B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte III
C-5407/2010
S e n t e n z a d e l 1 7 s e t t e m b r e 2 0 1 2
Composizione
Giudici Vito Valenti (presidente del collegio),
Stefan Mesmer e Michael Peterli,
cancelliera Marcella Lurà.
Parti
A._______,
rappresentato dal Patronato ACLI,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero (UAIE),
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Oggetto
Assicurazione per l'invalidità (decisione del 18 giugno 2010).
C-5407/2010
Pagina 2
Fatti:
A.
A.a Il 23 gennaio 2006, A._______, cittadino italiano, nato il (…), ha for-
mulato una seconda richiesta volta all'ottenimento di una rendita dell'as-
sicurazione svizzera per l'invalidità (doc. A 19-1).
A.b L'8 ottobre 2007, l'UAIE ha deciso di erogare in favore dell'interessa-
to una rendita intera dell'assicurazione svizzera per l'invalidità dal 1° no-
vembre 2005 al 31 gennaio 2007 (doc. A 44-1; v. anche doc. A 42-1 e 43-
1). È stato stabilito, in virtù della perizia pluridisciplinare del 16 maggio
2007 del SAM (doc. A 37-1), che l'interessato soffriva segnatamente di
malattia HIV stadio CDC B3 con trombocitopenia e stato da terapia con
steroidi e da terapia con immunoglobuline, tratti di deprivazione emotiva,
depressione subcronica (F 34.1 secondo l'ICD 10), cardiopatia ischemica,
ernia iatale, ipertensione arteriosa trattata, stato dopo epatite virale B,
diabete mellito di tipo 2 B insulinodipendente, sovrappeso, ipertrigliceri-
demia, rinite cronica e xerosi cutanea. L'autorità inferiore ha indicato che
l'attività di pizzaiolo era proponibile in misura nulla da novembre del 2004,
ma che da ottobre del 2006 l'assicurato presentava una capacità lavorati-
va del 70% sia nella precedente attività di piazzaiolo sia in un'attività so-
stitutiva adeguata.
A.c Con sentenza del 21 aprile 2008, il Tribunale amministrativo federale
ha dichiarato inammissibile il ricorso interposto dall'interessato il 31 otto-
bre 2007 contro la decisione dell'UAIE dell'8 ottobre 2007 a causa del
mancato versamento, nel termine accordato, dell'anticipo a copertura del-
le presumibili spese processuali (doc. A 49-2).
B.
B.a Il 17 luglio 2008, l'interessato ha formulato una terza richiesta volta
all'ottenimento di una rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità
(doc. A 53-3).
B.b Nel corso dell'istruttoria, l'Ufficio dell'assicurazione invalidità del Can-
tone B._______ (Ufficio AI) ha in particolare assunto agli atti la seguente
documentazione:
documenti medici di data intercorrente da aprile 2007 ad aprile
2009 (doc. A 51-13 a 51-15, 61-13, 62-2 a 62-11, 63-2, 64-3 a 64-
10, 66-6 e 66-15);
C-5407/2010
Pagina 3
la perizia medica particolareggiata E 213 del 1° agosto 2008, da
cui risulta che l'assicurato, affetto da SIDA in costante terapia anti-
retrovirale (con documentata neuropatia verosimilmente iatroge-
na), epatopatia cronica con importante piastrinopenia, cardiopatia
ischemica in trattamento farmacologico, note di SAD reattiva e
diabete, non è più in grado di svolgere alcuna attività lavorativa,
neppure una sostitutiva leggera (doc. A 51-1);
il questionario per il datore di lavoro del 13 novembre 2008 (doc. A
60-2).
B.c Nel rapporto del 22 ottobre 2009, il dott. C._______, medico del Ser-
vizio medico regionale dell'AI (SMR), ha rilevato che la documentazione
medica prodotta non permette di oggettivare alcuna modifica dell'obiettivi-
tà clinica (doc. A 71-1).
