B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte III
C-5276/2011
S e n t e n z a d e l 2 6 a p r i l e 2 0 1 3
Composizione
Giudice Vito Valenti, giudice unico,
cancelliera Marcella Lurà.
Parti
A._______,
ricorrente,
contro
Cassa svizzera di compensazione (CSC),
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Oggetto
Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (decisione su
opposizione del 19 agosto 2011).
C-5276/2011
Pagina 2
Fatti:
A.
A._______, cittadino italiano, nato il (…), coniugato (da aprile del 1983 [v.
doc. 2 pag. 6]) e padre di una figlia nata nel 1981 (v. doc. 6 pag. 7), ha la-
vorato in Svizzera nel periodo dal 1963 al 1967 (40 mesi in totale; v. doc.
1), solvendo contributi all'assicurazione svizzera per la vecchiaia, i super-
stiti e l'invalidità durante tale periodo. Il 1° settembre 2010, ha formulato
una richiesta volta all'ottenimento di una rendita dell'assicurazione svizze-
ra per la vecchiaia (doc. 2 pag. 2).
B.
B.a Con scritto del 7 febbraio 2011 (doc. 3), l'autorità inferiore ha invitato
l'interessato a trasmettere un certificato di matrimonio, un certificato di
stato di famiglia attuale, un certificato di stato di famiglia storico (con
menzione di tutti i figli avuti, anche se sposati) nonché, nel caso in cui a-
vesse contratto più matrimoni, i certificati dei matrimoni precedenti, le co-
pie delle sentenze di divorzio ed i certificati di morte degli ex-coniugi, op-
pure un'autocertificazione, nella quale attestasse di non avere contratto
altri matrimoni, oltre all'unione con la coniuge.
B.b Con sollecito raccomandato dell'8 marzo 2011 (doc. 4), l'autorità infe-
riore ha assegnato all'interessato un ultimo termine di 30 giorni per inol-
trare i documenti richiesti (con scritto del 7 febbraio 2011 [doc. 3]), con la
precisazione che, in caso di mancato riscontro, la domanda di rendita di
vecchiaia svizzera sarebbe stata dichiarata irricevibile (è stata trasmessa
copia della lettera del 7 febbraio 2011). Detta autorità ha altresì segnalato
che le parti in causa sono tenute a collaborare all'accertamento dei fatti.
In particolare, ha sottolineato che l'autorità può decidere di non entrare in
materia se gli elementi utili alla determinazione del diritto alla prestazione
non vengono prodotti (è fatto riferimento all'art. 43 cpv. 3 della legge fede-
rale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni
sociali [LPGA, RS 830.1]).
C.
Il 7 aprile 2011 (doc. 5), la Cassa svizzera di compensazione (CSC), dopo
aver constatato che l'interessato non ha fornito i documenti richiesti (con
scritto del 7 febbraio 2011 [doc. 3] e sollecito raccomandato dell'8 marzo
2011 [doc. 4]), ha dichiarato irricevibile la domanda di prestazioni dell'as-
sicurazione svizzera per la vecchiaia (è in particolare fatto riferimento
all'art. 43 cpv. 3 LPGA).
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Pagina 3
D.
Con scritto inoltrato il 14 maggio 2011 (doc. 6 pag. 1 e 10), l'interessato
ha postulato il riesame della domanda di una rendita di vecchiaia svizzera
dal momento che "ha ricevuto in ritardo la (…) comunicazione per disguidi
postali". Ha esibito in particolare un estratto del registro degli atti di ma-
trimonio del comune di B._______ (concernente l'unione con la coniuge),
un certificato di stato di famiglia originario del comune di B._______, un
certificato di stato di famiglia, residenza, cittadinanza e stato libero del
comune di B._______ nonché copia dello scritto della CSC del 7 febbraio
2011 e copia della decisione della CSC del 7 aprile 2011 (doc. 6 pag. 2 a
8).
E.
