Corte II I
C-5386/2007
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 2 6 m a g g i o 2 0 0 9
Giudici Vito Valenti (presidente del collegio),
Beat Weber e Johannes Frölicher,
cancelliera Marcella Lurà.
A._______,
patrocinata dall'avvocato Luigi Potenza,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero (UAIE),
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Assicurazione per l'invalidità (decisione del
25 giugno 2007).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
C-5386/2007
Fatti:
A.
A._______, cittadina italiana, nata il (...), vedova, ha lavorato in
Svizzera come operaia nel settore orologiero dal 1973 al 1994,
solvendo regolari contributi all'assicurazione svizzera per la vecchiaia,
i superstiti e l'invalidità durante tale periodo (doc. 16 e 24). Ha allegato
d'avere cessato la sua attività il 31 dicembre 2004 per rientrare in Italia
e a causa del suo precario stato di salute (doc. 16 pag. 3). Non
sarebbe più in grado di occuparsi delle consuete mansioni della
propria economia domestica (doc. 17). Il 21 aprile 2006, ha formulato
una richiesta volta all'ottenimento di una rendita dell'assicurazione
svizzera per l'invalidità (doc. 12).
B.
Nel corso dell'istruttoria, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per
gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha in particolare assunto agli
atti la seguente documentazione:
• il questionario per l'assicurato del 13 dicembre 2006, nel quale
l'assicurata ha dichiarato di non esercitare alcuna attività
lavorativa (doc. 16);
• il questionario per assicurati occupati nell'economia domestica
del 13 dicembre 2006, nel quale l'assicurata ha affermato di
non essere più in grado di svolgere le mansioni consuete che
competono ad una casalinga e di necessitare dell'aiuto di terzi
(segnatamente dei famigliari e di una "donna a pagamento che
si occupa di tutto") (doc. 17);
• una cartella clinica concernente il ricovero dal 28 aprile al
6 maggio 1998 per psoriasi eruttiva e sospetto di neoplasia
renale sinistra (doc. 18);
• un referto di RX (rachide cervicale) del 30 aprile 2004
(doc. 19);
• un referto di peso corporeo del 15 maggio 2006 (doc. 20);
• un referto di esame ematico e di esame delle urine del
16 maggio 2006 (doc. 21);
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• un referto di RX del 18 maggio 2006 (rachide lombo sacrale,
ginocchio destro e sinistro) (doc. 22);
• il rapporto del 6 giugno 2006 concernente la perizia medica
particolareggiata E 213 della previdenza sociale italiana
effettuata il 23 maggio 2006, attestante poliartrosi in moderato
sovrappeso con impegno funzionale medio, ipertensione
arteriosa, esiti di pregressa nefrectomia sx per K e psoriasi
diffusa in soggetto con lieve ansia. L'interessata è stata
considerata in grado di svolgere regolari lavori leggeri, ma non
il suo ultimo lavoro quale operaia a tempo pieno (due-tre ore al
giorno) né un lavoro adeguato a tempo pieno (cinque ore al
giorno). È stato segnalato che l'interessata è considerata
invalida al 60% conformemente alle disposizioni di legge del
Paese di residenza sia nella precedente attività che in
un'attività adeguata alle sue condizioni (lavoro sedentario)
(doc. 23).
C.
Nel suo rapporto del 27 febbraio 2007, il dott. B._______, medico
dell'UAIE, ha esposto la diagnosi correlata, senza ripercussioni sulla
capacità lavorativa, di leggera obesità, poliartrosi con limitazione
funzionale media, HTA, stato dopo intervento per tumore renale nel
1998 senza postumi né recidive, psoriasi e lieve ansia. Il medico ha
rilevato che dal formulario E 213 del 23 maggio 2006 risulta che
l'assicurata presenta un'incapacità al lavoro parziale del 60% con
capacità di svolgere un'attività sostitutiva adeguata. Ha constatato che
l'intervento tumorale nel 1998 non ha comportato un'incapacità
lavorativa dal momento che non vi è alcuna limitazione funzionale e
non vi sono state recidive. Ha altresì osservato che l'affezione
osteoarticolare è minima e compatibile con l'attività svolta in Svizzera
nel settore orologiero. Ha pure ritenuto che le ulteriori patologie
permettono l'esercizio di qualsiasi attività lavorativa. Infine, ha
precisato che le patologie di cui l'interessata è affetta non hanno
alcuna ripercussione sull'attività di casalinga (doc. 26 e 26.1).
D.
Il 2 marzo 2007, l'autorità inferiore ha comunicato all'interessata che la
richiesta di prestazioni sarebbe stata respinta ed ha concesso a
quest'ultima la facoltà di formulare delle obiezioni per iscritto (v.
progetto di decisione, doc. 27).
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E.
E.a Il 31 marzo 2007, l'interessata ha contestato l'assenza delle
condizioni per l'ottenimento di una prestazione d'invalidità svizzera. Ha
fatto valere che le sue condizioni di salute sono molto precarie (doc.
29) ed esibito un certificato medico manoscritto del dott. C._______
del 29 marzo 2007 (doc. 30).
E.b Il 30 aprile 2007, l'UAIE ha chiesto all'assicurata di fare
dattilografare il succitato certificato medico del dott. C._______,
siccome manoscritto ed illeggibile (doc. 31).
E.c Mediante plico del 21 maggio 2007, l'interessata ha fatto
pervenire all'autorità inferiore un certificato dattiloscritto del dott.
C._______ recante la data del 30 marzo 2006 (doc. 33).
F.
Nel suo rapporto del 19 giugno 2007, il dott. B._______ ha ritenuto
che il rapporto medico del 29 marzo 2006 riferisce di affezioni note e
non comporta elementi riguardo ad un'incapacità lavorativa quale
casalinga. Pertanto, ha confermato la precedente presa di posizione
(doc. 35).
G.
Il 25 giugno 2007, l'autorità inferiore ha respinto la domanda di
prestazioni dell'assicurazione per l'invalidità. Ha osservato che
l'assicurata non ha subito né un'incapacità permanente di guadagno
né un'incapacità al lavoro media sufficiente per un anno, ai sensi delle
disposizioni dell'assicurazione svizzera per l'invalidità. In particolare,
ha precisato che il compimento delle mansioni consuete di casalinga è
da considerare esigibile in misura sufficiente per escludere il diritto ad
un rendita. Ha rilevato, inoltre, che la documentazione medica prodotta
successivamente alla notificazione del progetto di sentenza (certificato
del dott. C._______ del 29 marzo 2007) non è stata considerata
rilevante dal proprio servizio medico. Infine, è stato segnalato che
l'assicurazione svizzera per l'invalidità non è vincolata dalle decisioni
della previdenza sociale estera (doc. 36).
H.
Il 7 agosto 2007, l'interessata ha interposto ricorso dinanzi al Tribunale
amministrativo federale contro la decisione dell'UAIE del 25 giugno
2007 mediante il quale ha chiesto, sostanzialmente, il riconoscimento
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del suo diritto ad una prestazione dell'assicurazione svizzera per
l'invalidità almeno da aprile del 2006 (data della richiesta volta
all'ottenimento di una rendita). Si duole di un'insufficiente motivazione
della decisione impugnata riguardo alla valutazione del grado di
invalidità che non le consente di redigere un ricorso con cognizione di
causa. Ha segnalato che le patologie di cui soffre, fra cui nefrectomia
totale del rene sinistro, epatopatia cronica ed affezione osteoarticolare
resa ancora più significativa dall'osteoporosi, non le consentono di
svolgere una qualsiasi attività lavorativa, neanche leggera. Ha
osservato che le patologie di cui soffre sono da considerare
gravemente invalidanti. Ha fatto valere una completa incapacità
lavorativa (doc. TAF 1).
I.
Nella risposta al ricorso del 10 ottobre 2007, l'autorità inferiore ha
proposto la reiezione del ricorso. In virtù dei rapporti medici del
febbraio e giugno 2007, il servizio medico dell'UAIE ha constatato che
l'assicurata è in grado di adempiere alle proprie mansioni consuete,
come casalinga, in misura tale da escludere il riconoscimento di
un'incapacità al lavoro di livello pensionabile. Infine, l'autorità inferiore
ha precisato che ogni assicurato deve intraprendere tutto quanto sia
esigibile per ovviare alle conseguenze della sua invalidità (doc. TAF 4).
J.
Nella replica del 21 novembre 2007, la ricorrente ha ribadito il suo
diritto ad una rendita intera d'invalidità. Ha osservato che le sue
condizioni di salute si sono ulteriormente aggravate. Ha sottolineato di
soffrire di nefrectomia totale del rene sinistro, epatopatia cronica,
osteoporosi, crisi nevrotico depressive e flebo trombosi agli arti
inferiori. Ha segnalato che tali affezioni comportano delle notevoli
limitazioni nello svolgimento di una qualsiasi attività lavorativa nonché
nell'adempimento degli usuali lavori domestici (doc. TAF 7).
K.
Con decisione incidentale del 28 novembre 2007 (notificata il
3 dicembre 2007; cfr. avviso di ricevimento agli atti), questo Tribunale
ha invitato la ricorrente a versare, nel termine di 30 giorni dalla
notificazione della decisione incidentale medesima, un anticipo di
fr. 300.-- a copertura delle presumibile spese processuali (doc. TAF 8 e
9).
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L.
Il 15 gennaio 2008, l'insorgente ha formulato una domanda di
assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal pagamento delle
spese processuali. Ha fatto valere d'essere indigente (doc. TAF 9).
M.
Con provvedimento del 23 gennaio 2008 (notificato il 28 gennaio 2008;
cfr. avviso di ricevimento agli atti), questo Tribunale ha invitato la
ricorrente a compilare e restituire, nel termine di 30 giorni dalla
notificazione del provvedimento medesimo, il formulario “Domanda di
gratuito patrocinio”, unitamente ai relativi mezzi probatori, con
avvertenza che, in caso di mancata produzione del formulario
medesimo rispettivamente dei mezzi di prova, la domanda di
assistenza giudiziaria sarebbe stata decisa sulla base degli atti di
causa (doc. TAF 10 e 13).
N.
Con decisione incidentale del 17 aprile 2008 (notificata il 24 aprile
2008; cfr. avviso di ricevimento agli atti), il Tribunale amministrativo
federale ha respinto la domanda di assistenza giudiziaria. Questo
Tribunale ha ritenuto che, in assenza di indicazioni da parte
dell'interessata sulla sua situazione finanziaria e patrimoniale (la
medesima non ha esibito il menzionato formulario né alcun mezzo
probatorio), dagli atti di causa non è possibile concludere alla sua
indigenza. Per conseguenza, l'insorgente è stata invitata a versare, nel
termine di 45 giorni dalla notificazione della decisione incidentale
medesima, un anticipo di fr. 300.-- a copertura delle presumibili spese
processuali. L'anticipo è stato versato il 30 maggio 2008 (doc. TAF 14
a 17).
Diritto:
1.
1.1 Il Tribunale amministrativo federale esamina d'ufficio e con piena
cognizione la sua competenza (art. 31 e segg. della legge del
17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale [LTAF, RS
173.32]), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono
sottoposti (DTF 133 I 185 consid. 2 e relativi riferimenti).
1.2 Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui
all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in
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combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 69 cpv. 1 lett. b della
legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità
(LAI, RS 831.20), i ricorsi di persone residenti all'estero contro le
decisioni, ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968
sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), rese dall'UAIE.
1.3 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di
assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è
applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale
del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1
cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione
per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la LAI non deroghi
alla LPGA.
1.4 Il ricorso – presentato tempestivamente e rispettoso dei requisiti
previsti dalla legge (art. 59 e 60 LPGA nonché art. 52 PA) – è pertanto
ammissibile.
2.
2.1 Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la
Confederazione svizzera e la Comunità europea ed i suoi Stati membri
sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999 (ALC,
RS 0.142.112.681) ed il relativo Allegato II che regola il coordinamento
dei sistemi di sicurezza sociale, nonché il Regolamento (CEE) n°
1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo all'applicazione dei
regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori
autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità
(RS 0.831.109.268.1), che si applica a tutte le rendite il cui diritto
sorge a far data dal 1° giugno 2002 o successivamente e si sostituisce
a qualsiasi convenzione di sicurezza sociale che vincoli due o più Stati
(art. 6 Regolamento), come pure il Regolamento (CEE) n° 574/72 del
Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del Regolamento
n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11). L'art. 3 del regolamento (CEE) n°
1408/71 sancisce il principio della parità di trattamento tra cittadini che
risiedono in uno Stato membro della Comunità europea ed i cittadini
svizzeri.
2.2 Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta
nell'allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri
della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono
sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora
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il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo. Nella misura in cui
l'Accordo, in particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei
sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni
contrarie, l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle
condizioni di ottenimento di una rendita di invalidità svizzera sono
regolate dal diritto interno svizzero.
2.3 L'art. 80a LAI sancisce espressamente l'applicabilità nella
presente procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione
europea, dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio
del 14 giugno 1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo
1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71.
2.4 Per costante giurisprudenza, l'ottenimento di una pensione
straniera d'invalidità non pregiudica l'apprezzamento di un'invalidità
secondo il diritto svizzero (v. sentenza del Tribunale federale I 435/02
del 4 febbraio 2003 consid. 2). Anche in seguito all'entrata in vigore
dell'ALC, il grado d'invalidità di un assicurato che pretende una rendita
dell'assicurazione svizzera è determinato esclusivamente secondo il
diritto svizzero (DTF 130 V 253 consid. 2.4).
3.
3.1 Secondo l'art. 2 LPGA, le disposizioni della legge stessa sono
applicabili alle assicurazioni sociali disciplinate dalla legislazione
federale, se e per quanto le singole leggi sulle assicurazioni sociali lo
prevedano.
3.2 L'esame del diritto a prestazioni secondo la LAI è retto dal tenore
della LAI al momento della decisione impugnata in virtù del principio
secondo il quale sono determinanti le norme materiali in vigore al
momento della realizzazione dello stato di fatto giuridicamente
determinante (DTF 130 V 445 consid. 1.2 e relativi riferimenti). Le
disposizioni della 5a revisione della LAI, in vigore dal 1° gennaio 2008,
non sono pertanto applicabili nel caso concreto e di seguito è fatto
riferimento alle disposizioni in vigore fino al 31 dicembre 2007.
3.3 La ricorrente ha presentato la richiesta di rendita il 21 aprile 2006.
In deroga all'art. 24 LPGA, l'art. 48 cpv. 2 LAI precisa che, se
l'assicurato si annuncia più di dodici mesi dopo l'inizio del diritto, le
prestazioni sono assegnate soltanto per i 12 mesi precedenti la
richiesta. In concreto, questo Tribunale può limitarsi ad esaminare se
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la ricorrente avesse diritto ad una rendita il 21 aprile 2005 (ossia 12
mesi precedenti la presentazione della domanda), oppure se un diritto
alla rendita sia sorto tra tale data e il 25 giugno 2007, data della
decisione impugnata. Il giudice delle assicurazioni sociali esamina la
decisione impugnata sulla base della situazione di fatto esistente al
momento in cui essa è stata resa. Tiene conto dei fatti verificatisi dopo
tale data quando essi possano imporsi quali elementi d'accertamento
retrospettivo della situazione anteriore alla decisione stessa (DTF 129
V 1 consid. 1.2 e DTF 121 V 362 consid. 1b).
4.
Secondo le norme applicabili, ogni richiedente, per avere diritto ad una
rendita dell'assicurazione invalidità svizzera, deve adempiere
cumulativamente le seguenti condizioni:
• essere invalido ai sensi della LPGA e della LAI (art. 8 LPGA
nonché art. 4, 28 e 29 cpv. 1 LAI);
• aver pagato i contributi durante un anno intero (art. 36 cpv. 1
LAI).
La ricorrente ha versato contributi all'AVS/AI svizzera durante più di un
anno intero in totale e, pertanto, adempie la condizione della durata
minima di contribuzione. Rimane ora da esaminare se sia invalida ai
sensi di legge.
5.
5.1 L'invalidità ai sensi della LPGA e della LAI è l'incapacità al
guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga
durata che può essere conseguente ad infermità congenita, malattia o
infortunio (art. 8 LPGA e 4 cpv. 1 LAI). Secondo l'art. 7 LPGA, è
considerata incapacità al guadagno la perdita, totale o parziale, della
possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in
considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o
psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed
alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili. In caso
d'incapacità al lavoro di lunga durata, possono essere prese in
considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o
campo d'attività (art. 6 LPGA).
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5.2 Giusta l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore dal 1° gennaio 2004,
l'assicurato ha diritto ad un quarto di rendita se è invalido per almeno il
40%, ad una mezza rendita se è invalido per almeno la metà, a tre
quarti di rendita se è invalido per almeno il 60% e ad una rendita
intera se è invalido per almeno il 70%. In seguito all'entrata in vigore
dell'Accordo sulla libera circolazione, la limitazione prevista dall'art. 28
cpv. 1ter LAI, secondo cui le rendite per un grado d'invalidità inferiore al
50%, ma pari almeno al 40%, sono versate solo ad assicurati che
sono domiciliati e dimorano abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA),
non è più applicabile segnatamente quando l'assicurato è cittadino
dell'UE o svizzero e risiede nell'UE (DTF 132 V 423 consid. 6.4.1 e
sentenza del Tribunale federale I 702/03 del 28 maggio 2004 consid. 1
e relativi riferimenti).
5.3 Il diritto alla rendita, secondo l'art. 29 cpv. 1 LAI, nasce, il più
presto, nel momento in cui l'assicurato presenta un'incapacità
permanente al guadagno pari almeno al 40% (lettera a), oppure
quando egli è stato per un anno senza notevoli interruzioni, incapace
al lavoro per almeno il 40% in media (lettera b). La lettera a della citata
norma si applica allorché lo stato di salute dell'assicurato si è
stabilizzato ed è essenzialmente irreversibile e suscettibile di
pregiudicare la capacità di guadagno probabilmente in modo
permanente, in una misura giustificante il riconoscimento di una
rendita (sentenza del Tribunale federale I 146/02 del 5 agosto 2002).
La lettera b se lo stato di salute è labile, vale a dire suscettibile di
evolvere verso un miglioramento od un peggioramento (DTF 111 V 21
consid. 2). Un danno alla salute tipicamente labile può essere reputato
relativamente stabilizzato soltanto se la sua natura si è modificata a tal
punto che si possa ammettere non essere verosimilmente suscettibile
di subire modifiche di rilievo in un futuro presagibile (sentenza del
Tribunale federale I 282/01 del 4 ottobre 2001; DTF 119 V 98 consid.
4a).
5.4 Un'incapacità al lavoro del 20% deve essere presa in
considerazione per il calcolo dell'incapacità al lavoro media giusta
l'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI (cfr. nota marginale 2020 della Circolare
sull'invalidità e la grande invalidità nel suo tenore applicabile fino al
31 dicembre 2007; Jurisprudence et pratique administrative des
autorités d'exécution de l'AVS/AI [Pratique VSI] 1998 p. 126
consid. 3c).
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6.
6.1 La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è di carattere
economico-giuridico e non medico (DTF 116 V 246 consid. 1b, DTF
110 V 273 e DTF 105 V 205). In base all'art. 16 LPGA, applicabile per
il rinvio dell'art. 28 cpv. 2 LAI, per valutare il grado d'invalidità, il reddito
che l'assicurato potrebbe conseguire esercitando l'attività
ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l'eventuale
esecuzione di provvedimenti d'integrazione (reddito da invalido),
tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è
confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non
fosse diventato invalido (reddito da valido; metodo generale del
raffronto dei redditi). Se non è possibile determinare o stimare in
maniera attendibile i due redditi di cui si tratta, si deve procedere,
ispirandosi al metodo specifico applicabile alle persone non esercitanti
un'attività lucrativa (art. 27 dell'ordinanza del 17 gennaio 1961
sull'assicurazione per l'invalidità [OAI; RS 831.201]), al confronto delle
attività e valutare il grado d'invalidità ritenendo l'incidenza della
diminuita capacità di rendimento sulla situazione economica concreta
(metodo straordinario di graduazione; v. sentenza del Tribunale
federale I 782/03 del 24 maggio 2006 consid. 2.3, DTF 128 V 29 e DTF
104 V 135). Peraltro, l'invalidità degli assicurati che esercitano solo
parzialmente un'attività lucrativa e per il resto sono dediti allo
svolgimento delle proprie mansioni va computata secondo il metodo
ordinario del raffronto dei redditi (art. 16 LPGA) per la parte di attività
lucrativa, mentre in merito all'impedimento a svolgere le mansioni
consuete l'invalidità deve essere valutata sulla base di un confronto
delle attività – da attuare mediante un'inchiesta domiciliare (DTF 130 V
97) – conformemente all'art. 27 OAI. In tal caso occorre determinare la
parte rispettiva dell'attività lucrativa e quella del compimento degli altri
lavori abituali e calcolare il grado d'invalidità globale in funzione
dell'impedimento nei due ambiti in questione (metodo misto; cfr. DTF
125 V 148 consid. 2; sentenze del Tribunale federale 9C_35/2007 del 4
aprile 2008 consid. 2, I 503/04 del 13 settembre 2006 consid. 2,
nonché in particolare I 382/04 del 18 ottobre 2005 consid. 2 e I 540/02
del 12 maggio 2004 consid. 2).
6.2 L'assicurazione svizzera per l'invalidità risarcisce pertanto, e di
principio, soltanto la perdita economica che deriva da un danno alla
salute fisica o psichica dovuto a malattia o infortunio, non la malattia o
la conseguente incapacità lavorativa. L'invalidità dell'assicurato che
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non esercita un'attività lucrativa, ma svolge le mansioni consuete e dal
quale non si può ragionevolmente esigere che intraprenda un'attività
lucrativa, è determinata, in deroga all'art. 16 LPGA, in funzione
dell'incapacità di svolgere le mansioni consuete (art. 28 cpv. 2bis LAI;
metodo specifico). L'art. 27 OAI precisa che per mansioni consuete di
una persona senza attività lucrativa occupata nell'economia domestica
s'intendono gli usuali lavori domestici, l'educazione dei figli nonché le
attività artistiche e di pubblica utilità.
6.3 Benché l'invalidità sia una nozione economico-giuridica, le
certificazioni mediche possono costituire importanti elementi per
apprezzare il danno invalidante e per determinare quali lavori siano
ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 115 V 133
consid. 2 e DTF 114 V 310 consid. 3c).
7.
7.1 Giusta il principio inquisitorio che regge la procedura in materia di
assicurazioni sociali (art. 43 LPGA), l'amministrazione deve
intraprendere d'ufficio i necessari accertamenti e raccogliere le
informazioni di cui ha bisogno. In particolare, deve ordinare una perizia
allorquando è necessario per la valutazione medica del caso (DTF 117
V 282 consid. 4a).
Se gli accertamenti svolti d'ufficio permettono all'amministrazione o al
giudice, che si sono fondati su un apprezzamento diligente delle prove,
di giungere alla convinzione che certi fatti presentino una
verosimiglianza preponderante, e che ulteriori misure probatorie non
potrebbero modificare questo apprezzamento, è superfluo assumere
altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; UELI KIESER, ATSG-
Kommentar, 2a ed., Zurigo 2009, art. 42 n. 19 pag. 536; sentenza del
Tribunale federale K 24/04 del 20 aprile 2005; DTF 122 II 464 consid.
4a). In tal caso, non sussiste una violazione del diritto costituzionale di
essere sentito secondo l'art. 29 cpv. 2 Cst. (Sozialversicherungsrecht
[SVR] 2001 IV n. 10 pag. 28).
7.2 In virtù degli art. 12 e 13 PA e dell'art. 19 PA in relazione con
l'art. 40 della legge federale di procedura civile del 4 dicembre 1947
(PCF, RS 273), il tribunale accerta, con la collaborazione delle parti, i
fatti determinanti per la soluzione della controversia, assume le prove
necessarie e le valuta liberamente. Secondo giurisprudenza, se il
giudice ritiene che i fatti non sono sufficientemente delucidati, può, di
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principio, sia rinviare la causa all'amministrazione per completamento
dell'istruzione che procedere lui medesimo a tale istruzione
complementare. Un rinvio all'amministrazione che ha per scopo di
completare l'accertamento dei fatti non viola né i principi della
semplicità e della celerità né il principio inquisitorio. In particolare, un
siffatto rinvio appare in generale siccome giustificato se
l'amministrazione ha proceduto ad una constatazione dei fatti
sommaria nella speranza che in caso di ricorso sarebbe poi stato il
tribunale ad effettuare i necessari accertamenti fattuali (sentenza del
Tribunale federale 9C 162/2007 del 3 aprile 2008 consid. 2.3 e relativi
riferimenti).
8.
Il giudice delle assicurazioni sociali deve esaminare in maniera
obiettiva tutti i mezzi di prova, indipendentemente dalla loro
provenienza, e poi decidere se i documenti messi a disposizione
permettono di giungere ad un giudizio attendibile sulle pretese
giuridiche litigiose. Affinché il giudizio medico acquisti valore di prova
rilevante, esso deve essere completo in merito ai temi sollevati, deve
fondarsi, in piena conoscenza della pregressa situazione valetudinaria
(anamnesi), su esami approfonditi e tenere conto delle censure
sollevate dal paziente, per poi giungere in maniera chiara a fondate,
logiche e motivate deduzioni. Peraltro, per stabilire se un rapporto
medico ha valore di prova non è determinante né la sua origine né la
sua denominazione – ad esempio quale perizia o rapporto – ma il suo
contenuto (DTF 125 V 351 consid. 3a).
8.1 In particolare, per quanto concerne le perizie giudiziarie la
giurisprudenza ha stabilito che il giudice non si scosta senza motivi
imperativi dal parere degli esperti, il cui compito è quello di mettere a
disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare,
da un punto di vista medico, una certa fattispecie (sentenza del
Tribunale federale U 505/06 del 17 dicembre 2007). Ragioni che
possono indurre il giudice a non fondarsi su un tale referto sono ad
esempio affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia,
o altri rapporti da cui emergono validi motivi per farlo e, meglio, se
l'opinione di altri esperti appare sufficientemente fondata da mettere in
discussione le conclusioni peritali (sentenza del Tribunale federale I
166/03 del 30 giugno 2004 consid. 3.3).
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8.2 Per quel che riguarda le perizie di parte, il Tribunale federale ha
precisato che esse contengono considerazioni specialistiche che
possono contribuire ad accertare i fatti, da un punto di vista medico.
Malgrado esse abbiano lo stesso valore probatorio di una perizia
giudiziaria, il giudice deve valutare se questi referti medici sono atti a
mettere in discussione la perizia giudiziaria oppure quella ordinata
dall'amministrazione (DTF 125 V 351). Giova altresì rilevare come
debba essere considerato con la necessaria prudenza l'avviso dei
medici curanti, i quali possono tendere a pronunciarsi in favore del
proprio paziente a dipendenza dei particolari legami che essi hanno
con gli stessi (DTF 125 V 351 consid. 3b e relativi riferimenti).
8.3 Non va infine dimenticato che se vi sono dei rapporti medici
contraddittori il giudice non può evadere la vertenza senza valutare
l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un
rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va tuttavia precisato
che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri
medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista
medico, come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle
carenze e quale sia l'opinione più adeguata (sentenza del Tribunale
federale I 166/03 del 30 giugno 2004 consid. 3.3).
9.
9.1 Dopo il rimpatrio che, per quanto emerge dalle carte processuali,
è avvenuto tra la fine del 1994 ed il 1995, la ricorrente non ha più
lavorato e appare essersi dedicata, nella misura del possibile, ai lavori
della propria economia domestica (doc. 16 e 17).
9.2
9.2.1 Dalla perizia particolareggiata E 213 emerge che l'assicurata
soffre segnatamente di poliartrosi in leggero sovrappeso con impegno
funzionale medio, ipertensione arteriosa, stato dopo intervento per
tumore renale nel 1998 senza postumi né recidive, psoriasi diffusa e
lieve ansia.
9.2.2 Si tratta di affezioni di carattere labile, ossia suscettibili di
migliorare o peggiorare. Ne discende che, in mancanza di uno stato di
salute sufficientemente stabilizzato, è inapplicabile la prima lettera
dell'art. 29 cpv. 1 LAI, per cui può entrare in considerazione solo la
seconda lettera della citata norma legale, la quale prevede un termine
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di attesa di un anno. Pertanto, la ricorrente potrebbe pretendere una
rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità solo a partire dal
momento in cui ha subito, senza interruzione notevole, un'incapacità
lavorativa media di almeno il 40% durante un anno.
10.
Questo Tribunale osserva, preliminarmente, che la censura relativa
all'insufficiente motivazione della decisione impugnata può essere
lasciata indecisa ritenuto che, per le ragioni che saranno esposte nei
considerandi che seguono, il querelato provvedimento va comunque
annullato. Giova tutt'al più rilevare che l'UAIE, nella risposta al ricorso
del 10 ottobre 2007, ha comunque provveduto a precisare la
motivazione alla base della propria decisione.
11.
Questo Tribunale osserva che nella perizia medica particolareggiata
E 213 del maggio 2006 (doc. 23) sono state diagnosticate, in virtù
dell'esame obiettivo e della documentazione raccolta, poliartrosi in
moderato sovrappeso, ipertensione arteriosa, esiti di pregressa
nefrectomia, psoriasi diffusa e lieve ansia (doc. 18, 19, 20 e 22 di data
anteriore alla decisione impugnata). Certo, il dott. B._______, nel suo
rapporto del 27 febbraio 2007, ha ritenuto di includere nella diagnosi
tali patologie. Il medico non ha comunque indicato i motivi per cui le
citate affezioni non avrebbero alcuna incidenza sulla capacità
lavorativa della ricorrente, nonostante che dal formulario E 213 risulti
come il sanitario incaricato d'effettuare la perizia medica particolareg-
giata abbia considerato che l'insorgente non poteva più svolgere il suo
lavoro di operaia in una fabbrica d'orologi che per 2-3 ore al giorno ed
un'attività sostitutiva adeguata che per 5 ore al giorno (v. doc. 23 pag.
10). Dalle carte processuali non risulta altresì essere stato effettuato
alcun esame in merito alle effettive capacità della ricorrente di
svolgere le consuete mansioni di una casalinga. Le conclusioni tratte
al riguardo dall'autorità inferiore si fondano su mere congetture
personali del dott. B._______ e non su seri riscontri obiettivi. Esse non
sono confortate neppure dalle dichiarazioni rese in merito dalla
ricorrente (doc. 17). Nel suo peraltro brevissimo rapporto del 19 giugno
2007, il dott. B._______ ha pure implicitamente escluso la necessità di
un complemento d'istruttoria sullo stato di salute della ricorrente
perché dalla nuova documentazione medica prodotta dall'insorgente
medesima risulterebbero delle diagnosi conosciute. Tuttavia dai due
certificati del dott. C._______, che non sono altresì perfettamente
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coincidenti, del 30 marzo 2006 (dattiloscritto) e del 29 marzo 2007
(manoscritto, ma in parte leggibile) risulta un quadro clinico diverso
rispetto a quello fino ad allora conosciuto e comprendente, segnata-
mente polialtralgia reumatoide, epatopatia cronica, grave psoriasi, crisi
nevrotico depressiva e flebo trombosi arti inferiori. Contrariamente a
quanto preteso dal dott. B._______, detta documentazione fa stato di
ulteriori serie patologie a carico dell'insorgente e pure della necessità
di cure ed assistenza a favore della medesima. In considerazione
dell'obbligo derivante dall'art. 43 LPGA e dall'art. 69 dell'ordinanza del
17 gennaio 1961 sull’assicurazione per l’invalidità (OAI, RS 831.201) –
secondo cui l'assicuratore deve intraprendere d'ufficio i necessari
accertamenti, in particolare con riferimento allo stato di salute
dell'assicurata – l'autorità inferiore avrebbe dunque dovuto promuove-
re autonomamente nuove investigazioni, vuoi per il tramite dell'istituto
nazionale della previdenza italiana vuoi con richieste specifiche
all'assicurata stessa, alfine di un accertamento esatto e completo dei
fatti giuridicamente rilevanti. Tali investigazioni complementari
dovranno pure estendersi alla questione di sapere quale sia l'attività
determinante della ricorrente alfine di un corretto calcolo del grado
d'invalidità (statuto della ricorrente). Da questo profilo non si può
considerare l'insorgente siccome casalinga per il solo fatto che al
momento del deposito della domanda di prestazioni all'assicurazione
svizzera per l'invalidità la stessa non svolgesse un'attività lucrativa.
Allo stato attuale degli atti di causa, risulta in effetti che dei problemi di
salute hanno comunque inciso sulla decisione di cessare l'attività
lucrativa nel dicembre del 2004 (doc. 16 pag. 3). Occorre pertanto
stabilire, a seguito della dovuta istruttoria complementare, quale
attività avrebbe verosimilmente svolto la ricorrente qualora non avesse
avuto dei problemi di salute. Ne discende che questo Tribunale ritiene
un'insufficiente constatazione per quanto attiene allo stato di salute
della ricorrente nel momento determinante, al suo statuto (da cui
conseguirà la determinazione del metodo da applicare per il calcolo
del grado d'invalidità) e alla sua possibilità di svolgere le mansioni di
una casalinga rispettivamente la sua precedente attività e/o un'attività
sostitutiva adeguata.
12.
Per conseguenza, e in virtù delle risultanze degli atti di causa al loro
stato attuale, la capacità della ricorrente a svolgere senza limitazioni le
mansioni di casalinga, o eventualmente la sua precedente attività o
un'altra sostitutiva, secondo quanto indicato nelle prese di posizione
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del dott. B._______, non può essere confermata, fondandosi la stessa
su un accertamento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente
rilevanti. Va inoltre precisato che non è ipotizzabile una valutazione
delle capacità della ricorrente a svolgere le abituali mansioni di
casalinga sulla sola base dell'apposito formulario per gli assicurati
occupati nell'economia domestica compilato dall'insorgente medesima
il 13 dicembre 2006 (doc. 17). Pertanto, la decisione impugnata che
viola il diritto federale, incorre nell'annullamento.
13.
Quando il Tribunale amministrativo federale annulla una decisione,
esso può sostituirsi all'autorità inferiore e giudicare direttamente nel
merito o rinviare la causa, con istruzioni vincolanti all'autorità inferiore
per un nuovo giudizio (ULRICH HÄFELIN / GEORG MÜLLER / FELIX UHLMANN,
Allgemeines Verwaltungsrecht, 5a ed., Zurigo/Basilea/Ginevra 2006, n.
1977 pag. 418). In particolare, esso si sostituirà all'autorità inferiore se
gli atti sono completi e comunque sufficienti a statuire sull'applicazione
del diritto federale (v. sentenza del Tribunale federale 9C_162/2007 del
3 aprile 2008 consid. 2.3 e relativi riferimenti; DTF 126 II 43 e DTF 125
II 326). Tale non è il caso nella presente fattispecie per i motivi
precedentemente indicati. Gli atti di causa sono pertanto rinviati
all'autorità inferiore affinché la stessa proceda, in tempi ragionevoli, a
completare l'accertamento dei fatti determinanti relativamente allo
stato di salute della ricorrente – segnatamente con esami
reumatologico, psichiatrico e ematologici ed eventuali altri che
dovessero rendersi necessari anche in considerazione del tempo
ormai trascorso dalla stesura dei rapporti medici oggettivi presenti agli
atti di causa – nonché a pronunciare una nuova decisione. L'UAIE
veglierà pure, prima della pronuncia del menzionato nuovo
provvedimento, a che la ricorrente possa esprimersi sul metodo che
detta autorità intende applicare per determinare il grado d'invalidità.
14.
14.1 Visto l'esito della procedura, non sono prelevate delle spese
processuali (art. 63 PA). L'anticipo equivalente alle presunte spese
processuali di fr. 300.--, versato il 30 maggio 2008, è restituito alla
ricorrente.
14.2 Ritenuto che l'insorgente è rappresentata in questa sede da un
mandatario professionale si giustifica altresì l'attribuzione di
un'indennità a titolo di spese ripetibili (art. 64 PA in combinazione con
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gli art. 7 e segg. del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili
nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio
2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). La stessa, in assenza di una nota
dettagliata, è fissata d'ufficio in fr. 1'500.--, tenuto conto del lavoro
effettivo ed utile, relativamente contenuto, svolto dal patrocinatore
della ricorrente (art. 14 cpv. 2 TS-TAF), ed è posta a carico dell'UAIE.
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è parzialmente accolto, nel senso che la decisione impugnata
del 25 giugno 2007 è annullata e gli atti di causa sono rinviati all'UAIE
affinché proceda al completamento dell'istruttoria ed alla pronuncia di
una nuova decisione ai sensi dei considerandi.
2.
Non si prelevano spese processuali. L'anticipo di fr. 300.--, versato il
30 maggio 2008, è restituito alla ricorrente.
3.
L'UAIE rifonderà alla ricorrente fr. 1'500.-- a titolo di spese ripetibili.
4.
Comunicazione a:
- rappresentante della ricorrente (Raccomandata con avviso di
ricevimento)
- autorità inferiore (n. di rif. )
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Vito Valenti Marcella Lurà
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella
misura in cui sono adempiute le condizioni di cui agli art. 82 e segg.,
90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005
(LTF, RS 173.110). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i
motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione
impugnata e – se in possesso della parte – i documenti indicati come
mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione:
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