Corte II I
C-5232/2008
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 3 0 n o v e m b r e 2 0 0 9
Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio),
Blaise Vuille, Bernard Vaudan,
cancelliera Mara Vassella.
A._______,
ricorrente,
contro
Ufficio federale di giustizia UFG,
Settore Aiuto sociale agli Svizzeri all'estero,
Bundesrain 20, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Prestazioni assistenziali in favore di cittadini svizzeri
residenti all'estero.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
C-5232/2008
Fatti:
A.
In data 23 gennaio 2008, A._______, doppia cittadina svizzera e
italiana nata il ..., residente a Moncalieri/IT, ha inoltrato presso il
Consolato generale di Svizzera a Genova una richiesta di aiuto sociale
agli Svizzeri residenti all'estero. Per quanto riguarda la sua situazione
finanziaria, l'interessata ha osservato di essere rimasta vedova nel
luglio 2006 e di percepire una rendita AVS di circa 430 Euro mensili.
Essa ha inoltre affermato di aver subito un fallimento nel quale tutti i
membri della famiglia sono rimasti coinvolti, comprese le due figlie
che, entrambe coniugate con figli a carico, non sono attualmente in
grado di aiutarla finanziariamente, avendo già in precedenza sostenuto
le spese sopravvenute dalla malattia del padre, il quale doveva essere
assistito in continuazione. A._______ ha infine prodotto un certificato
medico, le ricevute dell'affitto versato, i costi inerenti l'abitazione e un
estratto bancario a suo nome.
B.
Con decisione del 18 luglio 2008, l'Ufficio federale di giustizia (UFG)
ha respinto la suddetta richiesta volta a concedere l'aiuto sociale all'in-
teressata ai sensi della legge federale su prestazioni assistenziali agli
Svizzeri all'estero del 21 marzo 1973 (LASE, RS 852.1). In primo luo-
go l'UFG ha dichiarato che la cittadinanza italiana dell'interessata ri-
sultava preponderante rispetto a quella svizzera e che pertanto, con-
formemente all'art. 6 LASE, delle prestazioni assistenziali in suo favore
non si giustificavano, sottolineando che una deroga a tale disposizione
risulta fondata unicamente in caso di estremo pericolo di morte o di
eventi bellici. Per quanto concerne la sua situazione personale, l'UFG
ha affermato che l'interessata aveva acquistato automaticamente la
cittadinanza svizzera secondo il previgente art. 3 della legge federale
del 29 settembre 1952 su l’acquisto e la perdita della cittadinanza
svizzera (LCit, RS 141.0). Quo ai suoi legami con la Svizzera, essa
avrebbe mantenuto dei contatti con la detta rappresentanza elvetica
unicamente in veste di rappresentante del marito all'epoca in cui
quest'ultimo era malato e che apparentemente non era mai stata in
Svizzera, mentre per quanto concerne il suo stato di salute, il certifica-
to medico prodotto non ne specifica i particolari, osservando infine che
di principio l'aiuto sociale per Svizzeri all'estero va richiesto dopo aver
presentato domanda di assistenza allo Stato di residenza.
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C.
Con ricorso datato dell'11 agosto 2008, l'interessata è insorta avverso
la precitata decisione. Essa ha dichiarato in sostanza di non
possedere i requisiti reddituali richiesti dalla legislazione italiana in
ambito di prestazioni sociali, producendo uno scritto dell'Istituto
Nazionale di Previdenza Sociale (INPS) nel quale vengono menzionati
i requisiti di legge richiesti al fine di poter usufruire dell'assistenza
sociale italiana ed un formulario di dichiarazione dei redditi. La
ricorrente ha poi osservato che la cittadinanza svizzera dovrebbe
comportare l'accesso ai contributi assistenziali più favorevoli previsti
dalla Svizzera, sottolineando che tutta la sua famiglia aveva acquisito
tale cittadinanza, ciò che dimostrava un forte senso di appartenenza.
L'interessata ha infine affermato che la cittadinanza svizzera ottenuta
per matrimonio nel 1964 è sempre stata prevalente rispetto a quella
italiana e pertanto la decisione impugnata è inadeguata e deve essere
riesaminata.
D.
Allo scritto del Tribunale amministrativo federale (di seguito: TAF o il
Tribunale) del 21 agosto 2008 con il quale l'interessata veniva solleci-
tava a designare un recapito in Svizzera, essa ha replicato di non
averne la possibilità e di inviare pertanto la corrispondenza al
Consolato generale di Svizzera a Genova nonché di comunicarle la
sentenza via fax.
E.
Con scritto del 16 settembre 2009, la detta rappresentanza elvetica
ha asserito di non possedere i requisiti per rappresentare la ricorrente,
ma che sussisteva la possibilità di trasmetterle la corrispondenza con-
cernente la causa per via consolare.
F.
Chiamato ad esprimersi in merito al suddetto ricorso, con preavviso
dell'8 ottobre 2008, l'UFG ha osservato che sebbene il marito della ri-
corrente avesse percepito un aiuto mensile a partire dal 1997 fino al
suo decesso sopravvenuto nel luglio 2006, tale assistenza, in ragione
della preponderanza della cittadinanza italiana rispetto a quella svizze-
ra, rimaneva preclusa alla ricorrente (cfr. rapporto del 27 settembre
2002 concernente la visita del console ai coniugi nella loro abitazione
avvenuta il 25 settembre 2002 e il preventivo del 22 aprile 2003). L'au-
torità inferiore ha rilevato che la ricorrente era in possesso della nazio-
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nalità italiana per filiazione e che l'aveva persa in seguito al matrimo-
nio con un cittadino svizzero conformemente al diritto in vigore all'epo-
ca. Avendo potuto nel 1992 recuperare la nazionalità italiana per
reintegrazione, l'interessata possiede da allora la doppia nazionalità.
L'UFG ha affermato che sin dalla sua nascita, essa ha sempre vissuto
in Italia e che i legami con la Svizzera, se comparati con i 66 anni vis-
suti in Italia, risultavano flebili. Inoltre la reintegrazione nella nazionali-
tà italiana non le à stata imposta bensì è maturata da una scelta
propria. Infine l'autorità inferiore ha dichiarato che lo stato di salute
della ricorrente non poteva essere ritenuto un caso di rigore
giustificante una deroga al principio dell'art. 6 LASE vista la
nazionalità straniera preponderante. Non soffrendo di gravi problemi di
salute e visto che il suo reddito supera il limite massimo previsto dalla
legislazione italiana al fine di beneficiare del diritto all'assegno sociale,
la fattispecie non presenta elementi nuovi per derogare alla regola di
cui all'art. 6 LASE.
G.
Invitata a determinarsi in merito al suddetto preavviso, la ricorrente
non vi ha dato seguito.
Diritto:
1.
1.1 Riservate le eccezioni previste all'art. 32 della legge del 17 giugno
2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), giusta
l'art. 31 LTAF, il Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi
dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura
amministrativa (PA, RS 172.021) prese dalle autorità menzionate
dall'art. 33 LTAF. Fra queste figurano altresì le decisioni emanate
dall'UFG giusta l'art. 14 cpv. 1 LASE.
1.2 Salvo i casi in cui la LTAF non disponga altrimenti, la procedura
davanti al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA (art. 37
LTAF).
1.3 A._______, toccata direttamente dalla decisione impugnata, ha
diritto di ricorrere (art. 48 cpv. 1 PA) e il suo ricorso, presentato nella
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forma e nei termini prescritti dalla legge, è ricevibile (cfr. art. 50 e 52
PA).
2.
In applicazione dell'art. 49 PA, il ricorrente può invocare la violazione
del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprez-
zamento, l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente
rilevanti nonché l'inadeguatezza; quest'ultima censura è tuttavia inam-
missibile se un'autorità cantonale ha giudicato quale autorità di ricorso.
Il Tribunale applica d'ufficio il diritto federale e non è vincolato in nes-
sun caso dai motivi del ricorso (cfr. art. 62 cpv. 4 PA). Rilevanti sono in
primo luogo la situazione di fatto e di diritto al momento del giudizio
(cfr. sentenza 2A.451/2002 del 28 marzo 2003 consid. 1.2 pubblicata
parzialmente in: DTF 129 II 215 nonché sentenza del Tribunale ammi-
nistrativo federale C-135/2006 del 20 dicembre 2007 consid. 2 e riferi-
menti ivi citati).
3.
3.1 Secondo l'art. 1 LASE, la Confederazione concede, nell'ambito di
detta legge, prestazioni assistenziali agli svizzeri all'estero che si tro-
vano nel bisogno. È da considerarsi svizzero all'estero il cittadino sviz-
zero domiciliato all'estero o ivi residente da più di tre mesi (art. 2
LASE).
L'art. 5 LASE precisa che le prestazioni assistenziali sono concesse
soltanto agli svizzeri all'estero che non possono provvedere sufficien-
temente alla loro sussistenza con mezzi propri, con contributi privati o
con aiuti dello Stato di residenza. I contributi dello stato d'origine sono
pertanto sussidiari.
3.2 I doppi cittadini, la cui cittadinanza straniera è preponderante, non
sono di regola assistiti (art. 6 LASE). Per stabilire la preponderanza
della cittadinanza svizzera o straniera, sono innanzitutto determinanti
le circostanze che hanno condotto all'acquisto della cittadinanza stra-
niera e i rapporti con la Svizzera (art. 8 cpv. 1 dell'Ordinanza del 26
novembre 1973 su prestazioni assistenziali agli Svizzeri all'estero
[OASE, RS 852.11]).
4.
Con decisione del 18 luglio 2008, l'UFG ha ritenuto che la cittadinanza
preponderante di A._______ fosse quella italiana e che di conse-
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guenza, conformemente all'art. 6 LASE, essa non poteva pretendere
alcun aiuto da parte delle autorità elvetiche.
Dagli atti si evince che la ricorrente è nata in Italia nel 1942 ed ha
sempre vissuto in questo Paese. La ricorrente ha ottenuto la cittadi-
nanza svizzera automaticamente per matrimonio ai sensi del previgen-
te art. 3 LCit mentre quella italiana dapprima per filiazione, persa in
seguito al matrimonio con un cittadino svizzero, è stata riacquistata in
un secondo tempo per reintegrazione. Non risulta che essa abbia
soggiornato in Svizzera e neppure che vi abbia instaurato legami
particolari. Da quanto emerso dagli atti, il centro di tutti gli interessi
familiari, affettivi e sociali di A._______ si trova da sempre in Italia,
paese nel quale vive la sua famiglia. In queste circostanze è
indiscutibile che le relazioni intrattenute dall'interessata con l'Italia
siano da considerarsi predominanti rispetto a quelle con la Svizzera.
Pertanto, è a giusta ragione che l'autorità di prime cure ha ritenuto la
cittadinanza italiana della ricorrente quale cittadinanza preponderante
(cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federale C-7743/2008 del
16 luglio 2009 consid. 5).
Ne risulta che la ricorrente non può di principio beneficiare di un aiuto
da parte delle autorità svizzere.
5.
L'articolo 6 LASE dispone che i doppi cittadini la cui cittadinanza stra-
niera è preponderante non sono di regola assistiti. La formulazione di
questa disposizione lascia dunque aperta la possibilità a delle ecce-
zioni. Tuttavia, né la legge né l'ordinanza definiscono quali siano i cri-
teri da prendere in considerazione per un'eventuale deroga a questo
principio. Il legislatore ha dunque voluto prevenire casi di rigore e in-
giustizie risultanti da un'applicazione troppo rigida della legge lascian-
do comunque alle autorità esecutive la competenza di valutare ogni
singolo caso.
Il riconoscimento di un caso d'eccezione si fonda su una ponderazione
di tutti gli interessi pubblici e privati rilevanti. In primo luogo è richiesta
la presenza di una vera situazione d'eccezione, nella quale un rifiuto
dell'assistenza risulterebbe di particolare durezza e iniquità. Le specifi-
cità del singolo caso devono rispondere ad esigenze elevate, al fine di
evitare che l'eccezione diventi la regola ed includa casi la cui soluzio-
ne è insoddisfacente o di una gravità non eccezionale e per non priva-
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re di senso lo scopo voluto dal legislatore. La soluzione che si discosta
dalla regola deve infatti rispettare lo scopo della legge. In particolare
non deve contraddirlo, ma deve semplicemente proseguire l'intento del
legislatore e svilupparlo più dettagliatamente in vista delle particolarità
del caso concreto (cfr. MAX IMBODEN/RENÉ A. RHINOW, Schweizerische
Verwaltungsrechtsprechung, 6a ed., Basilea 1986, vol. II, no 37 B con
riferimenti).
Pertanto, a doppi cittadini la cui cittadinanza straniera è preponderante
può essere accordato un aiuto solo in presenza di circostanze partico-
lari, di una gravità tale da rendere scioccante un eventuale rifiuto
dell'assistenza. Ci si trova in presenza di una tale circostanza, ad
esempio, quando l'esistenza fisica stessa del richiedente è messa in
gioco. Anche altre circostanze possono dare motivo di considerare che
un caso rientri nella fattispecie d'eccezione: in particolare quando il ri-
chiedente non può essere indirizzato al secondo stato di cittadinanza,
o nei casi in cui egli ha subito da questo stato gravi ingiustizie (cfr. de-
cisione della Commissione per gli aiuti agli svizzeri all'estero vittime
della guerra in re S. del 22 gennaio 1959). Entro determinati limiti an-
che i motivi che hanno portato allo stato di necessità possono rivestire
un certo significato. Presupposto tuttavia è sempre che la cittadinanza
svizzera non sussista solo per pura forma (cfr. precitata sentenza del
Tribunale amministrativo federale C-7743/2008 del 16 luglio 2009
consid. 6 e giurisprudenza ivi citata). I doppi cittadini che presentano
unicamente un interesse economico per la Svizzera non possono
quindi essere sostenuti.
6.
Dagli atti di causa si evince che il marito della ricorrente percepiva una
rendita di invalidità svizzera di Fr. 139.- mensili ed aveva beneficiato di
un aiuto assistenziale svizzero mentre la ricorrente percepisce una
rendita di vedova svizzera di Fr. 752.-. Per quanto riguarda l'assistenza
sociale da parte dello Stato di residenza, la ricorrente stessa ha
dichiarato di non adempiere ai requisiti richiesti dalla legislazione
italiana; in altre parole il suo reddito risulta essere maggiore di quanto
consentito per poterne beneficiare.
Per quanto attiene allo stato di salute di A._______, si rileva che essa
ha fornito un certificato medico attestante l'assunzione di farmaci per il
controllo della pressione, della funzione tiroidea nonché per la
prevenzione dell'osteoporosi. Tuttavia l'assunzione di tali medicamenti
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non è atta ad indicare che lo stato di salute dell'interessata comporti
una gravità tale da ritenere giustificata la concessione di prestazioni
assistenziali dalle autorità svizzere.
7.
Visto quanto precede, il Tribunale considera che, nella specie, non vi
siano gli estremi per riconoscere uno stato di fatto eccezionale e che
pertanto non sono adempiute le condizioni per ammettere una deroga
al principio dell'art. 6 LASE.
8.
Ne discende che con la decisione del 18 luglio 2008, l'UFG non ha
violato il diritto federale, né abusato del suo potere di apprezzamento;
l'autorità di prime cure non ha accertato in modo inesatto o incompleto
i fatti giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata
(art. 49 PA). Per questi motivi il ricorso va respinto.
9.
Visto l'esito della procedura, le spese processuali andrebbero poste a
carico della parte ricorrente (art. 63 cpv. 1 PA). Tuttavia, tenuto conto
della sua situazione personale, si rinuncia a prelevare tali spese (art.
63 cpv. 1 in fine PA in relazione con l'art. 6 lett. b del Regolamento
dell'11 dicembre 2006 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause
dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]).
10.
La ricorrente non ha designato un recapito in Svizzera. Ritenute le
circostanze del caso concreto, il Tribunale ritiene opportuno scostarsi
dalle misure previste all'art. 11b PA e notificare la presente sentenza
all'interessata per via consolare (cfr. sentenza del Tribunale federale
2A.454/2006 dell'11 ottobre 2006 consid. 3.2).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Non si prelevano spese processuali.
3.
Comunicazione a:
- ricorrente (tramite il Consolato generale di Svizzera a Genova)
- autorità inferiore (incarto n. di rif. ... di ritorno)
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
La presidente del collegio: La cancelliera:
Elena Avenati-Carpani Mara Vassella
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Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un
termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg.
e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS
173.110]. Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale,
contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed
essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della
parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono
essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione:
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