Corte II I
C-5311/2007
{T 0/2}
Sentenza del 21 maggio 2008
Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio),
Andreas Trommer, Blaise Vuille,
cancelliere Graziano Mordasini.
A._______,
patrocinato dall'Avv. Massimo Nicora,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6,
3003 Berna
autorità inferiore.
Rifiuto dell'autorizzazione d'entrata in Svizzera.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
C-5311/2007
Fatti:
A.
In data 23 aprile 2003, A._______, cittadino indiano nato il..., ha
presentato presso il Consolato generale di Svizzera a Mumbai una
domanda di visto per la Svizzera al fine di sposare B._______,
cittadina svizzera nata il...
Entrato sul territorio della Confederazione il 28 ottobre 2003, il
richiedente è convolato a nozze con l'interessata il 21 novembre
successivo e dalla loro unione, in data..., è nata la figlia C._______.
A seguito del suddetto matrimonio, A._______ ha ottenuto un
permesso di dimora annuale, poi regolarmente rinnovato, l'ultima volta
fino al 20 novembre 2006.
I coniugi D._______ vivono separati da metà febbraio 2006 ed il
24 febbraio successivo la moglie ha introdotto un'istanza di misure di
protezione dell'unione coniugale presso la Pretura E._______. Il
15 maggio 2006, quest'ultima ha omologato la convenzione
sottoscritta dagli interessati relativa all'assetto della loro vita separata.
Con decreto d'accusa del 19 aprile 2006, A._______ è stato
condannato a dieci giorni di arresto, sospesi condizionalemente per un
periodo di prova di un anno, siccome riconosciuto colpevole di vie di
fatto commesse nel periodo aprile 2004 / febbraio 2006 nei confronti
della moglie.
B.
Con decisione del 20 giugno 2006, nell'ambito di una richiesta di
modifica del permesso, la Sezione dei permessi e dell'immigrazione di
Bellinzona (di seguito: SPI) ha respinto tale istanza e intimato a
A._______ di lasciare il territorio del canton Ticino entro il 31 agosto
2006.
Tale pronuncia è stata impugnata dinanzi al Consiglio di Stato del
canton Ticino (di seguito: CdS), che con risoluzione del 19 settembre
2006 l'ha confermata.
Con sentenza del 12 novembre 2006, il Tribunale amministrativo del
canton Ticino (di seguito: TRAM) ha respinto il ricorso interposto
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dall'interessato in data del 10 ottobre 2006 avverso la succitata
decisione.
A seguito della sopraccitata sentenza, il 10 aprile 2007 l'insorgente ha
lasciato il territorio elvetico.
C.
Con lettera del 5 aprile 2007, F._______ domiciliata a G._______, ha
invitato A._______ a venire in Svizzera per una visita di tre mesi,
garantendo nel contempo l'assunzione di tutte le spese relative al
soggiorno di quest'ultimo.
Il 10 aprile 2007, A._______ ha presentato presso il Consolato
generale di Svizzera a Mumbai una domanda di visto per la Svizzera
per un periodo di tre mesi al fine di rendere visita alla figlia,
precisando nel contempo di essere separato e venditore.
A sostegno della succitata richiesta, l'interessato ha prodotto agli atti
una dichiarazione all'intenzione della suddetta rappresentanza elvetica
con la quale egli affermava la sua intenzione di rendere visita alla figlia
secondo le modalità fissate nella convenzione di separazione, e
meglio per due settimane nel mese di luglio e per un weekend ogni
due settimane per il restante periodo di permanenza.
D.
In data 18 giugno 2007, l'UFM ha emesso una decisione di rifiuto
dell'autorizzazione d'entrata in Svizzera nei confronti di A._______,
considerando in sostanza che, tenuto conto della situazione
socioeconomica prevalente in India, ed in particolare delle disparità
economiche esistenti tra questo paese e la Svizzera, la sua uscita dal
territorio della Confederazione alla scadenza del soggiorno previsto
non poteva essere considerata come sufficientemente assicurata.
