Corte II I
C-535/2007
{T 0/2}
Sentenza del 26 ottobre 2007
Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio),
Bernard Vaudan, Andreas Trommer,
cancelliere Graziano Mordasini.
A._______,
patrocinata dall'avv. Gianluigi Della Santa,
viale Stazione 2, casella postale 1854, 6501 Bellinzona,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6,
3003 Berna,
autorità inferiore.
Rifiuto dell'autorizzazione d'entrata concernente
B._______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
C-535/2007
Ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che in data 16 maggio 2001, B._______, cittadina macedone nata il...,
ha presentato presso l'Ambasciata di Svizzera a Skopje una domanda
di visto per la Svizzera tendente al ricongiungimento con il figlio
C._______, indicando di essere vedova e casalinga;
che con decisione del 15 novembre 2001, la Sezione dei permessi e
dell'immigrazione di Bellinzona (SPI) ha respinto la succitata richiesta;
che con decisione del 20 febbraio 2002, il Consiglio di Stato (CdS) del
canton Ticino ha respinto il ricorso interposto da C._______ avverso la
suddetta decisione;
che in data 10 gennaio 2005, B._______ ha presentato presso la
rappresentanza elvetica di Skopje una seconda domanda di visto per
la Svizzera in vista di ricongiungersi con il figlio, precisando nel
contempo di essere vedova e pensionata;
che con decisione del 18 aprile 2005, la SPI ha respinto la suddetta
istanza, ritenendo in particolare che la richiedente, vedova dal 1989,
ha sempre vissuto in Macedonia, paese in cui possiede i vincoli più
stretti e che il figlio non dispone di mezzi finanziari sufficienti per il suo
mantenimento, di modo che le condizioni poste dall'art 36
dell'ordinanza che limita l'effettivo degli stranieri (OLS, RS 823.21) per
il rilascio di un permesso di dimora a favore di cittadini stranieri che
non esercitano un'attività lucrativa non sono adempiute;
che in data 28 giugno 2005, il CdS ha respinto il ricorso interposto da
C._______ avverso la succitata decisione;
che in data 15 novembre 2006, B._______ ha presentato presso
l'Ambasciata di Svizzera a Skopje una domanda di visto turistico per la
Svizzera al fine di soggiornare per un periodo di 90 giorni presso la
figlia A._______;
che a sostegno della sua domanda di visto, l'interessata ha prodotto
agli atti un'attestazione con la quale essa affermava che la figlia ed il
genero si sarebbero assunti tutte le spese relative alla sua visita e si
impegnava a fare ritorno in patria allo scadere del visto richiesto;
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che il 27 dicembre 2006, l'UFM ha emesso una decisione di rifiuto
dell'autorizzazione d'entrata in Svizzera nei confronti di B._______,
considerando in sostanza che, tenuto conto della situazione personale
della richiedente (che non intrattiene legami personali o professionali
stretti con il paese d'origine atti a garantire il ritorno in patria) e della
situazione socioeconomica prevalente in Macedonia, in particolare
delle disparità economiche esistenti tra questo paese e la Svizzera, la
sua uscita dal territorio della Confederazione alla scadenza del
soggiorno previsto non poteva essere considerata come
sufficientemente assicurata;
che l'autorità intimata ha inoltre sottolineato che il fatto che
l'interessata insista nel voler ottenere il rilascio di un visto nonostante
le parecchie decisioni negative emesse nei suoi confronti fa sorgere
seri dubbi sulle sue reali intenzioni;
che con scritto del 18 gennaio 2007, A._______, agendo per il tramite
del suo patrocinatore, ha interposto ricorso avverso la precitata
decisione, rilevando l'inesistenza del benchè minimo elemento
oggettivo tale da far temere un mancato rientro in patria della
richiedente al termine del soggiorno auspicato e sottolineando che
B._______ intrattiene stretti legami con la Macedonia, paese in cui
risiedono due sorelle ed un fratello con i rispettivi nipoti;
che il ricorrente ha infine dichiarato di assumersi tutte le spese relative
alla visita della madre, affermando che le ripetute richieste di visto da
essa presentate non lasciassero supporre la sua intenzione di
chiedere un soggiorno durevole, come d'altro canto dimostrato dal
fatto che nel 2000 la madre aveva regolarmente lasciato la Svizzera al
termine del visto di cui aveva beneficiato;
che chiamato ad esprimersi sul ricorso, con preavviso del 21 marzo
2007, l'UFM ha postulato la reiezione del gravame, sottolineando in
particolar modo come il rientro in patria della richiedente non fosse
sufficientemente garantito, ritenendo inoltre che essa potrebbe tentare
di crearsi un nuovo centro di interessi in Svizzera con l'aiuto dei tre
figli ivi residenti, e questo indipendentemente dai familiari rimasti
all'estero;
che, invitata a prendere posizione in merito al preavviso dell'autorità
intimata, la ricorrente ha ripreso le argomentazioni sviluppate nel suo
gravame;
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che, riservate le eccezioni previste all'art. 32 della legge federale del
17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS
173.32), giusta l'art. 31 LTAF il Tribunale amministrativo federale (TAF)
giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge
federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS
172.021) prese dalle autorità menzionate agli art. 33 e 34 LTAF;
che in particolare, le decisioni rese dall'UFM in materia di rifiuto
dell'autorizzazione d'entrata in Svizzera possono essere impugnate
dinanzi al Tribunale amministrativo federale conformemente all'art. 20
cpv. 1 della Legge federale del 26 marzo 1931 concernente la dimora
e il domicilio degli stranieri (LDDS, RS 142.20);
che nella presente fattispecie un ricorso al Tribunale federale è
inammissibile in ragione della materia (art. 83 let. c cifra 1 della legge
federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale [LTF, RS 173.110]),
di modo che il Tribunale amministrativo federale statuisce in via
definitiva (cfr. art. 1 cpv. 2 LTAF);
che, salvo i casi in cui la LTAF non disponga altrimenti, la procedura
davanti al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA (art. 37
LTAF);
che A._______, agendo in qualità di interessata alla procedura, ha
diritto di ricorrere (art. 20 cpv. 2 LDDS e art. 48 PA);
che, presentato nella forma e nei termini prescritti dalla legge, il suo
ricorso è ricevibile (cfr. art. 50 e 52 PA);
che per l'entrata in Svizzera gli stranieri devono disporre di un visto
(cfr. art. 1 cpv. 1 in fine e art. 3 dell'Ordinanza del Consiglio federale
del 14 gennaio 1998 concernente l'entrata e la notificazione degli
stranieri [OEnS, RS 142.211]);
che, salvo disposizioni contrarie, il rilascio del visto compete all'UFM
(art. 18 OEnS in relazione con l'art. 25 cpv. 1 lett. a LDDS);
che nelle loro decisioni, le autorità competenti a concedere i permessi
terranno conto degli interessi morali ed economici del paese nonché
dell'eccesso della popolazione straniera (cfr. art. 16 cpv. 1 LDDS) e
saranno tenute ad assicurare un rapporto equilibrato tra l'effettivo della
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popolazione svizzera e quello della popolazione straniera residente
(cfr. art. 1 lett. a OLS);
che la Svizzera non può accogliere tutti gli stranieri che desiderano
venire in questo paese, sia che si tratti di soggiorni di breve che di
lunga durata, quindi è legittimo applicare una politica restrittiva in
materia di ammissione (cfr. DTF 122 II 1 consid. 3a p. 6 segg.; ALAIN
WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière
de police des étrangers, Rivista di Diritto amministrativo e di Diritto
fiscale [RDAF] 1997, p. 287);
che esse devono quindi assicurarsi che gli stranieri ammessi in
Svizzera dispongano sia della possibilità che della volontà di rientrare
nel loro paese d'origine, in caso di bisogno o al termine del loro
soggiorno (cfr. art. 1 cpv. 2 lett. c e 14 cpv. 1 OenS);
che a questo proposito giova sottolineare che l'ordinamento giuridico
svizzero non garantisce alcun diritto all'entrata in Svizzera, né alla
concessione di un visto (cfr. art. 4 LDDS, in relazione con l'art. 9 cpv. 1
OEnS; cfr. inoltre PHILIP GRANT, La protection de la vie familiale et de la
vie privée en droit des étrangers, Basilea/Ginevra/Monaco 2000, p. 24;
PETER UEBERSAX, Einreise und Anwesenheit in: Uebersax/ Münch/
Geiser/Arnold, Ausländerrecht, Basilea/Ginevra/Monaco 2002, n. 5.28
ss);
che il visto è rifiutato se lo straniero non adempie alle condizioni
d'entrata di cui all'art. 1 OEnS (cfr. 14 cpv. 1 OEnS), vale a dire in
particolare se non fornisce garanzie necessarie che la sua partenza
dalla Svizzera avverrà nei termini prescritti (cfr. art. 1 cpv. 2 lett. c
OenS);
che un permesso d'entrata in Svizzera non può quindi essere rilasciato
allorquando il rientro nel paese d'origine non è assicurato, sia in
ragione della situazione politica o economica difficile prevalente, sia in
funzione della situazione personale del richiedente;
che nella fattispecie, tenuto conto dell'insieme delle risultanze
dell'incarto, il TAF ritiene che l'uscita dalla Svizzera di B._______ alla
scadenza del soggiorno previsto non può essere considerata come
sufficientemente assicurata;
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che in effetti, in ragione della situazione socio-economica difficile
regnante in Macedonia, e viste le considerevoli disparità economiche
esistenti tra questo paese e la Svizzera, il TAF non può escludere il
rischio che l'interessata non faccia ritorno in patria alla scadenza del
visto richiesto;
che l'esperienza insegna inoltre che sovente i beneficiari di un
permesso d'entrata, dal momento in cui si trovano in Svizzera, non
prendono più in considerazione il ritorno nel loro paese d'origine, e
che, nonostante le promesse di lasciare il territorio della
Confederazione al termine del periodo di visita concesso, non esitano
ad utilizzare tutti i mezzi a loro disposizione, mettendo a profitto il loro
soggiorno in questo paese per risiedervi ad un titolo qualsiasi;
che, in ragione della situazione personale di B._______, questa ipotesi
non può essere esclusa nella fattispecie;
che dalle informazioni fornite alle autorità elvetiche nel corso della
procedura si evince che due sorelle ed un fratello della richiedente con
i rispettivi nipoti risiedono in Macedonia;
che, sebbene si debba riconoscere che dei legami familiari stretti siano
tali, in una certa misura, da incitare una persona a rientrare in patria al
termine del soggiorno auspicato, essi non sono comunque sufficienti
ad assicurarne il ritorno nel paese d'origine, tanto più che l'interessata
ritrova in Svizzera i suoi tre figli con le rispettive famiglie;
che infine, come rilevato a giusto titolo dall'autorità intimata nel suo
preavviso del 21 marzo 2007, la presenza di familiari in patria non può
essere considerata come una garanzia sufficiente del suo rientro,
tanto più che che un soggiorno prolungato a titolo di ricongiungimento
famigliare era già stato prospettato per ben due volte in passato,
senza che particolari obblighi familiari si fossero opposti a tale
soluzione;
che nel quadro della sua domanda di visto B._______ ha affermato di
essere pensionata, di modo che essa non intrattiene alcun legame
professionale, né alcuna prospettiva economica propri a garantirne il
ritorno in Macedonia;
che, di transenna, il rifiuto di cui è stato oggetto l'interessata non è tale
da costituire un ostacolo al mantenimento delle relazioni con i figli
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residenti in Svizzera, potendo quest'ultimi renderle a sua volta visita, e
questo nonostante gli inconvenienti di ordine pratico o economico che
ne potrebbero derivare;
che le garanzie fornite dalla ricorrente in relazione alla presa a carico
delle spese cagionate dal soggiorno auspicato, nonché le sue
assicurazioni secondo le quali B._______ avrebbe lasciato la Svizzera
allo spirare del visto, non sono tali da impedire ad una cittadina
straniera, una volta sul territorio elvetico, di intraprendere i passi
necessari per stabilirvisi durevolmente;
che l'esperienza ha a più riprese dimostrato come le dichiarazioni
d'intenzione formulate in merito all'uscita puntuale dalla Svizzera allo
scadere del visto, così come le garanzie finanziarie fornite
dall'ospitante, costituiscono delle semplici dichiarazioni d'intenzione,
prive di effetti giuridici e non sono pertanto sufficienti ad assicurare la
partenza di un cittadino straniero nei termini stabiliti (cfr.
Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione
[GAAC] 57.24);
che a questo proposito occorre precisare che il rifiuto
dell'autorizazzione d'entrata in oggetto non è tale da mettere in
discussione la buona fede di una persona residente regolarmente in
Svizzera, la quale ha invitato un terzo domiciliato all'estero per un
soggiorno turistico;
che, alla luce di quanto esposto, il TAF ritiene che il ritorno in patria
dell'interessata non può essere considerato come sufficientemente
garantito (cfr. art. 1 cpv. 2 lett. c OEnS) e che quindi le condizioni per il
rilascio di un permesso d'entrata non sono adempiute;
che la decisione impugnata si rileva essere conforme al diritto (cfr. art.
49 PA);
che il ricorso è respinto;
che le spese di procedura sono pertanto poste a carico della ricorrente
(cfr. art. 63 cpv. 1 prima frase PA in relazione con gli art. 1 e 3 del
Regolamento dell'11 dicembre 2006 sulle tasse e sulle spese ripetibili
nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS
173.320.2]);
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, pari a fr. 600.-, sono poste a carico della
ricorrente e sono computate con l'anticipo dello stesso importo versato
in data 5 febbraio 2007.
3.
Comunicazione a:
- ricorrente (Raccomandata)
- autorità inferiore (incarto 1 702 594 di ritorno)
La presidente del collegio: Il cancelliere:
Elena Avenati-Carpani Graziano Mordasini
Data di spedizione:
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