B.d Agli atti risultano essere stati prodotti documenti medici da luglio a
settembre 2009 (doc. A 72-3 a 72-24).
B.e Nel rapporto del 21 gennaio 2010, il dott. C._______ ha constatato
un peggioramento dello stato di salute dal punto di vista cardiaco. Ha
quindi chiesto un complemento d'istruttoria (doc. A 74-1).
B.f
B.f.a Dalle carte processuali risultano essere stati prodotti un certificato
neurologico del 5 novembre 2009, una relazione di visita cardiologica del
16 dicembre 2009 ed un referto della prova da sforzo del 26 gennaio
2010 (doc. A 77-1, 79-2 e 79-7; v. anche doc. A 75-1).
B.f.b Nel rapporto del 17 marzo 2010, il dott. D._______, specialista in
cardiologia, ha rilevato che l'interessato è stato sottoposto ad un interven-
to cardiaco nel settembre del 2009. Ha reputato che l'interessato è in
grado di svolgere nella misura del 100% un'attività sostitutiva adeguata
da ottobre del 2009 (doc. A 78-1).
B.g Nel rapporto del 22 marzo 2010, il dott. C._______ ha indicato che, a
prescindere dalla patologia cardiaca – che ha causato un'incapacità lavo-
rativa del 100% in qualsiasi attività nei mesi di settembre e ottobre 2009 –
lo stato di salute dell'assicurato è rimasto invariato (doc. A 81-1).
C.
Con progetto di decisione del 2 aprile 2010, l'Ufficio AI del Cantone
C-5407/2010
Pagina 4
B._______ ha comunicato all'interessato che, in virtù della documenta-
zione medica agli atti, la richiesta di prestazioni sarebbe stata respinta
(doc. A 85-1).
D.
Il 20 aprile 2010, l'interessato ha preso posizione sul citato progetto di
decisione, segnalando che vi è stato un peggioramento del suo stato di
salute (aggravamento dello stato depressivo e grandi difficoltà nella de-
ambulazione [doc. A 86-1]).
E.
Il 18 giugno 2010, l'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero ha re-
spinto la domanda di prestazioni dell'assicurazione svizzera per l'invalidi-
tà. Ha rilevato che l'esercizio della precedente attività di piazzaiolo è da
considerare inesigibile dal 1° novembre 2004, ma che l'assicurato presen-
ta, fermo restando un'inabilità al lavoro medico-teorica del 100% in set-
tembre e ottobre del 2009, una capacità lavorativa del 70% in un'attività
sostitutiva confacente allo stato di salute a far tempo da ottobre del 2006,
ciò che conduce, nell'ambito di un'attività sostitutiva adeguata, ad un gra-
do d'invalidità del 29%, che esclude il riconoscimento del diritto ad una
rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità (doc. A 90-1).
F.
Il 26 luglio 2010, l'interessato ha interposto ricorso dinanzi al Tribunale
amministrativo federale contro la decisione dell'UAIE del 18 giugno 2010
mediante il quale ha chiesto, sostanzialmente, il riconoscimento di una
prestazione dell'assicurazione svizzera per l'invalidità. Si è doluto di un'er-
rata valutazione delle sue condizioni di salute e della sua capacità lavora-
tiva (doc. TAF 1).
G.
Il 31 agosto 2010, il medesimo ha versato l'anticipo spese (doc. TAF 2, 3
e 5).
H.
Il 24 settembre 2009, l'interessato ha esibito documenti medici da agosto
2007 a dicembre 2009 (già agli atti) nonché un referto di esami emato-
chimici del 16 agosto 2010, un certificato neurologico del 19 agosto 2010
ed un certificato medico della dott.ssa E._______ del 22 settembre 2010
(doc. TAF 7).
C-5407/2010
Pagina 5
I.
Con risposta del 9 novembre 2010, l'UAIE ha proposto la reiezione del
gravame e la conferma della decisione impugnata. Ha rinviato alla presa
di posizione dell'Ufficio AI del Cantone B._______ del 29 ottobre 2010,
secondo la quale – in virtù del rapporto del 19 ottobre 2010 del dott.
F._______, medico SMR (doc. TAF 9) – la documentazione medica pro-
dotta che evidenzia la (nuova) diagnosi di neuropatia diabetica con diffi-
coltà motorie si riferisce ad un'epoca successiva alla data di emissione
della decisione impugnata e non è dunque suscettibile di modificare la va-
lutazione clinica-lavorativa del ricorrente. Detto Ufficio ha altresì ribadito
la correttezza del confronto dei redditi effettuato (doc. TAF 9).
J.
Con provvedimento del 26 novembre 2010 (notificato il 30 novembre
2010; doc. TAF 11 [avviso di ricevimento]), il Tribunale amministrativo fe-
derale ha invitato il ricorrente ad inoltrare, entro il 14 gennaio 2011, una
replica (doc. TAF 10). Il termine è scaduto infruttuoso.
Diritto:
1.
1.1 Il Tribunale amministrativo federale esamina d'ufficio e con piena co-
gnizione la sua competenza (art. 31 e segg. della legge del 17 giugno
2005 sul Tribunale amministrativo federale [LTAF, RS 173.32]), rispetti-
vamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 133 I
185 consid. 2 e relativi riferimenti).
1.2 Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui
all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in com-
binazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge fede-
rale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI, RS
831.20), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 della legge federale
del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021),
rese dall'Ufficio AI per le persone residenti all'estero.
1.3 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni
sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la legge
federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicura-
zioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni
della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e
28-70), sempre che la LAI non deroghi alla LPGA.
C-5407/2010
Pagina 6
1.4 Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e aven-
te un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modi-
fica (art. 59 LPGA), il ricorso – interposto tempestivamente e rispettoso
dei requisiti previsti dalla legge (art. 60 LPGA nonché art. 52 PA) – è per-
tanto ammissibile.
2.
2.1 Secondo l'art. 2 LPGA, le disposizioni della legge stessa sono appli-
cabili alle assicurazioni sociali disciplinate dalla legislazione federale, se e
per quanto le singole leggi sulle assicurazioni sociali lo prevedano.
2.2 Dal profilo temporale sono applicabili le disposizioni in vigore al mo-
mento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato
giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 130 V 445
consid. 1.2 e relativi riferimenti nonché DTF 129 V 1 consid. 1.2; per
quanto concerne le disposizioni formali della LPGA, immediatamente ap-
plicabili con la loro entrata in vigore, v. DTF 130 V 1 consid. 3.2). Occorre
rilevare che se l'evento assicurato è insorto prima del 1° gennaio 2008 ri-
spettivamente se il termine di attesa legale di un anno ha iniziato a decor-
rere prima di tale data ed è scaduto nel 2008, e a condizione che la do-
manda di rendita sia stata presentata entro il 31 dicembre 2008, sono ap-
plicabili, per l'esame del diritto eventuale a una rendita, le norme in vigore
fino al 31 dicembre 2007 (cfr., sulla questione, la lettera-circolare n. 253
dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali [UFAS] del 12 dicembre
2007; cfr. pure sentenza del Tribunale amministrativo federale C-
3445/2010 del 24 maggio 2012 consid. 3.2).
3.
Alfine di accertare se il grado d'invalidità del ricorrente si è modificato in
maniera da influire sul diritto alle prestazioni, si deve confrontare, da un
lato, la situazione di fatto dell'ultima decisione cresciuta in giudicato che è
stata oggetto di un esame materiale del diritto alla rendita dopo contestu-
ale accertamento pertinente dei fatti, apprezzamento delle prove e con-
fronto dei redditi e, dall'altro lato, la situazione di fatto vigente all'epoca
del provvedimento litigioso (DTF 133 V 108). Il periodo di riferimento nella
presente vertenza è pertanto quello intercorrente tra l'8 ottobre 2007, data
della decisione dell'UAIE mediante la quale è stata erogata una rendita
intera d'invalidità dal 1° novembre 2005 al 31 gennaio 2007, e il 18 giu-
gno 2010, data della decisione impugnata.
