Corte II I
C-5385/2007
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 3 d i c e m b r e 2 0 0 9
Giudici Vito Valenti (presidente del collegio),
Francesco Parrino e Beat Weber,
cancelliera Marcella Lurà.
A._______,
patrocinato dall'avvocato Luigi Potenza,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero (UAIE),
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Assicurazione per l'invalidità (decisione su opposizione
del 19 giugno 2007).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
C-5385/2007
Fatti:
A.
A._______, cittadino italiano, nato il (...), coniugato, ha lavorato in
Svizzera dal 1964 al 1977 (doc. 6), solvendo contributi
all'assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità
durante tale periodo. Rientrato in Italia, ha svolto attività lucrativa
come parrucchiere in proprio, in ragione di 40 ore alla settimana. Da
agosto del 1998 a dicembre del 2003 ha ridotto l'attività per causa di
malattia (doc. 8 e 9). L'assicurato percepisce, a far tempo dal 1°
ottobre 2003, una pensione di vecchiaia italiana (doc. 1). Il
31 dicembre 2003, ha interrotto il lavoro a seguito di cessazione
dell'attività (doc. 8). Il 18 febbraio 2005, ha formulato una richiesta
volta all'ottenimento di una rendita dell'assicurazione svizzera per
l'invalidità (doc. 1).
B.
Nel corso dell'istruttoria, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per
gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha in particolare assunto agli
atti la seguente documentazione:
• una cartella clinica concernente il ricovero dal 10 al 22 agosto
1998 per infarto miocardico acuto (IMA) laterale (doc. 11);
• un rapporto di prova ergometrica del 26 agosto 1998 (mal
leggibile), in cui è, da un lato, posta la diagnosi di ischemia
miocardica ad alta soglia e, dall'altro, indicato che il paziente
presenta un'ottimale tolleranza all'esercizio (doc. 12);
• un referto di visita cardiologica dell'11 settembre 1998 (mal
leggibile), nel quale è evidenziata la diagnosi di recente infarto
miocardico acuto (IMA) (10/8/98) e segnalato un buon
compenso emodinamico (doc. 13);
• i referti di esami del 6 novembre 1998 (doc. 14 e 15);
• un referto di visita cardiologica del 9 novembre 1998 (mal
leggibile), da cui appare la diagnosi di cardiopatia ischemica
(doc. 16);
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• il verbale della Commissione di prima istanza per
l'accertamento degli stati di invalidità civile di B._______ del
13 dicembre 1999, nel quale è accertata la diagnosi
segnatamente di pregresso infarto miocardico acuto (IMA) in
iperteso; l'interessato è considerato invalido nella misura del
67% (doc. 10);
• un certificato medico del 14 dicembre 1998, giusta il quale il
paziente è affetto segnatamente da ipertensione arteriosa
resistente ai comuni trattamenti dietetici ed igienici, unitamente
ai referti di esami cardiaci del 12 dicembre 1998 (doc. 17);
• un referto di esami ematici e delle urine del 19 marzo 1999
(doc. 18 e 18.1);
• un referto di esami ematici del 2 agosto 1999 (doc. 19);
• un referto di visita cardiologica del 10 gennaio 2000, attestante
cardiopatia ischemica in trattamento; nello stesso, è stato
segnalato che l'interessato presenta un buon compenso clinico
(doc. 20);
• un rapporto di esame da sforzo del 9 giugno 2003, nel quale è
indicato che il test è negativo per ischemia miocardica
(doc. 22);
• un referto di esame cardiografico del 9 giugno 2003, da cui
risulta la diagnosi segnatamente di cardiopatia ipertensiva
(doc. 23);
• un referto di esame cardiaco del 10 giugno 2003 (doc. 21);
• la perizia medica particolareggiata E 213 della previdenza
sociale italiana effettuata il 14 marzo 2005, attestante
cardiopatia ischemico-ipertensiva post-infartuale in buon
compenso e periartrite scapolo-omerale destra a lieve impegno
funzionale; le condizioni di salute dell'interessato sono state
definite come stazionarie e lo stesso è stato ritenuto in grado di
svolgere sia la sua precedente professione sia lavori sostitutivi
leggeri adeguati al suo stato di salute, ma solo nella misura di
3-4 ore al giorno. È stato segnalato che l'assicurato è
considerato invalido al 67% conformemente alle disposizioni di
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legge del Paese di residenza sia nella sua precedente attività
sia in un'attività sostitutiva adeguata alle sue condizioni (lavoro
senza ritmi particolarmente stressanti e che tenga conto delle
seguenti controindicazioni: umidità e freddo) (doc. 24);
• un referto di visita cardiologica del 19 aprile 2005, in cui è
posta la diagnosi di cardiopatia ischemico-ipertensiva post-
infartuale in buon compenso emodinamico (doc. 25);
• un referto di esame ecocardiografico del 26 aprile 2005,
attestante segnatamente cardiopatia ipertensiva post-infartuale
con funzione sistolica ventricolare sinistra conservata (doc. 26);
• un referto di esame da sforzo del 5 maggio 2005, nel quale è
segnalato "test dubbio-positivo per ischemia miocardica da
sforzo ad alto carico" (doc. 27);
• il questionario per l'assicurato del 5 dicembre 2005 (doc. 8);
• il questionario per indipendenti del 5 dicembre 2005 (doc. 9),
unitamente all'attestazione della Camera di commercio,
industria, artigianato, agricoltura di C._______ del 1° dicembre
2005, secondo cui l'impresa individuale dell'interessato è stata
cancellata dall'albo delle imprese artigiane a seguito di
cessazione dell'attività il 31 dicembre 2003 (doc. 9-1) ed ai
formulari per la dichiarazione dei redditi per gli anni 2000,
2001, 2002 e 2003 (doc. 9-2 a 9-6).
C.
