Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Corte III
C-5373/2008
Sentenza del 7 marzo 2011
Composizione Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio),
Blaise Vuille, Andreas Trommer,
cancelliera Mara Vassella.
Parti A._______,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore .
Oggetto Rifiuto dell'approvazione della proroga del permesso di
dimora e rinvio.
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Fatti:
A.
Il 23 marzo 2007, la cittadina senegalese A._______, nata il … e
B._______, cittadino svizzero nato il …, si sono uniti in matrimonio in
Senegal. Entrata in Svizzera il 28 luglio 2007 a motivo di
ricongiungimento famigliare, essa ha risieduto a E._______ nella casa di
proprietà del marito. Il 25 settembre 2007 B._______ è deceduto.
B.
Con scritto del 5 ottobre 2007 A._______ ha postulato presso l'allora
competente Sezione dei permessi e dell'immigrazione a Bellinzona ([SPI],
attualmente Sezione della popolazione) il mantenimento del permesso di
dimora. L'interessata ha affermato di vivere a E._______ nella casa del
defunto marito assieme al figlio di quest'ultimo, osservando che la propria
situazione economica non presentava problemi. Ha dichiarato inoltre che
non appena ne sarebbe stata in grado, avrebbe cercato un'attività
lavorativa e come, relativamente alla famiglia del marito, intrattenesse dei
buoni rapporti.
Su richiesta dell'Ufficio degli stranieri di Bellinzona, con scritto del 13 novembre 2007, l'interessata ha
spiegato di aver conosciuto B._______ mediante una cittadina svizzera per la quale lavorava. I futuri
coniugi hanno dapprima intrattenuto contatti telefonici e, dopo sei mesi di corrispondenza e telefonate,
hanno convissuto in Africa, dove hanno infine celebrato il loro matrimonio. Con ulteriore scritto del 18
dicembre 2007 all'attenzione dell'Ufficio regionale degli stranieri di Biasca, l'interessata ha osservato di
aver conosciuto suo marito il 9 aprile 2006. Il 10 agosto successivo era stato richiesto un visto turistico in
suo favore per entrare in Svizzera, il quale era stato rifiutato. La loro convivenza in Africa era
concretamente durata dall'11 al 31 marzo 2007, periodo in cui si sono uniti in matrimonio.
C.
Con scritto del 5 febbraio 2008, la SPI ha pronunciato un preavviso
favorevole in merito alla proroga del permesso di dimora, rimanendo
tuttavia riservata l'approvazione dell'UFM.
D.
Il 30 maggio 2008, l'UFM ha comunicato all'interessata l'intenzione di
rifiutare l'approvazione della proroga del permesso di dimora e le ha
concesso, in virtù del diritto di essere sentita, la possibilità di prendere
posizione in merito alla questione, impartendole un termine fino al 23
giugno 2008.
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E.
Con scritto del 16 giugno 2008, l'interessata ha risposto che sin dal suo
arrivo a E._______ si è rapidamente integrata, impegnandosi ad
apprendere l'italiano. Essa ha poi sottolineato che la breve durata del
matrimonio era dovuta al decesso improvviso di B._______ e manifestato
il desiderio di continuare a vivere in Ticino. Il suo rinvio in Senegal,
inoltre, non le permetterebbe di proseguire nella ricerca di un impiego e di
continuare a risiedere nell'abitazione coniugale ereditata dal marito,
sottolineando che secondo il Messaggio relativo alla legge federale del 16
dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) il prosieguo del soggiorno
in Svizzera può imporsi nel caso in cui subentra il decesso del coniuge
residente in Svizzera. Avendo ricevuto l'indennità di previdenza
professionale, l'interessata ha infine dichiarato di essere finanziariamente
autosufficiente, e di esserlo anche in futuro grazie alla sostanza lasciata
dal marito e alle prospettive di lavoro.
F.
