B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte III
C-5234/2018
Sen t en z a d e l 3 0 g e nn a i o 2 0 1 9
Composizione
Giudice Vito Valenti, giudice unico,
cancelliera Marcella Lurà.
Parti
A._______,
rappresentato dal Patronato Acli,
ricorrente,
contro
Cassa svizzera di compensazione (CSC),
autorità inferiore.
Oggetto
Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti; domanda di
rendita (decisione su opposizione del 31 luglio 2018).
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Fatti:
A.
A._______, cittadino italiano, nato il (…), coniugato (da […]) e padre di tre
figli (nati nel […], nel […] e nel […]; v. doc. 3), ha formulato in data 16 no-
vembre 2017 una richiesta volta all’ottenimento di una rendita dell’assicu-
razione svizzera per la vecchiaia (doc. 13 pag. 1), indicando di aver lavo-
rato in Svizzera al beneficio di un permesso tipo A quale cantante musicista
per periodi da luglio del 1969 a gennaio del 1972 (doc. 1 e 3 pag. 2 e 4).
Ha esibito in particolare copia del certificato di assicurazione AVS/AI e del
permesso stagionale di tipo A valido da agosto a settembre del 1969 (doc.
4 e 6).
B.
Con decisione del 17 aprile 2018, la Cassa svizzera di compensazione
(CSC) ha respinto la domanda di prestazioni dell’assicurazione svizzera
per la vecchiaia. Dall’accertamento dei fatti effettuato non risultava possi-
bile computare almeno un anno intero di reddito o di accrediti per compiti
educativi o assistenziali in favore dell'interessato, ma solamente 2 mesi nel
1969, 4 mesi nel 1970, 3 mesi nel 1971 e 2 mesi nel 1972, per un totale di
11 mesi (v., in particolare, doc. 15 [estratto del conto individuale]). L’autorità
inferiore ha pertanto considerato siccome non adempito il presupposto di
cui all’art. 29 cpv. 1 LAVS, secondo cui possono pretendere una rendita
ordinaria di vecchiaia tutti gli aventi diritto ai quali possono essere compu-
tati almeno un anno intero di reddito, di accrediti per compiti educativi o
assistenziali (doc. 25).
C.
C.a Con scritto del 24 aprile 2018, l’interessato ha chiesto di “definire la
mia pensione (di vecchiaia)”, precisando di aver lavorato presso locali pub-
blici a (…) dal 1° al 31 luglio 1969, a (…) dal 1° agosto al 15 settembre
1969, a (…) dal 1° al 31 ottobre 1969, a (…) dal 15 dicembre 1969 al 31
gennaio 1970, a (…) dal 1° al 29 febbraio 1970, a (…) dal 1° marzo al 15
aprile 1970, a (…) dal 1° giugno al 31 luglio 1970, a (…) dal 1° agosto al
15 settembre 1970, a (…) dal 1° al 31 ottobre 1970, a (…) dal 1° novembre
1970 al 28 febbraio 1971, a (…) dal 1° marzo al 30 aprile 1971, a (…) dal
1° al 31 maggio 1971 ed a (…) dal 15 al 31 dicembre 1971 e dal 1° al 31
dicembre 1972 (doc. 26).
C.b Con diffida raccomandata del 21 giugno 2018 (doc. 29), l’autorità infe-
riore, dopo aver precisato che le parti sono tenute a collaborare all’accer-
tamento dei fatti, ha assegnato all’interessato un termine di 10 giorni per
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esibire le distinte di salario (degli anni dal 1969 al 1972) nonché i certificati
di lavoro, con la precisazione che, in caso di mancato riscontro, sarebbe
stata pronunciata una decisione (su opposizione) in base agli atti in suo
possesso (è fatto riferimento all’art. 43 cpv. 3 LPGA; doc. 29). Con scritto
del 5 luglio 2018, l’interessato ha confermato i surriferiti periodi di lavoro
svolti in Svizzera (doc. 32).