Nel suo rapporto del 28 febbraio 2006, il dott. D._______, del Servizio
medico regionale (SMR) Rhône, ha esposto la diagnosi principale di
cardiopatia coronarica con stato dopo infarto del miocardio laterale
(agosto 1998). Ha pure evidenziato la diagnosi secondaria, con
ripercussioni sulla capacità lavorativa, di periartrite scapolo omerale
destra. Ha altresì considerato la paralisi facciale sinistra (1981) e
l'ipertensione (in trattamento farmacologico) siccome senza
ripercussioni sulla capacità lavorativa. Il medico ha in particolare
rilevato che l'assicurato soffre di una cardiopatia in cura nonché di una
periartrite (scapolo omerale), con dolori alla pressione e al movimento
di elevazione ed abduzione (dell'articolazione), ma senza perdita di
forza, ciò che gli consentirebbe ancora d'esercitare un'attività leggera
adeguata (con pause regolari), fra cui, quella precedente di
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parrucchiere. Il dott. D._______ ha quindi concluso che, date le
premesse, l'interessato presenta un'incapacità al lavoro del 20% a far
tempo dal 5 maggio 2005 (data dell'elettrocardiogramma da sforzo
positivo) sia nella sua precedente attività sia in un'attività sostitutiva
leggera confacente al suo stato di salute (lavoro a tempo pieno, con
pause, sollevamento di pesi non superiore ai 10 kg, al riparo da
polvere, brutto tempo, umidità, freddo e stress e che non necessiti
movimento su distanze conseguenti), quale ad esempio operaio non
specializzato /manovale in un'azienda/fabbrica/stabilimento, sorve-
gliante di posteggio/museo, magazziniere, addetto a piccole consegne
con veicolo, venditore presso un negozio/centro
commerciale/chiosco/stazione di servizio, riparatore di piccoli
apparecchi/articoli domestici, cassiere, venditore di biglietti (doc. 29 e
29.1).
D.
Il 13 marzo 2006, l'autorità inferiore ha respinto la domanda di
prestazioni dell'assicurazione invalidità. Ha osservato che l'assicurato
non ha subito né un'incapacità permanente di guadagno né un'inca-
pacità al lavoro media sufficiente per un anno, ai sensi delle disposi-
zioni dell'assicurazione svizzera per l'invalidità. In particolare, ha preci-
sato che l'esercizio di un'attività lucrativa è da considerare esigibile in
misura sufficiente per escludere il diritto ad una rendita (doc. 30).
E.
Il 18 marzo 2006, l'interessato ha formulato opposizione contro il
menzionato provvedimento dell'UAIE. Ha postulato il riconoscimento
del suo diritto ad una rendita intera e segnalato che le patologie di cui
è affetto non gli consentono di svolgere alcuna attività lucrativa,
neppure una confacente al suo stato di salute (doc. 32). Ha esibito un
certificato medico del 13 aprile 2006 del dott. E._______ (doc. 33).
F.
Nel suo rapporto del 12 giugno 2007, il dott. D._______ ha rilevato che
il certificato medico dell'aprile 2006 del dott. E._______ si limita ad
esporre le note diagnosi, senza peraltro presentare nuovi riscontri
d'esami clinici e senza pronunciarsi riguardo ad una specifica inabilità
lavorativa. Non vi sarebbe pertanto motivo di scostarsi dalla preceden-
te presa di posizione del febbraio 2002 (recte: 2006; doc. 35).
G.
Nella decisione su opposizione del 19 giugno 2007, dopo avere
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elencato le disposizioni di legge a suo giudizio applicabili al caso di
specie, l'UAIE ha rilevato che l'incapacità al lavoro è stata determinata
dal proprio servizio medico dopo un esame dei documenti medici
forniti in procedura d'opposizione. Sono state confermate le precedenti
prese di posizione, da cui risulta che lo stato di salute dell'assicurato è
tale da provocare a partire dal 5 maggio 2005 un'incapacità al lavoro
del 20% sia nella precedente attività lavorativa di parrucchiere
indipendente sia in altre attività lucrative (leggere). Secondo le citate
disposizioni di legge, tale incapacità lavorativa non giustifica
l'erogazione di una rendita svizzera per l'invalidità. L'autorità inferiore
ha quindi respinto l'opposizione dell'interessato – non senza precisare
che secondo il diritto svizzero gli incombe l'obbligo di diminuire nel
limite del possibile le conseguenze sulla perdita di guadagno del
danno alla salute – e confermato la propria decisione del 9 (recte: 13)
marzo 2006 (doc. 35).
H.
Il 7 agosto 2007, l'interessato ha interposto ricorso dinanzi al Tribunale
amministrativo federale contro la decisione su opposizione dell'UAIE
del 19 giugno 2007 mediante il quale ha chiesto, sostanzialmente, il
riconoscimento del suo diritto ad una rendita intera d'invalidità a far
tempo da febbraio del 2005 (data della richiesta volta all'ottenimento di
una rendita). Si è doluto di un'insufficiente motivazione della decisione
impugnata. Ha fatto valere che il provvedimento impugnato non indica
quale parametro è stato addotto per determinare la riduzione della
capacità di guadagno rispettivamente la percentuale di riduzione
ritenuta. Non gli è quindi stato consentito di farsi una chiara idea della
portata della decisione che lo riguardava per poterla, se del caso,
impugnare. A tal fine, ogni atto deve menzionare, anche se sommaria-
mente, le considerazioni che ne hanno determinato il convincimento.
L'insorgente ha poi ribadito che le patologie di cui è affetto (segnata-
mente cardiopatia ischemica con pregresso IMA, cervico-dorso-lom-
balgia, epicondilite gomiti bilaterale, gonalgie bilaterali, artralgie piedi
bilaterali, artralgie scapolomerale destra, artralgie polso destro e
sindrome ansioso-depressiva reattiva) non gli consentono di svolgere
alcuna attività lucrativa (doc. TAF 1).
I.