Con decisione su opposizione del 19 agosto 2011 (doc. 7), l'autorità infe-
riore ha respinto l'opposizione del 14 maggio 2011 e confermato la pro-
pria decisione del 7 aprile 2011 mediante la quale ha "archiviato la prati-
ca". L'autorità inferiore ha osservato che l'assicurato non ha prodotto la
documentazione concernente il suo stato civile, tutti i figli avuti e gli even-
tuali matrimoni contratti anteriormente all'unione con la sua coniuge ri-
spettivamente un'autocertificazione che comprovasse l'inesistenza di u-
nioni precedenti, documentazione richiesta con scritto del 7 febbraio
2011. In particolare, detta autorità ha precisato di non essere "in misura di
determinare i (…) diritti (dell'assicurato) nei confronti della nostra assicu-
razione".
F.
Il 20 settembre 2011, l'interessato ha inoltrato un ricorso contro la deci-
sione su opposizione della CSC del 19 agosto 2011 mediante il quale ha
chiesto il riesame della domanda di una rendita dell'assicurazione svizze-
ra per la vecchiaia. Ha precisato che la spedizione tardiva della documen-
tazione richiesta (con scritto della CSC del 7 febbraio 2011) è stata de-
terminata da motivi di salute. In particolare, ha segnalato che per un sem-
plice errore di interpretazione, ha omesso di inoltrare l'autocertificazione
concernente gli eventuali matrimoni contratti (anteriormente all'unione con
la sua coniuge). Ha esibito tre certificati del comune di B._______ (già a-
gli atti) nonché un'autocertificazione del 19 settembre 2011 (munita della
sua firma manoscritta), nella quale attesta di non aver contratto altri ma-
trimoni oltre a quello con la sua coniuge (doc. TAF 1).
G.
Nella risposta al ricorso del 7 ottobre 2011, l'autorità inferiore ha proposto
la reiezione del ricorso. Detta autorità ha in particolare precisato che la
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mancata produzione di un certificato anagrafico attestante che l'interessa-
to non aveva contratto matrimoni anteriormente all'unione con la sua co-
niuge non permetteva di pronunciarsi sulla richiesta di una rendita di vec-
chia svizzera. Ha altresì rilevato che l'autocertificazione prodotta dall'as-
sicurato in sede di ricorso non è autenticata da alcuna autorità. Per con-
seguenza, tale documento non è atto a comprovare che il medesimo non
è stato sposato prima dell'unione con la sua coniuge (doc. TAF 5).
H.
H.a Il 15 ottobre 2011, il ricorrente ha prodotto un attestato dell'ufficiale
dello stato civile del comune di B._______ ed un estratto del registro degli
atti di matrimonio del comune di B._______ (concernente l'unione con la
coniuge [già agli atti]; doc. TAF 7).
H.b Nella replica dell'11 novembre 2011, l'insorgente ha segnalato a que-
sto Tribunale di avere prodotto dinanzi all'autorità inferiore un certificato di
matrimonio del comune di B._______ del 2 novembre 2011, un certificato
di stato di famiglia attuale del comune di B._______ del 2 novembre
2011, un certificato di stato di famiglia storico (con menzione di tutti i figli
avuti, anche se sposati) del comune di B._______ del 3 novembre 2011,
una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del 10 novembre 2011
ed un'attestazione dell'ufficiale dello stato civile del comune di B._______
del 3 novembre 2011 (doc. TAF 9).
I.
Nella duplica del 26 gennaio 2012, l'autorità inferiore ha rilevato che i do-
cumenti esibiti dall'insorgente l'11 novembre 2011 sono pervenuti oltre la
scadenza del termine impartito (con scritto del 7 febbraio 2011 [doc. 3] e
con sollecito raccomandato dell'8 marzo 2011 [doc. 4]). Per conseguenza,
detta autorità a ragione ha dichiarato irricevibile la domanda di rendita di
vecchiaia svizzera. L'autorità inferiore ha quindi nuovamente proposto la
reiezione del ricorso (doc. TAF 11).
J.
