Corte II I
C-540/2010
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 1 ° g i u g n o 2 0 1 0
Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio),
Andreas Trommer, Blaise Vuille,
cancelliera Mara Vassella.
1. A._______,
2. B._______,
entrambe patrocinate da Soccorso operaio svizzero SOS,
via Zurigo 17, 6900 Lugano,
ricorrenti,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Domanda di riesame concernente l'esecuzione del rinvio.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
C-540/2010
Fatti:
A.
A._______, cittadina cinese nata il ... e C._______, cittadino italiano
residente in Svizzera nato il ..., hanno contratto matrimonio il 7
gennaio 2003 in Cina. A._______ è madre di una bambina di primo
letto, B._______ nata il ....
B.
Con decisione del 22 aprile 2003 la Sezione dei permessi e dell'immi-
grazione della Repubblica e Cantone Ticino (SPI) ha autorizzato il rila -
scio del visto d'entrata a madre e figlia a titolo di ricongiungimento fa -
miliare. Esse sono entrate in Svizzera il 17 luglio 2003 ed hanno otte -
nuto un permesso di dimora valido fino al 16 luglio 2008.
C.
A decorrere dal 21 maggio 2004, A._______ è stata assunta quale
collaboratrice presso D._______ ed in seguito quale operaia orologiaia
presso la società E._______.
D.
Su richiesta dell'Ufficio regionale degli stranieri di Bellinzona, la Polizia
cantonale ha interrogato i suddetti coniugi circa la loro situazione ma-
trimoniale (cfr. interrogatori del 25 ottobre, dell'11 novembre, del 22
novembre e del 1° dicembre 2006). Dal rapporto d'inchiesta di polizia
giudiziaria steso l'11 gennaio 2007 all'attenzione del Ministero
pubblico è risultato che l'unione coniugale tra C._______ e A._______
è fittizia, contratta unicamente allo scopo di far entrare in Svizzera
quest'ultima assieme alla figlia e risiedervi. È inoltre emerso che tale
unione matrimoniale era stata organizzata da F._______, cittadino
cinese, svizzero naturalizzato e coniugato, con il quale A._______ ha
intrattenuto inizialmente una relazione sentimentale finita in seguito a
dei dissapori tra i due. In compenso C._______ avrebbe ottenuto da
F._______ Fr. 35'000.-.
E.
Con decisione del 17 gennaio 2007 la SPI ha revocato il permesso di
dimora all'interessata in ragione delle dichiarazioni emerse dal verbale
d'interrogatorio del 22 novembre 2006, in particolare per aver afferma-
to che non vi era mai stata un'unione coniugale tra lei e C._______. La
detta autorità ha poi impartito all'interessata un termine al 20 febbraio
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2007 per lasciare la Svizzera. A._______ ha interposto ricorso contro
tale decisione il 1° febbraio 2007 davanti al Consiglio di Stato (CdS).
La ricorrente fa valere di essere stata plagiata da F._______ con
promesse di una vita migliore e in un secondo tempo obbligata,
unitamente alla figlia, ad alloggiare nel sottoscala dell'abitazione di
quest'ultimo.
F.
Viste le motivazioni contenute nel suddetto ricorso nonché le circo-
stanze del caso concreto, in particolare la buona integrazione nel tes-
suto sociale ticinese delle interessate, con preavviso del 3 aprile 2007
la SPI ha revocato la precedente decisione negativa, proponendo il ri-
pristino della postulata autorizzazione di soggiorno, con riserva del-
l'approvazione da parte dell'Ufficio federale della migrazione (UFM). Il
17 aprile 2007 il CdS ha dunque stralciato dai ruoli il ricorso.
G.
Con dichiarazione del 23 maggio 2007, la responsabile della Casa
Bambini San Marco di Bellinzona ha attestato che A._______ e
B._______ erano loro ospiti dal 1° settembre 2006 e pagavano una
retta mensile di fr. 900.-.
H.
Con preavviso del 30 novembre 2007, l'UFM ha informato l'interessata
della sua intenzione di rifiutare la proroga del permesso di dimora,
conferendole nel contempo il diritto di essere sentita. Reagendo con
scritto del 12 dicembre 2007 l'allora rappresentante dell'interessata ha
osservato che la stessa è autonoma finanziariamente, è ben integrata
nell'ambito lavorativo e sociale e non ha mai dato adito a lagnanza
alcuna. In caso di una mancata proroga del permesso di dimora, un
rimpatrio costituirebbe una messa in pericolo dell'esistenza di madre e
figlia, le quali verrebbero a trovarsi in una situazione di totale miseria.
I.
Con scritto dell'11 dicembre 2007 l'Ufficio delle famiglie e dei minoren-
ni ha segnalato la situazione delle interessate all'UFM. Questo ufficio
ha posto l'accento sulla loro condizione di vittime di violenza in quanto
il matrimonio contratto da A._______ era stato organizzato da una
terza persona con lo scopo di farle ottenere un permesso di soggiorno
ed averla come concubina. La detta autorità ha infine sottolineato il
buon comportamento e l'integrazione in Svizzera di madre e figlia.
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J.
Con decisione del 18 luglio 2008, cresciuta in giudicato incontestata,
l'UFM ha rifiutato di approvare la proroga del permesso di dimora alle
interessate ed ha impartito loro un termine per lasciare la Svizzera al
19 ottobre 2008. In sostanza l'UFM ha dichiarato che il diritto al per -
messo di dimora ai sensi dell'art. 17 cpv. 2 della previgente legge fede-
rale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (LDDS, CS 1
117) non è mai esistito poiché i coniugi non hanno mai vissuto in co-
munione domestica e matrimoniale. Pertanto, avvalersi dell'esistenza
di un vincolo matrimoniale non concretamente vissuto allo scopo di
poter mantenere un permesso di dimora costituisce un abuso di diritto,
che pure la difficile situazione in cui si è trovata la ricorrente non può
mettere in questione in quanto si è consapevolmente avvalsa di tale
matrimonio. Inoltre la sua integrazione non risulta essere di particolare
rilievo a livello sociale e professionale non disponendo di qualifiche
particolari. Per quanto attiene alla figlia, non essendo ancora entrata
nella fascia d'età dell'adolescenza, considerata come il periodo decisi-
vo per la formazione e l'integrazione di una persona, essa avrebbe po-
tuto facilmente reinserirsi nel Paese d'origine.
Su richiesta dell'interessata il termine di partenza è stato prorogato e
fissato per il 31 dicembre 2008. Con ultima e inderogabile proroga, il
termine di partenza è stato convenuto al 30 giugno 2009 allo scopo di
far terminare l'anno scolastico a B._______.
K.
Con decreto di non luogo a procedere del 18 giugno 2009, il Ministero
pubblico ha messo fine al procedimento penale contro F._______,
C._______, A._______ ed altri prevenuti.
L.
Il 5 novembre 2009, agendo per il tramite del suo patrocinatore, l'inte-
ressata ha presentato all'UFM una domanda di riesame e di sospen-
sione dell'allontanamento chiedendo in sostanza l'ammissione provvi-
soria a favore delle interessate vista l'integrazione in particolare della
figlia B._______. Con decisione del 7 gennaio 2010 l'UFM ha respinto
la domanda di riconsiderazione in ragione del fatto che non erano
stato addotti elementi nuovi determinanti alla fattispecie.
M.
Il 29 gennaio 2010, agendo per il tramite del loro patrocinatore, le inte-
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ressate sono insorte avverso la decisione del 7 gennaio 2010, postu-
landone in sostanza l'annullamento, la concessione dell'ammissione
provvisoria, l'esenzione dal pagamento anticipato delle spese di
giudizio e la restituzione dell'effetto sospensivo. A sostegno del proprio
gravame le ricorrenti hanno fatto valere che ai sensi dell'art. 83 cpv. 1
della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS
142.20) se l'esecuzione dell'allontanamento o dell'espulsione non è
possibile, ammissibile o ragionevolmente esigibile l'UFM non può
pronunciare l'esecuzione dell'allontanamento e deve perciò ammettere
provvisoriamente la persona interessata. Le istanti hanno poi
affermato che dalla decisione del 13 luglio 2008 è trascorso un altro
anno e mezzo ciò che ha contribuito ad intensificare l'integrazione
delle ricorrenti ed a rendere più difficoltoso il reinserimento nel Paese
d'origine in particolare per B._______, richiamandosi all'art. 3 cpv. 1
della Convenzione del 20 novembre 1989 su diritti del fanciullo (di
seguito: Convenzione sui diritti del fanciullo, RS 0.107). La figlia della
ricorrente è infatti ben integrata nel tessuto sociale e scolastico e
segue la scuola con buon profitto.
N.
Con decisione del 9 marzo 2010, il Tribunale amministrativo federale
(di seguito: il Tribunale o il TAF) ha accolto l'istanza di gratuito patroci -
nio ai sensi dell'art. 65 cpv. 1 PA esonerando le ricorrenti dal paga-
mento delle spese processuali e sospendendo l'esecuzione della
decisione del 7 gennaio 2010 mediante provvedimenti d'urgenza.
O.
Chiamati ad esprimersi in merito al suddetto gravame, con preavviso
del 31 marzo 2010 l'UFM ha postulato la reiezione del gravame. In so -
stanza essa ha affermato che il ricorso presentato dall'interessata non
contiene nessun elemento o mezzo di prova nuovo atto a modificare il
suo punto di vista. L'autorità di prime cure ha poi rilevato che una nor-
male integrazione nel tessuto scolastico e sociale avvenuta durante gli
anni di permanenza in Svizzera non costituisce un motivo per conside-
rare inesigibile il ritorno in patria e che la non conoscenza del sistema
scolastico cinese non costituisce una difficoltà insormontabile, essen-
do la situazione di B._______ simile a quella di altri suoi coetanei che
in seguito ad un trasferimento dei genitori in un altro Paese si devono
inserire in un ambiente scolastico sconosciuto.
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Diritto:
1.
1.1 Riservate le eccezioni previste all'art. 32 della legge del 17 giugno
2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), giusta
l'art. 31 LTAF il Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribuna-
le o il TAF) giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della
legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa
(PA; RS 172.021) prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. In
particolare, le decisioni in materia di rinvio rese dall'UFM - il quale co-
stituisce un'unità dell'amministrazione federale come definita all'art. 33
let. d LTAF - possono essere impugnate dinanzi al TAF, che in que-
st'ambito decide in via definitiva (cfr. art. 1 cpv. 2 LTAF in relazione con
l'art. 83 let. c cifra 3 e 4 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale
federale [LTF, RS 173.110]).
1.2 L'entrata in vigore, il 1° gennaio 2008, della legge federale sugli
stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20) ha comportato l'abro-
gazione della LDDS conformemente all'art. 125 LStr in relazione con
l'allegato 2, cifra I e di altre ordinanze di esecuzione.
La domanda di riesame essendo stata introdotta il 5 novembre 2009,
deve pertanto essere applicato il nuovo diritto (cfr. sentenze del Tribu-
nale federale 2C_706/2008 del 13 ottobre 2008 consid. 1 e
2C_638/2008 del 16 ottobre 2008 consid. 1).
1.3 Eccetto i casi in cui la LTAF non disponga altrimenti, la procedura
davanti al Tribunale è retta dalla PA (art. 37 LTAF).
1.4 A._______ e B._______ sono legittimate a ricorrere (art. 48 cpv. 1
PA) e il loro ricorso presentato nella forma e nei termini prescritti dalla
legge, è ricevibile (cfr. art. 50 e 52 PA).
2.