C.c Nell’ambito della procedura di opposizione, la CSC ha assunto agli atti
gli estratti del conto individuale dell’interessato della Cassa di compensa-
zione B._______. Dagli stessi risulta che per l’anno 1969 sono stati versati
contributi all’assicurazione svizzera per la vecchiaia per 4 mesi, per l’anno
1970 sono stati versati contributi per 10 mesi, per l’anno 1971 sono stati
versati contributi per 3 mesi e per l’anno 1972 sono stati versati contributi
per 1 mese (doc. 30; v. anche doc. 17 pag. 3 e 6).
D.
Nella decisione su opposizione del 31 luglio 2018 (doc. 38; v. anche doc.
39), l’autorità inferiore ha riconsiderato la propria decisione del 17 aprile
2018 ed ha deciso di erogare in favore dell’interessato una rendita di vec-
chiaia di fr. 30.- al mese dal 1° maggio 2014. Detta autorità, dopo aver
indicato che ha proceduto a ricerche complementari (presso le casse di
compensazione presso cui gli allora datori di lavoro erano affiliati; v. doc.
27, 28, 30 e 31), ha esposto le norme legali applicabili e le basi di calcolo
della rendita di vecchiaia, segnatamente la durata di contribuzione di 1
anno e 6 mesi, il reddito annuo medio determinante di fr. 21'150.- e la scala
delle rendite (v. doc. 35 [foglio di calcolo]).
E.
Il 10 settembre 2018, l’interessato ha interposto ricorso dinanzi al Tribunale
amministrativo federale contro la decisione su opposizione della CSC del
31 luglio 2018 mediante il quale ha postulato il ricalcolo dell’importo della
rendita di vecchiaia, ritenuto che “rispetto all’attività lavorativa svolta, risulta
di importo notevolmente basso” (doc. TAF 1).
F.
Nella risposta al ricorso del 15 ottobre 2018, l’autorità inferiore ha proposto
la reiezione del ricorso. Detta autorità, dopo aver esposto le norme legali
applicabili e le basi di calcolo della rendita di vecchiaia, ha ribadito la cor-
rettezza dell’importo della rendita di vecchiaia assegnata al ricorrente con
la decisione su opposizione impugnata (doc. TAF 3).
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Pagina 4
G.
Con provvedimento del 24 ottobre 2018 (notificato il 6 novembre 2018; doc.
TAF 5), il Tribunale amministrativo federale ha trasmesso al ricorrente la
risposta al ricorso dell’autorità inferiore del 15 ottobre 2018, unitamente a
copia dei documenti dell’incarto della CSC menzionati nella presa di posi-
zione dell’autorità inferiore, e gli ha concesso la facoltà di pronunciarsi in
merito (doc. TAF 4), facoltà di cui l’insorgente non ha fatto uso.
Diritto:
1.
1.1 Il Tribunale amministrativo federale esamina d’ufficio e con piena co-
gnizione la sua competenza (art. 31 e segg. LTAF) rispettivamente l’am-
missibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 133 I 185 consid. 2
e relativi riferimenti).
1.2 Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui all’art.
32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell’art. 31 LTAF in combinazione
con l’art. 33 lett. d LTAF e l’art. 85bis cpv. 1 LAVS (RS 831.10), i ricorsi contro
le decisioni, ai sensi dell’art. 5 PA, rese dalla Cassa svizzera di compensa-
zione.
1.3 In virtù dell’art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni
sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la LPGA
(RS 830.1). Giusta l’art. 1 cpv. 1 LAVS, le disposizioni della LPGA sono
applicabili all’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, sempre che
la LAVS non deroghi alla LPGA.
1.4 Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e avente
un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica
(art. 59 LPGA), il ricorso – interposto tempestivamente e rispettoso dei re-
quisiti previsti dalla legge (art. 60 LPGA nonché art. 52 PA) – è ammissibile.
2.
2.1 Il ricorrente è cittadino di uno Stato membro della Comunità europea,
per cui è applicabile, di principio, l’ALC (RS 0.142.112.681).
2.2 L’allegato II è stato modificato con effetto dal 1° aprile 2012 (Decisione
1/2012 del Comitato misto del 31 marzo 2012; RU 2012 2345). Nella sua
nuova versione esso prevede in particolare che le parti contraenti appli-
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cano tra di loro, nel campo del coordinamento dei sistemi di sicurezza so-
ciale, gli atti giuridici di cui alla sezione A dello stesso allegato, comprese
eventuali loro modifiche o altre regole equivalenti ad essi (art. 1 ch. 1) ed
assimila la Svizzera, a questo scopo, ad uno Stato membro dell’Unione
europea (art. 1 ch. 2).