Nella risposta al ricorso del 13 dicembre 2007, l'autorità inferiore ha
proposto la reiezione del ricorso. In virtù dei rapporti del febbraio 2006
e del giugno 2007 del medico del SMR, il quale, a sua volta, si è
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basato sulla perizia medica particolareggiata E 213 del 14 marzo 2005
(doc. 24) nonché sulla documentazione medica agli atti
(documentazione da considerare sufficiente alfine di una valutazione
del caso), risulta che l'insorgente è affetto da cardiopatia ischemico-
ipertensiva post-infartuale in buon compenso e da periartrite scapolo-
omerale destra a lieve impegno funzionale. Secondo i citati rapporti del
medico SMR, l'assicurato presenta un'incapacità del 20% sia nella
precedente attività di parrucchiere sia in un'attività sostitutiva
adeguata alle sue condizioni a decorrere dal 5 maggio 2005 (data
dell'esame da sforzo positivo). Il grado d'invalidità corrisponde pertanto
all'incapacità lavorativa (20%). Per conseguenza, l'interessato non ha
mai subito un'incapacità al lavoro di livello pensionabile. Peraltro, il
medico che ha effettuato la perizia particolareggiata E 213 ha ritenuto
che l'assicurato è in grado di svolgere regolari lavori leggeri, al riparo
dal freddo e dall'umidità e senza ritmi particolarmente stressanti.
L'autorità inferiore ha altresì precisato che ogni assicurato deve
intraprendere tutto quanto sia esigibile per ovviare alle conseguenze
della sua invalidità, segnatamente mettendo a frutto la sua residua
capacità lavorativa se necessario in una nuova professione. Infine, ha
sottolineato che il ricorrente non ha allegato alcun fatto nuovo e
neppure ha esibito nuova documentazione medica suscettibile di
giustificare un diverso apprezzamento (doc. TAF 8).
J.
Con decisione incidentale dell'8 gennaio 2008 (notificata il 18 gennaio
2008; doc. TAF 9 [avviso di ricevimento]), il Tribunale amministrativo
federale ha concesso al ricorrente la facoltà di pronunciarsi in merito
alla risposta al ricorso presentata dall'autorità inferiore (doc. TAF 9),
facoltà di cui l'insorgente non ha fatto uso.
K.
Con decisione incidentale del 27 febbraio 2008 (notificata il 7 marzo
2008; doc. TAF 12 [avviso di ricevimento]), questo Tribunale ha invitato
il ricorrente a versare, nel termine di 30 giorni dalla notificazione della
decisione incidentale medesima, un anticipo di fr. 300.-- a copertura
delle presumibili spese processuali. L'anticipo è stato versato il
3 aprile 2008 (doc. TAF 11 a 13).
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Diritto:
1.
1.1 Il Tribunale amministrativo federale esamina d'ufficio e con piena
cognizione la sua competenza (art. 31 e segg. della legge del
17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale [LTAF, RS
173.32]), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono
sottoposti (DTF 133 I 185 consid. 2 e relativi riferimenti).
1.2 Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui
all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in
combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 69 cpv. 1 lett. b della
legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità
(LAI, RS 831.20), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 della
legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa
(PA, RS 172.021), rese dall'Ufficio AI per le persone residenti
all'estero.
1.3 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di
assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è
applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale
del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1
cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione
per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la LAI non deroghi
alla LPGA.
1.4 Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e
avente un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla
sua modifica (art. 59 LPGA), il ricorso – interposto tempestivamente e
rispettoso dei requisiti previsti dalla legge (art. 60 LPGA nonché art. 52
PA) – è pertanto ammissibile.
2.
2.1 Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la
Confederazione svizzera e la Comunità europea ed i suoi Stati membri
sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999 (ALC,
RS 0.142.112.681) ed il relativo Allegato II che regola il coordinamento
dei sistemi di sicurezza sociale, nonché il Regolamento (CEE) n°
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1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo all'applicazione dei
regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori
autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità
(RS 0.831.109.268.1), che si applica a tutte le rendite il cui diritto
sorge a far data dal 1° giugno 2002 o successivamente e si sostituisce
a qualsiasi convenzione di sicurezza sociale che vincoli due o più Stati
(art. 6 Regolamento), come pure il Regolamento (CEE) n° 574/72 del
Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del Regolamento
n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11). L'art. 3 del regolamento (CEE) n°
1408/71 sancisce il principio della parità di trattamento tra cittadini che
risiedono in uno Stato membro della Comunità europea ed i cittadini
svizzeri.
2.2 Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta
nell'allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri
della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono
sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora
il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo. Nella misura in cui
l'Accordo, in particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei
sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni
contrarie, l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle
condizioni di ottenimento di una rendita di invalidità svizzera sono
regolate dal diritto interno svizzero.
2.3 L'art. 80a LAI sancisce espressamente l'applicabilità nella
presente procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione
europea, dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio
del 14 giugno 1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo
1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71.
2.4 Per costante giurisprudenza, l'ottenimento di una pensione
straniera d'invalidità non pregiudica l'apprezzamento di un'invalidità
secondo il diritto svizzero (v. sentenza del Tribunale federale I 435/02
del 4 febbraio 2003 consid. 2). Anche in seguito all'entrata in vigore
dell'ALC, il grado d'invalidità di un assicurato che pretende una rendita
dell'assicurazione svizzera è determinato esclusivamente secondo il
diritto svizzero (DTF 130 V 253 consid. 2.4).
3.
3.1 Secondo l'art. 2 LPGA, le disposizioni della legge stessa sono
applicabili alle assicurazioni sociali disciplinate dalla legislazione
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federale, se e per quanto le singole leggi sulle assicurazioni sociali lo
prevedano.
3.2 L'esame del diritto a prestazioni secondo la LAI è retto dal tenore
della LAI al momento della decisione impugnata in virtù del principio
secondo il quale sono determinanti le norme materiali in vigore al
momento della realizzazione dello stato di fatto giuridicamente
determinante (DTF 130 V 445 consid. 1.2 e relativi riferimenti). Le
disposizioni della 5a revisione della LAI, in vigore dal 1° gennaio 2008,
non sono pertanto applicabili nel caso concreto e di seguito è fatto
riferimento alle disposizioni in vigore fino al 31 dicembre 2007.
3.3 Il ricorrente ha presentato la richiesta di rendita il 18 febbraio
2005. In deroga all'art. 24 LPGA, l'art. 48 cpv. 2 LAI precisa che, se
l'assicurato si annuncia più di dodici mesi dopo l'inizio del diritto, le
prestazioni sono assegnate soltanto per i 12 mesi precedenti la
richiesta. In concreto, questo Tribunale può limitarsi ad esaminare se il
ricorrente avesse diritto ad una rendita il 18 febbraio 2004 (ossia 12
mesi precedenti la presentazione della domanda), oppure se un diritto
alla rendita sia sorto tra tale data e il 19 giugno 2007, data della
decisione impugnata. Il giudice delle assicurazioni sociali esamina la
decisione impugnata sulla base della situazione di fatto esistente al
momento in cui essa è stata resa. Tiene conto dei fatti verificatisi dopo
tale data quando essi possano imporsi quali elementi d'accertamento
retrospettivo della situazione anteriore alla decisione stessa (DTF 129
V 1 consid. 1.2 e DTF 121 V 362 consid. 1b).
4.
Il ricorrente contesta la decisione dell'UAIE, oltre che per ragioni di
merito, anche per motivi formali. Egli lamenta una violazione del suo
diritto d'essere sentito per difetto di motivazione della decisione
impugnata.
4.1 L'obbligo della motivazione (art. 35 PA) è formalità essenziale e
se, da un lato, rappresenta un limite intrinseco alla libertà di
convincimento, costringendo l'autorità giudicante a rendere ragione
della razionalità del percorso seguito per giungere alla decisione,
dall'altro si configura quale premessa logica imprescindibile per
l'esercizio del successivo controllo sulle linee di formazione di quel
convincimento. Per conseguenza, attraverso doverosi passaggi
argomentativi imperniati sull'indicazione delle risultanze probatorie
legittimamente acquisite nonché sull'indicazione dei criteri di
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valutazione impiegati, l'autorità giudicante dovrà in concreto
ricostruire, anzitutto per la propria consapevolezza, il percorso
logico-conoscitivo che l'ha condotta ad apprezzare in un certo modo
le prove disponibili e a trarne determinate conclusioni. Pertanto, essa
ha l'obbligo d'esplicitare, nel modo più rigoroso e completo, la
motivazione posta a fondamento della decisione adottata, ancorando
così il principio del libero convincimento all'esigenza d'indicazione
specifica dei risultati acquisiti e dei criteri adottati, allo scopo
d'evitare che detto principio venga attuato per un uso arbitrario.
Invero, nella motivazione della decisione, l'autorità non è tenuta a
compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a
prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali,
essendo sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale di
quelle deduzioni e risultanze, spieghi, in modo logico ed adeguato, le
ragioni che hanno determinato il suo convincimento, dimostrando
d'avere tenuto presente ogni fatto decisivo (DTF 129 I 232 consid.
3.2; sentenza del Tribunale amministrativo federale D-3322/2006 del
3 aprile 2008 consid. 6.1). Peraltro, l'esigenza della motivazione
aumenta allorquando l'applicazione della legge implica l'esercizio del
potere di apprezzamento o l'interpretazione di una norma giuridica
indeterminata (DTF 134 I 83 consid. 4.1, DTF 129 I 232 consid. 3.3 e
relativi riferimenti nonché sentenza del Tribunale federale
2C_105/2009 del 18 settembre 2009 consid. 5.1). Se questi precetti
vengono disattesi, il vizio formale comporta di norma l'annullamento
della decisione, senza che il ricorrente debba dimostrare un
interesse, in altri termini indipendentemente dalle possibilità di
successo del ricorrente nel merito (DTF 118 Ia 17 consid. 1a, DTF
117 Ia 7 consid. 1a e DTF 115 Ia 10 consid. 2a). Tuttavia, un vizio
nella motivazione della decisione può essere sanato in procedura di
ricorso nella misura in cui il ricorrente abbia avuto il diritto di
replicare e di rispondere – dinanzi ad un'autorità di ricorso che gode
di piena cognizione – alle ragioni infine addotte dall'autorità inferiore
nella risposta al ricorso (cf. sentenza del Tribunale federale nel caso
1P.265/2006 del 15 giugno 2006 e relativi riferimenti).
4.2 Nel gravame il ricorrente rimprovera all'autorità inferiore di non
avere indicato il parametro che è stato ritenuto per calcolare la
perdita di guadagno né la percentuale di riduzione, ciò che gli ha
impedito di verificare la correttezza della decisione adottata e
d'impugnare la decisione litigiosa con criteri adeguati. La censura
non appare del tutto priva di fondamento, ove solo si rilevi che al
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ricorrente, anteriormente alla pronuncia della decisione su
opposizione qui impugnata, non sono state trasmesse le prese di
posizione del servizio medico dell'UAIE, benché quest'ultime fossero
decisive per la determinazione dell'incapacità lavorativa
dell'insorgente nell'esercizio della precedente attività di parrucchiere,
e i motivi determinanti delle stesse non siano stati riportati che in
modo molto sommario nella decisione su opposizione (ma pure nella
decisione dell'UAIE del 13 marzo 2006). Sennonché, nella risposta al
ricorso del 13 dicembre 2007 – trasmessa all'insorgente mediante il
provvedimento di questo Tribunale dell'8 gennaio 2008 (cfr. doc. TAF
9) – l'UAIE ha comunque provveduto a precisare la motivazione alla
base della propria decisione su opposizione, in particolare sul fatto
che allorquando una persona può continuare ad esercitare la sua
precedente attività lavorativa, la perdita di guadagno corrisponde al
tasso d'incapacità lavorativa (quindi senza possibilità d'operare una
riduzione ai sensi della giurisprudenza di cui a DTF 126 V 75).
Peraltro, al ricorrente è stata data facoltà in sede di ricorso – dinanzi
ad un'autorità, il Tribunale amministrativo federale, che gode di piena
cognizione – di pronunciarsi in merito alle ragioni aggiuntive
presentate dall'autorità inferiore nella risposta al ricorso. Tuttavia, il
ricorrente non ha fatto uso della facoltà concessagli, con la
conseguenza che un eventuale vizio della motivazione sarebbe
comunque da considerarsi sanato. In siffatte circostanze, il richiesto
annullamento della decisione impugnata costituirebbe una vana
formalità.
5.
Secondo le norme applicabili, ogni richiedente, per avere diritto ad una
rendita dell'assicurazione invalidità svizzera, deve adempiere
cumulativamente le seguenti condizioni:
• essere invalido ai sensi della LPGA e della LAI (art. 8 LPGA
nonché art. 4, 28 e 29 cpv. 1 LAI);
• aver pagato i contributi durante un anno intero (art. 36 cpv. 1
LAI).
Il ricorrente ha versato contributi all'AVS/AI svizzera durante più di un
anno intero in totale e, pertanto, adempie la condizione della durata
minima di contribuzione. Rimane ora da esaminare se sia invalido ai
sensi di legge.
Pagina 12
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6.
6.1 L'invalidità ai sensi della LPGA e della LAI è l'incapacità al
guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga
durata che può essere conseguente ad infermità congenita, malattia o
infortunio (art. 8 LPGA e 4 cpv. 1 LAI). Secondo l'art. 7 LPGA, è
considerata incapacità al guadagno la perdita, totale o parziale, della
possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in
considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o
psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed
alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili. In caso
d'incapacità al lavoro di lunga durata, possono essere prese in
considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o
campo d'attività (art. 6 LPGA).
6.2 Giusta l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore dal 1° gennaio 2004,
l'assicurato ha diritto ad un quarto di rendita se è invalido per almeno il
40%, ad una mezza rendita se è invalido per almeno la metà, a tre
quarti di rendita se è invalido per almeno il 60% e ad una rendita
intera se è invalido per almeno il 70%. In seguito all'entrata in vigore
dell'Accordo sulla libera circolazione, la limitazione prevista dall'art. 28
cpv. 1ter LAI, secondo cui le rendite per un grado d'invalidità inferiore al
50%, ma pari almeno al 40%, sono versate solo ad assicurati che
sono domiciliati e dimorano abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA),
non è più applicabile segnatamente quando l'assicurato è cittadino
dell'UE o svizzero e risiede nell'UE (DTF 132 V 423 consid. 6.4.1 e
sentenza del Tribunale federale I 702/03 del 28 maggio 2004 consid. 1
e relativi riferimenti).
6.3 Il diritto alla rendita, secondo l'art. 29 cpv. 1 LAI, nasce, il più
presto, nel momento in cui l'assicurato presenta un'incapacità
permanente al guadagno pari almeno al 40% (lettera a), oppure
quando egli è stato per un anno senza notevoli interruzioni, incapace
al lavoro per almeno il 40% in media (lettera b). La lettera a della citata
norma si applica allorché lo stato di salute dell'assicurato si è
stabilizzato ed è essenzialmente irreversibile e suscettibile di
pregiudicare la capacità di guadagno probabilmente in modo
permanente, in una misura giustificante il riconoscimento di una
rendita (sentenza del Tribunale federale I 146/02 del 5 agosto 2002).
La lettera b se lo stato di salute è labile, vale a dire suscettibile di
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C-5385/2007
evolvere verso un miglioramento od un peggioramento (DTF 111 V 21
consid. 2). Un danno alla salute tipicamente labile può essere reputato
relativamente stabilizzato soltanto se la sua natura si è modificata a tal
punto che si possa ammettere non essere verosimilmente suscettibile
di subire modifiche di rilievo in un futuro presagibile (sentenza del
Tribunale federale I 282/01 del 4 ottobre 2001; DTF 119 V 98 consid.
4a).
6.4 Un'incapacità al lavoro del 20% deve essere presa in
considerazione per il calcolo dell'incapacità al lavoro media giusta
l'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI (cfr. nota marginale 2020 della Circolare
sull'invalidità e la grande invalidità nel suo tenore applicabile fino al
31 dicembre 2007; Jurisprudence et pratique administrative des
autorités d'exécution de l'AVS/AI [Pratique VSI] 1998 p. 126
consid. 3c).
7.
7.1
7.1.1 La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è di
carattere economico-giuridico e non medico (DTF 116 V 246 consid.
1b, DTF 110 V 273 e DTF 105 V 205). In base all'art. 16 LPGA,
applicabile per il rinvio dell'art. 28 cpv. 2 LAI, per valutare il grado
d'invalidità, il reddito che l'assicurato potrebbe conseguire esercitando
l'attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e
l'eventuale esecuzione di provvedimenti d'integrazione (reddito da
invalido), tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del
lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se
non fosse diventato invalido (reddito da valido; metodo generale del
raffronto dei redditi). Se non è possibile determinare o stimare in
maniera attendibile i due redditi di cui si tratta, si deve procedere,
ispirandosi al metodo specifico applicabile alle persone non esercitanti
un'attività lucrativa (art. 27 dell'ordinanza del 17 gennaio 1961
sull'assicurazione per l'invalidità [OAI; RS 831.201]), al confronto delle
attività e valutare il grado d'invalidità ritenendo l'incidenza della
diminuita capacità di rendimento sulla situazione economica concreta
(metodo straordinario di graduazione; v. sentenza del Tribunale
federale I 782/03 del 24 maggio 2006 consid. 2.3, DTF 128 V 29 e DTF
104 V 135). Peraltro, l'invalidità degli assicurati che esercitano solo
parzialmente un'attività lucrativa e per il resto sono dediti allo
svolgimento delle proprie mansioni va computata secondo il metodo
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C-5385/2007
ordinario del raffronto dei redditi (art. 16 LPGA) per la parte di attività
lucrativa, mentre in merito all'impedimento a svolgere le mansioni
consuete l'invalidità deve essere valutata sulla base di un confronto
delle attività – da attuare mediante un'inchiesta domiciliare (DTF 130 V
97) – conformemente all'art. 27 OAI. In tal caso occorre determinare la
parte rispettiva dell'attività lucrativa e quella del compimento degli altri
lavori abituali e calcolare il grado d'invalidità globale in funzione
dell'impedimento nei due ambiti in questione (metodo misto; cfr. DTF
125 V 148 consid. 2; sentenze del Tribunale federale 9C_35/2007 del 4
aprile 2008 consid. 2, I 503/04 del 13 settembre 2006 consid. 2,
nonché in particolare I 382/04 del 18 ottobre 2005 consid. 2 e I 540/02
del 12 maggio 2004 consid. 2).
7.1.2 Secondo giurisprudenza, il metodo straordinario è applicabile
solo eccezionalmente e anche solo se uno dei redditi determinanti per
il raffronto non può essere accertato o stimato in maniera affidabile
(sentenza del Tribunale federale I 224/01 del 22 ottobre 2001 consid.
2b). Inoltre, conformemente ad un principio generale applicabile anche
nel diritto delle assicurazioni sociali, all'assicurato incombe l'obbligo di
ridurre il danno (DTF 123 V 230 consid. 3c e sentenza del Tribunale
federale 8C_103/2008 del 7 gennaio 2009 consid. 5). In virtù di tale
obbligo, l'assicurato deve intraprendere tutto quanto è ragionevolmente
esigibile per ovviare nel miglior modo possibile alle conseguenze della
sua “invalidità”, segnatamente mettendo a profitto la sua residua
capacità lavorativa, se necessario, in una nuova professione (DTF 113
V 22 consid. 4a e sentenza del Tribunale federale 9C_227/2008 del 22
marzo 2009). Non è quindi dato alcun diritto ad una rendita se la
persona interessata dovesse essere in grado di percepire un reddito
tale da escluderne l'erogazione (DTF 113 V 22 consid. 4a). Dalla
persona assicurata possono tuttavia essere pretesi unicamente
provvedimenti esigibili che tengano conto delle circostanze oggettive e
soggettive del caso concreto, quali la sua capacità lavorativa residua,
le sue ulteriori circostanze personali, l'età, la situazione professionale,
i legami presso il luogo di domicilio, il mercato del lavoro equilibrato e
la presumibile durata dell'attività lavorativa (DTF 113 V 22 consid. 4a;
cfr. pure VSI 2001 pag. 279 consid. 5a/aa e 5a/bb). Se ciò si avvera,
l'esigibilità di un cambiamento di professione va ammessa e anche il
libero professionista può essere trattato, ai fini della valutazione del
suo reddito da invalido, come se avesse rinunciato alla propria attività
indipendente (sentenza del Tribunale federale I 224/01 del 22 ottobre
2001 consid. 3b/bb). In tal caso per stabilire l'invalidità vengono
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C-5385/2007
computate quelle entrate che egli potrebbe percepire tramite un'attività
lavorativa dipendente adeguata al danno alla salute (sentenza del
Tribunale federale I 543/03 del 27 agosto 2004 consid. 4.2 e 4.3).
7.2 L'assicurazione svizzera per l'invalidità risarcisce pertanto, e di
principio, soltanto la perdita economica che deriva da un danno alla
salute fisica o psichica dovuto a malattia o infortunio, non la malattia o
la conseguente incapacità lavorativa. L'invalidità dell'assicurato che
non esercita un'attività lucrativa, ma svolge le mansioni consuete e dal
quale non si può ragionevolmente esigere che intraprenda un'attività
lucrativa, è determinata, in deroga all'art. 16 LPGA, in funzione
dell'incapacità di svolgere le mansioni consuete (art. 28 cpv. 2bis LAI;
metodo specifico). L'art. 27 OAI precisa che per mansioni consuete di
una persona senza attività lucrativa occupata nell'economia domestica
s'intendono gli usuali lavori domestici, l'educazione dei figli nonché le
attività artistiche e di pubblica utilità.
7.3 Benché l'invalidità sia una nozione economico-giuridica, le
certificazioni mediche possono costituire importanti elementi per
apprezzare il danno invalidante e per determinare quali lavori siano
ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 115 V 133
consid. 2 e DTF 114 V 310 consid. 3c).
8.
8.1 Giusta il principio inquisitorio che regge la procedura in materia di
assicurazioni sociali (art. 43 LPGA), l'amministrazione deve
intraprendere d'ufficio i necessari accertamenti e raccogliere le
informazioni di cui ha bisogno. In particolare, deve ordinare una perizia
allorquando è necessario per la valutazione medica del caso (DTF 117
V 282 consid. 4a).
Se gli accertamenti svolti d'ufficio permettono all'amministrazione o al
giudice, che si sono fondati su un apprezzamento diligente delle prove,
di giungere alla convinzione che certi fatti presentino una
verosimiglianza preponderante, e che ulteriori misure probatorie non
potrebbero modificare questo apprezzamento, è superfluo assumere
altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; UELI KIESER, ATSG-
Kommentar, 2a ed., Zurigo 2009, art. 42 n. 19 pag. 536; sentenza del
Tribunale federale K 24/04 del 20 aprile 2005; DTF 122 II 464 consid.
4a). In tal caso, non sussiste una violazione del diritto costituzionale di
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essere sentito secondo l'art. 29 cpv. 2 Cst. (Sozialversicherungsrecht
[SVR] 2001 IV n. 10 pag. 28).
8.2 In virtù degli art. 12 e 13 PA e dell'art. 19 PA in relazione con
l'art. 40 della legge federale di procedura civile del 4 dicembre 1947
(PCF, RS 273), il tribunale accerta, con la collaborazione delle parti, i
fatti determinanti per la soluzione della controversia, assume le prove
necessarie e le valuta liberamente.
9.
9.1 Il giudice delle assicurazioni sociali deve esaminare in maniera
obiettiva tutti i mezzi di prova, indipendentemente dalla loro
provenienza, e poi decidere se i documenti messi a disposizione
permettono di giungere ad un giudizio attendibile sulle pretese
giuridiche litigiose. Affinché il giudizio medico acquisti valore di prova
rilevante, esso deve essere completo in merito ai temi sollevati, deve
fondarsi, in piena conoscenza della pregressa situazione valetudinaria
(anamnesi), su esami approfonditi e tenere conto delle censure
sollevate dal paziente, per poi giungere in maniera chiara a fondate,
logiche e motivate deduzioni. Peraltro, per stabilire se un rapporto
medico ha valore di prova non è determinante né la sua origine né la
sua denominazione – ad esempio quale perizia o rapporto – ma il suo
contenuto (DTF 125 V 351 consid. 3a).