C-5407/2010
Pagina 7
4.
Giova peraltro rilevare che il ricorrente ha versato contributi all'AVS/AI
svizzera per più di 7 anni (cfr. doc. A 44-2) e, pertanto, adempie la condi-
zione della durata minima di contribuzione sia essa riferita alle norme in
vigore fino al 31 dicembre 2007 o a quelle entrate in vigore il 1° gennaio
2008.
5.
In virtù dell'art. 43 LPGA nonché degli art. 12 e 13 PA e dell'art. 19 PA in
combinazione con l'art. 40 della legge federale di procedura civile del 4
dicembre 1947 (PCF, RS 273), il tribunale accerta, con la collaborazione
delle parti, i fatti determinanti per la soluzione della controversia, assume
le prove necessarie e le valuta liberamente. Secondo giurisprudenza, se il
giudice ritiene che i fatti non sono sufficientemente delucidati, può, peral-
tro non senza qualche limitazione (cfr. DTF 137 V 210 consid. 4.4.1.4),
sia rinviare la causa all'amministrazione per completamento dell'istruzio-
ne sia procedere lui medesimo a tale istruzione complementare. Un rinvio
all'amministrazione che ha per scopo di completare l'accertamento dei
fatti non viola né i principi della semplicità e della celerità né il principio
inquisitorio. In particolare, un siffatto rinvio appare in generale siccome
giustificato se l'amministrazione ha proceduto ad una constatazione dei
fatti sommaria nella speranza che in caso di ricorso sarebbe poi stato il
Tribunale ad effettuare i necessari accertamenti fattuali (cfr. sentenza del
Tribunale federale 9C_162/2007 del 3 aprile 2008 consid. 2.3 e relativi ri-
ferimenti).
6.
Il giudice delle assicurazioni sociali deve esaminare in maniera obiettiva
tutti i mezzi di prova, indipendentemente dalla loro provenienza, e poi de-
cidere se i documenti messi a disposizione permettono di giungere ad un
giudizio attendibile sulle pretese giuridiche litigiose. Affinché il giudizio
medico acquisti valore di prova rilevante, esso deve essere completo in
merito ai temi sollevati, deve fondarsi, in piena conoscenza della pregres-
sa situazione valetudinaria (anamnesi), su esami approfonditi e tenere
conto delle censure sollevate dal paziente, per poi giungere in maniera
chiara a fondate, logiche e motivate deduzioni. Peraltro, per stabilire se
un rapporto medico ha valore di prova non è determinante né la sua ori-
gine né la sua denominazione – ad esempio quale perizia o rapporto –
ma il suo contenuto (DTF 125 V 351 consid. 3).
7.
Dalla documentazione medica agli atti emerge che il ricorrente soffre se-
C-5407/2010
Pagina 8
gnatamente di malattia da HIV stadio CDC B3 in costante terapia antire-
trovirale – con documentata neuropatia verosimilmente iatrogena – epa-
topatia cronica con importante piastinopenia, cardiopatia ischemica ad
evoluzione ipocinetica in trattamento farmacologico, depressione subcro-
nica (F 34.1 secondo l'ICD 10), allergia agli acari della polvere, diabete
mellito insulino richiedente, esofago di Barrett, ernia iatale, stato dopo
epatite virale e disuria (cfr. perizia medica particolareggiata E 213 del 1°
agosto 2008 [doc. A 51-1] e rapporto del medico SMR del 22 marzo 2010
[doc. A 81-1]).
8.