2.3 Gli atti giuridici riportati nella sezione A dell’allegato II sono, in partico-
lare, il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consi-
glio del 29 aprile 2004 (RS 0.831.109.268.1) relativo al coordinamento dei
sistemi di sicurezza sociale, con le relative modifiche, e il regolamento (CE)
n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009
(RS 0.831.109.268.11) che stabilisce le modalità di applicazione del rego-
lamento (CE) n. 883/2004, nonché il regolamento (CEE) n. 1408/71 del
Consiglio del 14 giugno 1971 (RU 2004 121, 2008 4219 4237, 2009 4831)
relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subor-
dinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno
della Comunità, con le relative modifiche, e il regolamento (CEE) n. 574/72
del 21 marzo 1972 (RU 2005 3909, 2008 4273, 2009 621 4845) che stabi-
lisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71, con le
relative modifiche, entrambi applicabili tra la Svizzera e gli Stati membri
fino al 31 marzo 2012 e quando vi si fa riferimento nel regolamento (CE) n.
883/2004 o nel regolamento (CE) n. 987/2009 oppure quando si tratta di
casi verificatisi in passato.
2.4 Secondo l’art. 4 del regolamento (CE) n. 883/2004, salvo quanto diver-
samente previsto dallo stesso, le persone ad esso soggette godono delle
medesime prestazioni e sottostanno agli stessi obblighi di cui alla legisla-
zione di ciascuno Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di tale
Stato. Ciò premesso, nella misura in cui l’ALC e, in particolare, il suo alle-
gato II, non prevede disposizioni contrarie, l’organizzazione della proce-
dura, come pure l’esame delle condizioni di ottenimento di una rendita di
vecchiaia svizzera, sono regolate dal diritto interno svizzero (DTF 130 V
253 consid. 2.4).
3.
L’oggetto litigioso nella presente procedura ricorsuale è costituito dalla
questione di sapere se il calcolo dell’importo mensile della rendita di vec-
chiaia effettuato dall’autorità inferiore sia, o meno, corretto.
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4.
4.1 Secondo l’art. 29 cpv. 1 LAVS, possono pretendere una rendita ordina-
ria di vecchiaia tutti gli aventi diritto ai quali possono essere computati al-
meno un anno intero di reddito, di accrediti per compiti educativi o assi-
stenziali.
4.2 In particolare, e secondo il diritto svizzero applicabile alla presente fat-
tispecie, il calcolo della rendita è determinato dagli anni di contribuzione,
dai redditi dell’attività lucrativa nonché dagli accrediti per compiti educativi
o d’assistenza tra il 1° gennaio successivo alla data in cui l’avente diritto
ha compiuto i 20 anni e il 31 dicembre che precede l’insorgere dell’evento
assicurato (età conferente il diritto alla rendita; art. 29bis cpv. 1 LAVS). Ai
sensi dell’art. 30bis LAVS e dell’art. 53 cpv. 1 OAVS (RS 831.101), per il
calcolo delle rendite, l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali allestisce
tavole delle rendite il cui uso è obbligatorio.
4.3
4.3.1 L’art. 29 cpv. 2 LAVS precisa che le rendite ordinarie sono assegnate
in forma di rendite complete agli assicurati che hanno un periodo di contri-
buto completo e di rendite parziali agli assicurati che hanno un periodo di
contributo incompleto. Il periodo di contributo è completo se una persona
presenta lo stesso numero di anni di contribuzione degli assicurati della
sua classe di età (art. 29ter cpv. 1 LAVS). Sono considerati anni di contribu-
zione i periodi durante i quali una persona ha pagato i contributi, durante i
quali il suo coniuge ha versato almeno il doppio del contributo minimo e
durante i quali possono essere computati accrediti per compiti educativi o
d’assistenza (art. 29ter cpv. 2 LAVS). Quando la durata di contribuzione è
incompleta ai sensi dell’art. 29ter LAVS, i periodi di contribuzione compiuti
prima del 1° gennaio che segue il compimento dei venti anni, sono compu-
tati ai fini di colmare successive lacune contributive (art. 52b OAVS).
4.3.2 Per ogni assicurato obbligato a pagare i contributi, è tenuto un conto
individuale, sul quale sono annotate le indicazioni necessarie al calcolo
delle rendite ordinarie (art. 30ter cpv. 1 LAVS). L’art. 140 cpv. 1 lett. d) ed e)
OAVS stabilisce che la registrazione nel conto individuale dell’assicurato
comprende l’anno di contribuzione e la durata contributiva in mesi nonché
il reddito annuo in franchi.
4.3.3 Secondo giurisprudenza, nel caso in cui sia documentato che lo stra-
niero beneficiava di un permesso C (permesso di domicilio) oppure di un
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permesso B (permesso di dimora annuale), deve essere ritenuta una du-
rata contributiva completa, con la conseguenza che il beneficiario di un si-
mile permesso deve essere considerato persona assicurata per la durata
di validità del permesso medesimo, sempre che abbia versato il contributo
annuo minimo (cfr. l’art. 28 e l’art. 50 OAVS). Per contro, tale principio non
è applicabile al lavoratore che è stato autorizzato a soggiornare in qualità
di stagionale con un permesso di tipo A (sentenza del TF I 524/02 del 25
novembre 2002 consid. 2.3 e relativi riferimenti).
4.3.4 Peraltro, ai sensi dell’art. 141 cpv. 3 OAVS, se non è domandato nes-
sun estratto del conto o nessuna rettificazione, o se la richiesta di rettifica-
zione è stata respinta, la rettificazione delle registrazioni fatte nel conto in-
dividuale può essere richiesta, al momento in cui si verifica l’evento assi-
curato, soltanto quando gli errori di registrazioni siano evidenti o debita-
mente provati (DTF 130 V 335 consid. 4.1).
4.3.5 Secondo giurisprudenza, per motivi legati alla sicurezza del diritto,
occorre mostrarsi severi in materia di apprezzamento delle prove se un
assicurato sostiene, a distanza di molti anni, in occasione di una lite ver-
tenze sulle modalità di calcolo delle prestazioni (DTF 117 V 261 consid. 3
e relativi riferimenti), di avere esercitato un’attività lavorativa soggetta
all’obbligo di contribuzione durante un periodo di tempo non considerato
nel conteggio della rendita (DTF 107 V 12 consid. 2a). Tuttavia, la regola
in tema di prova indicata all’art. 141 cpv. 3 OAVS non esclude l’applicazione
del principio inquisitorio, che per l’amministrazione – e in caso di ricorso
per l’autorità giudiziaria – comporta l’obbligo di accertare d’ufficio, di propria
iniziativa e indipendentemente dalle allegazioni delle parti, i fatti rilevanti
(DFT 117 V 261 consid. 3b), fermo restando tuttavia l’obbligo di collaborare
della parte stessa, che in questo ambito risulta accresciuto (DTF 117 V 261
consid. 3d; sentenza del TF H 193/04 dell’11 gennaio 2006 consid. 2). In-
dagini presso il datore di lavoro si impongono in particolare in presenza di
indicazioni concrete e credibili (DTF 117 V 261 consid. 4b). Peraltro,
nell’ambito delle assicurazioni sociali, non esiste il principio secondo il
quale l’amministrazione o il giudice devono statuire, nel dubbio, in favore
dell’assicurato (DTF 126 V 319 consid. 5a; sentenza del TF U 97/05 del 17
novembre 2006 consid. 5.3). La rettificazione del conto individuale com-
prende la durata di contribuzione, pertanto pure gli anni per i quali il paga-
mento di contributi è prescritto ai sensi dell’art. 16 cpv. 1 LAVS.
