Corte II I
C-5333/2007
{T 0/2}
Sentenza del 5 dicembre 2008
Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio),
Andreas Trommer, Ruth Beutler,
cancelliere Graziano Mordasini.
A._______,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Domanda di riesame di un divieto d'entrata.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
C-5333/2007
Fatti:
A.
A._______, cittadino italiano nato il..., è giunto in Svizzera il
18 gennaio 1965 nel quadro di un ricongiungimento familiare.
B.
A seguito della commissione di numerosi furti con scasso (cfr. lettera
C), con decisione del 19 febbraio 1973, la police cantonale des
étrangers del canton Neuchâtel ha pronunciato nei confronti di
A._______ una decisione di espulsione dal territorio svizzero di durata
indeterminata. Chiamato a pronunciarsi in merito al ricorso interposto
in data 2 aprile 1973 dall'interessato, per il tramite del suo
patrocinatore, avverso la suddetta decisione, il 7 settembre seguente il
Consiglio di Stato neocastellano ha sospeso la misura di espulsione in
oggetto per un periodo di prova di tre anni.
C.
Nel corso del suo soggiorno in Svizzera A._______ è stato oggetto di
diverse condanne penali:
- il 20 febbraio 1974, il Tribunal de police del distretto di Neuchâtel l'ha
condannato a 10 mesi di detenzione, sospesi condizionalmente per un
periodo di prova di tre anni, per furto;
- il 9 luglio 1974, la suddetta autorità ha condannato l'interessato a
due mesi di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di
prova di tre anni, per furto e complicità in furto;
- il 26 aprile 1977, una pena di tre mesi di detenzione, nonché il ritiro
della sospensione delle succitate condanne, è stata pronunciata nei
suoi confronti dal Tribunal de police del distretto di Val-de-Ruz, in
quanto ritenuto colpevole di tentativo di truffa e di induzione in errore
della giustizia;
- il 25 marzo 1986, egli è stato condannato dalla suddetta autorità a
diciotto mesi di reclusione, sospesi condizionalmente per un periodo di
prova di 5 anni, per rapina; pena poi ridotta ad un anno con sentenza
dell'8 giugno 1989.
D.
Con decisione del 25 giugno 1986, notificata presso il domicilio
olandese di A._______ tramite la competente rappresentanza elvetica
e non ritirata dall'interessato, l'Ufficio federale della migrazione (UFM)
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ha pronunciato nei confronti di quest'ultimo un divieto d'entrata di
durata indeterminata motivato come segue:
"Etranger dont le retour en Suisse est indésirable en raison de son
comportement en général. De plus, condamné pour brigandage, tentative
d'escroquerie, vols".
L'effetto sospensivo è stato ritirato ad un eventuale ricorso.
Controllato in data 29 novembre 1993 dalle guardie di confine presso
l'aeroporto di Ginevra, A._______ ha preso conoscenza dell'avvenuta
adozione nei suoi confronti del suddetto provvedimento, ha rinunciato
ad ottenerne una copia ed è stato rimpatriato.
E.
In data 12 febbraio 2007, A._______ ha inoltrato presso l'UFM
un'istanza di riesame della suddetta decisione, precisando di voler
seguire il figlio nei suoi studi presso una scuola alberghiera del canton
Neuchâtel.
F.
Con scritto del 5 marzo 2007, l'Office du séjour et de l'établissement
del canton Neuchâtel, tenuto conto dei numerosi anni trascorsi dalla
commissione in Svizzera di reati da parte dell'interessato e della sua
cittadinanza europea, ha formulato un preavviso favorevole
all'annullamento del divieto d'entrata pronunciato nei suoi confronti.
G.
Con decisione del 17 aprile 2007, l'UFM ha respinto la suddetta
domanda di riesame. L'autorità di prime cure ha in particolare
sottolineato che A._______ è stato condannato a quattro riprese in
Svizzera, nonché a quindici anni di prigione in Italia per reati inerenti il
traffico di stupefacenti, infrazioni commesse sull'arco di oltre dieci
anni, di modo che un rischio di recidiva non può essere totalmente
escluso. Essa ha poi affermato che l'importante lasso di tempo
trascorso dalla commissione dei reati deve essere fortemente
relativizzato tenuto conto dei periodi di incarcerazione dell'interessato.
