Corte II I
C-5366/2007
{T 0/2}
Sentenza del 10 marzo 2008
Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio),
Andreas Trommer, Blaise Vuille,
cancelliere Graziano Mordasini.
A._______,
patrocinata dall'Avv. Yasar Ravi,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6,
3003 Berna
autorità inferiore.
Rifiuto dell'autorizzazione d'entrata.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
C-5366/2007
Ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che con decisione del 19 agosto 1999, la Sezione dei permessi e
dell'immigrazione di Bellinzona (di seguito: SPI) non è entrata nel
merito di un'istanza presentata da A._______ e B._______, cittadini
della Repubblica della Serbia residenti in Ticino, volta ad ottenere il
ricongiungimento familiare in favore di C._______, cittadina serba nata
il..., figlia di primo letto di A._______;
che con decisione del 13 ottobre 1999, il Consiglio di Stato del canton
Ticino (di seguito: CdS) ha respinto il ricorso interposto in data 7
settembre 1999 da A._______ e B._______ avverso la succitata
decisione;
che tra il 2002 ed il 2005, C._______ ha beneficiato a tre riprese di
visti d'entrata per la Svizzera al fine di trascorrere un periodo di
vacanza (della durata variabile tra i 60 ed i 66 giorni) presso la madre;
che in tutte queste occasioni l'interessata ha fatto regolare ritorno
nella Repubblica della Serbia entro i termini stabiliti;
che l'8 agosto 2006, C._______ ha presentato presso l'Ambasciata di
Svizzera a Belgrado una domanda di visto per la Svizzera tendente al
ricongiungimento familiare con la madre;
che, chiamato ad esprimersi in merito al ricorso interposto in data 2
ottobre 2006 avverso la decisione del 25 settembre precedente con la
quale la SPI aveva respinto la suddetta richiesta, il 5 dicembre 2006, il
CdS ha confermato la posizione dell'autorità di prime cure;
che in data 23 maggio 2007, l'interessata ha presentato presso la
succitata rappresentanza elvetica una seconda domanda di visto per
la Svizzera al fine di soggiornare per un periodo di un mese presso la
madre A._______;
che il 9 luglio 2007, l'UFM ha emesso una decisione di rifiuto
dell'autorizzazione d'entrata in Svizzera nei confronti di C._______,
considerando in sostanza che, tenuto conto della situazione
socioeconomica prevalente nella Repubblica della Serbia, ed in
particolare delle disparità economiche esistenti tra questo paese e la
Svizzera, la sua uscita dal territorio della Confederazione alla
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scadenza del soggiorno previsto non poteva essere considerata come
sufficientemente assicurata;
che l'autorità intimata ha inoltre sottolineato come il fatto che
all'interessata fosse stata negata l'autorizzazione di soggiorno presso
la madre nell'ambito del ricongiungimento familiare facesse sorgere
dei dubbi sullo scopo effettivo del soggiorno richiesto, anche per il fatto
che quest'ultima aveva terminato le scuole dell'obbligo nel mese di
giugno 2006 in Serbia e Montenegro e che l'intenzione della madre era
di far venire in Svizzera la figlia per poterla avere con se e farla
studiare;
che il suddetto ufficio ha infine rilevato che dalla domanda di
ricongiungimento familiare dell'8 agosto 2006 e dalla lettera ad esso
indirizzata dalla madre in data 21 novembre 2006, risultasse che la
richiedente non poteva avvalersi di legami familiari stretti con il paese
d'origine atti a garantirne il ritorno in patria, e che quindi il fatto che
essa avesse già soggiornato in Svizzera in precedenza a scopo
turistico non consentiva di considerare il soggiorno auspicato come
opportuno;
che con scritto del 10 agosto 2007, agendo per il tramite del suo
patrocinatore, A._______ ha interposto ricorso avverso la precitata
decisione, affermando che la figlia gode di un tenore di vita molto alto
in patria e sottolineando la volontà di quest'ultima di farvi ritorno al fine
di iniziare dal novembre 2007 una scuola di parrucchiera;
che essa ha poi dichiarato che l'interessata aveva già beneficiato di
visti d'entrata facendo sempre regolare ritorno nella Repubblica della
Serbia alla scadenza degli stessi, rilevando inoltre che, a seguito del
rifiuto del ricongiungimento familiare, l'unico modo per la figlia di poter
renderle visita fosse quello di chiedere il rilascio di un visto turistico;
che chiamato ad esprimersi sul ricorso, con preavviso del 27
settembre 2007, l'UFM ha postulato la reiezione del gravame,
ritenendo come il rientro in patria di C._______ non fosse
sufficientemente garantito e sottolineando come le autorità elvetiche
fossero tenute ad applicare una politica restrittiva in materia di rilascio
dei visti;
che, invitata a prendere posizione in merito al preavviso dell'autorità
intimata, la ricorrente ha affermato che, tenuto conto della diminuzione
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del numero di persone straniere provenienti da stati terzi in Svizzera
riscontrato dall'UFM stesso, non vi fosse alcun motivo di applicare una
politica restrittiva, tanto più che la figlia non intende risiedere
definitivamente in Svizzera, ma unicamente renderle visita per un
breve periodo;
che, a comprova della volontà di C._______ di fare regolare rientro nel
suo paese d'origine, essa ha poi prodotto una dichiarazione attestante
l'assunzione in patria della figlia in qualità di apprendista parrucchiera
a partire dal 15 novembre 2007;
che con duplica del 3 dicembre 2007, l'autorità di prime cure ha
rilevato come la giovane età della richiedente (14 anni), il fatto che
essa avesse terminato le scuole dell'obbligo, nonché la sua situazione
familiare (cfr. domanda di ricongiungimento familiare) facessero
sorgere seri dubbi sulle reali intenzioni dell'interessata e di sua madre;
che, riservate le eccezioni previste all'art. 32 della legge federale del
17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS
173.32), giusta l'art. 31 LTAF il Tribunale amministrativo federale (di
seguito: TAF o il Tribunale) giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi
dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura
amministrativa (PA, RS 172.021) prese dalle autorità menzionate agli
art. 33 e 34 LTAF;
che in particolare, le decisioni in materia di rifiuto dell'autorizzazione
d'entrata in Svizzera rese dall'UFM - il quale costituisce un'unità
dell'amministrazione federale come definita all'art. 33 let. d LTAF -
possono essere impugnate dinanzi al TAF, il quale statuisce in via
definitiva (cfr. art. 1 cpv. 2 LTAF in relazione con l'art. 83 let. c cifra 1
della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale [LTF, RS
173.110]);
che l'entrata in vigore, il 1° gennaio 2008, della legge federale sugli
stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20) ha comportato
l'abrogazione della legge federale del 26 marzo 1931 concernente la
dimora e il domicilio degli stranieri (vLDDS, CS 1 117), conformemente
all'art. 125 LStr (in relazione con la cifra I del suo allegato), e di alcune
ordinanze d'esecuzione, quali in particolare l'ordinanza del 14 gennaio
1998 concernente l'entrata e la notificazione degli stranieri (vOEnS,
RU 1998 194), in virtù dell'art. 39 dell'ordinanza del 24 ottobre 2007
concernente la procedura d'entrata e di rilascio del visto (OPEV, RS
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142.204), e dell'ordinanza del 6 ottobre 1986 che limita l'effettivo degli
stranieri (vOLS, RU 1986 1791), conformemente all'art. 91
dell'ordinanza del 24 ottobre 2007 sull'ammissione, il soggiorno e
l'attività lucrativa (OASA, RS 142.201);
che la domanda oggetto della presente procedura di ricorso è stata
presentata prima dell'entrata in vigore della LStr, il vecchio diritto
(materiale) è quindi applicabile alla presente fattispecie, in conformità
alla regolamentazione transitoria di cui all'art. 126 cpv. 1 LStr;
che, di contro, conformemente alla regolamentazione transitoria di cui
all'art. 126 cpv. 2 LStr, la procedura inerente le domande presentate
prima dell'entrata in vigore, il 1° gennaio 2008, della LStr è retta dal
nuovo diritto;
che, salvo i casi in cui la LTAF non disponga altrimenti, la procedura
davanti al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA (art. 37
LTAF);
che A._______, la quale ha partecipato al procedimento dinanzi
all'UFM, ha diritto di ricorrere (art. 48 PA) e che il suo ricorso,
presentato nella forma e nei termini prescritti dalla legge, è ricevibile
(cfr. art. 50 e 52 PA);
che per l'entrata in Svizzera gli stranieri devono disporre di un visto
(cfr. art. 1 cpv. 1 in fine e art. 3 vOEnS);
che, salvo disposizioni contrarie, il rilascio del visto compete all'UFM
(art. 18 vOEnS in relazione con l'art. 25 cpv. 1 lett. a vLDDS);
che nelle loro decisioni, le autorità competenti a concedere i permessi
terranno conto degli interessi morali ed economici del paese nonché
dell'eccesso della popolazione straniera (cfr. art. 16 cpv. 1 vLDDS) e
saranno tenute ad assicurare un rapporto equilibrato tra l'effettivo della
popolazione svizzera e quello della popolazione straniera residente
(cfr. art. 1 lett. a vOLS);
che la Svizzera non può accogliere tutti gli stranieri che desiderano
venire in questo paese, sia che si tratti di soggiorni di breve che di
lunga durata, quindi è legittimo applicare una politica restrittiva in
materia di ammissione (cfr. DTF 122 II 1 consid. 3a p. 6 segg.; ALAIN
WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière
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de police des étrangers, Rivista di Diritto amministrativo e di Diritto
fiscale [RDAF] 1997, p. 287);
che esse devono quindi assicurarsi che gli stranieri ammessi in
Svizzera dispongano sia della possibilità che della volontà di rientrare
nel loro paese d'origine, in caso di bisogno o al termine del loro
soggiorno (cfr. art. 1 cpv. 2 lett. c e 14 cpv. 1 vOEnS);
che a questo proposito giova sottolineare che l'ordinamento giuridico
svizzero non garantisce alcun diritto all'entrata in Svizzera, né alla
concessione di un visto (cfr. art. 4 vLDDS, in relazione con l'art. 9 cpv.
1 vOEnS; cfr. inoltre PHILIP GRANT, La protection de la vie familiale et de
la vie privée en droit des étrangers, Basilea/Ginevra/Monaco 2000, p.
24; PETER UEBERSAX, Einreise und Anwesenheit in: Uebersax/Münch/
Geiser/Arnold, Ausländerrecht, Basilea/Ginevra/Monaco 2002, n. 5.28
ss);
che il visto è rifiutato se lo straniero non adempie alle condizioni
d'entrata di cui all'art. 1 vOEnS (cfr. 14 cpv. 1 vOEnS), vale a dire in
particolare se non fornisce garanzie necessarie che la sua partenza
dalla Svizzera avverrà nei termini prescritti (cfr. art. 1 cpv. 2 lett. c
vOEnS);
che un permesso d'entrata in Svizzera non può quindi essere rilasciato
allorquando il rientro nel paese d'origine non è assicurato, sia in
ragione della situazione politica o economica difficile prevalente, sia in
funzione della situazione personale del richiedente;
che nella fattispecie, tenuto conto dell'insieme delle risultanze
dell'incarto, il TAF ritiene che l'uscita dalla Svizzera di C._______ alla
scadenza del soggiorno previsto non può essere considerata come
sufficientemente assicurata;
che in effetti, in ragione della situazione socio-economica difficile
regnante nella Repubblica della Serbia, e viste le considerevoli
disparità economiche esistenti tra questo paese e la Svizzera, il TAF
non può escludere il rischio che l'interessata non faccia ritorno in
patria alla scadenza del visto richiesto;
che ancora nel 2007 la Repubblica della Serbia si è situata al secondo
posto nella lista degli Stati di provenienza dei richiedenti d'asilo;
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che l'esperienza insegna inoltre che sovente i beneficiari di un
permesso d'entrata, dal momento in cui si trovano in Svizzera, non
prendono più in considerazione il ritorno nel loro paese d'origine, e
che, nonostante le promesse di lasciare il territorio della
Confederazione al termine del periodo di visita concesso, non esitano
ad utilizzare tutti i mezzi a loro disposizione, mettendo a profitto il loro
soggiorno in questo paese per risiedervi ad un titolo qualsiasi;
che, in ragione della situazione personale di C._______, questa ipotesi
non può essere esclusa nella fattispecie;
che dalle informazioni fornite alle autorità elvetiche nel corso della
procedura (cfr. in particolare lettera del 21 novembre 2006 della
ricorrente all'intenzione dell'UFM), si evince che la richiedente vive
nella Repubblica della Serbia con la nonna materna, la quale, a
seguito del peggioramento del suo stato di salute, non è più in grado di
accudirla convenientemente;
che, l'interessata non può pertanto avvalersi di legami familiari stretti
con il paese d'origine, atti a garantire il ritorno in patria;
che, tenuto conto della suddetta situazione personale, e nella misura
in cui essa ritrova in Svizzera sua madre, non si può escludere che,
una volta giunta sul territorio della Confederazione, la richiedente tenti
con ogni mezzo di restarvici, tanto più che un soggiorno prolungato a
titolo di ricongiungimento familiare era già stato prospettato a due
riprese in passato;
che alla luce di quanto esposto, il fatto che l'interessata abbia sempre
fatto ritorno in patria al termine dei visti turistici di cui ha beneficiato,
non è determinante, tanto più che attualmente C._______ ha portato a
termine le scuole dell'obbligo, di modo che essa è senz'altro in grado
di costruirsi una nuova esistenza lontano dalla sua patria, senza che
ciò le comporti delle difficoltà maggiori sul piano personale e familiare;
che a questo titolo si rileva quindi che, posteriormente alla sua ultima
visita in Svizzera, la situazione personale della richiedente si è
modificata in maniera sostanziale;
che nel quadro della procedura inerente la sua domanda di visto
C._______ ha affermato, come peraltro comprovato dalla
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documentazione agli atti (cfr. attestazione di assunzione del 30 luglio
2007), di voler intraprendere la formazione di parrucchiera in patria;
che i legami professionali che l'interessata intrattiene con il suo paese
d'origine non appaiono comunque sufficientemente intensi da
garantirne il ritorno nella Repubblica della Serbia;
che il diritto di mantenere un contatto personale (sottoforma di visita)
tra la madre e sua figlia è previsto dall'art. 8 della Convenzione del 4
novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà
fondamentali (CEDU, RS 0.101), nonché dall'art. 13 della Costituzione
federale della Confederazione svizzera del 18 aprile 1999 (Cst, RS
101);
che le suddette disposizioni non garantiscono tuttavia un diritto
assoluto a poter scegliere il luogo più adatto all'incontro, salvo il caso
in cui questi contatti possano essere esercitati esclusivamente sul
territorio della Confederazione, ciò che non è il caso nella fattispecie;
che il rifiuto di cui è stato oggetto la richiedente non è tale da costituire
un ostacolo al mantenimento delle relazioni con la madre residente in
Svizzera, potendo quest'ultima renderle a sua volta visita, e questo
nonostante gli inconvenienti di ordine pratico o economico che ne
potrebbero derivare;
che le assicurazioni fornite da A._______ secondo le quali la figlia
C._______ avrebbe lasciato la Svizzera allo spirare del visto, non sono
tali da impedire ad un cittadino straniero, una volta sul territorio
elvetico, di intraprendere i passi necessari per stabilirvisi
durevolmente;
che l'esperienza ha a più riprese dimostrato come le dichiarazioni
d'intenzione formulate in merito all'uscita puntuale dalla Svizzera allo
scadere del visto costituiscono delle semplici dichiarazioni
d'intenzione, prive di effetti giuridici e non sono pertanto sufficienti ad
assicurare la partenza di un cittadino straniero nei termini stabiliti (cfr.
Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione
[GAAC] 57.24);
che a questo proposito occorre precisare che il rifiuto
dell'autorizzazione d'entrata in oggetto non è tale da mettere in
discussione la buona fede di una persona residente regolarmente in
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Svizzera, la quale ha invitato un terzo domiciliato all'estero per un
soggiorno turistico;
che, alla luce di quanto esposto, il TAF ritiene che il ritorno in patria
della richiedente non può essere considerato come sufficientemente
garantito (cfr. art. 1 cpv. 2 lett. c vOEnS), di modo che le condizioni per
il rilascio di un permesso d'entrata non sono adempiute;
che la decisione impugnata si rileva essere conforme al diritto (cfr. art.
49 PA);
che il ricorso è respinto;
che le spese di procedura sono pertanto poste a carico della ricorrente
(cfr. art. 63 cpv. 1 prima frase PA in relazione con gli art. 1-3 del
Regolamento dell'11 dicembre 2006 sulle tasse e sulle spese ripetibili
nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS
173.320.2]);
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, pari a fr. 600.-, sono poste a carico della
ricorrente e sono computate con l'anticipo dello stesso importo versato
in data 23 agosto 2007.
3.
Comunicazione a:
- ricorrente (Raccomandata)
- autorità inferiore (incarto 2 246 232 di ritorno)
- Sezione dei permessi e dell'immigrazione, Bellinzona, per
informazione (incarto cantonale di ritorno)
La presidente del collegio: Il cancelliere:
Elena Avenati-Carpani Graziano Mordasini
Data di spedizione:
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