Corte II I
C-5348/2007
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 2 0 l u g l i o 2 0 0 9
Giudici Vito Valenti (presidente del collegio),
Beat Weber e Madeleine Hirsig,
cancelliera Marcella Lurà.
A._______,
rappresentato dal Patronato INCA, Ufficio legale,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero (UAIE),
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Assicurazione per l'invalidità (decisione del
2 agosto 2007; revisione di una rendita).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
C-5348/2007
Fatti:
A.
Il 20 ottobre 1988, l'Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone
B._______ (Ufficio AI) ha deciso di erogare in favore di A._______ –
cittadino italiano, nato il (...), coniugato con figli (doc. 1) – una rendita
intera dell'assicurazione svizzera per l'invalidità a decorrere dal 1°
luglio 1987, unitamente alle rendite completive in favore dei famigliari
(doc. 22). È stato stabilito, in virtù della documentazione medica agli
atti, che l'interessato era affetto da frattura, compattazione di L2 con
compressione radicolare (doc. 19). È stato considerato che l'assicurato
presentava un'incapacità al lavoro dell'80% a decorrere dal 14 luglio
1987 nel suo precedente lavoro di installatore sanitario in proprio (doc.
20).
B.
B.a Nel mese di luglio del 1989, l'Ufficio AI ha avviato la prevista
procedura di revisione del diritto alla rendita (doc. 23). Il 3 dicembre
1990, l'Ufficio AI, dopo avere accertato, in virtù della documentazione
assunta agli atti (doc. 24, 25, 28 e 31), un'incapacità al lavoro del 50%
nella precedente attività di installatore sanitario in proprio, ha deciso
che a far tempo dal 1° dicembre 1990 la rendita intera pagata fino ad
allora andava sostituita da una mezza rendita (doc. 32 e 36).
B.b Il 26 ottobre 1990, l'assicurato ha inoltrato ricorso dinanzi alla
Commissione cantonale di ricorso in materia d'assicurazione per la
vecchiaia e i superstiti contro la decisione del 3 dicembre 1990
dell'Ufficio AI mediante il quale ha chiesto il riconoscimento del suo
diritto ad una rendita intera d'invalidità anche successivamente al 1°
dicembre 1990 (doc. 37).
B.c Il 5 giugno 1991, la Commissione cantonale di ricorso in materia
d'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti, dopo avere esaminato
nel merito il caso in questione, ha accolto il ricorso e riformato la
decisione impugnata nel senso che era mantenuta a favore del
ricorrente l'erogazione di una rendita intera a far tempo dal
1° dicembre 1990. L'autorità di ricorso ha in particolare operato un
nuovo raffronto dei redditi da cui risulta un grado d'invalidità di almeno
il 66 2/3% (doc. 41).
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B.d Conseguentemente, il 1° novembre 1991, l'Ufficio AI ha
riconosciuto all'assicurato il diritto ad una rendita intera anche
successivamente al 1° dicembre 1990 (doc. 43 e 44).
C.
Nel mese di novembre del 1991, l'Ufficio AI ha avviato la prevista
procedura di revisione del diritto alla rendita (doc. 45). Il 31 gennaio
1992, l'Ufficio AI ha comunicato all'interessato che, sulla base della
documentazione agli atti (doc. 45 e 46), il diritto alla rendita intera –
peraltro con grado d'invalidità del 70% – è stato confermato (doc. 47 e
48).
D.
D.a Il 20 marzo 1997, a seguito del rimpatrio dell'assicurato, l'Ufficio
AI ha trasmesso l'incarto all'allora Ufficio AI per gli assicurati residenti
all'estero (attualmente Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero e, in seguito, UAIE) (doc. 52). Nel mese
di maggio del 1997, l'UAIE ha avviato la prevista procedura di
revisione del diritto alla rendita (doc. 54). Nel corso del mese di
settembre del 1998, l'interessato si è trasferito in C._______ (doc. 65).
D.b Nel progetto di decisione del 16 settembre 1999, l'autorità
inferiore ha comunicato all'interessato che, in virtù dei nuovi
documenti ricevuti (doc. 59 a 61, 66 a 71, 77 e 78) nonché della presa
di posizione del 29 aprile 1999 del dott. D._______ (doc. 74),
l'esercizio di un'attività lucrativa confacente al suo stato di salute
(quale ad esempio attività alla direzione di un'impresa d'installazioni
sanitarie, elaborazione dei preventivi, gestione degli articoli,
ordinazioni di articoli sanitari, venditore in un negozio, cassiere,
telefonista) sarebbe da considerare nuovamente esigibile e
permetterebbe di realizzare più di un terzo del guadagno che potrebbe
essere ottenuto senza invalidità. Pertanto, la rendita intera dovrebbe
essere sostituita da una mezza rendita (doc. 79 a 81).
D.c Il 26 settembre 1999, nelle sue osservazioni al progetto di
decisione, l'interessato ha affermato che il suo stato di salute si è
aggravato e non gli consente di far fronte agli atti di un'attività
lavorativa (doc. 83). Il 9 novembre 1999, l'UAIE, dopo avere rilevato
(secondo il parere del 15 ottobre 1999 del dott. D._______; v. doc. 85),
che la documentazione medica prodotta (doc. 84) non porta elementi
clinici tali da modificare il precedente apprezzamento, ha deciso che a
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decorrere dal 1° gennaio 2000 la rendita intera pagata fino ad allora è
sostituita da una mezza rendita di un importo di fr. 914.-- per il
ricorrente, di fr. 274.-- per la moglie e di fr. 366.-- per ciascuno dei figli
(doc. 86 e 87).
D.d Il 2 dicembre 1999, l'assicurato ha inoltrato ricorso dinanzi alla
Commissione federale di ricorso in materia d'assicurazione per la
vecchiaia, i superstiti e l'invalidità per le persone residenti all'estero
contro la decisione del 9 novembre 1999 dell'UAIE mediante il quale
ha chiesto il riconoscimento del suo diritto ad una rendita intera
d'invalidità sulla base della documentazione medica esibita (doc. 93 a
95).
D.e Il 18 luglio 2000, la Commissione federale di ricorso in materia
d'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità per le persone
residenti all'estero ha – su proposta dell'autorità inferiore – parzial-
mente accolto il ricorso, annullato la decisione impugnata del 9
novembre 1999 e rinviato gli atti di causa all'UAIE affinché detto Ufficio
procedesse agli accertamenti medici da essa stessa proposti nella
risposta al ricorso del 6 luglio 2000 (doc. 102 e 103) relativamente alla
situazione medica dell'interessato a far tempo dal 1998 (con perizia
ortopedica) ed alla pronuncia di una nuova decisione (doc. 104).
D.f Il 17 gennaio 2001, l'interessato è stato sottoposto ad una perizia
ortopedica (v. rapporto peritale del 24 gennaio 2001 del dott.
E._______, specialista in chirurgia ortopedica; doc. 115). Dal rapporto
peritale del dott. E._______ risulta la seguente diagnosi: vecchia
frattura di L1, stato dopo spondilodesi D12-L2, artrosi intersomatica
dorso-lombare D11-D12, possibile instabilità L2-L3. L'esperto ha
rilevato che la capacità lavorativa del ricorrente nella sua professione
d'installatore sanitario è nulla e detta capacità non ha subito alcuna
evoluzione positiva dall'incidente subito nel 1986. Ha pure osservato
che viste le limitazioni funzionali a carico dell'assicurato sono possibili
esclusivamente attività sedentarie leggere che consentono dei
cambiamenti di posizione e dei periodi di riposo. In tali attività teoriche,
sussisterebbe una residua capacità lavorativa che non supererebbe il
50%. Ha sottolineato di non condividere la descrizione di un
miglioramento dello stato di salute dell'interessato contenuto in un
rapporto medico agli atti e che non è realistico d'ammettere una
capacità lavorativa del 50% come installatore sanitario. Stante le
affezioni di cui soffre l'assicurato, l'evoluzione dal 1992 potrebbe
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muoversi tra una stabilizzazione ed un peggioramento, ma certamente
non verso un miglioramento.
