Corte II I
C-5400/2008
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 2 8 a p r i l e 2 0 0 9
Giudice Elena Avenati-Carpani, giudice unica,
cancelliere Dario Quirici.
A._______,
rappresentato dal Patronato INCA, Ufficio legale,
casella postale 287, 4005 Basilea,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Assicurazione invalidità, decisione del 2 luglio 2008.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
C-5400/2008
Ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che, con decisione del 2 luglio 2008, l'Ufficio dell'assicurazione per
l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero UAIE ha respinto la
domanda di rendita AI,
che in data 21 agosto 2008, A._______ ha interposto ricorso contro
detta decisione dinanzi al Tribunale amministrativo federale,
che giusta l’art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale del
17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) il Tribunale amministrativo federale
giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell’art. 5 della legge
federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA,
RS 172.021), riservate le eccezioni previste all’art. 32 della LTAF,
che sono considerate autorità inferiori quelle di cui all'art. 33 LTAF,
che in particolare, le decisioni rese dall'Ufficio dell'assicurazione per
l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero possono essere
impugnate dinanzi al Tribunale amministrativo federale conformemente
all'art. 69 della legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione
per l'invalidità (LAI, RS 831.20),
che con decisione incidentale del 3 marzo 2009, il Tribunale
amministrativo federale ha ingiunto al ricorrente di versare entro e non
oltre 30 giorni dal ricevimento della stessa un anticipo dell’ammontare
di 300.- franchi, con la comminatoria che altrimenti non sarebbe
entrato nel merito del ricorso,
che l’anticipo richiesto non è stato versato entro il termine impartito,
che il ricorso è pertanto inammissibile,
che giusta l'art. 23 cpv. 1 lett. b LTAF, il giudice unico pronuncia la non
entrata nel merito su impugnazioni manifestamente inammissibili,
che, in virtù dell'art. 6 lett. b del regolamento del 21 febbraio 2008 (TS-
TAF, RS 173.320.2) sulle tasse e sulle spese ripetibili fissate dal
Tribunale amministrativo federale le spese processuali possono essere
condonate.
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C-5400/2008
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Non si prelevano spese processuali.
3.
Comunicazione a:
- ricorrente (atto giudiziario)
- autorità inferiore (n. di rif. XXX)
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali
La giudice unica: Il cancelliere:
Elena Avenati-Carpani Dario Quirici
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e
segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17
giugno 2005 [LTF, RS 173.110]. Gli atti scritti devono contenere le
conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere
firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della
parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono
essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione:
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