Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Corte III
C536/2011
Sen t e n z a d e l 2 1 n o v emb r e 2 0 1 1
Composizione Giudici: Francesco Parrino (presidente del collegio),
Madeleine HirsigVouilloz, Beat Weber;
Cancelliere: Dario Croci Torti.
Parti A._______,
patrocinato dall'avvocato Mino Vallo, Via della Resistenza 8,
IT73034 Gagliano del Capo (LE),
ricorrente,
Contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE, avenue Edmond
Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Oggetto Assicurazione invalidità (decisione del 26 novembre 2010).
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Fatti:
A.
A._______, cittadino italiano, nato il , ha lavorato in Svizzera dal 1972 al
1973 e dal 1976 al 1988, solvendo regolari contributi all'assicurazione
svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità durante tali periodi (doc.
5). Dopo il rimpatrio, ha continuato ad esercitare un'attività lucrativa come
operaio alle dipendenze di un Comune a tempo parziale (4 ore
giornaliere, venti alla settimana); per il restante orario percepisce dal
1997 un sussidio di disoccupazione erogato dall'Istituto nazionale della
previdenza sociale (INPS) di Casarano (doc. 14, 15). In data 18 giugno
2009, il nominato ha presentato una domanda volta al conseguimento di
una prestazione dell'assicurazione svizzera per l'invalidità (doc. 1, 4).
B.
Il richiedente è stato visitato il 18 agosto 2009 presso i servizi medici
dell'INPS di Casarano, dove il medico incaricato ha evidenziato la
diagnosi di coronaropatia multi vasale trattata con stent su coronaria
destra in iperteso, sindrome depressiva, spondilo artrosi, iniziale
incontinenza urinaria ed ha posto un tasso d'invalidità del 70% (doc. 56).
Sono stati esibiti documenti oggettivi, segnatamente (dopo il 2002):
un rapporto d'esame urologico con uroflussometria del 25 novembre
2003 (doc. 28);
un referto radiologico arti superiori e della colonna cervicale del 10
agosto 2006 con visita ortopedica del 17 novembre successivo (doc. 30);
un rapporto d'esame pneumologico del 13 febbraio 2007 con
spirometria ed un referto radiologico del torace del 27 febbraio 2007 (doc.
31, 32); altri esami pneumologici del 31 maggio e 21 settembre 2007
(doc. 33, 34);
la cartella clinica concernente il ricovero dal 2 al 12 gennaio 2009 per
infarto sub endocardico, aterosclerosi coronarica, cardiopatia ipertensiva,
intervento di angioplastica coronarica percutanea (doc. 35);
un breve referto di visita cardiologica con elettrocardiogramma del 17
febbraio 2009 (doc. 38, 39);
i risultati di un test da sforzo del 17 marzo 2009 (doc. 40, 41);
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un certificato medico del Dott. Martella (su formulario INPS) del 14 aprile
2009 (doc. 42);
un rapporto d'esame cardiologico con elettrocardiogramma del 16 aprile
2009 (doc. 44);
un altro certificato medico del Dott. Martella del 18 aprile 2009 (doc. 45);
i risultati di un ecocolordoppler arterioso arti inferiori del 23 aprile 2009
(doc. 47);
un breve rapporto d'esame psichiatrico dell'8 maggio 2009 (doc. 49);
i risultati di un'ecografia renale e della vescica del 13 maggio 2009 (doc.
50);
una lettera di dimissione ospedaliera relativa al ricovero dal 20 al 24
maggio 2009 per dolori toracici atipici (doc. 52);
i risultati di una risonanza magnetica (RM) lombosacrale del 1° giugno
2009 (doc. 53);
un breve rapporto di visita neurologica del 21 luglio 2009 (doc. 54);
i risultati di una tomoscintigrafia miocardica a riposo e dopo stress
nonché di un elettrocardiogramma sotto sforzo del 18 dicembre 2009
(doc. 57, 58);
i risultati di una spirometria con rapporto d'esame pneumologico del 14
gennaio 2010 (doc. 59, 60);
un rapporto di ricovero in pronto soccorso del 15 gennaio 2010 per
sudorazione algida (doc. 61);
un breve rapporto di visita ortopedica del 20 gennaio 2010 (doc. 62).