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4.3.6
4.3.6.1 Per quanto attiene alla durata contributiva, i periodi mancanti con-
cernono i mesi di marzo e aprile del 1971 nonché di gennaio e dicembre
del 1972. In effetti, ulteriori 2 mesi che secondo il ricorrente mancavano nel
1969 ed ulteriori 6 mesi che secondo il medesimo mancavano nel 1970,
sono già stati aggiunti dall’autorità inferiore nella decisione su opposizione
(in virtù degli estratti della Cassa di compensazione C._______ e della
Cassa di compensazione B._______, di cui al documento 17, pagina 3, ed
al documento 30, pagina 2, degli atti di causa [per un totale di 4 mesi nel
1969 e di 10 mesi nel 1970]). L’autorità inferiore ha pertanto considerato,
secondo le iscrizioni figuranti sugli estratti del conto individuale dell’insor-
gente (doc. 17 e 30) ed il fatto che il medesimo ha soggiornato in Svizzera
al beneficio di un permesso per stagionali di tipo A (perlomeno fino al 28
febbraio 1970 [doc. 3 pag. 2]), non sussistendo altresì i presupposti per
l’espletamento d’ulteriori indagini d’ufficio, che il ricorrente ha pagato i con-
tributi AVS in luglio e da ottobre a dicembre del 1969, da gennaio ad aprile
e da luglio a dicembre del 1970, in gennaio, febbraio e maggio del 1971 ed
in febbraio del 1972.
4.3.6.2 Quanto ai mesi di marzo e di aprile del 1971 nonché eventualmente
di dicembre del 1972, il ricorrente avendo fornito al riguardo due liste non
perfettamente coincidenti sul periodo lavorativo in Svizzera (doc. 3 pag. 4
e 26 pag. 4), il medesimo non ha esibito in corso di procedura (nemmeno
dinanzi al TAF) idonea documentazione – quale in particolare certificati di
lavoro e/o distinte di salario – suscettibile di corroborare il preteso periodo
lavorativo e, per quanto qui maggiormente di rilievo, il versamento di con-
tributi AVS ad una cassa di compensazione. Peraltro, l’allegata copia del
permesso stagionale rilasciato dalla competente autorità del Canton
D._______ il 26 agosto 1969 e valido fino al 20 settembre 1969 (doc. 6)
come pure le allegate copie di annunci pubblicitari di spettacoli previsti ne-
gli anni 1970 e 1971 in locali pubblici (doc. 26 pag. 5 e 12 a 15) non per-
mettono di dimostrare l’esercizio di un’attività lucrativa e, soprattutto, il ver-
samento di contributi AVS a una cassa di compensazione. In siffatte circo-
stanze, all’autorità inferiore, che ha comunque esperito degli accertamenti
supplementari d’ufficio, non può essere rimproverato di non avere effet-
tuato delle ulteriori ricerche, segnatamente presso i datori di lavoro (locali
pubblici [estratti del conto individuale; doc. 17 e 30]), indicati dall’insor-
gente, tanto più ove si pensi che appare poco probabile che tali datori di
lavoro abbiano conservato i dati concernenti l’insorgente per oltre 47 anni,
fermo restando un obbligo di conservare i dati personali del lavoratore uni-
camente per almeno cinque anni (art. 73 cpv. 2 dell’ordinanza 1 del 10
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maggio 2000 concernente la legge sul lavoro [OLL 1; RS 822.111]; v., sulla
questione, la sentenza del TF 9C_889/2010 del 15 dicembre 2010 consid.
3; v. anche la sentenza del TAF C-21/2013 del 3 giugno 2013 consid. 4.2).
Quanto al mese di gennaio del 1972 (doc. 3 pag. 4), l’autorità inferiore ha
tenuto conto del reddito percepito, di fr. 2'230.- (in virtù dell’estratto della
Cassa di compensazione C._______, di cui al documento 21, pagina 1,
degli atti di causa), nel calcolo dei redditi derivanti da un’attività lucrativa
(v. il consid. 4.5.1 del presente giudizio), ma non ha aggiunto 1 mese sup-
plementare al computo dei mesi di contribuzione, ciò che comunque non
gioverebbe al ricorrente, nel senso che l'importo mensile della rendita di
vecchiaia non sarebbe superiore rispetto all'importo della rendita di vec-
chiaia come ritenuto nell'impugnata decisione su opposizione del 31 luglio
2018 (v. consid. 4.6 del presente giudizio).
4.3.7 L’autorità inferiore ha quindi ritenuto nella decisione impugnata che il
periodo contributivo del ricorrente è di 1 anno e 6 mesi, fermo restando,
come già indicato al considerando 4.3.6.2, che quand’anche fosse stato
preso in considerazione il mese supplementare di gennaio 1972 ciò non
avrebbe comunque giovato al ricorrente. Il periodo contribuito è peraltro e
comunque incompleto, gli assicurati della classe di età del ricorrente (anno
1949) avendo in effetti contribuito per un periodo massimo di 44 anni fino
al 2014 (Tabella delle rendite 2013 pag. 8), anno in cui è nato il diritto dell’in-
sorgente ad una rendita dell’assicurazione svizzera per la vecchiaia.
4.4 Giusta l’art. 38 cpv. 1 LAVS, la rendita parziale corrisponde a una fra-
zione della rendita completa. Per il calcolo della frazione, è determinante il
rapporto arrotondato tra il numero degli anni interi di contribuzione dell’as-
sicurato e quello degli assicurati della sua classe di età (art. 38 cpv. 2
LAVS). Il periodo contributivo del ricorrente corrisponde ad 1 anno com-
pleto. Le tabelle delle rendite 2013 prevedono che al rapporto fra 1 anno
intero di contribuzione dell’insorgente e 44 anni di contribuzione degli assi-
curati della sua classe di età è applicabile la scale delle rendite 1 (Tabelle
delle rendite 2013 pag. 10). L’importo della rendita dell’insorgente deve
quindi essere determinato in base ad una scala delle rendite 1 ed in fun-
zione del suo reddito annuo medio.
4.5 Il reddito annuo medio si compone dei redditi risultanti da un’attività
lucrativa, degli accrediti per compiti educativi e degli accrediti per compiti
d’assistenza (art. 29quater LAVS). La somma dei redditi dell’attività lucrativa
è rivalutata, di regola, ogni due anni all’inizio dell’anno civile, in funzione
dell’indice delle rendite, che corrisponde alla media aritmetica dell’indice
dei salari e dell’indice nazionale dei prezzi al consumo (art. 30 cpv. 1 e 33ter
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cpv. 1 e 2 LAVS). La somma dei redditi rivalutati derivanti da un’attività
lucrativa e gli accrediti per compiti educativi e assistenziali sono divisi per
il numero di anni di contribuzione (art. 30 cpv. 2 LAVS).
4.5.1 Secondo gli estratti del conto individuale dell’insorgente, i redditi de-
rivanti da un’attività lucrativa conseguiti dal ricorrente negli anni dal 1969
al 1972 ammontano a fr. 24'928.- (952 + 1'512 + 112 + 616 + 1'548 + 1'315
+ 2'132 + 1'614 + 704 + 717 + 1’728 + 1'640 + 1'640 + 1’705 + 1'651 +
1'488 + 2'230 + 1'624; doc. 17 e 30). Ora, il ricorrente non ha esibito in
sede ricorsuale dei documenti, quali in particolare certificati di lavoro e/o
distinte di salario, da cui desumere un importo dei redditi risultanti dall’eser-
cizio di un’attività lucrativa in Svizzera superiore a quello determinato
dall’autorità inferiore, ossia fr. 24'928.-. Non può pertanto che essere rite-
nuto tale importo. Lo stesso deve essere rivalutato in funzione dell’indice
delle rendite. Tenuto conto del fatto che la prima iscrizione nel conto indivi-
duale posteriore all’anno del compimento dei 20 anni è avvenuta nel 1970
(cfr., sulla questione, la sentenza del TAF C-4924/2008 del 27 aprile 2009
consid. 3.1 e 3.2), il fattore di rivalutazione è pari a 1.223 (Tabelle delle
rendite 2015 pag. 15). L’importo del reddito è rivalutato a fr. 30'487.-
(24'928 x 1.223). Tale importo deve essere diviso per il periodo di contribu-
zione di 1 anno e 6 mesi, corrispondenti a 18 mesi. Il reddito annuo medio
del ricorrente per il 2013 ammonta a fr. 20'325.- ([30'487 : 18] x 12), come
rettamente calcolato ed indicato dall’autorità inferiore nella decisione impu-
gnata.
4.5.2 Quanto all’accredito per compiti educativi, l’art. 29sexies cpv. 1 LAVS
stabilisce che un siffatto accredito è computato agli assicurati per gli anni
durante i quali essi esercitano l’autorità patentale su uno o più fanciulli che
non hanno ancora compiuto i 16 anni. L’accredito per compiti educativi cor-
risponde al triplo dell’importo della rendita di vecchiaia annua minima, di-
viso per il periodo di contribuzione (art. 29sexies cpv. 2 LAVS e 30 cpv. 2
LAVS). Per quanto emerge dagli atti di causa, l’insorgente non adempie i
presupposti per il riconoscimento di accrediti per compiti educativi.
4.5.3 Il reddito annuo medio determinante del ricorrente per il 2014 am-
monta a fr. 20'325.-. Tale importo deve essere arrotondato all’importo im-
mediatamente superiore del reddito annuo medio determinante indicato
nelle tabelle secondo la scala delle rendite 1. L’autorità inferiore ha consi-
derato un reddito annuo medio determinante di fr. 21'060.- nel 2014 (le
tabelle delle rendite 2013 indicano un reddito annuo medio determinante
di fr. 21'060.- quale importo superiore più vicino ad un reddito annuo medio
determinante di fr. 20'325.- [Tabelle delle rendite 2013 pag. 104]) e di
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fr. 21'150.- nel 2015 (reddito annuo medio 2014 aggiornato al 2015). Le
tabelle delle rendite 2013 prevedono che la rendita di vecchiaia mensile
corrispondente ad una scala delle rendite 1 e ad un reddito annuo medio
di fr. 21'060.- ammonta a fr. 30.- (Tabelle delle rendite 2013 pag. 104) e le
tabelle delle rendite 2015 prevedono che la rendita di vecchiaia mensile
corrispondente ad una scala delle rendite 1 e ad un reddito annuo medio
di fr. 21'150.- ammonta a fr. 30.- (Tabelle delle rendite 2015 pag. 104).
4.6 Il ricorrente ha pertanto diritto a una rendita di vecchiaia di un importo
mensile di fr. 30.- dal 1° maggio 2014 e di fr. 30.- dal 1° gennaio 2015,
come calcolato dall’autorità inferiore (doc. 35), calcolo che appare corretto
e dal quale il Tribunale amministrativo federale non ha motivo, sulla base
delle risultanze processuali, di scostarsi d’ufficio.
5.
Da quanto esposto, consegue che il ricorso, privo di qualsivoglia fonda-
mento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata. Il giudice
dell’istruzione – anteriormente o posteriormente ad uno scambio di scritti –
decide quale giudice unico, con motivazione sommaria, i ricorsi manifesta-
mente infondati (art. 85bis cpv. 3 LAVS [v. pure art. 23 cpv. 2 LTAF]). Nel
caso concreto, il gravame, in considerazione, fra l’altro, dei generici argo-
menti presentati, deve ritenersi siccome manifestamente infondato. La pre-
sente sentenza di rigetto del ricorso può pertanto essere resa a giudice
unico.
6.
6.1 Non si prelevano spese processuali (art. 85bis cpv. 2 LAVS).
6.2 Al ricorrente, soccombente, non spetta altresì alcuna indennità per
spese ripetibili della sede federale (art. 64 PA in combinazione con l’art. 7
cpv. 1 e 2 del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese
ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF,
RS 173.320.2] a contrario). Peraltro, le autorità federali, quand’anche vin-
centi, non hanno di principio diritto ad un’indennità a titolo di ripetibili (art.
7 cpv. 3 TS-TAF), salvo eccezioni non ravvisabili nel caso concreto (v., fra
l’altro, DTF 127 V 205).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Non si prelevano spese processuali.
3.
Non si attribuiscono spese ripetibili.
4.
Comunicazione a:
– rappresentante del ricorrente (Raccomandata con avviso di
ricevimento)
– autorità inferiore (n. di rif. […]; Raccomandata)
– Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata)
Il giudice unico: La cancelliera:
Vito Valenti Marcella Lurà
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna,
entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e
segg. e 100 LTF). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e
l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata
e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi
di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
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