Con decisione del 17 luglio 2008, l'autorità inferiore ha rifiutato
l'approvazione della proroga del permesso di dimora all'interessata e le
ha assegnato un termine di partenza al 17 settembre 2008. In sostanza
l'UFM ha osservato che la durata del matrimonio è stata estremamente
breve (sei mesi) e che da tale unione non sono nati figli. Non disponendo
di qualifiche professionali elevate e senza aver mai svolto un'attività
lucrativa, l'integrazione non risulta eccezionale al punto tale da fare
considerare il rinvio in Senegal particolarmente rigoroso. Rientrata in
Patria, l'interessata sarà inoltre facilitata finanziariamente rispetto ai suoi
connazionali grazie al beneficio derivante dall'eredità. L'autorità inferiore
ha sottolineato che la permanenza in Svizzera è stata nettamente
inferiore ai tre anni, ha vissuto in comunione domestica e matrimoniale
con suo marito per sei mesi complessivi di cui solamente due in Svizzera,
e che, essendosi estinto lo scopo del soggiorno in Svizzera, il diritto alla
proroga del rilascio del permesso di dimora, legato unicamente
all'esistenza del vincolo matrimoniale, è venuto a cadere. Il rinvio non è
d'altronde ostacolato da problemi tecnici insormontabili e risulta essere
eseguibile, di conseguenza l'interessata non può essere messa a
beneficio dell'ammissione provvisoria.
G.
Il 20 agosto 2008, agendo per il tramite del suo rappresentante legale,
l'interessata è insorta avverso la suddetta decisione, chiedendone
l'annullamento e l'accoglimento della proroga del permesso di dimora. In
sostanza la ricorrente ha rilevato che lo scopo dell'art. 50 cpv. 2 LStr
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consiste nell'evitare situazioni di rigore come nel caso del decesso del
coniuge residente in Svizzera. Inoltre, la sua integrazione dev'essere
considerata particolarmente significativa: infatti, come dimostra la
dichiarazione del Ristorante C._______, avrebbe trovato un impiego nel
mese di luglio 2008 per il quale tuttavia non è stata concessa la relativa
autorizzazione. Essa ha poi sottolineato come pure la competente
autorità cantonale approvasse il rilascio alla ricorrente di un permesso di
dimora nonostante la prassi particolarmente restrittiva. La sua
integrazione in Senegal risulterebbe inoltre particolarmente difficile
siccome sostiene finanziariamente la famiglia rimasta in Patria, composta
dalla madre, un fratello e otto sorelle minori. Essa ha concluso nel
affermare che la mancata proroga del permesso di dimora la pone in una
situazione di rigore, sottolineando che la decisione impugnata viola il
diritto federale e il principio di proporzionalità.
H.
Su richiesta della SPI, con scritto del 20 ottobre 2008 il Tribunale
amministrativo federale (di seguito: il Tribunale o il TAF) ha comunicato
alla detta autorità che l'inoltro di un gravame ricorsuale ha effetto
sospensivo e che, non avendo l'autorità inferiore fatto uso della sua
facoltà di toglierlo, l'interessata era abilitata a restare in territorio elvetico
in attesa di una decisione sul merito.
I.
Chiamata ad esprimersi, con preavviso del 6 novembre 2008, l'autorità
inferiore ha postulato la reiezione del gravame, confermando le
argomentazioni espresse nella decisione impugnata. L'UFM ha osservato
inoltre che gli sforzi menzionati nell'atto ricorsuale compiuti per integrarsi
in Svizzera non possono giustificare in nessun caso la proroga del
permesso di dimora.
J.
Inviata ad esprimersi in merito al suddetto preavviso, con atto di replica
dell'11 dicembre 2008, l'interessata ha osservato che l'UFM prende in
considerazione unicamente gli aspetti formali quali la durata della
permanenza senza determinarsi sull'esigibilità dell'esecuzione
dell'allontanamento, sulla numerosa famiglia nonché sulla situazione
socioeconomica prevalente in Senegal. Tali elementi renderebbero
verosimili le grosse difficoltà a cui sarebbe confrontata la ricorrente nel
reintegrarsi nel suo Paese d'origine e infine, la sua permanenza in
Svizzera le permetterebbe di aiutare la propria famiglia.
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K.
Chiamata ad esprimersi in merito alla suddetta replica, con duplica del 7
gennaio 2009, l'autorità inferiore ha dichiarato che non sussistono motivi
per ritenere che il rinvio in Senegal non sia ragionevolmente esigibile. La
ricorrente dispone infatti di un'ampia rete famigliare che potrà agevolare il
suo reinserimento e la sua situazione finanziaria potrà essere facilitata
grazie al beneficio derivante dell'eredità del defunto marito.
L.
Il 17 agosto 2010, in seguito ad un complemento d'istruttoria disposto dal
Tribunale, l'interessata ha prodotto due certificati del 20 febbraio 2010
rispettivamente del 16 agosto 2010 attestanti l'assunzione a decorrere dal
mese di maggio 2009 presso l'Agriturismo D.______ a E._______ quale
ausiliaria di pulizia su chiamata e aiuto animatrice per attività svolte con
gruppi di bambini e ragazzi. Per quanto riguarda la sua situazione
personale, la ricorrente vive tuttora, in comunione con il figlio del defunto
marito, nell'appartamento ereditato, mantenendosi per mezzo del proprio
salario e della liquidazione in capitale ricevuta dalla previdenza
professionale.
M.
Il 27 settembre 2010, tenuto conto che la procedura di proroga del
permesso di dimora era stata avviata il 5 ottobre 2007 su istanza della
ricorrente, il Tribunale ha invitato l'UFM ad esprimersi in merito
all'applicazione della previgente legge federale del 26 marzo 1931
concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (LDDS, CS 1 117).
L'UFM ha osservato mediante preavviso complementare del 18 ottobre
2010 come, secondo le disposizioni della LDDS, la dissoluzione del
vincolo matrimoniale prima della scadenza dei cinque anni dopo la
celebrazione del matrimonio comportasse la perdita del diritto del coniuge
straniero alla proroga del permesso di dimora. Gli sforzi menzionati
compiuti dalla ricorrente per integrarsi in Svizzera, non possono quindi
giustificare in nessun caso la proroga del permesso di dimora. Infine il
rinvio, dopo l'assenza di tre anni e tre mesi dal proprio Paese d'origine,
non costituisce una misura eccessivamente rigorosa per l'interessata che
ha trascorso la maggior parte della propria vita in patria. Considerato che
le condizioni contemplate dalla legge federale sugli stranieri del
16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20) sono meno restrittive di quelle poste
dalla LDDS, la decisione del 17 luglio 2008 non cambia nella sostanza.
N.
Invitato ad esprimersi in merito al suddetto preavviso, con atto di replica
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del 18 novembre 2010, la ricorrente ha riconfermato le considerazioni
precedenti ed ha ritenuto il rinvio nei suo confronti quale misura
eccessivamente rigorosa, considerate le cause che hanno condotto alla
dissoluzione del matrimonio.
Diritto:
1.
1.1. Riservate le eccezioni previste all'art. 32 della legge del 17 giugno
2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), giusta
l'art. 31 LTAF il Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi
dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF.
In particolare, le decisioni in materia di rifiuto dell'approvazione alla proroga di un permesso di dimora e di
rinvio dalla Svizzera rese dall'UFM - il quale costituisce un'unità dell'amministrazione federale come definita
all'art. 33 let. d LTAF - possono essere impugnate dinanzi al TAF (cfr. art. 1 cpv. 2 LTAF), che nella
presente fattispecie statuisce in via definitiva (cfr. art. 83 let. c cifra 2 e 4 della legge sul Tribunale federale
del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]).
1.2. L'entrata in vigore della LStr il 1° gennaio 2008 ha comportato
l'abrogazione della LDDS (cfr. l'art. 125 LStr in relazione con la cifra I del
suo allegato) e delle ordinanze d'esecuzione di cui all'art. 91
dell'ordinanza del 24 ottobre 2007 sull'ammissione, il soggiorno e l'attività
lucrativa (OASA, RS 142.201).
Conformemente alle disposizioni transitorie, in particolare ai sensi dell'art. 126 cpv. 1 LStr, alle domande
presentate prima dell'entrata in vigore della presente legge permane applicabile il diritto previgente.
Secondo la giurisprudenza, questa disposizione è applicabile a tutte le procedure di prima istanza
cominciate anteriormente all'entrata in vigore della LStr, non soltanto quando sono state introdotte dalla
persona interessata ma anche allorquando la procedura è stata avviata d'ufficio (cfr. sentenze del
Tribunale federale 2C_98/2009 del 10 giugno 2009 consid. 1.4 e 2C_745/2008 del 24 febbraio 2009
consid. 1.2.3; cfr. anche DTAF 2008/1 consid. 2).
Nella specie, la ricorrente ha postulato la proroga del permesso di dimora il 5 ottobre 2007. Visto che tale
richiesta è avvenuta prima dell'entrata in vigore della LStr, alla fattispecie deve essere applicata la LDDS.
1.3. Salvo i casi in cui la LTAF non disponga altrimenti, la procedura
davanti al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA (art. 37
LTAF).
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1.4. A._______ ha il diritto di ricorrere (art. 48 cpv. 1 PA) e il suo ricorso,
presentato nella forma e nei termini prescritti dalla legge, è ricevibile (cfr.
art. 50 e 52 PA).
2.
Ai sensi dell'art. 49 PA, la ricorrente può invocare la violazione del diritto
federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento,
l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti
nonché l'inadeguatezza, nella misura in cui un'autorità cantonale non
abbia giudicato come autorità di ricorso. Il Tribunale applica d'ufficio il
diritto federale nella procedura ricorsuale e non è vincolato in nessuno
caso dai motivi del ricorso (cfr. art. 62 cpv. 4 PA). Rilevanti sono in primo
luogo la situazione di fatto e di diritto al momento del giudizio (cfr. consid.
1.2 della sentenza 2A.451/2002 del 28 marzo 2004 pubblicata
parzialmente in DTF 129 II 215).
3.
Secondo l'art. 1a LDDS ha diritto di risiedere in Svizzera ogni straniero
che sia al beneficio di un permesso di dimora o domicilio, ovvero che,
secondo la presente legge, non abbia bisogno di un permesso siffatto.
L'autorità decide liberamente, nei limiti delle disposizioni della legge e dei trattati con l'estero, circa la
concessione del permesso di dimora o di domicilio (art. 4 LDDS). La libera decisione delle autorità circa la
concessione della dimora o del domicilio non può essere pregiudicata da alcun atto dello straniero (cfr. art.
8 cpv. 2 dell'ordinanza d'esecuzione della legge concernente la dimora e il domicilio degli stranieri [ODDS
del 1949, RU 1949 I 233]).
Nelle loro decisioni, le autorità competenti a concedere i permessi terranno conto degli interessi morali ed
economici del Paese, nonché dell'eccesso della popolazione straniera (art. 16 cpv. 1 LDDS).
Lo straniero è tenuto a partire quando gli sia rifiutata la concessione o la proroga di un permesso ovvero
quando il permesso gli sia revocato o ritirato in applicazione dell'articolo 9 cpv. 2 LDDS. In questi casi
l'autorità gli assegna un termine di partenza. Se l'autorità è cantonale, l'ordine di partire vale solo per il
territorio del Cantone; se l'autorità è federale, lo straniero deve lasciare la Svizzera. L'autorità federale
competente può trasformare l'ordine di lasciare un Cantone in un ordine di lasciare la Svizzera (art. 12 cpv.
3 LDDS).
4.
Secondo l'art. 99 LEtr, in casu applicabile giusta l'art. 126 cpv. 2 LStr, il
Consiglio federale determina i casi in cui i permessi di soggiorno di breve
durata, di dimora e di domicilio nonché le decisioni preliminari delle
autorità cantonali preposte al mercato del lavoro sono soggetti
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all'approvazione dell'Ufficio federale. Quest'ultimo può rifiutare
l'approvazione o limitare la portata della decisione cantonale.
Giusta l'art. 85 cpv. 1 lett. a e b OASA, l'UFM è competente per l'approvazione del rilascio dei permessi di
soggiorno di breve durata, di dimora o domicilio e alla proroga dei permessi di dimora se ritiene necessaria
una procedura d'approvazione per determinate categorie di stranieri e domande o qualora una tale
procedura si rileva indispensabile per un singolo caso.
Queste norme corrispondono nella loro portata alle disposizioni abrogate (cfr. art. 51 dell'ordinanza del
6 ottobre 1986 che limita l'effettivo degli stranieri [OLS; RU 1986 I 1791], art. 18 cpv. 1 e 3 LDDS e art. 1
cpv. 1 let. c dell'ordinanza del 20 aprile 1983 sulla procedura di approvazione nel diritto degli stranieri
[OPADS, RU 1983 535]).
5.
Nell'atto ricorsuale del 20 agosto 2008, l'istante si è prevalsa del fatto che
la SPI ha emesso un preavviso favorevole in merito alla concessione
della proroga del permesso di dimora. Tale atteggiamento non sarebbe
scontato considerata la prassi particolarmente restrittiva a cui
tradizionalmente si ispira la detta l'autorità ticinese.
In virtù della regolamentazione in merito alla ripartizione delle competenze in materia di polizia degli
stranieri tra la Confederazione e i cantoni, l'UFM dispone della competenza di approvare il permesso di
dimora che la SPI propone di rilasciare alla persona interessata (cfr. DTF 130 II 49 consid. 2.1; 127 II 49
consid. 3a e riferimenti ivi citati). In ragione della libertà di apprezzamento di cui questa autorità gode (cfr.
art. 4 LDDS), il suddetto ufficio, né a fortiori il Tribunale, non sono legati dal preavviso favorevole della SPI
e possono quindi distanziarsi dall'apprezzamento formulato da questa autorità.
6.
6.1. Le persone di cittadinanza straniera non godono di principio di un
diritto al rilascio di un permesso di dimora (rispettivamente alla proroga o
al rinnovo dello stesso) o di domicilio, a meno che possa prevalersi di una
disposizione particolare di diritto federale o di un trattato che gli
attribuisce tale prerogativa (cfr. DTF 133 I 185 consid. 2.3; 131 II 339
consid. 1; DTF 130 II 281 consid. 2.1 e giurisprudenza ivi citata).
6.2. Giusta l'art. 7 cpv. 1 1a frase LDDS, il coniuge straniero di un
cittadino svizzero ha diritto al rilascio e alla proroga del permesso di
dimora. Dopo una dimora regolare e ininterrotta di cinque anni, la
persona straniera coniugata con un cittadino svizzero ha diritto al
permesso di domicilio (art. 7 cpv. 1 2a frase LDDS).
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In concreto, dalla documentazione agli atti si evince che l'interessata è stata coniugata con B._______ dal
23 marzo al 25 settembre 2007, data in cui è sopravvenuto il decesso di quest'ultimo. Come rilevato a
giusto titolo dall'autorità inferiore, la ricorrente è stata messa a beneficio di un permesso di dimora
unicamente in ragione del suo matrimonio con un cittadino svizzero. Considerato che il decesso di uno dei
coniugi conduce allo scioglimento del vincolo matrimoniale (cfr. art. 105 cifra 1 del Codice civile svizzero
del 10 dicembre 1907 [RS 210, CC]), a decorrere dal 25 settembre 2007, l'interessata non può più
prevalersi del diritto alla proroga (rispettivamente al rinnovo) del suo permesso di dimora sulla base dell'art.
7 cpv. 1 1a frase LDDS in ragione del fatto che lo scopo iniziale del suo soggiorno in Svizzera non esiste
più.
6.3. Ove la ricorrente possa beneficiare di un diritto al rilascio di un
permesso di domicilio giusta l'art. 7 cpv. 1 2a frase LDDS prima dello
scioglimento del matrimonio, essa può di principio prevalersene anche
dopo la fine dell'unione coniugale (DTF 135 II 1 consid. 1.2.2 e riferimenti
ivi citati). In presenza di un tale diritto, problematica che deve essere
analizzata d'ufficio (DTF 128 II 145 consid. 1.1.4), il rilascio di un
permesso di dimora non potrebbe essere negato, in quanto quest'ultimo
conferisce un permesso meno ampio di quello a cui può pretendere.
Nella specie il vincolo matrimoniale è durato sei mesi in totale. Visto che l'applicazione dell'art. 7 cpv. 1 2a
frase LDDS prevede un soggiorno regolare ed ininterrotto di cinque anni, la ricorrente non può prevalersi
del diritto al rilascio di un permesso di domicilio.
7.
7.1. Nella misura in cui A._______ non è più coniuge di un cittadino
svizzero, e che quindi il motivo che aveva inizialmente condotto al rilascio
di un permesso di dimora in suo favore in applicazione dell'art. 7 cpv. 1
LDDS non esiste più, si deve esaminare se le circostanze del caso
concreto giustificano ugualmente il rinnovo del suo permesso di dimora.
In questo contesto, le autorità competenti esaminano la questione del
prosieguo del soggiorno di uno straniero in Svizzera prendendo in
considerazione i seguenti criteri: durata del soggiorno, legami personali
con la Svizzera (segnatamente se ci sono figli), situazione professionale,
situazione economica e del mercato del lavoro, comportamento e grado
di integrazione. Esse godono di un ampio potere di apprezzamento (art. 4
LDDS; cfr. DTF 128 II 145 consid. 3.5).
7.2. Il Tribunale federale ha già avuto l'occasione di esaminare la
situazione di una persona rimasta vedova. Al riguardo aveva considerato
che nel caso in cui la persona interessata ottiene un permesso di
soggiorno in conseguenza al suo matrimonio, dissoltosi non mediante
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divorzio bensì a causa di un brutale decesso del coniuge, l'esame della
situazione della persona sopravvissuta non è subordinata a delle
esigenze severe come lo è nell'ambito di un caso di rigore (cfr. sentenza
del Tribunale federale 2A.212/2004 del 10 dicembre 2004, consid. 4.3 e
4.4). In tali circostanze è nondimeno necessario tener conto della durata
del matrimonio, della maniera con cui il vincolo matrimoniale ha preso
fine e dell'esistenza di figli comuni. Questi elementi rivestono in concreto
un ruolo considerevole nell'apprezzamento della causa (cfr. per quanto
concerne tale questione sentenza del Tribunale amministrativo federale
C-7331/2007 del 9 maggio 2008, consid. 8.1 e giurisprudenza ivi citata).
7.3. Le suddette autorità devono inoltre tenere conto degli interessi morali
ed economici del paese, nonché dell'eccesso della popolazione straniera
(cfr. art. 16 cpv. 1 LDDS in relazione con l'art. 8 cpv. 1 ODDS e l'art. 1 let.
a OLS). A questo proposito giova rilevare che la Svizzera pratica una
politica restrittiva in materia di soggiorno degli stranieri e di immigrazione
con lo scopo di assicurare un rapporto equilibrato tra l'effettivo della
popolazione svizzera e quello della popolazione straniera residente,
nonché di migliorare la struttura del mercato del lavoro assicurando un
equilibrio ottimale in materia di impiego (cfr. DTF 126 II 425 consid.
5b/bb).
8.
8.1. Oltre al diritto al rispetto della vita familiare, l'art. 8 § 1 della
Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti
dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101) tutela parimenti
il rispetto della vita privata. Per prevalersene, è necessario adempiere
severe condizioni. Sono infatti richiesti l'esistenza di legami
particolarmente intensi, che superino i normali legami di un'integrazione
ordinaria e questo, sia in ambito professionale sia sociale. Secondo una
consolidata giurisprudenza vi è ragione di procedere a una ponderazione
degli interessi privati e pubblici in causa, considerando la durata del
soggiorno in Svizzera come un elemento fra altri, pur tenendo conto che
un permesso di domicilio è in linea di massima accordato dopo un
soggiorno di dieci anni. Conformemente alla dottrina, l'art. 8 § 1 CEDU
può fondare un diritto di presenza in Svizzera, segnatamente quando
l'interessato vi ha già soggiornato per un lungo periodo e dispone di una
rete di relazioni personali e professionali particolarmente dense. Infine si
osserva che il campo d'applicazione del diritto alla protezione della vita
privata è più esteso che quello del diritto alla protezione della vita
familiare e permette di fondare un diritto di presenza in Svizzera sebbene
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i legami famigliari si siano estinti, come nel caso del decesso del coniuge
di nazionalità svizzera (cfr. sentenza del Tribunale federale 2C_266/2009
del 2 marzo 2010, giurisprudenza e dottrina ivi citate).
8.2. Alla luce dei fatti risulta che la ricorrente svolge un'attività lavorativa
dal mese di maggio 2009 quale ausiliaria di pulizia su chiamata e aiuto
animatrice per le attività svolte con gruppi di bambini e di ragazzi presso
l'Agriturismo D._______. Le qualifiche professionali acquisite
dall'interessata nell'ambito di questa attività non possono essere ritenute
specifiche al punto tale da non poter essere messe in pratica nel proprio
Paese d'origine, tenuto conto della circostanza che in Senegal essa
svolgeva un'attività simile. Sotto il profilo sociale inoltre, non risulta che
essa intrattenga in Svizzera dei legami particolarmente stretti da doverla
rendere estranea al Senegal. Tutta la sua famiglia, con la quale mantiene
dei contatti, vive in Senegal e, visto che dal matrimonio non sono nati figli,
la ricorrente non può far valere alcun legame famigliare in Svizzera. La
circostanza che essa abbia da subito dimostrato impegno al fine di
apprendere l'italiano, frequentando specifici corsi di lingua ed allacciato
legami in Svizzera è del tutto normale dopo avervi soggiornato per alcuni
anni e non può pertanto essere considerata determinante.
L'interessata soggiorna in questo Paese dal luglio 2007. A partire dal 17 settembre 2008, data assegnatale
dall'UFM per lasciare la Svizzera (cfr. decisione del 17 luglio 2008), essa risiede in Ticino unicamente in
ragione della procedura che ha introdotto al fine di proseguirvi il suo soggiorno dopo la fine del vincolo
matrimoniale. In tali circostanze, la durata totale della sua permanenza in Svizzera deve essere
relativizzata, segnatamente anche in paragone ai venticinque anni della sua vita precedentemente vissuti
in patria.
In paragone ai 25 anni vissuti in Senegal, i tre anni e mezzo trascorsi dalla ricorrente in Svizzera non
possono essere ritenuti cosi determinanti da causare grandi difficoltà per il suo reinserimento, considerato
che essa vi ha trascorso tutta la sua infanzia, adolescenza e l'inizio della vita da adulta, ne conosce la
cultura e vi si trova tutta la sua famiglia. Essa potrà inoltre approfittare delle esperienze professionali
acquisite in Svizzera e, come ritenuto a giusto titolo dall'autorità inferiore, l'eredità ottenuta dal defunto
marito, le permetterà di condurre una vita più agiata di altri suoi connazionali e di sostenere i membri della
sua famiglia. Al riguardo va menzionato che problemi di natura socioeconomica nonché il fatto che la
famiglia dell'interessata sia assai numerosa e la madre della stessa si sia risposata dopo il decesso del
marito, non sono da considerarsi problemi direttamente legati alla reintegrazione della ricorrente nel suo
Paese d'origine. Essendo ancora molto giovane (28 anni) e avendo vissuto pochi anni lontano dal Senegal,
senza aver messo alla luce dei figli, senza aver instaurato contatti sociali essenziali e neppure conseguito
qualifiche professionali decisive, è perfettamente in grado di riambientarsi e di ristabilire legami sociali e
trovare un'attività lavorativa senza grandi difficoltà.
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In conclusione, la ricorrente appare quindi perfettamente in misura di riadattarsi alla vita e alla cultura del
Senegal dove ha trascorso la maggior parte della sua esistenza, di cui conosce la lingua, la cultura, nonché
gli usi e costumi.
8.3. L'esame dell'insieme degli elementi dell'incarto porta pertanto il
Tribunale a ritenere che a giusta ragione l'UFM ha considerato che la
ricorrente non ha compiuto in Svizzera un processo di integrazione
sociale e professionale profondo e duraturo al punto tale da potersi
prevalere dell'art. 8 CEDU sotto il profilo della protezione della vita privata
o da giustificare il rinnovo del permesso di dimora che le era stato
accordato unicamente in ragione del suo matrimonio con un cittadino
elvetico.
9.
Nella misura in cui A._______ non ottiene il rinnovo del suo permesso di
dimora, il suo rinvio dalla Svizzera appare giustificato. Occorre tuttavia
ancora analizzare se l'esecuzione dell'allontanamento è possibile,
ammissibile e ragionevolmente esigibile ai sensi dell'art. 14a cpv. 2 a 4
LDDS.
Dalla documentazione agli atti, A._______ non ha dimostrato di non essere in grado di partire alle volta del
Senegal. Inoltre, il suo rinvio verso il Senegal non è contrario al diritto internazionale pubblico e
l'interessata, una volta ritornata nel suo Paese d'origine, non si troverà concretamente in pericolo in seguito
ad una situazione di guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. Difficoltà di natura
socioeconomiche, segnatamente il fatto di non poter più inviare denaro alla famiglia rimasta in Patria, non
sono sufficienti per beneficiare dell'ammissione provvisoria (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo
federale C-528/2006 del 27 agosto 2009 consid. 15.4.1 e riferimenti ivi citati).
Tenuto conto di quanto precede, non si scorgono ostacoli al ritorno della ricorrente nel Senegal. Nessun
ulteriore elemento dell'incarto permette inoltre di concludere che l'esecuzione del suo rinvio non sarebbe
possibile, ammissibile e ragionevolmente esigibile ai sensi dell'art. 14a cpv. 2 a 4 LDDS.
L'autorità inferiore ha dunque pronunciato a giusto titolo il rinvio dell'interessata dalla Svizzera
conformemente all'art. 12 cpv. 3 LDDS, il quale prevede la partenza dello straniero qualora gli sia rifiutata
la concessione o la proroga di un permesso di soggiorno.
10.
Ne discende che la decisione del 17 luglio 2008 deve essere confermata
e il ricorso respinto.
11.
Visto l'esito della procedura, le spese processuali vengono poste a carico
C-5373/2008
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della parte ricorrente (art. 63 cpv. 1 PA in relazione con gli art. 1 a 3 del
regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle
cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS
173.320.2]).
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali di fr. 800.- sono poste a carico della ricorrente e
sono computate con l'anticipo spese dello stesso importo versato alla
cassa del Tribunale il 24 settembre 2008.
3.
Comunicazione a:
– ricorrente (Raccomandata)
– autorità inferiore (incarto n. di rif. … di ritorno)
– Sezione della popolazione, Bellinzona, per informazione (incarti
cantonali di ritorno)
La presidente del collegio: La cancelliera:
Elena Avenati-Carpani
Data di spedizione:
Mara Vassella