C.
Nel rapporto del 17 giugno 2010, il Dott. Bähler, medico dell'Ufficio
dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero
(UAIE), dopo aver ripreso la diagnosi sopra riferita, ha affermato che il
richiedente potrebbe svolgere il suo precedente lavoro di operaio
comunale (doc. 67).
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L'amministrazione ha condiviso il parere del proprio medico e un progetto
di decisione comportante il diniego di prestazioni assicurative è stato
inviato il 24 settembre 2010 all'avv. Vallo, regolare rappresentante di
A._______ (doc. 70). Questi non ha preso posizione in merito al progetto.
Mediante decisione del 26 novembre 2010, l'UAIE ha respinto la
domanda di prestazioni (doc. 71).
D.
Con il ricorso depositato il 14 gennaio 2011, A._______, sempre
rappresentato dall'avv. Vallo, chiede, sostanzialmente, l'annullamento del
summenzionato provvedimento amministrativo ed il riconoscimento del
diritto ad almeno una mezza rendita AI. A suffragio delle sue conclusioni
produce documenti già ad atti riguardanti l'infarto del gennaio 2009 ed i
successivi controlli, nonché il ricovero del maggio 2009 (attestato già ad
atti). Esibisce inoltre: un verbale di pronto soccorso del 23 settembre
2010 per sciatalgia sinistra; un rapporto d'esame ecografico pelvico del
28 gennaio 2010; un altro verbale di pronto soccorso per nausea da
farmaci (7 febbraio 2010); un rapporto d'esame cardiologico della
Dott.ssa De Iaco del 16 novembre 2010 nel quale si afferma la necessità
di eseguire ulteriori accertamenti medici; un breve rapporto d'esame
psichiatrico del 23 novembre 2010 (Dott. Piccinni) attestante disturbo
depressivo con disturbo d'ansia; un altro verbale di pronto soccorso del
12 dicembre 2010 per cardiopalmo con ischemia inducibile; un verbale di
riconoscimento dell'invalidità civile del 13 luglio 2009.
E.
Ricevuta l'impugnativa, l'amministrazione ha risottoposto gli atti al Dott.
Bähler, il quale, nella sua relazione del 9 marzo 2011, ha affermato che
l'interessato non potrebbe più svolgere il suo precedente lavoro di operaio
comunale (invalidità 100%), ma altre attività più leggere sarebbero
proponibili in misura completa (doc. 73).
Nelle osservazioni ricorsuali del 16 marzo 2011, l'UAIE propone la
reiezione del ricorso con argomenti di cui, per quanto occorra, si riferirà
nei considerandi in diritto del presente giudizio.
F.
Con ordinanza del 22 marzo 2011, il Tribunale amministrativo federale
(TAF) ha invitato il ricorrente a esprimersi in merito alle osservazioni
dell'amministrazione ed altra documentazione di rilievo, entro 30 giorni
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dalla ricezione dell'ordinanza stessa. L'interpellato non ha esercitato il
suo diritto di replica.
Con decisione incidentale del 13 maggio 2011, il TAF ha invitato il
ricorrente a versare un anticipo di Fr. 400., corrispondente alle presunte
spese processuali. Detto anticipo è stato versato il 9 giugno 2011.
Diritto:
1.
Riservate le eccezioni di cui all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul
Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), il Tribunale
amministrativo federale (TAF) giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF, i ricorsi
contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre
1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) emanate dalle
autorità menzionate all'art. 33 LTAF. In particolare, le decisioni rese
dall'UAIE concernenti l'assicurazione per l'invalidità possono essere
portate innanzi al TAF conformemente all'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge
federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI, RS
831.20).
2.
2.1. In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA la procedura in materia di assicurazioni
sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la legge
federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle
assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 LAI le disposizioni
della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a26bis e
2870), sempre che la presente legge non preveda espressamente una
deroga.