9.2 In particolare, per quanto concerne le perizie giudiziarie la
giurisprudenza ha stabilito che il giudice non si scosta senza motivi
imperativi dal parere degli esperti, il cui compito è quello di mettere a
disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare,
da un punto di vista medico, una certa fattispecie (sentenza del
Tribunale federale U 505/06 del 17 dicembre 2007). Ragioni che
possono indurre il giudice a non fondarsi su un tale referto sono ad
esempio affermazioni contraddittorie, il contenuto di una
superperizia, o altri rapporti da cui emergono validi motivi per farlo e,
meglio, se l'opinione di altri esperti appare sufficientemente fondata
da mettere in discussione le conclusioni peritali (sentenza del
Tribunale federale I 166/03 del 30 giugno 2004 consid. 3.3).
9.3 Per quel che riguarda le perizie di parte, il Tribunale federale ha
precisato che esse contengono considerazioni specialistiche che
possono contribuire ad accertare i fatti, da un punto di vista medico.
Malgrado esse abbiano lo stesso valore probatorio di una perizia
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giudiziaria, il giudice deve valutare se questi referti medici sono atti a
mettere in discussione la perizia giudiziaria oppure quella ordinata
dall'amministrazione (DTF 125 V 351). Giova altresì rilevare come
debba essere considerato con la necessaria prudenza l'avviso dei
medici curanti, i quali possono tendere a pronunciarsi in favore del
proprio paziente a dipendenza dei particolari legami che essi hanno
con gli stessi (DTF 125 V 351 consid. 3b e relativi riferimenti).
9.4 Non va infine dimenticato che se vi sono dei rapporti medici
contraddittori il giudice non può evadere la vertenza senza valutare
l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un
rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va tuttavia precisato
che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri
medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista
medico, come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle
carenze e quale sia l'opinione più adeguata (sentenza del Tribunale
federale I 166/03 del 30 giugno 2004 consid. 3.3).
10.
Nel caso di specie, occorre rilevare che dalla documentazione
medica agli atti emerge che il ricorrente soffre segnatamente di
cardiopatia ischemico-ipertensiva post-infartuale in buon compenso,
periartrite scapolo-omerale destra a lieve impegno funzionale nonché
dolori poliarticolari (cfr. perizia particolareggiata E 213 del 14 marzo
2005 pag. 2 e 8). Si tratta di affezioni di carattere labile, ossia
suscettibili di migliorare o peggiorare. Ne discende che, in mancanza
di uno stato di salute sufficientemente stabilizzato, è inapplicabile la
prima lettera dell'art. 29 cpv. 1 LAI, per cui può entrare in
considerazione solo la seconda lettera della citata norma legale, la
quale prevede un termine di attesa di un anno. Pertanto, il ricorrente
potrebbe pretendere una rendita dell'assicurazione svizzera per
l'invalidità solo a partire dal momento in cui ha subito, senza
interruzione notevole, un'incapacità lavorativa di almeno il 40%
durante un anno.
11.
11.1 Nella fattispecie in esame, occorre quindi determinare se il
ricorrente ha subito nel periodo determinante (cfr. consid. 3.3 del
presente giudizio), e senza interruzione notevole, un'incapacità
lavorativa media di almeno il 40% durante un anno giusta l'art. 29 cpv.
1 lett. b LAI.
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11.2 Dalle carte processuali emerge che, dopo il rimpatrio, il
ricorrente ha ancora esercitato un'attività lucrativa. In particolare, ha
lavorato quale parrucchiere in proprio, in ragione di 40 ore settimanali,
dal 1978 all'agosto del 1998. In seguito, e nonostante le affezioni di cui
soffre, ha continuato a svolgere tale attività, in ragione di 4 ore al
giorno, fino al dicembre del 2003. Ha interrotto il lavoro il 31 dicembre
2003 a seguito di cessazione dell'attività (doc. 8 e 9).
11.3 Nei suoi rapporti del 28 febbraio 2006 e 12 giugno 2007, il dott.
D._______, del SMR Rhône, ha esposto le diagnosi che a suo
giudizio, conto tenuto della documentazione medica agli atti (in
particolare della perizia particolareggiata E 213 del 14 marzo 2005),
hanno una ripercussione sulla capacità lavorativa del ricorrente, ossia
la cardiopatia coronarica con stato dopo infarto del miocardio laterale
(agosto 1998) e la periartrite scapolo omerale destra. Ha in particolare
osservato che l'affezione al cuore di cui soffre l'insorgente impedisce
l'esercizio d'attività pesanti, ma non di quelle leggere. Inoltre, la
periartrite (scapolo omerale), con dolori alla pressione e al movimento
di elevazione ed abduzione (dell'articolazione), non ha comportato una
perdita di forza, di modo che anche da questo profilo è ancora
esigibile l'esercizio di un'attività leggera adeguata (con pause
regolari), fra cui quella precedente di parrucchiere. Il dott. D._______
ha quindi concluso che, date le premesse, il ricorrente presenta
un'incapacità al lavoro del 20% solo a far tempo dal 5 maggio 2005
(data dell'elettrocardiogramma da sforzo positivo) nella sua
precedente attività (doc. 29 e 29.1 nonché doc. 35).
11.4 Certo, nella perizia medica particolareggiata E 213 del 14 marzo
2005 (doc. 24), l'insorgente è stato ritenuto capace di svolgere sia il
suo precedente lavoro sia un lavoro sostitutivo leggero nella misura di
sole 3-4 ore al giorno. Sennonché, detta valutazione medica – diversa
da quella convincente effettuata dal medico del SMR che ha concluso
ad un'incapacità al lavoro del 20% nella precedente attività di
parrucchiere in proprio – non è condivisibile, risultando difficilmente
compatibile, se non addirittura incompatibile, con la diagnosi accertata
(cardiopatia ischemico-ipertensiva in buon compenso e periartrite
scapolo-omerale destra a lieve impegno funzionale). La stessa non è
altresì corroborata da riscontri oggettivi né nella citata perizia né in
altri documenti medici agli atti di causa (di data anteriore alla
decisione impugnata del 19 giugno 2007), segnatamente da
indicazioni precise, affidabili e oggettivabili sull'esistenza di problemi di
Pagina 19
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salute maggiori di quelli ritenuti dal medico del SMR e suscettibili
d'incidere significativamente sulla capacità lavorativa del ricorrente
nella precedente attività di parrucchiere in proprio. Il ricorrente ha
invero sottolineato, con scritto del 18 aprile 2006 successivo alla
decisione del 13 marzo 2006 dell'UAIE, ma pure in sede di ricorso, che
le affezioni di cui soffre non gli consentono di esercitare un'attività
lucrativa e giustificano un'invalidità del 100%. Tuttavia, non ha prodotto
alcun documento medico oggettivo suscettibile di dimostrare la
pretesa maggiore incidenza sul grado d'incapacità lavorativa ritenuta
dall'UAIE (del 20%) dell'insieme delle affezioni indicate ed in
particolare di quelle che il medico SMR non ha ritenuto di dovere
includere in quelle aventi una ripercussione sulla capacità lavorativa.