Con provvedimento del 6 febbraio 2012 (notificato il 10 febbraio 2012;
doc. TAF 13 [avviso di ricevimento]), il Tribunale amministrativo federale
ha trasmesso la duplica al ricorrente per conoscenza e gli ha concesso la
facoltà di pronunciarsi in merito alle osservazioni dell'autorità inferiore
(doc. TAF 12), facoltà di cui l'insorgente non ha fatto uso.
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Pagina 5
K.
Il 27 marzo 2012, l'autorità inferiore ha trasmesso a questo Tribunale co-
pia della richiesta del 17 febbraio 2012 dell'interessato volta all'ottenimen-
to di una rendita dell'assicurazione svizzera per la vecchiaia, unitamente
in particolare ad un certificato di stato di famiglia del comune di
B._______, un certificato di stato di famiglia originario del comune di
B._______, un certificato di matrimonio del comune di B._______, un'at-
testazione dell'ufficiale di stato civile del comune di B._______ ed una di-
chiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (doc. TAF 14).
Diritto:
1.
1.1 Il Tribunale amministrativo federale esamina d'ufficio e con piena co-
gnizione la sua competenza (art. 31 e segg. della legge del 17 giugno
2005 sul Tribunale amministrativo federale [LTAF, RS 173.32]), rispetti-
vamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 133 I
185 consid. 2 e relativi riferimenti).
1.2 Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui
all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in com-
binazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 85bis cpv. 1 della legge federale
del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti
(LAVS, RS 831.10), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 della
legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA,
RS 172.021), rese dalla Cassa svizzera di compensazione.
1.3 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni
sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la legge
federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicura-
zioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAVS, le disposizioni
della LPGA sono applicabili all'assicurazione per la vecchiaia e per i su-
perstiti, sempre che la LAVS non deroghi alla LPGA.
1.4 Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e aven-
te un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modi-
fica (art. 59 LPGA), il ricorso – interposto tempestivamente e rispettoso
dei requisiti previsti dalla legge (art. 60 LPGA nonché art. 52 PA) – è per-
tanto ammissibile nella misura in cui chiede l'annullamento della decisio-
ne impugnata (di non entrata nel merito della domanda di rendita di vec-
chiaia svizzera presentata dall'insorgente il 1° settembre 2010). La causa
verte, in effetti, sulla questione di sapere se l'UAIE abbia a ragione, o a
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Pagina 6
torto, rifiutato di esaminare nel merito la domanda di rendita di vecchiaia
presentata dal ricorrente. Per contro, non compete a questo Tribunale di
statuire anche sul merito della domanda di rendita. Nella misura in cui
dovesse essere stato chiesto più o altro che la semplice entrata nel meri-
to, il ricorso è inammissibile (cfr. DTF 117 V 121 consid. 1 e DTF 116 V
265 consid. 2a).
2.
Il Tribunale amministrativo federale esamina liberamente il diritto federale,
l'accertamento dei fatti e l'inadeguatezza senza essere vincolato dai con-
siderandi della decisione impugnata o dai motivi invocati dalle parti. In al-
tri termini, il ricorso potrebbe essere accolto per ragioni diverse da quelle
addotte dal ricorrente (art. 62 cpv. 4 PA) o respinto in virtù d'argomenti
che la decisione impugnata non ha preso in considerazione (cfr. DTF 134
III 102 consid. 1.1 e DTF 133 V 515 consid. 1.3 e relativo riferimento).
3.
3.1 Secondo l'art. 2 LPGA, le disposizioni della legge stessa sono appli-
cabili alle assicurazioni sociali disciplinate dalla legislazione federale, se e
per quanto le singole leggi sulle assicurazioni sociali lo prevedano.
3.2 Dal profilo temporale sono applicabili le disposizioni in vigore al mo-
mento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato
giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 136 V 24
consid. 4.3 e DTF 130 V 445 consid. 1.2 e relativi riferimenti nonché DTF
129 V 1 consid. 1.2).
4.
4.1 Nell'ambito delle assicurazioni sociali, la procedura è retta dal princi-
pio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere
accertati d'ufficio dall'amministrazione. Questo principio non è però asso-
luto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collabora-
re all'istruzione della causa. Il dovere processuale di collaborazione com-
prende in particolare l'obbligo delle parti di apportare, nella misura in cui
ciò fosse ragionevolmente esigibile, le prove necessarie, avuto riguardo
alla natura del litigio e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di
dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (cfr. sentenze
del Tribunale federale 9C_505/2010 del 2 maggio 2011 consid. 2.2 e I
906/05 del 23 gennaio 2007 consid. 5.1; DTF 125 V 193 consid. 2). In
conformità al principio inquisitorio, spetta all'amministrazione determinare,
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Pagina 7
a seconda dello stato di fatto da accertare, quali misure d'istruzione do-
vrebbero essere attuate nel caso in esame, fermo restando che la stessa
dispone di un ampio potere d'apprezzamento (cfr. sentenza del Tribunale
federale I 906/05 del 23 gennaio 2007 consid. 6; DTF 111 V 219 consid.
2).
4.2 In virtù dell'art. 28 cpv. 2 LPGA, colui che rivendica prestazioni assicu-
rative deve fornire gratuitamente tutte le informazioni necessarie per ac-
certare i suoi diritti e per stabilire le prestazioni assicurative.
4.3 Secondo l'art. 43 cpv. 1 LPGA, l'Ufficio AI esamina le domande, intra-
prende d'ufficio i necessari accertamenti e raccoglie le informazioni di cui
ha bisogno. Se sono necessari o ragionevolmente esigibili esami medici o
specialistici per la valutazione del caso, l'assicurato deve sottoporvisi (art.
43 cpv. 2 LPGA). Se l'assicurato o altre persone che pretendono presta-
zioni, nonostante un'ingiunzione, rifiutano in modo ingiustificato di com-
piere il loro dovere di informare o di collaborare, l'Ufficio AI può, dopo dif-
fida scritta e avvertimento delle conseguenze giuridiche e dopo aver im-
partito un adeguato termine di riflessione, decidere in base agli atti o
chiudere l'inchiesta e decidere di non entrare in materia (art. 43 cpv. 3
LPGA).
4.4 Secondo giurisprudenza, la diffida deve indicare in modo sufficiente-
mente esplicito cosa si aspetta l'autorità dall'assicurato (cfr. sentenza del
Tribunale federale 9C_961/2008 del 30 novembre 2009 consid. 6.2; UELI
KIESER, ATSG-Kommentar, 2a ed., Zurigo 2009, art. 43 n. 52 pag. 558 e
art. 21 n. 90 pag. 298; v. anche sentenza del Tribunale amministrativo fe-
derale C_6346/2008 del 18 maggio 2010 consid. 4.1). Inoltre, qualora
l'assicurato non ottempera alla diffida, l'autorità può pronunciare una de-
cisione di non entrata nel merito solo se le informazioni richieste sono ne-
cessarie per accertare i fatti e determinare le prestazioni e non sono al-
trimenti disponibili senza eccessive difficoltà (cfr. sentenze del Tribunale
federale 9C_505/2010 del 2 maggio 2011 consid. 3.1 e 9C_345/2007 del
26 marzo 2008 consid. 4).
5.
5.1 Questo Tribunale rileva che dagli atti di causa risulta che il ricorrente
ha lavorato in Svizzera nel periodo dal 1963 al 1967 (v. doc. 1), è diventa-
to padre di una figlia nel 1981 (v. doc. 6 pag. 7) e si è sposato nell'aprile
del 1983 (v. doc. 2 pag. 6).
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Pagina 8
5.2 Secondo il diritto svizzero, il calcolo della rendita è determinato dagli
anni di contribuzione, dai redditi dell'attività lucrativa nonché dagli accre-
diti per compiti educativi o d'assistenza tra il 1° gennaio successivo alla
data in cui l'avente diritto ha compiuto i 20 anni e il 31 dicembre che pre-
cede l'insorgere dell'evento assicurato (art. 29 bis cpv. 1 LAVS). In parti-
colare, per quanto attiene ai redditi risultanti da un'attività lucrativa (v.,
sulla questione, la sentenza del Tribunale federale H 187/00 del 12 gen-
naio 2001 consid. 2), l'art. 29 quinquies cpv. 3 LAVS prevede che i redditi
che i coniugi hanno conseguito durante gli anni civili di matrimonio comu-
ne vengono ripartiti e attribuiti per metà a ciascuno dei coniugi. La riparti-
zione è effettuata se entrambi i coniugi hanno diritto alla rendita (lettera
a), una persona vedova ha diritto a una rendita di vecchiaia (lettera b), il
matrimonio è sciolto mediante divorzio (lettera c). Tuttavia, sottostanno al-
la ripartizione e all'attribuzione reciproca soltanto i redditi conseguiti tra il
1° gennaio che segue il compimento dei 20 anni e il 31 dicembre che
precede l'insorgere dell'evento assicurato da parte del coniuge che ha per
primo diritto alla rendita (lettera a) e i periodi durante i quali entrambi i co-
niugi sono stati assicurati presso l'assicurazione svizzera per la vecchiaia
e i supersiti, fatto salvo l'art. 29 bis cpv. 2 LAVS (lettera b). In caso di ma-
trimoni ripetuti di una persona, i redditi conseguiti durante ogni matrimo-
nio vengono suddivisi solo fra i coniugi di quel momento. In altri termini, i
redditi che un marito consegue durante il primo matrimonio vengono divisi
con la prima moglie, i redditi conseguiti durante il secondo matrimonio
con la seconda moglie e così via (cfr. sentenza del Tribunale federale H
187/00 del 12 gennaio 2001 consid. 3a).
5.3
5.3.1 Nella fattispecie in esame, l'autorità inferiore, dopo aver rilevato che
l'insorgente ha lavorato in Svizzera e versato contributi all'assicurazione
per la vecchiaia e per i superstiti nel periodo dal 1963 al 1967 per 40 mesi
in totale (v. doc. 1; e considerato siccome adempito il presupposto sancito
dall'art. 29 cpv. 1 LAVS [secondo il quale possono pretendere una rendita
ordinaria di vecchiaia tutti gli aventi diritto ai quali possono essere compu-
tati almeno un anno intero di reddito, di accrediti per compiti educativi o
assistenziali]), ha ritenuto che per potersi pronunciare sulla richiesta di
una rendita di vecchiaia svizzera erano necessarie da parte dell'assicura-
to delle informazioni concernenti il suo statuto personale e familiare. Con
scritto del 7 febbraio 2011 (doc. 3), detta autorità ha dunque invitato il ri-
corrente a trasmettere certificati di matrimonio, certificati di stato di fami-
glia, sentenze di divorzio, certificati di morte degli ex-coniugi rispettiva-
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Pagina 9
mente un'autocertificazione dell'inesistenza di unioni precedenti (oltre
all'unione con la sua coniuge).
5.3.2 Queste informazioni apparivano tanto più necessarie ove solo si
consideri che, secondo il diritto svizzero, la rendita di vecchiaia è calcola-
ta, fa gli altri elementi, in base al reddito annuo medio determinante, che
si compone in particolare dei redditi risultanti da un'attività lucrativa (art.
29 quater LAVS), redditi che, per gli anni civili di matrimonio comune e nel
caso in cui entrambi i coniugi siano assicurati all'assicurazione svizzera
per la vecchiaia e per i superstiti (v. art. 1a e 2 LAVS), sono ripartiti e at-
tribuiti per metà a ciascuno dei coniugi (art. 29 quinquies cpv. 3 LAVS).
Nell'eventualità in cui il ricorrente fosse stato sposato già anteriormente
all'unione con la sua attuale coniuge (il cui matrimonio è stato celebrato
nell'aprile del 1983 [v. doc. 2 pag. 6]), l'autorità inferiore avrebbe dovuto
pronunciarsi sulla questione di sapere se i redditi risultanti dall'attività lu-
crativa esercitata dal medesimo in Svizzera e sui quali erano stati versati
contributi (art. 29 quinquies cpv. 1 LAVS) avrebbero dovuto, o meno, es-
sere divisi con la precedente moglie (art. 29 quinquies cpv. 3 LAVS), ri-
partizione dei redditi che se non fosse stata effettuata avrebbe potuto
pregiudicare eventuali diritti di una precedente moglie rispettivamente ori-
ginare il versamento di una rendita troppo elevata all'insorgente. Il ricor-
rente non ha peraltro allegato che i documenti richiesti non fossero ne-
cessari per determinarsi sulla sua richiesta di una rendita di vecchiaia
svizzera. Basti ancora rilevare che la nascita della figlia del ricorrente il
(…) 1981 è intervenuta oltre due anni prima del matrimonio con
C._______ il (…) aprile 1983, di modo che l'autorità inferiore ben poteva
esigere dal ricorrente di dimostrare con adeguata documentazione, quan-
to solamente indicato (implicitamente; v. pto 2.8) nel formulario E 202 del
27 dicembre 2010, ossia che non vi era stato un precedente matrimonio.
5.3.3 L'8 marzo 2011 (momento in cui non erano ancora pervenute le in-
formazioni necessarie all'esame della domanda di rendita di vecchiaia
svizzera), l'autorità inferiore ha poi assegnato all'insorgente, con diffida
scritta inviata per plico raccomandato (doc. 4), un ultimo termine di 30
giorni per esibire la documentazione già citata e richiesta nello scritto del
7 febbraio 2011. Detta autorità ha altresì segnalato all'insorgente che, in
caso di mancata produzione dei documenti richiesti (nel termine accorda-
to con tale diffida), la sua domanda (di prestazioni dell'assicurazione sviz-
zera per la vecchiaia) sarebbe stata dichiarata irricevibile. Dagli atti di
causa risulta che il ricorrente non ha prodotto, neppure entro il termine
impartito con diffida dell'8 marzo 2011, la documentazione richiesta con-
cernente il suo statuto personale e familiare. L'insorgente non ha altresì
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Pagina 10
preteso che non vi sia stata una corretta ed ufficiale notifica della diffida
dell'8 marzo 2011 e neppure che il tenore della stessa, nel senso dell'in-
dicazione di cosa avrebbe dovuto fare e delle conseguenze in caso di i-
nottemperanza, fosse ambiguo.
5.4 In conclusione, il ricorrente, ed in modo ingiustificato, non ha dato se-
guito all'obbligo che gli è stato imposto non senza ragione dall'autorità in-
feriore di produrre un documento ufficiale che dimostrasse l'inesistenza di
un matrimonio precedente a quello contratto il (…) aprile 1983. In siffatte
circostanze, era pertanto consentito all'autorità inferiore, in assenza di un
adeguato riscontro da parte dell'insorgente, di decidere il 7 aprile 2011 di
non entrare nel merito della sua domanda di una rendita dell'assicurazio-
ne svizzera per la vecchiaia. Certo, con scritto di opposizione del 14
maggio 2011 (doc. 6 pag. 1), il ricorrente ha prodotto segnatamente un
certificato di matrimonio (concernente l'unione con la sua coniuge) e due
certificati di famiglia (doc. 6 pag. 7 e 8). L'insorgente in tale contesto non
ha però (ancora) esibito la documentazione concernente l'esistenza o
meno di eventuali matrimoni contratti anteriormente al (…) aprile 1983
(documento che è poi stato esibito dinanzi a questo Tribunale il 15 ottobre
2011 [in sede di replica; doc. TAF 7] e dinanzi all'autorità inferiore l'11 no-
vembre 2011 [doc. TAF 9] e poi ancora il 17 febbraio 2012 [doc. TAF 14]).
