B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte III
C-5285/2011
S e n t e n z a d e l 1 8 f e b b r a i o 2 0 1 3
Composizione
Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio),
Franziska Schneider, Stefan Mesmer,
cancelliere Dario Quirici.
Parti
A._______,
patrocinato dall'avv. Cesare Lepori, via Parco 2,
casella postale 1803, 6501 Bellinzona,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Oggetto
Assicurazione invalidità, decisione del 19 agosto 2011.
C-5285/2011
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Fatti:
A.
A._______, cittadino italiano nato il …, coniugato e padre di tre figli, ha
lavorato in Svizzera, nel campo della riparazione e del commercio
d'autoveicoli, dal 1961 al 1997, versando i relativi contributi obbligatori
all'assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità
(AVS/AI; incarto dell'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero/UAIE, doc. 224).
B.
L'8 febbraio 1997 l'assicurato è stato vittima di un incidente della
circolazione stradale, a seguito del quale ha riportato una distorsione
cervicale per trauma indiretto (probabile colpo di frusta). Il caso è stato
preso a carico dall'assicuratore infortuni Zurigo Assicurazioni, il quale ha
in particolare erogato l'indennità giornaliera per un'incapacità lavorativa
del 100% dall'8 febbraio al 20 maggio 1997, del 50% dal 7 luglio al
6 novembre 1997, del 75% dal 5 dicembre 1997 al 31 agosto 1998, del
70% dal 1° settembre 1998 al 14 gennaio 1999, del 100% dal 23 febbraio
al 31 marzo 1999 e del 70% dal 1° aprile fino almeno al 14 settembre
1999 (incarto Zurigo, incompleto e numerato in modo poco chiaro, doc.
100 e 122).
Occorre brevemente notare che, nell'ambito della procedura gestita dalla
Zurigo Assicurazioni, l'interessato ha soggiornato a due riprese presso la
... di ..., dal 19 maggio al 16 giugno 1998 e dal 23 febbraio al 23 marzo
1999, i cui rispettivi rapporti del 24 luglio 1998 e 6 aprile 1999 fanno stato
sostanzialmente della stessa diagnosi, ossia una "contusio capitis" con
leggera lesione cerebrale traumatica, una distorsione della colonna
vertebrale, un diabete mellito di tipo II e un'ipertensione arteriosa. Nel
primo rapporto è peraltro riportata una capacità lavorativa del 30% dal 22
giugno 1998, fissata allo scopo di permettere all'assicurato un lento
reinserimento professionale, senza forzature, in seno alla sua ditta, con la
possibilità di aumentarla al 50% in funzione dello sviluppo della
situazione. Nel secondo rapporto, constatato l'insuccesso di questa
previsione a causa principalmente dell'aumento dei dolori e di una
depressione, è suggerita una ripresa dell'attività lavorativa a decorrere
dall'inizio di aprile 1999, il rendimento medio su un periodo di due o tre
mesi corrispondendo al rendimento esigibile (incarto Zurigo, doc. 100 e
122).
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Con decisione del 9 settembre 2003 (incarto dell'Ufficio assicurazione
invalidità del Canton Lucerna/UAI-LU, doc. 204), la Zurigo Assicurazioni
ha sospeso la procedura infortunistica e il versamento di qualsiasi
prestazione a causa del rifiuto dell'assicurato di sottoporsi ad una perizia
in Svizzera. Contro questa decisione quest'ultimo ha formulato
opposizione il 10 ottobre 2003 (incarto UAI-LU, doc. 243), la cui
procedura è pure stata sospesa "bis die Gerichtsinstanzen über die
verlangte IV-Rente rechtskräftig entschieden haben". A partire da questa
data non si riscontrano più documenti della Zurigo Assicurazioni in
nessuno degli incarti agli atti.
C.
Nel frattempo, l'11 dicembre 1997, l'assicurato aveva formulato una prima
domanda di rendita d'invalidità svizzera all'UAI-LU. Riassumendo la
procedura, l'UAI-LU aveva disposto, il 13 ottobre 2000, un provvedimento
d'accertamento professionale per il periodo dal 23 ottobre 2000 al
22 gennaio 2001, al quale l'assicurato, risiedente in Italia, si era opposto
per varie ragioni. Dopo un lungo scambio epistolare, l'UAI-LU aveva
emesso un progetto di decisione, il 29 gennaio 2002, e la corrispondente
decisione su opposizione il 6 marzo 2002, con la quale aveva rifiutato
qualsiasi prestazione assicurativa per carenza di collaborazione. Il ricorso
dell'assicurato al Tribunale amministrativo del Canton Lucerna era stato,
mediante sentenza del 18 maggio 2004, parzialmente accolto e gli atti
rinviati all'UAI-LU per la messa in atto degli accertamenti professionali
previsti nel pieno rispetto del diritto procedurale. L'UAI-LU aveva quindi
riproposto l'esecuzione delle misure d'accertamento in questione e, dopo
avere constatato che l'assicurato non era intenzionato a dare seguito alla
sua convocazione, emanato una decisione, il 29 novembre 2004, di rifiuto
di qualsiasi prestazione assicurativa. L'opposizione dell'assicurato contro
questa decisione era stata respinta mediante decisione su opposizione
del 23 gennaio 2006. Il ricorso inoltrato dallo stesso all'allora
Commissione federale di ricorso in materia di AVS/AI per le persone
residenti all'estero, sostituita dal Tribunale amministrativo federale (TAF)
a decorrere dal 1° gennaio 2007, era stato, con sentenza del 18 ottobre
2007, parzialmente accolto e gli atti rinviati all'UAIE per procedere
all'esecuzione dei provvedimenti d'accertamento professionale previsti. Il
20 dicembre 2007 l'UAI-LU aveva quindi trasmesso il proprio incarto
all'UAIE (incarto UAI-LU, doc. 1 a 306).
D.
Parallelamente, il 6 febbraio 2006, tramite l'Istituto nazionale italiano della
previdenza sociale (INPS), l'assicurato aveva presentato, questa volta
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Pagina 4
all'UAIE, una seconda domanda di rendita d'invalidità svizzera (incarto
UAIE, doc. 10), per la cui istruzione sono stati acquisiti, in particolare, i
documenti seguenti:
- il questionario per l'assicurato, del 22 giugno 2006 (incarto UAIE, doc.