In particolare, occorre precisare che nella misura in cui il certificato
medico del 13 aprile 2006 del dott. E._______ (doc. 33) si riferisce alle
note diagnosi, segnatamente di cardiopatia ischemica con pregresso
infarto miocardico acuto (IMA) nonché artralgie scapolomerale destra,
non apporta alcun (nuovo) elemento medico oggettivo con riferimento
ad eventuali limitazioni funzionali specifiche aventi incidenza sulla
capacità lavorativa del ricorrente. Laddove tale documento fa stato di
nuove patologie – quali cervico-dorso-lombalgia, gonalgie bilaterali,
artralgie piedi bilaterali, artralgie polso destro – queste non sono
corroborate da riscontri medici oggettivi nella relazione medesima.
Inoltre, tale documento non comporta alcuna indicazione in merito ad
una specifica inabilità lavorativa e neppure al relativo grado.
L'insorgente non ha altresì presentato in sede di ricorso argomenti o
mezzi di prova suscettibili di far apparire la presente fattispecie in
un'ottica diversa dal profilo della sua incapacità lavorativa. Ha certo
preteso di soffrire di una nuova patologia – la sindrome ansioso
depressiva reattiva – ma non ha prodotto alcun documento medico
specialistico da cui risulti, da un lato, tale diagnosi e, dall'altro lato,
l'incidenza della stessa sulla sua capacità lavorativa. In conclusione,
secondo questo Tribunale, non vi è ragione di scostarsi dalle
valutazioni del dott. D._______ (doc. 29 e 29.1 nonché doc. 35), che
rispondono alle esigenze poste dalla giurisprudenza a perizie e referti
medici aventi valore probatorio (v. considerando 9 del presente
giudizio).
11.5 Non soccorre l'insorgente neppure il fatto che sia stato
riconosciuto invalido ai sensi del diritto italiano (v. doc. 10,
segnatamente la copia del verbale della Commissione di prima istanza
per l'accertamento degli stati di invalidità civile di B._______ del 13
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dicembre 1999). Giova in effetti rammentare che la valutazione di
un'autorità straniera con riferimento all'incapacità lavorativa di un
assicurato non vincola di principio le autorità svizzere nell'apprez-
zamento del caso secondo il diritto svizzero (v. sentenza del Tribunale
federale I 435/02 del 4 febbraio 2003 consid. 2).
11.6 Va inoltre ricordato che, per costante giurisprudenza, ogni
assicurato deve intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente
esigibile per ovviare nel modo migliore possibile alle conseguenze
della sua invalidità, segnatamente mettendo a profitto la sua residua
capacità lavorativa se necessario in una nuova professione (sentenza
del Tribunale federale I 543/03 del 27 agosto 2004; DTF 130 V 97
consid. 3.2 e DTF 113 V 22 consid. 4a).
11.7 Giova infine rilevare, che allorquando, come nel caso di specie, il
ricorrente presenta ancora una residua capacità lavorativa dell'80%
nella sua precedente attività di parrucchiere in proprio, il grado
d'invalidità corrisponde all'incapacità lavorativa (“Prozent-Vergleich”).
In tale caso, la determinazione del grado d'invalidità non presuppone
né la presa in considerazione dell'età del ricorrente né del mercato
equilibrato del lavoro né un raffronto dei redditi ipotetici (cfr. sentenze
del Tribunale federale 9C_612/2007 e 9C_947/2008 del 29 maggio
2009).
12.
In conclusione, sulla scorta della documentazione medica agli atti di
causa e delle considerazioni che precedono, questo Tribunale
condivide la valutazione dell'autorità inferiore secondo la quale il
ricorrente presenta una residua capacità lavorativa dell'80% nella sua
precedente attività di parrucchiere in proprio a far tempo dal 5 maggio
2005.
13.
Da quanto esposto, consegue che il ricorso, destituito di fondamento,
non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.
14.
14.1 Visto l'esito della procedura, le spese processuali, di fr. 300.--,
sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché
art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle
cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio
Pagina 21
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2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Esse sono computate con l'anticipo
spese, di identico ammontare, versato dal ricorrente stesso il 3 aprile
2008.
14.2 Al ricorrente, soccombente, non spetta altresì alcuna indennità
per spese ripetibili della sede federale (art. 64 PA in combinazione con
l'art. 7 cpv. 1 e 2 TS-TAF a contrario). Peraltro, le autorità federali,
quand'anche vincenti, non hanno di principio diritto ad un'indennità a
titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 TS-TAF), salvo eccezioni non ravvisabili
nel caso concreto (v., fra l'altro, DTF 127 V 205).
(dispositivo alla pagina seguente)
Pagina 22
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di fr. 300.--, sono poste a carico del ricorrente.
L'anticipo spese di fr. 300.--, versato il 3 aprile 2008, è computato con
le spese processuali.
3.
Non si attribuiscono spese ripetibili.
4.
Comunicazione a:
- rappresentante del ricorrente (Raccomandata con avviso di
ricevimento)
- autorità inferiore (n. di rif. )
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Vito Valenti Marcella Lurà
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e
segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17
giugno 2005 [LTF, RS 173.110]. Gli atti scritti devono contenere le
conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere
firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della
parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono
essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione:
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