5.5 Inoltre, il ricorrente non ha fornito in corso di procedura una giustifica-
zione convincente sul motivo per cui non avrebbe potuto esibire tempe-
stivamente la documentazione richiesta dall'autorità inferiore. In sede di
ricorso fa valere che non è mai venuta meno la volontà di collaborare con
l'autorità inferiore e che la tardiva spedizione della documentazione ri-
chiesta è stata determinata da motivi di salute. Sennonché, da un lato ta-
le giustificazione non è stata invocata nell'opposizione presentata dinanzi
all'autorità inferiore. Dall'altro lato, gli asseriti problemi di salute non sono
stati dimostrati. Ed infine, neppure con il gravame il ricorrente ha esibito
l'integralità della documentazione richiesta, prodotta solo in un secondo
tempo nel corso della procedura ricorsuale.
6.
Da quanto esposto, discende che il ricorso in esame non merita tutela e
la decisione impugnata va confermata. Il giudice dell'istruzione, anterior-
mente o posteriormente ad uno scambio di scritti, decide quale giudice
unico, con motivazione sommaria, i ricorsi manifestamente infondati (art.
85bis cpv. 3 LAVS). Nel caso concreto, il gravame – in considerazione in
particolare dei generici argomenti ricorsuali – deve ritenersi siccome ma-
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Pagina 11
nifestamente infondato. Per conseguenza, la presente sentenza di rigetto
del ricorso può essere resa a giudice unico.
7.
Basti ancora rilevare, per sovrabbondanza, che con scritto del 14 ottobre
2011, inviato il 15 ottobre 2011, il ricorrente ha infine prodotto l'attestato
del 13 ottobre 2011 dell'ufficiale dello stato civile del comune di
B._______, secondo il quale "a margine dell'atto di nascita del signor
A._______ (…) non risulta essere annotato altro matrimonio se non quel-
lo contratto in data (…) aprile 1983" (doc. TAF 7) e che con scritto del 27
marzo 2012 l'autorità inferiore ha trasmesso a questo Tribunale copia del-
la richiesta del 17 febbraio 2012 dell'interessato volta all'ottenimento di
una rendita dell'assicurazione svizzera per la vecchiaia, unitamente fra
l'altro ad un certificato di matrimonio del 20 febbraio 2012, un'attestazione
dell'ufficiale dello stato civile del comune di B._______ del 20 febbraio
2012 (secondo la quale non risulta essere annotato per l'insorgente alcun
altro matrimonio se non quello contratto il […] aprile 1983) ed a due certi-
ficati di stato di famiglia del 20 e 21 febbraio 201 (doc. TAF 14). Detti atti
vanno pertanto (ri)trasmessi per competenza all'autorità inferiore, unita-
mente agli allegati documenti, per esame della nuova domanda di rendita
di vecchiaia svizzera dell'insorgente, fermo restando che la CSC dovrà
anche decidere se la data di tale nuova domanda non possa essere fatta
risalire al 15 ottobre 2011.
8.
8.1 Non si prelevano spese processuali (art. 85bis cpv. 2 LAVS).
8.2 Visto l'esito della procedura, e ritenuto altresì che l'insorgente non è
rappresentato in questa sede e che non risulta che abbia dovuto soppor-
tare delle spese indispensabili e relativamente elevate in relazione alla
procedura di ricorso, non si giustifica l'attribuzione di spese ripetibili (art.
64 PA in combinazione con gli art. 7 e segg. del regolamento sulle tasse e
sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo fede-
rale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Nella misura in cui ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
Lo scritto inoltrato dal ricorrente il 15 ottobre 2011 e la richiesta del 17
febbraio 2012 del ricorrente volta all'ottenimento di una rendita dell'assi-
curazione svizzera per la vecchiaia, unitamente agli allegati documenti,
sono trasmessi all'autorità inferiore ai sensi del considerando 7 del pre-
sente giudizio.
3.
Non si prelevano spese processuali.
4.
Non si attribuiscono spese ripetibili.
5.
Comunicazione a:
– ricorrente (Raccomandata con avviso di ricevimento)
– autorità inferiore (n. di rif. ; Raccomandata)
– Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata)
Il giudice unico:
La cancelliera:
Vito Valenti Marcella Lurà
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
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Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna,
entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e
segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF,
RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e
l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata
e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come
mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione: