progetto di decisione; doc. 79).
F.
Il 20 aprile 2007, l'interessato ha postulato, in via principale, il
riconoscimento del suo diritto ad una rendita intera, in virtù della
documentazione medica agli atti. Ha segnalato che le patologie da cui
è affetto, fra cui, epatite cronica HBV correlata, bronchite cronica,
poliartrosi e limitazione funzionale polidistrettuale, non gli consentono
di far fronte agli atti della vita quotidiana, quindi tantomeno di svolgere
un'attività lucrativa. Ha osservato che tali affezioni comportano delle
notevoli ripercussioni sulla capacità lavorativa. Infine, ha fatto valere
che il quarto di rendita deve essere erogato a decorrere dal 5 maggio
2006 [data a partire dalla quale è stata accertata una diminuzione
della capacità di guadagno del 46%] rispettivamente dal 28 marzo
2006 [data della presentazione di una domanda volta all'ottenimento di
una rendita dell'assicurazione per l'invalidità svizzera] (doc. 80).
G.
Nel suo rapporto del 17 maggio 2007, la dott.ssa D._______ ha
rilevato che i documenti medici prodotti non riferiscono di pessime
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condizioni di salute. In particolare, tali documenti non menzionano
alcun importante sintomo depressivo e neppure riferiscono di disturbi
limitanti all'apparato locomotore. Ha quindi confermato la precedente
presa di posizione (doc. 82).
H.
Il 20 giugno 2007, l'autorità inferiore ha deciso di erogare in favore
dell'interessato, sulla base di un grado d'invalidità del 46%, un quarto
di rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità a far tempo dal
1° gennaio 2007. Ha osservato che l'assicurato presenta un'incapacità
al lavoro del 50% nella precedente attività a partire dal 5 maggio 2006.
Ha altresì precisato che l'esercizio di un'attività lucrativa più leggera
confacente allo stato di salute – lavoro con cambio di posizione, senza
porto di pesi superiore ai 15 kg nonché al riparo da freddo, umidità e
maltempo, quale ad esempio operaio in fabbrica, posteggiatore,
custode di museo, riparatore di piccoli elettrodomestici, venditore di
biglietti, impiegato in un ufficio o nell'amministrazione – è da
considerare esigibile all'80% a far tempo dal 5 maggio 2006 e conduce
ad una perdita di guadagno del 46%, ciò che da diritto ad un quarto di
rendita. Infine, ha sottolineato che il diritto alla rendita nasce nel
momento in cui l'assicurato è incapace di guadagno del 40% in media
per un anno. Il servizio medico dell'UAIE ha fissato un'incapacità al
lavoro nella precedente attività del 20% dal 28 settembre 1998 e del
50% dal 5 maggio 2006. L'interessato presenta quindi un'incapacità di
guadagno del 40% in media sull'arco di un anno dal 3 gennaio 2007
(doc. 85; v. anche doc. 83 e 84).
I.
Il 31 luglio 2007, l'interessato ha interposto ricorso dinanzi al Tribunale
amministrativo federale contro la decisione dell'UAIE del 20 giugno
2007 mediante il quale ha chiesto, sostanzialmente, il riconoscimento
del suo diritto ad una rendita intera d'invalidità a far tempo da marzo
del 2006 (data della richiesta volta all'ottenimento di una rendita). Si è
doluto di un'insufficiente motivazione della decisione impugnata
riguardo alla valutazione del grado d'invalidità che non gli consente di
redigere un ricorso con cognizione di causa. Ha segnalato che la sua
età (62 anni), le sue condizioni di salute, la sua formazione nonché
esperienza professionale non gli consentono di svolgere una qualsiasi
attività lucrativa, neppure una confacente al suo stato di salute. Ha
ribadito che le patologie da cui è affetto (segnatamente epatite cronica
HBV correlata, broncopneumopatia cronica ostruttiva, poliartrosi e
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limitazione funzionale polidistrettuale) comportano delle ripercussioni
sull'adempimento degli atti della vita quotidiana nonché sull'esercizio
di un'attività lucrativa (doc. TAF 1).
J.
Nella risposta al ricorso del 30 novembre 2007, l'autorità inferiore ha
proposto la reiezione del ricorso. In virtù dei rapporti medici del
febbraio e maggio 2007, il servizio medico dell'UAIE ha ritenuto che
l'assicurato presenta un'incapacità al lavoro nella precedente attività di
bracciante agricolo del 20% dal 28 settembre 1998 e del 50% dal
5 maggio 2006. Detto servizio medico ha pure considerato il
medesimo abile al 100% dal 28 settembre 1998 ed all'80% dal 5
maggio 2006 in un'attività sostitutiva adeguata alle sue condizioni,
quale ad esempio operaio non qualificato nell'industria od in una
fabbrica, sorvegliante di parcheggi/musei, riparatore di piccoli
apparecchi/elettrodomestici, cassiere, bigliettaio, impiegato in un
ufficio. L'autorità inferiore ha altresì rilevato che dal calcolo
comparativo dei redditi risulta che l'interessato, nell'ambito di attività di
sostituzione, presenta un grado d'invalidità del 46%, che riconosce il
diritto ad un quarto di rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità
a partire dal 1° gennaio 2007. Ha precisato che ogni assicurato deve
intraprendere tutto quanto sia esigibile per ovviare alle conseguenze
della sua invalidità, segnatamente mettendo a frutto la sua residua
capacità lavorativa se necessario in una nuova professione. In
particolare, ha sottolineato che l'assenza di un'occupazione lucrativa
in ragione dell'età o di una formazione insufficiente, non giustifica il
riconoscimento di una rendita. L'autorità inferiore ha inoltre osservato
che l'assicurazione svizzera per l'invalidità non è vincolata dal fatto
che l'interessato è stato riconosciuto quale invalido nel suo Paese.
Infine, ha rilevato che il ricorrente non ha allegato alcun fatto nuovo e
neppure ha esibito nuova documentazione suscettibile di giustificare
un diverso apprezzamento (doc. TAF 7).
K.
Con decisione incidentale del 23 gennaio 2008 (notificata il 28 gennaio
2008; cfr. avviso di ricevimento agli atti), questo Tribunale ha invitato il
ricorrente a versare, nel termine di 30 giorni dalla notificazione della
decisione incidentale medesima, un anticipo di fr. 300.-- a copertura
delle presumibili spese processuali (doc. TAF 10 e 14).
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L.
Nella replica del 23 gennaio 2008, il ricorrente ha ribadito il suo diritto
ad una rendita intera dell'assicurazione svizzera per l'invalidità. Ha
fatto valere una completa incapacità al lavoro, anche in attività
sostitutive leggere. Ha contestato la valutazione riguardo alla sua
residua capacità lavorativa. Infine, ha sottolineato che la sua età
nonché la sua scarsa formazione non gli consentono di reperire
un'occupazione confacente al suo stato di salute (doc. TAF 11).
M.
Il 26 febbraio 2008, l'insorgente ha formulato una domanda di
assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal pagamento delle
spese processuali. Ha fatto valere d'essere indigente (doc. TAF 15).
N.
Il 24 aprile 2008, il ricorrente ha prodotto il formulario “domanda di
gratuito patrocinio” (doc. TAF 18).
O.
Il 5 dicembre 2008, l'atto di replica è stato trasmesso per conoscenza
all'autorità inferiore (doc. TAF 11).
Diritto:
1.
1.1 Il Tribunale amministrativo federale esamina d'ufficio e con piena
cognizione la sua competenza (art. 31 e segg. della legge del
17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale [LTAF, RS
173.32]), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono
sottoposti (DTF 133 I 185 consid. 2 e relativi riferimenti).
1.2 Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui
all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in
combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 69 cpv. 1 lett. b della
legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità
(LAI, RS 831.20), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 della
legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa
(PA, RS 172.021), rese dall'Ufficio AI per le persone residenti
all'estero.
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1.3 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di
assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è
applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale
del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1
cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione
per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la LAI non deroghi
alla LPGA.
1.4 Il ricorso – presentato tempestivamente e rispettoso dei requisiti
previsti dalla legge (art. 59 e 60 LPGA nonché art. 52 PA) – è pertanto
ammissibile.
2.
2.1 Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la
Confederazione svizzera e la Comunità europea ed i suoi Stati membri
sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999 (ALC,
RS 0.142.112.681) ed il relativo Allegato II che regola il coordinamento
dei sistemi di sicurezza sociale, nonché il Regolamento (CEE) n°
1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo all'applicazione dei
regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori
autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità
(RS 0.831.109.268.1), che si applica a tutte le rendite il cui diritto
sorge a far data dal 1° giugno 2002 o successivamente e si sostituisce
a qualsiasi convenzione di sicurezza sociale che vincoli due o più Stati
(art. 6 Regolamento), come pure il Regolamento (CEE) n° 574/72 del
Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del Regolamento
n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11). L'art. 3 del regolamento (CEE) n°
1408/71 sancisce il principio della parità di trattamento tra cittadini che
risiedono in uno Stato membro della Comunità europea ed i cittadini
svizzeri.
2.2 Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta
nell'allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri
della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono
sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora
il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo. Nella misura in cui
l'Accordo, in particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei
sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni
contrarie, l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle
condizioni di ottenimento di una rendita di invalidità svizzera sono
regolate dal diritto interno svizzero.
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2.3 L'art. 80a LAI sancisce espressamente l'applicabilità nella
presente procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione
europea, dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio
del 14 giugno 1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo
1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71.
2.4 Per costante giurisprudenza, l'ottenimento di una pensione
straniera d'invalidità non pregiudica l'apprezzamento di un'invalidità
secondo il diritto svizzero (v. sentenza del Tribunale federale I 435/02
del 4 febbraio 2003 consid. 2). Anche in seguito all'entrata in vigore
dell'ALC, il grado d'invalidità di un assicurato che pretende una rendita
dell'assicurazione svizzera è determinato esclusivamente secondo il
diritto svizzero (DTF 130 V 253 consid. 2.4).
3.
3.1 Secondo l'art. 2 LPGA, le disposizioni della legge stessa sono
applicabili alle assicurazioni sociali disciplinate dalla legislazione
federale, se e per quanto le singole leggi sulle assicurazioni sociali lo
prevedano.
3.2 L'esame del diritto a prestazioni secondo la LAI è retto dal tenore
della LAI al momento della decisione impugnata in virtù del principio
secondo il quale sono determinanti le norme materiali in vigore al
momento della realizzazione dello stato di fatto giuridicamente
determinante (DTF 130 V 445 consid. 1.2 e relativi riferimenti). Le
disposizioni della 5a revisione della LAI, in vigore dal 1° gennaio 2008,
non sono pertanto applicabili nel caso concreto e di seguito è fatto
riferimento alle disposizioni in vigore fino al 31 dicembre 2007.
3.3 Il ricorrente ha presentato la richiesta di rendita il 28 marzo 2006.
In deroga all'art. 24 LPGA, l'art. 48 cpv. 2 LAI precisa che, se
l'assicurato si annuncia più di dodici mesi dopo l'inizio del diritto, le
prestazioni sono assegnate soltanto per i 12 mesi precedenti la
richiesta. In concreto, questo Tribunale può limitarsi ad esaminare se il
ricorrente avesse diritto ad una rendita il 28 marzo 2005 (ossia 12
mesi precedenti la presentazione della domanda), oppure se un diritto
alla rendita sia sorto tra tale data e il 20 giugno 2007, data della
decisione impugnata. Il giudice delle assicurazioni sociali esamina la
decisione impugnata sulla base della situazione di fatto esistente al
momento in cui essa è stata resa. Tiene conto dei fatti verificatisi dopo
tale data quando essi possano imporsi quali elementi d'accertamento
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retrospettivo della situazione anteriore alla decisione stessa (DTF 129
V 1 consid. 1.2 e DTF 121 V 362 consid. 1b).
4.
Secondo le norme applicabili, ogni richiedente, per avere diritto ad una
rendita dell'assicurazione invalidità svizzera, deve adempiere
cumulativamente le seguenti condizioni:
• essere invalido ai sensi della LPGA e della LAI (art. 8 LPGA
nonché art. 4, 28 e 29 cpv. 1 LAI);
• aver pagato i contributi durante un anno intero (art. 36 cpv. 1
LAI).
Il ricorrente ha versato contributi all'AVS/AI svizzera durante più di un
anno intero in totale e, pertanto, adempie la condizione della durata
minima di contribuzione. Rimane ora da esaminare se sia invalido ai
sensi di legge.
5.
5.1 L'invalidità ai sensi della LPGA e della LAI è l'incapacità al
guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga
durata che può essere conseguente ad infermità congenita, malattia o
infortunio (art. 8 LPGA e 4 cpv. 1 LAI). Secondo l'art. 7 LPGA, è
considerata incapacità al guadagno la perdita, totale o parziale, della
possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in
considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o
psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed
alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili. In caso
d'incapacità al lavoro di lunga durata, possono essere prese in
considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o
campo d'attività (art. 6 LPGA).
5.2 Giusta l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore dal 1° gennaio 2004,
l'assicurato ha diritto ad un quarto di rendita se è invalido per almeno il
40%, ad una mezza rendita se è invalido per almeno la metà, a tre
quarti di rendita se è invalido per almeno il 60% e ad una rendita
intera se è invalido per almeno il 70%. In seguito all'entrata in vigore
dell'Accordo sulla libera circolazione, la limitazione prevista dall'art. 28
cpv. 1ter LAI, secondo cui le rendite per un grado d'invalidità inferiore al
50%, ma pari almeno al 40%, sono versate solo ad assicurati che
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sono domiciliati e dimorano abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA),
non è più applicabile segnatamente quando l'assicurato è cittadino
dell'UE o svizzero e risiede nell'UE (DTF 132 V 423 consid. 6.4.1 e
sentenza del Tribunale federale I 702/03 del 28 maggio 2004 consid. 1
e relativi riferimenti).
5.3 Il diritto alla rendita, secondo l'art. 29 cpv. 1 LAI, nasce, il più
presto, nel momento in cui l'assicurato presenta un'incapacità
permanente al guadagno pari almeno al 40% (lettera a), oppure
quando egli è stato per un anno senza notevoli interruzioni, incapace
al lavoro per almeno il 40% in media (lettera b). La lettera a della citata
norma si applica allorché lo stato di salute dell'assicurato si è
stabilizzato ed è essenzialmente irreversibile e suscettibile di
pregiudicare la capacità di guadagno probabilmente in modo
permanente, in una misura giustificante il riconoscimento di una
rendita (sentenza del Tribunale federale I 146/02 del 5 agosto 2002).
La lettera b se lo stato di salute è labile, vale a dire suscettibile di
evolvere verso un miglioramento od un peggioramento (DTF 111 V 21
consid. 2). Un danno alla salute tipicamente labile può essere reputato
relativamente stabilizzato soltanto se la sua natura si è modificata a tal
punto che si possa ammettere non essere verosimilmente suscettibile
di subire modifiche di rilievo in un futuro presagibile (sentenza del
Tribunale federale I 282/01 del 4 ottobre 2001; DTF 119 V 98 consid.
4a).
5.4 Un'incapacità al lavoro del 20% deve essere presa in
considerazione per il calcolo dell'incapacità al lavoro media giusta
l'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI (cfr. nota marginale 2020 della Circolare
sull'invalidità e la grande invalidità nel suo tenore applicabile fino al
31 dicembre 2007; Jurisprudence et pratique administrative des
autorités d'exécution de l'AVS/AI [Pratique VSI] 1998 p. 126
consid. 3c).
6.
6.1 La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è di carattere
economico-giuridico e non medico (DTF 116 V 246 consid. 1b, DTF
110 V 273 e DTF 105 V 205). In base all'art. 16 LPGA, applicabile per
il rinvio dell'art. 28 cpv. 2 LAI, per valutare il grado d'invalidità, il reddito
che l'assicurato potrebbe conseguire esercitando l'attività
ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l'eventuale
esecuzione di provvedimenti d'integrazione (reddito da invalido),
Pagina 13
C-5230/2007
tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è
confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non
fosse diventato invalido (reddito da valido; metodo generale del
raffronto dei redditi). Se non è possibile determinare o stimare in
maniera attendibile i due redditi di cui si tratta, si deve procedere,
ispirandosi al metodo specifico applicabile alle persone non esercitanti
un'attività lucrativa (art. 27 dell'ordinanza del 17 gennaio 1961
sull'assicurazione per l'invalidità [OAI; RS 831.201]), al confronto delle
attività e valutare il grado d'invalidità ritenendo l'incidenza della
diminuita capacità di rendimento sulla situazione economica concreta
(metodo straordinario di graduazione; v. sentenza del Tribunale
federale I 782/03 del 24 maggio 2006 consid. 2.3, DTF 128 V 29 e DTF
104 V 135). Peraltro, l'invalidità degli assicurati che esercitano solo
parzialmente un'attività lucrativa e per il resto sono dediti allo
svolgimento delle proprie mansioni va computata secondo il metodo
ordinario del raffronto dei redditi (art. 16 LPGA) per la parte di attività
lucrativa, mentre in merito all'impedimento a svolgere le mansioni
consuete l'invalidità deve essere valutata sulla base di un confronto
delle attività – da attuare mediante un'inchiesta domiciliare (DTF 130 V
97) – conformemente all'art. 27 OAI. In tal caso occorre determinare la
parte rispettiva dell'attività lucrativa e quella del compimento degli altri
lavori abituali e calcolare il grado d'invalidità globale in funzione
dell'impedimento nei due ambiti in questione (metodo misto; cfr. DTF
125 V 148 consid. 2; sentenze del Tribunale federale 9C_35/2007 del 4
aprile 2008 consid. 2, I 503/04 del 13 settembre 2006 consid. 2,
nonché in particolare I 382/04 del 18 ottobre 2005 consid. 2 e I 540/02
del 12 maggio 2004 consid. 2).
6.2 L'assicurazione svizzera per l'invalidità risarcisce pertanto, e di
principio, soltanto la perdita economica che deriva da un danno alla
salute fisica o psichica dovuto a malattia o infortunio, non la malattia o
la conseguente incapacità lavorativa. L'invalidità dell'assicurato che
non esercita un'attività lucrativa, ma svolge le mansioni consuete e dal
quale non si può ragionevolmente esigere che intraprenda un'attività
lucrativa, è determinata, in deroga all'art. 16 LPGA, in funzione
dell'incapacità di svolgere le mansioni consuete (art. 28 cpv. 2bis LAI;
metodo specifico). L'art. 27 OAI precisa che per mansioni consuete di
una persona senza attività lucrativa occupata nell'economia domestica
s'intendono gli usuali lavori domestici, l'educazione dei figli nonché le
attività artistiche e di pubblica utilità.
Pagina 14
C-5230/2007
6.3 Benché l'invalidità sia una nozione economico-giuridica, le
certificazioni mediche possono costituire importanti elementi per
apprezzare il danno invalidante e per determinare quali lavori siano
ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 115 V 133
consid. 2 e DTF 114 V 310 consid. 3c).
7.
7.1 Giusta il principio inquisitorio che regge la procedura in materia di
assicurazioni sociali (art. 43 LPGA), l'amministrazione deve
intraprendere d'ufficio i necessari accertamenti e raccogliere le
informazioni di cui ha bisogno. In particolare, deve ordinare una perizia
allorquando è necessario per la valutazione medica del caso (DTF 117
V 282 consid. 4a).
Se gli accertamenti svolti d'ufficio permettono all'amministrazione o al
giudice, che si sono fondati su un apprezzamento diligente delle prove,
di giungere alla convinzione che certi fatti presentino una
verosimiglianza preponderante, e che ulteriori misure probatorie non
potrebbero modificare questo apprezzamento, è superfluo assumere
altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; UELI KIESER, ATSG-
Kommentar, 2a ed., Zurigo 2009, art. 42 n. 19 pag. 536; sentenza del
Tribunale federale K 24/04 del 20 aprile 2005; DTF 122 II 464 consid.
4a). In tal caso, non sussiste una violazione del diritto costituzionale di
essere sentito secondo l'art. 29 cpv. 2 Cst. (Sozialversicherungsrecht
[SVR] 2001 IV n. 10 pag. 28).
7.2 In virtù degli art. 12 e 13 PA e dell'art. 19 PA in relazione con
l'art. 40 della legge federale di procedura civile del 4 dicembre 1947
(PCF, RS 273), il tribunale accerta, con la collaborazione delle parti, i
fatti determinanti per la soluzione della controversia, assume le prove
necessarie e le valuta liberamente.
8.
8.1 Il giudice delle assicurazioni sociali deve esaminare in maniera
obiettiva tutti i mezzi di prova, indipendentemente dalla loro
provenienza, e poi decidere se i documenti messi a disposizione
permettono di giungere ad un giudizio attendibile sulle pretese
giuridiche litigiose. Affinché il giudizio medico acquisti valore di prova
rilevante, esso deve essere completo in merito ai temi sollevati, deve
fondarsi, in piena conoscenza della pregressa situazione valetudinaria
Pagina 15
C-5230/2007
(anamnesi), su esami approfonditi e tenere conto delle censure
sollevate dal paziente, per poi giungere in maniera chiara a fondate,
logiche e motivate deduzioni. Peraltro, per stabilire se un rapporto
medico ha valore di prova non è determinante né la sua origine né la
sua denominazione – ad esempio quale perizia o rapporto – ma il suo
contenuto (DTF 125 V 351 consid. 3a).
8.2 Per quel che riguarda le perizie di parte, il Tribunale federale ha
precisato che esse contengono considerazioni specialistiche che
possono contribuire ad accertare i fatti, da un punto di vista medico.
Malgrado esse abbiano lo stesso valore probatorio di una perizia
giudiziaria, il giudice deve valutare se questi referti medici sono atti a
mettere in discussione la perizia giudiziaria oppure quella ordinata
dall'amministrazione (DTF 125 V 351). Giova altresì rilevare come
debba essere considerato con la necessaria prudenza l'avviso dei
medici curanti, i quali possono tendere a pronunciarsi in favore del
proprio paziente a dipendenza dei particolari legami che essi hanno
con gli stessi (DTF 125 V 351 consid. 3b e relativi riferimenti).
8.3 Non va infine dimenticato che se vi sono dei rapporti medici
contraddittori il giudice non può evadere la vertenza senza valutare
l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un
rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va tuttavia precisato
che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri
medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista
medico, come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle
carenze e quale sia l'opinione più adeguata (sentenza del Tribunale
federale I 166/03 del 30 giugno 2004 consid. 3.3).
9.
Questo Tribunale osserva, preliminarmente, che la censura relativa
all'insufficiente motivazione della decisione impugnata deve essere
respinta. Certo, nel gravame il ricorrente rimprovera all'UAIE di non
avere indicato né il parametro – reddito – che è stato ritenuto per
calcolare la perdita di guadagno né la percentuale di riduzione, ciò
che gli ha impedito di verificare la correttezza della decisione
adottata. Sennonché, gli evocati dati sono stati comunicati
all'insorgente da questo Tribunale unitamente alla risposta al ricorso
dell'UAIE (cfr. doc. TAF 8). Pertanto, il ricorrente ha avuto la facoltà di
pronunciarsi al riguardo in sede ricorsuale dinanzi ad un'autorità che
gode di piena cognizione, con la conseguenza che il vizio ha da
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ritenersi sanato. In siffatte circostanze, il richiesto annullamento della
decisione impugnata costituirebbe una vana formalità. Per
sovrabbondanza, giova peraltro osservare che per i motivi che
saranno esposti nei considerandi che seguono, il ricorso va
comunque parzialmente accolto e la decisione impugnata va
riformata nel senso che al ricorrente deve essere concessa una
mezza rendita dell'assicurazione per l'invalidità svizzera, lo stesso
essendo ancora in grado di svolgere almeno al 50% la sua
precedente attività (pesante) di bracciante agricolo, ma non essendo
esigibile che egli abbandoni il lavoro anteriore per iniziare una nuova
attività salariale a tempo parziale in un'attività sostitutiva leggera.
10.
10.1 Dalla documentazione medica agli atti emerge che l'insorgente
soffre sostanzialmente di epatite cronica HBV correlata,
spondiloartrosi a discreto impegno funzionale e grave ipoacusia mista
bilaterale (cfr. perizia particolareggiata E 213 del 5 maggio 2006 pag.
8).
10.2 Si tratta di affezioni di carattere labile, ossia suscettibili di
migliorare o peggiorare. Ne discende che, in mancanza di uno stato di
salute sufficientemente stabilizzato, è inapplicabile la prima lettera
dell'art. 29 cpv. 1 LAI, per cui può entrare in considerazione solo la
seconda lettera della citata norma legale, la quale prevede un termine
di attesa di un anno. Pertanto, il ricorrente potrebbe pretendere una
rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità solo a partire dal
momento in cui ha subito, senza interruzione notevole, un'incapacità
lavorativa media di almeno il 40% durante un anno.
10.3 L'UAIE ha ritenuto che un'incapacità lavorativa media di almeno il
40% durante un anno senza notevoli interruzioni è insorta il 3 gennaio
2007. Nella decisione impugnata l'autorità di prime cure ha spiegato la
ragione per cui ha fissato a tale data, piuttosto che al 5 maggio 2006
(data dell'ultima perizia particolareggiata E 213 agli atti di causa) o al
28 marzo 2006 (data della presentazione della domanda volta
all'ottenimento di una rendita per l'invalidità svizzera), il momento in
cui è sorto un diritto ad una rendita secondo il diritto svizzero (art. 29
cpv. 1 lett. b LAI). In sede di ricorso, l'insorgente non ha più contestato
il momento della nascita del diritto ad una rendita dell'invalidità
svizzera. Non vi è altresì alcun motivo per scostarsi d'ufficio dalla
fissazione – ineccepibile – della relativa data da parte dell'UAIE.
Pagina 17
C-5230/2007
11.
11.1 Resta da determinare a quale rendita abbia diritto il ricorrente in
Svizzera, segnatamente se l'assicurato abbia diritto, a far tempo dal 1°
gennaio 2007, ad un quarto di rendita dell'assicurazione svizzera per
l'invalidità, come deciso dall'UAIE, rispettivamente ad una rendita
intera, come da lui postulato nel gravame.
11.2 Dalle carte processuali emerge che, dopo il rimpatrio, il
ricorrente ha ancora esercitato un'attività lucrativa. In particolare, è
stato alle dipendenze dell'azienda B._______, come bracciante
agricolo, in ragione di 39 ore settimanali. Ha interrotto il lavoro il 31
dicembre 1999 per ragioni di salute (doc. 15).
11.3 Nella perizia medica particolareggiata E 213 del 5 maggio 2006
(doc. 75), le condizioni di salute dell'insorgente sono state considerate
peggiorate – rispetto a quelle ritenute nella precedente perizia
particolareggiata E 213 del 28 settembre 1998 (doc. 48) – e
l'interessato è stato ritenuto incapace di svolgere a tempo pieno sia il
suo precedente lavoro che un lavoro sostitutivo adeguato, entrambe le
attività possibili però nella misura di al massimo 1-2 ore al giorno.
Detta valutazione medica – diversa da quella convincente effettuata
dal medico dell'UAIE che ha concluso ad un'incapacità lavorativa del
50% nella precedente attività e del 20% in un'attività sostituiva leggera
(cfr. doc. 77 e 77.1) – non è condivisibile, non essendo la stessa
corroborata da riscontri oggettivi né nella citata perizia né in altri
documenti medici agli atti causa di data recente (in relazione alla
decisione impugnata), segnatamente da indicazioni precise, affidabili e
oggettivabili sull'esistenza di problemi di salute maggiori di quelli
ritenuti dal medico dell'UAIE e suscettibili d'incidere significativamente
sulla sua capacità lavorativa sia nella sua precedente attività sia in
un'attività sostitutiva leggera adeguata. In particolare, dalla perizia
particolareggiata in questione risulta che il medico incaricato
dell'esame ha considerato il ricorrente in grado di svolgere regolari
lavori, ma solo leggeri. Ha però nello stesso tempo ritenuto che
l'insorgente fosse in grado di effettuare sia la sua precedente attività
(di muratore/manovale edile) sia un'attività sostitutiva per al massimo
1-2 ore al giorno. Così facendo, ha considerato una residua capacità
lavorativa identica per l'interessato sia in lavori pesanti, quali quelli di
muratore/manovale edile rispettivamente bracciante agricolo, sia in
lavori sostitutivi leggeri, senza fornire una valida spiegazione in merito.
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Peraltro, se i problemi di salute indicati nella perizia particolareggiata
E 213 del 5 maggio 2006 consentono di ritenere che a partire da tale
data vi è stato un peggioramento delle condizioni dell'assicurato
rispetto alla precedente perizia E 213 del 28 settembre 1998 (in cui
l'incapacità lavorativa dello stesso nel suo abituale lavoro è stata
quantificata nel 40%), non è dato rilevare agli atti di causa alcun
elemento oggettivo per ritenere che tale peggioramento sia, dal profilo
medico, superiore a quello indicato dalla dott.ssa D._______ nel suo
rapporto del 21 febbraio 2007, ossia un'incapacità lavorativa del 50% a
partire dal 5 maggio 2006 nella sua precedente attività e del 20% in
un'attività sostitutiva leggera. In effetti, già nel 1998 è stata
diagnosticata un'epatite cronica (v. anche doc. 29), ma una
spondiloartrosi con lieve impugno funzionale (ora con discreto
impegno funzionale) e un'ipoacusia di grado medio (ora indicata
grave). Peraltro, pure le limitazioni funzionali evidenziate nell'ultima
perizia particolareggiata E 213 del 5 maggio 2006 (cfr. pag. 3 a 7) non
appaiono giustificare una valutazione diversa da quella ritenuta dal
medico dell'UAIE, dott.ssa D._______. Certo, il ricorrente ha
sottolineato, con il suo allegato del 20 aprile 2007 successivo al
progetto di decisione dell'UAIE, ma pure in sede di ricorso, che le
affezioni di cui soffre non gli consentono di esercitare un'attività
lucrativa e giustificano un'invalidità del 100%. Tuttavia, non ha
prodotto, come rilevato dalla dott.ssa D._______ nella sua presa di
posizione del maggio 2007 (doc. 82), nuova documentazione medica
suscettibile di dimostrare l'esistenza d'affezioni con incidenza
funzionale superiore a quella da lei ritenuta precedentemente (doc.
77).
11.4 In virtù delle risultanze processuali – in particolare dei rapporti
del 21 febbraio e 17 maggio 2007 della dott.ssa D._______ (doc. 77,
77.1 e 82) – l'UAIE ha valutato che il ricorrente, a decorrere dal 5
maggio 2006, ha una capacità lavorativa del 50% nella sua precedente
professione di bracciante agricolo, ma del 80% in attività sostitutive
leggere ed adeguate alle sue limitazioni funzionali (segnatamente
lavoro con cambio di posizione, senza porto di pesi superiore ai 15 kg
nonché al riparo da freddo, umidità e maltempo), in particolare quale
operaio in fabbrica, posteggiatore, custode di museo, riparatore di
piccoli elettrodomestici, venditore di biglietti, impiegato in un ufficio o
nell'amministrazione. Sulla scorta della documentazione medica agli
atti di causa e delle considerazioni che precedono, questo Tribunale
condivide la valutazione dell'autorità inferiore secondo la quale il
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C-5230/2007
ricorrente presenta, a far tempo dal 5 maggio 2006, una capacità
lavorativa medico-teorica del 50% nella sua precedente attività,
pesante, di bracciante agricolo, nonché dell'80% in attività sostitutiva
leggera confacente allo stato di salute.
12.
Occorre pertanto determinare se le attività di sostituzione proposte
dall'autorità inferiore siano ragionevolmente esigibili dall'assicurato
tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro (art.
16 LPGA).
12.1 Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, il concetto di
mercato del lavoro equilibrato è una nozione teorica ed astratta
implicante, da una parte, un certo equilibrio tra offerta e domanda di
manodopera e, dall'altra, un mercato del lavoro strutturato in modo
tale da offrire una gamma di posti di lavoro diversificati. Secondo
questi criteri si dovrà di caso in caso stabilire se l'invalido possa
mettere a profitto le sue residue capacità di guadagno e conseguire un
reddito tale da escludere il diritto ad una rendita (v. sentenza del
Tribunale federale I 871/02 del 20 aprile 2004; DTF 110 V 273 consid.
4b).
12.2 Alfine di esaminare in quale misura un assicurato possa ancora
sfruttare la sua residua capacità di guadagno sul mercato del lavoro
entrante in considerazione, non vanno poste esigenze eccessive
riguardo alla concretizzazione delle possibilità di lavoro e delle
prospettive di guadagno (v. sentenze del Tribunale federale
9C_236/2008 del 4 agosto 2008 consid. 4.2 e 9C_446/2008 del 18
settembre 2008 consid. 4.2). Pertanto, ai fini della determinazione
dell'invalidità, non si deve esaminare se un invalido possa essere
collocato rispetto alle circostanze concrete del mercato del lavoro, ma
valutare unicamente se quest'ultimo possa sfruttare la sua residua
capacità lavorativa allorquando le attività disponibili corrispondono
all'offerta di manodopera. Tuttavia, al riguardo non ci si deve fondare
su possibilità di impiego irrealistiche oppure prendere in
considerazione un tipo di attività quasi sconosciuto dal mercato del
lavoro. In particolare, l'esistenza di un'attività ragionevolmente esigibile
(art. 28 cpv. 2 LAI) deve essere negata qualora l'attività sia esigibile in
una forma talmente ristretta da non rientrare più nell'offerta lavorativa
generale oppure a condizione di concessioni irrealistiche da parte di
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un datore di lavoro (v. sentenza del Tribunale federale I 61/05 del 27
luglio 2005 consid. 4.3 e relativi riferimenti).
12.3 Fattori quali l'età, l'insufficiente formazione o le difficoltà
linguistiche non possono venir ignorati nella determinazione, in un
caso concreto, delle attività ragionevolmente esigibili dall'assicurato;
gli stessi non costituiscono altresì delle circostanze supplementari
suscettibili di influenzare il grado di invalidità, anche se talvolta
rendono difficile, perfino impossibile, la ricerca di un impiego e quindi
la messa a profitto della residua capacità lavorativa. Tuttavia,
allorquando si tratta di determinare l'invalidità di un assicurato
prossimo all'età di pensionamento, si deve effettuare un esame
complessivo della fattispecie e verificare se quest'ultimo è (o era) in
grado, in modo realistico, di reperire un'occupazione su un mercato del
lavoro equilibrato (v. sentenze del Tribunale federale I 61/05 del
27 luglio 2005 consid. 4.4 e relativi riferimenti, I 819/04 del 27 maggio
2005 consid. 2.2). Indipendentemente dall'obbligo di ogni assicurato di
diminuire il danno (v. DTF 123 V 230 consid. 3c e relativi riferimenti),
l'amministrazione rispettivamente il giudice deve accertare, nel caso
concreto, se un potenziale datore di lavoro sarebbe disposto ad
assumere l'assicurato tenuto conto segnatamente delle attività esigibili
da quest'ultimo rispetto alle affezioni fisiche e psichiche, dell'eventuale
adattamento del suo posto di lavoro al suo handicap, della sua
esperienza professionale e della sua situazione sociale, delle sue
capacità di adattamento ad un nuovo impiego, del salario e delle
contribuzioni sociali, nonché della prevedibile durata del rapporto di
lavoro (v. sentenze del Tribunale federale I 61/05 del 27 luglio 2005
consid. 4.4, I 891/04 del 27 maggio 2005 consid. 2.2, I 462/02 del 26
maggio 2003 consid. 2, I 401/01 del 4 aprile 2002 consid. 4).
12.4 Quanto all'esigibilità e alla possibilità per l'insorgente di
esercitare una nuova attività in un mercato equilibrato del lavoro,
questo Tribunale osserva che il medesimo, nato il 5 novembre 1943,
aveva 63 anni e 2 mesi al momento della nascita – nel gennaio del
2007 – del diritto ad una rendita dell'assicurazione svizzera per
l'invalidità, momento in cui è opportuno piazzarsi per determinare
l'esigibilità di un cambiamento d'attività (v. sentenze del Tribunale
federale 9C_612/2007 del 14 luglio 2008 consid. 5.2, I 761/04 del 17
agosto 2004 consid. 3.3.1 e I 462/02 del 26 maggio 2003 consid. 3.2).
In considerazione dell'età avanzata del ricorrente, appare necessario
un esame globale ed approfondito secondo la menzionata
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giurisprudenza. In particolare, durante la sua carriera professionale
ultra-trentennale l'insorgente ha svolto le attività di manovale edile e di
bracciante agricolo (doc. 2 e doc. 15), ossia lavori che devono essere
considerati pesanti e che non richiedono né particolari conoscenze né
particolare abilità manuale (v. sentenza del Tribunale federale I 645/00
del 29 marzo 2001). Tale circostanza comporta delle difficoltà, per
quest'ultimo, di mettere a frutto la sua residua, e peraltro solo parziale,
capacità lavorativa in attività leggere, quali in particolare, ma non solo,
quella di operaio nell'industria rispettivamente di impiegato in un ufficio
(v. anche le risposte fornite nella perizia E 213 del 5 maggio 2006 alle
domande 11.1 a 11.3). Inoltre, nel questionario per l'assicurato del 7
dicembre 2006 (doc. 15), lo stesso ha dichiarato di non avere alcuna
formazione (segnatamente ha frequentato solo la scuola elementare).
Dalle carte processuali emerge pure che il ricorrente non lavora più da
sette anni (ha interrotto il lavoro il 31 dicembre 1999; doc. 15). In
siffatte circostanze appare poco probabile che un datore di lavoro sia
disposto ad assumere, a poco più di un anno e mezzo dal
pensionamento (dunque per corta durata), una persona che non può
lavorare a tempo pieno in un'attività sostitutiva adeguata, che non
dispone d'esperienza professionale in attività diverse da quella di
manovale edile o bracciante agricolo e che necessita pertanto di un
tempo di adattamento ad un nuovo impiego, nella sostanza di un posto
di lavoro fatto quasi su misura. In virtù dell'esposta giurisprudenza
relativa al concetto di mercato del lavoro equilibrato ed all'esigibilità di
un cambiamento di professione nel caso di un assicurato prossimo
all'età di pensionamento e tenuto conto dell'età, delle difficoltà di
intraprendere una nuova attività (dopo una carriera professionale
dedicata a due sole attività pesanti non necessitanti fra l'altro neppure
una particolare abilità manuale), dell'assenza di una formazione e
dunque pure di una scarsa adattabilità a nuove attività, questo
Tribunale ritiene inesigibile l'esercizio da parte del ricorrente delle
attività di sostituzione leggere confacenti allo stato di salute proposte
dall'autorità inferiore.
12.5 Da quanto esposto, discende che il ricorrente non può sfruttare
la sua residua capacità lavorativa medico-teorica sul mercato del
lavoro equilibrato in un'attività sostitutiva leggera.
13.
Il ricorrente presenta però ancora una residua capacità lavorativa del
50% nella sua precedente attività di bracciante agricolo. In tale
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contesto, giova rilevare che se l'esercizio della precedente attività
permane esigibile, anche solo parzialmente, la determinazione del
grado d'invalidità non presuppone né la presa in considerazione
dell'età del ricorrente né del mercato equilibrato del lavoro né un
raffronto dei redditi ipotetici (cfr. sentenze del Tribunale federale
9C_612/2007 e 9C_947/2008 del 29 maggio 2009). In tale caso, il
grado d'invalidità corrisponde all'incapacità lavorativa.
14.
Il ricorso del 31 luglio 2007 va quindi accolto e l'impugnata decisione
del 20 giugno 2007 riformata nel senso che al ricorrente è riconosciuto
il diritto ad una mezza rendita dell'assicurazione svizzera per
l'invalidità a decorrere da gennaio del 2007. Gli atti di causa sono
pertanto rinviati all'autorità inferiore affinché la stessa proceda al
calcolo delle prestazioni ai sensi di legge.
15.
15.1 Visto l'esito della procedura, non sono prelevate delle spese
processuali (art. 63 PA). La domanda di assistenza giudiziaria, nel
senso della dispensa dal versamento delle spese processuali,
formulata dal ricorrente nello scritto del 26 febbraio 2008, è pertanto
divenuta senza oggetto.
15.2 Ritenuto che l'insorgente è rappresentato in questa sede da un
mandatario professionale si giustifica altresì l'attribuzione di
un'indennità a titolo di spese ripetibili (art. 64 PA in combinazione con
gli art. 7 e segg. del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili
nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio
2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). La stessa, in assenza di una nota
dettagliata, è fissata d'ufficio in fr. 1'000.--, tenuto conto del lavoro
effettivo ed utile relativamente limitato svolto dal patrocinatore del
ricorrente (art. 14 cpv. 2 TS-TAF). L'indennità per ripetibili è posta a
carico dell'UAIE.
(dispositivo alla pagina seguente)
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C-5230/2007
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è accolto e l'impugnata decisione del 20 giugno 2007 è
riformata nel senso che al ricorrente è riconosciuto il diritto ad una
mezza rendita d'invalidità da gennaio del 2007.
2.
Gli atti di causa sono rinviati all'UAIE affinché proceda al calcolo delle
prestazioni.
3.
Non si prelevano spese processuali. La domanda di assistenza
giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese
processuali, è pertanto divenuta senza oggetto.
4.
L'UAIE rifonderà al ricorrente fr. 1'000.-- a titolo di spese ripetibili.
5.
Comunicazione a:
- rappresentante del ricorrente (Raccomandata con avviso di
ricevimento)
- autorità inferiore (n. di rif. )
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Vito Valenti Marcella Lurà
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
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C-5230/2007
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e
segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17
giugno 2005 [LTF, RS 173.110]. Gli atti scritti devono contenere le
conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere
firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della
parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono
essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione:
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