D.g Il 3 maggio 2001, l'autorità inferiore, dopo avere considerato, sulla
base della perizia ortopedica (doc. 115) come pure del rapporto del 30
marzo 2001 del dott. F._______ (doc. 117), che il grado di invalidità
esistente (del 70%) non ha subito alcuna modifica, ha confermato il
diritto alla rendita intera a decorrere dal 1° gennaio 2000 (doc. 118 e
119).
E.
Nel mese di febbraio del 2005, l'autorità inferiore ha avviato la prevista
procedura di revisione del diritto alla rendita. L'UAIE ha in particolare
richiesto alla “Direction Régionale du Service Médical Rhône Alpes” di
G._______ di sottoporre l'assicurato a nuove visite mediche, ossia ad
un esame sullo stato di salute generale (rapporto dattiloscritto
comprendente i farmaci con denominazione e dosaggio) nonché ad un
esame ortopedico (rapporto dattiloscritto) (doc. 119).
E.a Dalle carte processuali, risultano essere stati prodotti i seguenti
documenti:
• i questionari per la revisione della rendita del 5 luglio 2005 e
del 29 dicembre 2006, nei quali l'assicurato ha dichiarato di non
esercitare alcuna attività lucrativa ([ha altresì segnalato di
essersi occupato della direzione di un cantiere durante un
giorno e mezzo alla settimana dal giugno al dicembre del 2004,
ma di non essere sicuro che siano stati pagati i contributi a suo
favore]; doc. 125 e doc. 157);
• il rapporto medico del 24 maggio 2005 del “Service Médical
Rhône Alpes” (basato su una visita del 1° aprile 2005),
attestante uno stato clinico non migliorato in relazione
all'esame precedente, un aggravamento moderato
dell'osteofisoti su esiti di frattura di L1 nel 1986 e cervicoartrosi
(doc. 130);
• un certificato medico del 18 agosto 2005, da cui emerge che le
condizioni di salute del paziente continuano a peggiorare
(doc. 131);
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• una relazione di visita neurologica dell'8 settembre 2005, in cui
è evidenziato, da un lato, che l'interessato presenta importanti
esiti neurologici e funzionali, segnatamente a livello di dolori
nonché dell'attitudine ad effettuare dei movimenti di flesso-
estensione, rotazione assiale, inflessione laterale. Dall'altro
lato, è rilevato che non esiste alcuna soluzione medica o
chirurgica suscettibile non solamente di diminuire i suoi dolori,
ma neppure di ridare una capacità all'esercizio d'attività normali
(doc. 132);
• un certificato medico del 4 ottobre 2005, in cui è indicato che
che lo stato di salute dell'assicurato è stazionario (doc. 133).
E.b Nel suo rapporto dell'11 novembre 2005, il dott. H._______,
medico dell'UAIE, ha ritenuto opportuno di chiedere l'effettuazione di
una perizia (neurologica ed ortopedica) alfine di una valutazione
completa del caso (doc. 135).
F.
F.a La perizia neurologica del 19 luglio 2006, effettuata dal dott.
I._______, si fonda su una visita del peritando dell'8 giugno 2006,
sugli atti messi a disposizione e le informazioni fornite dal peritando
medesimo. Quest'ultimo ha indicato che da 8-9 anni i dolori (alla
regione lombare con irradiazione all'arto inferiore destro) si sarebbero
intensificati (7-8/10) e sarebbero praticamente costanti. Sarebbe in
grado di sollevare pesi non superiori ai 5-7 kg, di camminare per 10
minuti in piano, di stare in piedi e rimanere seduto per un'ora e mezza
massimo due ore, di guidare per 45 minuti. Dopo ogni sforzo dovrebbe
distendersi ed assumere medicamenti. Il perito ha posto la diagnosi di
lombosciatalgia cronica a seguito di remota frattura di L1, stato dopo
corporectomia di L1, spondilodesi da D12 a L2 per trapianto iliaco e
fissazione posteriore bilaterale da D12 a L2, artrosi intersomatica e
dorsolombare D11-12, cervicoartrosi e cefalee di tipo tensivo. Ha
altresì considerato che il paziente non presenta alcun evidente
disturbo practognosico. I postumi neurologici sono essenzialmente di
natura dolorosa, benché siano presenti anche dei discreti impedimenti
autonomi (impotenze funzionali). Dopo avere osservato che il dott.
J._______ (v. rapporto del 26.10.98; doc. 71 pag. 3) aveva a suo
tempo ritenuto una capacità residua quale installatore del 30% e del
50% in caso di conversione professionale come cassiere o telefonista,
il dott. I._______ ha ritenuto una residua capacità lavorativa del
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peritando non superiore al 50% (come già ritenuto dal dott. E._______;
cf. rapporto peritale del 24 gennaio 2001 [doc. 115]) in attività di tipo
sedentario e leggero che gli consentano dei cambiamenti di posizione
e dei periodi di pausa per controllare i dolori. Ha infine fatto notare che
a suo giudizio un tale ritmo di lavoro è verosimilmente poco
compatibile con un impiego stabile (doc. 153).
F.b Nella perizia ortopedica (v. rapporto del 1° dicembre 2006; doc.
154), che si fonda su un esame personale dell'assicurato dell'8 giugno
e 14 agosto 2006 e della documentazione medica agli atti (assicurato
che è stato altresì sottoposto l'8 giugno e 14 agosto 2006 ad esami
radiologici), il dott. K._______, specialista in chirurgia ortopedica e
traumatologia, ha posto la diagnosi segnatamente di stato dopo
doppio intervento chirurgico (corporectomia di L1 per via anteriore e
spondilodesi da D12 a L2 per trapianto iliaco autologo nonché
fissazione di spondilodesi per via posteriore da D12 a L2 il 29 giugno
1986), anomalia della curvatura sagittale della colonna con cifosi
locale D12-L2 postraumatica, lordosi toracica D8-D11 e cifosi globale
toracica al limite inferiore (29°), dolori meccanici cronici da fatica
muscolare dorsolombare dovuta alla deformazione cifotica residua
della cerniera toracico-lombare, spondiloartrosi toracico-lombare
diffusa e cervicoartrosi. Il medico ha pure rilevato che le lombalgie di
cui è affetto l'assicurato sono peggiorate a seguito della degenerazio-
ne fisiologica delle strutture muscolo-legamentose della colonna
vertebrale. L'interessato ha indicato di soffrire di dolori intensi alla
muscolatura dalla metà della colonna toracica fino alle natiche da
entrambi i lati nonché a livello inguinale. Ha segnalato di essere in
grado di camminare per 10 minuti, rimanere seduto da 30 a 45 minuti,
stare in piedi da un'ora e mezza a due ore, guidare per 45 minuti e
portare pesi non superiori a 5-7 kg ed in seguito di doversi alzare,
cambiare posizione rispettivamente sdraiarsi. Il dott. K._______, dopo
avere osservato che a suo giudizio le lombalgie descritte dal peritando
sono peggiorate, ha escluso che lo stesso possa ancora svolgere il
precedente lavoro di installatore sanitario (in tal tale ambito la capacità
lavorativa sarebbe dunque attualmente, e definitivamente, dello 0%).
La sua valutazione non concorderebbe altresì con quella del luglio del
2006 dei neurologici con riferimento alla residua capacità lavorativa in
attività sedentarie leggere. In effetti, in siffatte attività (lavori d'ufficio
essenzialmente), la capacità lavorativa non supera il 20%, visto che il
mantenimento prolungato di una posizione è molto difficile per il
peritando. In altri termini, in lavori sedentari leggeri, che permettano
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regolari cambiamenti di posizione, la capacità lavorativa non
supererebbe, al meglio, il 50%. In ciò concorderebbe con i colleghi
neurologi. Tuttavia, la realtà attuale del paziente è che nell'ambito di
un'attività ininterrotta di lavoro, la sua capacità non supera il 20%, dal
momento che gli attuali dolori necessitano di frequenti cambiamenti di
posizione e di periodi in stazione sdraiata, incompatibili con un'attività
ininterrotta del 50% (doc. 154).
G.
Il 19 dicembre 2006, l'UAIE ha sottoposto le perizie ortopedica e
neurologica al dott. L._______, del Servizio regionale “Rhône” (SMR),
il quale, nel suo rapporto del 2 febbraio 2007, ha esposto la diagnosi
principale segnatamente di dolori meccanici cronici da fatica
muscolare dorsolombare dovuta alla deformazione cifotica residua
della cerniera toracico-lombare, anomalia della curvatura sagittale
della colonna con cifosi locale D12-L2 postraumatica, lordosi toracica
D8-D11 e cifosi globale toracica al limite inferiore (29°). Ha pure
evidenziato la diagnosi correlata segnatamente di spondilartrosi
toracico-lombare diffusa, cervicoartrosi, stato dopo doppio intervento
chirurgico (corporectomia di L1 per via anteriore e spondilodesi da
D12 a L2 per trapianto iliaco autologo nonché fissazione di
spondilodesi per via posteriore da D12 a L2 il 29 giugno 1986) (con
ripercussioni sulla capacità lavorativa) nonché di lombosciatalgia
cronica a seguito di remota frattura di L1 (senza ripercussioni sulla
capacità lavorativa). Il medico ha evidenziato che i dolori di cui
l'assicurato ha affermato di soffrire sono dovuti ad affezioni di tipo
ortopedico. Ha rilevato che dall'esame neurologico risulta che lo stato
di salute dell'interessato è migliorato (scomparsa della sindrome
irritativa radicolare agli arti inferiori ed assenza di deficit di forza e di
sensibilità agli arti inferiori). In particolare, ha precisato che
quest'ultimo non è affetto da alcun disturbo neurologico. Il dott.
L._______ ha constatato che l'esercizio della precedente attività di
installatore sanitario non sarebbe più stato esigibile (incapacità del
100% dal 1° luglio 1987). Ha nondimeno ritenuto, in virtù della
descrizione delle limitazioni funzionali da parte del paziente nonché
delle risultanze dell'esame ortopedico, che un'attività leggera avrebbe
potuto essere esercitata nella misura del 70% (a decorrere dal 1°
dicembre 2006) in un'attività sostitutiva adeguata alle sue condizioni
(attività a tempo pieno, seduta o semisedentaria, con sollevamento di
pesi non superiore a 5 kg, senza camminare, ad esclusione dei lavori
pesanti, quale ad esempio sorvegliante di posteggio/museo, riparatore
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di piccoli apparecchi/articoli domestici, registrazione di dati/
classificazione/archiviazione), definita dalle limitazioni funzionali
menzionate e da una diminuzione del rendimento del 30% al massimo
nell'ambito di un orario di lavoro completo (doc. 158).
H.
Il 26 marzo 2007, l'UAIE ha effettuato una valutazione del grado
d'invalidità dell'interessato sulla base di un salario mensile da valido di
fr. 5'635.13 per 41.2 ore settimanali, conseguibile in Svizzera nel 2004
come operaio specializzato nel settore metallurgico (cfr. statistiche
pubblicate dall'Ufficio federale di statistica sulla struttura dei salari e la
durata di lavoro normale nelle aziende 2004), e l'ha contrapposto ad
un salario da invalido per le attività di sostituzione proposte dal dott.
L._______ di fr. 4'435.25 per 41.6 ore settimanali (cfr. statistiche
pubblicate dall'Ufficio federale di statistica sulla struttura dei salari e la
durata di lavoro normale nelle aziende 2004). Quest'ultimo importo è
stato ridotto del 10% (4'435.25 – 443.53 = 3'991.72), per tenere conto
dell'età, del lungo periodo d'inattività dell'interessato e del fatto che
quest'ultimo può esercitare solo delle attività leggere ed adeguate alle
sue condizioni. L'UAIE ha poi effettuato una riduzione aggiuntiva del
30%, poiché l'interessato avrebbe potuto svolgere un'attività sostitutiva
solo nella misura del 70% (3'991.72 – 1'197.51 = 2'794.21). Perciò, il
citato Ufficio ha confrontato un reddito da valido di fr. 5'635.13 ad uno
teorico da invalido di fr. 2'794.21. Il calcolo della perdita di guadagno è
stato indicato come segue: [(5'635.13 – 2'794.21) x 100] : 5'635.13 =
50,41% (doc. 159).
I.
Il 2 maggio 2007, l'autorità inferiore ha comunicato all'interessato che,
in base ai nuovi documenti ricevuti, l'esercizio di un'attività lucrativa
più leggera confacente allo stato di salute – attività con posto di lavoro
seduto o con cambio di posizione, senza camminare, senza porto di
pesi superiore ai 5 kg, quale ad esempio posteggiatore, custode di
museo, riparatore di piccoli elettrodomestici, attività in un ufficio o
nell'amministrazione – sarebbe da considerare esigibile e permette-
rebbe di realizzare più del 40% del guadagno che potrebbe essere
ottenuto senza invalidità. Pertanto, la rendita intera dovrebbe essere
sostituita da una mezza rendita. Ha quindi accordato all'assicurato la
facoltà d'esprimersi sulla prevista riduzione della rendita intera (v.
progetto di decisione; doc. 160).
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J.
Il 21 giugno 2007, l'insorgente ha contestato l'esistenza delle
condizioni per una riduzione della rendita intera fino ad allora erogata
con una mezza rendita. L'ampia documentazione medico-specialistica,
segnatamente il rapporto dell'8 settembre 2005 del dott. M._______
(doc. 132) nonché le perizie neurologica del 19 luglio 2006 ed
ortopedica del 1° dicembre 2006 (doc. 153 e 154), attestano con
relativi referti obiettivi che le sue condizioni di salute non sono per
niente migliorate, ma, al contrario, peggiorate. La sua capacità
lavorativa non supera pertanto il 20% in attività leggere e confacenti al
suo stato di salute. Di fronte ad una diagnosi essenzialmente invariata
rispetto alle valutazioni specialistiche degli anni '90, se non peggiorata
per quanto concerne il progrediente degrado alla colonna dorsale e
lombare, il miglioramento postulato dal SMR Rhône nel suo rapporto
del 2 febbraio 2007 non può trovare conferma (doc. 164).
K.
Il 2 agosto 2007, l'autorità inferiore – dopo avere constatato che
l'interessato è di nuovo in grado di svolgere un'attività confacente al
suo stato di salute e che tale attività permette di realizzare più del
40% del guadagno che potrebbe essere realizzato senza invalidità –
ha deciso che a decorrere dal 1° ottobre 2007 la rendita intera pagata
fino ad allora al ricorrente è sostituita da una mezza rendita di un
importo mensile di fr. 1'005.-- per il ricorrente, di fr. 302.-- per la moglie
e di fr. 402.-- per il figlio (doc. 166; v. anche doc. 165).
L.
Il 9 agosto 2007, l'interessato ha interposto ricorso dinanzi al Tribunale
amministrativo federale contro la citata decisione dell'UAIE mediante il
quale ha chiesto, sostanzialmente, il riconoscimento del suo diritto ad
una rendita intera d'invalidità anche successivamente al 1° ottobre
2007. Ha contestato, sulla base della documentazione medica agli atti
e segnatamente della perizia ortopedica del 1° dicembre 2006, un
miglioramento delle sue condizioni di salute come pure l'esigibilità
dell'esercizio di un'attività lavorativa con una capacità di guadagno di
oltre il 40% (doc. TAF 1).
M.
Nella risposta al ricorso del 7 dicembre 2007, l'UAIE ha osservato che
la riduzione della rendita, da intera alla metà, a partire dal 1° ottobre
2007, merita conferma ed ha quindi proposto la reiezione del gravame.
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L'autorità inferiore ha rilevato che, in virtù dei rapporti del 19 luglio
2006 e del 1° dicembre 2006 relativi alle perizie neurologica e
ortopedica effettuate in Svizzera, il servizio medico dell'UAIE ha
constatato un miglioramento dello stato di salute dell'assicurato. Detto
servizio ha tuttavia considerato quest'ultimo parzialmente limitato
(nella misura del 30%) nell'esercizio di un'attività sostitutiva
confacente allo stato di salute, in contrasto con quanto ritenuto dal
neurologo e dall'ortopedico. Tale limitazione conduce ad una perdita di
guadagno del 50%, ciò che da diritto unicamente ad una mezza
rendita (doc. TAF 6).
N.
Nella replica del 10 gennaio 2008, il ricorrente si è riconfermato, in
virtù della documentazione agli atti, nelle proprie argomentazioni di
fatto e di diritto di cui al ricorso del 9 agosto 2007 (doc. TAF 8).
O.
Con decisione incidentale del 15 gennaio 2008 (notificata il 16 gennaio
2008; cfr. avviso di ricevimento agli atti), questo Tribunale ha invitato il
ricorrente a versare, nel termine di 30 giorni dalla notificazione della
decisione incidentale medesima, un anticipo di fr. 300.-- a copertura
delle presumibili spese processuali. L'anticipo è stato versato il
28 gennaio 2008 (doc. TAF 9 a 11).
P.
Con scritto del 15 maggio 2009, l'insorgente ha chiesto informazioni
circa lo stato della procedura promossa dinanzi a questo Tribunale
(doc. TAF 12).
Diritto:
1.
1.1 Il Tribunale amministrativo federale esamina d'ufficio e con piena
cognizione la sua competenza (art. 31 e segg. della legge del
17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale [LTAF, RS
173.32]), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono
sottoposti (DTF 133 I 185 consid. 2 e relativi riferimenti).
1.2 Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui
all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in
combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 69 cpv. 1 lett. b della
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legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità
(LAI, RS 831.20), i ricorsi di persone residenti all'estero contro le
decisioni, ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968
sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), rese dall'UAIE.
1.3 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di
assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è
applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale
del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1
cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione
per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la LAI non deroghi
alla LPGA.
1.4 Il ricorso – presentato tempestivamente e rispettoso dei requisiti
previsti dalla legge (art. 59 e 60 LPGA nonché art. 52 PA) – è pertanto
ammissibile.
2.
2.1 Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la
Confederazione svizzera e la Comunità europea ed i suoi Stati membri
sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999 (ALC,
RS 0.142.112.681) ed il relativo Allegato II che regola il coordinamento
dei sistemi di sicurezza sociale, nonché il Regolamento (CEE) n°
1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo all'applicazione dei
regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori
autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità
(RS 0.831.109.268.1), che si applica a tutte le rendite il cui diritto
sorge a far data dal 1° giugno 2002 o successivamente e si sostituisce
a qualsiasi convenzione di sicurezza sociale che vincoli due o più Stati
(art. 6 Regolamento), come pure il Regolamento (CEE) n° 574/72 del
Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del Regolamento
n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11). L'art. 3 del regolamento (CEE) n°
1408/71 sancisce il principio della parità di trattamento tra cittadini che
risiedono in uno Stato membro della Comunità europea ed i cittadini
svizzeri.
2.2 Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta
nell'allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri
della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono
sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora
il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo. Nella misura in cui
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C-5348/2007
l'Accordo, in particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei
sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni
contrarie, l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle
condizioni di ottenimento di una rendita di invalidità svizzera sono
regolate dal diritto interno svizzero.
2.3 L'art. 80a LAI sancisce espressamente l'applicabilità nella
presente procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione
europea, dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio
del 14 giugno 1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo
1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71.
2.4 Per costante giurisprudenza, l'ottenimento di una pensione
straniera d'invalidità non pregiudica l'apprezzamento di un'invalidità
secondo il diritto svizzero (v. sentenza del Tribunale federale I 435/02
del 4 febbraio 2003 consid. 2). Anche in seguito all'entrata in vigore
dell'ALC, il grado d'invalidità di un assicurato che pretende una rendita
dell'assicurazione svizzera è determinato esclusivamente secondo il
diritto svizzero (DTF 130 V 253 consid. 2.4).
3.
3.1 Secondo l'art. 2 LPGA, le disposizioni della legge stessa sono
applicabili alle assicurazioni sociali disciplinate dalla legislazione
federale, se e per quanto le singole leggi sulle assicurazioni sociali lo
prevedano.
3.2 L'esame del diritto a prestazioni secondo la LAI è retto dal tenore
della LAI al momento della decisione impugnata in virtù del principio
secondo il quale sono determinanti le norme materiali in vigore al
momento della realizzazione dello stato di fatto giuridicamente
determinante (DTF 130 V 445 consid. 1.2 e relativi riferimenti). Le
disposizioni della 5a revisione della LAI, in vigore dal 1° gennaio 2008,
non sono pertanto applicabili nel caso concreto e di seguito è fatto
riferimento alle disposizioni in vigore fino al 31 dicembre 2007.
4.
4.1 L'invalidità ai sensi della LPGA e della LAI è l'incapacità al
guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga
durata che può essere conseguente ad infermità congenita, malattia o
infortunio (art. 8 LPGA e 4 cpv. 1 LAI). Secondo l'art. 7 LPGA, è
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C-5348/2007
considerata incapacità al guadagno la perdita, totale o parziale, della
possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in
considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o
psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed
alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili. In caso
d'incapacità al lavoro di lunga durata, possono essere prese in
considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o
campo d'attività (art. 6 LPGA).
4.2 Giusta l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore dal 1° gennaio 2004,
l'assicurato ha diritto ad un quarto di rendita se è invalido per almeno il
40%, ad una mezza rendita se è invalido per almeno la metà, a tre
quarti di rendita se è invalido per almeno il 60% e ad una rendita
intera se è invalido per almeno il 70%. In seguito all'entrata in vigore
dell'Accordo sulla libera circolazione, la limitazione prevista dall'art. 28
cpv. 1ter LAI, secondo cui le rendite per un grado d'invalidità inferiore al
50%, ma pari almeno al 40%, sono versate solo ad assicurati che
sono domiciliati e dimorano abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA),
non è più applicabile segnatamente quando l'assicurato è cittadino
dell'UE, o svizzero, e risiede nell'UE (DTF 132 V 423 consid. 6.4.1 e
sentenza del Tribunale federale I 702/03 del 28 maggio 2004 consid. 1
e relativi riferimenti).