L'ufficio ha infine rilevato che la presenza di quest'ultimo sul territorio
della Confederazione costituirebbe una minaccia potenziale, effettiva e
di gravità tale da incidere sull'ordine e la sicurezza pubblici nazionali,
precisando come i motivi di carattere personale addotti da A._______
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non fossero tali da considerare che il suo interesse privato a recarsi in
Svizzera prevalga sull'interesse pubblico al mantenimento del
provvedimento in atto nei suoi confronti.
H.
In data 31 luglio 2007, l'interessato è insorto avverso la suddetta
decisione. A sostegno del proprio gravame egli ha affermato che, a
partire dalla sua scarcerazione in Italia nel gennaio 2000, egli ha
costituito diverse cooperative sociali creando numerosi posti di lavoro
per persone svantaggiate, tanto che con sentenza del 12 gennaio
2007 le preposte autorità della vicina Penisola gli hanno concesso la
riabilitazione, ciò che sta a dimostrare la sua totale assenza di
pericolosità sociale.
I.
Chiamato ad esprimersi in merito al suddetto ricorso, con preavviso
del 13 novembre 2007, l'UFM ha postulato la reiezione del gravame.
L'autorità di prime cure ha ripreso le argomentazioni sviluppate nella
sua decisione del 17 aprile 2007, precisando che la situazione
dell'interessato non si è modificata in modo tale da giustificare una
valutazione diversa della fattispecie.
J.
Invitato a prendere posizione in merito al preavviso dell'autorità
intimata, il ricorrente non ha reagito.
K.
Completando l'istruttoria, con scritto del 9 settembre 2008 il Tribunale
amministrativo federale (di seguito: il Tribunale o il TAF) ha invitato
A._______ ad informarlo in merito alla sua situazione professionale
posteriore al ricorso, nonché a produrre un estratto aggiornato del suo
casellario giudiziale italiano.
L.
Dando seguito a questa richiesta, con scritto del 25 settembre 2008,
l'interessato ha prodotto un estratto della camera di commercio
relativo all'ultima società da esso costituita nel febbraio 2008, nonché
un estratto aggiornato del suo casellario giudiziale e del certificato dei
carichi pendenti italiani.
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Diritto:
1.
Riservate le eccezioni previste all'art. 32 della legge del 17 giugno
2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), giusta
l'art. 31 LTAF il Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi
dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura
amministrativa (PA, RS 172.021) prese dalle autorità menzionate agli
art. 33 e 34 LTAF.
In particolare, le decisioni in materia di divieto d'entrata in Svizzera
rese dall'UFM - il quale costituisce un'unità dell'amministrazione
federale come definita all'art. 33 let. d LTAF - possono essere
impugnate, conformemente all'art. 20 cpv. 1 della legge federale del
26 marzo 1931 concernente la dimora e il domicilio degli stranieri
(LDDS, CS 1 117) dinanzi al TAF.
2.
L'entrata in vigore, il 1° gennaio 2008, della legge federale sugli
stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20) ha comportato
l'abrogazione della LDDS conformemente all'art. 125 LStr (in relazione
con la cifra I del suo allegato), e di alcune ordinanze d'esecuzione
quali, in particolare, in virtù dell'art. 39 dell'ordinanza del 24 ottobre
2007 concernente la procedura d'entrata e di rilascio del visto (OPEV,
RS 142.204) nonché dell'art. 91 dell'ordinanza del 24 ottobre 2007
sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA, RS 142.201),
l'ordinanza d'esecuzione del 1° marzo 1949 della legge federale
concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (ODDS, RU 1949 I
233), l'ordinanza del 14 gennaio 1998 concernente l'entrata e la
notificazione degli stranieri (OEnS, RU 1998 194) e l'ordinanza del
6 ottobre 1986 che limita l'effettivo degli stranieri (OLS, RU 1986
1791).
Conformemente all'art. 126 cpv. 1 LStr, alle procedure introdotte prima
del 1° gennaio 2008 rimangono tuttavia applicabili le vecchie
disposizioni di legge (cfr. DTAF 2008/1 consid. 2). Ciò è il caso nella
presente fattispecie; il vecchio diritto (materiale) è quindi applicabile.
Conformemente all'art. 126 cpv. 2 LStr, la procedura inerente le
domande presentate prima dell'entrata in vigore, il 1° gennaio 2008,
della LStr è retta dal nuovo diritto.
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Salvo i casi in cui la LTAF non disponga altrimenti, la procedura
davanti al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA (art. 37
LTAF).
3.
A._______ ha diritto di ricorrere (art. 48 PA) e il suo ricorso,
presentato nella forma e nei termini prescritti dalla legge, è ricevibile
(cfr. art. 50 e 52 PA).
4.
La domanda di riesame, richiesta non sottoposta ad esigenze formali o
di termine, presentata ad un'autorità amministrativa in vista di una
riconsiderazione di una decisione emanata da quest'ultima e che ha
acquisito forza di cosa giudicata, non è espressamente contemplata
dalla PA (cfr. DTF 109 Ib 246 consid. 4a; GAAC 63.45 consid. 3a e
riferimenti ivi citati; ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, vol. II,
Neuchâtel 1984, p. 947), ma è stata tuttavia dedotta dall'art. 66 PA,
dagli art. 8 e 29 cpv. 2 della Costituzione federale della
Confederazione svizzera del 18 aprile 1999 (Cst, RS 101), nonché
dalla dottrina e dalla giurisprudenza.
Codesta procedura, la quale costituisce un rimedio giuridico
straordinario, non deve comunque essere il mezzo per aggirare i
termini di ricorso o continuare a rimettere in discussione una decisione
cresciuta in giudicato (cfr. DTF 127 I 133 consid. 6, 120 Ib 42 consid.
2b; GAAC 67.109, 63.45 consid. 3a in fine; sentenza del Tribunale
federale 2A.20/2004 del 7 aprile 2004; ANDRÉ GRISEL, op. cit., p. 948).
Essa non dovrebbe inoltre avere quale scopo quello di eliminare un
errore di diritto (cfr. DTF 111 Ib 209 consid. 1; GAAC 55.2), di
beneficiare di una nuova interpretazione o di una nuova prassi o
ancora di ottenere un nuovo apprezzamento di fatti già conosciuti al
momento della procedura ordinaria (cfr. DTF 98 Ia 568 consid. 5b;
GAAC 53.4 consid. 4 e 53.14 consid. 4; BLAISE KNAPP, Précis de droit
administratif, Basilea e Francoforte sul Meno, 1991, p. 276).
Nella misura in cui la domanda di riesame costituisce un rimedio
giuridico straordinario, l'autorità amministrativa è tenuta ad
occuparsene unicamente a certe condizioni.
In assenza di una decisione su ricorso sul merito relativa alla
decisione di cui è chiesto il riesame, le condizioni sono adempiute
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allorquando il richiedente invoca uno dei motivi di revisione di cui
all'art. 66 PA o una modifica rilevante delle circostanze dal momento in
cui è stata emanata la prima decisione (cfr. DTF 124 II 1 consid. 3a,
120 Ib 42 consid. 2b, 113 Ia 146 consid. 3a, 109 Ib 246 consid. 4a, 100
Ib 368 consid. 3 e riferimenti ivi citati; GAAC 67.106 consid. 1 e
riferimenti ivi citati; cfr. ANDRÉ GRISEL, op. cit., vol. II, p. 947ss; ALFRED
KÖLZ/ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege
des Bundes, Zurigo 1998, p. 156 segg.; URSINA BEERLI-BONORAND, Die
ausserordentlichen Rechtsmittel in der Verwaltungsrechtspflege des
Bundes und der Kantone, Zurigo 1985, p. 171ss, in particolare p. 179 e
185 e riferimenti ivi citati).
La domanda di riesame presuppone che i motivi fatti valere a suo
sostegno siano importanti, vale a dire tali da influenzare - a seguito di
un apprezzamento giuridico corretto - l'esito della contestazione e,
quindi, di comportare una modifica a favore dell'interessato della
decisione di cui ha chiesto il riesame. In altre parole, è necessario che
i nuovi fatti o la modifica delle circostanze siano decisivi e che i mezzi
di prova offerti siano propri ad accertarli (cfr. DTF 122 II 17 consid. 3,
110 V 138 consid. 2 ; sentenza del Tribunale federale 2A.304/2002 del
16 agosto 2002 consid. 4.3; GAAC 63.45 consid. 3a, 55.2 et 55.40 ;
ANDRÉ GRISEL, op. cit., p. 944; BLAISE KNAPP, op. cit., p. 276; FRITZ GYGI,
Bundesverwaltungsrechtspflege, Berna 1983, p. 262s.; JEAN-FRANÇOIS
POUDRET, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol.
V, Berna 1992, p. 18 ch. 5.3, p. 27 ch. 2.2.2 et p. 32 ch. 2.3.2).
5.
A._______ ha affermato che dal gennaio 2000, dopo aver espiato le
condanne inflittegli dalle autorità penali italiane, egli ha compiuto un
percorso completo di recupero personale e professionale, ciò che sta
a dimostrare la sua totale assenza di pericolosità sociale. Nella misura
in cui questi elementi sono posteriori alla data di crescita in giudicato
della decisione di divieto d'entrata in oggetto, essi costituiscono dei
fatti nuovi tali da modificare in maniera rilevante le circostanze. È
pertanto a giusto titolo che l'autorità di prime cure ha ritenuto la
richiesta del 12 febbraio 2007 come una domanda di riesame della
sua precedente decisione di divieto d'entrata in Svizzera ed è entrata
in materia sulla stessa (per quanto attiene la delimitazione tra la
competenza dell'autorità di prima istanza in materia di riesame e
quella dell'autorità di ricorso in materia di revisione: cfr.
Giurisprudenza e informazioni della Commissione svizzera di ricorso
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in materia d'asilo [GICRA] 1995 n° 21 consid. 1/b-c p. 202 segg e
riferimenti ivi citati).
6.
L'autorità federale può vietare l'entrata in Svizzera di stranieri
indesiderabili. Essa può parimenti, ma per una durata non superiore a
tre anni, vietare l'entrata in Svizzera di stranieri che abbiano
contravvenuto gravemente o più volte alle prescrizioni sulla polizia
degli stranieri, ad altre disposizioni di legge o a decisioni prese
dall'autorità in base a queste disposizioni (art. 13 cpv. 1 1a e 2a frase
LDDS). Fintanto che vale questo divieto, lo straniero non potrà varcare
il confine, senza il permesso esplicito dell'autorità che l'ha emanato
(art. 13 cpv. 1 3a frase LDDS).
Il divieto d'entrata previsto all'art. 13 cpv. 1 LDDS non costituisce una
pena né riveste carattere infamante, bensì configura un provvedimento
amministrativo di controllo, destinato ad impedire che uno straniero, la
cui presenza in Svizzera è stata ritenuta indesiderata, vi ritorni
all'insaputa dell'autorità (cfr. GAAC 63.38 consid. 13; 63.1 consid. 12a
e riferimenti ivi citati). Il divieto d'entrata è infatti una misura di
sicurezza il cui scopo è quello di prevenire un probabile perturbamento
dell'ordine pubblico e della pubblica sicurezza e non di punire un
determinato comportamento.
7.
L'art. 13 LDDS è applicabile ai cittadini degli Stati membri dell'Unione
europea e ai loro familiari solo se l'Accordo bilaterale del 21 giugno
1999 tra la Comunità Europea ed i suoi Stati membri da una parte, e la
Confederazione Svizzera, dall'altra, in materia di libera circolazione
delle persone (ALC, RS 0.142.112.681) non dispone altrimenti (cfr. art.
1 let. a LDDS). A._______ è cittadino italiano. Di conseguenza nella
valutazione della presente causa è necessario tenere conto anche
delle disposizioni dell'ALC.
7.1 Giusta l'art. 1 par. 1 dell'Allegato I dell'ALC (in relazione con l'art. 3
ALC), i cittadini comunitari hanno il diritto di entrare in Svizzera previa
semplice presentazione di una carta d'identità o di un passaporto
validi e non può essere loro imposto alcun visto d'entrata od obbligo
analogo. Come l'insieme delle prerogative conferite dall'Accordo,
questo diritto può essere limitato soltanto da misure giustificate da
motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza e pubblica sanità, ai sensi
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dell'art. 5 cpv. 1 dell'Allegato I ALC. Queste nozioni devono essere
definite ed interpretate alla luce della direttiva 64/221/CEE e della
giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee
(CGCE) anteriore alla firma dell'ALC (art. 5 cpv. 2 allegato I ALC,
combinato con l'art. 16 cpv. 2 ALC; DTF 131 II 352 consid. 3.1.; 130 II
1 consid. 3.6.1.).
7.2 Conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia, le
limitazioni al principio della libera circolazione delle persone devono
essere interpretate in maniera restrittiva. Ne consegue che possono
essere adottati provvedimenti per la tutela dell'ordine pubblico e della
pubblica sicurezza unicamente nel caso in cui si deve ammettere che
l'interessato costituisce per lo Stato d'accoglienza una minaccia
potenziale, effettiva e di gravità tale da incidere su un interesse
fondamentale della società (cfr. DTF 131 citata consid. 3.2, 130 II 176
consid. 3.4.1., 129 II 215 consid. 7.3.; sentenze del Tribunale federale
2A.39/2006 del 31 maggio 2006, 2A.626/2004 del 6 maggio 2005 e le
sentenze della CGCE del 27 ottobre 1977, Bouchereau, 30/77, Rac.
1977, pag. 1999, punti 33-35 del 19 gennaio 1999, Calfa, C-348/96,
Rac. 1999, pag. 1-11, punti 23 e 25).
7.3 I provvedimenti di ordine pubblico o di pubblica sicurezza devono
inoltre essere adottati esclusivamente in relazione al comportamento
personale dell'individuo nei riguardi del quale essi sono applicati (art.
3 par 1 della direttiva 64/221). Ciò esclude delle valutazioni sommarie
fondate unicamente su dei motivi generali di natura preventiva. La sola
esistenza di condanne penali non può automaticamente giustificare
l'adozione di tali provvedimenti (art. 3 par. 2 della direttiva
64/221/CEE). Una condanna penale anteriore sarà quindi
determinante unicamente se dalle circostanze che l'hanno determinata
emerga un comportamento personale costituente una minaccia attuale
per l'ordine pubblico (cfr. DTF 130 II 176 consid. 3.4.1 e sentenza del
Tribunale federale 2C_378/2007 del 14 gennaio 2008). Le autorità
nazionali devono procedere ad un'apprezzamento specifico, effettuato
sulla base degli interessi inerenti alla salvaguardia dell'ordine pubblico,
i quali non coincidono necessariamente con gli apprezzamenti
all'origine delle condanne penali. In altre parole, quest'ultime possono
essere prese in considerazione unicamente se le circostanze in cui si
sono verificate lasciano trasparire l'esistenza di una minaccia attuale
per l'ordine pubblico. Secondo le circostanze, non è comunque escluso
che la sola condotta tenuta in passato costituisca una siffatta minaccia
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per l'ordine pubblico (DTF 130 II citato consid. 3.4.1; 129 II citato
consid. 7.1. e 7.4.; sentenza del Tribunale federale 2C_375/2007
dell'8 novembre 2007 consid. 3.2; sentenza della CGCE del
26 febbraio 1975, Bonsignore, 67/74, Rac. 1975, punti 6-7 e le
sentenze citate Bouchereau, punti 27-28; Calfa, punto 24).
7.4 L'adozione di un provvedimento di ordine pubblico non è tuttavia
subordinata alla condizione che sia stabilito con certezza che la
persona soggetta ad una misura di divieto d'entrata commetta nuove
infrazioni penali. Al contrario, sarebbe sproporzionato esigere che il
rischio di recidiva sia nullo per rinunciare all'adozione di tale
provvedimento. Tenuto conto dell'importanza che riveste il principio
della libera circolazione delle persone questo rischio non deve in
realtà essere ammesso troppo facilmente. È necessario procedere ad
un apprezzamento che tenga in considerazione le circostanze della
fattispecie e, in particolare, della natura e dell'importanza del bene
giuridico minacciato, così come della gravità della violazione che
potrebbe esservi arrecata; più la potenziale infrazione rischia di
compromettere un interesse della collettività particolarmente
importante, meno rilevanti sono le esigenze quanto alla plausibilità di
un'eventuale recidiva (cfr. DTF 130 II 493 consid. 3.3; 130 II citato
consid. 4.3.1; sentenza del Tribunale federale 2C_375/2007
dell'8 novembre 2007 consid. 3.3).
8.
Nella fattispecie, tra il 1974 ed il 1986, A._______ è stato riconosciuto
in Svizzera colpevole a 4 riprese di reati contro il patrimonio (furto,
complicità in furto, rapina e tentativo di truffa), con conseguenti
condanne varianti tra i due ed i dodici mesi di detenzione. A seguito
del comportamento dell'interessato, in data 25 giugno 1986, l'autorità
di prime cure ha pronunciato nei suoi confronti una decisione di divieto
d'entrata di durata indeterminata, ritenendo questo provvedimento
giustificato per dei motivi di ordine e di sicurezza pubblici. Il ricorrente
è stato inoltre oggetto di due procedimenti penali in Italia nel 1991.
Egli è stato in primo luogo ritenuto colpevole di ricettazione continuata
(reato commesso dal novembre 1978 al febbraio 1979) con
conseguente condanna a due anni e tre mesi di reclusione,
successivamente condonati. L'interessato è stato poi condannato a
diciotto anni di reclusione per violazioni inerenti la disciplina degli
stupefacenti e delle sostanze psicotrope (reati commessi il 13 marzo
1985, rispettivamente il 13 marzo 1987), pena dichiarata estinta nel
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giugno 2001 per esito positivo dell'affidamento in prova pronunciato
nel settembre 2000 (cfr. estratto del casellario giudiziale italiano del
5 marzo 2007).
La decisione su riesame deve riferirsi alle circostanze modificatesi
successivamente alla decisione di divieto d'entrata pronunciata nei
confronti del ricorrente. A._______ si è reso colpevole a più riprese di
gravi infrazioni all'ordine pubblico, in particolare per quanto attiene i
reati inerenti il traffico di sostanze stupefacenti. Ciononostante, giova
rilevare come i reati perpetrati dall'interessato rilsalgono al periodo
1974 – 1987, e che da allora, quindi da oltre 20 anni dalla
commissione dell'ultima infrazione, il ricorrente non ha più dato adito a
lagnanza alcuna (cfr. estratti del casellario giudiziale e del certificato
dei carichi pendenti italiani del 24 settembre 2008). A far data dalla
sua scarcerazione (affidamento in prova) da parte delle autorità
italiane nel 2000, l'interessato ha tenuto un comportamento
ineccepibile ed ha fatto prova di una durevole reintegrazione
professionale, costituendo diverse società operanti nel reinserimento
lavorativo di persone socialmente svantaggiate, ciò che gli è valso la
riabilitazione in riferimento alle condanne subite nelle vicina Penisola
(cfr. sentenza del Tribunale di sorveglianza di Roma del 12 gennaio
2001).
Alla luce di quanto esposto, i presupposti per una restrizione al
principio della libera circolazione non sono più adempiuti. Nonostante
le molteplici infrazioni commesse, A._______ non rappresenta più una
minaccia effettiva, attuale e sufficientemente grave ad un interesse
fondamentale della società, tale da legittimare una misura per motivi di
ordine pubblico giusta l'art. 5 Allegato I ALC (cfr. sentenza del
Tribunale federale 2C_378/2007 del 14 gennaio 2008), di modo che il
divieto d'entrata pronunciato nei suoi confronti può essere tolto a far
data dalla pronuncia della presente sentenza.
Giova rammentare che, nel caso in cui A._______ dovesse rendersi
nuovamente colpevole della commissione di un reato, l'autorità di
prime cure potrà in ogni momento e con piena libertà di
apprezzamento adottare un nuovo provvedimento nei suoi confronti.
9.
Ne discende che il ricorso deve essere accolto, nel senso che il divieto
d'entrata pronunciato in data 25 giugno 1986 dall'UFM deve essere
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tolto con effetto immediato. L'autorità di prime cure è quindi invitata a
fare eseguire le necessarie modifiche al sistema di ricerca
informatizzato di polizia (RIPOL).
10.
Visto l'esito della procedura, non si prelevano spese processuali (art.
63 cpv. 1 PA).
Benchè soccombente, all'autorità inferiore non è messa a carico
nessuna spesa processuale (art. 63 cpv. 2 PA).
11.
Nella misura in cui l'interessato non è patrocinato da un mandatario
professionale e che la presente procedura non gli ha occasionato delle
spese indispensabili e relativamente elevate, nella fattispecie non si
giustifica l'assegnazione di indennità (art. 64 cpv. 1 PA in relazione con
l'art. 7 del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese
ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-
TAF, RS 173.320.2]).
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.
2.
Il divieto d'entrata pronunciato dall'UFM in data 25 giugno 1986 è
annullato con effetto dalla pronuncia della presente sentenza.
3.
Non si prelevano spese processuali. L'anticipo spese di Fr. 800.-,
versato in data 15 ottobre 2007, è restituito al ricorrente.
4.
Non si assegnano ripetibili.
5.
Comunicazione a:
- ricorrente (Atto giudiziario; allegato: foglio di informazione per il
rimborso)
- autorità inferiore (incarto 1 029 495 di ritorno)
- Service des migrations, Office du séjour et de l'établissement,
Neuchâtel, per informazione (incarto cantonale di ritorno)
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
La presidente del collegio: Il cancelliere:
Elena Avenati-Carpani Graziano Mordasini
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C-5333/2007
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un
termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg.
e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS
173.110]. Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale,
contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed
essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della
parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono
essere allegati (art. 42 LTF).
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