Il Tribunale non può che esaminare i rapporti di diritto sui quali l'autori -
tà inferiore si è pronunciata nella sua decisione del 7 gennaio 2010, la
quale determina l'oggetto del litigio (cfr. DTF 131 II 200 consid. 3.2;
125 V 413 consid. 1 e 2). Quest'ultimo si limita di conseguenza ai
motivi della decisione di rifiuto della domanda di riesame. In concreto
l'oggetto del litigio porta unicamente sull'esecuzione del rinvio e
sull'eventuale concessione dell'ammissione provvisoria e non
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sull'approvazione della proroga del permesso di dimora oggetto della
decisione del 18 luglio 2008, su questo punto cresciuta in giudicato.
3.
Ai sensi dell'art. 49 PA, il ricorrente può invocare la violazione del dirit-
to federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamen-
to, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti
nonché l'inadeguatezza, nella misura in cui un'autorità cantonale non
abbia giudicato come autorità di ricorso. Il Tribunale applica d'ufficio il
diritto federale nella procedura ricorsuale e non è vincolato in nessun
caso dai motivi del ricorso (cfr. art. 62 cpv. 4 PA). Rilevanti sono in pri-
mo luogo la situazione di fatto e di diritto al momento del giudizio (cfr.
consid. 1.2 della sentenza 2A.451/2002 del 28 marzo 2003 pubblicata
parzialmente in DTF 129 II 215).
4.
4.1 La domanda di riesame (o riconsiderazione) consiste in una ri -
chiesta non sottoposta ad esigenze formali o di termine, presentata ad
un'autorità amministrativa in vista di una riconsiderazione di una deci -
sione emanata da quest'ultima e che ha acquisito forza di cosa giudi-
cata. Essa non è espressamente contemplata dalla PA ma la giurispru-
denza e la dottrina l'hanno dedotta dall'art. 66 PA, il quale regolamenta
il rimedio giuridico straordinario della revisione, nonché dagli art. 8 e
29 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione svizzera del
18 aprile 1999 (Cost., RS 101 [cfr. anche DTF 127 I 133 consid. 6 et
109 Ib 246 consid. 4a e le sentenze del TAF C-4447/2008 del 15 mar-
zo 2010 consid. 3.1 e C-3061/2009 del 17 febbraio 2010 consid. 2.1 e
riferimenti ivi citati]).
Nella misura in cui questa procedura costituisce un rimedio giuridico
straordinario, l'autorità amministrativa è tenuta ad esaminarla unica-
mente a certe condizioni. Tale è il caso secondo la giurisprudenza e la
dottrina, quando il ricorrente invoca uno dei motivi di revisione previsti
all'art. 66 PA (segnatamente un'irregolarità nell'ambito della procedura
che ha condotto all'emissione della prima decisione o dei fatti rispetti -
vamente dei mezzi di prova importanti dei quali il ricorrente non era a
conoscenza durante la precedente procedura o dei quali non poteva
prevalersi e non aveva motivi per prevalersene all'epoca) o qualora le
circostanze si sono modificate in maniera considerevole dall'emissione
della prima decisione (cfr. DTF 127 precitato, 124 II 1 consid. 3a, 120
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Ib 42 consid. 2b e riferimenti citati; cfr. anche le sentenze del Tribunale
federale 2C_335/2009 del 12 febbraio 2010 consid. 2.1.1 e
2C_168/2009 del 30 settembre 2009 consid. 2; cfr. tra l'altro le senten-
ze del TAF C-4447/2008 e C-3061/2009 precitati e riferimenti ivi citati).
La decisione su riesame deve riferirsi alle circostanze modificatesi
successivamente alla decisione pronunciata nei confronti del ricorren-
te. Una domanda di riesame tende in altri termini a riadattare la deci-
sione da parte dell'autorità di prima istanza siccome da quando è stata
pronunciata la prima decisione si è creata una situazione nuova di fat -
to o sul piano giuridico, segnatamente nel caso di una modifica del di-
ritto oggettivo, rispettivamente un cambiamento di legislazione la quale
comporta una modifica considerevole delle circostanze (cfr. sentenza
del TAF D-5897/2006 del 12 gennaio 2010 consid. 2.2).
4.2 La procedura straordinaria (di revisione o di riesame) non deve co-
munque essere un mezzo per aggirare i termini di ricorso o continuare
a rimettere in discussione una decisione cresciuta in giudicato (cfr.
DTF 127, 120 e 109 precitati, cfr. anche sentenza del Tribunale federa-
le 2C_335/2009 precitata e le sentenze del TAF C-4447/2008 precitata
consid. 3.2 e C-3061/2009 precitata e riferimenti ivi citati). Essa non
dovrebbe inoltre avere quale scopo quello di eliminare un errore di di -
ritto, di beneficiare di una nuova interpretazione o di una nuova prassi
o ancora di ottenere un nuovo apprezzamento di fatti già conosciuti al
momento della procedura ordinaria (cfr. DTF 111 Ib 209 consid. 1 in
fine e 98 Ia 568 consid. 5b; cfr. anche le sentenze del TAF C-
4447/2008 e C-3061/2009 precitate e i riferimenti ivi citati).
5.
Nel loro gravame le ricorrenti hanno ritenuto che fosse necessario ri-
valutare la questione circa l'esigibilità dell'esecuzione dell'allontana-
mento ai sensi dell'art. 83 cpv. 1 LStr. Esse hanno in sostanza osser -
vato che vista la lunga permanenza e la buona integrazione sociale
delle ricorrenti in particolare della figlia, la quale ha compiuto l'intera
scolarizzazione in Svizzera, risulterebbe alquanto problematico il rein-
serimento in Cina, considerato inoltre che quest'ultima ha progressiva-
mente perso la padronanza della lingua cinese. Esse si sono poi pre-
valse della Convenzione sui diritti del fanciullo.
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5.1 Per quanto concerne la detta Convenzione, in parte di natura pro-
grammatica, essa non conferisce un diritto al rilascio di un permesso
di soggiorno (cfr. DTF 135 I 153 consid. 2.2.2).
5.2 Il Tribunale constata che l'UFM, nella sua decisione del 18 luglio
2008, si è pronunciato in maniera circostanziata circa l'integrazione
delle ricorrenti anche nell'ottica dell'art. 14a della LDDS (attualmente
art. 83. LStr). In sostanza l'autorità di prime cure ha ravvisato che
A._______ risiede in Svizzera dall'età di 34 anni, la durata della sua
permanenza in Svizzera è pertanto molto breve in rapporto agli anni
trascorsi nel suo Paese d'origine e la sua integrazione, pur esercitan-
do un'attività lavorativa, non è eccezionale al punto da dover conside-
rare il rinvio in Cina particolarmente rigoroso. Sebbene essa sarà vero-
similmente esposta ad una situazione di disagio finanziario, la sua si-
tuazione non sarà differente da quella di molti suoi connazionali che ri -
siedono in Patria. Avrà tuttavia la possibilità di ritrovare l'ambiente so-
cioculturale da cui proviene e in cui si è formata. Per quanto riguarda
la figlia B._______, l'UFM ha osservato che, benché essa abbia tra-
scorso parte della sua infanzia nel nostro Paese, all'epoca dell'emis-
sione della prima decisione nel 2008 aveva 11 anni, età che precede
la fascia di età dell'adolescenza considerata generalmente come il pe-
riodo decisivo per la formazione e l'integrazione di una persona. Vista
la sua giovane età essa dovrebbe potersi facilmente inserire nel Paese
d'origine, di cui conosce verosimilmente la lingua e dove potrà contare
sull'aiuto della madre e della famiglia che si trova in Cina. L'autorità in-
feriore ha infine asserito che anche ai sensi del previgente art. 14a
LDDS l'esecuzione del rinvio risultava essere ragionevolmente esigibi-
le.
5.3 Da quanto precede emerge che le censure sollevate dalle ricor-
renti nell'istanza di riesame del 5 novembre 2009 nonché nel ricorso
del 28 gennaio 2010 circa la durata del loro soggiorno e la loro inte-
grazione in questo Paese sono già state esaminate in maniera appro -
fondita nell'ambito della procedura ordinaria. Sebbene dalla decisione
del 18 luglio 2008 siano passati quasi due anni e di conseguenza il
soggiorno delle ricorrenti in Ticino si è consolidato, rafforzando i loro
agganci sociali e professionali, il semplice trascorrere del tempo dalla
detta decisione cresciuta in giudicato e la rispettiva evoluzione norma-
le dell'integrazione delle interessate in questo Paese non costituiscono
propriamente dei fatti nuovi idonei ad ammettere una modifica sostan-
ziale della loro situazione personale (cfr. sentenze del Tribunale fede-
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rale 2C_38/2008 del 2 maggio 2008 consid. 3.4, 2A.147/2003 del 10
aprile 2003 consid. 2 e 2A.180/2000 del 14 agosto 2000 consid. 4c, cfr.
anche la sentenza del TAF C-1645/2009 del 29 settembre 2009 con-
sid. 5). Inoltre va osservato che tale evoluzione dei fatti è la diretta
conseguenza del comportamento delle ricorrenti, le quali hanno conti -
nuato a risiedere in Svizzera nonostante non ne fossero più autorizza-
te e rifiutando di ottemperare all'obbligazione di lasciare la Svizzera.
Ora, il non rispetto di una decisione non può costituire un motivo di rie -
same. Infine va sottolineato come pure il soggiorno legale di uno stra-
niero in Svizzera durante diversi anni non permette di ammettere un
caso personale di estrema gravità senza che esistano altre circostan-
ze eccezionali atte a giustificare l'esistenza di un caso di rigore (cfr.
DTAF 2007/16 consid. 7).
Da quanto precede le ricorrenti non possono avvalersi del loro sog-
giorno in Svizzera, in particolare della loro permanenza supplementa-
re posteriore alla procedura ordinaria al fine di beneficiare di una pro -
roga del permesso di soggiorno o dell'ammissione provvisoria. A tal
proposito la giurisprudenza ha osservato a più riprese che il riesame
di una decisione non può avere come risultato l'ottenimento di un nuo-
vo apprezzamento dei fatti conosciuti all'epoca della prima decisione
(cfr. sentenze citate al consid. 3.2).
5.4 Come già rilevato nel consid. 3.1 sono unicamente i fatti nuovi o
fatti di cui le ricorrenti ne ignoravano l'esistenza o che non avevano
motivo di invocare nella procedura ordinaria, segnatamente un cam-
biamento considerevole delle circostanze, che rendono accessibile la
via della procedura straordinaria del riesame.
5.5 Da quanto precede il Tribunale constata che le ricorrenti non han-
no fatto valere dei fatti nuovi determinanti sopravvenuti posteriormente
alla decisione dell'UFM del 18 luglio 2008, che avrebbero potuto giusti -
ficare una proroga del permesso di dimora in loro favore o l'ammissio-
ne provvisoria ai sensi dell'art. 83 LStr. È dunque a giusto titolo che
l'UFM ha respinto la domanda di riesame delle interessate interposta il
5 novembre 2009.
6.
Ne discende che l'UFM con decisione del 7 gennaio 2010 non ha vio-
lato il diritto federale, né abusato del suo potere di apprezzamento;
l'autorità di prime cure non ha accertato in modo inesatto o incompleto
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i fatti giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata
(art. 49 PA). Per questi motivi il ricorso deve essere respinto.
7.
Conformemente all'art. 65 cpv. 1 PA se una parte non dispone dei
mezzi necessari e le sue conclusioni non sembrano prive di probabilità
di successo, l'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istru -
zione la dispensa, a domanda, dopo il deposito del ricorso, dal paga-
mento delle spese processuali.
In concreto le ricorrenti sono state poste al beneficio del gratuito patro-
cinio con decisione incidentale del 9 marzo 2010 e pertanto non si
prelevano spese di procedura.
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Non si prelevano spese processuali.
3.
Comunicazione a:
- ricorrente (Raccomandata)
- autorità inferiore (incarto n. di rif. ... di ritorno)
- Sezione della popolazione, Bellinzona, per informazione (incarti
cantonali di ritorno)
La presidente del collegio: La cancelliera:
Elena Avenati-Carpani Mara Vassella
Data di spedizione:
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