8.1 Nei rapporti del 22 ottobre 2009 e del 21 gennaio 2010 (doc. A 71-1 e
74-1), il dott. C._______, medico SMR, ha ritenuto che in virtù della do-
cumentazione medica agli atti non è ravvisabile un peggioramento dello
stato di salute del ricorrente. Ha poi precisato nel rapporto del 22 marzo
2010 (doc. A 81-1) che, a prescindere dalla patologia cardiaca (che però
ha inciso solo nel senso di un'incapacità lavorativa totale nei mesi di set-
tembre ed ottobre del 2009), lo stato di salute dell'assicurato è rimasto in-
variato. Ha quindi confermato per il ricorrente un'incapacità lavorativa del
100% da novembre del 2004 nella precedente attività di piazzaiolo e,
fermo restando un'inabilità al lavoro del 100% in settembre e ottobre del
2009, un'incapacità lavorativa del 30% da ottobre del 2006 in un'attività
confacente allo stato di salute.
8.2 In merito a tale valutazione, e per quanto emerge dalla documenta-
zione medica agli atti, occorre rilevare che se nel 2007 nella perizia pluri-
disciplinare del SAM è indicato che il ricorrente soffriva di dolori agli arti
inferiori, ma che non erano presenti segni clinici di polineuropatia né d'in-
sufficienza arteriosa (v. doc. A 37-15), la situazione appare avere subito,
dal profilo neurologico, un cambiamento significativo a partire al più tardi
dal 1° agosto 2008. In tale data è stata redatta la perizia medica E 213
(doc. A 51-1), nella quale è stata diagnosticata una neuropatia (doc. A 51-
1 pag. 7 n. 7). Detta diagnosi è poi stata confermata nel certificato medico
del 5 novembre 2009 del dott. G._______, specialista in neurologia (doc.
A 79-7), in cui è riferito che il paziente è affetto da neuropatia diabetica e
vascolopatia polidistrettuale che condizionano disturbi della deambula-
zione e che lo stesso "necessita pertanto di un alloggio a piano terreno
per le gravi difficoltà motorie". Nel referto della prova da sforzo del 26
gennaio 2010 (doc. A 79-5) è altresì precisato che "per difficoltà alla de-
ambulazione, il test è stato eseguito a carico adattato". Infine, dal certifi-
cato medico del 22 settembre 2010 della dott.ssa E._______ (doc. TAF 7)
C-5407/2010
Pagina 9
– certo redatto dopo la data della decisione impugnata, ma che si riferisce
manifestamente ad una situazione esistente anche anteriormente alla da-
ta di detta decisione (vista la compatibilità con il certificato medico del no-
vembre 2009) – risulta, fra l'altro, che il paziente soffre di una neuropatia
diabetica con conseguenti difficoltà motorie. Non appare quindi possibile
oggettivare, in assenza di un rapporto neurologico dettagliato che si e-
sprima sull'evoluzione nel tempo dello stato di salute del ricorrente, una
capacità al lavoro del 70% sia nella precedente attività di piazzaiolo sia in
un'attività sostitutiva confacente allo stato di salute fino al 18 giugno 2010
(data della decisione impugnata), come proposto dal dott. C._______, nel
rapporto del 22 ottobre 2009 (doc. A 71-1), e neppure concludere che la
neuropatia diabetica con difficoltà motorie si è manifestata in epoca suc-
cessiva rispetto alla data della decisione impugnata, come indicato dal
dott. F._______ nel rapporto del 19 ottobre 2010 (doc. TAF 9).
9.
Da quanto esposto, discende che la decisione impugnata – che viola il di-
ritto federale (accertamento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamen-
te rilevanti) – incorre nell'annullamento.
10.
10.1 Quando il Tribunale amministrativo federale annulla una decisione,
esso può sostituirsi all'autorità inferiore e giudicare direttamente nel meri-
to o rinviare la causa, con istruzioni vincolanti, all'autorità inferiore per un
nuovo giudizio (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federale C-
7965/2010 del 27 marzo 2012 consid. 10.1). In particolare, esso si sosti-
tuirà all'autorità inferiore se gli atti sono completi e comunque sufficienti a
statuire sull'applicazione del diritto federale (v. sentenza del Tribunale fe-
derale 9C_162/2007 del 3 aprile 2008 consid. 2.3 e relativi riferimenti;
DTF 126 II 43 e DTF 125 II 326). Tale non è il caso nella presente fatti-
specie per i motivi precedentemente indicati. Gli atti di causa sono per-
tanto rinviati all'autorità inferiore affinché la stessa proceda a completare
l'accertamento dei fatti giuridicamente rilevanti con riferimento allo stato di
salute del ricorrente, segnatamente con un rapporto neurologico detta-
gliato (che si esprima sulle affezioni neurologiche esistenti a decorrere
dalla crescita in giudicato della decisione dell'UAIE sulla seconda doman-
da di prestazioni AI presentata dall'assicurato) e con un complemento de-
gli esami concernenti le altre affezioni in causa che l'evoluzione nel tempo
dello stato di salute dell'insorgente dovesse rendere necessario (cfr., sulla
possibilità di un rinvio all'autorità inferiore in siffatte circostanze, DTF 137
V 210 4.4.1.4), nonché a pronunciare una nuova decisione.
C-5407/2010
Pagina 10
10.2 Occorre peraltro rilevare che nell'ambito dell'accertamento ancora
da esperire dall'autorità inferiore, a seguito del rinvio degli atti di causa,
non sussiste l'eventualità di una nuova decisione dell'UAIE a detrimento
dell'insorgente (cfr., sulla questione, DTF 137 V 314 consid. 3.2.4) dal
momento che nella decisione impugnata del 18 giugno 2010 l'autorità in-
feriore ha considerato che il ricorrente non ha subito un'incapacità lavora-
tiva di livello pensionabile, perlomeno fino alla data della decisione impu-
gnata (che costituisce il limite della cognizione temporale di questo Tribu-
nale nel caso di specie), ed ha respinto la domanda del medesimo volta
all'ottenimento di una rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità.
11.
11.1 Visto l'esito della causa, non sono prelevate delle spese processuali
(art. 63 PA). L'anticipo equivalente alle presunte spese processuali di fr.
300.--, versato il 31 agosto 2010, è restituito al ricorrente.
11.2 Si giustifica altresì l'attribuzione di un'indennità a titolo di spese ripe-
tibili (art. 64 PA in combinazione con gli art. 7 e segg. del regolamento
sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale ammi-
nistrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). La stes-
sa, in assenza di una nota dettagliata, è fissata d'ufficio (art. 14 cpv. 2 TS-
TAF) in fr. 1'000.--, tenuto conto del lavoro utile e necessario svolto dal
rappresentante del ricorrente. L'indennità per ripetibili è posta a carico
dell'UAIE.
(dispositivo alla pagina seguente)
C-5407/2010
Pagina 11
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è parzialmente accolto, nel senso che la decisione impugnata
del 18 giugno 2010 è annullata e gli atti di causa sono rinviati all'UAIE af-
finché proceda al completamento dell'istruttoria ed emani una nuova de-
cisione ai sensi dei considerandi.
2.
Non si prelevano spese processuali. L'anticipo di fr. 300.--, corrisposto il
31 agosto 2010, è restituito al ricorrente.
3.
L'UAIE rifonderà al ricorrente fr. 1'000.-- a titolo di spese ripetibili.
4.
Comunicazione a:
– rappresentante del ricorrente (Raccomandata con avviso di
ricevimento)
– autorità inferiore (n. di rif. ; Raccomandata)
– Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata)
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Vito Valenti Marcella Lurà
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna,
entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella misura in cui
sono adempiute le condizioni di cui agli art. 82 e segg., 90 e segg. e 100
della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110).
Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei
mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in pos-
sesso della parte – i documenti indicati come mezzi di prova devono es-
sere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione: