B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte III
C-5355/2018
Sen t en z a d e l 2 6 f e bb r a i o 2 0 2 0
Composizione
Giudici Michela Bürki Moreni (presidente del collegio),
Vito Valenti, Beat Weber
cancelliere Graziano Mordasini.
Parti
A._______, (Italia)
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE,
autorità inferiore.
Oggetto
Assicurazione invalidità, rendita limitata nel tempo
(decisione del 31 agosto 2018).
C-5355/2018
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Fatti:
A.
A._______, cittadino italiano, nato il (…) 1967, celibe, senza figli, fronta-
liere, ha lavorato in Svizzera dal 1989 al 1991 e dal 2004 al 2008 svolgendo
diverse attività, da ultimo quella di pittore (doc. 1, 12 e 77 dell’incarto
dell'Ufficio dell’assicurazione per l’invalidità per gli assicurati residenti
all’estero [UAIE]). Egli ha interrotto definitivamente il lavoro il 22 gennaio
2008 per motivi di salute (doc. UAIE 12 pag. 3 e 416 pag. 4).
B.
Con decisioni del 29 aprile 2010 (doc. UAIE 24) l’UAIE ha posto A._______
al beneficio di una mezza rendita di invalidità dal 1° novembre 2008 al 31
marzo 2009 e di una rendita intera dal 1° aprile 2009 al 31 agosto 2009, in
seguito all’intervento di microdiscetomia per ernia discale C5-C6 con posi-
zionamento di cage in titanio eseguito il 9 febbraio 2009 (doc. UAIE 254
pag. 3). Mediante sentenza del 17 maggio 2011 il Tribunale amministrativo
federale ha respinto il ricorso presentato da A._______ in data 27 maggio
2010 e confermato le decisioni impugnate (incarto C-3804/2010 e
doc. UAIE 41).
C.
Tramite decisione del 19 dicembre 2012 (doc. UAIE 273) l’UAIE non è en-
trato nel merito della nuova domanda di rendita presentata dall’assicurato
il 23 maggio precedente. Con sentenza del 22 maggio 2013 lo scrivente
Tribunale non è entrato nel merito del gravame in quanto tardivo (incarto
C-915/2013 e doc. UAIE 297).
D.
D.a Il 18 marzo 2013 (doc. UAIE 282) A._______ ha formulato all’atten-
zione dell’UAIE un’ulteriore richiesta di prestazioni d’invalidità, adducendo
un aggravamento dello stato di salute.
D.b Nel corso dell’istruttoria l’amministrazione ha assunto agli atti il rap-
porto del dott. B._______, specialista in neurochirurgia e neurologia, del
30 ottobre 2013 (doc. UAIE 326), quello del 6 novembre 2013 della
dott.ssa C._______, specialista in psichiatria (doc. UAIE 321), la perizia
medica particolareggiata (formulario E213) del giorno seguente della
dott.ssa D._______, la cui specializzazione non è nota (doc. UAIE 318), il
rapporto del 10 dicembre 2013 del dott. E._______, specialista in neuro-
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chirurgia (doc. UAIE 330), un rapporto di intervento per ernia inguinale de-
stra del 22 marzo 2014 (doc. UAIE 334), nonché diversi referti radiologici
(doc. UAIE 323, 324, 335).
D.c Con decisione del 28 aprile 2014 (doc. UAIE 342) l’autorità di prime
cure, fondandosi sulla documentazione medica agli atti ha respinto la do-
manda di rendita. Essa ha ritenuto l’assicurato inabile al 50% nell’attività
abituale di pittore, mentre in attività sostitutive inabile al lavoro al 20% con
una diminuzione della capacità al guadagno del 28%, senza indicare a par-
tire da quando.
D.d Il 17 maggio 2014 (doc. UAIE 347) A._______ ha interposto ricorso di-
nanzi al Tribunale amministrativo federale chiedendo l’annullamento del
provvedimento amministrativo impugnato con conseguente riconosci-
mento del diritto a prestazioni assicurative. A sostegno della propria richie-
sta ha prodotto il rapporto del 24 maggio 2014 del dott. E._______
(doc. UAIE 349), la RM lombosacrale del 5 luglio 2014 (doc. UAIE 350), il
rapporto di degenza ospedaliera dal 6 al 7 agosto 2014 per decompres-
sione osteo-legamentosa della radice L5 a sinistra a causa di diversi di-
sturbi (doc. UAIE 351), nonché i rapporti del dott. F._______, specialista in
medicina legale, delle assicurazioni e del lavoro, del 26 agosto 2015
(doc. UAIE 362), 9 gennaio 2016 (doc. UAIE 376) e 9 maggio seguente
(doc. UAIE 390).
D.e Con sentenza del 29 marzo 2017 (incarto C-2758/2014 e doc. UAIE
402) il Tribunale adito, alla luce della documentazione testé esposta, ha
accolto il ricorso interposto da A._______ il 17 maggio 2014, annullato la
decisione impugnata del 28 aprile 2014 e rinviato gli atti all’autorità inferiore
per completamento dell’istruttoria tramite esecuzione di una perizia pluridi-
sciplinare (ortopedica, reumatologica, neurologica) e nuova decisione.
Il Tribunale ha in particolare indicato (consid. 13.1.2) che “ (…) al più tardi
alla data del rapporto del Dott. E._______, la situazione patologica di
A._______ è indubbiamente peggiorata, rendendosi necessario un inter-
vento chirurgico e che quindi il rapporto del Dott. G._______ del 27 gen-
naio 2014 (…) e quelli successivi (…) soprassedevano, senza motivazione
convincente – e pertanto non possono essere considerati ai fini della pre-
sente vertenza – ai precedenti esposti dei Dott.ri E._______ e B._______,
ribadendo, in tutta contraddizione con lo stato di fatto, una situazione sta-
zionaria, limitandosi semplicemente a prendere atto dell’operazione previ-
sta. Oltre a ciò, in corso di audizione, la RM lombosacrale del 14 gennaio
2014 (…) confermava il menzionato fenomeno degenerativo lombare, che
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ha poi reso necessario, nell’agosto 2014, l’intervento chirurgico “. Il TAF ha
inoltre sostenuto: “ oltre a non esserci ragione per dubitare, (…), che un
certo peggioramento delle condizioni di salute di A._______ sia intervenuto
già da fine 2012 e soprattutto a metà del 2013, la necessità dell’intervento
riconosciuta nell’ottobre 2013 (…), concretizzatosi ad agosto 2014, mette
in dubbio anche le conclusioni del Dott. G._______ secondo cui la ridu-
zione della capacità lavorativa in attività di ripiego sia intervenuta solo nel
maggio 2014 (consid. 14.3.2) “, precisando infine che “ le tre perizie detta-
gliate del Dott. F._______, (…), confermano quanto sopra esposto “ (con-
sid. 14.3.3).
E.
E.a In esecuzione della sentenza del TAF del 29 marzo 2017 l’UAIE ha or-
dinato l’allestimento della perizia pluridisciplinare da parte del Servizio Ac-
certamento Medico (SAM). Il referto del 18 gennaio 2018 (doc. UAIE 437-
1 a 437-67), comprende la perizia del dott. H._______, specialista in neu-
rologia, del 23 ottobre 2017 (doc. UAIE 437-35 a 437-44), quella del 25 ot-
tobre 2017 del dott. I._______, specialista in reumatologia e riabilitazione
(doc. UAIE 437-45 a 437-56) e la perizia del 26 ottobre 2017 del dott.
L._______, specialista in psichiatria e psicoterapia (doc. UAIE 437-57 a
437-67). Del contenuto si dirà se necessario nei considerandi di diritto.
E.b Con rapporti del 7 febbraio, 16 marzo e 19 aprile 2018 (doc. UAIE 441,
442 e 445), il dott. M._______, specialista in reumatologia, e le dott.sse
N._______, specialista in neurologia, e O._______, specialista in psichia-
tria e psicoterapia, tutti medici del Servizio medico regionale (SMR), hanno
confermato le diagnosi poste dal SAM e ne hanno ripreso le conclusioni in
merito alla capacità lavorativa, sia come pittore che in attività sostitutive
adeguate.
E.c Tramite nota interna del 30 aprile 2018 il SMR ha proposto una ridu-
zione del 20% della capacità lavorativa in attività sostitutive dal 30 novem-
bre 2014 per tener conto dei numerosi interventi al rachide lombare e cer-
vicale (doc. UAIE 447).
F.
F.a Mediante progetto di decisione del 23 maggio 2018 l’UAIE ha ripreso
le conclusioni del SMR quo alla capacità lavorativa dell’assicurato, ricono-
scendo una rendita intera dal 1° ottobre 2013 al 28 febbraio 2015 e respinto
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il diritto alla rendita dal 1° marzo 2015, fissando un grado di invalidità del
31% (doc. UAIE 449).
F.b Il 7 giugno 2018 A._______ si è opposto al progetto di decisione, po-
stulando di essere reintegrato nel mondo del lavoro (doc. UAIE 450).
F.c Con decisione del 31 agosto 2018 (doc. UAIE 454) l’autorità di prime
cure ha ripreso le argomentazioni e le conclusioni del progetto di decisione
del 23 maggio precedente quo al diritto alla rendita di invalidità (consid. F.a)
e rifiutato l’adozione di provvedimenti d’integrazione professionale.
G.
G.a Il 14 settembre 2018 A._______ ha interposto ricorso dinanzi al Tribu-
nale amministrativo federale, chiedendo l’annullamento della decisione im-
pugnata e il riconoscimento di una rendita di invalidità (doc. TAF 1 e alle-
gati). Egli ha inoltre ribadito la richiesta di adozione di provvedimenti d’in-
tegrazione professionale. Delle motivazioni si dirà se necessario nei consi-
derandi di diritto.
G.b In data 4 ottobre 2018 l’assicurato ha versato l’anticipo spese di
fr. 800.- (doc. TAF 4).
H.
Tramite risposta del 6 dicembre 2018 (doc. TAF 7) l'UAIE ha proposto la
reiezione del gravame, rinviando alle conclusioni della perizia pluridiscipli-
nare del SAM (consid. E.a) e alle prese di posizione dei medici SMR (con-
sid. E.b).
I.
Con replica del 20 marzo 2019 l’insorgente ha prodotto il rapporto del
26 febbraio 2019 del dott. P._______, specialista in ortopedia, traumatolo-
gia e chirurgia spinale, e quello del 18 marzo successivo del dott.
F._______ (doc. TAF 18 e allegati), che attesta un’incapacità lavorativa del
50% in attività adeguate.
J.
Tramite duplica del 17 aprile 2019 (doc. TAF 21) l'UAIE ha proposto la reie-
zione del gravame, rinviando alle conclusioni della presa di posizione del
5 aprile precedente della dott.ssa Q._______, medico SMR, specialista in
medicina fisica e riabilitazione (allegato al doc. TAF 21).
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Pagina 6
K.
Con scritto del 14 maggio 2019 il dott. P._______ ha trasmesso due referti
radiologi del 29 marzo e 5 aprile 2019 (doc. TAF 24 e allegati).
L.
Tramite missiva del 2 ottobre 2019 (doc. TAF 27 e allegati), notificata all’au-
torità di prime cure il 15 ottobre successivo (doc. TAF 28 e allegati), l’insor-
gente ha trasmesso ulteriore documentazione medica. Del contenuto si
dirà se necessario nei considerandi di diritto.
M.
Il 2 dicembre 2019 il ricorrente ha comunicato di avere modificato il proprio
cognome da R._______ in A._______, allegando copia della carta d’iden-
tità italiana. Egli ha inoltre nuovamente prodotto documentazione medica.
Del contenuto si dirà se necessario nei considerandi di diritto (doc. TAF 31
e allegati).
Diritto:
1.
1.1 Tribunale amministrativo federale esamina d'ufficio e con piena cogni-
zione la sua competenza (art. 31 e segg. LTAF), rispettivamente l'ammis-
sibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 133 I 185 consid. 2 e
relativi riferimenti).
1.2 Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui
all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in com-
binazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 69 cpv. 1 lett. b LAI, i ricorsi con-
tro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 PA, rese dall'Ufficio AI per le persone
residenti all'estero.
1.3 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni
sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la LPGA
(RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono ap-
plicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che
la LAI non deroghi alla LPGA.
1.4 Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e avente
un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica
(art. 59 LPGA), che ha altresì corrisposto l’acconto spese entro il termine
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Pagina 7
impartito (art. 63 cpv. 4 PA), il ricorso – interposto tempestivamente e ri-
spettoso dei requisiti previsti dalla legge (art. 60 LPGA nonché art. 52 PA)
– è pertanto ammissibile.
2.
2.1
2.1.1 Il ricorrente è cittadino di uno Stato membro della Comunità europea,
per cui è applicabile, di principio, l'ALC (RS 0.142.112.681).
2.1.2 L'allegato II è stato modificato con effetto dal 1° aprile 2012 (Deci-
sione 1/2012 del Comitato misto del 31 marzo 2012; RU 2012 2345). Nella
sua nuova versione esso prevede in particolare che le parti contraenti ap-
plicano tra di loro, nel campo del coordinamento dei sistemi di sicurezza
sociale, gli atti giuridici di cui alla sezione A dello stesso allegato, comprese
eventuali loro modifiche o altre regole equivalenti ad essi (art. 1 ch. 1) ed
assimila la Svizzera, a questo scopo, ad uno Stato membro dell'Unione
europea (art. 1 ch. 2).
2.1.3 Gli atti giuridici riportati nella sezione A dell'allegato II sono, in parti-
colare, il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Con-
siglio del 29 aprile 2004 (RS 0.831.109.268.1) relativo al coordinamento
dei sistemi di sicurezza sociale, con le relative modifiche, e il regolamento
(CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre
2009 (RS 0.831.109.268.11) che stabilisce le modalità di applicazione del
regolamento (CE) n. 883/2004, nonché il regolamento (CEE) n. 1408/71
del Consiglio del 14 giugno 1971 (RU 2004 121, 2008 4219 4237, 2009
4831) relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori
subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’in-
terno della Comunità, con le relative modifiche, e il regolamento (CEE) n.
574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 (RU 2005 3909, 2008 4273, 2009
621 4845) che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE)
n. 1408/71, con le relative modifiche, entrambi applicabili tra la Svizzera e
gli Stati membri fino al 31 marzo 2012 e quando vi si fa riferimento nel re-
golamento (CE) n. 883/2004 o nel regolamento (CE) n. 987/2009 oppure
quando si tratta di casi verificatisi in passato.
2.1.4 Secondo l'art. 4 del regolamento (CE) n. 883/2004, salvo quanto di-
versamente previsto dallo stesso, le persone ad esso soggette godono
delle medesime prestazioni e sottostanno agli stessi obblighi di cui alla le-
gislazione di ciascuno Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di
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Pagina 8
tale Stato. Ciò premesso, nella misura in cui l'ALC e, in particolare, il suo
allegato II, non prevede disposizioni contrarie, l'organizzazione della pro-
cedura, come pure l'esame delle condizioni di ottenimento di una rendita
d'invalidità svizzera, sono regolate dal diritto interno svizzero (DTF 130 V
253 consid. 2.4).
2.1.5 Il regolamento (CE) n. 883/2004 è stato inoltre ulteriormente modifi-
cato dal regolamento (CE) n. 465/2012 del Parlamento europeo e del Con-
siglio del 22 maggio 2012, ripreso dalla Svizzera a decorrere dal 1° gen-
naio 2015 (cfr. sentenza del TF 8C_580/2015 del 26 aprile 2016 consid. 4.2
con rinvii).
2.2
2.2.1 Dal profilo temporale sono applicabili le disposizioni in vigore al mo-
mento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giu-
ridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 136 V 24 con-
sid. 4.3 e 130 V 445 consid. 1.2 e relativi riferimenti nonché DTF 129 V 1
consid. 1.2).
2.2.2 Con decisione 31 agosto 2018 è stata riconosciuta all’assicurato una
rendita intera di invalidità dal 1° ottobre 2013 al 28 febbraio 2015. Ne con-
segue che sono applicabili le modifiche legislative di cui alla 6a revisione
della LAI (primo pacchetto) entrate in vigore il 1° gennaio 2012 e le even-
tuali modifiche successive intervenute fino alla data della decisione impu-
gnata.
3.
Giova altresì rilevare che il potere cognitivo di questo Tribunale è delimitato
dalla data della decisione impugnata. Il giudice delle assicurazioni sociali
esamina infatti la decisione impugnata sulla base della situazione di fatto
esistente al momento in cui essa è stata pronunciata, e meglio il 31 agosto
2018. Tiene tuttavia conto dei fatti verificatisi dopo tale data quando essi
possano imporsi quali elementi d'accertamento retrospettivo della situa-
zione anteriore alla decisione stessa (DTF 129 V 1 consid. 1.2 e 121 V 362
consid. 1b), in altri termini se gli stessi sono strettamente connessi all’og-
getto litigioso e se sono suscettibili di influire sull’apprezzamento del giu-
dice al momento in cui detta decisione litigiosa è stata resa (cfr. sentenza
del TF 8C_278/2011 del 26 luglio 2011 consid. 5.5 nonché 9C_116/2010
del 20 aprile 2010 consid. 3.2.2; DTF 118 V consid. 3a in fine).
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Pagina 9
4.
Il TAF applica il diritto d'ufficio, senza essere vincolato in nessun caso dai
motivi del ricorso (art. 62 cpv. 4 PA). In virtù dell'art. 12 PA e dell'art. 19 PA
in relazione con l'art. 40 della legge federale di procedura civile del 4 di-
cembre 1947 (PCF, RS 273), il Tribunale accerta i fatti determinanti per la
soluzione della controversia, assume le prove necessarie e le valuta libe-
ramente. Le parti sono tenute a cooperare all'accertamento dei fatti (art. 13
PA) ed a motivare il proprio ricorso (art. 52 PA). Ne consegue che l'autorità
di ricorso adita si limita di principio ad esaminare le censure sollevate, men-
tre le questioni di diritto non invocate dalle parti solo nella misura in cui
queste emergono dagli argomenti delle parti o dall'incarto (DTF 122 V 157
consid. 1a; 121 V 204 consid. 6c e sentenza del TAF C-6034/2009 del
20 gennaio 2010 consid. 2).
5.
5.1 Oggetto del contendere è il diritto di A._______ di percepire una rendita
intera anche dopo il 28 febbraio 2015. In seguito alla sentenza di rinvio del
TAF del 29 marzo 2017 (consid. D.e) e all’esecuzione della perizia pluridi-
sciplinare da parte del SAM l’UAIE ha infatti parzialmente dato seguito alle
richieste formulate dal ricorrente nella precedente procedura attribuendogli
una rendita intera fino a tale data. In concreto va quindi esaminato se la
situazione di salute, rispettivamente la capacità lavorativa dell’assicurato,
sono migliorate in misura tale da giustificare la soppressione dal 28 feb-
braio 2015 della rendita attribuita dal 1° ottobre 2013.
5.2 Il ricorrente postula l’annullamento della decisione impugnata, il ricono-
scimento di una rendita di invalidità, nonché di poter beneficiare di provve-
dimenti professionali, rinviando al rapporto del dott. F._______ del 18
marzo 2019, con cui è stata attestata un’incapacità al lavoro in attività ade-
guata di almeno il 50%.
5.3 Al riguardo l’amministrazione sostiene sulla base in particolare della
perizia pluridisciplinare del SAM del 18 gennaio 2018 (doc. UAIE 437-1 a
437-67) e sulle prese di posizione SMR del 7 febbraio, 16 marzo, 19 aprile
e 30 aprile 2018 (doc. UAIE 441, 442, 445 e 447), che dal 30 novembre
2014 il ricorrente è abile al lavoro all’80% nell’esercizio di un’attività rispet-
tosa delle limitazioni funzionali, per cui si giustifica da tale data una perdita
di guadagno del 31%. La capacità lavorativa nel periodo precedente, ossia
dal 30 ottobre 2013 al 30 novembre 2014 era dello 0%.
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Pagina 10
Essa ritiene altresì che l’assicurato non adempie le condizioni per benefi-
ciare di provvedimenti d’integrazione professionale.
5.4 Le pretese tendenti al pagamento di cinque mesi e mezzo di stipendi
arretrati per il 2009 formulate nei confronti della S._______ Assicurazioni,
e della T._______ SA, assicuratore malattia del ricorrente, esulano per con-
tro dall’oggetto impugnato.
In quanto inteso a contestare il mancato riconoscimento di tali prestazioni
il ricorso è irricevibile.
6.
6.1 In base all'art. 8 LPGA è considerata invalidità l'incapacità al guadagno
totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata. L'art. 4
LAI precisa che l'invalidità può essere conseguente ad infermità congenita,
malattia o infortunio; il cpv. 2 della stessa norma stabilisce che l'invalidità è
considerata insorgere quando, per natura e gravità, motiva il diritto alla sin-
gola prestazione.
6.2 L’art. 28 cpv. 1 LAI stabilisce che l’assicurato ha diritto ad una rendita
alle seguenti condizioni: a. la sua capacità di guadagno o la sua capacità
di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o
migliorata mediante provvedimenti d’integrazione ragionevolmente esigi-
bili; b. ha avuto un’incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in
media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al termine di que-
sto anno è invalido almeno al 40%.
6.3 L'assicurato ha diritto ad una rendita intera se è invalido per almeno il
70%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60%, ad una mezza
rendita se è invalido per almeno la metà e ad un quarto di rendita se è
invalido per almeno il 40% (art. 28 cpv. 2 LAI).
6.4 Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale,
derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un
lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività
abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere
prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione
o campo d'attività (art. 6 LPGA).
L'incapacità al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita,
totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equi-
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Pagina 11
librato che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fi-
sica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato
alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili. Per valu-
tare la presenza di un'incapacità al guadagno sono considerate esclusiva-
mente le conseguenze del danno alla salute; inoltre, sussiste un'incapacità
al guadagno soltanto se essa non è obbiettivamente superabile.
7.
7.1 Secondo l'art. 17 LPGA, se il grado d'invalidità del beneficiario della
rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è au-
mentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d'ufficio o su richiesta. Il
cpv. 2 della stessa norma prevede che ogni altra prestazione durevole ac-
cordata in virtù di una disposizione formalmente passata in giudicato è,
d'ufficio o su richiesta, aumentata, diminuita o soppressa se le condizioni
che l'hanno giustificata hanno subito una notevole modificazione.
7.2 L'art. 88a cpv. 1 OAI prevede che se la capacità al guadagno dell'assi-
curato o la capacità di svolgere le mansioni consuete migliora oppure se la
grande invalidità o il bisogno di assistenza o di aiuto dovuto all'invalidità si
riduce, il cambiamento va considerato ai fini della riduzione o della sop-
pressione del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che
il miglioramento constatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in con-
siderazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che
presumibilmente continuerà a durare. Detta norma si applica anche in caso
di assegnazione retroattiva di una rendita scalare (sentenze del TF
9C_837/2009 del 23 giugno 2010 consid. 2, 9C_443/2009 del 19 agosto
2009 consid. 5, I 727/02 del 21 luglio 2005 consid. 5 nonché I 297/03 del
3 maggio 2005 consid. 1 e relativi riferimenti; cfr. pure sentenza del TAF C-
1446/2011 del 27 giugno 2013 consid. 6.5 e relativi riferimenti).
7.3 Giusta l’art. 88bis cpv. 2 OAI, la riduzione o la soppressione della ren-
dita, dell’assegno per grandi invalidi o del contributo per l’assistenza è
messa in atto: a) il più presto, il primo giorno del secondo mese che segue
la notifica della decisione ; b) retroattivamente dalla data in cui avvenne la
modificazione determinante se l’erogazione indebita è dovuta all’otteni-
mento illecito di una prestazione da parte dell’assicurato o se quest’ultimo
ha violato l’obbligo di informare, impostogli ragionevolmente dall’art. 77
OAI.
7.4 Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, costituisce motivo di
revisione della rendita d'invalidità ogni modifica rilevante delle circostanze
C-5355/2018
Pagina 12
di fatto suscettibile d'influire sul grado di invalidità e, quindi, sul diritto alla
rendita. Ne consegue che la rendita può essere soggetta a revisione non
soltanto in caso di modifica significativa dello stato di salute, ma anche
quando detto stato è rimasto invariato, ma le sue conseguenze sulla capa-
cità di guadagno hanno subito un cambiamento significativo (sentenza del
TF I 870/05 del 2 maggio 2007; DTF 130 V 343 consid. 3.5). Peraltro, per
procedere alla revisione di una rendita d'invalidità occorre che il grado d'in-
validità abbia subito una notevole modifica (art. 17 cpv. 1 LPGA). A diffe-
renza di quanto prescritto dall'art. 17 cpv. 2 LPGA per le altre prestazioni
durevoli, l'art. 17 cpv. 1 LPGA non esige in relazione alla revisione di una
rendita d'invalidità una modifica notevole dello stato di fatto, ma (solo) una
modifica notevole del grado d'invalidità. Questa modifica può risiedere sia
in un cambiamento dello stato di salute sia in una modifica della compo-
nente lucrativa (DTF 133 V 545 consid. 6.1-6.3). Anche una modifica di
poco conto nello stato di fatto determinante può così dare luogo a una re-
visione di una rendita dell'assicurazione per l'invalidità se tale modifica de-
termina un superamento (per eccesso o per difetto) di un valore limite (DTF
133 V 545 consid. 6.3). In tale evenienza i parametri di calcolo dell'invali-
dità, compresi gli aspetti parziali del diritto alla rendita (quali sono segna-
tamente la determinazione del reddito con e senza invalidità), possono es-
sere ridefiniti facendo capo alle regole applicabili al momento del nuovo
esame (cfr. sentenza del TF 9C_696/2007 consid. 5.1 e relativi riferimenti).
Irrilevante è invece, una diversa valutazione di una fattispecie restata so-
stanzialmente immutata (DTF 112 V 371 consid. 2b).
8.
8.1 In caso d'assegnazione retroattiva di una rendita scalare la data di mo-
difica del diritto deve essere stabilita conformemente all'art. 88a OAI (RS
831.201; DTF 133 V 263 consid. 6.1; sentenza del TF 9C_687/2018 del
16 maggio 2019 consid. 2 e relativi riferimenti e). Inoltre, il termine di attesa
di tre mesi dell'art. 88a OAI non può iniziare a decorrere prima della nascita
del diritto ad una rendita (cfr. sentenza del TF 8C_36/2019 del 30 aprile
2019 consid. 5 e relativi riferimenti).
8.2 Assegnando retroattivamente una rendita d'invalidità decrescente/cre-
scente e/o limitata nel tempo, l'autorità amministrativa disciplina un rap-
porto giuridico suscettibile, in caso di contestazione, di essere oggetto della
lite e dell'impugnativa. Qualora sia contestata solo la riduzione o la sop-
pressione delle prestazioni, il potere cognitivo del giudice non è limitato nel
senso che egli debba astenersi dallo statuire circa i periodi per i quali il
riconoscimento di prestazioni non è censurato (DTF 125 V 413 consid. 2.2
C-5355/2018
Pagina 13
et 2.3 confermato in 131 V 164). Va ricordato che nel caso in cui la presta-
zione sia accordata con effetto retroattivo – ma limitata nel tempo, aumen-
tata oppure ridotta – esiste un'unica relazione giuridica. Ciò vale anche se
l'assegnazione della rendita d'invalidità graduata e/o limitata nel tempo è
stata comunicata mediante più decisioni (DTF 131 V 164 consid. 2.2 e 2.3).
9.
9.1 La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è di carattere giuri-
dico economico e non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b; sentenze del TF
8C_636/2010 del 17 gennaio 2011 consid. 3 e 9C_529/2008 del 18 maggio
2009). In base all'art. 16 LPGA, applicabile per il rinvio dell'art. 28a cpv. 1
LAI, per valutare il grado d'invalidità, il reddito che l'assicurato potrebbe
conseguire esercitando l'attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la
cura medica e l'eventuale esecuzione di provvedimenti d'integrazione (red-
dito da invalido), tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del
lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non
fosse diventato invalido (reddito da valido). In altri termini l'assicurazione
svizzera per l'invalidità risarcisce soltanto la perdita economica che deriva
da un danno alla salute fisica o psichica dovuto a malattia o infortunio, non
la malattia o la conseguente incapacità lavorativa (metodo generale del
raffronto dei redditi).
9.2 In assenza di documentazione economica, la documentazione medica
costituisce un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori
siano ancora esigibili dall'assicurato, ma non spetta al medico graduare il
grado d'invalidità dell'assicurato (DTF 132 V 93 consid. 4). Infatti, per co-
stante giurisprudenza le certificazioni mediche possono costituire impor-
tanti elementi d'apprezzamento del danno invalidante, allorché permettono
di valutare l'incapacità lavorativa e di guadagno dell'interessato in un'atti-
vità da lui ragionevolmente esigibile (DTF 115 V 134 consid. 2, 114 V 314
consid. 3c).
9.3 Quanto alla valenza probatoria di un rapporto medico, determinante,
secondo la giurisprudenza, è che i punti litigiosi importanti siano stati og-
getto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi,
che consideri parimenti le censure espresse, che sia stato approntato in
piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto
medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. De-
terminante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova
non è tanto né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esem-
pio, quale perizia o rapporto (DTF 134 V 231 consid. 5.1; 125 V 351 consid.
C-5355/2018
Pagina 14
3a; HANS-JAKOB MOSIMANN, Zum Stellenwert ärztlicher Beurteilungen, in:
Aktuelles im Sozialversicherungsrecht, 2001, pag. 266). Nella sentenza
pubblicata in VSI 2001 pag. 106 segg. la Corte ha però ritenuto conforme
al principio del libero apprezzamento delle prove (art. 40 PC e art. 19 PA,
art. 95 cpv. 2, art. 113 e 132 vOG) definire delle direttive in relazione alla
valutazione di determinate forme di rapporti e perizie.
9.4 Infine giova ricordare che di principio deve essere considerato con la
necessaria prudenza l'avviso dei medici curanti a causa dei particolari le-
gami che intrattengono con il paziente (cfr. DTF 125 V 351 consid. 3b/cc
pag. 353), per cui, secondo esperienza comune, essi tendono general-
mente, in caso di dubbio, a pronunciarsi in favore del proprio paziente in
ragione del rapporto di fiducia che lo unisce a quest'ultimo (sentenza del
TF 8C_168/2018 del 6 giugno 2018).
9.5 Una valutazione medica completa, comprensibile e concludente che,
considerata a sé stante in occasione di un'unica (prima) valutazione del
diritto alla rendita, andrebbe ritenuta probante, non assurge a prova atten-
dibile in caso di revisione, se non attesta in modo sufficiente in che modo
rispettivamente in che misura ha avuto luogo un effettivo cambiamento
nello stato di salute. Sono tuttavia riservati i casi evidenti (SVR 2012 IV
n. 18 pag. 81 consid. 4.2). Dalla perizia deve quindi emergere chiaramente
che i fatti con cui viene motivata la modifica sono nuovi o che i fatti preesi-
stenti si sono modificati sostanzialmente per quanto riguarda la loro natura
rispettivamente la loro entità. L'accertamento di una modifica dei fatti è in
particolare sufficientemente comprovata se i periti descrivono quali aspetti
concreti nell'evoluzione della malattia e nell'andamento dell'incapacità la-
vorativa hanno condotto alla nuova valutazione diagnostica e alla stima
dell'entità dei disturbi. Le summenzionate esigenze devono trovare riscon-
tro nel tenore delle domande poste al perito (sentenza del TF 9C_158/2012
del 5 aprile 2013; SVR 2012 IV pag. 81 consid. 4.3).
10.
10.1 Nel caso in esame nella perizia pluridisciplinare del SAM del 18 gen-
naio 2018 (doc. UAIE 437-1 a 437-67), ordinata dall’UAIE a seguito della
sentenza di rinvio del TAF, la dott.ssa U._______ e il dott. V._______, en-
trambi specialisti in medicina interna, hanno esaminato lo stato di salute di
A._______ a partire dal 19 dicembre 2012, data della decisione di non en-
trata nel merito dell’UAIE (doc. UAIE 437 pag. 7, consid. C) e posto le dia-
gnosi con influsso sulla capacità lavorativa di “ sindrome cervicovertebrale
C-5355/2018
Pagina 15
con componente cervicobrachiale altalenante a sin. in: stato dopo inter-
vento chirurgico di microdiscectomia per via anteriore e applicazione di una
gabbia in titanio eseguito dal Prof. Dr. med. B._______ in data 9.2.2009
per un’ernia cervicale C5-C6 ds. che causa una cervicobrachialgia bilate-
rale a destra più che a sinistra e sindrome lombovertebrale sin. in: stato
dopo intervento di decompressione osteolegamentosa della radice di L5 a
sin. il 6.8.2014 eseguita dal Dr. med. E._______ in canale spinale stretto
con protrusione discale L4-L5 mediana sin., stato dopo sindrome radico-
lare L5 a sin. tra ottobre 2013 e fine settembre 2014 successivamente asin-
tomatica “. Quali diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa sono
state poste quelle di “ emisindrome dolorosa a sin. nell’ambito di un reu-
matismo delle parti molli, ansia parossistica di tipo claustrofobico (ICD-10
F41.0), sovrappeso con BMI 26 kg/m2 e tabagismo cronico “ (doc. UAIE
437 pag. 19).
10.2
10.2.1 Da un punto di vista neurologico il dott. H._______, che ha esami-
nato l’assicurato il 23 ottobre 2017, ha posto la diagnosi con influsso sulla
capacità lavorativa di “ stato dopo sindrome radicolare L5 a sinistra, tra ot-
tobre 2013 e fine settembre 2014, successivamente asintomatica “ e quelle
senza influenza sulla capacità lavorativa di “ sindrome cervicale cronica
con stato da intervento di discectomia C5/6 con impianto di gabbia in titanio
(09.02.2009) e di sindrome lombo-vertebrale cronica con stato dopo di-
scectomia L5/5 a sinistra (06.08.2014) “ (doc. UAIE 437 pag. 39).
Il perito ha evidenziato che “ all’esame neurologico attuale non si trovano
deficit sensitivi-motori sia agli arti superiori che inferiori né altri reperti so-
spetti per un danno radicolare residuo. Nella documentazione sono de-
scritte alterazioni neurogene croniche ad un esame elettromiografico ese-
guito in novembre 2013. Attualmente l’esame elettromiografico alla gamba
sinistra sui territori L5 e S1 può essere considerato normale. Complessiva-
mente al momento attuale non vi sono reperti indicativi di una lesione neu-
rogena sensitivo-motoria né vi sono sintomi radicolari irritativi sia agli arti
superiori che inferiori. Soggettivamente si era verificato un lento progres-
sivo peggioramento dei sintomi tra il 2011 e il 2014 ma gli elementi oggettivi
a questo proposito sono scarsi e si tratta principalmente di un dato anam-
nestico. È comunque verosimile che l’A. abbia sviluppato, soprattutto verso
la fine del 2013 ed inizio 2014 una sintomatologia radicolare alla gamba
sinistra, al più tardi dopo l’intervento di discectomia dell’agosto 2014 que-
sta sintomatologia è stata definitivamente risolta “ (doc. UAIE 437-38).
C-5355/2018
Pagina 16
10.2.2 L’esperto ha pertanto ritenuto A._______ totalmente inabile nel la-
voro precedentemente svolto tra ottobre 2013 e fine settembre 2014, men-
tre abile al 100% successivamente. Egli ha altresì riconosciuto una capa-
cità lavorativa del 100% in attività adeguata senza indicare da quando
(doc. UAIE 437 pag. 39-40).
10.3
10.3.1 Da un punto di vista reumatologico il dott. I._______, che ha visitato
l’insorgente il 25 ottobre 2017, ha posto le diagnosi con ripercussione sulla
capacità lavorativa di “ sindrome cervico-vertebrale con componente cer-
vico-brachiale altalenante a sinistra in stato dopo intervento chirurgico di
microdiscectomia per via anteriore e applicazione di una gabbia in titanio
eseguito dal Prof. Dr. med. B._______ in data 9 febbraio 2009 per un’ernia
cervicale C5-C6 destra che causa una cervico-bracalgia bilaterale a destra
più che a sinistra “ e di “ sindrome lombo-vertebrale sinistra in stato dopo
intervento di decompressione osteo-legamentosa della radice di L5 a sini-
stra il 06.08.2014 eseguita dal Dr. med. E._______ in canale spinale stretto
con protrusione discale L4-L5 mediana sinistra “ e quella senza influenza
sulla capacità lavorativa di “ emisindrome dolorosa a sinistra nell’ambito di
un reumatismo delle parti molli “ (doc. UAIE 437 pag. 51).
10.3.2 L’esperto ha dichiarato che “ alla colonna cervicale i dolori sono piut-
tosto a carattere altalenante (…). Il dolore si localizza prevalentemente sul
lato sinistro, sia a livello cervicale che scapolare di sinistra. È presente da
dopo l’infortunio del 31.03.2009 in maniera costante. Non ha particolari ir-
radiazioni alle braccia, non ha disturbi della sensibilità o formicolii significa-
tivi. Se sta tranquillo e non sforza i dolori sono molto sopportabili o del tutto
assenti. Ha un incremento della sintomatologia se sta per lungo tempo
nella medesima posizione sia seduto che in piedi. Anche lo svolgere lavori
pesanti è limitato dai dolori. Quando a livello cervicale vi sono dei dolori
particolarmente intensi allora si manifestano nuovamente delle irradiazioni
lungo il braccio sinistro. Solo raramente formicolio bilateralmente alle mani.
I movimenti della colonna cervicale sono associati spesso a dolori nella
zona paravertebrale a sinistra “. Il medico ha poi aggiunto che “ per la co-
lonna lombare, dopo l’intervento chirurgico, non ha più avuto episodi di
sciatalgia a sinistra. Persistono dei dolori alla colonna lombare, dipendenti
in particolar modo dalle attività svolte. Alle volte gli capita di bloccarsi con
la colonna lombare, gli episodi regrediscono poi abbastanza rapidamente.
Vi è una sensazione di dolore al ginocchio sinistro (…). Vi è un incremento
della sintomatologia al rialzarsi dalla posizione flessa in avanti e ai movi-
menti di flessione ed estensione della colonna lombare “ (doc. UAIE 437
C-5355/2018
Pagina 17
pag. 48-49).
Il dott. I._______ ha infine evidenziato che “ l’assicurato è limitato in attività
professionali particolarmente pesanti e non ergonomiche per la colonna
vertebrale durante le quali debba mantenere delle posizioni statiche tra i
30 min. e i 60 min. sia in posizione eretta che in posizione seduta. Da pre-
diligere delle attività in cui possa cambiare frequentemente posizione. Non
è limitato nella deambulazione in piano ma limitato nel salire e scendere le
scale e nel camminare in salita. Limitato nel doversi piegare ripetutamente
con la colonna vertebrale sia cervicale che lombare, nell’eseguire movi-
menti repentini e violenti. Limitato nell’alzare dei pesi tra i 7,5 kg e i 10 kg
che possono essere alzati non in modo frequente anche sopra l’orizzon-
tale. Un’attività continua con le braccia alzate sopra l’orizzontale è da scon-
sigliare “ (doc. UAIE 437 pag. 52-53).
10.3.3 L’esperto ha perciò ritenuto l’assicurato totalmente inabile nell’ul-
tima attività svolta di imbianchino-pittore o quella antecedentemente svolta
di manovale dal 6 novembre 2009, mentre in attività adeguate abile al
100% dalla stessa data ad eccezione del periodo intercorrente tra il 30 ot-
tobre 2013 e l’inizio novembre 2014, in cui l’insorgente presentava una ca-
pacità lavorativa nulla (doc. UAIE 437 pag. 53).
10.4 Infine da un punto di vista psichiatrico il dott. L._______, che ha esa-
minato il ricorrente il 25 ottobre 2017, ha posto la diagnosi senza influsso
sulla capacità lavorativa di ansia parossistica di tipo claustrofobico (ICD-10
F41.0, doc. UAIE 437 pag. 60).
L’esperto ha rilevato che “ l’A. non presenta disturbi psicopatologici mag-
giori né disturbi a carico della sfera psicologica e mentale fatta eccezione
per comunque rari episodi di ansia parossistica di tipo claustrofobico che
lo hanno portato e attualmente lo portano ad evitare di salire sugli ascen-
sori, di attraversare gallerie autostradali e di essere sottoposto ad esami
strumentali da effettuare in apparecchi chiusi (…). Nel corso degli anni l’A.
si è per così dire bene adattato alle sue condotte di evitamento senza pe-
raltro che esse abbiano comportato una condizione talmente rilevante da
ripercuotersi negativamente sul suo stile di vita che è risultato limitato più
che altro dalle problematiche di ordine fisico di cui egli soffre ormai da anni “
(doc. UAIE 437 pag. 60).
Egli ha pertanto ritenuto l’insorgente abile al 100% in qualsiasi attività
(doc. UAIE 437 pag. 60 e 62).
C-5355/2018
Pagina 18
10.5 Complessivamente A._______ è stato ritenuto totalmente inabile
nell’attività lavorativa da ultimo esercitata di pittore-imbianchino dal 6 no-
vembre 2009, mentre abile nella misura del 100% in attività sostitutive ido-
nee dalla stessa data, ad eccezione del periodo intercorrente tra ottobre
2013 e fine ottobre 2014 durante il quale presentava una capacità lavora-
tiva nulla (doc. UAIE 437 pag. 25-26). Gli esperti hanno altresì ripreso i li-
miti funzionali indicati dal dott. I._______ (consid. 10.3.2).
Nella perizia è stato infine precisato che “ le conclusioni peritali si fondano
su un’esauriente discussione tra i medici periti del SAM. L’inabilità lavora-
tiva globale è determinata unicamente dalla patologia in ambito reumato-
logico “ (doc. UAIE 437 pag. 20).
10.6 Con rapporti del 7 febbraio, 16 marzo e 19 aprile 2018 (doc. UAIE
441, 442 e 445), i dott.ri M._______, N._______ e O._______ hanno ri-
preso le diagnosi poste dal SAM e le conseguenze sulla capacità lavorativa
da esso attestate. Tramite nota del 30 aprile 2018 il SMR ha proposto una
riduzione del 20% della capacità lavorativa in attività sostitutive dal novem-
bre 2014 per tener conto dei numerosi interventi al rachide lombare e cer-
vicale (doc. UAIE 447).
11.
11.1 In sede di replica l’insorgente ha prodotto il rapporto del 26 febbraio
2019 (allegato al doc. TAF 18) in cui il dott. P._______ ha posto le diagnosi
di “ EDD C5/C6 (2009), ernia inguinale destra (2013) e erniectomia L4/L5
(2014) “.
Il medico ha poi indicato che l’assicurato “ riferisce beneficio da interventi
subiti: in particolare scomparsa sciatalgia sx. Attualmente lamenta dolore
regione lombare e cervicalgia “, sottolineando che “ clinicamente non defi-
cit stenici arti inferiori – ipoestesia faccia laterale coscia sx con irritazione
radicolare, dolore palpazione spinose lombari, dolore in estensione con li-
mitazione articolare “. Egli ha infine evidenziato la necessità di eseguire
una radiografia al rachide lombosacrale in carico in 2 P e risonanza ma-
gnetica lombosacrale LS per studio del tratto lombare.
11.2 Con rapporto del 18 marzo 2019 (allegato al doc. TAF 18) il dott.
F._______, riferendosi all’intervento del 6 agosto 2014 ha addotto che
“ (…) se da una parte ha alleviato la sintomatologia sciatalgica sinistra (…),
dall’altro ha introdotto ulteriore valenze peggiorative nell’assetto statico-di-
C-5355/2018
Pagina 19
namico del rachide, avendo ineluttabilmente creato una condizione di in-
stabilità vertebrale che potrebbe comportare in futuro l’effettuazione di un
intervento di artrodesi lombare qualora l’assicurato venisse nuovamente
sottoposto a sollecitazioni statico-dinamiche del rachide lombare ” (alle-
gato al doc. TAF 18 pag. 3).
Egli ha inoltre posto i seguenti limiti funzionali (allegato al doc. TAF 18
pag. 4):
- sollevamento e/o trasporto di carichi:
* molto leggeri (fino a 5 kg): ridotta (deve avvenire con braccia aderenti
al tronco, senza sollecitazioni del rachide cervicale e senza flessione del
rachide lombare);
* leggeri (fino a 10 kg): controindicata (possono essere movimentati ec-
cezionalmente pesi tra i 5 e 10 Kg solo con l’ausilio di sollevatori meccanici
e carrelli);
* pesi maggiori (non oltre i 15 kg): controindicata anche con ausili mec-
canici semoventi.
- movimentazione di oggetti, attrezzi, pulsantiere;
* leggeri/di precisione: normale;
* medi: molto ridotta;
* pesanti: non consentita.
- posizione di lavoro o dinamiche particolari:
* a braccia alzate: molto ridotta;
* con rotazione: parzialmente ridotta;
* seduta e piegata in avanti: molto ridotta (con appoggio delle braccia
su un tavolo);
* eretta e piegata in avanti: controindicata;
* mantenere posizioni statiche:
* seduta: non oltre 15 minuti senza interruzione;
* eretta: non oltre 15 minuti senza interruzione;
- spostarsi-camminare:
* per tragitti brevi (fino a 50 metri): normale;
* per tragitti medi (fino a 200 metri): ridotta;
* per tragitti lunghi (molto ridotta [solo con pause]);
* su terreni accidentati; molto ridotta;
* salire-scendere scale: controindicata;
* lavori in altezza: controindicati.
Il perito ha precisato che “ ne consegue che l’eventuale prosieguo dell’atti-
vità lavorativa potrà avvenire solo assegnando all’assicurato mansioni a
basso impegno energetico, che consentano frequenti variazioni posturali,
C-5355/2018
Pagina 20
non richiedano movimentazione manuale di carichi, non comportino solle-
citazioni del rachide e degli arti e non espongano al rischio di cadute e/o
precipitazioni “. Egli ha poi indicato che: (…) risulta pertanto notevolmente
ridotta la capacità lavorativa del soggetto anche in attività sostitutive a mo-
desto dispendio energetico (quali, ad esempio, sorvegliante/custode di par-
cheggio o museo, magazziniere/addetto alla gestione degli stock, piccole
consegne con veicoli, riparazioni di piccoli apparecchi/elettrodomestici,
venditore di biglietti, distribuzione di corrispondenza interna/fattorino, ad-
detto alla reception), atteso che tali attività non escludono completamente
l’impegno statico-dinamico del rachide e/o degli arti e richiedono altresì una
continuità di rendimento che non può essere garantita in presenza delle
patologie in questione in relazione sia all’impossibilità di mantenere normali
ritmi e carichi di lavoro sia alla necessità di frequenti pause compensatorie
“ (doc. UAIE 362 pag. 7). Il medico ha inoltre sottolineato che ” in partico-
lare le suddette pause compensatorie appaiono indispensabili per evitare
che la reiterazione di sollecitazioni statico-dinamiche del rachide, ancorché
di modica entità, possa accentuare ulteriormente l’instabilità della colonna
nella sede dell’atto chirurgico del 06-09-2014 imponendo l’effettuazione di
un delicato intervento di artrodesi lombare “ (allegato al doc. TAF 18
pag. 4-5).
Il dott. F._______ ha quindi ritenuto A._______ totalmente inabile nell’atti-
vità abituale di pittore e di altre attività implicanti analogo impegno statico-
dinamico del rachide e degli arti superiori dal 1° marzo 2015, mentre inabile
dalla stessa data per almeno il 50% in attività sostitutive adeguate (allegato
al doc. TAF 18 pag. 5-6).
12.
12.1 Alla luce di quanto sopra esposto va quindi esaminato se la perizia
pluridisciplinare del SAM del 18 gennaio 2018, ordinata dall’autorità di
prime cure e su cui si è fondato il SMR e, a sua volta, l’UAIE permette di
desumere in maniera completa, motivata, concludente e pertanto convin-
cente l’evoluzione della capacità lavorativa del ricorrente, in particolare una
capacità lavorativa nulla in qualità di pittore dal 6 novembre 2009, mentre
dell’80% dalla stessa data in attività adeguate rispettose dei limiti funzionali
posti, ad eccezione del periodo intercorrente tra ottobre 2013 e fine novem-
bre 2014 durante il quale l’assicurato presentava un’incapacità lavorativa
totale in ogni attività, e meglio in particolare se a partire da novembre 2014
è subentrato un miglioramento nella misura dell’80%. In virtù delle conclu-
sioni tratte dal dott. F._______ un miglioramento è riconosciuto anche dal
C-5355/2018
Pagina 21
ricorrente, tuttavia nella misura massima del 50%. La capacità lavorativa
nulla relativa ai periodi precedenti è per contro incontestata.
12.2
12.2.1 A titolo preliminare giova rammentare che le uniche patologie con
influenza sulla capacità lavorativa sono quelle reumatologiche (con-
sid. 10.5). Il ricorrente non ha contestato le diagnosi poste in questo ambito
dai periti, ma unicamente le conseguenze sulla capacità lavorativa, che a
suo dire sarebbe migliorata in attività adeguate, ma sarebbe pari al mas-
simo al 50%.
12.2.2 Occorre inoltre evidenziare che la perizia contiene una ricostruzione
dettagliata dei fatti di pertinenza neurologica, reumatologica e psichiatrica,
un’anamnesi personale, professionale e patologica, dati soggettivi dell’as-
sicurato, esami oggettivi, un elenco di diagnosi e delle conclusioni. Essa
adempie quindi – perlomeno da un punto di vista formale – i requisiti posti
dalla dottrina e dalla giurisprudenza (consid. 9.3). Alla stessa conclusione
si deve giungere per quanto riguarda l’aspetto materiale.
12.3 Dagli atti di causa emerge un peggioramento delle condizioni di salute
di A._______ da fine 2012 e soprattutto da metà 2013. In particolare il fe-
nomeno erniario lombare L4-L5, precedentemente inesistente, documen-
tato dalla RM lombosacrale del 23 ottobre 2012 (doc. UAIE 324) è andato
vieppiù aggravandosi, come attestato dalla RM lombosacrale del 14 giu-
gno 2013 (doc. UAIE 323). Pure i referti radiologici del 14 gennaio 2014
(doc. UAIE 355) e 5 luglio 2014 (doc. UAIE 350) confermano il menzionato
fenomeno degenerativo lombare, che ha poi reso necessario, il 6 agosto
2014, l’intervento di decompressione osteolegamentosa della radice di L5
a sinistra già indicato dal dott. B._______ nel rapporto del 30 ottobre 2013
(doc. UAIE 326). Pure il dott. E._______ con rapporti del 10 dicembre 2013
(doc. UAIE 330) e 24 maggio 2014 (doc. UAIE 349) ribadiva la necessità
dell’intervento chirurgico, evidenziando nel contempo un’accentuazione
dei disturbi lombo-sciatalgici presenti da anni. D’altronde il rinvio per ulte-
riori accertamenti pronunciato da questa Corte (consid. D.e) era interve-
nuto in quanto il peggioramento della situazione patologica risultava pro-
babile contrariamente a quanto attestato dal dott. G._______, medico
SMR, specialista in medicina interna.
Il progressivo aggravamento del quadro patologico lombo-sacrale è stato
pure attestato e riconosciuto dal dott. F._______ con rapporti del 26 agosto
2015 (doc. UAIE 362), 9 gennaio 2016 (doc. UAIE 376) e 9 maggio 2016
C-5355/2018
Pagina 22
(doc. UAIE 390). Pure i limiti funzionali indicati dal medico ricalcano, per
l’essenziale, quelli posti dal dott. I._______ (consid. 10.3.2). Del resto l’in-
capacità lavorativa del 100% in ogni attività da ottobre 2013 fino a fine no-
vembre 2014 non è contestata neppure dall’UAIE.
12.4 Va inoltre rilevato che con perizia del 25 ottobre 2017 (consid. 10.3.2)
il dott. I._______ ha in sostanza attestato un decorso post-operatorio sus-
seguente all’intervento del 6 agosto 2014 favorevole, caratterizzato da un
netto miglioramento dei disturbi a carattere sciatalgico alla gamba sinistra
e persistenza di dolori a carattere lombare piuttosto contenuti e dipendenti
prevalentemente dalle attività e dagli sforzi fatti. Egli ha inoltre formulato
una prognosi favorevole per quanto attiene alle alterazioni degenerative
della colonna vertebrale sia a livello cervicale che lombare e stazionaria
per quanto riguarda la sintomatologia dolorosa. Il medico ha pertanto evi-
denziato un recupero della capacità lavorativa totale in attività sostitutive
da inizio novembre 2014, vale a dire dopo circa tre mesi dall’intervento di
decompressione osteo-legamentosa.
Dal canto suo con rapporto del 18 marzo 2019 (consid. 11.2) il dott.
F._______ non disconosce di principio una capacità lavorativa in attività
adeguate e pertanto un miglioramento a far tempo dal 30 novembre 2014,
ritenendo però un’inabilità di almeno il 50%. ll medico adduce in sostanza
una capacità lavorativa ridotta della metà pure nelle attività proposte a titolo
meramente esemplificativo dal SMR (annotazione del 27 gennaio 2014,
doc. UAIE 331 pag. 5), limitandosi però ad indicare in modo generico un
residuo impegno statico-dinamico del rachide e/o degli arti. Per quanto at-
tiene inoltre l’asserita mancanza di continuità di rendimento occorre sotto-
lineare come l’autorità di prime cure abbia già debitamente tenuto conto
dell’impossibilità sia di mantenere normali ritmi e carichi di lavoro che della
necessità di pause compensatorie con il riconoscimento di una riduzione
del rendimento del 20%. Giova infine evidenziare che i limiti funzionali posti
dall’esperto incaricato dal ricorrente collimano sostanzialmente con quelli
indicati dal perito del SAM e pertanto non giustificano una diversa conclu-
sione relativamente alla misura della capacità lavorativa residua. In simili
condizioni, il parere diverso del dott. F._______ configura unicamente una
valutazione differente – per quanto concerne le conseguenze del danno
alla salute sulla capacità lavorativa – di una situazione identica. Il referto in
oggetto non è pertanto tale da rimettere in discussione le conclusioni peri-
tali, approfondite, motivate, convincenti e pertanto concludenti.
Infine va rilevato che i rapporti del dott. P._______ del 26 febbraio 2019
(consid. 11.1) e 14 maggio 2019 (doc. TAF 23) nonché i referti del
C-5355/2018
Pagina 23
29 marzo e 5 aprile 2019 (allegati al doc. TAF 23), prodotti dall’insorgente
in fase ricorsuale si limitano a ribadire un quadro diagnostico e radiologico
noto, omettendo di trarre conclusioni sulla capacità lavorativa e pertanto
non sono rilevanti ai fini della valutazione della capacità lavorativa residua.
Inoltre esulano dal potere cognitivo del TAF (consid. 3).
A titolo abbondanziale va rammentato che la questione di un eventuale ul-
teriore intervento chirurgico, già accennata dal dott. F._______ (doc. UAIE
376 e doc. UAIE 390), e ripresa dal dott. P._______ (doc. TAF 23) si riferi-
sce ad una situazione posteriore all’emanazione della decisione impugnata
ed esula dal potere cognitivo del Tribunale adito. Non costituisce pertanto
oggetto del contendere essendo di competenza dell’UAIE.
12.5 Alla luce di quanto sopra esposto nessuno dei rapporti medici agli atti
mette pertanto in discussione le conclusioni della perizia del SAM circa il
miglioramento dello stato di salute e delle conseguenze sulla capacità la-
vorativa in attività adeguate con effetto da novembre 2014 e in particolare
del dott. I._______, dettagliata e ben motivata, non risultando pertanto in
alcun modo credibili le conseguenze più incisive addotte sulla capacità la-
vorativa.
13.
In conclusione risulta comprovato con il grado della verosimiglianza pre-
ponderante valido nelle assicurazioni sociali che A._______ è capace al
lavoro nella misura dell’80%, inteso come diminuzione del rendimento, a
partire da novembre 2014, in attività leggere adeguate ai limiti funzionali,
come indicato dall’UAIE.
Su questo punto il ricorso è pertanto infondato.
14.
14.1 Occorre ancora esaminare la conformità del grado di invalidità stabi-
lito dall’amministrazione.
14.2
14.2.1 Per determinare il reddito ipotetico da valido, occorre stabilire
quanto guadagnerebbe la persona assicurata, secondo il grado di verosi-
miglianza preponderante, quale persona sana al momento della decor-
renza del diritto alla rendita, tenuto conto delle sue capacità professionali
e delle circostanze personali. Di regola, ci si fonda sull’ultimo reddito che
C-5355/2018
Pagina 24
la persona assicurata ha conseguito prima dell’insorgenza del danno alla
salute, se del caso adeguato al rincaro e all’evoluzione reale dei salari.
Questo perché normalmente, in base all’esperienza comune, la persona
interessata avrebbe continuato la precedente attività in assenza del danno
alla salute. Eccezioni a questo principio devono essere previste secondo
la verosimiglianza preponderante (DTF 139 V 28 consid. 3.3.2; 134 V 322
consid. 4.1). Tuttavia, in circostanze particolari ci si può scostare dal red-
dito ipotetico che l’assicurato avrebbe potuto conseguire senza invalidità e
ricorrere ai dati statistici risultanti dall’inchiesta svizzera sulla struttura dei
salari (ISS) edita dall’Ufficio federale di statistica. Questo sarà in particolare
il caso qualora non fosse possibile quantificare in maniera attendibile il red-
dito ipotetico, segnatamente qualora dovessero mancare indicazioni ri-
guardanti l’ultima attività professionale dell’assicurato o se l’ultimo salario
percepito non corrispondesse manifestamente a quello che egli sarebbe
stato in grado di conseguire con ogni verosimiglianza in qualità di persona
valida; ad esempio se l’assicurato, prima di essere riconosciuto definitiva-
mente incapace al lavoro, si trovava in disoccupazione o percepiva una
remunerazione inferiore alle usuali norme salariali. Entra ugualmente in li-
nea di conto la situazione in cui il posto di lavoro della persona assicurata
prima dell’insorgenza del danno alla salute non esiste più al momento de-
terminante della valutazione dell’invalidità (sentenza del TF 9C_348/2016
del 7 dicembre 2016 consid. 3.2.3). Poiché i salari statistici sono general-
mente fondati su un orario di lavoro settimanale di 40 ore, gli stessi devono
essere adeguati all’orario usuale medio settimanale del corrispondente set-
tore d’impiego (DTF 126 V 75 consid. 3b/bb). Inoltre, tali salari devono es-
sere adeguati all’evoluzione dei salari nominali, applicando l’indice per gli
uomini o per le donne (DTF 129 V 408 consid. 3.1.2).
14.2.2 Nella decisione impugnata l’UAIE, fondandosi sui dati ufficiali editi
dall’Ufficio federale di statistica (UFS, [tabella TA1 2012], settore delle co-
struzioni [categorie 41-43], livello di competenze 1, uomini), ha ritenuto un
reddito mensile da valido per il 2012 di fr. 5'430.-. Tenuto conto di un orario
usuale nel ramo nel 2012 di 41,5 ore settimanali esso ammonta a
fr. 5'633.63 al mese, pari a fr. 67'603,56 annui (doc. UAIE 448).
14.3
14.3.1 Per determinare il reddito da invalido fa stato in primo luogo la si-
tuazione salariale concreta dell’assicurato, a condizione che, cumulativa-
mente, il rapporto di lavoro sia particolarmente stabile, egli sfrutti in ma-
niera completa e ragionevole la capacità di lavoro residua, il reddito deri-
vante dall’attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un
C-5355/2018
Pagina 25
salario sociale. Qualora difettino indicazioni economiche effettive, segna-
tamente perché dopo l’insorgenza dell’invalidità la persona assicurata non
ha più esercitato alcuna attività lucrativa oppure non ha esercitato una
nuova attività lucrativa, malgrado essa sia ragionevolmente esigibile, pos-
sono essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali, come risultano
dall’inchiesta svizzera sulla struttura dei salari (ISS; DTF 139 V 592 con-
sid. 2.3; sentenza del TF 9C_205/2011 del 10 novembre 2011 consid. 7),
fermo restando che di principio occorre fare riferimento ai dati statistici più
recenti (DTF 143 V 295 consid. 2.3).
Di principio, sono applicabili i dati salariali medi nazionali risultanti dalla
Tabella TA1 dell’ISS relativa al settore privato, segnatamente il salario
lordo, valore mediano, per divisioni economiche, totale. Tuttavia, qualora
ciò risulti opportuno, ci si può riferire al salario lordo di un singolo settore o
di una singola categoria professionale al fine di permettere all’assicurato di
sfruttare in maniera ragionevolmente esigibile la sua piena capacità lavo-
rativa residua. Questo sarà in particolare il caso qualora, prima dell’insor-
genza del danno alla salute, la persona assicurata ha lavorato per molti
anni nello stesso settore e l’esercizio di un’attività lucrativa in un altro set-
tore non appare esigibile (sentenza del TF 8C_457/2017 dell’11 ottobre
2017 consid. 6.2). Poiché i salari statistici sono generalmente fondati su un
orario settimanale di 40 ore, gli stessi devono essere adeguati all’orario
usuale medio settimanale del corrispondente settore d’impiego (DTF 126
V 75 consid. 3b/bb). Inoltre, tali salari devono essere adeguati all’evolu-
zione dei salari nominali, applicando l’indice per gli uomini o per le donne
(DTF 129 V 408 consid. 3.1.2).
14.3.2 Utilizzando i medesimi dati statistici (tabella TA1 2012) l’UAIE ha
computato quale reddito da invalido, il salario annuale ottenibile dall’insor-
gente nel 2012 (attività semplici e ripetitive, livello di competenze 1, uo-
mini), ossia fr. 46'927.56, tenuto conto di un salario mensile a tempo pieno
di fr. 5'210.-, di un orario usuale di 41,7 ore settimanali, di un’attività all’80%
esigibile dal 30 novembre 2014 nonché di una riduzione del 10% per limiti
funzionali, età (47 anni) e mancanza di formazione (doc. UAIE 448).
14.4 Dal raffronto dei redditi è scaturito quindi un grado d’invalidità del
30,58% (doc. UAIE 448), arrotondato al 31%.
C-5355/2018
Pagina 26
15.
15.1
15.1.1 In primo luogo occorre determinare se risulta giustificato riferirsi ai
dati statistici risultanti dalle tabelle ISS per determinare il reddito da valido.
Al riguardo va rilevato che le indicazioni fornite dall’agenzia di collocamento
a cui ha fatto capo l’insorgente (questionari per il datore di lavoro del
19 giugno 2008 [doc. UAIE 12] e 26 settembre 2013 [doc. UAIE 317]), i
formulari per l’assicurato del 21 settembre 2013 (doc. UAIE 315), 2 giugno
2017 (doc. UAIE 416) e 25 ottobre 2017, nonché il conto individuale del
3 settembre 2012 (doc. UAIE 77) evidenziano che dal 2004 al 2008 il ricor-
rente ha svolto molteplici attività lavorative (edilizia, aiuto elettricista, aiuto
giardiniere, pittore ausiliario) presso diversi datori di lavoro, per dei periodi
di breve/media durata, alternati con periodi di incapacità al lavoro, conse-
guendo dei redditi mensili molto variabili. In simili circostanze risulta prati-
camente impossibile determinare in maniera concreta il reddito comples-
sivo percepito dall’assicurato senza il danno alla salute. Alla luce di quanto
esposto discende che la scelta dell’autorità inferiore di riferirsi ai dati stati-
stici per determinare il reddito da valido risulta giustificata.
15.1.2 In concreto il momento determinante per il raffronto dei redditi è il
marzo 2015, vale a dire quello della soppressione della rendita. Al mo-
mento della decisione litigiosa, il 31 agosto 2018, l’UAIE poteva già di-
sporre dei dati del 2014, ritenuto che sono stati pubblicati nell’aprile 2016
(cfr. sito internet:
loge-datenbanken/tabellen.assetdetail.327902.html). Per stabilire il reddito
da valido andava di conseguenza fatto riferimento alla pertinente tabella
dell’ISS 2014 e non a quella del 2012.
Ne discende che da valido nel settore delle costruzioni, livello di compe-
tenze 1, uomini, l’assicurato avrebbe potuto percepire nel 2014 un salario
medio mensile di fr. 5'507.- . Indicizzato al 2015 (anno dell’eventuale mo-
difica del diritto, consid. 5) a mezzo della tabella T1.2.10 (- 0,2%) e riportato
su un orario usuale di 41,6 ore settimanali corrisponderebbe ad un salario
annuale di fr. 68'589.90.
15.2 Pure per stabilire il reddito da invalido andava applicata la tabella
dell’ISS del 2014. Occorre poi indicizzare i dati ottenuti al 2015. Ne di-
scende che in attività semplice e ripetitiva, livello di competenza 1, uomini,
l’assicurato avrebbe potuto percepire nel 2014 un salario medio mensile di
fr. 5'312.- e nel 2015 di fr. 5'333.25 (5'312 [TA1 2014, categoria 1, uomini)]
C-5355/2018
Pagina 27
+ 0,4% [2015], che riportato su un orario usuale di 41,6 ore settimanali,
corrisponderebbe ad un salario mensile di fr. 5'546.60 ed annuale di
fr. 66'559.- Rapportato ad un grado di attività dell’80% ammonta a
fr. 53'247.17.
16.
La questione se e in quale misura, nel singolo caso, i salari fondati su dati
statistici debbano essere ridotti dipende dall’insieme delle circostanze per-
sonali e professionali concrete (limitazione addebitabile al danno alla sa-
lute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di
occupazione), la deduzione non essendo automatica e non potendo ecce-
dere globalmente il 25% (DTF 135 V 297 consid. 5.2; 134 V 322 consid.
5.2; 126 V 75 consid. 5b). A seconda della loro incidenza infatti, è possibile
che la persona assicurata, anche in un mercato del lavoro equilibrato, non
sia in grado di realizzare un salario medio sfruttando la capacità lavorativa
residua (DTF 126 V 75 consid. 5b/aa in fine). La deduzione non è automa-
tica, ma deve essere valutata di caso in caso e complessivamente, non
separatamente, in maniera schematica, sommando i singoli fattori di dedu-
zione, tenendo conto di tutte le circostanze del singolo caso (DTF 126 V
75 consid. 5b/aa in fine; sentenza del TF 9C_751/2011 del 30 aprile 2012
consid. 4.2.1).
16.1 Va pure rammentato che, contrariamente al potere di apprezzamento
del Tribunale federale, quello dell'autorità giudiziaria di primo grado non è
limitato alla violazione del diritto (compresi l'eccesso e l'abuso del potere
di apprezzamento), ma si estende ugualmente all'esame di adeguatezza
della decisione amministrativa. In tale ambito, l'esame verte sulla questione
di sapere se un'altra soluzione non sarebbe stata più opportuna rispetto a
quella adottata, in un caso concreto, dall'autorità ammnistrativa nell'ambito
del proprio potere di apprezzamento e nel rispetto dei principi generali del
diritto. A tal proposito, il giudice delle assicurazioni sociali non può, senza
valido motivo, sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'as-
sicurazione; deve piuttosto fondarsi su circostanze tali da fare apparire il
proprio apprezzamento come quello maggiormente appropriato (DTF 137
V 71 consid. 5.2, 126 V 75 consid. 6). Ne discende che il Tribunale ammi-
nistrativo federale (v. art. 37 LTAF in relazione con l'art. 49 PA), quando è
chiamato a verificare il potere di apprezzamento esercitato dall'amministra-
zione per fissare l'estensione della riduzione sul reddito da invalido, deve
rivolgere la propria attenzione alle differenti soluzioni che si offrivano agli
organi esecutivi dell'AI e domandarsi se una deduzione più o meno elevata
sia maggiormente appropriata e si imponga per un valido motivo, ma senza
sostituire il proprio apprezzamento a quello dell'amministrazione (DTF 137
C-5355/2018
Pagina 28
V 71 consid. 5.2; sentenze del TF 9C_273/2011 del 27 gennaio 2012 con-
sid. 1.3, 9C_280/2010 del 12 aprile 2011 consid. 5.2 in fine).
16.2 Come detto l’UAIE ha ammesso in concreto una decurtazione globale
del 10% per limiti funzionali, età e mancanza di formazione (doc. UAIE
448).
16.2.1 Nella fattispecie va senz'altro riconosciuta una deduzione per il fatto
che l'assicurato, che ha sempre svolto attività manuali pesanti (edilizia,
aiuto elettricista, aiuto giardiniere, pittore ausiliario), cfr. curriculum vitae
[doc. UAIE 83], questionari per datore di lavoro [doc. UAIE 12 e 317]), for-
mulari per l’assicurato [doc. UAIE 315 e 416] può occuparsi ora unica-
mente di attività leggere (cfr. tra le tante sentenza del TF 9C_455/2013
consid. 4.4). Oltre a ciò al momento dell’interruzione dell’attività professio-
nale (gennaio 2008) l’insorgente non disponeva né di una particolare for-
mazione scolastica, avendo terminato solo tre anni di scuola elementare,
né di alcuna formazione professionale (DTF 138 V 457 consid. 2.2, sen-
tenze del TF 8C_594/2011 del 20 ottobre 2011 consid. 5, 9C_334/13 del
24 luglio 2013 consid. 3, si confrontino anche sentenze del Tribunale fede-
rale delle assicurazioni U 436/04 del 12 aprile 2005 e U 86/06 del 13 giu-
gno 2006).
16.2.2 Va inoltre tenuto, come indicato dall’UAIE, delle numerose limita-
zioni funzionali elencate in dettaglio ai considerandi 10.3.2 e 11.2 tra cui
in particolare la capacità ridotta/molto ridotta di lavorare a braccia alzate,
con rotazione, in posizione seduta e piegata in avanti, la controindicazione
quanto ad attività in posizione eretta e piegata in avanti, gli importanti limiti
sia nel mantenere posizione statiche che nella deambulazione, le quali re-
stringono sensibilmente lo spettro di attività ancora esigibili dall’assicurato.
16.2.3 Contrariamente a quanto indicato dall’UAIE non vanno, per contro,
considerati nel calcolo altri fattori di riduzione quali età (al momento della
decisione impugnata l’assicurato aveva quasi 51 anni), anni di servizio, na-
zionalità e tipo di permesso posto che non ne sono date le condizioni.
In simili circostanze una riduzione del 10%, fondata su una valutazione
globale della fattispecie, appare consona alla situazione concreta. A titolo
abbondanziale giova del resto rilevare che pure il riconoscimento di un
tasso di riduzione del 20% non avrebbe modificato l’esito della causa, ri-
sultando il grado di invalidità inferiore al 40% ([{fr. 68'589.90 – fr. 42'597.74}
: 68'589.90 ] x 100) = 37,89% , arrotondato al 38%.
C-5355/2018
Pagina 29
16.3 In simili condizioni, alla luce del raffronto dei redditi operato da code-
sto Tribunale, è dunque a giusto titolo che il diritto alla rendita non è stato
riconosciuto.
17.
L’UAIE ha infine respinto la richiesta del ricorrente tendente a beneficiare
di provvedimenti professionali, in quanto le condizioni di assicurazione
(art. 8 LAI) non erano adempiute. L’amministrazione ha in particolare pre-
cisato che tale diritto nasce al più presto con l’assoggettamento all’assicu-
razione obbligatoria o facoltativa in Svizzera e si estingue al più tardi allo
scadere dell’assicurazione (art. 9 cpv. 1bis LAI).
Giova evidenziare a questo titolo come il Tribunale federale, chiamato ad
esprimersi sull’interpretazione e la portata dell’art. 9 cpv. 1bis LAI, abbia già
avuto modo di statuire che la fine dell’assoggettamento alle condizioni di
assicurazione conduce (automaticamente) all’estinzione del diritto a prov-
vedimenti d’integrazione professionale. In altri termini una persona deve
necessariamente essere assicurato da quando e fino a quando rivendica
tali provvedimenti (sentenza del TF 9C_760/2018 del 17 luglio 2019 con-
sid. 4.2).
In conclusione è quindi a giusto titolo che l’autorità inferiore ha negato al
ricorrente il diritto a provvedimenti professionali.
18.
Da quanto esposto consegue che il ricorso, destituito di fondamento, non
merita tutela e la decisione impugnata va confermata.
19.
19.1 Visto l’esito della procedura le spese processuali di fr. 800.- sono po-
ste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. b del
regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle
cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS
173.320.2]). Esse sono computate con l’anticipo spese, di identico ammon-
tare, versato dall’insorgente il 4 ottobre 2018 (doc. TAF 4).
19.2 Al ricorrente, soccombente, non spetta altresì alcuna indennità per
spese ripetibili (art. 64 PA in combinazione con gli art. 7 cpv. 1 e 2 TS-TAF
a contrario).
C-5355/2018
Pagina 30
Peraltro, le autorità federali, quand'anche vincenti, non hanno di principio
diritto a un'indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 TS-TAF), salvo ecce-
zioni non ravvisabili nel caso concreto (v., fra l'altro, DTF 127 V 205).
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali di fr. 800.- sono poste a carico del ricorrente. L’anti-
cipo spese di fr. 800.-, versato il 4 ottobre 2018, è computato con le spese
processuali.
3.
Non si attribuiscono spese ripetibili.
4.
Comunicazione a:
– ricorrente (raccomandata con avviso di ricevimento)
– autorità inferiore (n. di rif. […]; raccomandata; allegato: doc. TAF 31 e
allegati)
– Ufficio federale delle assicurazioni sociali (raccomandata)
– Fondazione Istituto Collettore LPP, Bellinzona (raccomandata)
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
La presidente del collegio: Il cancelliere:
Michela Bürki Moreni Graziano Mordasini
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Pagina 31
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna,
entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e
segg. e 100 LTF). Il termine è reputato osservato se gli atti scritti sono con-
segnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta sviz-
zera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi
l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). Gli atti scritti devono conte-
nere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere
firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente –
i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42
LTF).
Data di spedizione: