Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Corte III
C5331/2010
Sen t e n z a d e l 2 3 a go s t o 2 0 1 1
Composizione Giudici: Francesco Parrino (presidente del collegio),
Madeleine HirsigVouilloz, Beat Weber;
Cancelliere: Dario Croci Torti.
Parti A._______, rappresentata dal Patronato INAS,
via G. Lanz 25, 6850 Mendrisio,
ricorrente,
Contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE, avenue Edmond
Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Oggetto Assicurazione invalidità, decisione del 15 giugno 2010.
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Fatti:
A.
A._______, cittadina italiana, nata il , ha lavorato in Svizzera sin dal 1971
nel settore tessile dapprima ed in quello delle pulizie poi. Dal luglio 2000
era alle dipendenze di una rivendita di mobili nel Cantone Ticino
(frontaliera) come addetta alle pulizie in ragione di 31 ore settimanali.
L'attività è stata interrotta il 25 agosto 2006 a causa di un infortunio. Va
rilevato che la nominata esercitava, dall'aprile 2000, anche un'altra attività
di pulizia per una banca di Mendrisio per circa 10 ore settimanali ed ha
interrotto il lavoro per gli stessi motivi il 25 agosto 2006.
B.
Sotto il profilo infortunistico, A._______ è stata assistita dall'Istituto
nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI/SUVA). Alla
data menzionata era caduta vicino al luogo di lavoro riportando una
frattura del capitello radiale destro, della cartilagine triangolare del polso
destro, ed un'entesite del tendine del sovra spinoso destro. Le prime cure
furono di tipo conservativo (stecca e ginnastica). Tuttavia, ulteriori esami
radiologici hanno posto in luce altri problemi, quali una disinserzione
ulnare della fibrocartilagine triangolare, una borsite reattiva sottdeltidea.
Dal 23 maggio al 19 giugno 2007, l'interessata ha seguito una cura
riabilitativa alla Clinica di Novaggio. Ripresentando problemi al polso
destro, ulteriori accertamenti hanno permesso di evidenziare una rottura
parziale del legamento scafolunare dorsale, una lesione membranosa
dello spazio lunotriquetale ed una rottura traumatica completa della
fibrocartilagine triangolare. Altri programmi di fisioterapia sono stati
eseguiti sia in Svizzera che in Italia. Della diagnosi in dettaglio si dirà
nella parte in diritto. L'assicuratore infortuni, dopo la visita di chiusura
avvenuta il 28 maggio 2009, ha emanato una decisone il 5 febbraio 2010
con la quale ha posto l'assicurata al beneficio di una rendita mensile
corrispondente ad un tasso d'invalidità del 12%. La nominata ha
formulato opposizione contro tale provvedimento postulando il
riconoscimento di una prestazione con grado d'invalidità più elevato e
producendo, fra l'altro, le relazioni dei Dott.ri Enrico e Prestamburgo. Con
decisione su opposizione del 1° giugno 2010, l'INSAI/SUVA ha respinto
l'opposizione.
C.
In data 7 marzo 2008, l'interessata aveva nel frattempo presentato una
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domanda volta al conseguimento di una prestazione dell'assicurazione
svizzera per l'invalidità.
L'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti
all'estero (UAIE), e nel contempo anche l'Ufficio AI cantonale, hanno
acquisito agli atti l'incarto dell'assicuratore infortuni. Inoltre sono stati
prodotti:
il questionario del medico curante, Dott.ssa Zanzi, del 10 giugno 2008
attestante la nota diagnosi postinfortunistica;
una perizia medica particolareggiata redatta il 4 agosto 2008 presso
l'Istituto nazionale della previdenza sociale di Varese (INPS), ove il
sanitario incaricato ha posto la diagnosi di esiti di frattura del capitello
radiale destro, capsulite posttraumatica della spalla destra e distorsione
del polso destro da infortunio con residua limitazione funzionale, esiti di
ablazione del trans catetere della via nodale lenta per tachicardia
reciprocante nodale, ipertensione arteriosa, con un tasso d'invalidità del
50%;
un ecocolordoppler arterioso e venoso arti inferiori del 4 febbraio 2008;
un rapporto di trattamento kinesoterapico verosimilmente del febbraio
2008 (terapeuta Pol);
un rapporto del Dott. Pilato, traumatologo, del 21 maggio 2008;
un rapporto di visita cardiologica con elettrocardiogramma del 27 marzo
2007;
Sul caso, per un disguido di competenza sul merito, si è pronunciato il
Dott. Ribordy, medico dell'UAIE, autorità competente invece a notificare
in provvedimenti per gli assicurati non residenti in Svizzera. Questi, nel
suo rapporto del 10 gennaio 2009, ha affermato che l'assicurata non
potrebbe più svolgere, se non in misura molto ridotta, la sua precedente
attività di donna delle pulizie, mentre dal 2 novembre 2007 la stessa
sarebbe in grado di esercitare un'attività leggera, semisedentaria in
misura completa.