20), dal quale risulta che quest'ultimo ha frequentato le scuole e ottenuto
il diploma di meccanico d'automobili in Svizzera dal 1951 al 1962, che
non ha più esercitato alcuna attività lavorativa dal febbraio 1997, e che,
prima di cessare definitivamente la sua professione, lavorava quaranta
ore settimanali per un salario mensile lordo di Fr. 10'000.-,
- un rapporto del Prof. B._______, neuropsicologo attivo presso
l'Istituto neuropsicologico (NPI) di Zurigo, del 24 marzo 1998 (incarto
UAIE, doc. 23), in cui è rilevato un disturbo della funzione cerebrale
("Hirnfunktionsstörung") ed è stabilita una capacità lavorativa massima
del 60% in seno all'impresa dell'assicurato,
- i rapporti della ... (Reha) di ..., del 24 luglio 1998 e 6 aprile 1999
(incarto UAIE, doc. 24 e 26), entrambi sottoscritti dal Prof. R._______,
capo clinica, il primo con il dott. S._______e il secondo con il dott.
T._______, ambedue capi reparto,
- un rapporto del dott. C._______, del 17 maggio 1999 (incarto UAIE,
doc. 27), relativo ad un referto radiologico della testa e della colonna
vertebrale, facente stato di un peggioramento della grave sindrome
cervicale già diagnosticata dallo stesso medico il 12 giugno 1998,
- un rapporto del neuropsicologo D._______, del 18 dicembre 1999
(incarto UAIE, doc. 28),
- un rapporto del dott. E._______, otorinolaringoiatra, del 14 aprile 2000
(incarto UAIE, doc. 30), diagnosticante esiti di trauma da accelerazione /
decelerazione con distorsione del rachide e leggera contusione cerebrale,
una sindrome cervico-cefalica con disturbi delle funzioni oculomotoria,
centrale-vestibolare e propriocettiva, come pure un tinnito a sinistra, e
riconoscente il diritto ad un'indennità per menomazione dell'integrità del
20%,
- un rapporto del neuropsicologo D._______, del 18 aprile 2000 (incarto
UAIE, doc. 31),
- un certificato manoscritto di un medico italiano, del 7 maggio 2001
(incarto UAIE, doc. 32),
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- una relazione d'intervento di rivascolarizzazione miocardica mediante
by-pass, del 29 aprile 2002, con la corrispondente relazione di degenza,
del 4 maggio 2002 (incarto UAIE, doc. 33 e 34), dalle quali si evince che
l'assicurato è stato ricoverato in seguito ad una coronaropatia ischemica
trivasale severa, e che alla dimissione la funzione ventricolare sinistra si
presentava compromessa (frazione d'eiezione [EF] del 40% circa),
- un rapporto di medicina del dolore, del 5 novembre 2003 (incarto UAIE,
doc. 35), in cui è proposta una terapia intensiva contro il dolore
multimodale,
- un rapporto cardiochirurgico del 9 gennaio 2004 (incarto UAIE, doc. 36),
nel quale è descritto un buon compenso cardiocircolatorio dopo
l'intervento di rivascolarizzazione,
- un rapporto ed un certificato endocrinologici, del 15 gennaio e
16 novembre 2004 (incarto UAIE, doc. 37 e 38), in cui sono esposti i
problemi cardiaci dell'assicurato, evidenziati discopatie multiple e
fenomeni artrosici con osteofitosi reattiva, e posta la diagnosi di sindrome
depressiva recidivante, cardiopatia ischemica cronica, diabete mellito di
tipo II, ipertensione arteriosa e dislipidemia di tipo IV,
- una perizia medica particolareggiata E 213 della dott.ssa F._______,
medico dell'INPS, del 14 marzo 2006 (incarto UAIE, doc. 42),
diagnosticante, nel quadro di condizioni migliorate, con un tono
dell'umore depresso e movimenti ed andatura normali, un eccesso
ponderale, una cardiopatia ischemica cronica con esiti da
rivascolarizzazione, un'ipertensione arteriosa, un diabete mellito di tipo II,
una dislipidemia, una sindrome depressiva ed un pregresso trauma
cranico e cervicale. Nella perizia è inoltre precisato che l'assicurato è in
grado di svolgere regolarmente lavori pesanti, senza controindicazioni,
nonché la sua attività abituale, il grado d'invalidità essendo cionondimeno
fissato, secondo criteri propri del diritto italiano, al 70%.
E.
L'UAIE ha quindi sottoposto l'incarto alla valutazione del proprio servizio
medico, nella persona della dott.ssa G._______, la quale, nel suo
rapporto finale del 27 ottobre 2006 (incarto UAIE, doc. 47), ha
diagnosticato esiti da distorsione della colonna vertebrale e leggera
lesione cerebrale traumatica, con sindrome da dolore cervicale
persistente e disturbi delle funzioni neuropsicologiche, un disturbo
dell'adattamento postraumatico con depressione agitata, come pure una
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coronaropatia ischemica trivasale con esiti da infarto "non-Q-wave"
(21 aprile 2002) e da rivascolarizzazione miocardica (EF del 40%;
29 aprile 2002). Rispetto all'attività usuale, il medico dell'UAIE ha
formulato un'incapacità lavorativa del 100% dall'8 febbraio 1997 e dello
0% dal 20 maggio 1997, del 75% dal 7 luglio al 31 dicembre 1997 e,
dovuta alla coronaropatia, del 100% dal 21 aprile al 31 luglio 2002.
Il 27 dicembre 2006 l'UAIE ha messo a punto un progetto di decisione
(incarto UAIE, doc. 48), con il quale ha prospettato all'assicurato il rigetto
della sua domanda di rendita d'invalidità, invitandolo nel contempo a
formulare eventuali osservazioni entro un termine di trenta giorni. Dopo
una proroga di questo termine, l'assicurato si è opposto al progetto il
15 marzo 2007 (incarto UAIE, doc. 63), producendo un rapporto del
dott. H._______, chirurgo, del 2 febbraio 2007 (incarto UAIE, doc. 58), in
cui è fatto stato di un danno biologico del 35% e di un'incapacità
lavorativa dell'80%, nonché due pareri medico-legali, il primo del dott.
I._______, oncologo, dell'8 marzo 2007 (incarto UAIE, doc. 61), in cui
sono formulati un grado d'invalidità del 77% ed un'incapacità lavorativa
dell'80%, il secondo del Prof. L._______, neuropsichiatra, del 14 marzo
2007, che ha valutato un danno biologico tra il 28 e il 30% ed
un'incapacità lavorativa ampiamente superiore al 70%.
F.
La dott.ssa G._______ si è nuovamente pronunciata sul caso il
23 maggio 2007 (incarto UAIE, doc. 67), riprendendo sostanzialmente la
diagnosi del suo primo rapporto finale, alla quale ha aggiunto la diagnosi
secondaria di diabete mellito di tipo II, ipertensione e dislipidemia, ed ha
fissato, rispetto all'attività usuale, un'incapacità lavorativa variante dal
50 al 100% a decorrere dall'8 febbraio 1997, del 70% dal 16 marzo 2000,
del 100% dal 21 aprile al 31 luglio 2002 (periodo riabilitativo dopo
l'intervento di rivascolarizzazione) e del 70% dal 1° agosto 2002
(convalescenza dal detto intervento), come pure un'incapacità lavorativa
del 70% dal 16 marzo 2000 in occupazioni confacenti, implicanti la
possibilità di alternare la posizione seduta ed eretta durante il lavoro e
raramente il sollevamento di carichi massimi tra i 5 e i 10 kg, senza lavori
pesanti e molto raramente compiti di responsabilità, la resistenza allo
stress essendo generalmente diminuita.
Nel prosieguo della procedura la dott.ssa G._______ ha constatato, il 25
marzo 2008 (incarto UAIE, doc. 85), una volta consultato l'incarto
dell'UAI-LU, la necessità di eseguire una perizia pluridisciplinare presso
un Servizio d'accertamento medico svizzero (psichiatria, neuropsicologia,
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cardiologia ed ortopedia-reumatologia), esprimendo nel contempo dubbi
riguardo alla possibilità di determinare retroattivamente l'incapacità
lavorativa su un periodo di dieci anni.
G.
Mediante decisione del 7 agosto 2008 (incarto UAIE, doc. 101), la
Cassa svizzera di compensazione (CSC) ha riconosciuto all'assicurato, a
decorrere dal 1° settembre 2008, il diritto all'ottenimento di una rendita
ordinaria di vecchiaia di Fr. 1'802.- mensili, come pure di due rendite
ordinarie per i suoi due figli minorenni, pari a Fr. 721.- mensili ciascuna.
Questa decisione è cresciuta in giudicato senza essere stata impugnata.
H.
Dopo uno scambio epistolare relativamente lungo con l'assicurato a
proposito del luogo d'esecuzione della perizia pluridisciplinare, in
Svizzera o in Italia, l'UAIE gli ha ingiunto, con scritto del 21 novembre
2008 (incarto UAIE, doc. 102 a 120), di spiegarsi sul suo apparente rifiuto
di sottoporsi alla detta visita specialistica, prevista il 12 e 13 novembre
2008, presso il "…" (...) di …, una "Medizinische Abklärungsstelle"
(MEDAS) riconosciuta dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali
(UFAS).
L'assicurato si è manifestato il 5 dicembre 2008 (incarto UAIE, doc. 122),
rilevando di non opporsi alla perizia, ma di esigere che sia eseguita in
Italia, con la precisazione che dagli atti medici risulta ad ogni modo già
chiaramente la sua incapacità lavorativa. Il 2 dicembre 2008 la
dott.ssa G._______ e il dott. M._______, pure un medico dell'UAIE,
hanno brevemente esposto i motivi a favore dell'esecuzione della perizia
in Svizzera (incarto UAIE, doc. 124). In definitiva, il 16 dicembre 2008
(incarto UAIE, doc. 127), l'assicurato ha accettato di sottoporsi alla perizia
pluridisciplinare presso il ...di Berna.
I.
Questa perizia è stata redatta il 15 settembre 2009 dai dottori N._______,
direttore del …, e O._______, dopo visite neurologica e psichiatrica,
rispettivamente internistica e reumatologica, eseguite il 25 giugno 2009,
nonché dalla psicologa P._______, dopo determinazione dell'anamnesi e
visita psicologica intervenute il 24 giugno 2009 (incarto UAIE, doc. 150). I
periti hanno posto la diagnosi, senza un'influenza quantificabile sulla
capacità lavorativa, di dolori cervico-cefalici cronici recidivanti con
eziologia non chiara, di coronaropatia in esiti da rivascolarizzazione con
posa di by-pass nel 2002, di diabete mellito di tipo II, d'ipertensione
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arteriosa e d'obesità. Peraltro, nella perizia sono espressi dubbi in
generale sull'attendibilità dei rapporti medici stilati nei primi anni dopo la
sopravvenienza dell'infortunio dell'8 febbraio 1997.
J.
Alla luce particolare di questa perizia, la dott.ssa G._______ ha preso di
nuovo posizione sul caso il 20 ottobre 2009 (incarto UAIE, doc. 152),
fissando un'incapacità lavorativa per l'attività usuale del 100% dal
9 febbraio e dello 0% dal 20 maggio 1997, nonché del 100% dal 21 aprile
e dello 0% dal 1° agosto 2002, ed ha chiesto specialmente per quale
motivo manchi, nel rapporto peritale, qualsiasi valutazione cardiologica,
contrariamente a quanto previsto, rilevando inoltre la necessità di
giustificare in dettaglio l'assenza di disturbi psichiatrici, visto che
nell'anamnesi sono spesso apparsi termini denotanti possibili problemi di
tale natura.
L'UAIE ha quindi sollecitato il ...a rispondere a questi quesiti, ciò che è
stato fatto dal dott. N._______ mediante scritto del 28 dicembre 2009
(incarto UAIE, doc. 160), nel quale è precisato che l'eziologia dei dolori
descritti dall'assicurato non è chiara e la loro patogenesi non convincente,
come pure che non sussistono gravi e durevoli danni psichici o somatici
influenti sul rendimento professionale.
Il dott. Q._______, subentrato alla dott.ssa G._______ nella gestione del
caso per l'UAIE dal punto di vista medico, ha dunque confermato, il
3 febbraio 2010 (incarto UAIE, doc. 162), le conclusioni della perizia del
....
K.
Il 18 febbraio 2010 l'UAIE ha stilato un progetto di decisione (incarto
UAIE, doc. 165), con il quale ha ventilato all'assicurato il rigetto della sua
domanda di rendita d'invalidità, invitandolo nel contempo a inoltrare
eventuali osservazioni entro un termine di trenta giorni. L'interessato si è
opposto a questo progetto il 26 febbraio 2010 (incarto UAIE, doc. 168),
che ha motivato il 15 marzo e 7 maggio 2010 (incarto UAIE, doc. 174 e
180), allegando diversa documentazione.
Il 16 luglio 2010 il dott. Q._______ si è pronunciato sulle critiche
formulate dall'assicurato alla perizia del ...(incarto UAIE, doc. 184),
concludendo alla necessità di rispondervi puntualmente. Il
dott. N._______ ha preso posizione in proposito il 24 gennaio 2011
(incarto UAIE, doc. 196), rilevando sostanzialmente che la perizia risulta
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essere esaustiva. Il dott. Q._______ ha quindi ribadito, il 7 marzo 2011
(incarto UAIE, doc. 199), le conclusioni diagnostiche e relative
all'incapacità lavorativa formulate dalla dott.ssa G._______ il 20
ottobre 2009.
L.
Dopo avere contattato l'UFAS per verificare le ragioni del ritardo
nell'evasione della sua pratica (incarto UAIE, doc. 201 a 204, 211 e 212),
l'assicurato, rappresentato dal suo avvocato, ha comunicato all'UAIE, il
24 maggio 2011, che il dott. N._______ non era autorizzato ad esercitare
come medico nel Canton Berna, allegando a comprova di ciò copie di una
lettera dell'Ufficio del medico cantonale (KAZA) di Berna, del 12 aprile
2011, in cui è chiesto allo stesso assicurato se desideri iniziare una
procedura disciplinare nei confronti del dott. N._______, ed un articolo sul
soggetto del "Tages-Anzeiger", apparso il 19 maggio 2011 (incarto UAIE,
doc. 205 a 207).
Ciononostante, mediante decisione del 19 agosto 2011 (incarto UAIE,
doc. 214), l'UAIE ha respinto la domanda di rendita d'invalidità inoltrata
dall'assicurato l'11 dicembre 1997, e riproposta il 6 febbraio 2006, per il
motivo che quest'ultimo non ha mai presentato, durante un anno,
un'incapacità lavorativa media sufficiente, sottolineando in particolare che
la perizia del ...rispetta i criteri d'affidabilità e completezza richiesti dalla
giurisprudenza.
M.
Contro questa decisione, per il tramite del suo avvocato, l'assicurato ha
inoltrato ricorso a questo Tribunale il 22 settembre 2011 (incarto TAF, doc.
1), chiedendo, previo annullamento della stessa, che gli sia accordata
una rendita intera d'invalidità a decorrere dall'inoltro della domanda. Il
ricorrente ha in particolare evidenziato che la perizia del ...deve essere
stralciata dagli atti, considerato che il dott. N._______ non era abilitato ad
esercitare nel Canton Berna.
L'UAIE ha risposto al ricorso il 21 dicembre 2011 (incarto TAF, doc. 5),
rilevando, a proposito del valore probante della perizia del ..., che è
sufficiente, secondo la giurisprudenza, che l'esperto abbia conseguito il
titolo di studio all'estero, e che, in concreto, il dott. N._______, titolare di
un diploma tedesco in neurologia, psichiatria e psicoterapia, è abilitato ad
esercitare in Svizzera la professione di medico specializzato in queste
discipline. L'UAIE ha quindi concluso al rigetto del ricorso e alla conferma
della decisione impugnata.
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Pagina 10
N.
Il ricorrente ha replicato il 20 febbraio 2012 (incarto TAF, doc. 7),
precisando che il dott. N._______ è stato ammesso ad esercitare in
Svizzera solamente nel mese di giugno o luglio 2011, dimodoché la
perizia del ...non può essere addotta come mezzo di prova. Il ricorrente
ha peraltro ribadito le conclusioni espresse con l'impugnativa.
L'UAIE ha duplicato il 6 marzo 2012 (incarto TAF, doc. 9), riproponendo il
rigetto del ricorso e la conferma della decisione avversata.
O.
Con decisione incidentale del 26 marzo 2012 (incarto TAF, doc. 10),
questo Tribunale ha invitato il ricorrente a versare un anticipo equivalente
alle presunte spese processuali di Fr. 400.-. Il 26 aprile 2012 il ricorrente
ha presentato una domanda d'assistenza giudiziaria, esibendo inoltre
nuova documentazione, tra cui una citazione a comparire indirizzata al
dott. N._______ da parte di una procuratrice del Canton Berna nel quadro
di una procedura penale per esercizio illegale di un'attività soggetta ad
autorizzazione e rilascio di un certificato medico falso. Invitato da questo
Tribunale a compilare il formulario "Domanda di gratuito patrocinio", il
ricorrente si è eseguito il 30 maggio 2012, indicando, sulla base di diversi
giustificativi, un reddito di Fr. 5'206.- e spese di Fr. 3'899.70 mensilmente.
La domanda di gratuito patrocinio è quindi stata accolta da questo
Tribunale il 4 giugno 2012.
C-5285/2011
Pagina 11
Diritto:
1.
1.1 In virtù dell'art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale
del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo tribunale giudica i
ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021),
emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF, riservate le
eccezioni di cui all'art. 32 LTAF. In particolare, le decisioni rese
dall'UAIE concernenti l'assicurazione per l'invalidità possono essere
portate davanti al Tribunale amministrativo federale conformemente
all'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale sull'assicurazione per
l'invalidità del 19 giugno 1959 (LAI, RS 831.20).
In concreto, la decisione impugnata è stata emessa dall'UAIE
conformemente all'art. 40 cpv. 1 lett. b e 3 dell'ordinanza
sull'assicurazione per l'invalidità del 17 gennaio 1961 (OAI, RS
831.201), dimodoché questo Tribunale è competente a giudicare il
presente ricorso.
1.2 Secondo l'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di
assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA, nella misura in cui è
applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale
del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). In conformità
con l'art. 2 LPGA, le disposizioni della presente legge sono applicabili
alle assicurazioni sociali disciplinate dalla legislazione federale, se e
per quanto le singole leggi sulle assicurazioni sociali lo prevedano.
Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono applicabili
all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempreché la
LAI non deroghi alla LPGA.
1.3 Conformemente all'art. 59 LPGA, ha diritto di ricorrere chiunque è
toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un
interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua
modificazione. Il ricorso deve essere interposto entro 30 giorni dalla
notificazione della decisione o della decisione contro cui l'opposizione
è esclusa (art. 60 LPGA). Esso deve contenere le conclusioni, i motivi,
l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo
rappresentante, con allegati la decisione impugnata e i documenti
indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente (art.
52 cpv. 1 PA).
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Pagina 12
1.4 In concreto, il ricorso è ammissibile nella misura in cui è stato
presentato tempestivamente e nel rispetto dei requisiti previsti dalla
legge (art. 59 e 60 LPGA, nonché l'art. 52 cpv. 1 PA).
2.
2.1 Il ricorrente è cittadino di uno Stato membro della Comunità europea,
per cui è applicabile, di principio, l'Accordo sulla libera circolazione delle
persone, del 21 giugno 1999, fra la Confederazione svizzera, da una
parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra parte,
entrato in vigore il 1° giugno 2002 (ALC, RS 0142.112.681), in particolare
il suo allegato II relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.
Secondo l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta nell'allegato
II, gli accordi bilaterali fra la Svizzera e gli Stati membri della Comunità
europea in materia di sicurezza sociale sono sospesi con l'entrata in
vigore dell'Accordo, qualora il medesimo campo sia disciplinato da
quest'ultimo. Per il periodo fino al 31 maggio 2002 rimane quindi
applicabile la Convenzione del 14 dicembre 1962 tra la Confederazione
svizzera e la Repubblica italiana relativa alla sicurezza sociale (RS
0.831.109.454.2).
2.2 L'allegato II è stato modificato con effetto dal 1° aprile 2012
(Decisione 1/2012 del Comitato misto, del 31 marzo 2012; RU 2012
2345). Tuttavia, il caso in esame rimane regolato, anche a seguito del
rinvio dell'art. 80a LAI, dalla versione dell'allegato II in vigore fino al
31 marzo 2012 (RU 2002 1527, 2006 979 e 995, 2006 5851, 2009 2411 e
2421), in base alla quale le parti contraenti applicano fra di loro gli atti
comunitari seguenti: il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del
14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai
lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si
spostano all'interno della Comunità (RU 2004 121, 2008 4219, 2009
4831), normativa applicabile a tutte le rendite il cui diritto nasce dal
1° giugno 2002 o successivamente, e che sostituisce le Convenzioni di
sicurezza sociale che disciplinavano i rapporti fra due o più Stati (art. 6
del regolamento n. 1408/71), ed il regolamento (CEE) n. 574/71 del
Consiglio, del 21 marzo 1972, relativo all'applicazione del regolamento n.
1408/71 (RU 2005 3909, 2009 621, 2009 4845).
2.3 Secondo l'art. 3 del regolamento n. 1408/71, i cittadini degli Stati
membri della Comunità europea ed i cittadini svizzeri godono della parità
di trattamento. Ciò detto, nella misura in cui l'Accordo, in particolare
l'allegato II, non prevede disposizioni contrarie, l'organizzazione della
C-5285/2011
Pagina 13
procedura, come pure l'esame delle condizioni di ottenimento di una
rendita d'invalidità svizzera, sono regolate dal diritto interno svizzero (DTF
130 V 257 consid. 2.4). Così, per costante giurisprudenza, l'ottenimento
di una pensione straniera d'invalidità non pregiudica l'apprezzamento di
un'invalidità secondo il diritto svizzero (sentenza del Tribunale federale I
435/02 del 4 febbraio 2003, consid. 2).
3.
Relativamente al diritto applicabile, deve essere ancora precisato che, a
partire dal 1° gennaio 2008, la presente procedura è retta dalla LAI nel
suo tenore modificato il 6 ottobre 2006 (5a revisione), ritenuto tuttavia il
principio secondo il quale le norme applicabili sono quelle in vigore al
momento in cui dei fatti giuridicamente rilevanti si sono verificati (ATF 130
V 445 consid. 1.2). Ne consegue che il diritto alla rendita si esamina fino
al 31 dicembre 2007 alla luce delle precedenti norme e, a partire dal
1° gennaio 2008, in conformità con le nuove disposizioni. Deve essere
ancora precisato che non sono invece applicabili le norme della 6a
revisione della LAI (primo pacchetto di misure), in vigore dal 1° gennaio
2012 (RU 2011 5659; FF 2010 1603).
4.
Il ricorrente contesta la validità materiale della decisione dell'UAIE,
emanata il 19 agosto 2011, chiedendo che gli sia riconosciuto il diritto ad
una rendita intera d'invalidità a decorrere dall'inoltro della domanda. Dal
punto di vista formale, egli sostiene che la perizia pluridisciplinare del ...,
del 15 settembre 2009, non può essere considerata come valido mezzo
di prova, esigendone quindi lo stralcio dagli atti, principalmente per il fatto
che il dott. N._______ non era autorizzato ad esercitare la sua
professione in Svizzera, al momento dell'esecuzione della perizia, ma
anche perché la lic. phil. Jakobshagen non è medico, ma psicologa.
5.
Innanzitutto è necessario trattare la questione, sollevata al punto 10 del
ricorso, della validità formale della perizia pluridisciplinare eseguita dal ....
5.1 Il giudice delle assicurazioni sociali fonda la sua decisione, salvo
disposizioni di legge contrarie, su fatti che, senza essere stabiliti in modo
irrefutabile, appaiono come i più verosimili, ossia che presentano un
grado di verosimiglianza preponderante (DTF 126 V 353 consid. 5b e
relativi riferimenti). Egli deve esaminare in maniera obiettiva tutti i mezzi
di prova, indipendentemente dalla loro provenienza, e poi decidere se i
documenti messi a disposizione permettono di giungere ad un giudizio
C-5285/2011
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attendibile sulle pretese giuridiche litigiose (DTF 125 V 352 consid. 3a).
Per costante giurisprudenza le certificazioni mediche possono costituire
importanti elementi d'apprezzamento del danno invalidante, allorché
permettono di valutare l'incapacità lavorativa e di guadagno
dell'interessato in un'attività da lui ragionevolmente esigibile (DTF 115 V
134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c). Perché un rapporto medico abbia
valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera
completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto
di tutte le affezioni di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena
conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione
delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica;
le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (DTF 125 V
352, 122 V 160). Per quel che riguarda i rapporti concernenti il medico
curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere
conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il
paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo
paziente (DTF 125 V 353; VSI 2001 pag. 109).
5.2 Rispetto ai titoli medici stranieri e all'autorizzazione cantonale di
esercitare in Svizzera, lo stato più recente della giurisprudenza del
Tribunale federale può essere esposto succintamente nel modo
seguente: da un lato, non è necessario che un perito medico disponga di
un titolo di un'università svizzera o di una formazione particolare della
Federazione dei medici svizzeri (FMH), una formazione specialistica
ottenuta all'estero essendo sufficiente; dall'altro lato, se le condizioni
materiali per richiedere l'autorizzazione cantonale sono adempiute al
momento in cui l'interessato comincia a praticare in Svizzera,
l'ottenimento susseguente della stessa costituisce di regola un diritto il cui
riconoscimento è atto a sanare retroattivamente la situazione anteriore
(cfr., in particolare, le sentenze 8C_436/2012 del 3 dicembre 2012,
consid. 3.4, e 8C_997/201 del 10 agosto 2011, consid. 2.4). Per quanto
attiene alla partecipazione di uno psicologo all'esecuzione di un esame
neuropsicologico nel quadro di una perizia medica pluridisciplinare, il
Tribunale federale ha rimarcato che ciò può senz'altro essere il caso se il
medico neurologo non intraprende lui stesso tale esame, a maggior
ragione se la perizia è di natura pluridisciplinare ed è in definitiva firmata
da tutti i medici coinvolti (sentenza citata 8C_997/2010, consid. 2.5).
