B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte III
C-5368/2013
Sen t en z a d e l 2 2 magg i o 2 0 1 5
Composizione
Giudici: Michela Bürki Moreni (presidente del collegio),
Markus Metz, Franziska Schneider,
Cancelliere: Dario Croci Torti.
Parti
A._______,
ricorrente,
contro
Cassa svizzera di compensazione (CSC),
Avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Oggetto
Assicurazione vecchiaia e superstiti, ammontare della ren-
dita (decisione su opposizione del 14 agosto 2013).
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Fatti:
A.
A._______, cittadino italiano, nato il , ha lavorato in Svizzera dal 1966 al
1981, solvendo regolari contributi all'assicurazione svizzera per la vec-
chiaia, i superstiti e l'invalidità (AVS/AI, doc. 33, documenti allegati al doc.
TAF 1).
In data 17 agosto 2012, il nominato ha presentato alla CSC, tramite la sede
INPS di C._______, una domanda volta al conseguimento di una rendita
dell'assicurazione svizzera per la vecchiaia (doc. 5, 6).
B.
Dopo aver riunito i conti individuali di spettanza dell'assicurato ed aver pro-
ceduto al calcolo della prestazione (doc. 8), la CSC, con decisione del 27
febbraio 2013, ha erogato in favore di A._______ una rendita ordinaria di
vecchiaia a decorrere dal 1° febbraio 2013 (doc. 11). L'importo di tale pre-
stazione, fr. 376.- mensili, è stato calcolato in base ad un periodo contribu-
tivo di 11 anni e 10 mesi, una scala rendite 11 ed un reddito annuo medio
determinante di fr. 29'484.- (doc. 8 e allegato alla decisione, pag.3).
C.
Con lettera impostata il 20 marzo 2013, l'assicurato ha formulato opposi-
zione contro il suddetto provvedimento amministrativo, facendo valere che
l'importo pensionistico erogato è inferiore a quello di suoi amici che, oltre-
tutto, avrebbero lavorato per un periodo più breve e con un reddito annuo
medio inferiore al suo. Egli ha chiesto inoltre spiegazioni circa i redditi
iscritti nei conti individuali e sul metodo di rivalorizzazione dei contributi
(doc. 13).
Ricevuta l'opposizione, la CSC ha invitato l'interessato a fornire documen-
tazione in merito alla sua attività in Svizzera ed indicazioni circa i datori di
lavoro e luoghi di dimora (lettera del 18 giugno 2013, doc. 15).
Intanto, l'Ufficio controllo abitanti di B._______ ha fornito i dati circa la pre-
senza di A._______ in quel Comune. In sostanza emerge che il nominato
ha colà risieduto con permesso A (stagionale) a diverse riprese dal 1965 al
1972, con il permesso B (annuale) a partire dal 22 dicembre 1973 e con
domicilio dal 25 aprile 1978 fino al 16 aprile 1981 (doc. 19).
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Con scritto del 26 luglio 2013 l'interpellato ha risposto alla richiesta della
CSC senza fornire le indicazioni richieste (doc. 22, p. 3-6). Egli conferma
tuttavia più volte che i contributi iscritti sui conti individuali sono esatti e la
contestazione non consiste nei dati che stanno alla base della decisione.
D.
In base alla permanenza in Svizzera con permesso B (annuale dal 22 di-
cembre 1973) e C (domicilio dal 25 aprile 1978) l'amministrazione ha quindi
rifatto i calcoli, giungendo ad una durata contributiva più elevata (doc. 19,
24).
Con la decisione su opposizione del 14 agosto 2013 (doc. 28), la CSC, in
annullamento della propria precedente decisione del 27 febbraio 2013, ha
erogato in favore di A._______ una rendita ordinaria dell'assicurazione
svizzera per la vecchiaia a decorrere dal 1° febbraio 2013. L'importo della
prestazione è stato calcolato in base ad un nuovo periodo contributivo di
12 anni e 10 mesi, una scala rendite 12 ed un reddito annuo medio deter-
minante di fr. 28'080.-. Con lettera allegata la CSC ha fornito all'assicurato
spiegazioni in merito al periodo contributivo aumentato, ad altri elementi
del calcolo e al montante della prestazione (doc. 29).
E.