2.2. Secondo l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla
decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse degno di
protezione al suo annullamento o alla sua modificazione. Queste
condizioni sono adempiute nella specie.
2.3. Il ricorso è tempestivo e rispetta i requisiti minimi prescritti dalla legge
(art. 60 LPGA e 52 PA). L'interessato ha versato l'anticipo delle presunte
spese processuali di Fr. 400.. Il gravame è dunque ammissibile, nulla
ostando all'esame del merito dello stesso.
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3.
3.1. Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la
Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi
Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del 21
giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681) ed il correlato Allegato II che
regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nonché il
Regolamento (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo
all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai
lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della
Comunità (RS 0.831.109.268.1) come pure il corrispondente
Regolamento di applicazione (Regolamento CEE n° 574/72 del Consiglio
del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71,
RS 0.831.109.268.11). Si tratta di una normativa che si applica a tutte le
rendite il cui diritto sorge a far data dal 1° giugno 2002 o
successivamente e che sancisce il principio della parità di trattamento tra
cittadini che risiedono in uno Stato membro della Comunità europea ed i
cittadini svizzeri (art. 3 e 6 del Regolamento CEE n° 1408/71).
3.2. Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta
nell'allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri della
Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono sospesi a
decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora il medesimo
campo sia disciplinato da quest'ultimo. Nella misura in cui l'Accordo, in
particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di
sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni contrarie,
l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle condizioni di
ottenimento di una rendita di invalidità svizzera sono regolate dal diritto
interno svizzero (DTF 130 V 257 consid. 2.4).
3.3. L'art. 80a LAI sancisce espressamente l'applicabilità nella presente
procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione europea,
dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno
1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo
all'applicazione del Regolamento n° 1408/71.
4.
Relativamente al diritto applicabile, deve essere precisato che, a partire
dal 1° gennaio 2008, la presente procedura è retta dalla LAI nel suo
tenore modificato il 6 ottobre 2006 (5a revisione), ritenuto tuttavia il
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principio secondo il quale le norme applicabili sono quelle in vigore al
momento in cui dei fatti giuridicamente rilevanti si sono verificati.
Il periodo di cognizione giudiziaria dello scrivente Tribunale
amministrativo federale si estende fino al 26 novembre 2010, data
dell'impugnata decisione. Il giudice delle assicurazioni sociali analizza,
infatti, la legalità della decisione impugnata, in generale, secondo lo stato
di fatto esistente al momento in cui la decisione in lite è stata resa (DTF
136 V 24 consid. 4.3 con i rinvii).
5.
Per avere diritto ad una rendita dell'assicurazione invalidità svizzera, ogni
richiedente deve adempiere cumulativamente le seguenti condizioni:
essere invalido ai sensi della legge svizzera;
aver versato contributi all'AVS/AI svizzera per almeno tre anni (art. 36
LAI). A tal fine è possibile prendere in considerazione anche i contributi
versati ad un'assicurazione sociale assimilata di uno Stato membro
dell'Unione europea (UE) o dell'Associazione europea di libero scambio
(AELS), a condizione che almeno un anno di contributi sia registrato
all'AVS/AI svizzera (FF 2005 p. 4065; art. 45 del regolamento 1408/71).
Nella specie, il ricorrente ha versato contributi all'AVS/AI svizzera per un
periodo superiore ai 3 anni. Pertanto, adempie la condizione della durata
minima di contribuzione, alla quale la legge subordina l'erogazione di una
rendita. Rimane ora da esaminare se sia invalido ai sensi di legge.
6.
6.1. In base all'art. 8 LPGA è considerata invalidità l'incapacità al
guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga
durata. L'art. 4 LAI precisa che l'invalidità può essere conseguente ad
infermità congenita, malattia o infortunio; il cpv. 2 della stessa norma
stabilisce che l'invalidità è considerata insorgere quando, per natura e
gravità, motiva il diritto alla singola prestazione.
6.2. L'art. 28 cpv. 1 LAI stabilisce che l'assicurato ha diritto ad una rendita
alle seguenti condizioni: a. la sua capacità di guadagno o la sua capacità
di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o
migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente
esigibili; b. ha avuto un'incapacità di lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40%
in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al termine di
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questo anno è invalido almeno al 40%. Tuttavia, il diritto alla rendita
nasce al più presto dopo 6 mesi dalla data in cui l'assicurato ha
rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all'art. 29 cpv. 1
LPGA, ma al più presto a partire dal mese seguente il compimento dei 18
anni (art. 29 cpv. 1 LAI).
6.3. L'assicurato ha diritto ad una rendita intera se è invalido per almeno il
70%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60%, ad una mezza
rendita se è invalido per almeno la metà e ad un quarto di rendita se è
invalido per almeno il 40% (art. 28 cpv. 2 LAI). In seguito all'entrata in
vigore dell'Accordo bilaterale, la limitazione prevista dall'art. 29 cpv. 4
LAI, secondo il quale le rendite per un grado d'invalidità inferiore al 50%
sono versate solo ad assicurati che sono domiciliati e dimorano
abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA), non è più applicabile quando
l'assicurato è cittadino dell'UE e vi risiede (DTF 130 V 253 consid. 2.3).
6.4. Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o
parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di
compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel
campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata
possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in
un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità al
guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o
parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato
che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica,
mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle
cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili. Per valutare
la presenza di un'incapacità al guadagno sono considerate
esclusivamente le conseguenze del danno alla salute; inoltre, sussiste
un'incapacità al guadagno soltanto se essa non è obbiettivamente
superabile (art. 7 cpv. 2 LPGA).
7.
7.1. L'assicurato, dopo il rimpatrio, ha continuato a svolgere un'attività
lucrativa. Egli era alle dipendenze di un'amministrazione comunale come
operaio a metà tempo (4 ore al giorno). Ha inoltre percepito dal 1997
un'indennità di disoccupazione da parte dell'INPS. Secondo informazioni
telefoniche del 4 giugno 2010 (doc. 65) il nominato è tutt'ora in forza
come operaio comunale, ma con mansioni più leggere. Per quanto
attiene all'indennità di disoccupazione, egli beneficia di un trattamento di
lunga durata nella sua qualità di dipendente pubblico.
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7.2. La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è di carattere
giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b). In base
all'art. 16 LPGA, applicabile per il rinvio dell'art. 28a cpv. 1 LAI, per
valutare il grado d'invalidità, il reddito che l'assicurato potrebbe
conseguire esercitando l'attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la
cura medica e l'eventuale esecuzione di provvedimenti d'integrazione
(reddito da invalido), tenuto conto di una situazione equilibrata del
mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto
ottenere se non fosse diventato invalido (reddito da valido). In altri termini
l'assicurazione svizzera per l'invalidità risarcisce soltanto la perdita
economica che deriva da un danno alla salute fisica o psichica dovuto a
malattia o infortunio, non la malattia o la conseguente incapacità
lavorativa (metodo generale del raffronto dei redditi).
7.3. In carenza di documentazione economica, la documentazione
medica costituisce un importante elemento di giudizio per determinare
quali lavori siano ancora esigibili dall'assicurato, ma non spetta al medico
graduare il grado d'invalidità dell'assicurato (DTF 114 V 314). Infatti, per
costante giurisprudenza le certificazioni mediche possono costituire
importanti elementi d'apprezzamento del danno invalidante, allorché
permettono di valutare l'incapacità lavorativa e di guadagno
dell'interessato in un'attività da lui ragionevolmente esigibile (DTF 115 V
134 consid. 2).
7.4. Inoltre, perché un rapporto medico abbia valore probatorio è
determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti
litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutte le
affezioni di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza
dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle
correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le
conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (DTF 125 V 352 e
122 V 160).
8.
Nella fattispecie, l'interessato soffre di esiti di un infarto miocardico
sopravvenuto il 12 gennaio 2009 e successiva coronaropatia multi vasale
trattata con stent su coronaria destra in iperteso; sindrome depressiva;
spondilo artrosi, incontinenza urinaria (perizia medica particolareggiata
del 18 agosto 2009, doc. 56). Da un esame cardiologico successivo,
effettuato il 18 dicembre 2009 (ecg da sforzo e tomoscintigrafia
miocardica perfusionale), risulta che l'interessato presenta un severo e
disteso difetto di perfusione a carico dell'apice e dei segmenti medio
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distali della parete inferiore da attribuirsi ad ischemia inducibile da lavoro.
Vi è inoltre un moderato difetto di perfusione reversibile a riposo a carico
dell'intera parete anteriore anch'esso riferibile ad ischemia inducibile da
lavoro, nonché dilatazione della camera ventricolare sinistra dopo sforzo
come da stunning postischemico (doc. 58).
9.
9.1. Per quanto concerne le conseguenze invalidanti delle menzionate
affezioni, il servizio medico dell'INPS pone un grado d'invalidità del 70%,
mentre il Dott. Bähler, dell'UAIE, nel primo rapporto (17 giugno 2010),
stima che il richiedente può svolgere il suo precedente lavoro, mentre nel
secondo rapporto (9 marzo 2011) ritiene che lo stesso sia invalido
nell'ambito del suo lavoro di operaio comunale mentre e lui sarebbero
proponibili attività di ripiego più leggere in misura completa (doc. 67, 73).
9.2. Lo scrivente Tribunale considera che la l'istruttoria non è stata
adeguatamente svolta dall'autorità inferiore. Il primo parere del Dott.
Bähler non appare adeguatamente motivato. A quella data (17 giugno
2010) egli era a conoscenza degli esami oggettivi effettuati il 18
dicembre 2009 (doc. 58) che attestavano una situazione
cardiocircolatoria critica (scintigrafia ed elettrocardiogramma sotto
sforzo ed analisi Gatedspet). Il medico dell'UAIE non menziona
ciononostante tali referti, per cui il suo primo rapporto non è probante.
Nella seconda relazione (doc. 73) del 9 marzo 2011, egli prende atto di
tali esami e riconosce che la situazione clinica è severa. Tuttavia, le
motivazioni del Dott. Bähler non convincono. In primo luogo è
contraddittorio attestare un'incapacità di lavoro nell'attività svolta da
ultimo, che è reputata leggera per quanto si possa supporre, ma una
piena capacità in attività adeguate. In secondo luogo, la gravità clinica
emersa nel corso dell'esame del 18 dicembre 2009 avrebbe dovuto
giustificare un'indagine più approfondita. Ora, dopo questo esame, non
sono stati versati altri documenti che attestino un eventuale
miglioramento dello stato di salute dell'interessato. Peraltro, manca un
rapporto di esame psichiatrico, a parte il succinto rapporto dell'otto
maggio 2009 (doc. 49). Questo esame è necessario se si considera
che il nominato è in trattamento per sindrome depressiva presso una
divisione specialistica dell'ospedale locale (doc. 56, cifra 3.1).
9.3. Infine, deve essere rilevato che l'istruttoria è carente anche sul
piano lavorativoeconomico. Il datore di lavoro non ha compilato il
questionario apposito (doc. 16) e le altre notizie sono frammentarie e
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sono state raccolte per telefono in modo poco preciso (doc. 65). Non è
ben dato a sapere per quale motivo, sin dal 1997, l'assicurato
godrebbe di un'indennità di disoccupazione; non vi sono notizie
sull'attività svolta dal nominato prima dell'infarto del gennaio 2009 e
dopo tale evento. Non vi sono inoltre notizie circa la retribuzione, ecc.
9.4. Ad ogni modo, se dovesse essere confermato che l'attività svolta
da ultimo non è più esigibile, come indicato dal Dott. Bähler nel suo
rapporto del 9 marzo 2011, un'indagine comparativa dei redditi
sarebbe stata necessaria (v. consid. 7.2). Ora, l'autorità inferiore non
ha proceduto a tale raffronto.
10.
10.1. Quando il parere del servizio medico dell'UAIE diverge nettamente
dagli altri giudizi, e non può essere fondato su documentazione oggettiva
avente la qualità di prova, occorre procedere ad una nuova
investigazione medica. Infatti, è compito del consulente medico stabilire
in che misura il danno alla salute limita l’interessato nelle sue capacità
psicofisiche, attenendosi unicamente alle funzioni importanti relative alle
attività lavorative che, secondo la sua esperienza di vita, entrano in linea
di conto nel caso concreto (art. 49 OAI, vedi anche DTF 125 V 261
consid. 4).
Parimenti, si può osservare che, dal momento che l'invalidità è un
concetto economico, e non medico, le notizie concernenti l'attività
lavorativa del richiedente sono indispensabili per poter arrivare a delle
conclusioni attendibili circa l'esistenza o meno di un'incapacità di
guadagno.
10.2. Ora, fatte queste considerazioni, il collegio giudicante si trova
nell'impossibilità di determinare la misura dell'eventuale incapacità di
lavoro subita dall'interessato e da quando questa invalidità esisterebbe. In
queste circostanze è necessario accogliere parzialmente il ricorso,
annullare la decisione impugnata e rinviare l'incarto all'UAIE, affinché
emani una nuova decisione. Certo, l'art. 61 cpv. 1 PA permette solo
eccezionalmente di ricorrere ad una tale procedura. Nel caso concreto,
l'applicazione dell'eccezione prevista è tuttavia giustificata se si
considerano le numerose lacune dell'incarto e l'ampiezza delle
informazioni da raccogliere (DTF 137 V 210 consid. 4.4.1.4).
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10.3. L'UAIE dovrà dapprima completare l'istruttoria economica facendo
compilare il questionario apposito dal datore di lavoro. Parimenti,
l'interessato dovrà spiegare in che cosa consiste l'indennità di
disoccupazione percepita dal 1997.
L'UAIE dovrà quindi delucidare la situazione medica per il periodo dal
gennaio 2009 (infarto miocardico) fino alla data dell'impugnata decisione
(26 novembre 2010). L'UAIE emanerà poi un nuovo provvedimento
impugnabile. A tale fine il ricorrente dovrà essere sottoposto ad una
perizia approfondita in cardiologia (anamnesi particolareggiata, stato
attuale, diagnosi, terapia seguita, prognosi e valutazione) ed in
psichiatria. Se del caso, l'amministrazione effettuerà poi un'indagine
comparativa dei redditi, tenendo conto della reale capacità dell'assicurato
di riprendere un'attività lucrativa.
11.
11.1. Visto l'esito del ricorso, non vengono prelevate spese processuali
e l'anticipo spese versato dal ricorrente di Fr. 400. gli viene restituito.
11.2. In base all'art. 64 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in
tutto o in parte, può assegnare al ricorrente un'indennità per le spese
indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. Nel caso in
esame, vista la memoria di ricorso, si giustifica riconoscere alla parte
ricorrente un'indennità per spese ripetibili di Fr. 1'500., da porre a
carico dell'UAIE.
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è parzialmente accolto nel senso che, annullata l'impugnata
decisione del 26 novembre 2010, l'incarto è rinviato all'autorità inferiore
perché proceda ai sensi del considerando 10.3 e statuisca di nuovo.
2.
Non si prelevano spese processuali e l'anticipo di Fr. 400., già versato
dal ricorrente, gli è restituito.
3.
Alla parte ricorrente viene riconosciuta un'indennità per spese ripetibili di
Fr. 1'500., la quale viene posta a carico dell'autorità inferiore.
4.
Comunicazione a:
– rappresentante del ricorrente (raccomandata A/R)
– autorità inferiore (n. di rif. raccomandata)
– Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna (raccomandata)
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Francesco Parrino Dario Croci Torti
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna,
entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella misura in cui
sono adempiute le condizioni di cui agli art. 82 e 100 della legge sul
Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110). Gli atti scritti
devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di
prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della
parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere
allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione: