Corte II I
C-5315/2007
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 2 8 m a g g i o 2 0 0 9
Giudici Vito Valenti (presidente del collegio),
Stefan Mesmer, Beat Weber,
cancelliera Marcella Lurà.
A._______,
patrocinata dall'avvocato Marco Doria,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero (UAIE),
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Assicurazione per l'invalidità (decisione del
9 luglio 2007).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
C-5315/2007
Fatti:
A.
A._______, cittadina italiana, nata il (...), coniugata con una figlia, ha
lavorato in Svizzera come operaia nel settore metallurgico dal 1969 al
1981 (doc. 3 e 11), solvendo regolari contributi all'assicurazione
svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità durante tale periodo
(doc. 8). Rientrata in Italia, si è dedicata ai lavori della propria
economia domestica (doc. 11). L'11 maggio 2006, ha formulato una
richiesta volta all'ottenimento di una rendita dell'assicurazione svizzera
per l'invalidità (doc. 1).
B.
Nel corso dell'istruttoria, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per
gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha in particolare assunto agli
atti la seguente documentazione:
• il questionario per l'assicurato del 15 dicembre 2006, nel quale
l'assicurata ha dichiarato di non esercitare alcuna attività
lavorativa (doc. 11);
• il questionario per assicurati occupati nell'economia domestica
del 15 dicembre 2006, nel quale l'assicurata ha affermato di
non essere più in grado di svolgere le mansioni consuete che
competono ad una casalinga e di necessitare dell'aiuto di terzi
(segnatamente della figlia) (doc. 12);
• il verbale della Commissione di prima istanza per
l'accertamento degli stati di invalidità civile di B._______ del 4
aprile 1989, nel quale è accertata la diagnosi di broncopatia
cronica con deficit respiratorio, spondilodiscoartrosi deformante
diffusa, gonartrosi nonché note di miocardiopatia ipertensiva e
l'interessata è considerata invalida nella misura dell'80%
(doc. 13);
• il diario clinico del 22 agosto 1996 della Sezione antidiabetica
dell'Azienda ospedaliera “C._______” di B._______ (doc. 14 e
14.1);
• un referto di esame eco-color-doppler arterioso e venoso arti
inferiori del 25 settembre 1997 (doc. 15);
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• un referto di esame elettrocardiografico e di esame ecocardio-
doppler del 13 gennaio 2000 (doc. 16);
• un certificato medico del 19 gennaio 2000 (mal leggibile), da
cui appare la diagnosi segnatamente di cervicalgia cronica,
lombosciatalgia bilaterale e gonartrosi (doc. 17);
• un certificato medico del 27 gennaio 2000, secondo cui la
paziente è affetta segnatamente da incontinenza urinaria da
stress (doc. 18);
• un referto di esame RX (torace, cervicale, dorsale,
lombosacrale, ginocchio dx, ginocchio sn) del 27 gennaio 2000
(doc. 19);
• un certificato medico del 2 febbraio 2000 (mal leggibile), in cui
è evidenziata la diagnosi segnatamente di cervicalgia cronica,
lombosciatalgia e gonartrosi bilaterale (doc. 20);
• un referto di esame urodinamico del marzo 2000 (doc. 21 e
21.1);
• un referto di esame RX (torace) del 16 gennaio 2001 (doc. 22);
• un certificato medico del 14 dicembre 2001, giusta il quale
l'interessata presenta segnatamente abbassamento del tono
dell'umore, insonnia persistente nonché apatia riferibili
verosimilmente ad un disturbo depressivo persistente e che
l'interessata (in cura da circa due anni) risente scarsamente
dell'azione farmacologica dei comuni antidepressivi (doc. 23);
• un referto di visita specialistica fisiatrica del 5 ottobre 2004, da
cui emerge la diagnosi di cervico-dorsalgia cronica riacutizzata
(doc. 24);
• un referto di esame RX (C-D-LS) del 27 dicembre 2004
(doc. 25);
• un referto di esame cardiovascolare (R.O.C., R.O.T. ed ecocar-
diodoppler M B) del 12 maggio 2005, da cui appare la diagnosi
di cardiosclerosi ipertensiva in ipertesa III stadio (doc. 26);
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• un certificato medico del 12 maggio 2005, attestante che la
paziente presenta segnatamente abbassamento del tono
dell'umore, persistente da parecchi anni (oltre 10), con apatia,
astenia nonché insonnia in un contesto depressivo endoreattivo
grave (doc. 27);
• il referto del test di funzione respiratoria del 15 marzo 2006, in
cui è evidenziata la diagnosi di incapacità ventilatoria di tipo
ostruttivo (doc. 28);
• un certificato medico del 16 marzo 2006, da cui emerge che la
paziente è affetta segnatamente da incontinenza urinaria,
unitamente al referto di esame urodinamico (doc. 29 a 29.3);
• un certificato medico del 17 marzo 2006 del Centro di salute
mentale di D._______, in cui è, da un lato, descritto un quadro
clinico comprendente diabete mellito, cardiopatia ipertensiva,
vasculopatia cerebrale con vertigini, disturbi dell'equilibrio e
della marcia nonché disturbo dell'umore depresso (da dieci
anni) e, dall'altro lato, posta la diagnosi di depressione
endogena grave (doc. 30);
• un referto di esame ematico del 28 marzo 2006 (doc. 31);
• un certificato medico del 27 aprile 2006, secondo cui
l'interessata presenta segnatamente astigmatismo, presbiopia e
note di retinopatia diabetica ed ipertensiva (doc. 32 e 32.1);
• il rapporto del 24 maggio 2006 concernente la perizia medica
particolareggiata (formulario E 213) della previdenza sociale
italiana effettuata il 17 maggio 2006, attestante ipertensione
arteriosa con segni strumentali di secondario interessamento
cardiaco, diabete mellito NID con iniziale retinopatia,
spondiloartrosi a modico impegno funzionale, broncopatia
cronica ostruttiva, insufficienza venosa AA II non complicata,
depressione con note d'ansia. L'interessata è stata considerata,
da un lato, in grado di svolgere regolari lavori leggeri, ma non il
suo ultimo lavoro quale operaia né un lavoro adeguato a tempo
pieno (due ore al giorno). È stato segnalato che l'assicurata è
considerata invalida all'80% conformemente alle disposizioni di
legge del Paese di residenza sia nella precedente attività
(operaia nel settore metallurgico) che in un'attività adeguata
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alle sue condizioni (lavoro sedentario, senza ritmi
particolarmente stressanti e che tenga conto delle seguenti
controindicazioni: umidità, freddo, fumo, gas, vapori, lavoro
notturno, lavoro a turni, rischio di cadute, frequenti flessioni,
trasporto e sollevamento pesi nonché salita di piani inclinati,
scale o scale a pioli) (doc. 33).
C.
Nel suo rapporto del 23 aprile 2007, il dott. E._______, medico
dell'UAIE, ha esposto la diagnosi di ipertensione, diabete mellito II,
bronchite cronica, leggere alterazioni degenerative alla colonna
vertebrale, note d'umore depresso nonché incontinenza da stress. Ha
altresì rilevato che l'assicurata (59 anni, casalinga) soffre di disturbi
alla schiena ed è in cura per ipertensione, diabete tipo II e bronchite
cronica. A giudizio del dott. E._______, né il formulario E 213 del 17
maggio 2006 né i più recenti referti medici riferiscono di limitazioni
funzionali patologiche. Non emergerebbero pertanto elementi clinici
tali da ritenere che l'assicurata non possa più effettuare i piccoli lavori
di casa propria. Secondo detto medico, l'interessata non è affetta da
alcuna malattia invalidante secondo il diritto svizzero, e il suo grado
d'invalidità quale casalinga è del 14% (doc. 35).
D.
Il 27 aprile 2007, l'autorità inferiore ha comunicato all'interessata che
la richiesta di prestazioni sarebbe stata respinta ed ha concesso a
quest'ultima la facoltà di formulare delle obiezioni per iscritto (doc. 36).
E.
Il 1° giugno 2007 (doc. 38), l'interessata ha postulato il riconoscimento
del suo diritto ad una rendita. Ha fatto valere un'incapacità lavorativa
superiore al 70%. Ha esibito documentazione medica già agli atti,
nonché un referto di esame radiologico del 7 maggio 2005 (doc. 37).
F.
Il 9 luglio 2007, l'autorità inferiore ha respinto la domanda di
prestazioni dell'assicurazione per l'invalidità. Ha osservato che
l'assicurata non ha subito né un'incapacità permanente di guadagno
né un'incapacità al lavoro media sufficiente per un anno, ai sensi delle
disposizioni dell'assicurazione svizzera per l'invalidità. In particolare,
ha precisato che il compimento delle mansioni consuete di casalinga è
da considerare esigibile in misura sufficiente per escludere il diritto ad
una rendita. Inoltre, ha rilevato che l'interessata ha prodotto documenti
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medici già agli atti (cfr. doc. 39). Tale documentazione non è quindi
suscettibile di giustificare una modifica della valutazione alla base
della decisione. Infine, ha precisato che l'assicurazione svizzera per
l'invalidità non è vincolata dal fatto che l'interessata è stata
riconosciuta quale invalida nel suo Paese (doc. 40).
G.
Il 23 luglio 2007, l'interessata ha inoltrato dinanzi all'autorità inferiore
un ricorso contro la decisione dell'UAIE del 9 luglio 2007 mediante il
quale ha chiesto, sostanzialmente, il riconoscimento del suo diritto ad
una rendita intera d'invalidità a far tempo almeno dal 2006. Il 3 agosto
2007, l'autorità inferiore ha trasmesso il ricorso al Tribunale
amministrativo federale per competenza. L'insorgente ha segnalato
che le patologie di cui soffre, fra cui, un'affezione psichica ed
un'affezione osteoarticolare, non le consentono di svolgere una
qualsiasi attività lavorativa (operaia generica presso laboratorio di
falegnameria, industria manifatturiera, industria metalmeccanica),
quindi tantomeno di compiere gli usuali lavori domestici. Ha fatto
valere di essere invalida almeno nella misura del 70-80%. Ha esibito
documentazione medica in gran parte già in atti, ma pure, ed in
particolare, un nuovo parere medico legale del 20 luglio 2007 del dott.
F._______ e la fotocopia della decisione del Tribunale di B._______ in
materia d'assegno d'invalidità (doc. TAF 1).
H.
H.a Nel suo rapporto del 27 dicembre 2007, il dott. E._______ ha
osservato che il referto dell'esame cardiaco del maggio 2007 non
riferisce di alcuna diagnosi clinica rilevante, salvo un leggero
ispessimento del miocardio. Non sarebbero altresì documentati sintomi
di cardiopatia coronarica oppure di insufficienza cardiaca. Peraltro, la
funzione respiratoria risulterebbe limitata in modo leggero, secondo un
certificato medico del 15 marzo 2006. Tale limitazione non
permetterebbe di ritenere un'incapacità al compimento delle mansioni
consuete di casalinga. Il dott. E._______ ha inoltre precisato che dalla
descrizione dello stato generale di salute di cui al formulario E 213 del
maggio 2006, non risulta alcuna affezione patologica grave.
L'ipertensione, peraltro curabile, non avrebbe alcuna ripercussione
sulla capacità d'effettuare gli usuali lavori domestici come pure
l'incontinenza urinaria da stress, affezione frequente ed usuale in una
donna di 58 anni che ha avuto dei figli. Il dott. E._______ ha poi
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evidenziato che può darsi che l'assicurata pianga di fronte ai medici.
Tuttavia, il fatto che la ricorrente pianga di fronte ai medici non è
decisivo, dal momento che non sussiste alcuna affezione psichica
rilevante. Ha osservato, in particolare, che non è stato riferito di alcun
regolare trattamento psichiatrico o medicamentoso rispettivamente di
ricoveri ospedalieri. I dott. G._______ e H._______ avrebbero
manifestamente esagerato quanto alle ripercussioni delle affezioni
psichiche da loro diagnosticate sulla capacità lavorativa
dell'assicurata. Nulla cambierebbe il fatto che l'interessata sia stata
riconosciuta da oltre 20 anni incapace al lavoro in Italia. Il dott.
E._______ ha pertanto confermato il suo precedente apprezzamento
(doc. 42).
H.b Nella risposta al ricorso del 22 gennaio 2008, l'autorità inferiore
ha proposto, sulla base delle risultanze dei rapporti dell'aprile e
dicembre 2007 del proprio servizio medico, la reiezione del ricorso
(doc. TAF 8).
I.
Il 3 aprile 2008, l'interessata ha inoltrato dinanzi all'autorità inferiore,
via telefax, l'atto di replica mediante il quale ha ribadito il suo diritto ad
una prestazione dell'assicurazione svizzera per l'invalidità, in virtù
della documentazione medica agli atti. Il 17 aprile 2008, l'UAIE ha
trasmesso la replica al Tribunale amministrativo federale per com-
petenza. La ricorrente si è lamentata dell'ironica ed irriguardosa nota
conclusiva del dott. E._______. Ha poi sottolineato di soffrire di una
patologia psichica (disturbo depressivo persistente / depressione
endogena grave) e di una patologia cardiaca (ipertrofia del muscolo
cardiaco a cui si associa la fibrosclerosi dell'anulus e dei lembi
mitrolici, del bulbo e della radice aortica e delle semilunari),
contrariamente a quanto ritenuto dal medico dell'UAIE. Ha segnalato
che tali affezioni comportano delle notevoli limitazioni nello svolgimen-
to di una qualsiasi attività lavorativa nonché nell'adempimento degli
usuali lavori domestici. Ha fatto valere di essere invalida certamente in
una misura superiore al 40% (doc. TAF 14).
J.
Con decisione incidentale del 22 aprile 2008 (notificata il 30 aprile
2008; cfr. avviso di ricevimento agli atti), questo Tribunale ha invitato la
ricorrente a versare, nel termine di 40 giorni dalla notificazione della
decisione incidentale medesima, un anticipo di fr. 300.-- a copertura
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delle presumibile spese processuali. Il 3 giugno 2008, la ricorrente ha
versato l'importo di fr. 293.-- (doc. TAF 15 a 18).
Diritto:
1.
1.1 Il Tribunale amministrativo federale esamina d'ufficio e con piena
cognizione la sua competenza (art. 31 e segg. della legge del
17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale [LTAF, RS
173.32]), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono
sottoposti (DTF 133 I 185 consid. 2 e relativi riferimenti).
1.2 Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui
all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in
combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 69 cpv. 1 lett. b della
legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità
(LAI, RS 831.20), i ricorsi di persone residenti all'estero contro le
decisioni, ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968
sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), rese dall'UAIE.
1.3 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di
assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è
applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale
del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1
cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione
per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la LAI non deroghi
alla LPGA.
1.4 Il ricorso – presentato tempestivamente e rispettoso dei requisiti
previsti dalla legge (art. 59 e 60 LPGA nonché art. 52 PA) – è pertanto
ammissibile.
2.
2.1 Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la
Confederazione svizzera e la Comunità europea ed i suoi Stati membri
sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999 (ALC,
RS 0.142.112.681) ed il relativo Allegato II che regola il coordinamento
dei sistemi di sicurezza sociale, nonché il Regolamento (CEE) n°
1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo all'applicazione dei
regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori
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autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità
(RS 0.831.109.268.1), che si applica a tutte le rendite il cui diritto
sorge a far data dal 1° giugno 2002 o successivamente e si sostituisce
a qualsiasi convenzione di sicurezza sociale che vincoli due o più Stati
(art. 6 Regolamento), come pure il Regolamento (CEE) n° 574/72 del
Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del Regolamento
n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11). L'art. 3 del regolamento (CEE) n°
1408/71 sancisce il principio della parità di trattamento tra cittadini che
risiedono in uno Stato membro della Comunità europea ed i cittadini
svizzeri.
2.2 Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta
nell'allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri
della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono
sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora
il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo. Nella misura in cui
l'Accordo, in particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei
sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni
contrarie, l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle
condizioni di ottenimento di una rendita di invalidità svizzera sono
regolate dal diritto interno svizzero.
2.3 L'art. 80a LAI sancisce espressamente l'applicabilità nella
presente procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione
europea, dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio
del 14 giugno 1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo
1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71.
2.4 Per costante giurisprudenza, l'ottenimento di una pensione
straniera d'invalidità non pregiudica l'apprezzamento di un'invalidità
secondo il diritto svizzero (v. sentenza del Tribunale federale I 435/02
del 4 febbraio 2003 consid. 2). Anche in seguito all'entrata in vigore
dell'ALC, il grado d'invalidità di un assicurato che pretende una rendita
dell'assicurazione svizzera è determinato esclusivamente secondo il
diritto svizzero (DTF 130 V 253 consid. 2.4).
3.
3.1 Secondo l'art. 2 LPGA, le disposizioni della legge stessa sono
applicabili alle assicurazioni sociali disciplinate dalla legislazione
federale, se e per quanto le singole leggi sulle assicurazioni sociali lo
prevedano.
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3.2 L'esame del diritto a prestazioni secondo la LAI è retto dal tenore
della LAI al momento della decisione impugnata in virtù del principio
secondo il quale sono determinanti le norme materiali in vigore al
momento della realizzazione dello stato di fatto giuridicamente
determinante (DTF 130 V 445 consid. 1.2 e relativi riferimenti). Le
disposizioni della 5a revisione della LAI, in vigore dal 1° gennaio 2008,
non sono pertanto applicabili nel caso concreto e di seguito è fatto
riferimento alle disposizioni in vigore fino al 31 dicembre 2007.
3.3 La ricorrente ha presentato la richiesta di rendita l'11 maggio
2006. In deroga all'art. 24 LPGA, l'art. 48 cpv. 2 LAI precisa che, se
l'assicurato si annuncia più di dodici mesi dopo l'inizio del diritto, le
prestazioni sono assegnate soltanto per i 12 mesi precedenti la
richiesta. In concreto, questo Tribunale può limitarsi ad esaminare se
la ricorrente avesse diritto ad una rendita l'11 maggio 2005 (ossia 12
mesi precedenti la presentazione della domanda), oppure se un diritto
alla rendita sia sorto tra tale data e il 9 luglio 2007, data della
decisione impugnata. Il giudice delle assicurazioni sociali esamina la
decisione impugnata sulla base della situazione di fatto esistente al
momento in cui essa è stata resa. Tiene conto dei fatti verificatisi dopo
tale data quando essi possano imporsi quali elementi d'accertamento
retrospettivo della situazione anteriore alla decisione stessa (DTF 129
V 1 consid. 1.2 e DTF 121 V 362 consid. 1b).
4.
Secondo le norme applicabili, ogni richiedente, per avere diritto ad una
rendita dell'assicurazione invalidità svizzera, deve adempiere
cumulativamente le seguenti condizioni:
• essere invalido ai sensi della LPGA e della LAI (art. 8 LPGA
nonché art. 4, 28 e 29 cpv. 1 LAI);
• aver pagato i contributi durante un anno intero (art. 36 cpv. 1
LAI).
La ricorrente ha versato contributi all'AVS/AI svizzera durante più di un
anno intero in totale e, pertanto, adempie la condizione della durata
minima di contribuzione. Rimane ora da esaminare se sia invalida ai
sensi di legge.
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5.
5.1 L'invalidità ai sensi della LPGA e della LAI è l'incapacità al
guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga
durata che può essere conseguente ad infermità congenita, malattia o
infortunio (art. 8 LPGA e 4 cpv. 1 LAI). Secondo l'art. 7 LPGA, è
considerata incapacità al guadagno la perdita, totale o parziale, della
possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in
considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o
psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed
alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili. In caso
d'incapacità al lavoro di lunga durata, possono essere prese in
considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o
campo d'attività (art. 6 LPGA).
5.2 Giusta l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore dal 1° gennaio 2004,
l'assicurato ha diritto ad un quarto di rendita se è invalido per almeno il
40%, ad una mezza rendita se è invalido per almeno la metà, a tre
quarti di rendita se è invalido per almeno il 60% e ad una rendita
intera se è invalido per almeno il 70%. In seguito all'entrata in vigore
dell'Accordo sulla libera circolazione, la limitazione prevista dall'art. 28
cpv. 1ter LAI, secondo cui le rendite per un grado d'invalidità inferiore al
50%, ma pari almeno al 40%, sono versate solo ad assicurati che
sono domiciliati e dimorano abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA),
non è più applicabile segnatamente quando l'assicurato è cittadino
dell'UE o svizzero e risiede nell'UE (DTF 132 V 423 consid. 6.4.1 e
sentenza del Tribunale federale I 702/03 del 28 maggio 2004 consid. 1
e relativi riferimenti).
5.3 Il diritto alla rendita, secondo l'art. 29 cpv. 1 LAI, nasce, il più
presto, nel momento in cui l'assicurato presenta un'incapacità
permanente al guadagno pari almeno al 40% (lettera a), oppure
quando egli è stato per un anno senza notevoli interruzioni, incapace
al lavoro per almeno il 40% in media (lettera b). La lettera a della citata
norma si applica allorché lo stato di salute dell'assicurato si è
stabilizzato ed è essenzialmente irreversibile e suscettibile di
pregiudicare la capacità di guadagno probabilmente in modo
permanente, in una misura giustificante il riconoscimento di una
rendita (sentenza del Tribunale federale I 146/02 del 5 agosto 2002).
La lettera b se lo stato di salute è labile, vale a dire suscettibile di
evolvere verso un miglioramento od un peggioramento (DTF 111 V 21
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consid. 2). Un danno alla salute tipicamente labile può essere reputato
relativamente stabilizzato soltanto se la sua natura si è modificata a tal
punto che si possa ammettere non essere verosimilmente suscettibile
di subire modifiche di rilievo in un futuro presagibile (sentenza del
Tribunale federale I 282/01 del 4 ottobre 2001; DTF 119 V 98 consid.
4a).
5.4 Un'incapacità al lavoro del 20% deve essere presa in
considerazione per il calcolo dell'incapacità al lavoro media giusta
l'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI (cfr. nota marginale 2020 della Circolare
sull'invalidità e la grande invalidità nel suo tenore applicabile fino al
31 dicembre 2007; Jurisprudence et pratique administrative des
autorités d'exécution de l'AVS/AI [Pratique VSI] 1998 p. 126
consid. 3c).
6.
6.1 La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è di carattere
economico-giuridico e non medico (DTF 116 V 246 consid. 1b, DTF
110 V 273 e DTF 105 V 205). In base all'art. 16 LPGA, applicabile per
il rinvio dell'art. 28 cpv. 2 LAI, per valutare il grado d'invalidità, il reddito
che l'assicurato potrebbe conseguire esercitando l'attività
ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l'eventuale
esecuzione di provvedimenti d'integrazione (reddito da invalido),
tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è
confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non
fosse diventato invalido (reddito da valido; metodo generale del
raffronto dei redditi). Se non è possibile determinare o stimare in
maniera attendibile i due redditi di cui si tratta, si deve procedere,
ispirandosi al metodo specifico applicabile alle persone non esercitanti
un'attività lucrativa (art. 27 dell'ordinanza del 17 gennaio 1961
sull'assicurazione per l'invalidità [OAI; RS 831.201]), al confronto delle
attività e valutare il grado d'invalidità ritenendo l'incidenza della
diminuita capacità di rendimento sulla situazione economica concreta
(metodo straordinario di graduazione; v. sentenza del Tribunale
federale I 782/03 del 24 maggio 2006 consid. 2.3, DTF 128 V 29 e DTF
104 V 135). Peraltro, l'invalidità degli assicurati che esercitano solo
parzialmente un'attività lucrativa e per il resto sono dediti allo
svolgimento delle proprie mansioni va computata secondo il metodo
ordinario del raffronto dei redditi (art. 16 LPGA) per la parte di attività
lucrativa, mentre in merito all'impedimento a svolgere le mansioni
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consuete l'invalidità deve essere valutata sulla base di un confronto
delle attività – da attuare mediante un'inchiesta domiciliare (DTF 130 V
97) – conformemente all'art. 27 OAI. In tal caso occorre determinare la
parte rispettiva dell'attività lucrativa e quella del compimento degli altri
lavori abituali e calcolare il grado d'invalidità globale in funzione
dell'impedimento nei due ambiti in questione (metodo misto; cfr. DTF
125 V 148 consid. 2; sentenze del Tribunale federale 9C_35/2007 del 4
aprile 2008 consid. 2, I 503/04 del 13 settembre 2006 consid. 2,
nonché in particolare I 382/04 del 18 ottobre 2005 consid. 2 e I 540/02
del 12 maggio 2004 consid. 2).
6.2 L'assicurazione svizzera per l'invalidità risarcisce pertanto, e di
principio, soltanto la perdita economica che deriva da un danno alla
salute fisica o psichica dovuto a malattia o infortunio, non la malattia o
la conseguente incapacità lavorativa. L'invalidità dell'assicurato che
non esercita un'attività lucrativa, ma svolge le mansioni consuete e dal
quale non si può ragionevolmente esigere che intraprenda un'attività
lucrativa, è determinata, in deroga all'art. 16 LPGA, in funzione
dell'incapacità di svolgere le mansioni consuete (art. 28 cpv. 2bis LAI;
metodo specifico). L'art. 27 OAI precisa che per mansioni consuete di
una persona senza attività lucrativa occupata nell'economia domestica
s'intendono gli usuali lavori domestici, l'educazione dei figli nonché le
attività artistiche e di pubblica utilità.
6.3 Benché l'invalidità sia una nozione economico-giuridica, le
certificazioni mediche possono costituire importanti elementi per
apprezzare il danno invalidante e per determinare quali lavori siano
ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 115 V 133
consid. 2 e DTF 114 V 310 consid. 3c).
7.
7.1 Giusta il principio inquisitorio che regge la procedura in materia di
assicurazioni sociali (art. 43 LPGA), l'amministrazione deve
intraprendere d'ufficio i necessari accertamenti e raccogliere le
informazioni di cui ha bisogno. In particolare, deve ordinare una perizia
allorquando è necessario per la valutazione medica del caso (DTF 117
V 282 consid. 4a).
Se gli accertamenti svolti d'ufficio permettono all'amministrazione o al
giudice, che si sono fondati su un apprezzamento diligente delle prove,
di giungere alla convinzione che certi fatti presentino una
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verosimiglianza preponderante, e che ulteriori misure probatorie non
potrebbero modificare questo apprezzamento, è superfluo assumere
altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; UELI KIESER, ATSG-
Kommentar, 2a ed., Zurigo 2009, art. 42 n. 19 pag. 536; sentenza del
Tribunale federale K 24/04 del 20 aprile 2005; DTF 122 II 464 consid.
4a). In tal caso, non sussiste una violazione del diritto costituzionale di
essere sentito secondo l'art. 29 cpv. 2 Cst. (Sozialversicherungsrecht
[SVR] 2001 IV n. 10 pag. 28).
7.2 In virtù degli art. 12 e 13 PA e dell'art. 19 PA in relazione con
l'art. 40 della legge federale di procedura civile del 4 dicembre 1947
(PCF, RS 273), il tribunale accerta, con la collaborazione delle parti, i
fatti determinanti per la soluzione della controversia, assume le prove
necessarie e le valuta liberamente. Secondo giurisprudenza, se il
giudice ritiene che i fatti non sono sufficientemente delucidati, può, di
principio, sia rinviare la causa all'amministrazione per completamento
dell'istruzione che procedere lui medesimo a tale istruzione
complementare. Un rinvio all'amministrazione che ha per scopo di
completare l'accertamento dei fatti non viola né i principi della
semplicità e della celerità né il principio inquisitorio. In particolare, un
siffatto rinvio appare in generale siccome giustificato se
l'amministrazione ha proceduto ad una constatazione dei fatti
sommaria nella speranza che in caso di ricorso sarebbe poi stato il
tribunale ad effettuare i necessari accertamenti fattuali (sentenza del
Tribunale federale 9C_162/2007 del 3 aprile 2008 consid. 2.3 e
relativi riferimenti).
8.
Il giudice delle assicurazioni sociali deve esaminare in maniera
obiettiva tutti i mezzi di prova, indipendentemente dalla loro
provenienza, e poi decidere se i documenti messi a disposizione
permettono di giungere ad un giudizio attendibile sulle pretese
giuridiche litigiose. Affinché il giudizio medico acquisti valore di prova
rilevante, esso deve essere completo in merito ai temi sollevati, deve
fondarsi, in piena conoscenza della pregressa situazione valetudinaria
(anamnesi), su esami approfonditi e tenere conto delle censure
sollevate dal paziente, per poi giungere in maniera chiara a fondate,
logiche e motivate deduzioni. Peraltro, per stabilire se un rapporto
medico ha valore di prova non è determinante né la sua origine né la
sua denominazione – ad esempio quale perizia o rapporto – ma il suo
contenuto (DTF 125 V 351 consid. 3a).
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8.1 In particolare, per quanto concerne le perizie giudiziarie la
giurisprudenza ha stabilito che il giudice non si scosta senza motivi
imperativi dal parere degli esperti, il cui compito è quello di mettere a
disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare,
da un punto di vista medico, una certa fattispecie (sentenza del
Tribunale federale U 505/06 del 17 dicembre 2007). Ragioni che
possono indurre il giudice a non fondarsi su un tale referto sono ad
esempio affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia,
o altri rapporti da cui emergono validi motivi per farlo e, meglio, se
l'opinione di altri esperti appare sufficientemente fondata da mettere in
discussione le conclusioni peritali (sentenza del Tribunale federale I
166/03 del 30 giugno 2004 consid. 3.3).
8.2 Per quel che riguarda le perizie di parte, il Tribunale federale ha
precisato che esse contengono considerazioni specialistiche che
possono contribuire ad accertare i fatti, da un punto di vista medico.
Malgrado esse abbiano lo stesso valore probatorio di una perizia
giudiziaria, il giudice deve valutare se questi referti medici sono atti a
mettere in discussione la perizia giudiziaria oppure quella ordinata
dall'amministrazione (DTF 125 V 351). Giova altresì rilevare come
debba essere considerato con la necessaria prudenza l'avviso dei
medici curanti, i quali possono tendere a pronunciarsi in favore del
proprio paziente a dipendenza dei particolari legami che essi hanno
con gli stessi (DTF 125 V 351 consid. 3b e relativi riferimenti).
8.3 Va ancora rilevato che il riconoscimento di un danno alla salute
psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno
specialista psichiatrico, poggiata su criteri posti da un sistema di
classificazione riconosciuto scientificamente, il quale deve
pronunciarsi sulla gravità dell'affezione (DTF 130 V 396). Tenendo
conto di diversi criteri, il perito deve valutare l'esigibilità della ripresa
lavorativa da parte dell'assicurato. Un'eventuale inesigibilità
presuppone la presenza manifesta di una comorbidità psichiatrica di
notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza costante e
intensa d'altri criteri qualificati quali l'esistenza di concomitanti
affezioni organiche accompagnate da un decorso patologico plurien-
nale con sintomi stabili o in evoluzione senza remissione duratura, la
perdita d'integrazione sociale in tutti gli ambiti della vita, uno stato
psichico consolidato, senza possibilità d'evoluzione sul piano
terapeutico, ad indicare allo stesso tempo l'insuccesso e la
liberazione dal processo risolutivo del conflitto psichico oppure
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l'insuccesso di trattamenti ambulatoriali o stazionari conformi alle
regole dell'arte nonché provvedimenti riabilitativi a dispetto degli
sforzi profusi dalla persona assicurata (sentenza del Tribunale
federale I 702/03 del 28 maggio 2004 consid. 5).
8.4 Non va infine dimenticato che se vi sono dei rapporti medici
contraddittori il giudice non può evadere la vertenza senza valutare
l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un
rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va tuttavia precisato
che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri
medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista
medico, come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle
carenze e quale sia l'opinione più adeguata (sentenza del Tribunale
federale I 166/03 del 30 giugno 2004 consid. 3.3).
9.
9.1 Dopo il rimpatrio che, per quanto emerge dalle carte processuali,
è avvenuto tra la seconda metà del 1981 ed il 1982, la ricorrente non
ha più lavorato e si è dedicata, nella misura del possibile, ai lavori
della propria economia domestica (doc. 2, 3, 11 e 12).
9.2
9.2.1 Dalla documentazione medica agli atti emerge che l'assicurata
soffre segnatamente di ipertensione arteriosa con segni di secondario
interessamento cardiaco, diabete mellito II con iniziale retinopatia,
bronchite cronica ostruttiva, spondiloartrosi a modico impegno
funzionale, insufficienza venosa AA II, depressione endogena grave
ed incontinenza da stress.
9.2.2 Si tratta di affezioni di carattere labile, ossia suscettibili di
migliorare o peggiorare. Ne discende che, in mancanza di uno stato di
salute sufficientemente stabilizzato, è inapplicabile la prima lettera
dell'art. 29 cpv. 1 LAI, per cui può entrare in considerazione solo la
seconda lettera della citata norma legale, la quale prevede un termine
di attesa di un anno. Pertanto, la ricorrente potrebbe pretendere una
rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità solo a partire dal
momento in cui ha subito, senza interruzione notevole, un'incapacità
lavorativa media di almeno il 40% durante un anno.
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10.
10.1 Questo Tribunale osserva che nella perizia medica
particolareggiata E 213 del maggio 2006 (doc. 33) è stata
diagnosticata, in virtù della documentazione raccolta, una depressione
con note d'ansia (v. doc. 23, 27 e 30; di data anteriore alla decisione
impugnata). In particolare, dal certificato psichiatrico del dicembre
2001 (doc. 23) risulta che la ricorrente è affetta da un disturbo
depressivo persistente. Lo specialista riferisce che la paziente è in
cura da circa due anni e presenta segnatamente abbassamento del
tono dell'umore, insonnia persistente ed apatia. Secondo detto medico,
quest'ultima risente scarsamente dell'azione farmacologica dei comuni
antidepressivi. Nel certificato neurologico del maggio 2005 (doc. 27) è
evidenziato che l'insorgente soffre di un disturbo depressivo
endoreattivo grave. Il medico precisa che l'interessata mostra,
segnatamente, abbassamento del tono dell'umore (persistente da oltre
10 anni), apatia, astenia ed insonnia. Infine, dal certificato psichiatrico
del 17 marzo 2006 (doc. 30) emerge che la paziente è affetta da
depressione endogena grave. Lo specialista riferisce che l'assicurata
soffre da dieci anni di un disturbo dell'umore depresso ed assume due
farmaci, “I._______” (medicamento antidepressivo) e “J._______”
(ansiolitico). In sede di ricorso, l'insorgente ha esibito dei documenti
medici, fra cui una relazione medico-legale del luglio 2007 (doc. TAF
1), da cui risulta che è affetta da depressione endogena grave. Certo,
il dott. E._______ nel suo rapporto dell'aprile 2007 (doc. 35) ha
ritenuto di includere nella diagnosi note di stato psichico depresso. Ha
nondimeno asserito nella presa di posizione del dicembre 2007 (doc.
42) che i documenti medici esibiti non menzionano alcuna affezione
psichica rilevante e neppure riferiscono di trattamenti psichiatrici
rispettivamente medicamentosi. Tale valutazione medica non è
condivisibile in quanto non tiene conto dell'evoluzione nel tempo della
malattia psichica (disturbo depressivo rispettivamente depressione
endogena grave), dei disturbi dell'interessata (abbassamento del tono
dell'umore, apatia, astenia ed insonnia), dei trattamenti a cui si
sottopone (in cura almeno dal 1999; v. doc. 23) nonché dei
medicamenti che assume (antidepressivo ed ansiolitico; v. doc. 30). La
problematica psichiatrica – la cui insorgenza, in considerazione
dell'insieme della documentazione esibita, non può farsi risalire ad una
data posteriore alla pronuncia della decisione impugnata – non è
quindi stata oggetto dei necessari accertamenti fattuali, fermo
restando che non emerge dalle carte processuali per quale motivo si
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sia ritenuto che un complemento d'istruttoria al riguardo sarebbe stato
inutile. Ne discende che questo Tribunale ritiene un insufficiente
accertamento dei fatti dal profilo psichiatrico.
10.2 Questo Tribunale rileva, inoltre, che dalla perizia medica
particolareggiata E 213 del maggio 2006 emerge, in virtù della
documentazione raccolta, che la ricorrente soffre di ipertensione
arteriosa con segni di secondario interessamento cardiaco (v.
segnatamente doc. 13, 26 e 30; di data anteriore alla decisione
impugnata). In particolare, da tali documenti medici risulta che la
ricorrente è affetta da note di miocardia ipertensiva, cardiosclerosi
ipertensiva in ipertesa di III stadio, cardiopatia ipertensiva nonché
vasculopatia cerebrale con vertigini, disturbi dell'equilibrio e della
marcia. In sede di ricorso, l'insorgente ha esibito pure un referto di
esame cardiaco del maggio 2007 (doc. TAF 1), da cui risulta che è
affetta segnatamente da cardiopatia ipertensiva. Certo, il dott.
E._______ nel suo rapporto dell'aprile 2007 ha ritenuto di includere
nella diagnosi ipertensione (affezione per la quale l'interessata è in
cura). Ha nondimeno concluso nella presa di posizione del dicembre
2007 che, sulla base della documentazione medica fornita, non sono
noti e neppure documentati sintomi di cardiopatia coronarica oppure di
insufficienza cardiaca, di modo che non è dimostrata un'incapacità a
svolgere gli usuali lavori domestici o attività femminili leggere. Vista la
laconicità del giudizio del medico dell'UAIE sul punto di questione in
esame, medico che peraltro non ha mai visitato personalmente
l'insorgente, non sono manifestamente adempiti criteri i sviluppati dalla
giurisprudenza affinché detto giudizio medico possa acquisire valore di
prova decisiva (consid. 8 del presente giudizio). Altresì, i dubbi sul
giudizio del medico dell'UAIE concernenti la problematica cardiaca
derivano dall'imprecisione della diagnosi riportata nei due rapporti
d'aprile e dicembre 2007 e dall'assenza di una motivazione scientifica
pertinente atta a giustificare la propria conclusione, fermo restando
che non emerge dalle carte processuali neppure per quale motivo si
sia ritenuto che un complemento d'istruttoria al riguardo sarebbe stato
inutile. Ne discende che questo Tribunale ritiene un insufficiente
accertamento dei fatti anche dal profilo cardiaco.
10.3 Infine, va ancora rammentato, per sovrabbondanza, che dal
formulario E 213 risulta che il medico incaricato d'effettuare la perizia
medica particolareggiata ha considerato che l'insorgente poteva
svolgere un'attività adeguata alle sue condizioni per sole due ore al
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giorno (v. doc. 33 pag. 10). Una diversa valutazione della fattispecie da
parte del medico dell'UAIE rimane certamente possibile. Tuttavia, egli
deve, in tal caso, spiegare, in modo logico ed adeguato, le ragioni che
hanno determinato il suo convincimento, dimostrando d'avere tenuto
conto d'ogni fatto decisivo, ciò che non si può ritenere sia stato fatto
nel caso di specie.
11.
Per conseguenza, e in virtù delle risultanze degli atti di causa al loro
stato attuale, l'incapacità lavorativa del 14% ritenuta nella decisione
impugnata, in virtù delle prese di posizione del dott. F._______, non
può essere confermata, fondandosi la stessa su un accertamento
inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti. Va inoltre
precisato che non è ipotizzabile una valutazione delle capacità della
ricorrente a svolgere le abituali mansioni di casalinga sulla sola base
dell'apposito formulario per gli assicurati occupati nell'economia
domestica compilato dall'insorgente medesima il 15 dicembre 2006.
Pertanto, la decisione impugnata, che viola il diritto federale, incorre
nell'annullamento.
12.
Quando il Tribunale amministrativo federale annulla una decisione,
esso può sostituirsi all'autorità inferiore e giudicare direttamente nel
merito o rinviare la causa, con istruzioni vincolanti all'autorità inferiore
per un nuovo giudizio (ULRICH HÄFELIN / GEORG MÜLLER / FELIX UHLMANN,
Allgemeines Verwaltungsrecht, 5a ed., Zurigo/Basilea/Ginevra 2006, n.
1977 pag. 418). In particolare, esso si sostituirà all'autorità inferiore se
gli atti sono completi e comunque sufficienti a statuire sull'applicazione
del diritto federale (v. sentenza del Tribunale federale 9C_162/2007 del
3 aprile 2008 consid. 2.3 e relativi riferimenti; DTF 126 II 43 e DTF 125
II 326). Tale non è il caso nella presente fattispecie per i motivi
precedentemente indicati. Gli atti di causa sono pertanto rinviati
all'autorità inferiore affinché la stessa proceda, in tempi ragionevoli, a
completare l'accertamento dei fatti determinanti relativamente allo
stato di salute della ricorrente – con perizia psichiatrica, cardiaca ed
ogni altra che dovesse rendersi necessaria ritenuto il tempo ormai
trascorso dalla stesura dei rapporti medici oggettivi presenti agli atti di
causa – nonché a pronunciare una nuova decisione.
Pagina 19
C-5315/2007
13.
13.1 Visto l'esito della procedura, non sono prelevate delle spese
processuali (art. 63 PA). L'importo di fr. 293.--, versato il 3 giugno
2008, è restituito alla ricorrente.
13.2 Ritenuto che l'insorgente è rappresentata in questa sede da un
mandatario professionale si giustifica altresì l'attribuzione di
un'indennità a titolo di spese ripetibili (art. 64 PA in combinazione con
gli art. 7 e segg. del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili
nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio
2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). La stessa, in assenza di una nota
dettagliata, è fissata d'ufficio in fr. 1'800.--, tenuto conto del lavoro
effettivo ed utile, relativamente contenuto, svolto dal patrocinatore
della ricorrente (art. 14 cpv. 2 TS-TAF), ed è posta a carico dell'UAIE.
(dispositivo alla pagina seguente)
Pagina 20
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è parzialmente accolto, nel senso che la decisione impugnata
del 9 luglio 2007 è annullata e gli atti di causa sono rinviati all'UAIE
affinché proceda al completamento dell'istruttoria ed alla pronuncia di
una nuova decisione ai sensi dei considerandi.
2.
Non si prelevano spese processuali. L'importo di fr. 293.--, versato il
3 giugno 2008, è restituito alla ricorrente.
3.
L'UAIE rifonderà alla ricorrente fr. 1'800.-- a titolo di spese ripetibili.
4.
Comunicazione a:
- rappresentante della ricorrente (Raccomandata con avviso di
ricevimento)
- autorità inferiore (n. di rif. )
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Vito Valenti Marcella Lurà
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella
misura in cui sono adempiute le condizioni di cui agli art. 82 e segg.,
90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005
(LTF, RS 173.110). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i
motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione
impugnata e – se in possesso della parte – i documenti indicati come
mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione:
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