Con il ricorso depositato il 20 settembre 2013 A._______ chiede, in so-
stanza, l'annullamento del summenzionato provvedimento amministrativo
e, di conseguenza, il riconoscimento del suo diritto ad un importo pensio-
nistico più alto e consono a quanto ha versato. L'interessato non contesta
né i contributi versati, né la nuova durata contributiva, ma si chiede per qual
motivo colleghi ed amici, con meno contributi e/o durata di contribuzione
percepiscono rendite maggiori della sua (doc. TAF 1).
Nella sua risposta al ricorso dell'8 ottobre 2013, la CSC propone la reie-
zione dell'impugnativa con argomenti di cui, per quanto occorra, si riferirà
nei considerandi in diritto del presente giudizio (doc. TAF 3).
In replica del 9 novembre 2013, A._______ si è riconfermato nelle sue pre-
cedenti considerazioni, indicando tra l'altro che un parente percepirebbe
una rendita più elevata, ma non sarebbe in possesso dei dati, che i questi
ultimi vanno adeguati al costo della vita e chiedendo qual è la percentuale
del salario che viene percepito in forma di rendita (doc. TAF 6).
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Diritto:
1.
1.1 In virtù dell'art. 31 LTAF questo tribunale giudica i ricorsi contro le deci-
sioni ai sensi dell'art. 5 della Legge federale sulla procedura amministrativa
del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), emanate dalle autorità menzio-
nate all'art. 33 LTAF, riservate le eccezioni di cui all'art. 32. In particolare,
le decisioni rese dalla CSC concernenti l'assicurazione per la vecchiaia e
per i superstiti, possono essere impugnate davanti al Tribunale amministra-
tivo federale, conformemente all'art. 85bis cpv. 1 LAVS.
1.2 Secondo l'art. 3 lett. dbis PA la procedura in materia di assicurazioni so-
ciali non è disciplinata dalla PA, nella misura in cui è applicabile la legge
federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicura-
zioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 LAVS, le disposizioni della
LPGA sono applicabili alla prima parte della LAVS, sempre che la presente
legge non preveda espressamente una deroga.
1.3 Conformemente all'art. 59 LPGA, ha diritto di ricorrere chiunque è toc-
cato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse
degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione. Il ricorso
deve essere interposto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione o
della decisione contro cui l'opposizione è esclusa (art. 60 LPGA).
1.4 In concreto, il ricorso è ammissibile nella misura in cui è stato presen-
tato tempestivamente e nel rispetto dei requisiti previsti dalla legge (art. 59
e 60 LPGA, nonché l'art. 52 cpv. 1 PA).
2.
Il ricorrente è cittadino di uno Stato membro della Comunità europea, per
cui è applicabile, di principio, l'ALC (RS 0.142.112.681), entrato in vigore il
1° giugno 2002. L'allegato II è stato modificato con effetto dal 1° aprile 2012
(Decisione 1/2012 del Comitato misto del 31 marzo 2012; RU 2012 2345).
Nella sua nuova versione esso prevede in particolare che le parti contraenti
applicano tra di loro, nel campo del coordinamento dei sistemi di sicurezza
sociale, gli atti giuridici di cui alla sezione A dello stesso allegato, comprese
eventuali loro modifiche o altre regole equivalenti ad essi (art. 1 ch. 1) ed
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assimila la Svizzera, a questo scopo, ad uno Stato membro dell'Unione
europea (art. 1 ch. 2).
Gli atti giuridici riportati nella sezione A dell'allegato II sono, in particolare,
il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio
del 29 aprile 2004 (RS 0.831.109.268.1) relativo al coordinamento dei si-
stemi di sicurezza sociale, con le relative modifiche, e il regolamento (CE)
n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009
(RS 0.831.109.268.11) che stabilisce le modalità di applicazione del rego-
lamento (CE) n. 883/2004, nonché il regolamento (CEE) n. 1408/71 del
Consiglio del 14 giugno 1971 (RU 2004 121, 2008 4219 4237, 2009 4831)
relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subor-
dinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno
della Comunità, con le relative modifiche, e il regolamento (CEE) n. 574/72
del Consiglio del 21 marzo 1972 (RU 2005 3909, 2008 4273, 2009 621
4845) che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n.
1408/71, con le relative modifiche, entrambi applicabili tra la Svizzera e gli
Stati membri fino al 31 marzo 2012 e quando vi si fa riferimento nel rego-
lamento (CE) n. 883/2004 o nel regolamento (CE) n. 987/2009 oppure
quando si tratta di casi verificatisi in passato.
Gli atti giuridici elencati nella sezione B dell'allegato II rappresentano di-
verse decisioni della Commissione amministrativa per il coordinamento dei
sistemi di sicurezza sociale, mentre quelli esposti nella sezione C corri-
spondono a due raccomandazioni della stessa commissione. Secondo
l'art. 4 del regolamento (CE) n. 883/2004, salvo quanto diversamente pre-
visto dallo stesso, le persone ad esso soggette godono delle medesime
prestazioni e sottostanno agli stessi obblighi di cui alla legislazione di cia-
scuno Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di tale Stato.
Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta nell'allegato II,
gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri della Comunità euro-
pea in materia di sicurezza sociale vengono sospesi a decorrere dall'en-
trata in vigore del presente Accordo qualora il medesimo campo sia disci-
plinato da quest'ultimo. Nella misura in cui l'Accordo, in particolare l'Alle-
gato II che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (art. 8
ALC), non prevede disposizioni contrarie, l'organizzazione della procedura,
come pure l'esame delle condizioni di ottenimento di una rendita dell'assi-
curazione svizzera per la vecchiaia, sono regolate dal diritto interno sviz-
zero (DTF 130 V 253 consid. 2.4).
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Pagina 6
3.
3.1 Il ricorrente contesta la decisione su opposizione del 14 agosto 2013 e
chiede, quand'anche implicitamente, che gli sia attribuita una rendita di
vecchiaia superiore a quella riconosciutagli. In più occasioni ha avuto modo
di affermare che i conti individuali sono esatti e questo lo ribadisce in modo
deciso nelle sua lettera alla CSC del 12 luglio 2013 (doc. 22, pag. 3). La
sua argomentazione invece consiste nel fatto che posta a confronto la sua
rendita mensile con quella di suoi amici e colleghi che come lui hanno la-
vorato in Svizzera, esaminati inoltre scala rendite e gli altri fattori, l'importo
gli sembra molto basso e non sufficiente per vivere in modo decente.
3.2 Considerato comunque che in sede di opposizione la CSC, sulla scorta
di dati derivanti dal tipo di residenza in Svizzera dell'assicurato, ha rivisto
la durata di contribuzione in favore di quest'ultimo ed annullare la prece-
dente decisione del 27 febbraio 2013, questo Tribunale procederà anche
al controllo dei calcoli eseguiti dall'amministrazione per stabilire l'ammon-
tare della rendita.
4.
4.1 Conformemente all'art. 29 cpv. 1 LAVS, possono pretendere una ren-
dita ordinaria di vecchiaia tutti gli aventi diritto ai quali può essere compu-
tato almeno un anno intero di reddito o di accrediti per compiti educativi o
assistenziali.
4.2 Ogni cassa di compensazione tiene, sotto il numero dell'assicurato, un
conto individuale dei redditi da attività lucrative sui quali le sono stati versati
contributi fino all'insorgenza del diritto ad una rendita di vecchiaia (art. 137
dell'ordinanza sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti del 31
ottobre 1947 [OAVS, RS 831.101]).
4.3 La registrazione nel conto individuale dell'assicurato comprende, fra
l'altro, il reddito annuo in franchi, l'anno di contribuzione e la durata contri-
butiva espressa in mesi (art. 140 OAVS).
4.4 Il periodo contributivo è completo se una persona presenta lo stesso
numero di anni di contribuzione degli assicurati della sua classe d'età (art.
29ter cpv. 1 LAVS). Sono considerati anni di contribuzione i periodi (a) du-
rante i quali una persona ha pagato i contributi, (b) durante i quali il suo
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coniuge, secondo l'art. 3 cpv. 3 LAVS, ha versato almeno il doppio del con-
tributo minimo, e (c) durante i quali possono essere computati accrediti per
compiti educativi o d'assistenza (art. 29ter cpv. 2 LAVS).
5.
5.1 Il calcolo della rendita è determinato dagli anni di contribuzione, dai
redditi dell'attività lucrativa nonché dagli accrediti per compiti educativi o
d'assistenza tra il 1° gennaio successivo alla data in cui l'avente diritto ha
compiuto vent'anni e il 31 dicembre che precede l'insorgere dell'evento as-
sicurato (età conferente il diritto alla rendita o decesso; art. 29bis cpv. 1
LAVS).
5.2 La rendita è calcolata in base al reddito annuo medio. Esso si compone
(a) dei redditi risultanti da un'attività lucrativa, (b) dagli accrediti per compiti
educativi, e (c) dagli accrediti per compiti assistenziali (art. 29quater LAVS).
Per il calcolo delle rendite, il Consiglio federale, tramite l'UFAS, ha allestito
le Tabelle delle rendite, il cui uso è obbligatorio (art. 30bis LAVS;
).
5.3 La rendita mensile completa di vecchiaia si compone (formula delle
rendite): (a) di una frazione dell'importo minimo della rendita di vecchiaia
(parte fissa della rendita) e (b) di una frazione del reddito annuo medio
determinante (parte variabile della rendita; art. 34 cpv. 1 LAVS).
La rendita parziale corrisponde a una frazione della rendita completa (art.
38 cpv. 1 LAVS). Per il calcolo della frazione è determinante il rapporto
arrotondato tra il numero degli anni interi di contribuzione dell'assicurato e
quello degli assicurati della sua classe d'età, come pure delle modificazioni
apportate ai tassi di contribuzione (art. 38 cpv. 2 LAVS).
5.4 L'art. 52 cpv. 1 OAVS illustra il rapporto tra il numero di anni interi di
contribuzione dell'assicurato e quello degli assicurati della sua classe d'età,
la rendita parziale in per cento della rendita completa e il corrispettivo nu-
mero della scala delle rendite.
Il cpv. 2 della stessa disposizione predispone che è assegnata una rendita
completa qualora il rapporto tra il numero degli anni interi di contribuzione
dell'assicurato e quello degli assicurati della sua classe d'età comporti al-
meno il 97.73%.
Questo sistema è stato concretizzato nelle Tabelle delle rendite.
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Pagina 8
5.5 I periodi di contribuzione tra il 31 dicembre precedente l'insorgere
dell'evento assicurato e il sorgere del diritto alla rendita possono essere
computati per colmare lacune di contribuzione. I redditi provenienti da
un'attività lucrativa realizzati durante questo periodo non sono tuttavia presi
in considerazione per il calcolo della rendita (art. 52c OAVS).
5.6 Un accredito per compiti educativi è computato agli assicurati per gli
anni durante i quali essi esercitano l'autorità parentale su uno o più fanciulli
che non hanno ancora compiuto i sedici anni. Tuttavia, ai genitori che eser-
citano in comune l'autorità parentale non sono accordati due crediti cumu-
lativi (art. 29sexies cpv. 1 LAVS). L'accredito per compiti educativi corri-
sponde al triplo dell'importo della rendita di vecchiaia annua minima al mo-
mento dell'inizio del diritto alla rendita (art. 29sexies cpv. 2 LAVS). Esso è
ripartito per metà tra i coniugi durante gli anni civili di matrimonio (art.
29sexies cpv. 3 LAVS) e deve essere diviso per il numero di anni di contribu-
zione (art. 30 cpv. 2 LAVS).
Gli accrediti per compiti educativi sono sempre attribuiti per l'intero anno
civile. Nessun accredito è attribuito per l'anno in cui sorge il diritto. Sono
invece attribuiti accrediti per l'anno in cui il diritto si estingue (art. 52f cpv.
1 OAI). L'accredito per compiti educativi corrispondente all'anno dello scio-
glimento del matrimonio è concesso al genitore al quale è stata attribuita
l'autorità parentale (art. 52f cpv. 2 OAI).
6.
6.1 In concreto, come esposto dalla CSC in modo particolareggiato nella
sua decisione su opposizione del 14 agosto 2013 (doc. 34) e nella risposta
al ricorso dell'8 ottobre 2013 (doc. TAF 3), la durata contributiva all'AVS/AI
del ricorrente è stata rivista rispetto a quella esposta nella prima decisione
del 27 febbraio 2013 (doc. 11).
6.2 In effetti, secondo la giurisprudenza, nei casi in cui sia documentato
che lo straniero era al beneficio di un permesso di domicilio (C) o anche B
(annuale), occorre ritenere una durata contributiva corrispondente al pe-
riodo di permanenza e non più fondarsi unicamente su quanto iscritto nei
C.I. Questo in quanto il permesso B è assimilato al domicilio ai sensi
dell'art. 24 cpv. 2 del Codice civile e, giusta l'art. 1a lett. a LAVS, l'interes-
sato è da ritenersi persona assicurata per tutta la durata di validità del per-
messo, sempre che abbia versato il contributo minimo annuale di cui agli
art. 20 e 50 OAVS. Il permesso A (stagionale) invece non rappresenta che
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Pagina 9
un permesso di lavoro e non di dimora per cui non interviene nella deter-
minazione della durata contributiva (cfr. sentenza del TFA H 161/01 del 21
agosto 2001, H 163/01 del 25 settembre 2001 e H 336/01 del 26 aprile
2002, anche sentenza del TAF C 2893/13 del 30 marzo 2015 consid. 6).
6.3 In un primo momento, l'autorità amministrativa si era fondata, per cal-
colare la durata contributiva, solo su quanto iscritto nei conti individuali e,
si potrà constatare che la stessa non era completa (cfr. pag. 5 dell'iniziale
decisione del 27 febbraio 2013, doc. 11). Ora, l'Ufficio controllo abitanti del
Comune di B._______ ha dichiarato che l'interessato ha potuto beneficiare
del permesso di dimora (B, annuale) già dal 22 dicembre 1973. Dal dicem-
bre 1973 in poi (non solo dal 1978) quindi la durata è completa fino al
momento della partenza dalla Svizzera come chiaramente risulta alla pa-
gina 5 della decisione impugnata doc. 27).
Questa circostanza è stata ampiamente spiegata dalla CSC nella decisione
su opposizione (doc. 34, pag. 6).
6.4 La durata contributiva è dunque pari a 12 anni e 10 mesi (anziché 11
anni e 10 mesi). Rispetto ai quarantaquattro anni di contribuzione degli as-
sicurati della sua classe d'età, il diritto del ricorrente alla rendita di vecchiaia
deve essere quindi determinato sulla base della scala 12 (Tabelle delle
rendite 2013, pagg. 10 e 11).
6.5 La CSC ha stabilito che la somma dei redditi realizzati dal ricorrente in
Svizzera equivale a fr. 276'712.-. Questo importo deve essere rivalutato
con il valore 1,256 (tav. rendite 2013, pag. 8), essendo la prima iscrizione
nel conto individuale dell'interessato (dopo il compimento del 20esimo
anno di età) avvenuta nel 1969 (cfr. art. 30 cpv. 1 LAVS). Ne consegue un
reddito annuo complessivo di fr. 347'551.-
Questo importo deve essere diviso per la nuova durata di contribuzione di
12 anni e 10 mesi, ciò che comporta un reddito annuo medio determinante
di fr. 27'082.- (art. 30 cpv. 2 LAVS).
6.6 Visto che non sussiste un diritto ad accrediti per compiti educativi, i figli
del ricorrente essendo nati nel 1980 e 1981 e l'interessato essendo rimpa-
triato in aprile 1981, il reddito annuo medio ammonta a fr. 28'080.-, ossia,
arrotondato all'importo superiore contenuto nelle Tabelle delle rendite
2013. Da notare è qui la circostanza che in seguito ad un effetto divisorio
maggiore (l'importo di fr. 347'551.- è stato diviso per 12 anni e 10 mesi e
non più 11 anni e 10 mesi) il relativo reddito annuo medio determinante è
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Pagina 10
diminuito. In compenso, tuttavia, l'assicurato può beneficare di una scala
rendite maggiore (12 anziché 11) e un importo pensionistico più alto di
quello comunicato il 27 febbraio 2013 con la prima decisione.
Ora, al reddito annuo medio di fr. 28'080.- del 2013 corrisponde una rendita
di vecchiaia mensile di fr. 402.- (Tabelle delle rendite 2013, pag. 92).
6.7 In conclusione, l'ammontare della rendita di vecchiaia mensile di fr.
402.- dal 1° febbraio 2013 è pertanto corretto.
7.
Resta ancora da rispondere al ricorrente circa il motivo per cui la sua pre-
stazione, a suo dire, sarebbe addirittura misera, soprattutto se posta a con-
fronto con situazioni di amici e colleghi che hanno lavorato in Svizzera.
7.1 Come si è visto l'importo della rendita è esatto. Il ricorrente inoltre non
ha fornito dati precisi e concreti, per sua stessa ammissione (doc. TF 6).
Egli si è infatti limitato ad esprimere situazioni generiche, non documentate.
Purtroppo è irrilevante che l'interessato menzioni esempi a titolo di con-
fronto, di parenti ed amici senza indicarne i nominativi affinché l'ammini-
strazione stessa possa fornire un'adeguata risposta. In simili circostanze
un confronto non è pertanto possibile.
7.2 Ora, moltissimi fattori concorrono a determinare l'importo della rendita
AVS, quali ad esempio, gli anni interi di contribuzione, che determinano poi
la scala della rendita, i guadagni conseguiti a suo tempo in Svizzera, che
determinano l'importo contributivo, la classe di età in rapporto con gli anni
di contribuzione, l'eventuale accredito per compiti educativi aggiunto al red-
dito annuo medio determinante (non avvenuto nel caso che ci occupa in
quanto la prima figlia dell'interessato è nata l'anno precedente il rimpatrio,
che non è completo), il fattore di rivalutazione dei redditi da attività lucrativa
– i redditi vengono quindi adeguati al costo della vita - che si deduce dal
primo anno di attività nel nostro Paese (dopo il compimento del 20esimo
anno di età).
7.3 Può essere aggiunto che A._______ può vantare solo 12 anni interi di
attività in Svizzera (invece dei "normali" 44) e su di un reddito annuo medio
pur rivalutato non altissimo, per cui la carriera assicurativa/contributiva del
nominato, alfine di raggiungere un livello pensionistico accettabile, deve
essere ricercata nelle altre attività svolte dall' interessato presumibilmente
all'estero prima di raggiungere l'età pensionabile. Egli ha infatti lasciato la
Svizzera all'età di 33 anni: se dopo questa età ha ancora lavorato fino ai
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65 anni, altri sistemi pensionistici (italiani o di altri Stati) concorrono a com-
pletare quanto manca.
7.4 Va poi precisato che la LAVS è un'assicurazione le cui prestazioni sono
fondate sui calcoli precisi suindicati, che nella specie si sono rivelati esatti
e non su una percentuale del salario percepito. La LAVS inoltre non ha
carattere di assistenza e non elargisce quindi prestazioni a seconda del
bisogno degli assicurati.
7.5 Altre considerazioni espresse dall'insorgente nei suoi vari scritti sono
state esaminate, ma non possono essere ritenute determinanti ai fini di
questo giudizio. In altri passaggi egli sembra poi confondere la "pensione
aziendale" (o professionale) o quella che in Svizzera si definisce "previ-
denza professionale" (LPP) o secondo pilastro, con invece la prestazione
che lo concerne ossia la rendita dell'assicurazione per la vecchiaia (detto
primo pilastro). Verosimilmente, il ricorrente essendo rimpatriato nel 1981,
non ha potuto beneficiare di questa altra e diversa forma pensionistica, pe-
raltro diventata obbligatoria per i lavoratori dipendenti solo dal 1985. Que-
sta seconda legge previdenziale è stata voluta dal legislatore proprio per
fare in modo che, in caso d'invalidità o di sopraggiunta vecchiaia, il lavora-
tore possa contare su di un introito pensionistico globale (primo e secondo
pilastro) il più vicino possibile al guadagno che percepiva prima che uno di
quegli eventi assicurati si aprissero.
8.
Visto quanto sopra il ricorso, in quanto infondato, deve essere respinto e
la decisione impugnata confermata.
9.
9.1 Secondo l'art. 85bis cpv. 2 LAVS, la procedura è gratuita per le parti.
Tuttavia, i costi possono essere accollati alla parte che procede in modo
temerario o sconsiderato.
In concreto, non si prelevano spese processuali.
9.2 In conformità con l'art. 64 cpv. 1 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il
ricorso in tutto o in parte, può assegnare al ricorrente una indennità per le
spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato (spese ri-
petibili).
Visto l'esito della procedura, non si assegnano al ricorrente indennità per
spese ripetibili.
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Pagina 12
Per quanto concerne la CSC, le autorità federali non hanno diritto ad un'in-
dennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 del Regolamento del 21 febbraio
2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale
amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]).
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Non si prelevano spese processuali e non si assegnano indennità per
spese ripetibili.
3.
Comunicazione a:
– ricorrente (raccomandata con ricevuta di ritorno)
– autorità inferiore (n. di rif. ; raccomandata; allegato: doc. TAF 6 per
conoscenza)
– Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente
La Presidente del collegio: Il cancelliere:
Michela Bürki Moreni Dario Croci Torti
Rimedi giuridici:
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Pagina 13
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna,
entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e
segg. e 100 LTF). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e
l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata
e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi
di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
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