4.3 La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è di carattere
economico-giuridico e non medico (DTF 116 V 246 consid. 1b, DTF
110 V 273 e DTF 105 V 205). In base all'art. 16 LPGA, applicabile per
il rinvio dell'art. 28 cpv. 2 LAI, per valutare il grado d'invalidità, il reddito
che l'assicurato potrebbe conseguire esercitando l'attività
ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l'eventuale
esecuzione di provvedimenti d'integrazione (reddito da invalido),
tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è
confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non
fosse diventato invalido (reddito da valido; metodo generale del
raffronto dei redditi). Se non è possibile determinare o stimare in
maniera attendibile i due redditi di cui si tratta, si deve procedere,
ispirandosi al metodo specifico applicabile alle persone non esercitanti
un'attività lucrativa (art. 27 dell'ordinanza del 17 gennaio 1961
sull'assicurazione per l'invalidità [OAI; RS 831.201]), al confronto delle
attività e valutare il grado d'invalidità ritenendo l'incidenza della
diminuita capacità di rendimento sulla situazione economica concreta
(metodo straordinario di graduazione; v. sentenza del Tribunale
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C-5348/2007
federale I 782/03 del 24 maggio 2006 consid. 2.3, DTF 128 V 29 e DTF
104 V 135). Peraltro, l'invalidità degli assicurati che esercitano solo
parzialmente un'attività lucrativa e per il resto sono dediti allo
svolgimento delle proprie mansioni va computata secondo il metodo
ordinario del raffronto dei redditi (art. 16 LPGA) per la parte di attività
lucrativa, mentre in merito all'impedimento a svolgere le mansioni
consuete l'invalidità deve essere valutata sulla base di un confronto
delle attività – da attuare mediante un'inchiesta domiciliare (DTF 130 V
97) – conformemente all'art. 27 OAI. In tal caso occorre determinare la
parte rispettiva dell'attività lucrativa e quella del compimento degli altri
lavori abituali e calcolare il grado d'invalidità globale in funzione
dell'impedimento nei due ambiti in questione (metodo misto; cfr. DTF
125 V 148 consid. 2; sentenze del Tribunale federale 9C_35/2007 del 4
aprile 2008 consid. 2, I 503/04 del 13 settembre 2006 consid. 2,
nonché in particolare I 382/04 del 18 ottobre 2005 consid. 2 e I 540/02
del 12 maggio 2004 consid. 2).
4.4 L'assicurazione svizzera per l'invalidità risarcisce pertanto, e di
principio, soltanto la perdita economica che deriva da un danno alla
salute fisica o psichica dovuto a malattia o infortunio, non la malattia o
la conseguente incapacità lavorativa. L'invalidità dell'assicurato che
non esercita un'attività lucrativa, ma svolge le mansioni consuete e dal
quale non si può ragionevolmente esigere che intraprenda un'attività
lucrativa, è determinata, in deroga all'art. 16 LPGA, in funzione
dell'incapacità di svolgere le mansioni consuete (art. 28 cpv. 2bis LAI;
metodo specifico). L'art. 27 OAI precisa che per mansioni consuete di
una persona senza attività lucrativa occupata nell'economia domestica
s'intendono gli usuali lavori domestici, l'educazione dei figli nonché le
attività artistiche e di pubblica utilità.
4.5 Benché l'invalidità sia una nozione economico-giuridica, le
certificazioni mediche possono costituire importanti elementi per
apprezzare il danno invalidante e per determinare quali lavori siano
ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 115 V 133
consid. 2 e DTF 114 V 310 consid. 3c).
5.
5.1 Secondo l'art. 17 LPGA, se il grado d'invalidità del beneficiario
della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la
rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d'ufficio
o su richiesta. Il cpv. 2 della stessa norma prevede che ogni altra
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C-5348/2007
prestazione durevole accordata in virtù di una disposizione
formalmente passata in giudicato è, d'ufficio o su richiesta, aumentata,
diminuita o soppressa se le condizioni che l'hanno giustificata hanno
subito una notevole modificazione.
5.2 Giusta l'art. 87 cpv. 2 OAI, la revisione avviene d'ufficio quando, in
previsione di una possibile modifica importante del grado d'invalidità o
di grande invalidità o dell'assistenza dovuta all'invalidità, è stato
stabilito un termine nel momento dell'erogazione della rendita o
dell'assegno per grandi invalidi, o allorchè si conoscono fatti o si
ordinano provvedimenti che possono provocare una notevole modifica
del grado d'invalidità, della grande invalidità o dell'assistenza dovuta
all'invalidità.
5.3 L'art. 88a cpv. 1 OAI prevede che se la capacità al guadagno
dell'assicurato o la capacità di svolgere le mansioni consuete migliora
oppure se la grande invalidità o l'assistenza dovuta all'invalidità si
riduce, v'è motivo d'ammettere che il cambiamento determinante
sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni, dal
momento in cui si può supporre che il miglioramento constatato
perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è
durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente
continuerà a durare. La riduzione o la soppressione della rendita o
dell'assegno per grandi invalidi è messa in atto il più presto, il primo
giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione (art.
88bis cpv. 2 lett. a OAI).
5.4 Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, costituisce
motivo di revisione della rendita d'invalidità ogni modifica rilevante
delle circostanze di fatto suscettibile d'influire sul grado di invalidità e,
quindi, sul diritto alla rendita. Per conseguenza, la rendita può essere
soggetta a revisione non soltanto in caso di modifica importante dello
stato di salute, ma anche quando detto stato è rimasto invariato, ma le
sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subito un
cambiamento significativo (sentenza del Tribunale federale I 870/05
del 2 maggio 2007; DTF 130 V 343 consid. 3.5). Irrilevante è invece,
una diversa valutazione di una fattispecie restata sostanzialmente
immutata (DTF 112 V 371 consid. 2b).
5.5 Al fine di accertare se il grado di invalidità si è modificato in
maniera tale da influire sul diritto alle prestazioni, si deve confrontare,
da un lato, la situazione di fatto dell'ultima decisione cresciuta in
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C-5348/2007
giudicato che è stata oggetto di un esame materiale del diritto alla
rendita dopo contestuale accertamento pertinente dei fatti,
apprezzamento delle prove e confronto dei redditi, e, dall'altro lato, la
situazione di fatto vigente all'epoca del provvedimento litigioso
(sentenza del Tribunale federale I 759/06 del 5 settembre 2007; DTF
133 V 108). Pertanto, il periodo di riferimento nell'ambito della
presente vertenza è quello intercorrente tra il 3 maggio 2001 (data
della decisione mediante la quale è stata confermata la rendita intera)
ed il 2 agosto 2007 (data della decisione impugnata). Il giudice delle
assicurazioni sociali analizza, infatti, la legalità della decisione
impugnata, in generale, secondo lo stato di fatto esistente al momento
in cui la decisione impugnata è stata resa (DTF 130 V 445 consid. 1.2
e 1.2.1).
6.
6.1 Giusta il principio inquisitorio che regge la procedura in materia di
assicurazioni sociali (art. 43 LPGA), l'amministrazione deve
intraprendere d'ufficio i necessari accertamenti e raccogliere le
informazioni di cui ha bisogno. In particolare, deve ordinare una perizia
allorquando è necessario per la valutazione medica del caso (DTF 117
V 282 consid. 4a).
Se gli accertamenti svolti d'ufficio permettono all'amministrazione o al
giudice, che si sono fondati su un apprezzamento diligente delle prove,
di giungere alla convinzione che certi fatti presentino una
verosimiglianza preponderante, e che ulteriori misure probatorie non
potrebbero modificare questo apprezzamento, è superfluo assumere
altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; UELI KIESER, ATSG-
Kommentar, 2a ed., Zurigo 2009, art. 42 n. 19 pag. 536; sentenza del
Tribunale federale K 24/04 del 20 aprile 2005; DTF 122 II 464 consid.
4a). In tal caso, non sussiste una violazione del diritto costituzionale di
essere sentito secondo l'art. 29 cpv. 2 Cst. (Sozialversicherungsrecht
[SVR] 2001 IV n. 10 pag. 28).
6.2 In virtù degli art. 12 e 13 PA e dell'art. 19 PA in relazione con
l'art. 40 della legge federale di procedura civile del 4 dicembre 1947
(PCF, RS 273), il tribunale accerta, con la collaborazione delle parti, i
fatti determinanti per la soluzione della controversia, assume le prove
necessarie e le valuta liberamente.
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C-5348/2007
7.
Il giudice delle assicurazioni sociali deve esaminare in maniera
obiettiva tutti i mezzi di prova, indipendentemente dalla loro
provenienza, e poi decidere se i documenti messi a disposizione
permettono di giungere ad un giudizio attendibile sulle pretese
giuridiche litigiose. Affinché il giudizio medico acquisti valore di prova
rilevante, esso deve essere completo in merito ai temi sollevati, deve
fondarsi, in piena conoscenza della pregressa situazione valetudinaria
(anamnesi), su esami approfonditi e tenere conto delle censure
sollevate dal paziente, per poi giungere in maniera chiara a fondate,
logiche e motivate deduzioni. Peraltro, per stabilire se un rapporto
medico ha valore di prova non è determinante né la sua origine né la
sua denominazione – ad esempio quale perizia o rapporto – ma il suo
contenuto (DTF 125 V 351 consid. 3a).
7.1 In particolare, per quanto concerne le perizie giudiziarie la
giurisprudenza ha stabilito che il giudice non si scosta senza motivi
imperativi dal parere degli esperti, il cui compito è quello di mettere a
disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare,
da un punto di vista medico, una certa fattispecie (sentenza del
Tribunale federale U 505/06 del 17 dicembre 2007). Ragioni che
possono indurre il giudice a non fondarsi su un tale referto sono ad
esempio affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia,
o altri rapporti da cui emergono validi motivi per farlo e, meglio, se
l'opinione di altri esperti appare sufficientemente fondata da mettere in
discussione le conclusioni peritali (sentenza del Tribunale federale I
166/03 del 30 giugno 2004 consid. 3.3).
7.2 Per quel che riguarda le perizie di parte, il Tribunale federale ha
precisato che esse contengono considerazioni specialistiche che
possono contribuire ad accertare i fatti, da un punto di vista medico.
Malgrado esse abbiano lo stesso valore probatorio di una perizia
giudiziaria, il giudice deve valutare se questi referti medici sono atti a
mettere in discussione la perizia giudiziaria oppure quella ordinata
dall'amministrazione (DTF 125 V 351). Giova altresì rilevare come
debba essere considerato con la necessaria prudenza l'avviso dei
medici curanti, i quali possono tendere a pronunciarsi in favore del
proprio paziente a dipendenza dei particolari legami che essi hanno
con gli stessi (DTF 125 V 351 consid. 3b e relativi riferimenti).
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7.3 Non va infine dimenticato che se vi sono dei rapporti medici
contraddittori il giudice non può evadere la vertenza senza valutare
l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un
rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va tuttavia precisato
che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri
medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista
medico, come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle
carenze e quale sia l'opinione più adeguata (sentenza del Tribunale
federale I 166/03 del 30 giugno 2004 consid. 3.3).
8.
8.1 Il ricorrente ha lavorato quale installatore sanitario in proprio, in
ragione di 50 ore settimanali, dall'aprile al luglio del 1986 (doc. 4). In
seguito, ha continuato a svolgere tale attività, in ragione di 2 a 4 ore al
giorno, dal maggio del 1987 almeno fino al rimpatrio, che, per quanto
emerge dalle carte processuali, è intervenuto nel 1993 (doc. 19, 24,
28, 31, 45 e 50). Non appare dalle carte processuali che successiva-
mente abbia ancora lavorato, salvo essersi occupato, nella misura del
possibile, dell'amministrazione di una società attiva nell'ambito del
commercio di pannelli solari, in ragione di alcune ore alla settimana,
dal 1995 al 1998 (doc. 77 e 78) nonché di seguire un cantiere, in
ragione di un giorno e mezzo alla settimana, da giugno a dicembre del
2004 (doc. 125).
8.2 Dalla documentazione medica agli atti emerge che l'assicurato
soffre segnatamente di dolori meccanici cronici da fatica muscolare
dorsolombare, anomalia della curvatura sagittale della colonna (cifosi
locale D12-L2 postraumatica, lordosi toracica D8-D11, cifosi globale
toracica al limite inferiore), spondiloartrosi toracico-lombare,
cervicoartrosi, esiti di intervento chirugico per corporectomia di L1,
spondilodesi da D12 a L2 e fissazione di spondilodesi da D12 a L2
(giugno 1986) nonché di lombosciatalgia cronica a seguito di remota
frattura di L1.
8.3 Il dott. L._______, medico dell'UAIE, nel suo rapporto del 2
febbraio 2007, su cui si fonda la decisione impugnata, ha ritenuto, in
disaccordo con le risultanze delle perizie neurologica ed ortopedica
del 19 luglio 2006 e del 1° dicembre 2006, un miglioramento dello
stato di salute e della capacità lavorativa del ricorrente in un'attività
sostitutiva confacente e ciò a far tempo dal 1° dicembre 2006 (doc.
158).
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8.4
8.4.1 Nel rapporto neurologico del 19 luglio 2006, il dott. I._______ ha
osservato che il paziente è vigile, collaborante ed orientato nel tempo
e nello spazio. Ha considerato che il medesimo non mostra alcun
evidente disturbo practognosico. Ha in particolare riferito che, dopo
l'intervento chirurgico subito nel giugno del 1986, l'interessato non
presenta più alcuna parestesia rispettivamente ipoestesia di tipo
radicolare L1 e L2 a destra. Il medico ha rilevato che l'assicurato è
affetto da lombalgie con irradiazione all'arto inferiore destro, di
notevole intensità, quasi quotidiane da 8-9 anni, destinate ad
aumentare con gli sforzi fisici, che necessitano di frequenti
cambiamenti di posizione (e anche di periodi in stazione sdraiata). Il
perito ha reputato che, a causa di tali dolori, le attività lavorative
possibili sono limitate a quelle sedentarie leggere che permettano dei
cambiamenti di posizione e dei periodi di pausa per controllare detti
dolori. Ha precisato che la capacità lavorativa in attività sostitutive
adeguate non supera il 50%, come peraltro già ritenuto (nel 1998) dal
dott. J._______, capacità lavorativa che potrà rimanere stabile o
peggiorare, ma non migliorare. Ha altresì osservato che un trattamento
chirurgico non potrebbe migliorare la situazione e che i trattamenti
antalgici proposti al paziente, quali fisioterapia oppure ginnastica per
la schiena, non consentirebbero di migliorare notevolmente tale
situazione, ma permetterebbero di stabilizzare le condizioni di salute
in modo tale da rendere esigibile l'esercizio di un'attività sedentaria
leggera nella misura massima del 50% con le limitazione indicate (doc.
153).
8.4.2 Nella perizia ortopedica del 1° dicembre 2006, il dott. K._______
ha rilevato che il paziente soffre di dolori lombari, intensi, quasi
quotidiani da 8-9 anni, di tipo meccanico e da fatica alla muscolatura
paravertebrale, che necessitano di frequenti cambiamenti di posizione
allorquando il medesimo cammina, è seduto o rimane in piedi, nonché
di dolori alla zona inguinale. Ha osservato che l'interessato presenta
difficoltà a piegarsi e a passare dalla posizione sdraiata a quella
seduta rispettivamente a quella eretta. Ha altresì riferito che nel corso
degli anni le lombalgie di cui l'assicurato soffre sono peggiorate a
seguito della degenerazione fisiologica delle strutture muscolo-
legamentose della colonna vertebrale. Il medico ha reputato che il
ricorrente non sarebbe più in grado di svolgere la precedente attività di
installatore sanitario. Ha altresì segnalato che un trattamento di
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ricondizionamento muscolare potrebbe migliorare la qualità di vita
dell'interessato (parziale sollievo per i dolori), ma non permetterebbe
di migliorare la capacità di lavoro a lungo termine. Il dott. K._______
ha comunque considerato siccome esigibile da parte dell'insorgente
l'esercizio di un'attività sostitutiva adeguata alle condizioni del
medesimo, segnatamente di un lavoro leggero, sedentario, che
consenta un cambiamento della posizione e senza sforzi fisici, con
una capacità lavorativa del 50% ed un'ulteriore diminuzione di
rendimento del 30%, in ragione della necessità di frequenti
cambiamenti di posizione e di periodi di riposo in stazione sdraiata
(doc. 154).
8.4.3 Questo Tribunale osserva che le menzionate perizie neurologica
ed ortopedica si fondano su informazioni fornite dalla persona
esaminata, sull'esame del quadro clinico e sulle risultanze della visita
dell'interessato nonché dell'ampia documentazione medica agli atti. I
rapporti di perizia comportano segnatamente l'anamnesi, informazioni
tratte dell'incarto, indicazioni del peritando, risultati d'esami, la
diagnosi, una discussione nonché la risposta alle domande poste. Tali
perizie possono essere considerate come conformi ai criteri posti dalla
giurisprudenza (v. considerando 7 del presente giudizio).
8.4.4 Sulla scorta in particolare delle risultanze del rapporto
neurologico del 19 luglio 2006 e del rapporto ortopedico del 1°
dicembre 2006, questo Tribunale ritiene che non sussiste alcun
miglioramento notevole per quanto attiene alla capacità (nulla; v.
anche rapporto del SMR Rhône del 2 febbraio 2007) del ricorrente di
svolgere la sua precedente attività d'installatore sanitario. A lui sono
comunque proponibili delle attività sostitutive sedentarie e leggere,
quali sorvegliante di posteggi e musei, cassiere, telefonista e altre
attività d'ufficio che tengano conto delle sue limitazione funzionali. In
merito alla determinazione della capacità lavorativa in siffatte attività di
sostituzione, questo Tribunale rileva che il neurologo ha considerato
l'interessato abile nella misura massima del 50%. Dal canto suo, lo
specialista in ortopedia, competente per l'esame delle affezioni
principali del ricorrente, ha pure concluso di principio per una residua
capacità lavorativa del 50% al massimo in attività sostitutive
sedentarie e leggere (valutazione peraltro condivisa dalla quasi totalità
degli specialisti che hanno visitato il ricorrente dal 2001 al 2007, ma
persino dal lontano 1986), ma ha postulato una riduzione
supplementare del 30% conto tenuto della necessità per l'assicurato di
Pagina 21
C-5348/2007
cambiare posizione frequentemente nonché di sdraiarsi. Questo
Tribunale osserva che indipendentemente dal fatto se debba essere
seguita la valutazione dello specialista ortopedico con la fissazione di
una capacità lavorativa residua del 20% (con conseguente incapacità
lavorativa dell'80%) in attività di sostituzione sedentarie e leggere
oppure quella dei neurologi secondo cui sussiste in siffatte attività
sostitutive una capacità residua massima del 50%, il risultato sarebbe
comunque – per i motivi che saranno indicati di seguito e previa
l'opportuna riduzione massima del 25% conto tenuto delle circostanze
personali e professionali del caso (DTF 126 V 75) – lo stesso, nel
senso che va confermata l'erogazione di una rendita intera anche
dopo il 1° ottobre 2007. Da un lato, non può infatti essere condiviso
l'apprezzamento del medico del SMR Rhône del 2 febbraio 2007 che,
in disaccordo con la valutazione delle limitazioni funzionali riscontrate
da anni da innumerevoli esperti (v. fra i tanti il perito ortopedico dott.
E._______ nel suo rapporto del 24 gennaio 2001), ritiene di potere
fissare l'incapacità lavorativa dell'insorgente in attività sostitutive
adeguate al 30% solamente. Tale apprezzamento – che non è peraltro
fondato su un esame personale obiettivo del peritando, ma sugli atti di
causa, ossia sull'esito degli esami personali effettuati da altri
specialisti che tuttavia sono giunti ad altre conclusioni – non trova un
fondamento convincente. Il richiamo all'opinione espressa nel
settembre del 2005 dal dott. M._______ (doc. 132) non soccorre il
medico del SMR Rhône, ritenuto che detto specialista ha certo
escluso problemi di tipo neurologico (peraltro non evidenziati neppure
nel rapporto peritale del 24 gennaio 2001 del dott. E._______ su cui si
fonda la decisione dell'UAIE del 3 maggio 2001), ma ha poi segnalato
che non sussisteva alcuna soluzione medica o chirurgica suscettibile
non solamente di togliere all'insorgente tutti i dolori residui relativi alle
conseguenze dell'incidente del 1986, ma ancora di ridare allo stesso
un'attitudine per lo svolgimento d'attività normali. Per completezza
giova fra l'altro rilevare, per quanto attiene alla capacità di lavoro
residua da un punto di vista medico, che per esempio nell'ottobre del
1998, il dott. J._______ ha considerato siccome esigibile da parte
dell'interessato l'esercizio di un'attività sostitutiva leggera nella misura
del 50% (v. rapporto del 26 ottobre 1998; doc. 71 pag. 3). Inoltre, pure
il dott. E._______, specialista in chirurgia ortopedica, nella sua perizia
del gennaio 2001, ha valutato che l'insorgente presenta una capacità
al lavoro del 50% in un'attività confacente allo stato di salute,
segnatamente in un lavoro leggero, sedentario, che consenta un
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cambiamento della posizione e dei periodi di riposo in stazione
sdraiata (v. doc. 115).
9.
Infine, occorre esaminare la conformità del tasso d'invalidità calcolato
dall'autorità inferiore.
9.1
9.1.1 Per determinare il reddito da valido, di regola ci si fonda
sull'ultimo reddito che la persona assicurata ha conseguito prima del
danno alla salute, se del caso adeguato al rincaro e all'evoluzione
reale dei salari (DTF 129 V 224 consid. 4.3.1). A determinate
condizioni possono tuttavia essere ammesse delle eccezioni (DTF 135
V 58 e sentenza del Tribunale federale I 848/05 del 29 novembre 2006
consid. 5.2.1).
9.1.2 L'autorità inferiore ha considerato di potersi scostare nella
presente fattispecie dalla regola generale con l'argomento secondo cui
l'insorgente abita in C._______ e che non dispone di statistiche sul
mercato del lavoro francese. L'UAIE ha quindi utilizzato la tabella TA1
dell'ISS, concernente i salari medi nazionali conseguibili nel settore
privato quale operaio con conoscenze specializzate nel settore
metallurgico. Il ricorrente non ha contestato la scelta operata
dall'autorità inferiore. La stessa appare tutelabile, ritenuto che il
Tribunale federale ha già avuto modo di pronunciare che nel caso in
cui non fosse possibile quantificare in maniera attendibile il reddito
ipotetico che l'assicurato avrebbe potuto conseguire senza invalidità,
ci si rifà a valori empirici o statistici (sentenza del Tribunale federale I
782/03 del 24 maggio 2006 consid. 3.2.1 e relativo riferimento).
