B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte III
C-5379/2013
S e n t e n z a d e l 1 3 g e n n a i o 2 0 1 4
Composizione
Giudice Vito Valenti, giudice unico,
cancelliera Marcella Lurà.
Parti
A._______,
rappresentato da Rechtsberatung für italienische
Migrantinnen und Migranten,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero (UAIE),
Avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Oggetto
Assicurazione per l'invalidità (decisione del 26 agosto 2013).
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Ritenuto in fatto e considerato in diritto:
1.
Il 26 agosto 2013, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero (UAIE) ha respinto la domanda di rendita AI
presentata dall'interessato il 23 febbraio 2013.
2.
Il 24 settembre 2013, l'interessato ha interposto ricorso contro la
menzionata decisione dell'UAIE dinanzi al Tribunale amministrativo
federale (TAF) mediante il quale ha chiesto il riconoscimento di una
mezza rendita d'invalidità, eventualmente di una rendita maggiore, a
decorrere da agosto del 2013.
3.
Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui all'art.
32 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale
(LTAF, RS 173.32), questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in
combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e con l'art. 69 cpv. 1 lett. b della
legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI,
RS 831.20), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 della legge
federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS
172.021), rese dall'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero.
4.
4.1. Il Tribunale amministrativo federale, con decisione incidentale del 19
novembre 2013 (notificata al rappresentante dell'insorgente il 20
novembre 2013 ed all'insorgente il 25 novembre 2013; cfr. risultanze
processuali e in particolare gli avvisi di ricevimento postale [doc. TAF 3 e
4]), ha invitato il ricorrente a versare, entro il 13 dicembre 2013, un
anticipo di fr. 400.-- (al netto di eventuali spese postali o bancarie a carico
del ricorrente) a copertura delle presumibili spese processuali (art. 63 cpv.
4 PA), con comminatoria di inammissibilità del ricorso in caso di decorso
infruttuoso del termine.
4.2. Il Tribunale amministrativo federale ha pure invitato il ricorrente a
produrre, sempre entro il 13 dicembre 2013, una procura munita della
propria firma manoscritta in originale che giustifichi i poteri del
rappresentante, con comminatoria di inammissibilità del ricorso in caso di
decorso infruttuoso del termine.
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5.
Il termine assegnato al ricorrente per versare l'anticipo sulle presumibili
spese processuali nonché per produrre una procura valida è, nel
frattempo, scaduto infruttuoso. Per conseguenza, il ricorso è
inammissibile (art. 23 PA).
6.
Il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico la non entrata nel
merito di impugnazioni manifestamente inammissibili (art. 23 cpv. 1 lett. b
LTAF).
7.
Per eccezione, non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 PA
nonché art. 6 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili
nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio
2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile
2.
Non si prelevano spese processuali.
3.
Comunicazione a:
– rappresentante del ricorrente (Atto giudiziario)
– ricorrente (Raccomandata con avviso di ricevimento)
– autorità inferiore (n. di rif.; Raccomandata)
– Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata)
Il giudice unico: La cancelliera:
Vito Valenti Marcella Lurà
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna,
entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e
segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF,
RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e
l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata
e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come
mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
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