5.3 In concreto, l'UAIE ha emanato la decisione del 19 agosto 2011, qui
impugnata, sulla base essenzialmente della perizia medica del ...(incarto
UAIE, doc. 150), redatta dai dottori N._______, direttore, neurologo e
psichiatra, e O._______, internista e reumatologo, nonché dalla psicologa
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Pagina 15
P._______, le cui conclusioni sono state confermate dalla dott.ssa
G._______ e dal dott. Q._______, attivi presso il servizio medico dello
stesso UAIE (incarto UAIE, doc. 152, 162 e 199).
Ora, il ricorrente rileva a giusto titolo che il dott. N._______ non aveva
l'autorizzazione di esercitare la sua professione nel Canton Berna quando
è stata eseguita la perizia pluridisciplinare (visite del 24 e 25 giugno 2009,
redazione del 15 settembre 2009), però, come ciò risulta indirettamente
dagli atti (incarto UAIE, doc. 205 a 207) e direttamente dalle indicazioni
contenute nel registro elettronico delle professioni mediche
(), gestito dal Dipartimento federale dell'interno,
in definitiva il titolo di medico (generalista) del dott. N._______ è stato
riconosciuto dalla Svizzera il 1° giungo 2011, i titoli di neurologo nonché
psichiatra e psicoterapeuta il 29 luglio 2011, e l'autorizzazione ad
esercitare nel Canton Berna è stata accordata nel 2011, per cui si deve
ammettere, seguendo la giurisprudenza esposta al consid. 5.2, che il
valore probatorio della detta perizia è stato sanato a posteriori.
Quanto all'affermazione accessoria contenuta nel ricorso, secondo cui la
perizia del ...non sarebbe inoltre valida per il fatto che la psicologa
Jakobshagen non è medico e che, ciononostante, l'ha firmata unitamente
ai dottori N._______ e O._______, essa appare priva di fondamento alla
luce della giurisprudenza menzionata al consid. 5.2, visto che
l'interessata ha eseguito un esame psicologico, ossia nel campo della sua
disciplina, nell'ambito di una valutazione pluridisciplinare, e che il rapporto
peritale finale è stato firmato da tutti e tre gli specialisti.
5.4 Di conseguenza, tenuto conto della chiara giurisprudenza del
Tribunale federale citata al consid. 5.2, alla perizia pluridisciplinare del
...deve essere riconosciuto pieno valore probatorio, contrariamente a
quanto sostenuto dal ricorrente, dimodoché essa costituisce un valido
mezzo di prova per pronunciarsi sul merito del caso. La richiesta di
stralcio dagli atti della perizia pluridisciplinare del ...deve quindi essere
respinta.
6.
In deroga all'art. 24 cpv. 1 LPGA, il quale prevede che il diritto a
prestazioni arretrate si estingue cinque anni dopo la fine del mese per cui
era dovuta la prestazione, l'art. 48 cpv. 2 LAI, nel suo tenore in vigore fino
al 31 dicembre 2007, precisa che, se l'assicurato si annuncia più di dodici
mesi dopo la nascita del diritto, le prestazioni possono essere assegnate
soltanto per i dodici mesi precedenti la richiesta.
C-5285/2011
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In concreto, il ricorrente ha presentato la sua domanda di rendita
l'11 dicembre 1997, riproponendola il 6 febbraio 2006, per cui questo
Tribunale deve esaminare se abbia diritto ad una rendita d'invalidità a
partire dall'11 dicembre 1996 (ossia dodici mesi precedenti l'inoltro della
domanda), oppure se un diritto alla rendita sia sorto tra tale data e il
31 agosto 2008, tenuto conto del fatto che il ricorrente beneficia di una
rendita di vecchiaia dal 1° settembre 2008.
7.
Secondo le norme applicabili, per avere diritto ad una rendita
dell'assicurazione per l'invalidità svizzera, un cittadino italiano deve,
cumulativamente, essere invalido ai sensi della legge svizzera ed avere
versato contributi all'AVS/AI svizzera per almeno un anno intero (art. 36
cpv. 1 LAI, nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2007). A partire dal
1° gennaio 2008, è tuttavia necessario avere versato contributi durante
almeno tre anni (art. 36 LAI nel tenore modificato il 6 ottobre 2006 ). A
tale fine è possibile prendere in considerazione anche i contributi versati
ad un'assicurazione sociale assimilata di uno Stato membro dell'Unione
europea o dell'Associazione europea di libero scambio, a condizione che
almeno un anno di contributi sia registrato all'AVS/AI svizzera (FF 2005
pag. 4065; art. 45 del regolamento CEE n. 1408/71).
In concreto, è pacifico che il ricorrente adempie la condizione della durata
minima di contribuzione, alla quale la legge subordina l'erogazione di una
rendita. Rimane ora da esaminare se sia invalido ai sensi di legge.
8.
8.1 Ai sensi dell'art. 8 cpv. 1 LPGA è considerata invalidità l'incapacità
al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga
durata. L'art. 4 cpv. 1 LAI precisa che l'invalidità può essere
conseguente ad infermità congenita, malattia o infortunio; il cpv. 2
della stessa norma stabilisce che l'invalidità è considerata insorgere
quando, per natura e gravità, motiva il diritto alla singola prestazione.
8.2 L'assicurato ha diritto ad una rendita intera se è invalido per almeno il
70%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60%, ad una mezza
rendita se è invalido per almeno la metà e ad un quarto di rendita se è
invalido per almeno il 40% (art. 28 cpv. 1 LAI; art. 28 cpv. 2 LAI a partire
dal 1° gennaio 2008). In seguito all'entrata in vigore dell'Accordo
bilaterale, la limitazione prevista dall'art. 28 cpv. 1ter LAI (art. 29 cpv. 4 a
partire dal 1° gennaio 2008), secondo il quale le rendite per un grado
C-5285/2011
Pagina 17
d'invalidità inferiore al 50% sono versate solo ad assicurati che sono
domiciliati e dimorano abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA), non è più
applicabile quando l'assicurato è cittadino svizzero o dell'UE e vi risiede.
8.3 Il diritto alla rendita, secondo l'art. 29 cpv. 1 LAI, nasce, al più presto,
nel momento in cui l'assicurato presenta un'incapacità permanente di
guadagno pari almeno al 40% (lettera a), oppure quando egli è stato per
un anno e senza notevoli interruzioni, incapace al lavoro per almeno il
40% in media (lettera b). La prima lettera si applica allorché lo stato di
salute si è stabilizzato; la seconda lettera se lo stato di salute è labile,
vale a dire suscettibile di evolvere verso un miglioramento od un
peggioramento (DTF 121 V 264, 111 V 21 consid. 2b). A partire dal
1° gennaio 2008, l'art. 28 cpv. 1 LAI stabilisce che l'assicurato ha diritto
ad una rendita alle seguenti condizioni: a. la sua capacità di guadagno o
la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere
ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione
ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità di lavoro (art. 6
LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole
interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido almeno al 40%.
Tuttavia, il diritto alla rendita nasce al più presto dopo 6 mesi dalla data in
cui l'assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente
all'art. 29 cpv. 1 LPGA, ma al più presto a partire dal mese seguente il
compimento dei 18 anni (art. 29 cpv. 1 LAI).
8.4 Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o
parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di
compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel
campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata
possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in
un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità al
guadagno è definita all'art. 7 cpv. 1 LPGA e consiste nella perdita, totale o
parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato
che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica,
mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle
cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili.
8.5 La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di
carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b). In
base all'art. 16 LPGA, applicabile per il rinvio dell'art. 28 cpv. 2 LAI (art.
28a cpv. 1 LAI, dal 1° gennaio 2008), per valutare il grado d'invalidità, il
reddito che l'assicurato potrebbe conseguire esercitando l'attività
ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l'eventuale
C-5285/2011
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esecuzione di provvedimenti d'integrazione, tenuto conto di una
situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito
che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido. In altri
termini, l'assicurazione svizzera per l'invalidità risarcisce soltanto la
perdita economica che deriva da un danno alla salute fisica o psichica
dovuto a malattia o infortunio, non la malattia o la conseguente incapacità
lavorativa (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30;
Pratique VSI 2000 pag. 84). La documentazione medica costituisce un
importante elemento di giudizio per determinare il danno invalidante e
quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato, ma non
spetta al medico graduare l'invalidità dell'assicurato (DTF 115 V 134
consid. 2 e 114 V 314).
9.
9.1 Nella disparata documentazione medica agli atti, che si compone di
tre diversi incarti, non è possibile rinvenire una diagnosi chiara e senza
contraddizioni, condivisa unanimemente dai medici che si sono occupati
del caso. I soli elementi diagnostici che appaiono pacifici, essendo stati
sostanzialmente riconosciuti da tutti i detti medici, sono una coronaropatia
in esiti da rivascolarizzazione con posa di by-pass, nonché, di natura
secondaria, un diabete mellito di tipo II, un eccesso ponderale, una
dislipidemia ed un'ipertensione arteriosa.
9.2 Riguardo alle ripercussioni dell'infortunio dell'8 febbraio 1997, i
rapporti dell'epoca, ossia principalmente quello del Prof. B._______,
neuropsicologo presso l'NPI di Zurigo, del 24 marzo 1998 (incarto UAIE,
doc. 23), quelli del Prof. R._______, direttore medico della Reha di ..., del
24 luglio 1998 e 6 aprile 1999 (incarto UAIE, doc. 24 e 26), e quello del
dott. E._______, otorinolaringoiatra, del 14 aprile 2000 (incarto UAIE,
doc. 30), fanno stato, in sostanza, di una "contusio capitis" e di una
distorsione della colonna vertebrale, all'origine di un disturbo della
funzione cerebrale ("Hirnfunktionsstörung") e di una sindrome da dolore
cervicale persistente. Nel secondo rapporto del Prof. R._______ è inoltre
riportato, sempre come conseguenza del detto infortunio, un grave
disturbo dell'adattamento postraumatico con depressione agitata.
9.3 In seguito, nel quadro della seconda domanda di rendita d'invalidità,
la dott.ssa G._______, medico dell'UAIE, ha diagnosticato nel 2006 una
sindrome da dolore cervicale persistente e disturbi delle funzioni
neuropsicologiche (incarto UAIE, doc. 47), mentre i periti del ...si sono
limitati a descrivere nel 2009 dolori cervico-cefalici cronici recidivanti di
C-5285/2011
Pagina 19
eziologia non chiara (incarto UAIE, doc. 150), affermando che "es liegen
– soweit für uns aus der Akte erkennbar – seit Mai 1997 keine
nennenswerten körperlichen, geistigen oder psychischen
Beeinträchtigungen mit Auswirkungen auf die Leistungsfähigkeit im
Berufs- und/oder Erwerbsleben vor" (perizia, pag. 24).
Dal punto di vista psichiatrico, la perizia particolareggiata E 213 della
dott.ssa F._______ rivela nel 2006 una sindrome depressiva (incarto
UAIE, doc. 42), la dott.ssa G._______ ha descritto, riprendendo
testualmente i termini diagnostici utilizzati dal Prof. R._______ nel suo
secondo rapporto, un disturbo, che non ha tuttavia qualificato di grave,
dell'adattamento postraumatico con depressione agitata (incarto UAIE,
doc. 47), mentre la perizia del ...non rileva alcuna patologia di questo tipo
(cfr. perizia, pag. 24).
9.4 Rispetto alle conseguenze invalidanti delle affezioni diagnosticate, da
un lato, vi sono i diversi periodi d'incapacità lavorativa riconosciuti dalla
Zurigo Assicurazioni, varianti dal 50 al 100% su un lasso di tempo
protraentesi dall'8 febbraio 1997 fino almeno al 14 settembre 1999, con
sospensione della procedura infortunistica all'inizio di settembre 2003 in
attesa di una soluzione giudiziaria della questione relativa al diritto ad una
rendita d'invalidità (incarto Zurigo, doc. 100 e 122; incarto UAI-LU, doc.
204 e 243). Dall'altro lato, vi sono i diversi periodi d'incapacità lavorativa
formulati dalla dott.ssa G._______ nel 2006, 2007, 2008 e 2009 (incarto
UAIE, doc. 47, 67, 85 e 152), e confermati dal dott. Q._______ nel 2011
(incarto UAIE, doc. 199), varianti dallo 0 al 100% su un arco di tempo
protraentesi dal 9 febbraio 1997 al 31 luglio 2002. Dal canto loro, i periti
del ..., malgrado le valutazioni appena esposte, non hanno riconosciuto
alcuna incapacità lavorativa di lunga durata, riassumendo che "bei
Betrachtung des Längsschnitts der Entwicklung der Beeinträchtigungen
ist aus unserer Sicht davon auszugehen, dass eine medizinisch
begründete Minderung der Leistungsfähigkeit im angestammten Beruf
seit Mai 1997 nicht mehr vorlag " (perizia, pag. 23).
9.5 È importante a questo punto sottolineare che, prima di giungere alle
loro conclusioni diagnostiche e relative alla capacità lavorativa, i periti del
...si sono consacrati ad un lungo excursus, intitolato "Kritische
Zusammenfassung der Aktenlage" (cfr. perizia, pagg. 17 a 21),
concernente in modo particolare l'attendibilità dell'apprezzamento del
Prof. B._______ e di quello dei medici della Reha di ..., di natura
prettamente neuropsicologica, ma con evidenti giudizi di valore che
danno adito a perplessità, la cui fondatezza o infondatezza, tenuto conto
C-5285/2011
Pagina 20
del suo carattere specialistico, non può essere valutata con cognizione di
causa da questo Tribunale ("Zusammenfassend ist daran festzuhalten,
dass aus den vorliegenden Befunden keine nennenswerte und auch
keine dauerhafte gesundheitliche Folge aus dem Unfall am 8. Februar
1997 nachgewiesen werden kann. Insbesondere spätere Berichte sind
schon wegen ihrer Ungebundenheit an die Regeln eines neutralen
Gutachtens durchgehend geeignet, das Gegenteil zu beweisen, d.h. dass
diese Befundberichte aus dem Blickwinkel der Begutachtung unkritisch
bis tendenziös versichertenfreundlich sind", pag. 21).
9.6 Le considerazioni appena esposte palesano le contraddizioni
diagnostiche e relative all'incapacità lavorativa che risultano dal confronto
degli innumerevoli rapporti medici e neuropsicologici raccolti dal 1997 al
2010. In particolare, la perizia del ...non solo non è riuscita,
contrariamente alle attese, a chiarire la situazione rispetto alla diagnosi e
alle sue ripercussioni sulla capacità lavorativa, ma ha reso in definitiva la
comprensione del caso ancora più aleatoria, nella misura in cui ha
intercalato alla propria valutazione medica giudizi di valori inopportuni, e
potenzialmente fuorvianti, sulla credibilità di pareri emessi da altri
specialisti (cfr. consid. 9.5). Appare quindi evidente che questo Tribunale,
da un lato, si trova nell'impossibilità di ricostituire una diagnosi precisa ed
univoca sulla base degli atti, e, dall'altro lato, non può trarre alcuna
conclusione sicura riguardo alla capacità lavorativa del ricorrente per il
periodo che si estende dall'11 dicembre 1996 al 31 agosto 2008.
10.
Considerati i motivi che precedono, il ricorso deve quindi essere
parzialmente accolto, la decisione avversata annullata e la causa rinviata
all'UAIE in virtù dell'art. 61 cpv. 1 PA .
11.
Secondo quest'ultima disposizione, l'autorità di ricorso decide la causa o
eccezionalmente la rinvia, con istruzioni vincolanti, all'autorità inferiore.
Benché questa norma permetta solo eccezionalmente di ricorrere ad una
tale procedura, l'applicazione dell'eccezione prevista è tuttavia giustificata
in concreto, se si considerano le contraddizioni di cui fa stato l'incarto
(DTF 137 V 210, consid. 4.4.1.4).
L'UAIE dovrà quindi, riferendosi in modo particolare alla documentazione
medica contenuta nell'incarto, da completare, della Zurigo Assicurazioni
(valutazione retroattiva su un periodo superiore a dieci anni), chiaramente
formulare la diagnosi, in tutte le sue dimensioni (psichiatrica,
C-5285/2011
Pagina 21
neuropsicologica, cardiologica ed ortopedico-reumatologica; cfr. rapporto
della dott.ssa G._______, del 25 marzo 2008, incarto UAIE, doc. 85), con
e senza influenza sulla capacità lavorativa, e fissare il grado di
quest'ultima in occupazioni confacenti, di cui descriverà dettagliatamente
il tipo di azioni esigibili, a decorrere dall'8 febbraio 1997, data
dell'infortunio, fino al 31 agosto 2008, visto che il ricorrente beneficia di
una rendita di vecchiaia dal 1° settembre 2008. L'UAIE sottoporrà
l'insieme degli atti al proprio servizio medico, il quale farà espletare gli
eventuali nuovi esami medici che riterrà necessari, ed esprimerà quindi il
proprio avviso dettagliato e fondato sulla diagnosi e sulla capacità
lavorativa, quantificandola. Una volta che il suo servizio medico si sarà
pronunciato in questo senso, l'UAIE dovrà esaminare in che misura il
ricorrente sarebbe stato eventualmente atto a trarre profitto (capacità di
guadagno) dalla capacità lavorativa residua in attività adeguate. È
solamente dopo avere operato questo esame che l'UAIE effettuerà, se
del caso, un adeguato e circostanziato raffronto dei redditi, tenendo
conto, per quanto concerne la riduzione per circostanze personali, della
giurisprudenza federale in materia (in particolare, DTF 126 V 75), ed
emanerà quindi una nuova decisione impugnabile.
12.
Secondo l'art. 63 cpv. 1 PA, le spese processuali sono di regola messe a
carico della parte soccombente. In concreto, visto l'esito della procedura,
non sono prelevate spese processuali.
Conformemente all'art. 64 cpv. 1 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il
ricorso in tutto o in parte, può assegnare al ricorrente una indennità per le
spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato (spese
ripetibili). In concreto, considerato che il ricorrente ha agito per il tramite
di un avvocato, per cui ha dovuto sostenere spese indispensabili e
relativamente elevate, è giustificato assegnarli un'indennità per spese
ripetibili di Fr. 2'500.- a carico dell'UAIE (art. 7 e segg. del regolamento
sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale
amministrativo federale, del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
La domanda di gratuito patrocinio è dunque divenuta priva d'oggetto.
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Pagina 22
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è parzialmente accolto e la decisione dell'UAIE del 19 agosto
2011 è annullata.
2.
L'incarto è rinviato all'UAIE per procedere secondo il considerando 11.
3.
Non si prelevano spese processuali.
4.
Al ricorrente è riconosciuta un'indennità per spese ripetibili di Fr. 2'500.-,
a carico dell'UAIE.
5.
La domanda di gratuito patrocinio è pertanto diventata priva d'oggetto.
6.
Comunicazione:
– al rappresentante del ricorrente (Atto giudiziario);
– all'autorità inferiore (n. di rif. …; Raccomandata);
– all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna (Raccomandata).
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
La presidente del collegio: Il cancelliere:
Elena Avenati-Carpani
Dario Quirici
C-5285/2011
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Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna,
entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella misura in cui
sono adempiute le condizioni di cui agli art. 82 e segg., 90 e segg. e 100
della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110).
Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei
mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in
possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di
prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione: