B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte III
C-5232/2016
Sen t en z a d e l l ’ 8 magg i o 2 0 1 7
Composizione
Giudici Vito Valenti (presidente del collegio),
Michael Peterli e Michela Bürki Moreni,
cancelliera Marcella Lurà.
Parti
A._______,
rappresentato dal sig. B._______,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero (UAIE),
Avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Oggetto
Assicurazione per l'invalidità; domanda di rendita (decisione
del 24 giugno 2016).
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Ritenuto in fatto e considerato in diritto:
1.
Con decisione del 24 giugno 2016 (doc. 69), l’Ufficio dell’assicurazione per
l’invalidità per gli assicurati residenti all’estero (UAIE) ha respinto la do-
manda di rendita d’invalidità svizzera presentata il 4 marzo 2015 da
A._______, cittadino italiano, nato il (…; doc. 3). Nella motivazione della
decisione, è indicato che dagli atti, segnatamente dal rapporto del febbraio
2017 del medico SMR (doc. 57), il quale si è fondato sulla perizia medica
fisiatrica del gennaio 2016 (doc. 56), risulta che l’interessato (affetto segna-
tamente da stato dopo impianto di protesi al ginocchio sinistro, deficit neu-
rologico L5 e S1, iniziale artrosi tibiotarsica, stato dopo artroscopia ginoc-
chio sinistro) presenta un’incapacità al lavoro del 100% nell’attività di ope-
raio addetto alla posa di cancelli e porte dal 25 marzo 2014, ma una capa-
cità al lavoro del 50% dal 27 gennaio 2015 e del 100% dal 1° luglio 2015
in attività confacenti allo stato di salute, ciò che comporta un grado d’inva-
lidità del 20% da gennaio 2015 e dello 0% da luglio 2015 (doc. 62), insuffi-
ciente per giustificare il diritto a una rendita d’invalidità svizzera.
2.
Il 29 agosto 2016 (e con atti di complemento datati 3 dicembre 2016 e 13
febbraio 2017), l’interessato ha interposto ricorso dinanzi al Tribunale am-
ministrativo federale contro la decisione dell’UAIE del 24 giugno 2016 me-
diante il quale ha chiesto di rinviare gli atti di causa all’autorità inferiore
affinché la stessa, dopo aver esperito una perizia medica pluridisciplinare
atta a stabilire le condizioni di salute e l’abilità lavorativa, si pronunci sul
diritto a percepire una rendita d’invalidità svizzera. Si è doluto di un’errata
valutazione del suo stato di salute e della capacità lavorativa, indicando
che le patologie di cui soffre comportano un’inabilità al lavoro tra il 50-60%
ed il 100%. Ha contestato il calcolo per la determinazione del grado d’inva-
lidità. Ha esibito documenti medici dall’aprile 2014 al novembre 2016. In-
fine, ha formulato una domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della
dispensa dal pagamento delle spese processuali (doc. TAF 1, 7, 8 e 11).
3.
Nella risposta al ricorso del 23 marzo 2017 (doc. TAF 13), l’UAIE ha pro-
posto l’ammissione del ricorso, l’annullamento della decisione impugnata
ed il rinvio degli atti di causa all’amministrazione affinché la stessa possa
procedere conformemente alla presa di posizione dell’Ufficio dell’assicura-
zione invalidità del Cantone C._______ (Ufficio AI) del 21 marzo 2017 (doc.
TAF 13), il quale rinvia a sua volta all’annotazione del medico SMR del 6
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marzo 2017. Secondo quest’ultima, è indicato completare l’istruttoria e per-
tanto sottoporre l’insorgente ad una perizia pluridisciplinare comprendente
una valutazione reumatologica, neurologica e psichiatrica.
4.
4.1 Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui all'art.
32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione
con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 69 cpv. 1 lett. b LAI (RS 831.20), i ricorsi
contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 PA, rese dall'Ufficio AI per gli assicu-
rati residenti all'estero.
4.2 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni
sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la LPGA
(RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono ap-
plicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che
la LAI non deroghi alla LPGA.
4.3 Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e avente
un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica
(art. 59 LPGA), il ricorso – interposto tempestivamente e rispettoso dei re-
quisiti previsti dalla legge (art. 60 LPGA nonché art. 52 PA) – è pertanto
ammissibile.
5.
5.1 Secondo l'art. 43 LPGA e l'art. 69 OAI (RS 831.201), l'UAIE esamina le
domande concernenti le prestazioni d'invalidità, intraprende d'ufficio i ne-
cessari accertamenti e raccoglie le informazioni di cui ha bisogno, in parti-
colare circa lo stato di salute del richiedente, la sua attività, la sua capacità
di lavoro e la sua idoneità all'integrazione.
5.2 Inoltre, giusta l'art. 49 lett. b PA, l'accertamento inesatto ed incompleto
dei fatti giuridicamente rilevanti è un motivo di ricorso.
6.
6.1 Nel caso concreto, la proposta dell’UAIE d’annullamento della deci-
sione impugnata con rinvio degli atti di causa all’amministrazione affinché
la stessa completi l’istruttoria conformemente alle indicazioni di cui alla
conclusione principale della presa di posizione dell’Ufficio AI del Cantone
C._______ del 21 marzo 2017 è giustificata dalla necessità di completare
l’accertamento dei fatti giuridicamente rilevanti con riferimento allo stato di
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salute del ricorrente, segnatamente con un esame sullo stato di salute reu-
matologico, neurologico e psichiatrico, il medico SMR avendo rilevato,
nell’annotazione del 6 marzo 2017 (doc. TAF 13), che “purtroppo nella va-
lutazione peritale (del 20 gennaio 2016 della dott.ssa D._______, speciali-
sta in medicina fisica e riabilitazione; doc. 56) non risulta sufficientemente
chiarita la problematica neurologica”. Detto medico ha altresì fatto riferi-
mento alla presenza di dolore cronico.
6.2 Peraltro, e in siffatte circostanze, nulla – neppure la giurisprudenza del
Tribunale federale di cui a DTF 137 V 210 (cfr. segnatamente il consid.
4.4.1.4) – si oppone al rinvio della causa all'autorità inferiore per completa-
mento dell'istruttoria nel senso indicato dall'autorità inferiore e dal medico
SMR consultato, riservato ogni ulteriore esame che l'evoluzione nel tempo
dello stato di salute dell’insorgente dovesse rendere necessario. In as-
senza di tale istruttoria complementare, non risulta in effetti possibile de-
terminarsi sullo stato di salute e sulla residua capacità lavorativa del ricor-
rente con il necessario grado della verosimiglianza preponderante.
6.3 Ritenuto che l’autorità inferiore ha proposto di dare seguito alla conclu-
sione presentata dall’insorgente, proposta che è accolta in questa sede, la
risposta al ricorso del 23 marzo 2017, la presa di posizione dell’Ufficio AI
del Cantone C._______ del 21 marzo 2017 e l’annotazione del medico
SMR del 6 marzo 2017 sono trasmesse al ricorrente unitamente alla pre-
sente sentenza. In effetti, e date le richiamate circostanze, non era neces-
sario accordare al ricorrente la facoltà di esprimersi riguardo ai citati atti
prima della pronuncia del presente giudizio (art. 30 cpv. 2 lett. c PA).
6.4 Non era altresì necessario dare al ricorrente la possibilità di eventual-
mente ritirare il ricorso secondo i dettami della giurisprudenza del Tribunale
federale di cui alla sentenza DTF 137 V 314. In effetti, nell'ambito dell'ac-
certamento ancora da esperire dall'autorità inferiore, a seguito del rinvio
degli atti di causa, non sussiste l'eventualità di una nuova decisione
dell'UAIE a detrimento dell'insorgente (cfr., sulla questione, la già citata
DTF 137 V 314 consid. 3.2.4) dal momento che nella decisione impugnata
del 24 giugno 2016 l'autorità inferiore ha considerato che il ricorrente non
ha subito un'incapacità lavorativa di livello pensionabile durante un anno
senza notevole interruzione, perlomeno fino alla data della decisione im-
pugnata (che costituisce il limite della cognizione temporale di questo Tri-
bunale nel caso di specie), ed ha respinto la domanda del medesimo volta
all'ottenimento di una rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità.
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6.5 Da quanto esposto, discende che il ricorso deve essere accolto, la de-
cisione impugnata annullata e gli atti di causa ritornati all'amministrazione
affinché proceda al completamento dell'istruttoria nel senso precedente-
mente indicato. Successivamente a tale completamento, l'incarto sarà sot-
toposto nuovamente al servizio medico dell'Ufficio AI, preferibilmente a
specialisti delle affezioni in causa, per una valutazione complessiva del
caso, nonché al servizio integrazione professionale dell’Ufficio AI. Per il re-
sto, se del caso, l’Ufficio AI dovrà pure effettuare un confronto dei redditi
determinanti sulla base delle possibili attività sostitutive confacenti ritenute.
7.
7.1 Visto l'esito della procedura, non sono prelevate delle spese proces-
suali (art. 63 PA). La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della
dispensa dal versamento delle spese processuali, è pertanto divenuta
senza oggetto.
7.2 Ritenuto che l'insorgente non è rappresentato in questa sede da man-
datario professionale e che non ha fatto valere né risulta, ad un esame
d’ufficio, che abbia dovuto sopportare delle spese indispensabili e relativa-
mente elevate in relazione alla procedura di ricorso, non si giustifica l'attri-
buzione di spese ripetibili (art. 64 PA in combinazione con gli art. 7 e segg.
del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili
nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS
173.320.2]).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è parzialmente accolto, nel senso che la decisione impugnata del
24 giugno 2016 è annullata e gli atti di causa sono rinviati all'UAIE affinché
sia proceduto al completamento dell'istruttoria ed alla pronuncia di una
nuova decisione ai sensi dei considerandi.
2.
Non si prelevano spese processuali. La domanda di assistenza giudiziaria,
nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è per-
tanto divenuta senza oggetto.
3.
Non si attribuiscono ripetibili.
4.
Comunicazione a:
– rappresentante del ricorrente (Atto giudiziario; allegate: copie della
risposta al ricorso del 23 marzo 2017, della presa di posizione
dell’Ufficio AI del Cantone C._______ del 21 marzo 2017 e
dell’annotazione del medico SMR del 6 marzo 2017)
– autorità inferiore (n. di rif. ; Raccomandata)
– Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata)
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Vito Valenti Marcella Lurà
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna,
entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella misura in cui sono
rispettate le condizioni di cui agli art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF. Gli
atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi
di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della
parte – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati
(art. 42 LTF).
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