Il 6 febbraio 2009, l'incarto è stato trasmesso all'Ufficio AI del Cantone
Ticino, il quale ha sottoposto gli atti al Dott. Klauser. Questi, nella
relazione del 9 ottobre 2009, ha riportato la diagnosi ritenuta
dall'assicuratore infortuni e ha preso atto che l'interessata presenta anche
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della affezioni extrainfortunistiche, segnatamente una sindrome
degenerativa della colonna vertebrale e problemi alla spalla destra. Egli
ha così proposto un visita presso il Servizio medico regionale (SMR). Altri
documenti sono nel frattempo pervenuti, quali: un nuovo certificato
completo (formulario INPS) del 13 maggio 2008 della Dott.ssa Zanzi, un
rapporto d'esame ortopedico del 5 settembre 2008 (Dott.ri Cardani e
Murena), un rapporto del Dott. Prestamburgo (ortopedico) del 20 marzo
2008, diversi referti d'esami radiologici del 2008 ed i risultati di altri esami
del 2005/2006.
D.
L'assicurata si è presentata al SMR (novembre/dicembre 2009), ove è
stato effettuato un esame ortopedico generale ed un esame psichiatrico;
della diagnosi, che comprende gli esiti dell'infortunio e altri elementi extra
infortunistici, nonché (dal punto di vista psichiatrico) un'elaborazione di
sintomi fisici per ragioni psicologiche, se ne dirà nella parte in diritto. I
medici incaricati (Dott.ri Posa, internista e Dott.ssa Uslenghi, psichiatra)
hanno indicato che, in attività sostitutive rispettose di determinate
condizioni, l'interessata è abile al lavoro al cento per cento. Potrebbe
comunque esercitare il precedente lavoro in misura del 70%.
Resta acquisito uno stato d'invalidità completo dal 25 agosto 2006
(infortunio) a fine maggio 2009 (visita medica di chiusura presso il medico
di circondario INSAI/SUVA).
L'incarto è stato sottoposto in esame al Consulente in integrazione
professionale (CIP), il quale, nella relazione del 23 marzo 2010 ha
rilevato che, in attività sostitutive, l'assicurata presenterebbe una perdita
di guadagno del 6%. In questo calcolo si è tenuto conto di un reddito
privo d'invalidità (sommate le due attività svolte) di Fr. 44'597.
(aggiornato al 2008) e un reddito statistico di partenza senza invalidità di
Fr. 51'368., quest'ultimo ridotto del 18% per tenere conto della situazione
personale dell'assicurata (limitazioni funzionali, riduzione per attività
leggera).
Con progetto di decisione del 30 marzo 2010, l'Ufficio AI cantonale ha
disposto il riconoscimento del diritto alla rendita intera AI dal 1° agosto
2007 (un anno dopo l'infortunio) fino al 30 settembre 2009 (tre mesi dopo
il miglioramento constatato dall'assicuratore infortuni).
Con le osservazioni del 5 maggio 2010, A._______, rappresentata dal
Patronato INAS, chiede una rivalutazione della sua situazione
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valetudinaria. Produce, segnatamente, una relazione medica allestita dal
Dott. Enrico (5 marzo 2010), specialista in ortopedia, Luino, il quale, in
base alla nota diagnosi, stima che la paziente presenti un grado
d'invalidità generale del 50% almeno. Produce anche un referto RM
spalla destra e ginocchio destro del 29 aprile 2010.
Ricevute le osservazioni, l'Ufficio AI cantonale ha sottoposto gli atti al
Dott. Klauser, del proprio servizio medico , il quale, nella sua relazione
del 17 maggio 2010, ha affermato che la relazione menzionata come pure
i nuovi referti oggettivi, non attestano alcun peggioramento rispetto alla
situazione già esaminata. Quando le motivazioni della decisione erano
già state inviate dall'Ufficio AI cantonale all'UAIE per la relativa notifica,
ossia il 25 maggio 2010, il Patronato INAS ha inviato ancora (il 25/31
maggio 2010) una relazione del Dott. Prestamburgo, specialista in
ortopedia, Varese (19 maggio 2010), il quale non si esprime sulla
capacità di lavoro della paziente, ma riscontra difetti funzionali all'arto
superiore destro (gomito e polso) e prescrive l'astinenza da sollecitazioni
sintomatiche. Il Dott. Klauser si è pronunciato il 4 giugno 2010
osservando che la relazione del Dott. Prestamburgo non apportava novità
di rilievo.
In data 15 giugno 2010, l'UAIE ha erogato in favore di A._______, una
rendita intera dell'assicurazione svizzera per l'invalidità dal 1° agosto
2007 al 30 settembre 2009.
E.
Con il ricorso depositato il 23 luglio 2010, A._______, sempre
rappresentata dal Patronato INAS, chiede, sostanzialmente, il
riconoscimento del suo diritto ad almeno la mezza rendita AI dopo il 30
settembre 2009. Produce, oltre alla relazione del Dott. Prestamburgo
menzionata, una nuova relazione sanitaria del Dott. Enrico del 21 giugno
2010, ove viene riferita la diagnosi già nota. Dal punto di vista
valetudinario, l'esperto di parte annota le stesse limitazioni già esposte
nella precedente perizia del 5 marzo 2010, a parte la questione del porto
pesi ridotta anche fino ai 5 kg. Egli ripropone di ammettere un tasso
d'invalidità generale (in tutte le attività) del 50% almeno. Una volta il
calcolo comparativo dei redditi effettuato, non contestando i parametri
assunti dall'amministrazione, ne conseguirebbe una perdita di guadagno
del 52%. Chiede di essere esentata dall'anticipo delle spese processuali.
F.
Dopo aver preso atto del ricorso e della relativa documentazione, l'Ufficio
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Pagina 6
AI del Cantone Ticino ha sottoposto gli atti al Dott. Erba, del proprio
servizio medico, il quale, nella relazione del 3 settembre 2010, ha
affermato come non vi siano segni di un reale peggioramento della
situazione ortopedica dell'assicurata.
Nella sua risposta al ricorso del 6 settembre 2010, l'Ufficio AI cantonale
propone dunque la reiezione del ricorso. Alle stesse conclusioni si
associa l'UAIE nella sua risposta del 24 settembre 2010.
G.
Dopo aver preso atto delle osservazioni delle rispettive amministrazioni e
di altra documentazione di rilievo, il Patronato INAS, con scritto del 15
ottobre 2010, ribadisce la validità della relazione del Dott. Enrico ed
osserva che il Dott. Erba non sarebbe entrato nel merito di tutte le
affezioni debilitanti sollevate con la certificazione del Dott. Enrico.
H.
In merito all'assistenza giudiziaria (esenzione dall'anticipo delle presunte
spese processuali), con ordinanza del 20 ottobre 2010, il TAF ha invitato
la parte ricorrente a compilare l'apposito questionario e rispedire con la
documentazione necessaria entro il 22 novembre 2010. L'interpellata non
ha inviato quanto richiesto. Con decisione incidentale del 1° dicembre
2010, il TAF ha respinto l'istanza in parola ed ha inviato l'insorgente a
anticipare la somma di Fr. 300. a titolo di presunte spese processuali.
Detto importo è stato regolarmente versato il 20 dicembre 2010.
Diritto:
1.
1.1. Riservate le eccezioni di cui all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005
sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), il Tribunale
amministrativo federale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF, i ricorsi contro le
decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968
sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) emanate dalle autorità
menzionate all'art. 33 LTAF. In particolare, le decisioni rese dall'UAIE
concernenti l'assicurazione per l'invalidità possono essere portate innanzi
al TAF conformemente all'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale del 19
giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI, RS 831.20).
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1.2. L'Ufficio AI cantonale è competente per trattare l'esame delle
richieste. L'Autorità inferiore è competente per notificare l'impugnata
decisione (art. 40 cpv. 2 OAI).
2.
2.1. In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA la procedura in materia di assicurazioni
sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la legge
federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle
assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 LAI le disposizioni
della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a26bis e
2870), sempre che la presente legge non preveda espressamente una
deroga.
2.2. Secondo l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla
decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse degno di
protezione al suo annullamento o alla sua modificazione. Queste
condizioni sono adempiute nella specie.
2.3. Il ricorso è tempestivo e rispetta i requisiti minimi prescritti dalla legge
(art. 60 LPGA e 52 PA). L'interessata ha versato l'anticipo corrispondente
alle presunte spese processuali di Fr. 300. entro il termine impartito. Il
gravame è dunque ammissibile, nulla ostando all'esame del merito dello
stesso.
3.
3.1. Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la
Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi
Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del 21
giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681) ed il correlato Allegato II che
regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nonché il
Regolamento (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo
all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai
lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della
Comunità (RS 0.831.109.268.1) come pure il corrispondente
Regolamento di applicazione (Regolamento CEE n° 574/72 del Consiglio
del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71,
RS 0.831.109.268.11). Si tratta di una normativa che si applica a tutte le
rendite il cui diritto sorge a far data dal 1° giugno 2002 o
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successivamente e che sancisce il principio della parità di trattamento tra
cittadini che risiedono in uno Stato membro della Comunità europea ed i
cittadini svizzeri (art. 3 e 6 del Regolamento CEE n° 1408/71).
3.2. Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta
nell'allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri della
Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono sospesi a
decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora il medesimo
campo sia disciplinato da quest'ultimo. Nella misura in cui l'Accordo, in
particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di
sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni contrarie,
l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle condizioni di
ottenimento di una rendita di invalidità svizzera sono regolate dal diritto
interno svizzero (DTF 130 V 257 consid. 2.4).
3.3. L'art. 80a LAI sancisce espressamente l'applicabilità nella presente
procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione europea,
dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno
1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo
all'applicazione del Regolamento n° 1408/71.
4.
Relativamente al diritto applicabile, deve essere ancora precisato che, a
partire dal 1° gennaio 2008, la presente procedura è retta dalla LAI nel
suo tenore modificato il 6 ottobre 2006 (5a revisione), ritenuto tuttavia il
principio secondo il quale le norme applicabili sono quelle in vigore al
momento in cui dei fatti giuridicamente rilevanti si sono verificati (DTF 130
V 445 consid. 1.2). Ne consegue che il diritto alla rendita si esamina fino
al 31 dicembre 2007 alla luce delle precedenti norme e, a partire da
quella data, secondo le nuove disposizioni. Tuttavia, secondo le norme
transitorie sulla V revisione della LAI (cfr. lettera circolare 253 del 12
dicembre 2007 dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali [UFAS]), se
l'incapacità di lavoro inizia dopo il 1° gennaio 2007, è possibile versare la
rendita allo scadere del periodo di attesa di un anno a condizione che la
domanda di rendita sia stata presentata entro e non oltre il 31 dicembre
2008 (cfr. consid. 7.3).
5.
La ricorrente ha presentato la domanda di rendita il 7 marzo 2008. In
deroga all'art. 24 LPGA, l'art. 48 cpv. 2 LAI (nel suo tenore in vigore fino
al 31 dicembre 2007) precisa che, se l'assicurato si annuncia più di 12
mesi dopo la nascita del diritto, le prestazioni possono essere assegnate
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soltanto per i 12 mesi precedenti la richiesta. In concreto, lo scrivente
Tribunale amministrativo federale può limitarsi ad esaminare se la
ricorrente avesse diritto ad una rendita il 7 marzo 2007 (ossia 12 mesi
precedenti la presentazione della domanda), oppure se un diritto alla
rendita sia sorto tra tale data ed il 15 giugno 2010, data dell'impugnata
decisione. Il giudice delle assicurazioni sociali analizza, infatti, la legalità
della decisione impugnata, in generale, secondo lo stato di fatto esistente
al momento in cui la decisione in lite è stata resa (DTF 130 V 445 consid.
1.2 e 1.2.1).
6.
Per avere diritto ad una rendita dell'assicurazione invalidità svizzera, ogni
richiedente deve adempiere cumulativamente le seguenti condizioni:
essere invalido ai sensi della legge svizzera;
aver versato contributi all'AVS/AI svizzera per un anno (art. 36 LAI nel
tenore in vigore fino al 31 dicembre 2007). A partire dal 1° gennaio 2008,
è tuttavia necessario avere versato contributi durante almeno 3 anni (art.
36 LAI nel tenore modificato il 6 ottobre 2006). A tal fine è possibile
prendere in considerazione anche i contributi versati ad un'assicurazione
sociale assimilata di uno Stato membro dell'Unione europea (UE) o
dell'Associazione europea di libero scambio (AELS), a condizione che
almeno un anno di contributi sia registrato all'AVS/AI svizzera (FF 2005 p.
4065; art. 45 del regolamento 1408/71).
Nella specie, la ricorrente ha versato contributi all'AVS/AI svizzera per un
periodo superiore ai tre anni. Pertanto, l'interessata adempie la
condizione della durata minima di contribuzione, alla quale la legge
subordina l'erogazione di una rendita. Rimane ora da esaminare se sia
invalida ai sensi di legge.
7.
7.1. In base all'art. 8 LPGA è considerata invalidità l'incapacità al
guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga
durata. L'art. 4 LAI precisa che l'invalidità può essere conseguente ad
infermità congenita, malattia o infortunio; il cpv. 2 della stessa norma
stabilisce che l'invalidità è considerata insorgere quando, per natura e
gravità, motiva il diritto alla singola prestazione.
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7.2. L'assicurato ha diritto ad una rendita intera se è invalido per almeno il
70%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60%, ad una mezza
rendita se è invalido per almeno la metà e ad un quarto di rendita se è
invalido per almeno il 40% (art. 28 cpv. 1 LAI; art. 28 cpv. 2 LAI a partire
dal 1° gennaio 2008). In seguito all'entrata in vigore dell'Accordo
bilaterale, la limitazione prevista dall'art. 28 cpv. 1ter LAI (art. 29 cpv. 4 a
partire dal 1° gennaio 2008), secondo il quale le rendite per un grado
d'invalidità inferiore al 50% sono versate solo ad assicurati che sono
domiciliati e dimorano abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA), non è più
applicabile quando l'assicurato è cittadino svizzero o dell'UE e vi risiede.
7.3. Il diritto alla rendita, secondo l'art. 29 cpv. 1 LAI, nasce, al più presto,
nel momento in cui l'assicurato presenta un'incapacità permanente di
guadagno pari almeno al 40% (lettera a), oppure quando egli è stato per
un anno e senza notevoli interruzioni, incapace al lavoro per almeno il
40% in media (lettera b). La prima lettera si applica allorché lo stato di
salute si è stabilizzato; la seconda lettera se lo stato di salute è labile,
vale a dire suscettibile di evolvere verso un miglioramento od un
peggioramento (DTF 121 V 264, 111 V 21 consid. 2b). A partire dal 1°
gennaio 2008, l'art. 28 cpv. 1 LAI stabilisce che l'assicurato ha diritto ad
una rendita alle seguenti condizioni: a. la sua capacità di guadagno o la
sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita,
mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione
ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità di lavoro (art. 6
LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole
interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido almeno al 40%.
Tuttavia, il diritto alla rendita nasce al più presto dopo 6 mesi dalla data in
cui l'assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente
all'art. 29 cpv. 1 LPGA, ma al più presto a partire dal mese seguente il
compimento dei 18 anni (art. 29 cpv. 1 LAI).
7.4. Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o
parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di
compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel
campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata
possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in
un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità al
guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o
parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato
che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica,
mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle
cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili. Per valutare
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la presenza di un'incapacità al guadagno sono considerate
esclusivamente le conseguenze del danno alla salute; inoltre, sussiste
un'incapacità al guadagno soltanto se essa non è obbiettivamente
superabile (art. 7 cpv. 2 LPGA nel suo nuovo tenore dal 1° gennaio
2008).
7.5. Una rendita limitata e/o crescente/decrescente nel tempo
corrisponde, materialmente, ad una revisione ai sensi dell'art. 17 LPGA e
se ne deve pertanto seguire i principi. In base a tale norma, se il grado
d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modificazione che
incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro,
aumentata o diminuita in misura corrispondente, oppure soppressa. Per
l'art. 88a cpv. 1 dell'ordinanza sull'assicurazione per l'invalidità del 17
gennaio 1961 (OAI, RS 831.201), se la capacità di guadagno migliora, v'è
motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime tutto o
parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il
cambiamento constatato perduri; lo si deve in ogni caso tenere in
considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e
che presumibilmente continuerà a durare.
Assegnando retroattivamente una rendita d'invalidità
decrescente/crescente e/o limitata nel tempo, l'autorità amministrativa
disciplina un rapporto giuridico suscettibile di essere in caso di
contestazione oggetto della lite e dell'impugnativa. Qualora sia contestata
solo la riduzione o la soppressione delle prestazioni, il potere cognitivo
del giudice non è limitato nel senso che egli debba astenersi dallo statuire
circa i periodi per i quali il riconoscimento di prestazioni non è censurato
(DTF 125 V 413 consid. 2.2 et 2.3 confermato in 131 V 164).
Va ricordato che nel caso in cui la prestazione venga accordata con
effetto retroattivo ma limitata nel tempo, aumentata oppure ridotta, esiste
un'unica relazione giuridica; ciò vale anche se l'assegnazione della
rendita d'invalidità graduata e/o limitata nel tempo è stata comunicata
mediante più decisioni recanti la stessa data (DTF 131 V 164 consid. 2.2
e 2.3).
8.
8.1. Come risulta dal questionario compilato dall'ex datore di lavoro,
l'interessata non ha più lavorato dopo il 25 agosto 2006, a causa di un
infortunio.
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8.2. La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è di carattere
giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b). In base
all'art. 16 LPGA, applicabile per il rinvio dell'art. 28 cpv. 2 LAI (28a cpv. 1
LAI, a partire dal 1° gennaio 2008), per valutare il grado d'invalidità, il
reddito che l'assicurato potrebbe conseguire esercitando l'attività
ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l'eventuale
esecuzione di provvedimenti d'integrazione (reddito da invalido), tenuto
conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato
con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato
invalido (reddito da valido). In altri termini l'assicurazione svizzera per
l'invalidità risarcisce soltanto la perdita economica che deriva da un
danno alla salute fisica o psichica dovuto a malattia o infortunio, non la
malattia o la conseguente incapacità lavorativa (metodo generale del
raffronto dei redditi).
In carenza di documentazione economica, la documentazione medica
costituisce un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori
siano ancora esigibili dall'assicurato, ma non spetta al medico graduare il
grado d'invalidità dell'assicurato (DTF 114 V 314). Infatti, per costante
giurisprudenza le certificazioni mediche possono costituire importanti
elementi d'apprezzamento del danno invalidante, allorché permettono di
valutare l'incapacità lavorativa e di guadagno dell'interessato in un'attività
da lui ragionevolmente esigibile (DTF 115 V 134 consid. 2).
8.3. Inoltre, perché un rapporto medico abbia valore probatorio è
determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti
litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutte le
affezioni di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza
dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle
correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le
conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (DTF 125 V 352,
122 V 160).
9.
L'esame effettuato presso il SMR di Bellinzona tiene in considerazione sia
gli esiti dell'infortunio subito nell'agosto 2006 che il danno extra
infortunistico (di origine ortopedica/reumatologica e di carattere psichico).
I sanitari del SMR (Dott. Posa, internista, Dott.ssa Uslenghi, psichiatra)
hanno rilevato: esiti di lesione della fibrocartilagine triangolare e
parzialmente del legamento scafoulnare dorsale del polso destro, trattata
conservativamente, artrosi dell'articolazione AC a destra, tendinosi del
sovra ed infraspinato spalla destra senza lesioni strutturali, gonalgia
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destra ricorrente, lombalgia ricorrente su alterazioni degenerative multi
segmentali lombosacrali; elaborazione dei sintomi fisici per ragioni
psicologiche.
La documentazione medica esibita in sede di audizione e di ricorso non
pone in evidenza ulteriori turbe di rilievo. Si tratta, più che altro, di un
diverso approccio diagnostico delle patologie in corso. Segnatamente, il
Dott. Enrico (rapporto del 5 marzo 2010) precisa che al livello del
ginocchio destro il dolore è da imputare ad una frattura composta della
rotula (cfr. anche rapporto del Dott. Mentasti del 29 aprile 2010, referto
RM della spalla e del ginocchio destro).
Giova ricordare che le affezioni in oggetto debbono, dal profilo giuridico,
essere esaminate alla luce dell'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI (nelle versione in
vigore fino al 31 dicembre 2007). Trattasi, infatti, di malattie che, per
costante giurisprudenza, sono da configurare non già di carattere
permanente (cioè di natura consolidata o irreversibile), bensì patologico
labile, ossia suscettibili di migliorare o peggiorare.
Ne discende che, in mancanza di uno stato di salute sufficientemente
stabilizzato, è inapplicabile la prima lettera dell'art. 29 cpv. 1 LAI, per cui
può entrare in considerazione solo la seconda lettera della citata norma,
legale, la quale prevede un termine di attesa di un anno. Pertanto, la
ricorrente potrebbe pretendere una rendita dell'assicurazione svizzera per
l'invalidità solo a partire dal momento in cui ha subito, senza interruzione
notevole, un'incapacità lavorativa media del 40% almeno, durante un
anno.
10.
10.1. In primo luogo va rilevato che non è contestato il riconoscimento del
diritto alla rendita intera AI dal 1° agosto 2007, ossia un anno dopo
l'infortunio. L'oggetto della lite si configura invece nella soppressione del
diritto alla rendita intera dal 1° ottobre 2009. Si tratta dunque di una
rendita limitata nel tempo le cui regole per la sua eventuale soppressione
o diminuzione sono state enunciate al considerando 7.5.
10.2. Questo caso assicurativo presenta una patologia invalidante di
origine infortunistica, ma anche degli elementi che esulano dalle
conseguenze dell'infortunio dell'agosto 2006.
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In proposito può essere osservato che il Tribunale federale delle
assicurazioni aveva a suo tempo disposto delle regole circa l'uniformità
della nozione d'invalidità nel campo delle assicurazioni sociali, precisando
che la valutazione in ambito AI non vincolava l'assicuratore infortuni (DTF
131 V 362 consid. 2.3). Il Tribunale federale, dal canto suo, ha ammesso
la reciprocità di questa regola nei confronti dell'assicurazione invalidità nel
senso che questa non è legata dalla valutazione dell'assicuratore infortuni
ai sensi del DTF 126 V 288. Di conseguenza, per esempio, l'Ufficio AI
non ha facoltà di formulare opposizione (o ricorso) contro una decisione
dell'assicuratore infortuni concernente il diritto alla rendita o la
determinazione del tasso d'invalidità (DTF 133 V 549). La valutazione
dell'invalidità è dunque indipendente nei due rami d'assicurazione (cfr.
anche sentenza del Tribunale federale 8C_558/2008 del 17 marzo 2009
consid. 2.3). Questa indipendenza nel decidere non significa che le
perizie effettuate nei due rami assicurativi debbano essere utilizzate dalla
sola assicurazione che ha ordinato una tale indagine quando, per
esempio, l'analisi dell'invalidità è stata ricercata in modo globale e non
settoriale e che una determinata perizia non si sia limitata al mero aspetto
del rapporto di causalità fra incidente subito e danno alla salute, aspetto
questo caratteristico della sola assicurazione contro gli infortuni (cfr.
ALFRED MAURER/GUSTAVO SCARTAZZINI/MARC HÜRZELER,
Bundessozialversicherungsrecht, 3a ed., Basilea 2009, § 10 n° 39 e
seg.).
10.3. Visto che l'assicurata presentava anche delle turbe non
infortunistiche che avrebbero potuto influire sulla determinazione del
grado d'invalidità, l'Ufficio AI del Cantone Ticino ha ritenuto utile far
eseguire una perizia bidisciplinare (ortopedia e psichiatria) presso il
SMR. L'amministrazione ha quindi rinunciato, contrariamente a quanto
sembra sostenere la parte ricorrente, a traslare le risultanze
dell'assicuratore infortuni nell'ambito AI. L'Ufficio AI, procedendo ad una
verifica medica propria, ha quindi esaminato tutto il complesso patologico
affliggente l'assicurata.
11.
11.1. La perizia del SMR ha ritenuto che A._______ è in grado di
svolgere ancora il suo precedente lavoro in misura del 70% mentre in
attività leggere e/o semisedentarie in misura del 100%. Anche il Dott.
Capeder, per conto dell'INSAI/SUVA, nella visita di chiusura del 28
maggio 2009, aveva stimato che l'assicurata poteva riprendere a tempo
completo un'attività leggera.
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11.2.
11.2.1. Dal punto di vista ortopedico, la paziente presenta delle limitazioni
funzionali così riassumibili. Essa deve evitare la posizione statica del
braccio destro al disopra del piano orizzontale, evitare la forza di presa
prolungata con la mano destra, evitare l'utilizzo di attrezzi vibranti con la
mano destra, evitare la presa a pinza con la mano destra, evitare
movimenti ripetitivi di flessione, estensione e rotazione della schiena; può
alzare pesi abitualmente fino a 5 kg. Questo è quanto scaturisce
dall'indagine al SMR. Va ora rilevato che le limitazioni spiegate invece dal
Dott. Enrico (cfr. p. es. la perizia del 5 marzo 2010 e quella successiva
del 21 giugno 2010) non sono così differenti da quelle evidenziate dal
SMR. Si può osservare che la descrizione del Dott. Enrico è più teorica in
quanto utilizza le espressioni ridotta/leggermente ridotta ecc., ma a ben
guardare (perizia pag. 2 e 3) l'esperto di parte non descrive un quadro di
limitazione assoluta od una situazione che escluderebbe la ripresa di
un'attività leggera.
11.2.2. Occorre precisare che questo collegio giudicante esclude,
contrariamente alle conclusioni del SMR, che Maria Concetta Guarasci
Busa possa riprendere, seppur al 70%, il precedente lavoro di donna
addetta alle pulizie. Tale lavoro implica sforzi e soprattutto posizioni non
indicate e che contrastano con le limitazioni descritte sia dal Dott. Posa
che dal Dott. Enrico. Si può invece condividere il parere che, osservate le
limitazioni descritte, la nominata, sotto il profilo ortopedico/reumatologico
è da considerarsi abile a un lavoro leggero, semisedentario in misura
completa. Pertanto, per quanto riguarda la patologia ortopedica, le
conclusioni dell'Ufficio AI corrispondono a quelle poste in risalto
dall'INSAI/SUVA (Dott. Capeder).
11.3. Dal lato psichiatrico non sussistono patologie invalidanti. L'esperto
(Dott.ssa Uslenghi, psichiatra) ha rilevato solo un'elaborazione di sintomi
fisici per ragioni psicologiche. Si tratta, osserva il medico, di una sindrome
plurifattoriale di entità non grave che non causa invalidità in ambito
lavorativo. Peraltro, la sintomatologia dolorosa presentata non è
associata ad una comorbidità psichica di notevole gravità, intensità e
durata, ciò che esclude la presenza di sindrome da dolore somatoforme
invalidante. Dall'esame dunque non emergono elementi clinici che
indirizzino verso una diagnosi di disturbi psichiatrici maggiori secondo la
classificazione internazionale. Peraltro, l'interessata non segue alcuna
cura farmacologica specifica (a parte occasionalmente un induttore del
sonno), come neppure alcuna psicoterapia.
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11.4. Per il resto, la nominata si presenta in buone condizioni generali di
salute, seppur con un certo sovrappeso. L'anamnesi ricorda diversi
problemi cardiocircolatori non gravi, tutti risolti positivamente e privi di
sequele invalidanti.
12.
12.1. Alla luce di queste considerazioni, questo collegio giudicante può
condividere il parere del SMR almeno per quanto riguarda le attività di
sostituzione, che sarebbero esigibili al 100%, rispettose dei limiti indicati
nei considerandi precedenti. A partire, al più tardi, dal rapporto del Dott.
Capeder (visita di chiusura dell'INSAI/SUVA del 28 maggio 2009),
l'assicurata sarebbe stata in grado di svolgere, al cento per cento, attività
di sostituzione adeguate. L'indagine propria dell'AI non ha fatto che
confermare le risultanze dell'assicuratore infortuni. Pertanto il riferimento
temporale alla visita di chiusura, per fissare la data di miglioramento delle
condizioni di salute e della capacità di lavoro di A._______, appare
tutelabile. A queste conclusioni giungono anche i medici dell'Ufficio AI
consultati in sede di audizione e di ricorso (Dott.ri Klauser ed Erba).
12.2. La gamma di attività offerte alla ricorrente sono molteplici e
rispettano i limiti funzionali menzionati dai sanitari consultati. Come
rilevato nel rapporto del CIP del 23 marzo 2010, la nominata, priva di
formazione professionale specifica e con la sola formazione scolastica
elementare (cfr. formulario di domanda e indagine del CIP), potrebbe
svolgere lavori semplici, non qualificati, ripetitivi (operaia generica
nell'industria come addetta al controllo di macchine di produzione
automatica, operaia addetta all'imballaggio, impiegata nel terziario come
custode, fattorina in ditta privata, sorvegliante, autista su mezzi leggeri,
commessa in gradi punti di vendita, barista al banco o in piccolo
esercizio). Va disatteso il rapporto del CIP quando menziona lavori di
rifinitura e di riparazione, l'assicurata essendo sensibilmente limitata
nell'utilizzo della mano, polso e in generale, dell'arto superiore destro. La
maggior parte di questo posti non richiede comunque una lunga
formazione, ma solo un breve periodo di introduzione.
12.3. Vero è che la ricerca di un posto di lavoro adatto alle capacità
dell'interessata appare difficoltosa, vista la sua età e la situazione
congiunturale; tuttavia, se il mercato del lavoro locale non gli offre di
sfruttare la sua residua capacità lavorativa e di guadagno, non può
essere compito dell'assicurazione svizzera per l'invalidità di sopperire con
il versamento di prestazioni assicurative a quello che sarebbe dovuto,
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semmai, dall'assicurazione italiana contro la disoccupazione. Secondo
una costante giurisprudenza, la persona che richiede prestazioni
d'invalidità deve intraprendere tutto quanto sia da lei esigibile per ovviare
alle conseguenze della sua incapacità, mettendo soprattutto a profitto le
superstiti energie lavorative e cambiando, se del caso, anche il lavoro e il
domicilio (DTF 123 V 88 consid. 4c, 113 V 28 consid. 4).
Occorre pertanto esaminare se nell'ambito di attività di sostituzione
l'insorgente presenti un'incapacità di guadagno di rilievo.
13.
13.1. L'invalidità è determinata stabilendo il rapporto fra il reddito del
lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo la manifestazione
dell'invalidità e dopo l'esecuzione d'eventuali provvedimenti
d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa, ragionevolmente
esigibile da lui in condizioni normali del mercato del lavoro, e il reddito
che potrebbe conseguire se non fosse diventato invalido (art. 16 LPGA).
13.2. Di regola, è ritenuto reddito senza invalidità il salario realmente
percepito prima dell'insorgere del danno alla salute, aggiornato al
momento determinante per il calcolo dell'invalidità e adeguato
all'evoluzione dei salari nominali del settore interessato (tra gli altri VSI
2000 p. 310). Si deve tuttavia rilevare che, a mente della giurisprudenza
(DTF 128 V 174 e 129 V 222), il salario determinante è di regola quello
versato al momento dell'insorgere dell'invalidità o, nel caso di una rendita
limitata nel tempo, quello della modifica della prestazione. Nella specie, si
tratta di una rendita limitata nel tempo soppressa nel 2009;
l'amministrazione ha ritenuto i dati a lei disponibili del 2008. Atteso che
tale circostanza è, in pratica, poco rilevante sul risultato finale, possono
essere ritenuti i dati del 2008. Il salario da valido determinante nella
fattispecie ammonterebbe a Fr 44'597. (si tratta degli introiti sommati dei
due datori di lavoro, aggiornati al 2008).
13.3. Anche se l'insorgente non lo fa valere, si deve esaminare se questo
salario sia inferiore alla media dei salari percepiti nel settore delle pulizie,
differenza che la penalizzerebbe nel raffronto dei redditi.
Ora, la differenza tra il salario realmente percepito e quello medio del
settore è irrilevante ai fini del risultato della presente procedura. Il salario
mensile statistico nel settore (pulizie, manutenzione) era nel 2008 di Fr.
3'465. per un lavoratore (donna) senza formazione (dati dell'Ufficio
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federale di statistica, Tabella TA1, livello 4). Il salario annuale ammontava
quindi a Fr. 41'580.. Tenendo conto di una durata lavorativa settimanale
di 41.7 ore (invece delle 40 ore in base alle quali sono elaborate le
statistiche), si ottiene un importo di Fr. 43'347.. Ne consegue che
l'assicurata non si collocava nella categoria di lavoratori dipendenti che
percepiscono, nel loro settore, dei salari sensibilmente inferiori alla media
(per ragioni non imputabili a malattia o scelta personale) e che
meriterebbero l'applicazione di un metodo di calcolo speciale
(parallelismo dei redditi).
13.4. Quale reddito da invalido l'Ufficio AI cantonale ha ritenuto quello
ottenibile in attività di tipo leggero non qualificate e ripetitive. Solo i valori
nazionali (statistiche UFS) sono applicabili (tabella TA1, livello 4, donne).
Queste attività comportano un salario medio mensile di Fr. 4'116. (annuo
di 49'392.) nel 2008. Tenuto conto che le statistiche sono stilate su una
base oraria di 40 ore settimanali invece delle 41.6 ore del settore, si deve
procedere ad un adeguamento che porta il salario da invalido a Fr.
51'368..
13.5. Questo introito teorico può essere ridotto per tenere conto dei fattori
personali dell'assicurato (DTF 126 V 75), quali età, handicap.
L'amministrazione ha operato una deduzione complessiva del 18%, ciò
che può essere condiviso. Deve essere aggiunto che nell'ambito
dell'applicazione di tale riduzione per fattori personali, l'amministrazione
gode di un'ampia autonomia di giudizio che il giudice può rivedere soli in
casi particolari (ATF 137 V 71 consid. 5.2). Ora, l'applicazione della
riduzione massima non appare giustificata dal momento che nel 2008
(anno di riferimento del calcolo) l'assicurata aveva 55 anni e l'handicap
fisico è limitato, praticamente, ai problemi all'arto superiore destro e meno
alle altre articolazioni. Ne consegue dunque un introito dopo l'insorgenza
dell'invalidità di Fr. 42'121..
13.6. Il confronto fra un reddito privo d'invalidità di Fr. 44'597. ed un
introito teorico dopo l'insorgenza dell'invalidità di Fr. 42'121., causa una
perdita di guadagno del 6%, tasso che esclude il riconoscimento del
diritto a una rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità. Anche
nell'ipotesi in cui si dovesse ammettere la riduzione massima consentita
(25% invece del 18%), la perdita di guadagno non raggiungerebbe il 40%.
È quindi a ragione che l'autorità inferiore ha soppresso la rendita intera
d'invalidità con effetto dal 30 settembre 2009, ossia persino più di tre
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mesi dopo il miglioramento (visita di chiusura dell'INSAI/SUVA del 28
maggio 2009), in applicazione dell'art. 88a cpv. 1 OAI.
14.
14.1. In queste circostanze il ricorso deve essere respinto e l'impugnata
decisione confermata.
14.2. A titolo di spese processuali si prelevano Fr. 300., che vengono
compensate con l'anticipo di uguale importo versato dalla ricorrente il 20
dicembre 2010.
14.3. Visto l'esito del ricorso, non si assegnano indennità per spese
ripetibili.
Per quel che concerne l'UAIE, le autorità federali non hanno diritto ad
un'indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 del regolamento del 21
febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nella cause dinanzi il
Tribunale amministrativo federale [TSTAF, RS 173.320.2]).
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di Fr. 300., sono poste a carico della ricorrente e
vengono compensate con l'anticipo da lei fornito.
3.
Non vengono assegnate indennità per spese ripetibili.
4.
Comunicazione a:
– rappresentante della ricorrente (atto giudiziario)
– autorità inferiore (n. di rif. )
– Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
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Francesco Parrino Dario Croci Torti
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna,
entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e
segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF,
RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e
l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata
e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come
mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione: