Corte II I
C-5414/2008
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 2 2 m a r z o 2 0 1 0
Giudici Francesco Parrino (presidente del collegio),
Vito Valenti, Elena Avenati-Carpani,
cancelliere Dario Croci Torti.
A.________,
patrocinata dall'avvocato Andrea Marazzi,
casella postale 1665, 6648 Minusio,
ricorrente,
contro
Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli
infortuni (INSAI/SUVA),
Fluhmattstrasse 1, casella postale 4358, 6002 Lucerna,
autorità inferiore.
Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni (decisione
del 30 giugno 2008)
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
C-5414/2008
Fatti:
A.
La ditta individuale A._______ (in seguito A._______) è iscritta al
registro di commercio dal 10 maggio 2000 ed ha per scopo
l'assistenza sanitaria privata (vedi estratto del Registro di commercio
del Cantone Ticino).
Su richiesta della ditta, mediante decisione del 26 febbraio 2002,
l'Ufficio del lavoro del Cantone Ticino le ha rilasciato un'autorizzazione
d'esercizio per la fornitura di personale a prestito.
Nell'ambito di un controllo avviato dall'Istituto nazionale svizzero di
assicurazione contro gli infortuni (in seguito SUVA) è emerso che la
ditta in questione è assicurata presso la Zurigo assicurazioni per gli
infortuni professionali. Le persone impiegate sono salariate e, salvo
due dipendenti che lavorano in ufficio, le altre lavorano nel campo
infermieristico, assistendo i malati a domicilio o durante il ricovero in
ospedale o in una casa di cura per anziani. La ditta fattura le
prestazioni di assistenza direttamente al cliente o alle casse malati. Al
momento dell'ispezione, da 20 a 30 persone erano attive per la ditta
per più di 8 ore di lavoro settimanale, per una massa salariale annua
di Fr. 500'000.- (vedi rapporto del 10 maggio 2007 dell'ispettore della
SUVA).
B.
Ritenendo che A._______ è assimilabile a un'azienda di lavoro
temporaneo, e che pertanto per legge deve essere obbligatoriamente
assicurata contro gli infortuni professionali e non professionali presso
la SUVA, mediante due decisioni dell'11 settembre 2007, questo ente
l'ha assoggettata con effetto dal 1° gennaio 2008.
Il 3 ottobre 2007, A._______ si è opposta a tali provvedimenti facendo
valere di essere una ditta attiva nel campo dell'assistenza a domicilio e
non una ditta di collocamento temporaneo di personale. La ditta stessa
impiega infatti il personale di cui ha bisogno.
Con scritto del 14 novembre 2007, la SUVA ha accordato l'effetto
sospensivo all'opposizione.
Su richiesta della SUVA, A._______ ha fatto pervenire una statistica
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all'attenzione del Segretariato di Stato dell'economia relativa al
numero degli impiegati assunti (22 nel 2006) e al numero delle ore
d'impiego effettuate (18'150 nel 2006) e una lettera dell'Ufficio del
lavoro del Cantone Ticino del 24 settembre 2007.
Mediante decisione del 30 giugno 2008, la SUVA ha respinto
l'opposizione di A._______ e confermato il suo assoggettamento
obbligatorio. La SUVA sostiene che A._______ sarebbe un'azienda di
lavoro temporaneo come lo dimostra l'autorizzazione cantonale
dell'Ufficio del lavoro e l'iscrizione presso il Segretariato di Stato
dell'economia, alla quale peraltro deve fornire regolarmente delle
statistiche. Anche gli accertamenti dell'ispettore, contenuti nel rapporto
del 10 maggio 2007, hanno confermato questa valutazione.
C.
Il 18 agosto 2008, A._______, per il tramite dell'avv. Marazzi, ha
interposto ricorso contro questa decisione presso il Tribunale
amministrativo federale (TAF) chiedendone l'annullamento, protestate
spese e ripetibili. L'insorgente fa in sostanza valere di essere
un'azienda di servizio e non un'azienda che presta personale. A
suffragio della sua tesi produce una lettera del 6 maggio 2008
dell'Ufficio del lavoro cantonale dalla quale si evince che l'obbligo di
autorizzazione per la fornitura di personale a prestito è in corso di
esame.
Con risposta del 24 novembre 2008, la SUVA ha proposto di
respingere il gravame con argomenti di cui si dirà, per quanto
necessario, nella parte in diritto.
D.
In sede di replica, l'insorgente ha trasmesso una comunicazione
dell'Ufficio del lavoro del Cantone Ticino del 16 dicembre 2008, nella
quale si afferma che l'autorizzazione cantonale per il collocamento
privato è soppressa. Venendo a mancare quest'autorizzazione,
secondo l'insorgente, non vi sarebbe più alcun motivo per considerarla
quale azienda di lavoro temporaneo e assoggettarla obbligatoriamente
alla SUVA.
Nella sua duplica del 6 marzo 2009, la SUVA ha affermato che per
essere considerata un'azienda di lavoro temporaneo non è necessario
disporre di un'autorizzazione cantonale e che quindi la soppressione
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dell'autorizzazione non è di per sé rilevante. Determinante è il fatto
che l'azienda in questione presti personale a terzi per un tempo
determinato, come risulterebbe, tra l'altro, dal suo portale internet
(www.A._____.ch ). Inoltre, alla comunicazione del 16 dicembre 2008
non può essere riconosciuto alcun valore in quanto non è una
decisione formale.
Con scritto dell'11 marzo 2009 l'insorgente ha confermato le sue
conclusioni e il 3 aprile 2009 ha versato l'anticipo richiesto per le
presunte spese processuali (Fr. 2'000.-).
E.
Su richiesta del giudice dell'istruzione, A._______ ha versato agli atti
un'attestazione del 15 luglio 2009 dell'Ufficio del lavoro cantonale
concernente il carattere definitivo della comunicazione del 16
dicembre 2008 e una copia di un contratto di lavoro tipo tra A._______
e i suoi dipendenti.
Invitata a determinarsi sulla documentazione prodotta, la SUVA ha
confermato la proposta di respingere il ricorso. L'autorità inferiore
domanda in particolare, riferendosi a uno scritto di A._______ del 18
giugno 2007, di versare agli atti l'incarto del Segretariato di Stato
dell'economia concernente l'autorizzazione per la fornitura di
personale a prestito di A._______. La SUVA contesta inoltre il
carattere probatorio del contratto tipo acquisito agli atti.
Diritto:
1.
In virtù dell'art. 31 LTAF, questo tribunale giudica i ricorsi contro le
decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968
sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) emanate dalle
autorità menzionate all'art. 33 LTAF, riservate le eccezioni di cui all'art.
32. In particolare, le decisioni rese dalla INSAI/SUVA concernenti la
competenza della SUVA di assicurare i lavoratori di un'azienda
possono essere portate innanzi al TAF conformemente all'art. 109 lett.
a della legge federale del 20 marzo 1981 sull'assicurazione contro gli
infortuni (LAINF, RS 832.20).
2.
La procedura dinanzi al Tribunale amministrativo federale è retta dalla
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PA, in quanto non è disposto altrimenti (art. 37 LTAF). Giusta l'art. 3
lett. dbis PA, sono riservate le disposizioni speciali della legge federale
del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni
sociali (LPGA, RS 830.1).
Il ricorso è stato presentato nel termine e nelle forme legali (art. 38
seg., 60 LPGA, art. 52 PA). Nella sua qualità di datrice di lavoro la
ricorrente è debitrice dei premi d'assicurazione obbligatori contro gli
infortuni professionali e non (art. 91 cpv. 1 LAIF). Essa è pertanto
toccata dalla decisione su opposizione ed ha un interesse degno di
protezione al suo annullamento o alla sua modifica (art. 59 LPGA). Si
può quindi esaminare sul merito il ricorso, preso atto, inoltre, del
pagamento dell'anticipo per le spese processuali.
3.
3.1 Conformemente all'art. 49 PA, il ricorrente può far valere la
violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere
di apprezzamento, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti
giuridicamente rilevanti e l'inadeguatezza.
In virtù del principio inquisitorio, il Tribunale deve accertare i fatti
pertinenti ed ordinare d'ufficio le prove necessarie (cfr. art. 12 PA); egli
applica d'ufficio il diritto. Le parti sono tenute a collaborare
all'accertamento dei fatti (art. 13 PA) e motivare il ricorso (art. 52 PA).
Di conseguenza, l'autorità giudiziaria si limita ad esaminare, di
principio, gli argomenti sollevati con il ricorso e non entra nel merito di
questioni di diritto non espressamente invocate perlomeno nelle
misura in cui queste non facciano parte del contesto generale della
fattispecie (cfr. DTF 119 V 347 consid. 1a; ALEXANDRA RUMO-JUNGO,
Bundesgesetz über die Unfallversicherung, 3a edizione, Zurigo 2003,
p. 348).
3.2 L'oggetto del litigio concerne l'assoggettamento obbligatorio di
A._______ alla SUVA per l'assicurazione contro gli infortuni
professionali e non. Non sono invece litigiosi la classe o il grado della
tariffa dei premi che non verranno quindi esaminati dallo scrivente
Tribunale (DTF 131 V 164 consid. 2.1).
3.3 Secondo la prassi della SUVA, confermata dallo scrivente
Tribunale, quando un'azienda è già assicurata presso un assicuratore
privato, in caso di contestazione l'assoggettamento obbligatorio alla
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SUVA non ha alcun effetto fino a quando la decisione di
assoggettamento non cresce in giudicato. Durante questo lasso di
tempo, i sinistri sono presi a carico dall'assicuratore privato. Se
l'assoggettamento alla SUVA dovesse essere confermato, quest'ultima
emanerebbe una nuova decisione di assoggettamento e
riesaminerebbe d'ufficio il grado delle tariffe dei premi tenendo conto
dei fatti giuridicamente determinanti che sono nel frattempo
intervenuti. Nel caso contrario, l'assoggettamento sarebbe privo
d'effetto (sentenza C-5670/2007 del 4 febbraio 2009 del TAF consid.
3.2 e 3.3 con i rif.).
4.
4.1 Di principio, l'assicurazione contro gli infortuni è gestita, secondo
le categorie d'assicurati, dalla SUVA o da altri assicuratori autorizzati e
dalla cassa suppletiva da loro amministrata (art. 58 LAINF). L'art. 66
LAINF elenca i lavoratori delle aziende ed amministrazioni che devono
essere assicurati obbligatoriamente alla SUVA, tra i quali figurano le
aziende di lavoro temporaneo (art. 66 cpv. 1 lett. o LAINF). Dando
seguito al mandato conferito all'art. 66 cpv. 2 LAINF, il Consiglio
federale ha precisato che le aziende di lavoro temporaneo
comprendono il proprio personale e quello di cui fungono da
intermediarie (art. 85 dell'ordinanza sull'assicurazione contro gli
infortuni del 20 dicembre 1982, OAINF, RS 832.202).
Per l'art. 88 OAINF l'attività della SUVA si estende parimenti alle
aziende ausiliarie o accessorie tecnicamente legate a una delle
aziende principali previste dall'art. 66 cpv. 1 LAINF. Se l'azienda
principale esula dal campo d'attività della SUVA, i lavoratori delle
aziende ausiliarie o accessorie devono pure essere assicurati presso
un assicuratore privato designato all'art. 68 LAINF. Vi è un'azienda
mista qualora più entità uniche di aziende appartenenti allo stesso
datore di lavoro non hanno alcun legame tecnico tra loro. Le entità
uniche di dette aziende devono essere assicurate dalla SUVA se
soddisfano le condizioni dell'art. 66 cpv. 1 LAINF.
Il Consiglio federale può inoltre dispensare dall'obbligo di assicurarsi
presso la SUVA i lavoratori di aziende affiliate ad un istituto di
assicurazione privato contro gli infortuni di un'associazione
professionale che garantisca una protezione assicurativa equivalente
(art. 66 cpv. 3 LAINF).
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4.2 Alla luce di questi principi è necessario procedere ad alcune
distinzioni per determinare se un'azienda debba essere assicurata
obbligatoriamente presso la SUVA. In primo luogo si deve stabilire se
l'azienda in questione è un'impresa unitaria o un'impresa composita,
nel senso di mista o suddivisa in un'impresa principale, ausiliarie o
accessorie (DTF 113 V 346 consid. 3 e 4). Un'azienda unitaria è
assicurata obbligatoriamente alla SUVA se esercita un'attività che
rientra nel campo d'applicazione dell'art. 66 LAINF. Il Tribunale
federale delle assicurazioni ha precisato che l'entità delle singole
attività specifiche per un settore non è rilevante ai fini
dell'assoggettamento alla SUVA. Di conseguenza, anche se
un'azienda unitaria effettua solo in minima parte un'attività che rientra
nel campo di applicazione dell'art. 66 LAINF, essa deve essere
assicurata obbligatoriamente alla SUVA. Per esempio un'attività ai
sensi dell'art. 66 cpv. 1 LAINF limitata al 4-5% è sufficiente per
attribuire un'azienda alla SUVA (RAMI 2005 n. U 534 p. 44 consid. 5.2,
RAMI 2004 n. U 498 p. 159 consid. 6.1; vedi anche sentenze del
Tribunale federale U 412/06 del 26 gennaio 2007, U 484/05 del 9
giugno 2006, U 129/05 del 7 giugno 2006 e U 416/05 del 25 gennaio
2006). Invece, nel caso di un'azienda composita, bisogna determinare
come sono organizzate le varie parti dell'azienda e definire se si tratta
di un'impresa mista, ausiliaria o accessoria (DTF 113 V 327 consid.
7a).
4.3 Nella fattispecie, non è contestato che A._______ è un'azienda.
Infatti, la ditta individuale, iscritta nel registro di commercio, ha diversi
dipendenti. È pure indiscutibile che si tratta di un'impresa unitaria. In
effetti, A._______ si occupa di attività proprie a quelle di un'azienda di
assistenza sanitaria e presenta un carattere omogeneo come richiesto
dalla giurisprudenza sopracitata (DTF 113 V 346 consid. 3b).
5.
Per stabilire se la ditta A._______ deve essere affiliata
obbligatoriamente alla SUVA resta da accertare se assume attività che
rientrano nel campo d'applicazione dell'art. 66 cpv. 1 lett. o LAINF.
5.1 Nella sentenza C-88/2007 consid. 3.2 del 5 agosto 2008 del TAF è
stato affermato che per rientrare nel campo di applicazione degli
art. 66 cpv. 1 lett. o LAINF e 85 OAINF è sufficiente che un'azienda
fornisca lavoro temporaneo a terzi e che non sono previsti altri criteri
per definire quando questa fattispecie è realizzata. Va precisato che in
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quella occasione il TAF non ha dovuto esprimersi sulla definizione di
azienda di lavoro temporaneo poiché l'azienda in questione era attiva
nel collocamento del personale, al beneficio di un'autorizzazione
cantonale e che questi fatti non erano contestati. L'azienda si
opponeva all'assoggettamento obbligatorio alla Suva per altri motivi
facendo valere che operava esclusivamente nell'ambito della
macellazione di carne e che pertanto andava esentata.
5.2 Neppure il Messaggio del Consiglio federale del 18 agosto 1976
per una legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni fornisce
maggiori precisazioni in merito alla nozione di azienda di lavoro
temporaneo (FF 1976 III 155 e seg., 228).
5.3 La legge federale del 6 ottobre 1989 sul collocamento e il
personale a prestito (LC, RS 823.11) e la relativa ordinanza del 16
gennaio 1991 sul collocamento (OC, RS 823.111) hanno per scopo di
regolamentare la fornitura di personale a prestito. Da queste normative
si evince che i datori di lavoro (prestatori) che cedono per mestiere
lavoratori a terzi (imprese acquisitrici) devono chiedere
un’autorizzazione d’esercizio all’ufficio cantonale del lavoro (art. 12
cpv. 1 LC). L'art. 26 OC precisa che è considerato prestatore chiunque
ceda i servizi di un lavoratore a un’impresa acquisitrice, accordandole
per l’essenziale il potere di impartire istruzioni al lavoratore. L'art. 27
OC definisce l'oggetto di questo contratto nel seguente modo: la
fornitura di personale a prestito comprende il lavoro temporaneo, il
lavoro a prestito e la cessione occasionale di lavoratori ad imprese
acquisitrici (cpv. 1). È considerato lavoro temporaneo se lo scopo e la
durata del contratto di lavoro concluso fra il datore di lavoro e il
lavoratore sono limitati a un solo impiego presso un'impresa
acquisitrice (cpv. 2). È considerato lavoro a prestito se: a. lo scopo del
contratto di lavoro concluso fra il datore di lavoro e il lavoratore
consiste principalmente nel cedere i servizi del lavoratore a imprese
acquisitrici, e b. la durata del contratto di lavoro è di regola
indipendente da singoli impieghi presso imprese acquisitrici (cpv. 3). È
considerata cessione occasionale di lavoratori se: a. lo scopo del
contratto di lavoro concluso fra il datore di lavoro e il lavoratore
consiste essenzialmente nel porre il lavoratore sotto gli ordini del
datore di lavoro; b. i servizi del datore di lavoro sono ceduti solo
eccezionalmente a un'impresa acquisitrice, e c. la durata del contratto
di lavoro è indipendente da eventuali impieghi presso imprese
acquisitrici (cpv. 4).
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5.4 È opportuno ricordare che il Messaggio del 27 novembre 1985
concernente la revisione della legge federale sul servizio di
collocamento e la fornitura di servizi precisa che la caratteristica
principale della fornitura di servizi è il prestito, a scopi lucrativi, ossia
regolare e contro rimunerazione, di lavoratori ad altri datori di lavoro.
“Il termine generico di «fornitore di servizi» si applica alle imprese di lavoro
temporaneo e alle imprese in regìa, come anche ai datori di lavoro che
mettono regolarmente il loro personale a disposizione di terzi per assicurare
un determinato lavoro. Le diverse forme di fornitura di servizi verranno così
uniformemente sottoposte alle stesse prescrizioni. I motivi che militano per
questa soluzione sono i seguenti: da un lato, tutte le forme di prestito di
lavoratori implicano una scissione delle funzioni di datore di lavoro,
provocante gli inconvenienti caratteristici a questa categoria di lavoratori (...).
Dall'altro, nel settore della fornitura di servizi esistono problemi di
delimitazione che praticamente non possono essere risolti dal profilo
giuridico.
Nelle discussioni preliminari, è stato proposto un trattamento giuridico
differenziato delle diverse forme di fornitura di servizi. Tuttavia, se si tiene
conto delle ampie caratteristiche comuni, le discrepanze hanno
un'importanza soltanto secondaria. Una delle particolarità più
frequentemente rilevate è la differenza nella durata o nella continuità degli
impieghi. Infatti, la durata del lavoro in regìa è generalmente assai lunga e il
suo scopo è pertanto l'impiego a lungo termine. Il vero e proprio «prestito di
lavoratori» è piuttosto eccezionale e di breve durata, ma viene generalmente
inserito in un rapporto di lavoro ordinario di durata illimitata. Nel caso di
lavoro temporaneo infine, gli impegni sono generalmente di breve durata, ma
possono parimenti estendersi sull'arco di diversi mesi. La durata dell'impiego
può dunque servire d'indicazione, ma non di criterio distintivo. Un'altra
differenza tra le diverse forme di fornitura di servizi consiste nel fatto che
l'agenzia di lavoro temporaneo addossa al lavoratore i rischi inerenti alla
mancanza di lavoro, mentre un'impresa di lavoro in regìa oppure, di vero e
proprio «prestito di lavoratori» ne assume l'intera responsabilità. In virtù del
diritto svizzero in materia di disdetta, questo criterio diventa però privo
d'oggetto.
Un'impresa in regìa, che stipula un termine di disdetta di un giorno, non
assume affatto il rischio abitualmente incorso dal datore di lavoro. I limiti tra
le diverse forme sono dunque assai vaghi e non possono essere determinati
con precisione. Il disegno persegue quindi in primo luogo lo scopo di
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proteggere i lavoratori assunti per la fornitura di servizi, indipendentemente
se trattasi di lavoro in regìa oppure di lavoro temporaneo, fornito sotto gli
ordini di un terzo. Non appare dunque opportuna una suddivisione della
fornitura di servizi in base a criteri distintivi secondari.
Dev'essere però fatta una delimitazione tra contratto di fornitura di servizi e
contratto d'opera e di montaggio. Per la fornitura di servizi è caratteristico il
conferimento all'impresa acquisitrice di servizi del diritto di dare istruzioni ai
lavoratori assunti. Per contro, l'impresa che fornisce l'opera oppure l'impresa
di montaggio si obbliga rispetto al committente a produrre una determinata
cosa. Essa equipaggia i lavoratori e mantiene il diritto di dare istruzioni; il
committente rimane passivo. Dacché sono presumibili tentativi di elusione
della legge con la stipulazione di «pseudocontratti d'opera» e «contratti di
montaggio», la definizione contenuta nel capoverso 1 [dell'art. 12 LC] è
scientemente ampia e si estende parimenti alle imprese i cui lavoratori, in
base a contratti d'opera o di montaggio o ad altre forme analoghe, eseguono
lavori per terzi che abitualmente li svolgono direttamente; in altri termini, i
lavori specifici del ramo (ad es. lavori di costruzione nel caso di un'impresa
edile)” (estratto da FF 1985 III 503 e seg., in particolare p. 545/546).
5.5 Il Tribunale federale ha avuto l'occasione di ricordare – in sentenze
che non riguardano l'assoggettamento all'assicurazione infortuni ma
da cui si possono trarre utili spunti – che di principio il contratto di
lavoro temporaneo e quello a prestito sono definiti dalla legge federale
sul collocamento e il personale a prestito e la relativa ordinanza. Si
tratta di una definizione molto ampia perché questa legge si prefigge
l'obiettivo di tutelare le persone in cerca di impiego e il personale a
prestito (ATF 119 V 357 consid. 2a, sentenza del Tribunale federale
4C.60/2007 del 28 giugno 2007 consid. 4.2.2). In altre parole chiunque
esercita regolarmente e dietro compenso un'attività di collocamento,
istituendo contatti tra persone in cerca d'impiego e datori di lavoro,
oppure chiunque assume dipendenti e li mette a disposizione dei
propri clienti per occupazioni di tipo professionale conclude un
contratto di lavoro temporaneo o di prestito di personale.
Per distinguere un contratto di lavoro temporaneo o di lavoro a prestito
da un contratto di mandato o di appalto, la Direzione del lavoro del
Segretariato di Stato dell'economia ha elaborato nel dicembre 2003
delle Direttive e commenti relativi alla LC e all'OC. In base ai criteri
contenuti in queste Direttive non vi è fornitura di personale a prestito
quando: “a) l'impresa acquisitrice non ha potere direttivo, b) il lavoratore non
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utilizza attrezzi, materiale e apparecchi appartenenti all'impresa acquisitrice,
c) il lavoratore non esegue la missione unicamente nella sede e secondo
l'orario dell'impresa acquisitrice, d) il contratto stipulato tra l'imprenditore e
l'impresa acquisitrice non ha per oggetto principale la fatturazione delle ore
di lavoro ma la realizzazione di un obiettivo chiaramente definito contro una
rimunerazione data; e e) in caso di non realizzazione di questo obiettivo,
l'imprenditore garantisce all'impresa acquisitrice delle prestazioni riparatorie
gratuite o una riduzione dell'onorario” (Direttive p. 69). La validità di questi
criteri è stata confermata dal Tribunale federale nella sentenza
2A.425/2006 del 30 aprile 2007 consid. 3.2.
La giurisprudenza ha inoltre precisato che un contratto di lavoro
temporaneo – al quale deve essere assimilato il contratto di lavoro a
prestito che non presuppone una durata prefissata (cfr. art. 27 OC,
ATF 119 V 357 consid. 2b) – è costituito in primo luogo da una
convenzione quadro tra il datore di lavoro (agenzia di collocamento) e
il lavoratore, che permetta di ottenere l'accordo di quest'ultimo alle
condizioni di lavoro. In secondo luogo, il datore di lavoro deve proporre
al lavoratore un contratto di missione presso un'altra impresa. Se il
lavoratore accetta la missione offerta, allora viene concluso un
contratto di lavoro effettivo con il datore di lavoro (agenzia di
collocamento). Se invece il lavoratore non accetta la missione, non è
concluso alcun contratto di lavoro tra il lavoratore e l'agenzia di
collocamento (ATF 119 V 357 consid. 2a, 117 V 248 consid. 3b/aa;
sentenza del Tribunale federale 4C.356/2004 del 7 dicembre 2004
consid. 2.3).
5.6 In sostanza, dalla LC e dalle Direttive del Segretariato di Stato
all'economia si può dedurre che l'elemento determinante per ritenere
che vi sia una fornitura di personale a prestito è il fatto che ci si trovi in
presenza di una scissione delle funzioni del datore di lavoro. È quindi
necessario che vi siano due datori di lavoro: un'impresa prestatrice e
un'impresa acquisitrice. D'altronde, l'art. 26 OC menziona
esplicitamente che l'impresa acquisitrice ha il potere di impartire
istruzioni al lavoratore. Non è quindi determinante la durata dell'attività
lavorativa, né sapere chi assume i rischi dell'impresa e neppure il
modo di remunerazione (salariato su base oraria, su chiamata o altro).
A titolo d'esempio, le Direttive citate (p. 69) indicano il caso di un
datore di lavoro che invia la sua squadra presso un'impresa terza per
dei lavori. L'impresa acquisitrice avendo unicamente il potere di dare
alla squadra le istruzioni che sono di sua competenza in quanto
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“padrone di casa” (apertura delle porte, misure di sicurezza, ecc.), si
deve ritenere che il datore di lavoro non cede alcun potere direttivo
all'impresa acquisitrice e che pertanto la fornitura di personale deve
essere esclusa.
6.
6.1 In un primo tempo, la SUVA per giustificare l'assoggettamento
obbligatorio si è fondata sul fatto che A._______ fosse al beneficio di
un'autorizzazione cantonale per la fornitura di personale a prestito.
Ora, è vero che mediante decisione del 26 febbraio 2002 dell'Ufficio
del lavoro competente, A._______ è stata posta al beneficio di
un'autorizzazione cantonale ai sensi della LC. Quest'autorizzazione è
stata tuttavia revocata con comunicazione del 16 dicembre 2008
confermata con lo scritto del 15 luglio 2009 dell'Ufficio cantonale
competente. Come correttamente riportato dalla SUVA nella sua
duplica del 6 marzo 2009, il rilascio dell'autorizzazione cantonale
prevista dalla LC (rispettivamente la sua revoca) non è di per sé
decisivo per ammettere che A._______ sia un'azienda di lavoro
temporaneo ai sensi dell'art. 66 cpv. 1 lett. o LAINF.
Si deve invece riconoscere che il contratto di lavoro temporaneo o di
lavoro a prestito è definito dalle normative federali in merito al
collocamento e dalla relativa giurisprudenza del Tribunale federale.
6.2 Dal rapporto dell'ispettore SUVA del 10 maggio 2007 si evince che
tutte le persone che lavorano per A._______ sono salariate. Esse
prestano l'assistenza sanitaria, su richiesta del paziente o dei suoi
parenti, a domicilio oppure direttamente presso le strutture
ospedaliere o case per anziani. Le prestazioni sono fatturate
direttamente al paziente oppure alla Cassa malati del paziente a
seconda della copertura (e secondo le tariffe in vigore). Viene
esplicitamente menzionato che le fatture non sono mai addebitate
all'ente ospedaliero o alla casa di cura. In ogni caso questa
costatazione non è stata smentita da alcun documento agli atti.
Il portale Internet (www.A._______.ch ) visitato il 30 novembre 2009
conferma questi accertamenti. A._______ è un'organizzazione di
assistenza privata specializzata nelle cure a domicilio. Possono fare
capo ai suoi servizi privati cittadini di età superiore a 16 anni. Le sue
prestazioni possono essere prese a carico delle casse malati.
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Su richiesta del giudice dell'istruzione, A._______ ha fornito un
contratto di lavoro tipo dal quale si evince che il dipendente è assunto
per un periodo indeterminato (con un periodo di prova di 3 mesi), che
la remunerazione avviene su base oraria, che il dipendente non ha
alcun rapporto contrattuale con il cliente e che non può assumere
incarichi direttamente dal mandante o percepire una ricompensa in
denaro.
6.3 Nella fattispecie, bisogna tenere conto di due situazioni ben
distinte.
6.3.1 La prima riguarda il caso dove il dipendente della A._______
eserciterebbe il suo lavoro al servizio di un'altra azienda, come ad
esempio ospedali, cliniche o case di cura (e non semplicemente
durante il ricovero di un privato presso questi istituti). Questa tesi è
sollevata dalla SUVA ma non trova riscontro agli atti. Infatti, non è
stato dimostrato che i dipendenti siano stati prestati a terzi. In
particolare, non è stato provato che i dipendenti di A._______ abbiano
svolto il loro lavoro per conto di ospedali, cliniche o case di cura. Al
contrario, è stato accertato che i pazienti che chiedono di beneficiare
delle prestazioni di A._______ prendono contatto direttamente con la
ditta, alla quale vengono in seguito pagate le prestazioni, salvo
rimborso da parte della cassa malati del paziente. Non risulta in
nessun atto che un'azienda terza sia stata implicata nell'offerta del
servizio di assistenza a domicilio. Il contratto tipo esclude inoltre che
un dipendente di A._______ possa sviluppare un rapporto contrattuale
con il paziente o un terzo.
6.3.2 La seconda concerne la situazione dove il dipendente di
A._______ presta servizio direttamente presso un privato che
assumerebbe le prerogative di un datore di lavoro terzo. Questa ipotesi
non è formulata dalla SUVA, ma il collegio giudicante è del parere che
potrebbe configurare, a determinate condizioni, un contratto di lavoro
temporaneo. In questo caso, A._______ sarebbe da considerare alla
stregua di un'azienda prestatrice e dovrebbe essere assoggettata
obbligatoriamente alla SUVA.
Alla luce dei criteri ripresi dalle Direttive del Segretariato di Stato
dell'economia le condizioni per ritenere l'esistenza di un contratto di
lavoro temporaneo non sono tuttavia adempiute neppure in questa
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situazione.
In primo luogo, non risulta dagli atti che il dipendente di A._______
abbia concluso una convenzione quadro con il suo datore di lavoro,
che debba essere in seguito confermata una volta conosciuta la
missione da compiere presso un paziente che richiede l'assistenza. In
altre parole, sottoscrivendo il contratto tipo agli atti, il dipendente di
A._______ si è impegnato ad assumere i compiti assegnati.
L'interessato non ha la libertà, a meno di non rispettare l'accordo
concluso, di accettare o meno la missione assegnata come è il caso
invece di un contratto di lavoro temporaneo (cfr. consid. 5.5 in fine).
In secondo luogo, il paziente che chiede di beneficiare dei servizi di
assistenza non ha alcun potere direttivo o di controllo sul lavoratore,
inversamente il dipendente di A._______ non è in nessun modo
subalterno al paziente. Quest'ultimo ha solo il potere di impartire le
istruzioni usuali per permettere l'esecuzione del mandato, ciò che di
per sé non è sufficiente per ammettere l'esistenza di un contratto di
lavoro temporaneo (cfr. l'esempio riportato nel consid. 5.6).
In terzo luogo, ammettendo che il paziente debba essere considerato
alla stregua di un datore di lavoro terzo, non vi è alcuna integrazione
del lavoratore nell'impresa acquisitrice. Il lavoratore non lavora
principalmente presso un unico paziente secondo gli orari da lui
fissati, non utilizza gli strumenti (p. es. per le pulizie, cure
infermieristiche) messi a disposizione dal paziente. In ogni caso
l'incarto non permette di giungere a un'altra conclusione, visto che il
paziente, in contropartita al servizio reso da A._______, si impegna a
versare un importo per la prestazione fornita ma non a mettere a
disposizione strumenti o attrezzature per svolgere la missione.
In quarto luogo, come risulta dal contratto tipo, la responsabilità del
lavoro svolto presso il paziente è assunta da A._______, nei confronti
della quale il lavoratore si impegna ad eseguire il compito assegnato.
Al contrario, nell'ambito di un contratto di lavoro temporaneo, la
responsabilità dell'impresa prestatrice nei confronti dell'impresa
acquisitrice si limita alla scelta del lavoratore idoneo. Non spetta
all'impresa prestatrice il compito di garantire la qualità del lavoro svolto
dal suo dipendente o, più in generale, l'esecuzione del contratto
presso l'impresa acquisitrice.
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6.4 La SUVA contesta inoltre il valore probatorio del contratto tipo.
Fermo restando che non si vede perché questo documento non debba
corrispondere al vero, già il rapporto dell'ispettore SUVA del 10
maggio 2007 contiene tutte le indicazioni per ritenere che A._______
non fornisce personale a prestito. Il contratto tipo non fa che suffragare
quanto già risulta dagli atti. Non viene inoltre apportato alcun indizio
concreto in merito a un presunto tentativo di elusione delle
disposizioni sul collocamento e il personale a prestito come ipotizzato
con alcuni esempi nell'estratto del Messaggio del 27 novembre 1985
citato.
La SUVA chiede l'edizione dell'incarto di A._______ presso il
Segretariato di Stato per l'economia. Ora, questo mezzo di prova non
appare necessario per dirimere la presente vertenza
(sull'apprezzamento anticipato delle prove: DTF 131 I 153 consid. 3 e
124 V 90 consid. 4b). Infatti, la revoca dell'autorizzazione per la
fornitura di personale a prestito è di competenza cantonale (cfr. art. 12
LC) ed è cresciuta in giudicato. Inoltre, la stessa SUVA ha indicato che
il rilascio di una tale autorizzazione o revoca non è di per sé
determinante per ammettere che un'azienda sia considerata
un'azienda di lavoro temporaneo ai sensi dell'art. 66 cpv. 1 lett. o
LAINF.
6.5 Alla luce di quanto precede, lo scrivente Tribunale ritiene che
A._______ deve essere considerata un'azienda di servizi per
l'assistenza sanitaria. Non trattandosi di un'azienda di lavoro
temporaneo non rientra nel campo d'applicazione dell'art. 66 cpv. 1
lett. o LAINF e, quindi, non deve essere assoggettata
obbligatoriamente alla SUVA. Di conseguenza, il ricorso deve essere
accolto e la decisione su opposizione del 30 giugno 2008 annullata.
7.
Visto l'esito del ricorso, non sono prelevate spese processuali e
l'anticipo versato dalla ricorrente le è restituito. Nessuna spesa è
messa a carico dell'autorità inferiore che soccombe (art. 63 cpv. 2 PA).
Giusta l'art. 64 PA, l'autorità di ricorso se ammette il ricorso può
assegnare al ricorrente un'indennità per le spese indispensabili e
relativamente elevate che ha sopportato. Visto il ricorso e i successivi
scambi di scritti, può essere assegnata alla parte ricorrente
un'indennità per le spese ripetibili di Fr. 2'000.- (IVA compresa).
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è accolto e la decisione su opposizione del 30 giugno 2008 è
annullata.
2.
Non si prelevano spese processuali. L'anticipo di Fr. 2'000.- è restituito
alla parte ricorrente.
3.
L'autorità inferiore verserà alla parte ricorrente un'indennità per le
spese ripetibili di Fr. 2'000.- (IVA compresa).
4.
Comunicazione a:
- ricorrente (atto giudiziario con allegata la risposta del 28 settembre
2009 della SUVA)
- autorità inferiore (n. di rif. X.______; atto giudiziario)
- Ufficio federale della sanità pubblica, 3003 Berna
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Francesco Parrino Dario Croci Torti
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e
segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17
giugno 2005 [LTF, RS 173.110]. Gli atti scritti devono essere redatti in
una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione
dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in
possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di
prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione:
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