Corte II I
C-5362/2007
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 1 4 f e b b r a i o 2 0 0 8
Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio),
Franziska Schneider, Stefan Mesmer,
cancelliera Paola Carcano.
G._______,
patrocinato da
Patronato S.I.A.S. - Servizio Italiano di Assistenza Socia-
le per i Servizi Sociali dei Lavoratori,_______,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assi-
curati residenti all'estero UAIE, avenue Edmond-
Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
prestazioni dell'assicurazione per l'invalidità.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
Ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che, mediante decisione del 28 giugno 2007, l'Ufficio
dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero
(UAIE) ha comunicato a G._______, cittadino italiano, nato il _______,
che la sua domanda presentata il 28 gennaio 2006, volta ad ottenere
una rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità, era stata
respinta per carenza d'invalidità di grado pensionabile,
che, con ricorso del 7 agosto 2007 consegnato alla posta l'8 agosto
successivo, G._______, regolarmente rappresentato dal Patronato
S.I.A.S. di _______, chiede, in sostanza, l'annullamento del
summenzionato provvedimento amministrativo e, di conseguenza, il
riconoscimento del suo diritto ad una rendita dell'assicurazione
svizzera per l'invalidità; a suffragio delle sue conclusioni produce: una
copia del verbale della Commissione medico-collegiale di _______ del
29 giugno 2006, una copia della liquidazione della pensione d'inabilità
dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) del 18 giugno
2007 ed il referto di una visita specialistica neurologica del 3 agosto
2006,
che, chiamato a pronunciarsi sul merito, l'amministrazione ha
sottoposto l'incarto al Dott. W._______ del proprio servizio medico, il
quale, nella sua relazione medica del 15 dicembre 2007, ha posto in
evidenza la necessità di completare l'istruttoria chiedendo nuovi referti
per chiarire la situazione medica a partire dalla primavera 2007 e più
precisamente dall'8 maggio 2007 (data del referto rilasciato dal Dott.
M._______),
che, l'amministrazione, nelle sue osservazioni responsive del 16
gennaio 2008, propone, pertanto, di rinviare la causa al fine di
completare l'istruttoria ed emanare una nuova decisione impugnabile,
che, in data 21 gennaio 2008, lo scrivente Tribunale amministrativo
federale ha trasmesso al ricorrente per conoscenza le osservazioni
dell'amministrazione, comunicando nel contempo alle parti la
composizione del collegio giudicante; entro il termine impartito non
sono state presentate istanze di ricusa,
che, in virtù dell'art. 31 della Legge federale sul Tribunale
amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo
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tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della
Legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968
(PA, RS 172.021) emanate dalle autorità menzionate agli art. 33 e 34
LTAF, riservate le eccezioni di cui all'art. 32 LTAF,
che, in particolare, le decisioni rese dall'UAIE concernenti
l'assicurazione per l'invalidità possono essere portate innanzi al TAF
conformemente all'art. 69 cpv. 1 lett. b della Legge federale
sull'assicurazione per l'invalidità del 19 giugno 1959 (LAI, RS 831.20),
che, ai sensi del combinato disposto degli art. 3 lett. dbis PA e 1 cpv. 1
LAI, la procedura in materia di assicurazioni sociali è disciplinata, di
principio, dalla legge federale sulla parte generale del diritto delle
assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA, RS 830.1); secondo
l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla decisione
o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse degno di
protezione al suo annullamento o alla sua modificazione: queste
condizioni sono adempiute nella specie,
che, il ricorso è tempestivo ed ossequioso dei requisiti minimi prescritti
dalla legge (art. 60 LPGA e 52 PA),
che, il gravame è dunque ricevibile, nulla ostando all'esame del merito
dello stesso,
che, nel caso in esame, l'istruttoria è, come peraltro correttamente
rilevato dall'UAIE, incompleta ed il collegio giudicante non può quindi
trarne conclusioni precise e decisive (art. 49 PA),
che, stante quanto precede, il collegio giudicante non intravvede motivi
per non aderire alla proposta dell'UAIE al fine di procedere
all'assunzione dei complementi istruttori richiesti dal Dott. W._______
nel suo rapporto del 15 dicembre 2007,
che, pertanto, il ricorso deve essere parzialmente accolto nel senso
che, annullata la decisione impugnata, la causa è rinviata all'UAIE in
virtù dell'art. 61 cpv. 1 PA,
che, non vengono prelevate spese,
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che, in base all'art. 64 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso
tutto o in parte, può assegnare al ricorrente un'indennità per le spese
indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato,
che, visto il tenore dell'art. 64 PA, la parte ricorrente ha diritto ad
un'indennità, che è dovuta anche in caso di accoglimento parziale del
ricorso e di rinvio degli atti all'autorità inferiore perché proceda ad un
complemento d'istruttoria (DTF 110 V 54 consid. 3a),
che, nel caso in esame, vista la memoria di ricorso, si giustifica
riconoscere alla parte ricorrente un'indennità per spese ripetibili di
franchi 700.-- a carico dell'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per
gli assicurati residenti all'estero.
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è parzialmente accolto nel senso che, annullata la decisione
impugnata del 28 giugno 2007, l'incarto è rinviato all'Ufficio
dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero,
Ginevra, affinché completi l'istruttoria ai sensi dei considerandi e
statuisca di nuovo.
2.
Non si prelevano spese processuali.
3.
Alla parte ricorrente è riconosciuta un'indennità per spese ripetibili di
Fr. 700.--, la quale viene posta a carico dell'Ufficio dell'assicurazione
per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero.
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4.
Comunicazione a:
- rappresentante del ricorrente (raccomandata A/R),
- autorità inferiore (n. di rif. _______),
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna.
La presidente del collegio: La cancelliera:
Elena Avenati-Carpani Paola Carcano
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella
misura in cui sono rispettate le condizioni di cui agli art. 82 e segg., 90
e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005
(LTF, RS 173.110). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i
motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione
impugnata e, se in possesso della parte, i documenti indicati come
mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione:
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