Corte II I
C-5336/2007
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 2 7 m a g g i o 2 0 0 9
Giudici Vito Valenti (presidente del collegio),
Francesco Parrino e Johannes Frölicher,
cancelliera Marcella Lurà.
A._______,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero (UAIE),
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Assicurazione per l'invalidità (decisione del
27 giugno 2007).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
C-5336/2007
Fatti:
A.
A._______, cittadina italiana, nata il (...), coniugata con figli, ha
lavorato in Svizzera dall'agosto del 1971 al giugno del 1978 (doc. 1),
solvendo regolari contributi all'assicurazione svizzera per la vecchiaia,
i superstiti e l'invalidità (AVS) durante tale periodo. Rientrata in Italia,
ha svolto attività lucrativa come operaia nel settore agricolo. Il 31
dicembre 1998, ha interrotto il lavoro per ragioni di salute (doc. 4 e 8).
L'assicurata percepisce, a far tempo dal 1° gennaio 2001, una
pensione d'invalidità italiana di complessivi Euro 412.18 mensili. Il
30 aprile 2004, ha formulato una richiesta volta all'ottenimento di una
rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità (doc. 4).
B.
B.a Nel questionario per l'assicurato del 16 novembre 2005,
l'assicurata ha dichiarato di avere interrotto l'attività lavorativa il
31 dicembre 1998 per ragioni di salute (doc. 8). Nel formulario per
assicurati occupati nell'economia domestica, sempre del 16 novembre
2005 (doc. 9), ha affermato di necessitare dell'aiuto di terzi
(segnatamente dei famigliari) per svolgere le mansioni consuete che
competono ad una casalinga. È stata esibita documentazione medica
(doc. 10 a doc. 19).
B.b Dalla perizia medica particolareggiata del 22 febbraio 2005 del
dott. B._______, del servizio medico dell'Istituto nazionale della
previdenza sociale (INPS) di C._______, risulta che l'interessata soffre
di: “aortomiocardiosclerosi ipertensiva, broncopatia cronica ostruttiva,
poliartrosi ad incidenza funzionale, sindrome ansioso depressiva, in
donna di 47 anni in mediocri condizioni generali, obesa.” L'assicurata è
stata considerata invalida nella misura del 70% sia nella precedente
attività che in un'attività adeguata alle sue condizioni (lavoro
sedentario che tenga conto delle seguenti controindicazioni: freddo,
frequenti flessioni, trasporto e sollevamento di pesi, salita di piani
inclinati, scale o scale a pioli; v. perizia medica particolareggiata del 22
febbraio 2005, doc. 20).
B.c Nel suo rapporto del 13 gennaio 2006, il dott. D._______, del
Servizio medico regionale “Rhône” (SMR) - dopo avere esposto la
diagnosi di disturbi degenerativi della colonna vertebrale - ha ritenuto
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che la documentazione medica è incompleta ed insufficiente alfine di
una valutazione del caso. Ha quindi chiesto un complemento
d'istruttoria (doc. 22).
B.d Il 18 gennaio 2006, l'autorità inferiore ha richiesto all'INPS di
C._______, di sottoporre l'assicurata a nuove visite mediche e di far
pervenire la seguente documentazione: un esame sullo stato di salute
generale (rapporto dattiloscritto su modulo E 213), un esame
cardiologico (rapporto dattiloscritto su modulo ufficiale SS 10bis), un
esame psichiatrico (rapporto dattiloscritto comprendente l'anamnesi,
l'evoluzione della malattia, lo stato di salute, la diagnosi, la prognosi, la
durata del trattamento, la frequenza delle sedute, la terapia, i farmaci
con dosaggio e denominazione chimica, nonché l'incapacità lavorativa
in percentuale), informazioni sullo stato psichico (aspetto, atteggia-
mento, stato di coscienza quantitativamente e qualitativamente, orien-
tamento spazio temporale, funzioni della memoria, concentrazione,
facoltà di comprensione, d'interpretazione e di percezione),
informazioni sul pensiero, dal punto di vista formale e del contenuto
(spersonalizzazione, condizione e contati affettivi, labilità affettiva,
tendenza al suicidio, disordini del ritmo circadiano, psicomotricità e
linguaggio), ecocardiografia con indicazioni della frazione d'eiezione
(FE) del ventricolo sinistro, spirometria normale e ergometria con
indicazioni circa la classe NYHA (livello della sforzo ottenuto [Watts,
METS] con fotocopia dell'ECG; doc. 24).
B.e Dalle carte processuali risultano essere stati prodotti in partico-
lare i seguenti documenti:
• un referto di esami ematici e delle urine dell'8 e 9 gennaio 2004
(doc. 42 e 43);
• una relazione di visita pneumologica del 20 gennaio 2004, in
cui è evidenziata la diagnosi di BPCO (doc. 44);
• un referto di spirometria del 29 gennaio 2004 (doc. 45);
• un referto di ecografia addome superiore epatosplenica ed
ecografia addome inferiore del 10 febbraio 2004 (doc. 46);
• una relazione di visita cardiologica del 26 febbraio 2004,
secondo cui l'interessata è affetta segnatamente da
aortomiocardiocoronarosclerosi classe NYHA I-II ed obesità
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(BMI = 36), unitamente ad un referto di elettrocardiogramma
(doc. 47);
• un referto di esame RX (colonna vertebrale e bacino) del
1° marzo 2004 (doc. 48);
• un certificato medico del 2 marzo 2004, da cui emerge che
l'interessata (in cura da circa 10 anni) è affetta da nevrosi
ansioso-depressiva con crisi fobico ossessive in paziente con
cefalea a grappolo (doc. 49);
• un certificato medico del 12 marzo 2004, giusta il quale la
paziente è affetta segnatamente da cervicobrachialgia
bilaterale, dorsalgia, lombosciatalgia bilaterale, limitazione delle
spalle dx e sin, coxalgia bilaterale nonché gonalgia bilaterale
(doc. 50 nonché doc. 53);
• una relazione medico-legale del 24 marzo 2004, da cui risulta
la diagnosi di aortomiocardiocoronarosclerosi in I-II classe
NYHA, broncopneumopatia cronica ostruttiva, spondiloartrosi
cervico-dorso-lombo-sacrale con discopatia C4-C5, C5-C6, L4-
L5, L5-S1 ad incidenza funzionale medio-grave, asma allergico
intrinseco, coxartrosi bilaterale a modica incidenza funzionale,
gonartrosi bilaterale a modica incidenza funzionale, artrosi
pluridistruttuale e distonia neurovegetativa con sindrome
ansioso-depressiva e crisi fobico-ossessive; l'interessata è
stata ritenuta incapace al lavoro in misura superiore ai 2/3 in
occupazioni confacenti alle proprie attitudini (doc. 28);
• la sentenza pronunciata dal Tribunale ordinario di E._______,
Sezione del lavoro il 20 aprile 2004 (doc. 29);
• un referto di visita oculistica del 18 maggio 2004 (doc. 51);
• una ricetta medica del 19 maggio 2004 (doc. 71);
• un referto di esame eco(color)doppler dei tronchi sovraortici
(TSA) del 28 maggio 2004 (doc. 52);
• un referto di esame RMN (caviglia sn) del 23 febbraio 2005
(doc. 54);
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• un referto di esame (colonna lombare, sacro-coccige, bacino,
anca sinistra) del 26 agosto 2005 (doc. 55 e 56);
• certificati medici del 31 agosto e 25 ottobre 2005, secondo cui
l'interessata è affetta segnatamente da sacro-coccigodinia e
coxalgia a sin postraumatiche (doc. 57 e 58);
• un certificato medico del 28 ottobre 2005, da cui appare la
dignosi segnatamente di dorsalgia con riferita algia addominale
(doc. 59);
• certificati medici del 16 novembre 2005 e del 22 marzo e 20
settembre 2006, in cui è evidenziata la diagnosi di diabete
mellito tipo II (doc. 60, 64 e 76);
• un referto di esame RM (spalla sn e spalla dx) del 10 gennaio
2006 (doc. 61);
• un certificato medico del 17 febbraio 2006, da cui risulta la
diagnosi di lombosciatalgia bilaterale (doc. 62);
• un certificato medico (non datato), da cui emerge la diagnosi di
diabete mellito tipo II in attuale scompenso glicometabolico
(doc. 63);
• una relazione di visita pneumologica del 29 marzo 2006,
attestante broncopatia cronica in soggetto con alterazione
funzionale di tipo ostruttivo a carico delle piccole vie aeree,
unitamente al referto di spirometria (doc. 65 e 66);
• certificati medici del 3 aprile e 18 luglio 2006, giusta i quali la
paziente è affetta segnatamente da cervicobrachialgia
bilaterale da discopatie multiple in sede C4-C5, C5-C6 con
parestesie arti superiori, dorsalgia da spondiloartrosi con
notevole limitazione funzionale, lombalgia bilaterale da grave
spondiloartrosi e discopatie L4-L5, L5-S1, limitazione
funzionale delle spalle dx e sin da lesione cronica delle cuffie
dei rotatori, coxalgia bilaterale da coxartrosi con limitazione
funzionale, gonalgia bilaterale, coccigodinia, artrite cronica del
collo-piede (doc. 67 e doc. 72);
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• una relazione di visita cardiologica del 4 aprile 2006, attestante
sindrome metabolica (obesità, ipertensione, diabete) classe
NYHA II, unitamente ad un referto di elettrocardiogramma
(doc. 68);
• un certificato medico dell'8 maggio 2006, secondo cui la
paziente è affetta da nevrosi ansia con depressione marcata
(doc. 69);
• un certificato medico (non datato), da cui emerge la diagnosi
segnatamente di asportazione locale di cisti mucoide (doc. 70);
• una relazione di visita cardiologica del 14 settembre 2006, da
cui appare la diagnosi di ipertensione arteriosa con iniziale
impegno miocardico, unitamente al referto di elettrocar-
diogramma (doc. 73 e 74);
• un referto di esame ergometrico del 19 settembre 2006 da cui
emerge che il test ha dovuto essere interrotto dopo pochi
secondi dall'inizio dell'esercizio per difficoltà deambulatorie e
che il caso non è valutabile per ischemia indotta dallo sforzo
(doc. 75),
• un certificato medico del 21 settembre 2006, giusta il quale la
paziente è affetta da nevrosi ansioso depressiva marcata
(doc. 77);
• un referto di esame ecocardiografico flussimetrico del
21 settembre 2006 (doc. 78 e 79);
• la perizia medica dettagliata E 213 della previdenza sociale
italiana del 22 settembre 2006, attestante spondiloartrosi
cervico-dorso-lombare con discopatie multiple, coxartrosi
bilaterale, gonartrosi bilaterale, lesione cronicizzata della cuffia
dei rotatori bilaterale con complessiva importante limitazione
della funzione articolare, bronchite cronica ostruttiva con
componente allergica, cardiopatia ipertensiva II classe NYHA,
marcata nevrosi ansioso depressiva in donna di 55 anni già
titolare di assegno ordinario di invalidità; nella stessa,
l'interessata è considerata invalida nella misura dell'80% sia
nella precedente attività (bracciante agricola) che in un'attività
adeguata alle sue condizioni (doc. 81).
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C.
Nel suo rapporto del 7 febbraio 2007, il dott. D._______ ha esposto la
diagnosi principale di poliartrosi. Ha pure evidenziato la diagnosi
correlata di spondiloartrosi cervico-dorso-lombare con discopatie
multiple, coxartrosi bilaterale, gonartrosi bilaterale e lesione cronica
della cuffia dei rotatori delle spalle (con ripercussioni sulla capacità
lavorativa) nonché di broncopneumopatia ostruttiva di grado lieve con
componente allergica, cardiopatia ipertensiva stadio NYHA I- II,
nevrosi ansioso-depressiva e diabete mellito tipo II, non insulino
dipendente (senza ripercussioni sulla capacità lavorativa). L'assicurata
presenterebbe essenzialmente una grave poliartrosi incompatibile con
l'attività di operaia nel settore agricolo. Per contro, l'esercizio di
un'attività adeguata alle sue condizioni sarebbe esigibile da un punto
di vista medico. Il dott. D._______ ha quindi osservato che l'interessata
è stata sottoposta alle necessarie visite e che è stata prodotta copiosa
documentazione medica. Ha infine fissato un'incapacità al lavoro
dell'interessata del 100% nella precedente attività a partire dal 1°
gennaio 1999, ma l'ha considerata abile al 100% in un'attività
adeguata alle sue condizioni (attività a tempo pieno, seduta o
semisedentaria, con sollevamento di pesi non superiore a 5 kg
sporadicamente, senza camminare su un terreno sconnesso o con
elevata pendenza, senza salire le scale, senza movimenti al di sopra
dell'orizzontale, al riparo da polvere ed emanazioni, ad esclusione dei
lavori pesanti), quale venditrice per corrispondenza/telefonica/su inter-
net, venditrice presso un negozio/centro commerciale/chiosco/stazione
di rifornimento, riparatrice di piccoli apparecchi/articoli domestici, cas-
siera, venditrice di biglietti, ricezionista, centralinista/telefonista
nonché addetta alla registrazione di dati/scansione ottica di documenti
(doc. 85 e 85.1).
D.
Il 23 marzo 2007, l'UAIE ha effettuato una valutazione del grado
d'invalidità dell'interessata sulla base di un salario mensile da valida di
Euro 1'239.00, conseguibile in Italia nel 2005 come operaia nel settore
agricolo (cfr. statistiche edite dall'Ufficio internazionale del lavoro,
Ginevra 2005), e l'ha contrapposto ad un salario da invalida per le
attività di sostituzione proposte dal dott. D._______ di Euro 1'219.61
(cfr. statistiche edite dall'Ufficio internazionale del lavoro, Ginevra
2005). Quest'ultimo importo è stato ridotto del 10% (1'219.61 – 121.96
= 1'097.65), per tenere conto delle particolarità personali e
professionali dell'interessata. Perciò, l'UAIE ha confrontato un reddito
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da valida di Euro 1'239.00 ad uno teorico da invalida di Euro 1'097.65.
Il calcolo della perdita di guadagno è stato indicato come segue:
[(1'239.00 – 1'097.65) x 100] : 1'239.00 = 11.41 % (doc. 86).
E.
Il 28 marzo 2007, l'autorità inferiore ha comunicato all'interessata che
la richiesta di prestazioni sarebbe stata respinta ed ha concesso a
quest'ultima la facoltà di formulare delle obiezioni per iscritto (v.
progetto di decisione, doc. 87).
F.
Il 7 maggio 2007, l'interessata ha fatto valere un'incapacità lavorativa
dell'80% e postulato il diritto ad una rendita intera, dal momento che il
suo stato di salute non le consentirebbe di far fronte da sola agli usuali
compiti domestici, quindi tantomeno di svolgere un'attività lucrativa. Ha
segnalato di essere stata costretta ad interrompere la sua attività
lavorativa nel 1999 per ragioni di salute, malgrado la necessità
economica di lavorare. Infine, ha fatto valere di essere stata
riconosciuta invalida dalle autorità italiane a far tempo dal 2001. Ha
prodotto copiosa documentazione medica (la maggior parte dei
documenti già agli atti) (doc. 88 a 133).
G.
Nel suo rapporto del 22 giugno 2007, il dott. D._______ ha confermato
la diagnosi principale, con ripercussioni sulla capacità lavorativa, di
poliartrosi con spondiloartrosi cervico-dorso-lombare e discopatie
multiple, coxartrosi bilaterale e lesione cronica della cuffia dei rotatori
delle spalle. Ha pure evidenziato la diagnosi correlata, senza
ripercussioni sulla capacità lavorativa, di broncopneumopatia cronica
ostruttiva di grado lieve con componente allergica, cardiopatia
ipertensiva stadio NYHA I-II, nevrosi ansioso-depressiva e diabete
mellito tipo II, non insulino dipendente. Ha quindi segnalato che la
documentazione prodotta non comporta nuovi elementi clinici
suscettibili di modificare il precedente apprezzamento (doc. 135).
H.
Il 27 giugno 2007, l'autorità inferiore ha respinto la domanda di
prestazioni dell'assicurazione per l'invalidità. Ha osservato che
l'assicurata non ha subito né un'incapacità permanente di guadagno
né un'incapacità al lavoro media sufficiente per un anno, ai sensi delle
disposizioni dell'assicurazione svizzera per l'invalidità. In particolare,
ha precisato che l'esercizio di un'attività lucrativa più leggera (quale ad
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esempio venditrice per corrispondenza/al telefono/su internet, venditri-
ce in generale, riparatrice di piccoli elettrodomestici, cassiera, venditri-
ce di biglietti, impiegata in un ufficio o nell'amministrazione) è da
considerare esigibile in misura sufficiente per escludere il diritto ad
una rendita. Infine, ha rilevato che la documentazione prodotta non è
suscettibile di giustificare un'altra soluzione (doc. 136).
I.
Il 6 agosto 2007, l'interessata ha interposto ricorso dinanzi al Tribunale
amministrativo federale, poi regolarizzato con invio dell'8 agosto 2007,
contro la decisione dell'UAIE del 27 giugno 2007 mediante il quale ha
chiesto, sostanzialmente, il riconoscimento del suo diritto ad una
rendita intera d'invalidità almeno da aprile 2004 (data della richiesta
volta all'ottenimento di una rendita). Ha segnalato che le patologie da
cui è affetta, in particolare ipertensione arteriosa, aortomiocardio-
coronarosclerosi in I-II classe NYHA, diabete mellito tipo II, obesità,
broncopneumopatia cronica ostruttiva, nevrosi ansioso-depressiva
marcata nonché artrosi pluridistrettuale, non le consentono di far
fronte da sola ai normali atti della vita quotidiana, quindi tantomeno di
compiere gli usuali lavori domestici. Ha fatto valere di essere stata
riconosciuta invalida dalle autorità italiane a far tempo dal 2001,
d'essere invalidità all'80% e d'avere diritto ad una rendita intera anche
in Svizzera. Si è doluta, fra l'altro, di un'applicazione errata del
principio della parità di trattamento fra cittadini che risiedono in uno
Stato membro della Comunità europea e cittadini svizzeri. Infine, ha
precisato di essere stata costretta ad interrompere la sua attività
lavorativa nel 1999 per ragioni di salute; senza il danno alla salute
avrebbe continuato ad esercitare un'attività professionale
(imprenditrice agricola). Ha esibito documentazione medica (la
maggior parte dei documenti già agli atti) (doc. TAF 1 e 3).
J.
J.a Nel suo rapporto del 17 gennaio 2008, il dott. D._______ ha
rilevato che i documenti medici esibiti riferiscono di affezioni, quali in
particolare periartrite scapolo-omerale, esiti di distorsione della
caviglia destra, diabete mellito tipo II in trattamento con
ipoglicemizzanti orali, dimorfismo settale, rinite ipertrofica, acufene,
ipoacusia di tipo percettivo bilaterale pantonale di grado da lieve a
molto lieve, già note rispettivamente senza alcuna ripercussione sulla
capacità lavorativa. Ha osservato che tali documenti menzionano pure
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cefalea resistente alla terapia con stato neurologico nei limiti della
norma, affezione peraltro posteriore rispetto alla data della decisione
impugnata. Il dott. D._______ ha quindi concluso che la
documentazione medica prodotta non contiene elementi clinici nuovi
(ed anteriori alla decisione impugnata del 27 giugno 2007) tali da
modificare il precedente apprezzamento (doc. 139).
J.b Nella risposta al ricorso, ricevuta da questo Tribunale il 31 gennaio
2008, l'autorità inferiore ha proposto la reiezione del ricorso. In virtù
dei rapporti medici del febbraio e giugno 2007 e del gennaio 2008, il
servizio medico dell'UAIE ha constatato che l'assicurata non avrebbe
più potuto svolgere regolarmente attività pesanti, fra cui il precedente
lavoro di bracciante agricola, ma ha considerato l'interessata abile al
100% in un'attività sostitutiva adeguata alle sue condizioni (lavoro con
possibilità di alternare la posizione, senza esposizioni repentine ad
eventi atmosferici avversi, senza salita di piani inclinati e scale, con
sollevamento talvolta di pesi non superiori ai 5 kg), quale ad esempio
addetta alle vendite, impiegata in un ufficio o nell'amministrazione.
Sempre secondo detto servizio medico, la documentazione prodotta in
sede ricorsuale non contiene elementi clinici nuovi tali da modificare la
valutazione riguardo alla capacità lavorativa dell'insorgente. L'autorità
inferiore ha altresì rilevato che l'assicurata, nell'ambito di attività di
sostituzione, presenta un grado di invalidità del 11%, che esclude il
riconoscimento del diritto ad una rendita dell'assicurazione svizzera
per l'invalidità. Infine, ha precisato che ogni assicurato deve
intraprendere tutto quanto sia esigibile per ovviare alle conseguenze
della sua invalidità, segnatamente mettendo a frutto la sua residua
capacità lavorativa se necessario in una nuova professione (doc. TAF
11).
K.
Nella replica inoltrata il 10 marzo 2008 (con relativi allegati), la
ricorrente ha ribadito il suo diritto ad una prestazione
dell'assicurazione svizzera per l'invalidità. Ha fatto valere una completa
incapacità lavorativa sia nella precedente attività come bracciante
agricola che in qualsiasi attività lucrativa. Ha segnalato di essere stata
riconosciuta invalida in Italia nel 2004 nella misura dell'80% con diritto
ad una rendita intera dal 2001. Ha fatto valere, in particolare, che
conto tenuto della sua età, delle patologie da cui è affetta, dei
certificati redatti dai medici italiani, della sua formazione professionale,
della sua residua capacità lavorativa (20%), della situazione del
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mercato del lavoro in Italia nonché della totale inabilità al lavoro
accertata dalle autorità italiane, deve essere riconosciuto il suo diritto
ad una rendita intera d'invalidità (doc. TAF 15).
L.
Con decisione incidentale del 12 marzo 2008 (notificata il 18 marzo
2008; cfr. avviso di ricevimento agli atti), questo Tribunale ha invitato la
ricorrente a versare, nel termine di 30 giorni dalla notificazione della
decisione incidentale medesima, un anticipo di fr. 300.-- a copertura
delle presumibili spese processuali. Il 14 aprile 2004, la ricorrente ha
versato l'importo di fr. 290.-- (doc. TAF 14 e 16 a 18).
M.
Nella duplica del 24 aprile 2008, l'autorità inferiore, dopo avere rilevato
che la ricorrente non ha allegato alcun fatto nuovo suscettibile di
giustificare un diverso apprezzamento, ha nuovamente proposto la
reiezione del ricorso. Ha precisato che l'assicurazione svizzera per
l'invalidità non è vincolata dal fatto che l'interessata è stata
riconosciuta quale invalida nel suo Paese. Infine, ha osservato che
l'assenza di un'occupazione lucrativa in ragione dell'età o di una
formazione insufficiente, non giustifica il riconoscimento di una rendita
(doc. TAF 20).
N.
Il 30 aprile 2008, l'atto di duplica è stato trasmesso per conoscenza
all'insorgente (doc. TAF 21).
Diritto:
1.
1.1 Il Tribunale amministrativo federale esamina d'ufficio e con piena
cognizione la sua competenza (art. 31 e segg. della legge del
17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale [LTAF, RS
173.32]), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono
sottoposti (DTF 133 I 185 consid. 2 e relativi riferimenti).
1.2 Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui
all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in
combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 69 cpv. 1 lett. b della
legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità
(LAI, RS 831.20), i ricorsi di persone residenti all'estero contro le
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decisioni, ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968
sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), rese dall'UAIE.
1.3 Il ricorso – presentato tempestivamente e rispettoso dei requisiti
previsti dalla legge (art. 59 e 60 della legge federale del 6 ottobre 2000
sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali [LPGA, RS
830.1] nonché art. 52 PA) – è pertanto ammissibile.
2.
2.1 Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la
Confederazione svizzera e la Comunità europea ed i suoi Stati membri
sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999 (ALC,
RS 0.142.112.681) ed il relativo Allegato II che regola il coordinamento
dei sistemi di sicurezza sociale, nonché il Regolamento (CEE) n°
1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo all'applicazione dei
regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori
autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità
(RS 0.831.109.268.1), che si applica a tutte le rendite il cui diritto
sorge a far data dal 1° giugno 2002 o successivamente e si sostituisce
a qualsiasi convenzione di sicurezza sociale che vincoli due o più Stati
(art. 6 Regolamento), come pure il Regolamento (CEE) n° 574/72 del
Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del Regolamento
n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11). L'art. 3 del regolamento (CEE) n°
1408/71 sancisce il principio della parità di trattamento tra cittadini che
risiedono in uno Stato membro della Comunità europea ed i cittadini
svizzeri. In particolare, i cittadini svizzeri e quelli della Comunità
europea godono della parità di trattamento per quanto concerne le
condizioni per avere diritto ad una rendita dell'assicurazione svizzera
per l'invalidità.
2.2 Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta
nell'allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri
della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono
sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora
il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo. Nella misura in cui
l'Accordo, in particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei
sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni
contrarie, l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle
condizioni di ottenimento di una rendita di invalidità svizzera sono
regolate dal diritto interno svizzero.
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2.3 L'art. 80a LAI sancisce espressamente l'applicabilità nella
presente procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione
europea, dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio
del 14 giugno 1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo
1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71.
2.4 Per costante giurisprudenza, l'ottenimento di una pensione
straniera d'invalidità non pregiudica l'apprezzamento di un'invalidità
secondo il diritto svizzero (v. sentenza del Tribunale federale I 435/02
del 4 febbraio 2003 consid. 2). Anche in seguito all'entrata in vigore
dell'ALC, il grado d'invalidità di un assicurato che pretende una rendita
dell'assicurazione svizzera è determinato esclusivamente secondo il
diritto svizzero (DTF 130 V 253 consid. 2.4).
2.5 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di
assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è
applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale
del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI,
le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per
l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la LAI non deroghi alla
LPGA.
2.6 Visto quanto precede – e contrariamente a quanto postulato
dall'insorgente nell'atto di replica del 22 febbraio 2008 in virtù di
un'interpretazione inesatta del considerando 2.1 della sentenza di
questo Tribunale nella causa C-2705/2006 del 15 marzo 2007 – il
grado d'invalidità di un assicurato che pretende una rendita
dell'assicurazione svizzera è determinato, anche successivamente
all'entrata in vigore dell'ALC, esclusivamente secondo il diritto svizzero
(DTF 130 V 253 consid. 2.4).
3.
3.1 Secondo l'art. 2 LPGA, le disposizioni della legge stessa sono
applicabili alle assicurazioni sociali disciplinate dalla legislazione
federale, se e per quanto le singole leggi sulle assicurazioni sociali lo
prevedano.
3.2 L'esame del diritto a prestazioni secondo la LAI è retto dal tenore
della LAI al momento della decisione impugnata in virtù del principio
secondo il quale sono determinanti le norme materiali in vigore al
momento della realizzazione dello stato di fatto giuridicamente
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C-5336/2007
determinante (DTF 130 V 445 consid. 1.2 e relativi riferimenti). Le
disposizioni della 5a revisione della LAI, in vigore dal 1° gennaio 2008,
non sono pertanto applicabili nel caso concreto e di seguito è fatto
riferimento alle disposizioni in vigore fino al 31 dicembre 2007.
3.3 La ricorrente ha presentato la richiesta di rendita il 30 aprile 2004.
In deroga all'art. 24 LPGA, l'art. 48 cpv. 2 LAI precisa che, se
l'assicurato si annuncia più di dodici mesi dopo l'inizio del diritto, le
prestazioni sono assegnate soltanto per i 12 mesi precedenti la
richiesta. In concreto, questo Tribunale può limitarsi ad esaminare se
la ricorrente avesse diritto ad una rendita il 30 aprile 2003 (ossia 12
mesi precedenti la presentazione della domanda), oppure se un diritto
alla rendita sia sorto tra tale data e il 27 giugno 2007, data della
decisione impugnata. Il giudice delle assicurazioni sociali esamina la
decisione impugnata sulla base della situazione di fatto esistente al
momento in cui essa è stata resa. Tiene conto dei fatti verificatisi dopo
tale data quando essi possano imporsi quali elementi d'accertamento
retrospettivo della situazione anteriore alla decisione stessa (DTF 129
V 1 consid. 1.2 e DTF 121 V 362 consid. 1b).
4.
Secondo le norme applicabili, ogni richiedente, per avere diritto ad una
rendita dell'assicurazione invalidità svizzera, deve adempiere
cumulativamente le seguenti condizioni:
• essere invalido ai sensi della LPGA e della LAI (art. 8 LPGA
nonché art. 4, 28 e 29 cpv. 1 LAI);
• aver pagato i contributi durante un anno intero (art. 36 cpv. 1
LAI).
La ricorrente ha versato contributi all'AVS/AI svizzera durante più di un
anno intero in totale e, pertanto, adempie la condizione della durata
minima di contribuzione. Rimane ora da esaminare se sia invalida ai
sensi di legge.
5.
5.1 L'invalidità ai sensi della LPGA e della LAI è l'incapacità al
guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga
durata che può essere conseguente ad infermità congenita, malattia o
infortunio (art. 8 LPGA e 4 cpv. 1 LAI). Secondo l'art. 7 LPGA, è
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considerata incapacità al guadagno la perdita, totale o parziale, della
possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in
considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o
psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed
alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili. In caso
d'incapacità al lavoro di lunga durata, possono essere prese in
considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o
campo d'attività (art. 6 LPGA).
5.2 Giusta l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore dal 1° gennaio 2004,
l'assicurato ha diritto ad un quarto di rendita se è invalido per almeno il
40%, ad una mezza rendita se è invalido per almeno la metà, a tre
quarti di rendita se è invalido per almeno il 60% e ad una rendita
intera se è invalido per almeno il 70%. In seguito all'entrata in vigore
dell'Accordo sulla libera circolazione, la limitazione prevista dall'art. 28
cpv. 1ter LAI, secondo cui le rendite per un grado d'invalidità inferiore al
50%, ma pari almeno al 40%, sono versate solo ad assicurati che
sono domiciliati e dimorano abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA),
non è più applicabile segnatamente quando l'assicurato è cittadino
dell'UE o svizzero e risiede nell'UE (DTF 132 V 423 consid. 6.4.1 e
sentenza del Tribunale federale I 702/03 del 28 maggio 2004 consid. 1
e relativi riferimenti).
5.3 Il diritto alla rendita, secondo l'art. 29 cpv. 1 LAI, nasce, il più
presto, nel momento in cui l'assicurato presenta un'incapacità
permanente al guadagno pari almeno al 40% (lettera a), oppure
quando egli è stato per un anno senza notevoli interruzioni, incapace
al lavoro per almeno il 40% in media (lettera b). La lettera a della citata
norma si applica allorché lo stato di salute dell'assicurato si è
stabilizzato ed è essenzialmente irreversibile e suscettibile di
pregiudicare la capacità di guadagno probabilmente in modo
permanente, in una misura giustificante il riconoscimento di una
rendita (sentenza del Tribunale federale I 146/02 del 5 agosto 2002).
La lettera b se lo stato di salute è labile, vale a dire suscettibile di
evolvere verso un miglioramento od un peggioramento (DTF 111 V 21
consid. 2). Un danno alla salute tipicamente labile può essere reputato
relativamente stabilizzato soltanto se la sua natura si è modificata a tal
punto che si possa ammettere non essere verosimilmente suscettibile
di subire modifiche di rilievo in un futuro presagibile (sentenza del
Tribunale federale I 282/01 del 4 ottobre 2001; DTF 119 V 98 consid.
4a).
Pagina 15
C-5336/2007
5.4 Un'incapacità al lavoro del 20% deve essere presa in
considerazione per il calcolo dell'incapacità al lavoro media giusta
l'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI (cfr. nota marginale 2020 della Circolare
sull'invalidità e la grande invalidità nel suo tenore applicabile fino al
31 dicembre 2007; Jurisprudence et pratique administrative des
autorités d'exécution de l'AVS/AI [Pratique VSI] 1998 p. 126
consid. 3c).
6.
6.1 La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è di carattere
economico-giuridico e non medico (DTF 116 V 246 consid. 1b, DTF
110 V 273 e DTF 105 V 205). In base all'art. 16 LPGA, applicabile per
il rinvio dell'art. 28 cpv. 2 LAI, per valutare il grado d'invalidità, il reddito
che l'assicurato potrebbe conseguire esercitando l'attività
ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l'eventuale
esecuzione di provvedimenti d'integrazione (reddito da invalido),
tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è
confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non
fosse diventato invalido (reddito da valido; metodo generale del
raffronto dei redditi). Se non è possibile determinare o stimare in
maniera attendibile i due redditi di cui si tratta, si deve procedere,
ispirandosi al metodo specifico applicabile alle persone non esercitanti
un'attività lucrativa (art. 27 dell'ordinanza del 17 gennaio 1961
sull'assicurazione per l'invalidità [OAI; RS 831.201]), al confronto delle
attività e valutare il grado d'invalidità ritenendo l'incidenza della
diminuita capacità di rendimento sulla situazione economica concreta
(metodo straordinario di graduazione; v. sentenza del Tribunale
federale I 782/03 del 24 maggio 2006 consid. 2.3, DTF 128 V 29 e DTF
104 V 135). Peraltro, l'invalidità degli assicurati che esercitano solo
parzialmente un'attività lucrativa e per il resto sono dediti allo
svolgimento delle proprie mansioni va computata secondo il metodo
ordinario del raffronto dei redditi (art. 16 LPGA) per la parte di attività
lucrativa, mentre in merito all'impedimento a svolgere le mansioni
consuete l'invalidità deve essere valutata sulla base di un confronto
delle attività – da attuare mediante un'inchiesta domiciliare (DTF 130 V
97) – conformemente all'art. 27 OAI. In tal caso occorre determinare la
parte rispettiva dell'attività lucrativa e quella del compimento degli altri
lavori abituali e calcolare il grado d'invalidità globale in funzione
dell'impedimento nei due ambiti in questione (metodo misto; cfr. DTF
125 V 148 consid. 2; sentenze del Tribunale federale 9C_35/2007 del 4
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aprile 2008 consid. 2, I 503/04 del 13 settembre 2006 consid. 2,
nonché in particolare I 382/04 del 18 ottobre 2005 consid. 2 e I 540/02
del 12 maggio 2004 consid. 2).
6.2 L'assicurazione svizzera per l'invalidità risarcisce pertanto, e di
principio, soltanto la perdita economica che deriva da un danno alla
salute fisica o psichica dovuto a malattia o infortunio, non la malattia o
la conseguente incapacità lavorativa. L'invalidità dell'assicurato che
non esercita un'attività lucrativa, ma svolge le mansioni consuete e dal
quale non si può ragionevolmente esigere che intraprenda un'attività
lucrativa, è determinata, in deroga all'art. 16 LPGA, in funzione
dell'incapacità di svolgere le mansioni consuete (art. 28 cpv. 2bis LAI;
metodo specifico). L'art. 27 OAI precisa che per mansioni consuete di
una persona senza attività lucrativa occupata nell'economia domestica
s'intendono gli usuali lavori domestici, l'educazione dei figli nonché le
attività artistiche e di pubblica utilità.
6.3 Benché l'invalidità sia una nozione economico-giuridica, le
certificazioni mediche possono costituire importanti elementi per
apprezzare il danno invalidante e per determinare quali lavori siano
ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 115 V 133
consid. 2 e DTF 114 V 310 consid. 3c).
7.
7.1 Giusta il principio inquisitorio che regge la procedura in materia di
assicurazioni sociali (art. 43 LPGA), l'amministrazione deve
intraprendere d'ufficio i necessari accertamenti e raccogliere le
informazioni di cui ha bisogno. In particolare, deve ordinare una perizia
allorquando è necessario per la valutazione medica del caso (DTF 117
V 282 consid. 4a).
Se gli accertamenti svolti d'ufficio permettono all'amministrazione o al
giudice, che si sono fondati su un apprezzamento diligente delle prove,
di giungere alla convinzione che certi fatti presentino una
verosimiglianza preponderante, e che ulteriori misure probatorie non
potrebbero modificare questo apprezzamento, è superfluo assumere
altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; UELI KIESER, ATSG-
Kommentar, 2a ed., Zurigo 2009, art. 42 n. 19 pag. 536; sentenza del
Tribunale federale K 24/04 del 20 aprile 2005; DTF 122 II 464 consid.
4a). In tal caso, non sussiste una violazione del diritto costituzionale di
Pagina 17
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essere sentito secondo l'art. 29 cpv. 2 Cst. (Sozialversicherungsrecht
[SVR] 2001 IV n. 10 pag. 28).
7.2 In virtù degli art. 12 e 13 PA e dell'art. 19 PA in relazione con
l'art. 40 della legge federale di procedura civile del 4 dicembre 1947
(PCF, RS 273), il tribunale accerta, con la collaborazione delle parti, i
fatti determinanti per la soluzione della controversia, assume le prove
necessarie e le valuta liberamente. Secondo giurisprudenza, se il
giudice ritiene che i fatti non sono sufficientemente delucidati, può, di
principio, sia rinviare la causa all'amministrazione per completamento
dell'istruzione che procedere lui medesimo a tale istruzione
complementare. Un rinvio all'amministrazione che ha per scopo di
completare l'accertamento dei fatti non viola né i principi della
semplicità e della celerità né il principio inquisitorio. In particolare, un
siffatto rinvio appare in generale siccome giustificato se
l'amministrazione ha proceduto ad una constatazione dei fatti
sommaria nella speranza che in caso di ricorso sarebbe poi stato il
tribunale ad effettuare i necessari accertamenti fattuali (sentenza del
Tribunale federale 9C_162/2007 del 3 aprile 2008 consid. 2.3 e
relativi riferimenti).
8.
Il giudice delle assicurazioni sociali deve esaminare in maniera
obiettiva tutti i mezzi di prova, indipendentemente dalla loro
provenienza, e poi decidere se i documenti messi a disposizione
permettono di giungere ad un giudizio attendibile sulle pretese
giuridiche litigiose. Affinché il giudizio medico acquisti valore di prova
rilevante, esso deve essere completo in merito ai temi sollevati, deve
fondarsi, in piena conoscenza della pregressa situazione valetudinaria
(anamnesi), su esami approfonditi e tenere conto delle censure
sollevate dal paziente, per poi giungere in maniera chiara a fondate,
logiche e motivate deduzioni. Peraltro, per stabilire se un rapporto
medico ha valore di prova non è determinante né la sua origine né la
sua denominazione – ad esempio quale perizia o rapporto – ma il suo
contenuto (DTF 125 V 351 consid. 3a).
8.1 In particolare, per quanto concerne le perizie giudiziarie la
giurisprudenza ha stabilito che il giudice non si scosta senza motivi
imperativi dal parere degli esperti, il cui compito è quello di mettere a
disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare,
da un punto di vista medico, una certa fattispecie (sentenza del
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C-5336/2007
Tribunale federale U 505/06 del 17 dicembre 2007). Ragioni che
possono indurre il giudice a non fondarsi su un tale referto sono ad
esempio affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia,
o altri rapporti da cui emergono validi motivi per farlo e, meglio, se
l'opinione di altri esperti appare sufficientemente fondata da mettere in
discussione le conclusioni peritali (sentenza del Tribunale federale I
166/03 del 30 giugno 2004 consid. 3.3).
8.2 Per quel che riguarda le perizie di parte, il Tribunale federale ha
precisato che esse contengono considerazioni specialistiche che
possono contribuire ad accertare i fatti, da un punto di vista medico.
Malgrado esse abbiano lo stesso valore probatorio di una perizia
giudiziaria, il giudice deve valutare se questi referti medici sono atti a
mettere in discussione la perizia giudiziaria oppure quella ordinata
dall'amministrazione (DTF 125 V 351). Giova altresì rilevare come
debba essere considerato con la necessaria prudenza l'avviso dei
medici curanti, i quali possono tendere a pronunciarsi in favore del
proprio paziente a dipendenza dei particolari legami che essi hanno
con gli stessi (DTF 125 V 351 consid. 3b e relativi riferimenti).
8.3 Va ancora rilevato che il riconoscimento di un danno alla salute
psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno
specialista psichiatrico, poggiata su criteri posti da un sistema di
classificazione riconosciuto scientificamente, il quale deve
pronunciarsi sulla gravità dell'affezione (DTF 130 V 396). Tenendo
conto di diversi criteri, il perito deve valutare l'esigibilità della ripresa
lavorativa da parte dell'assicurato. Un'eventuale inesigibilità
presuppone la presenza manifesta di una comorbidità psichiatrica di
notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza costante e
intensa d'altri criteri qualificati quali l'esistenza di concomitanti
affezioni organiche accompagnate da un decorso patologico plurien-
nale con sintomi stabili o in evoluzione senza remissione duratura, la
perdita d'integrazione sociale in tutti gli ambiti della vita, uno stato
psichico consolidato, senza possibilità d'evoluzione sul piano
terapeutico, ad indicare allo stesso tempo l'insuccesso e la
liberazione dal processo risolutivo del conflitto psichico oppure
l'insuccesso di trattamenti ambulatoriali o stazionari conformi alle
regole dell'arte nonché provvedimenti riabilitativi a dispetto degli
sforzi profusi dalla persona assicurata (sentenza del Tribunale
federale I 702/03 del 28 maggio 2004 consid. 5).
Pagina 19
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8.4 Non va infine dimenticato che se vi sono dei rapporti medici
contraddittori il giudice non può evadere la vertenza senza valutare
l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un
rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va tuttavia precisato
che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri
medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista
medico, come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle
carenze e quale sia l'opinione più adeguata (sentenza del Tribunale
federale I 166/03 del 30 giugno 2004 consid. 3.3).
9.
9.1 Dopo il rimpatrio, la ricorrente ha ancora esercitato un'attività
lucrativa. In particolare, ha lavorato come operaia nel settore agricolo.
Ha interrotto il lavoro il 31 dicembre 1998 per ragioni di salute. In
seguito, si è dedicata, nella misura del possibile, ai lavori della propria
economia domestica (doc. 2, 4, 8 e 9).
9.2
9.2.1 Dalla documentazione medica agli atti emerge che l'assicurata
soffre segnatamente di poliartrosi con spondiloartrosi cervico-dorso-
lombare e discopatie multiple, coxartrosi bilaterale, gonartrosi
bilaterale, lesione cronica della cuffia dei rotatori delle spalle,
broncopneumopatia ostruttiva di grado lieve con componente allergica,
cardiopatia ipertensiva stadio NYHA I-II, nevrosi ansioso-depressiva e
diabete mellito tipo II.
9.2.2 Si tratta di affezioni di carattere labile, ossia suscettibili di
migliorare o peggiorare. Ne discende che, in mancanza di uno stato di
salute sufficientemente stabilizzato, è inapplicabile la prima lettera
dell'art. 29 cpv. 1 LAI, per cui può entrare in considerazione solo la
seconda lettera della citata norma legale, la quale prevede un termine
di attesa di un anno. Pertanto, la ricorrente potrebbe pretendere una
rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità solo a partire dal
momento in cui ha subito, senza interruzione notevole, un'incapacità
lavorativa media di almeno il 40% durante un anno.
10.
10.1 Questo Tribunale rileva, dal profilo psichiatrico, che il dott.
D._______ nel suo rapporto del 13 gennaio 2006 aveva ritenuto la
Pagina 20
C-5336/2007
necessità d'ulteriori accertamenti (v. doc. 22). Come richiesto all'INPS
dall'UAIE il 18 gennaio 2006 (doc. 24), tale rapporto avrebbe dovuto
pronunciarsi in merito all'anamesi, all'evoluzione della malattia, allo
stato attuale (aspetto, atteggiamento, orientamento spazio-temporale,
pensiero dal punto di vista formale e del contenuto, contatti affettivi,
tendenza al suicidio, disordini del ritmo circadiano, psicomotricità), alla
diagnosi e alla prognosi, alla durata del trattamento, alla frequenza
delle sedute, alla terapia, ai farmaci (dosaggio e denominazione
chimica) ed all'incapacità lavorativa (in percentuale). Ora, i certificati
medici del 2 marzo 2004 e dell'8 maggio e 21 settembre 2006 del
Dipartimento di salute mentale di E._______ (doc. 49, 69 e 77),
peraltro manoscritti, mal leggibili e dal contenuto estremamente
superficiale, non rispondono ai requisiti richiesti. Essi contengono
certo delle indicazioni sull'anamnesi (paziente in cura da circa 10
anni), sui disturbi di cui soffre l'insorgente (cefalea, vertigini), su alcuni
aspetti dello stato psichico (facies ipomimica, orientata nel tempo e
nello spazio, eloquio spontaneo, tono dell'umore deflesso, turbe del
ritmo sonno-veglia, ansia a conversione somatica, fobie con spunti
ossessivi) e su alcuni medicamenti assunti dalla paziente (F._______
gocce 10 x 2, G._______ 10 mg al dì), ma non si pronunciano
assolutamente sull'evoluzione della malattia, sulla prognosi, sul
trattamento (durata, frequenza, terapia) e, tantomeno, sulle
conseguenze sulla capacità lavorativa. Pertanto, questo Tribunale
osserva che la documentazione medica non può essere considerata
sufficiente ai fini di un corretto accertamento dei fatti dal profilo
psichiatrico.
10.2 Inoltre, questo Tribunale osserva che l'UAIE, sempre in relazione
alla presa di posizione del dott. D._______ del 13 gennaio 2006 (v.
doc. 22), aveva chiesto ulteriori accertamenti pure dal profilo
cardiologico (v. doc. 24). Dalle carte processuali risultano essere stati
prodotti in particolare delle relazioni di visita cardiologica del febbraio
2004 e dell'aprile e settembre 2006, unitamente ai referti di
elettrocardiogramma, esame ergometrico ed esame ecocardiografico
flussimetrico nonché una consulenza tecnica medico legale del 24
marzo 2004 (v. doc. 28, 47, 68, 73 a 75, 78, 79 e 90). Tali documenti
medici evidenziano in particolare le diagnosi di
aortomiocardiocoronarosclerosi I-II classe NYHA, broncopneumopatia
cronica ostruttiva ed ipertensione arteriosa con iniziale impegno
miocardiaco. Nel settembre del 2006 è peraltro stata consigliata
l'effettuazione di una scintigrafia da sforzo (doc. 79). Il dott. D._______
Pagina 21
C-5336/2007
– che non ha mai visitato personalmente l'insorgente – non ha indicato
nei suoi diversi rapporti in modo chiaro e convincente i motivi per cui
le citate affezioni cardiache non avrebbero alcuna incidenza sulla
capacità lavorativa della ricorrente, nonostante che dalla consulenza
tecnica medico-legale del 24 marzo 2004 del dott. H._______ (doc. 28
e doc. 90), considerata convincente dal Tribunale ordinario di
E._______ nella procedura in materia d'invalidità italiana (v. doc. 91),
risulti una siffatta incidenza (v. pag. 2 della sentenza del Tribunale).
Non è neppure dato sapere per quale ragione il dott. D._______ non
abbia ritenuto necessario un complemento d'istruttoria riguardo alla
problematica cardiaca, ritenuto che nella menzionata consulenza
tecnica medico-legale è evidenziato un progressivo aggravamento
delle patologie cardiache, senza che si possa ritenere senz'altro
siccome inutile o comunque non necessario un complemento
d'informazione dal profilo cardiologico. Ne discende che questo
Tribunale ritiene un insufficiente accertamento dei fatti anche da tale
profilo.
10.3 Più in generale, va rilevato che il medico incaricato dall'UAIE
d'esprimere la sua valutazione medica unicamente in virtù degli atti di
causa, deve spiegare, in modo logico ed adeguato, le ragioni che
hanno determinato il suo convincimento, dimostrando d'avere tenuto
conto d'ogni fatto decisivo. In altri termini, la sussistenza o meno di
uno stato invalidante deve fondarsi su considerazioni motivate ed
argomentazioni esaurienti e convincenti dal profilo clinico-diagnostico
ed esatte da quello logico-valutativo, presupposti non adempiti nel
caso di specie dai rapporti del dott. D._______ su cui si fonda nella
sostanza la decisione litigiosa.
11.
Per conseguenza, la decisione impugnata, che viola il diritto federale
(accertamento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti
per quanto attiene alla residua capacità lavorativa in attività di
sostituzione adeguate), incorre nell'annullamento.
12.
Quando il Tribunale amministrativo federale annulla una decisione,
esso può sostituirsi all'autorità inferiore e giudicare direttamente nel
merito o rinviare la causa, con istruzioni vincolanti all'autorità inferiore
per un nuovo giudizio (ULRICH HÄFELIN / GEORG MÜLLER / FELIX UHLMANN,
Allgemeines Verwaltungsrecht, 5a ed., Zurigo/Basilea/Ginevra 2006, n.
Pagina 22
C-5336/2007
1977 pag. 418). In particolare, esso si sostituirà all'autorità inferiore se
gli atti sono completi e comunque sufficienti a statuire sull'applicazione
del diritto federale (v. sentenza del Tribunale federale 9C_162/2007 del
3 aprile 2008 consid. 2.3 e relativi riferimenti; DTF 126 II 43 e DTF 125
II 326). Tale non è il caso nella presente fattispecie per i motivi
precedentemente indicati. Gli atti di causa sono pertanto rinviati
all'autorità inferiore affinché la stessa proceda, in tempi ragionevoli, a
completare l'accertamento dei fatti determinanti relativamente allo
stato di salute della ricorrente – con perizia psichiatrica, cardiaca ed
ogni altra che dovesse rendersi necessaria ritenuto il tempo ormai
trascorso dalla stesura dei rapporti medici oggettivi presenti agli atti di
causa – nonché a pronunciare una nuova decisione.
13.
13.1 Visto che il ricorso è parzialmente accolto, non sono prelevate
delle spese processuali (art. 63 PA). L'importo di fr. 290.--, versato il
14 aprile 2004, è restituito alla ricorrente. La domanda di assistenza
giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese
processuali, formulata dalla ricorrente nell'atto inoltrato l'8 agosto
2007, è pertanto divenuta senza oggetto.
13.2 Ritenuto che l'insorgente non è rappresentata in questa sede e
che non risulta che abbia dovuto sopportare delle spese indispensabili
e relativamente elevate in relazione alla procedura di ricorso, non si
giustifica l'attribuzione di spese ripetibili (art. 64 PA in combinazione
con gli art. 7 e segg. del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili
nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio
2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
13.3 A titolo abbondanziale, e nella misura in cui si volesse, per
denegata ipotesi, ritenere che la ricorrente abbia pure inoltrato una
richiesta di gratuito patrocinio, nel senso della designazione di un
difensore d'ufficio, questo Tribunale osserva, in considerazione del
contenuto del gravame e dell'atto di replica, che la domanda avrebbe
dovuto essere respinta, l'insorgente apparendo in grado di tutelare
adeguatamente i suoi legittimi interessi senza l'ausilio di un legale,
fermo restando che nel caso concreto non appaiono porsi questioni di
fatto o di diritto particolarmente complesse.
(dispositivo alla pagina seguente)
Pagina 23
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è parzialmente accolto, nel senso che la decisione impugnata
del 27 giugno 2007 è annullata e gli atti di causa sono rinviati all'UAIE
affinché proceda al completamento dell'istruttoria ed alla pronuncia di
una nuova decisione ai sensi dei considerandi.
2.
Non si prelevano spese processuali. L'importo di fr. 290.--, versato il
14 aprile 2008, è restituito alla ricorrente. La domanda di assistenza
giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese
processuali, è pertanto divenuta senza oggetto.
3.
Non si attribuiscono spese ripetibili.
4.
Comunicazione a:
- ricorrente (Raccomandata con avviso di ricevimento)
- autorità inferiore (n. di rif. )
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Vito Valenti Marcella Lurà
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella
misura in cui sono adempiute le condizioni di cui agli art. 82 e segg.,
90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005
(LTF, RS 173.110). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i
motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione
impugnata e – se in possesso della parte – i documenti indicati come
mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione:
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