9.1.3 Questo Tribunale osserva altresì che quale reddito senza
invalidità l'autorità inferiore ha preso in considerazione il salario
conseguibile nel 2004 in Svizzera come operaio con conoscenze
specializzate nel settore metallurgico (fr. 5'471.--), tenuto conto di un
orario medio usuale di 41.2 ore settimanali nell'industria manifatturiera
(cfr. statistiche pubblicate dall'Ufficio federale di statistica sulla
struttura dei salari, la durata normale di lavoro nelle aziende e l'indice
dei salari 2004), ossia fr. 5'635.13. I dati statistici tabellari cui va fatto
riferimento sono però quelli dell'anno 2007 allorquando è stata
pronunciata la decisione impugnata di riduzione della rendita intera a
mezza rendita a decorrere dal 1° ottobre 2007. Pertanto, va fatto
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riferimento al salario mensile medio dell'anno 2006 secondo la tabella
TA1 dell'ISS del 2006 (fr. 5'565.--), tenuto conto di un orario medio
usuale di 41.2 ore settimanali nell'industria manifatturiera e di
un'indicizzazione del salario dell'1,5% nel 2007 (cf. statistiche
pubblicate dall'Ufficio federale di statistica sulla struttura dei salari, la
durata normale del lavoro nelle aziende e l'indice dei salari 2007),
ossia fr. 5'817.92.
9.2 Occorre quindi determinare il reddito con invalidità.
9.2.1 Questo Tribunale osserva che per quanto emerge dalle carte
processuali il ricorrente non risulta più essere stato attivo in ambito
professionale dal 1998 (trasferimento in C._______), eccezion fatta
per un'attività occasionale e limitata nel tempo effettuata nel 2004 (v.
consid. 8.1. del presente giudizio), benché fosse potenzialmente in
grado di svolgere un'attività sostitutiva sedentaria e leggera nella
misura del 50% (v. rapporto peritale del dott. E._______ del 24
gennaio 2001). In siffatte circostanze, a giusta ragione l'autorità
inferiore ha utilizzato le tabelle TA1 dell'ISS, categoria 4 per la
determinazione del salario da invalido e si è riferita alle attività
sostitutive proposte dal dott. L._______ (v. lettera G del presente
giudizio). Tuttavia, i rispettivi dati ritenuti (fr. 4'181.--, fr. 4'289.-- e fr.
4'333.-- ) vanno sostituiti con i dati statistici concernenti i redditi medi
conseguibili nei medesimi settori nel 2007 (TA1 dell'ISS 2006; fr. 4'259,
fr. 4'383 e fr. 4'563), tenuto conto di un orario usuale rispettivamente di
41.8, 41.6 e 41.6 ore settimanali nonché di un'indicizzazione del
salario rispettivamente dell'1,3%, 1,7% e 2,1% (cfr. statistiche
pubblicate dall'Ufficio federale di statistica sulla struttura dei salari, la
durata normale di lavoro nelle aziende e l'indice dei salari 2007), ossia
fr. 4'663.17.
9.2.2 Occorre poi effettuare una riduzione del 50%, poiché
l'interessato avrebbe potuto svolgere un'attività sostitutiva solo in tale
misura (4'663.17 – 2'331.585 = 2'331.585). Ne risulta un reddito da
invalido di fr. 2'331.585.
9.2.3 Il reddito da invalido può essere ulteriormente ridotto, al
massimo del 25%, per tenere conto dei fattori professionali e personali
del caso (DTF 126 V 75). Per giurisprudenza, in casi in cui vi è inabilità
lavorativa totale nella professione precedentemente svolta, di regola
pesante, e altresì parziale in altre professioni sostitutive, è stata
ripetutamente ammessa dal Tribunale federale una riduzione del 20%
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(v. sentenze del Tribunale federale I 870/05 del 2 maggio 2007 e I
282/01 del 4 ottobre 2001 nonché i relativi riferimenti). Il Tribunale
federale ha pure ritenuto che la natura delle limitazioni funzionali
presentate da una persona assicurata può costituire un fattore
suscettibile d'influenzare le sue prospettive salariali (sentenza del
Tribunale federale 9C_93/2008 del 19 gennaio 2009 consid. 7.3; v.
pure DTF 126 V 75 consid. 5a/bb nonché i relativi riferimenti). Ciò
premesso, questo Tribunale ritiene che – tenuto conto dell'insieme
delle circostanze del caso di specie e delle menzionate prassi del
Tribunale federale – non si possa assolutamente condividere la
riduzione supplementare del 10% solamente del reddito da invalido
operato dall'amministrazione, dovendosi ritenere nel caso di specie
una riduzione del 25%. Giova in effetti rilevare che conto tenuto in
particolare dell'età del ricorrente, nato nel (...), della natura particolare
delle sue limitazioni professionali (non vi è fra l'altro solo la necessità
di frequenti cambiamenti di posizione, ma anche quella di aggiuntivi
periodi di riposo in stazione sdraiata secondo quanto ritenuto dal dott.
K._______ [che propone una riduzione del 30% che supera tuttavia
quella massima consentita dalla giurisprudenza] e dal dott. I._______),
del periodo d'inattività, ma pure, per un installatore sanitario, di
formazione ed esperienza specifica limitata nell'attività più generale di
riparatore di piccoli apparecchi/articoli domestici, una riduzione del
25% appare la più confacente alle particolarità del caso concreto (v.
per una siffatta riduzione supplementare per esempio la sentenza del
Tribunale federale nel caso I 645/00 del 29 marzo 2001).
9.2.4 Il reddito da valido deve quindi essere ridotto del 25%
(2'331.585 – 582.89625 = 1'748.68), per tenere conto dell'età, del
lungo periodo d'inattività dell'interessato nonché delle ulteriori citate
difficoltà a mettere a frutto la residua capacità lavorativa.
9.2.5 Dal confronto fra il reddito da valido di fr. 5'817.92 e quello da
invalido di fr. 1'748.68 consegue la determinazione di un grado di
invalidità del 70%, che determina il diritto ad una rendita intera
dell'assicurazione svizzera per l'invalidità. Il calcolo della perdita di
guadagno viene indicato come segue: [(5'817.92 – 1'748.68) x 100] :
5'817.92 = 69,94%.
9.3 In conclusione, non sono adempite le condizioni per una revisione
della rendita intera accordata in precedenza al ricorrente.
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10.
Il ricorso del 9 agosto 2007 va quindi accolto e l'impugnata decisione
del 2 agosto 2007 riformata nel senso che al ricorrente è riconosciuto
il diritto alla rendita intera d'invalidità anche successivamente al 1°
ottobre 2007.
10.1 Visto l'esito della procedura, non sono prelevate delle spese
processuali (art. 63 PA). L'anticipo equivalente alle presunte spese
processuali di fr. 300.--, versato il 28 gennaio 2008, è restituito al
ricorrente.
10.2 Si giustifica altresì l'attribuzione di un'indennità a titolo di spese
ripetibili (art. 64 PA in combinazione con gli art. 7 e segg. del
regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al
Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS
173.320.2]). La stessa, in assenza di una nota dettagliata, è fissata
d'ufficio (art. 14 cpv. 2 TS-TAF) in complessivi fr. 800.--, in funzione
del tempo necessario ed utile dedicato alla rappresentanza del
ricorrente. L'indennità per ripetibili è posta a carico dell'UAIE.
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è accolto e la decisione impugnata del 2 agosto 2007 è
riformata nel senso che al ricorrente è riconosciuto il diritto alla rendita
intera d'invalidità anche successivamente al 1° ottobre 2007.
2.
Non si prelevano spese processuali. L'anticipo di fr. 300.--, versato il
28 gennaio 2008, è restituito al ricorrente.
3.
L'UAIE rifonderà al ricorrente fr. 800.-- a titolo di spese ripetibili.
4.
Comunicazione a:
- rappresentante del ricorrente (Atto giudiziario)
- autorità inferiore (n. di rif. )
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Vito Valenti Marcella Lurà
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e
segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17
giugno 2005 [LTF, RS 173.110]. Gli atti scritti devono contenere le
conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere
firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della
parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono
essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione:
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