Esso ha poi rilevato che le argomentazioni addotte in merito alla
situazione professionale del richiedente andavano relativizzate anche
per il fatto che l'interessato era rientrato nel suo paese d'origine il
10 aprile 2007, vale a dire lo stesso giorno in cui è stata inoltrata la
domanda di visto.
L'autorità intimata ha inoltre sottolineato come A._______ non potesse
avvalersi di legami familiari stretti con l'India e che i motivi addotti a
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sostegno dell'istanza (visita alla figlia), come pure l'insieme delle
circostanze del caso in esame, in particolare il fatto che l'interessato
avesse risieduto in precedenza in Ticino, non permettevano di
considerare un soggiorno in Svizzera come opportuno.
E.
Con scritto del 7 agosto 2007, A._______, agendo per il tramite del
suo patrocinatore, ha interposto ricorso avverso la precitata decisione,
affermando di intrattenere stretti legami con l'India, paese in cui vivono
i genitori e due fratelli e dove gode di una situazione economica
agiata, come comprovato dalla documentazione prodotta agli atti.
Il ricorrente ha poi sottolineato di essersi dimostrato rispettoso delle
norme di polizia degli stranieri durante il suo soggiorno in Svizzera,
attenendosi sempre agli ordini delle competenti autorità.
Esso ha infine rilevato come, a seguito della decisione del TRAM del
12 novembre 2006 emanata in applicazione della più recente
giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 2A.537/2006 del 30
ottobre 2006), l'unico modo per poter mantenere un minimo contatto
con la propria figlia e quindi di assicurare il suo diritto al rispetto della
vita privata e familiare garantito dall'art. 8 della Convenzione del 4
novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà
fondamentali (CEDU, RS 0.101), consiste nel rilascio in suo favore di
visti turistici.
F.
Chiamato ad esprimersi sul ricorso, con preavviso del 22 ottobre 2007,
l'UFM ha postulato la reiezione del gravame.
L'autorità di prime cure ha ritenuto come le argomentazioni addotte in
merito alla situazione familiare (madre, padre e due fratelli), nonché la
situazione agiata della famiglia del richiedente, persona giovane e
senza impegni familiari particolari nel suo paese d'origine, dovessero
essere relativizzate, tanto più che egli aveva già lasciato in passato
l'India per vivere in Svizzera. Essa ha poi sottolineato che il fatto che
A._______ avesse richiesto un visto turistico per visita alla figlia
durante tre mesi, senza il consenso della madre, lo stesso giorno del
suo rientro in India facesse sorgere seri dubbi sulle reali intenzioni
dell'interessato.
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G.
Invitato a prendere posizione in merito al preavviso dell'autorità
intimata, il ricorrente ha in primo luogo affermato di essersi stabilito in
Svizzera in passato poiché sposato con una cittadina svizzera e che le
circostanze erano nel frattempo radicalmente mutate.
A._______ ha poi ribadito di aver chiesto di poter beneficiare di un
visto turistico per la Svizzera, poiché questo modo di agire costituiva
l'unica possibilità per poter mantenere un minimo di contatto con la
propria figlia garantitogli dall'art. 8 CEDU (cfr. decisione del TRAM del
12 novembre 2006 e giurisprudenza ivi citata).
Esso ha infine sottolineato come, indipendentemente da ogni ipotetico
rifiuto della moglie, egli godeva di ben precisi diritti di visita stabiliti
nella convenzione sugli effetti accessori omologata dal Pretore.
H.
Con duplica del 3 dicembre 2007, l'autorità di prime cure ha rilevato
come, tenuto conto dell'età della figlia, il ricorrente non potesse
pretendere di farle visita senza organizzare gli incontri con la madre e
affermato che egli poteva esercitare il suo diritto di visita all'estero.
I.
In data 20 febbraio 2008, il patrocinatore del ricorrente ha presentato
una nota particolareggiata delle spese ripetibili, per un totale di
Fr. 6'349.30, IVA compresa.
Diritto:
1.
Riservate le eccezioni previste all'art. 32 della legge federale del
17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS
173.32), giusta l'art. 31 LTAF il Tribunale amministrativo federale (di
seguito: TAF o il Tribunale) giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi
dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura
amministrativa (PA, RS 172.021) prese dalle autorità menzionate agli
art. 33 e 34 LTAF.
In particolare, le decisioni in materia di rifiuto dell'autorizzazione
d'entrata in Svizzera rese dall'UFM - il quale costituisce un'unità
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dell'amministrazione federale come definita all'art. 33 let. d LTAF -
possono essere impugnate dinanzi al TAF, il quale statuisce in via
definitiva (cfr. art. 1 cpv. 2 LTAF in relazione con l'art. 83 let. c cifra 1
della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale [LTF, RS
173.110]).
2.
L'entrata in vigore, il 1° gennaio 2008, della legge federale sugli
stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20) ha comportato
l'abrogazione della legge federale del 26 marzo 1931 concernente la
dimora e il domicilio degli stranieri (vLDDS, CS 1 117), conformemente
all'art. 125 LStr (in relazione con la cifra I del suo allegato), e di alcune
ordinanze d'esecuzione, quali in particolare l'ordinanza del 14 gennaio
1998 concernente l'entrata e la notificazione degli stranieri (vOEnS,
RU 1998 194), in virtù dell'art. 39 dell'ordinanza del 24 ottobre 2007
concernente la procedura d'entrata e di rilascio del visto (OPEV, RS
142.204), e dell'ordinanza del 6 ottobre 1986 che limita l'effettivo degli
stranieri (vOLS, RU 1986 1791), conformemente all'art. 91
dell'ordinanza del 24 ottobre 2007 sull'ammissione, il soggiorno e
l'attività lucrativa (OASA, RS 142.201).
La domanda oggetto della presente procedura di ricorso è stata
presentata prima dell'entrata in vigore della LStr, il vecchio diritto
(materiale) è quindi applicabile alla presente fattispecie, in conformità
alla regolamentazione transitoria di cui all'art. 126 cpv. 1 LStr.
Di contro, conformemente alla regolamentazione transitoria di cui
all'art. 126 cpv. 2 LStr, la procedura inerente le domande presentate
prima dell'entrata in vigore, il 1° gennaio 2008, della LStr è retta dal
nuovo diritto.
Salvo i casi in cui la LTAF non disponga altrimenti, la procedura
davanti al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA (art. 37
LTAF).
3.
A._______ ha diritto di ricorrere (art. 48 PA) e il suo ricorso,
presentato nella forma e nei termini prescritti dalla legge, è ricevibile
(cfr. art. 50 e 52 PA).
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4.
Per l'entrata in Svizzera gli stranieri devono disporre di un visto (cfr.
art. 1 cpv. 1 in fine e art. 3 vOEnS), il cui rilascio, salvo disposizioni
contrarie, compete all'UFM (art. 18 vOEnS in relazione con l'art. 25
cpv. 1 lett. a vLDDS).
Nelle loro decisioni, le autorità competenti a concedere i permessi
terranno conto degli interessi morali ed economici del paese nonché
dell'eccesso della popolazione straniera (cfr. art. 16 cpv. 1 vLDDS) e
saranno tenute ad assicurare un rapporto equilibrato tra l'effettivo della
popolazione svizzera e quello della popolazione straniera residente
(cfr. art. 1 lett. a vOLS).
5.
La Svizzera non può accogliere tutti gli stranieri che desiderano venire
in questo paese, sia che si tratti di soggiorni di breve che di lunga
durata, quindi è legittimo applicare una politica restrittiva in materia di
ammissione (cfr. DTF 122 II 1 consid. 3a p. 6 segg.; ALAIN WURZBURGER,
La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des
étrangers, Rivista di Diritto amministrativo e di Diritto fiscale [RDAF]
1997, p. 287).
A questo proposito giova sottolineare che l'ordinamento giuridico
svizzero non garantisce alcun diritto all'entrata in Svizzera, né alla
concessione di un visto (cfr. art. 4 vLDDS, in relazione con l'art. 9 cpv.
1 vOEnS; cfr. inoltre PHILIP GRANT, La protection de la vie familiale et de
la vie privée en droit des étrangers, Basilea/Ginevra/Monaco 2000, p.
24; PETER UEBERSAX, Einreise und Anwesenheit in: Uebersax/Münch/
Geiser/Arnold, Ausländerrecht, Basilea/Ginevra/Monaco 2002, n. 5.28
ss).
6.
6.1 A._______ ha motivato la sua domanda di visto con la volontà di
rendere visita alla figlia, prevalendosi nel contempo della violazione
dell'art. 8 CEDU.
6.2 Con decisione del 12 novembre 2006, il TRAM non ha considerato
adempiute le condizioni affinchè possa essere ritenuta l'esistenza di
una relazione stretta, intatta ed effettivamente vissuta tra A._______ e
la figlia C._______, tale da giustificare il rilascio di un permesso di
dimora in garanzia del diritto al rispetto della vita privata e familiare
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ancorato nell'art. 8 della CEDU, nonché nell'art. 13 della Costituzione
federale della Confederazione Svizzera (Cst, RS 101).
Occorre infatti rilevare che dagli atti di causa risulta che il ricorrente ha
esercitato il proprio diritto di visita su C._______ solo dopo la metà del
maggio 2006, ovvero a oltre tre mesi dalla separazione dei coniugi, di
modo che difficilmente si può ritenere che egli abbia assunto la
responsabilità dell'educazione della figlia e la sua cura (cfr. decisione
del CdS del 19 settembre 2006, consid. 3; sentenza del TRAM del
12 novembre 2006, consid. 3.3).
Conformemente alla giurisprudenza, di principio, il diritto di visita non
implica una presenza costante in Svizzera per il genitore straniero di
un figlio che vi risiede in maniera regolare e durevole; le esigenze
dell'art. 8 CEDU risultano rispettate già se il suddetto diritto può venire
esercitato nell'ambito di soggiorni di breve durata, adattandone se del
caso le modalità (durata e frequenza) e l'interessato può continuare a
prevalersene nell'ambito di soggiorni turistici (DTF 2A.537/2006 del 30
ottobre 2006 consid. 2.1).
6.3 L'esercizio di un diritto di visita non è incondizionato, ma
presuppone, come rilevato dal Tribunale federale, che questo sia
adattato alle circostanze. Il TRAM ha già sottolineato come A._______
avrebbe eventualmente potuto richiedere l'aiuto di un curatore
educativo e di persone o strutture qualificate per regolare il suo diritto
di visita e tenere regolari contatti con la figlia, di modo che, nonostante
la sua lontananza, il suo legame con quest'ultima potesse essere
preservato (cfr. decisione del TRAM del 12 novembre 2006 consid.
3.4). Si rileva a questo titolo come un diritto di visita presso una
struttura adeguata e sotto sorveglianza era già stato predisposto
allorquando il ricorrente si trovava ancora in Ticino (cfr. decisione del
CdS del 19 settembre 2006, consid. 3), conformemente a quanto
stabilito dai coniugi D._______ al punto 4 della loro convenzione di
divorzio omologata dalla Pretura E._______ in data 15 maggio 2006.
6.4 Nella fattispecie, A._______, nell'ambito della richiesta di visto, si
è limitato a rivendicare un diritto di visita senza tuttavia intraprendere
alcun passo in merito all'organizzazione dell'esercizio dello stesso
prima di venire in Svizzera, come peraltro già auspicato dal TRAM (cfr.
punto 6.2). In queste circostanze, il rilascio di un visto in suo favore
risulta prematuro, nel senso che non vi è alcuna certezza che esso
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possa effettivamente sfociare in una visita al momento dell'arrivo del
ricorrente sul territorio della Confederazione. Il rilascio di un visto non
deve infatti avere quale finalità quella di venire in Svizzera per
organizzare tale diritto, bensì quella di esercitarlo. Giova infine
sottolineare che dagli atti di causa non risulta se l'interessato, a partire
dal suo rientro in patria, abbia dato seguito all'obbligo impostogli dalla
Pretura di E._______ di versare alla moglie un contributo alimentare
per la figlia.
Alla luce di quanto esposto, il TAF ritiene quindi che le condizioni per
ottenere l'esercizio di un diritto di visita del ricorrente sulla figlia
C._______ non sono attualmente adempiute e che in queste
circostanze il rifiuto di un visto non è contrario né all'art. 8 CEDU, né
all'art. 13 Cst.
7.
Il visto è rifiutato se lo straniero non adempie alle condizioni d'entrata
di cui all'art. 1 vOEnS (cfr. 14 cpv. 1 vOEnS), vale a dire in particolare
se non fornisce garanzie necessarie che la sua partenza dalla
Svizzera avverrà nei termini prescritti (cfr. art. 1 cpv. 2 lett. c vOEnS).
Un permesso d'entrata in Svizzera non può quindi essere rilasciato
allorquando il rientro nel paese d'origine non è assicurato, sia in
ragione della situazione politica o economica difficile prevalente, sia in
funzione della situazione personale del richiedente.
8.
8.1 Allorquando l'autorità è chiamata a determinarsi in merito alla
questione di sapere se la partenza dalla Svizzera alla fine del
soggiorno auspicato sia sufficientemente garantita, essa deve
procedere alla ponderazione tra gli elementi che parlano in favore di
un ritorno in patria e quelli che lasciano presupporre che il richiedente
prolungherà la sua presenza sul territorio della Confederazione allo
scadere del visto concessogli.
L'esperienza insegna inoltre che sovente i beneficiari di un permesso
d'entrata, dal momento in cui si trovano in Svizzera, non prendono più
in considerazione il ritorno nel loro paese d'origine, e che, nonostante
le promesse di lasciare il territorio della Confederazione al termine del
periodo di visita concesso, non esitano ad utilizzare tutti i mezzi a loro
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disposizione, mettendo a profitto il loro soggiorno in questo paese per
risiedervi ad un titolo qualsiasi.
8.2 In casu, tenuto conto dell'insieme delle risultanze dell'incarto, il
TAF ritiene che l'uscita dalla Svizzera di A._______ alla scadenza del
soggiorno previsto non può essere considerata come sufficientemente
garantita.
8.2.1 In effetti, in ragione della situazione socio-economica difficile
regnante in India, e viste le considerevoli disparità economiche
esistenti tra questo paese e la Svizzera, il TAF non può escludere il
rischio che l'interessato, il quale già in passato ha risieduto in
Svizzera, non faccia ritorno in patria alla scadenza del visto richiesto.
8.2.2 Questa ipotesi non può essere esclusa anche tenuto conto della
situazione personale di A._______.
Dalle informazioni fornite alle autorità elvetiche nel corso della
procedura si evince che i genitori e due fratelli del richiedente vivono
in India. Sebbene si debba riconoscere che dei legami familiari così
stretti siano tali, in una certa misura, da incitare una persona a
rientrare in patria al termine del soggiorno auspicato, essi non sono
comunque sufficienti ad assicurarne il ritorno nel paese d'origine. A
questo titolo giova rammentare che il ricorrente è giovane e quindi
senz'altro in grado di costruirsi una nuova esistenza lontano dalla sua
patria, come già si è verificato, senza che ciò comporti per lui delle
difficoltà maggiori sul piano personale. Pertanto, tenuto conto della
suddetta situazione personale, e nella misura in cui esso ritrova in
Svizzera la sua nuova compagna, non si può escludere che, una volta
giunto sul territorio della Confederazione, il richiedente tenti con ogni
mezzo di restarvici.
8.2.3 Per quanto attiene la situazione professionale di A._______, nel
quadro della procedura inerente la sua domanda di visto egli ha
affermato, come peraltro comprovato dalla documentazione agli atti
(cfr. contratto di lavoro del 10 maggio 2007), di lavorare per la società
del padre. Come rilevato a giusto titolo dall'autorità intimata nella sua
decisione del 18 giugno 2007, il fatto che il ricorrente possa lasciare
l'India per un periodo così lungo (tre mesi) dopo aver soggiornato per
un solo mese nel suo paese d'origine, permette di relativizzare i
legami professionali intrattenuti da quest'ultimo con il suo paese, i
quali non appaiono sufficientemente intensi da garantirne il ritorno.
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Quo alla situazione finanziaria del ricorrente, A._______ ha sostenuto
di godere nel suo paese d'origine di una situazione economica agiata
(cfr. doc. I-T annessi al ricorso). Queste allegazioni devono essere
relativizzate tenuto conto della brevità del periodo trascorso in India
dal suo rientro dalla Svizzera e del fatto che i beni immobili e
commerciali a cui egli si riferisce appartengono al padre,
rispettivamente alla famiglia del ricorrente.
8.2.4 Infine, le garanzie fornite da F._______ in relazione alla presa a
carico delle spese cagionate dal soggiorno auspicato non sono tali da
impedire ad un cittadino straniero, una volta sul territorio elvetico, di
intraprendere i passi necessari per stabilirvisi durevolmente.
L'esperienza ha infatti a più riprese dimostrato come le dichiarazioni
formulate in merito alle garanzie finanziarie fornite dall'ospitante
costituiscono delle semplici dichiarazioni d'intenzione, prive di effetti
giuridici e non sono pertanto sufficienti ad assicurare la partenza di un
cittadino straniero nei termini stabiliti (cfr. Giurisprudenza delle autorità
amministrative della Confederazione [GAAC] 57.24). A questo
proposito occorre precisare che il rifiuto dell'autorizzazione d'entrata in
oggetto non è tale da mettere in discussione la buona fede di una
persona residente regolarmente in Svizzera, la quale ha invitato un
terzo domiciliato all'estero per un soggiorno turistico.
Alla luce di quanto esposto, il TAF ritiene che il ritorno in patria del
richiedente non può essere considerato come sufficientemente
garantito (cfr. art. 1 cpv. 2 lett. c vOEnS), di modo che le condizioni per
il rilascio di un permesso d'entrata non sono adempiute.
9.
Ne discende che l'UFM con decisione del 18 giugno 2007 non ha
violato il diritto federale, né abusato del suo potere d'apprezzamento;
l'autorità di prime cure non ha accertato in modo inesatto o incompleto
i fatti giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata
(art. 49 PA). Per questi motivi il ricorso va respinto.
10.
Visto l'esito della procedura, le spese processuali vanno poste a
carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 PA in relazione con gli art. 1 a 3 del
regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al
Tribunale amministrativo federale dell'11 dicembre 2006 [TS-TAF, RS
173.320.2]) e non si assegnano ripetibili (cfr. art. 64 cpv. 1 PA a
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contrario in relazione con l'art 7 TS-TAF).
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di Fr. 600.-, sono poste a carico del ricorrente e
sono computate con l'anticipo dello stesso importo versato in data
10 settembre 2007.
3.
Non si assegnano ripetibili.
4.
Comunicazione a:
- ricorrente (Raccomandata)
- autorità inferiore (incarto 2 050 779 di ritorno)
- Sezione dei permessi e dell'immigrazione, Bellinzona, per
informazione (incarto cantonale di ritorno)
La presidente del collegio: Il cancelliere:
Elena Avenati-Carpani Graziano Mordasini
Data di spedizione:
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