B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte III
C-5416/2013
Sen t en z a d e l l ’ 8 d i c emb r e 2 0 1 6
Composizione
Giudici Michela Bürki Moreni (presidente del collegio),
Caroline Bissegger, Franziska Schneider; Beat Weber, Vito
Valenti;
Cancelliere: Dario Croci Torti.
Parti
A.______,
ricorrente,
contro
Cassa svizzera di compensazione (CSC),
Avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore
Oggetto
Assicurazione per la vecchiaia e i superstiti,
ammontare della rendita
(decisione su opposizione del 13 agosto 2013).
C-5416/2013
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Fatti:
A.
Mediante decisione del 3 aprile 2013 la Cassa svizzera di compensazione
(in seguito CSC) ha erogato in favore di A.______, coniugata con
B.______, cittadina italiana, nata il -1949- , residente in Italia, una rendita
ordinaria dell'assicurazione svizzera per la vecchiaia, a decorrere dal 1°
maggio 2013 (doc. 35/1). L'importo della prestazione, pari fr. 479.- al mese,
è stato calcolato in base ad una durata contributiva di 13 anni e 6 mesi, di
cui 7 anni composti di accrediti per compiti educativi, la scala rendite 14 ed
un reddito annuo medio determinante di fr. 29'484.- (doc. 35/3).
Il marito, B.______, nato nel 1947, che aveva risieduto in Svizzera dal 1965
al 1988, in data 8 aprile 2002 aveva chiesto e ottenuto dalla CSC, con de-
cisione dell'11 giugno 2002, il trasferimento in Italia dei contributi da lui ver-
sati in Svizzera dal 1965 al 1988 (doc. 2 e 10 dell'incarto AVS del marito).
B.
B.a Con opposizione del 2 maggio 2013 l'interessata ha chiesto "l'accredito
sulla pensione dei periodi di residenza in Svizzera con il coniuge
B.______e dei periodi per compiti educativi per la figlia C.________". L'op-
ponente ha precisato di aver risieduto in Svizzera ininterrottamente dal
1970 al 1985 e che la figlia è nata in Svizzera il xx (recte: yy) 1980 (doc.
36, doc. 7 pag. 2). Con ulteriore precisazione/rettifica del 27 maggio 2013
(doc. 38 in toto) A.______ ha indicato i comuni di residenza in Svizzera dal
1969 ad aprile 1988.
B.b Con decisione su opposizione del 13 agosto 2013 la CSC ha osservato
che i periodi mancanti dal 1974 a tutto il 1980 (periodo in cui era sposata,
ma non esercitava attività lucrativa) non potevano essere conteggiati, poi-
ché il marito aveva fatto trasferire i propri contributi in Italia con decisione
dell'11 giugno 2002 della stessa Cassa, il che, in sostanza, ostacolava il
conteggio del contributo minimo di cui all'art. 3 cpv. 3 lett. a LAVS. Di contro
la CSC non ha contestato la residenza ininterrotta in Svizzera dell'interes-
sata, fatto peraltro accertato presso i rispettivi uffici di controllo abitanti
(doc. 25 in toto) e altresì ammette che possono esserle riconosciuti i con-
tributi derivanti dall'accredito per compiti educativi (che prescindono dal
trasferimento contributivo suddetto), per cui, giusta le norme applicabili,
l'interessata ha diritto a sette accrediti interi per gli anni dal 1981 al 1987
C-5416/2013
Pagina 3
(anno successivo alla nascita della figlia; anno precedente quello del rim-
patrio). L'opposizione è quindi stata respinta.
C.
Con il ricorso depositato il 21 settembre 2013 A.______ chiede il riconosci-
mento dei contributi da lei versati nel periodo dal 1967 al 1973 da attività
lucrativa propria, come risulta dall'estratto conto allegato alla decisione. In-
siste inoltre sul fatto che il coniuge, tramite il suo lavoro, ha versato contri-
buti almeno pari ed oltre il doppio del contributo minimo, come previsto
dall'art. 3 cpv. 3 LAVS, e che, sebbene il coniuge abbia trasferito i propri
contributi completi, essendo il trasferimento individuale, i contributi del co-
niuge a lei destinati (il doppio del contributo minimo) dovrebbero sussistere
in suo favore, dal momento che non ha fatto richiesta di trasferimento dei
propri contributi. La ricorrente non comprende poi come mai sono stati con-
siderati accrediti per compiti educativi solo dal 1981 al 1987 e non dal 1967
al 1973 (doc. TAF 1).
D.
Nelle osservazioni ricorsuali del 17 ottobre 2013 la CSC propone la reie-
zione dell'impugnativa con gli stessi argomenti già esposti in sede di deci-
sione su opposizione. Non contestando il domicilio continuativo in Svizzera
della ricorrente, ritenuto che il marito ha fatto trasferire i propri contributi
per il periodo dal 1965 al 1988, sulla scorta delle sentenze di questo Tribu-
nale C-3640/2010 del 30 novembre 2010 e C-2226/2011 del 26 giugno
2013, ha dedotto che dal 1974 a tutto il 1980 (periodo in cui l'interessata
non ha svolto attività lavorativa propria), non può vantare un periodo con-
tributivo. Questi anni di carenza avrebbero potuto essere colmati se l'inte-
ressata avesse avuto prole in quel periodo, ma l'interessata che ha avuto
un figlio solo il 24 aprile 1980, per cui, visto che l'anno in cui sorge il diritto
(1980) non è computabile, dal 1974 a tutto il 1980 non possono essere
presi in considerazione periodi assicurativi (doc. TAF 3). L'amministrazione
ha infine fornito spiegazioni circa il calcolo effettuato.
E.
Dopo aver preso atto delle osservazioni dell'amministrazione, A.______,
con replica dell'8 novembre 2013 (doc. TAF 6), ricorda che il marito ha la-
vorato in Svizzera dal 1965 al 1988 ed ha versato il doppio del contributo
minimo come da legge. Al momento del trasferimento dei contributi in Italia
da parte del marito (nel 2002), non è stata trasferita la "posizione" assicu-
rativa di cui beneficiava la moglie, ma solo i contributi materiali spettanti al
marito. La stessa dichiara infine di non più contestare i periodi contributivi
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Pagina 4
dal 1967 al 1973, né la questione relativa ai periodi di accrediti per compiti
educativi.
F.
Duplicando in data 28 novembre 2014, la CSC ripropone la reiezione del
gravame e ribadisce che il fatto che il marito ha fatto trasferire i contributi
implica l'annullamento della carriera assicurativa dello stesso (come se non
esistesse), per cui cade anche il legame del vincolo di copertura assicura-
tiva di cui all'art. 3 cpv. 3 LAVS. Quindi, in assenza di attività lucrativa pro-
pria dal 1974 al 1980, non può essere riconosciuto alcun periodo assicura-
tivo per quel periodo (doc. TAF 8).
L'interpellata non ha preso posizione (doc. TAF 9).
G.
Questo Tribunale ha richiamato dalla CSC l'incarto AVS di B.______- (AVS
).
Diritto:
1.
1.1 In virtù dell'art. 31 LTAF questo tribunale giudica i ricorsi contro le deci-
sioni ai sensi dell'art. 5 della Legge federale sulla procedura amministrativa
del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), emanate dalle autorità menzio-
nate all'art. 33 LTAF, riservate le eccezioni di cui all'art. 32. In particolare,
le decisioni rese dalla CSC concernenti l'assicurazione per la vecchiaia e
per i superstiti, possono essere impugnate davanti al Tribunale amministra-
tivo federale, conformemente all'art. 85bis cpv. 1 LAVS.
1.2 Secondo l'art. 3 lett. dbis PA la procedura in materia di assicurazioni so-
ciali non è disciplinata dalla PA, nella misura in cui è applicabile la legge
federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicura-
zioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 LAVS, le disposizioni della
LPGA sono applicabili alla prima parte della LAVS, sempre che la presente
legge non preveda espressamente una deroga.
1.3 Conformemente all'art. 59 LPGA, ha diritto di ricorrere chiunque è toc-
cato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse
degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione. Il ricorso
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Pagina 5
deve essere interposto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione o
della decisione contro cui l'opposizione è esclusa (art. 60 LPGA).
1.4 In concreto, il ricorso è ammissibile nella misura in cui è stato presen-
tato tempestivamente e nel rispetto dei requisiti previsti dalla legge (art. 59
e 60 LPGA, nonché l'art. 52 cpv. 1 PA).
2.
Il potere cognitivo di questo Tribunale è delimitato dalla data della decisione
impugnata, in quanto il giudice delle assicurazioni sociali esamina il prov-
vedimento sulla base della situazione di fatto esistente al momento in cui
essa è stata resa, in concreto il 13 agosto 2013 (DTF 136 V 24 consid. 4.3).
Tiene tuttavia conto dei fatti verificatisi dopo tale data quando essi possano
imporsi quali elementi d'accertamento retrospettivo della situazione ante-
riore alla decisione stessa (DTF 129 V 1 consid. 1.2 e 121 V 362 consid.
1b), in altri termini se gli stessi sono strettamente connessi all'oggetto liti-
gioso e se sono suscettibili di influire sull'apprezzamento del giudice al mo-
mento in cui detta decisione litigiosa è stata resa (cfr. sentenza del TF
8C_278/2011 del 26 luglio 2011 consid. 5.5 nonché 9C_116/2010 del 20
aprile 2010 consid. 3.2.2; DTF 118 V 200 consid. 3a in fine).
3.
Oggetto del contendere è l'ammontare della rendita di vecchiaia erogata a
A.______ con effetto dal 1° maggio 2013. In particolare dopo la replica è
contestato solo il fatto che non è stato tenuto conto degli anni di contribu-
zione dal 1974 al 1980 compresi, in cui l'assicurata non lavorava e non
aveva figli e durante i quali il marito ha versato più del doppio del contributo
minimo. Per la Cassa il computo non può avvenire in quanto il marito ha
fatto trasferire i propri contributi all'estero. L'assicurata sostiene per contro
che il coniuge, tramite il suo lavoro, ha versato contributi pari almeno al
doppio del contributo minimo, come previsto dall'art. 3 cpv. 3 lett. a LAVS,
in vigore dal 1° gennaio 1997, e che, sebbene egli abbia trasferito integral-
mente i propri contributi, dal momento che il trasferimento è individuale, i
contributi del coniuge a lei destinati (il doppio del contributo minimo) - o, la
circostanza di semplicemente essere assicurata per effetto dell''art. 3 cpv.
2 lett. b LAVS in vigore fino al 31 dicembre 1996 - dovrebbero sussistere
in suo favore, dal momento che non ha fatto richiesta di trasferimento dei
propri.
4.
Dal profilo temporale sono applicabili le disposizioni in vigore al momento
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della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridica-
mente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 136 V 24 consid. 4.3 e
DTF 130 V 445 consid. 1.2).
In concreto il diritto alla rendita di vecchiaia è sorto il 1° maggio 2013. Se-
condo il Tribunale federale lo stato di fatto che deve essere valutato giuri-
dicamente o che produce conseguenze giuridiche è tuttavia il compimento
del 64esimo anno di età da parte della ricorrente, intervenuto il 15 aprile
2013 (DTF 130 V 156 consid. 5.2, 140 V 154 consid. 7.1; DTF 113 V 98
consid. 104). Ne consegue che, in concreto, è di principio applicabile la
LAVS nel tenore in vigore nel mese di aprile 2013, eccettuate eventuali
disposizioni transitorie (si confronti in concreto considerando 6 della pre-
sente sentenza).
5.
5.1
La ricorrente è cittadina di uno Stato membro della Comunità europea, per
cui è applicabile, di principio, l'ALC (RS 0.142.112.681), entrato in vigore il
1° giugno 2002. L'allegato II è stato modificato con effetto dal 1° aprile 2012
(Decisione 1/2012 del Comitato misto del 31 marzo 2012; RU 2012 2345).
Nella sua nuova versione esso prevede in particolare che le parti contraenti
applicano tra di loro, nel campo del coordinamento dei sistemi di sicurezza
sociale, gli atti giuridici di cui alla sezione A dello stesso allegato, comprese
eventuali loro modifiche o altre regole equivalenti ad essi (art. 1 ch. 1) ed
assimila la Svizzera, a questo scopo, ad uno Stato membro dell'Unione
europea (art. 1 ch. 2).
5.2 Gli atti giuridici riportati nella sezione A dell'allegato II sono, in partico-
lare, il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consi-
glio del 29 aprile 2004 (RS 0.831.109.268.1) relativo al coordinamento dei
sistemi di sicurezza sociale, con le relative modifiche, e il regolamento (CE)
n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009
(RS 0.831.109.268.11) che stabilisce le modalità di applicazione del rego-
lamento (CE) n. 883/2004, nonché il regolamento (CEE) n. 1408/71 del
Consiglio del 14 giugno 1971 (RU 2004 121, 2008 4219 4237, 2009 4831)
relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subor-
dinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno
della Comunità, con le relative modifiche, e il regolamento (CEE) n. 574/72
del Consiglio del 21 marzo 1972 (RU 2005 3909, 2008 4273, 2009 621
4845) che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n.
1408/71, con le relative modifiche, entrambi applicabili tra la Svizzera e gli
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Pagina 7
Stati membri fino al 31 marzo 2012 e quando vi si fa riferimento nel rego-
lamento (CE) n. 883/2004 o nel regolamento (CE) n. 987/2009 oppure
quando si tratta di casi verificatisi in passato.
5.3 Gli atti giuridici elencati nella sezione B dell'allegato II rappresentano
diverse decisioni della Commissione amministrativa per il coordinamento
dei sistemi di sicurezza sociale, mentre quelli esposti nella sezione C cor-
rispondono a due raccomandazioni della stessa commissione. Secondo
l'art. 4 del regolamento (CE) n. 883/2004, salvo quanto diversamente pre-
visto dallo stesso, le persone ad esso soggette godono delle medesime
prestazioni e sottostanno agli stessi obblighi di cui alla legislazione di cia-
scuno Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di tale Stato.
5.4 Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta nell'alle-
gato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri della Comunità
europea in materia di sicurezza sociale vengono sospesi a decorrere
dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora il medesimo campo sia
disciplinato da quest'ultimo.
Dall'entrata in vigore dell'ALC per i cittadini italiani non è più possibile tra-
sferire i contributi conformemente a quanto era previsto dalla Convenzione
italo-svizzera relativa alla sicurezza sociale (in vigore dal 1° settembre
1964), e dall' Accordo aggiuntivo alla Convenzione suddetta (in vigore dal
1° luglio 1973, U. KIESER Alters- und Hinterlassenenversicherung, in Meyer,
Soziale Sicherheit, 3. ed pag. 1228 N 88).
5.5 Nella misura in cui l'Accordo, in particolare l'Allegato II che regola il
coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede
disposizioni contrarie, l'organizzazione della procedura, come pure l'esame
delle condizioni di ottenimento di una rendita dell'assicurazione svizzera
per la vecchiaia, sono regolate dal diritto interno svizzero (DTF 130 V 253
consid. 2.4).
6.
6.1
6.1.1 Giusta l'art. 21 cpv. 1 LAVS, nella versione in vigore nell'aprile 2013,
hanno diritto ad una rendita di vecchiaia gli uomini che hanno compiuto i
65 anni e le donne che hanno compiuto i 64 anni.
6.1.2 Secondo l'art. 29 cpv. 1 LAVS, possono pretendere una rendita ordi-
naria di vecchiaia tutti gli aventi diritto ai quali possono essere computati
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Pagina 8
almeno un anno intero di reddito, di accrediti per compiti educativi o assi-
stenziali. Si ha un anno intero di contribuzione quando una persona è stata
assicurata secondo gli articoli 1a o 2 LAVS durante più di undici mesi in
totale e se, durante detto periodo, essa ha versato il contributo minimo o
se presenta periodi di contribuzione secondo l'articolo 29ter capoverso 2
lettere b e c LAVS (art. 50 OAVS).
6.1.3 L'art. 29 cpv. 2 LAVS precisa che le rendite ordinarie sono assegnate
in forma di rendite complete agli assicurati che hanno un periodo di contri-
buto completo e di rendite parziali agli assicurati che hanno un periodo di
contributo incompleto. Il periodo di contributo è completo se una persona
presenta lo stesso numero di anni di contribuzione degli assicurati della
sua classe di età (art. 29ter cpv. 1 LAVS).
6.1.4 Secondo l'art. 29bis cpv. 1 LAVS il calcolo della rendita è determinato
in particolare dagli anni di contribuzione, dai redditi dell'attività lucrativa
nonché dagli accrediti per compiti educativi o d'assistenza tra il 1° gennaio
successivo alla data in cui l'avente diritto ha compiuto i 20 anni e il 31 di-
cembre che precede l'insorgere dell'evento assicurato.
6.1.5 Per l'art. 29ter cpv. 1 LAVS il periodo di contributo è completo se una
persona presenta lo stesso numero di anni di contribuzione degli assicurati
della sua classe d'età.
Per il capoverso 2 sono considerati anni di contribuzione i periodi:
a.durante i quali una persona ha pagato i contributi;
b.durante i quali il suo coniuge, giusta l'articolo 3 capoverso 3, ha versato
almeno il doppio del contributo minimo
Per l'art. 3 cpv. 3 lett. a LAVS si ritiene che paghino contributi propri, qualora
il coniuge versi contributi pari almeno al doppio del contributo minimo i co-
niugi senza attività lucrativa di assicurati con un'attività lucrativa.
6.1.6 Quando la durata di contribuzione è incompleta ai sensi dell'art. 29ter
LAVS, i periodi di contribuzione compiuti prima del 1° gennaio che segue il
compimento dei venti anni, sono computati ai fini di colmare successive
lacune contributive (art. 52b OAVS).
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Pagina 9
6.2 La lett. g cpv. 2 delle disposizioni finali della decima revisione dell'AVS
intitolata "mantenimento del diritto previgente" (RU 1996 2466 II n. 1; FF
1990 II 1) prevede che “l'attuale articolo 29bis capoverso 2 si applica agli
anni di contributo precedenti il 1° gennaio 1997, anche se la rendita è fis-
sata dopo l'entrata in vigore della decima revisione”.
Secondo il menzionato art. 29bis capoverso 2 LAVS per calcolare la rendita
semplice di vecchiaia spettante alla moglie o alla donna divorziata gli anni
durante i quali non ha pagato i contributi in conformità dell'art. 3 cpv. 2
lettera b sono computati come anni di contributo (al riguardo si confronti S.
STEIGER-SACKMANN/H-J. MOSIMANN, Recht der sozialen Sicherheit, 2014,
N 24.84 pag. 868, secondo cui nel caso di vedove o mogli residenti in Sviz-
zera si procede in ogni caso fino a fine 1996 ad un computo, quale periodo
contributivo; anche VALTERIO, Droit de l'assurance-viellesse et survivants
(AVS) et de l'assurance invalidité (AI), 2011, pag. 269 N 923).
Al riguardo la cifra 5024 delle direttive sulle rendite (DR) dell'assicurazione
federale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità valide dal 1° gennaio
2003, stato al 1° gennaio 2013, di cui al capitolo "Anni di matrimonio e di
vedovanza senza contribuzione computabili fino al 31 dicembre 1996", pre-
vede che i periodi di matrimonio e di vedovanza per i quali non sono stati
pagati contributi conformemente all'articolo 3 capoverso 2 lettere b e c
LAVS (versione precedente al 1° gennaio 1997) e durante i quali la donna
era assicurata sono considerati come durata di contribuzione.
7.
Nel caso in esame non è contestato ed è altresì provato che A.______ ha
risieduto in Svizzera dal 1967 al 1988 e che ha contratto matrimonio con
B.______ il 18 gennaio 1969 (doc. 7 e 25 in toto). La stessa era domiciliata
(permesso C) in Svizzera con il marito almeno dal 1969 (doc. 25) ed ha
esercitato attività lucrativa dal 1967 al 1973 e dal 1986 al 1988 (doc. 18).
La figlia è nata in Svizzera il xx xxxx 1980 ed ha sempre risieduto con i
genitori (doc. 7).
Incontestata è altresì la circostanza che il marito B.______ ha sempre la-
vorato in Svizzera dal 1965 al 1988 e, in esito a specifica richiesta dell'8
aprile 2002, ha ottenuto, con decisione dell'11 giugno 2002 della CSC (doc.
2, 10 incarto marito), il trasferimento dei propri contributi.
C-5416/2013
Pagina 10
8.
8.1 In via preliminare va rilevato che all'epoca in cui la famiglia A.________
risiedeva in Svizzera, ossia almeno fino al 1988, era in vigore l'art. 3 cpv. 2
lett. b LAVS (in vigore fino al 31 gennaio 1996), secondo cui non erano, tra
l'altro, tenute a pagare i contributi le mogli degli assicurati quando non eser-
citavano un'attività lucrativa (testo in vigore fino al 31 dicembre 1996, so-
stituito dal nuovo art. 3 cpv. 3 lett. a LAVS dal 1° gennaio 1997, citato al
considerando 6.1.5, RU 1996 2466, si confronti DTF 130 V 49 consid. 3.2).
In quel periodo le mogli (non tuttavia i mariti nelle stesse condizioni) erano
esonerate dal pagamento dei contributi.
Nessun contributo è stato pagato dall’interessata né poteva esserlo nel pe-
riodo contestato (1974-1980).
8.2 Con la decima revisione dell'AVS è stato per contro introdotto il princi-
pio dell'obbligo contributivo generalizzato, segnatamente anche per le per-
sone che non esercitano attività lucrativa. Il coniuge che non esercita atti-
vità lavorativa non è quindi più esonerato dal pagamento dei contributi
(DTF 130 V 49 consid. 3.2, si confronti per quanto riguarda il vecchio diritto
DTF 125 V 378 e 126 V 218seg., U. KIESER, Rechtsprechung des Bundes-
gerichts zum Sozialversicherungsrecht, Alters- und Hinterlassenenversi-
cherung, 3. Ed., pag. 40 ad art. 3 LAVS N 21). Per i coniugi il legislatore ha
tuttavia previsto una regolamentazione particolare. Alle condizioni di cui al
citato art. 3 cpv. 3 LAVS (consid. 6.5), e meglio se il coniuge ha versato
almeno il doppio del contributo minimo, si ritiene, grazie all'introduzione di
una fictio iuris, che i coniugi senza attività lucrativa di assicurati con attività
lucrativa, paghino contributi propri ("si ritiene che paghino contributi propri",
"die eigenen Beiträge gelten als bezahlt", "Sont réputés avoir payé eux-
mêmes des cotisations", DTF 126 V 420, U. KIESER, op.cit., 2. ed., ad art.
3 LAVS pag. 28). La disposizione persegue in particolare lo scopo di iscri-
vere nel conto individuale di ogni coniuge, per ogni anno contributivo, al-
meno il contributo minimo, così che l'anno in oggetto possa venir conside-
rato anno contributivo (DTF 126 V 420, 125 V 253, 255 consid. 1b, secondo
cui con il nuovo diritto l’assicurato può adempiere il requisito della durata
minima di contribuzione che permette di ottenere il diritto alla rendita ordi-
naria dell'AVS/AI senza aver versato personalmente contributi). Il legisla-
tore intendeva infatti assicurare a ciascun coniuge una durata contributiva
completa (M. VALTERIO, op. cit., pag. 69 N 202, art. 29ter cpv. 1 lett. b LAVS,
anche DTF 130 V 49 consid. 3.2, anche sentenza del TAF C- 4701/15 del
27 giugno 2016).
C-5416/2013
Pagina 11
9.
9.1 In concreto va in particolare esaminato se la circostanza che il marito
ha fatto trasferire i propri contributi - nel periodo contestato, come detto
l’assicurata era esonerata dal pagamento dei contributi - in Italia nel 2002
in virtù dell'Accordo aggiuntivo alla Convenzione tra la Confederazione
Svizzera e la Repubblica italiana relativa alla sicurezza sociale del 14 di-
cembre 1962 (RS 0831.109.454.2: Convenzione; 0.831.109.454.21: Ac-
cordo aggiuntivo), è atta a influenzare, come sostiene la CSC, anche la
situazione contributiva della moglie oppure no.
9.2 L'art. 1 cpv. 1 dell'Accordo aggiuntivo recita che i cittadini italiani hanno
facoltà, in deroga alle disposizioni dell'art. 7 della Convenzione (che rego-
lava le liquidazioni forfettarie anticipate di rendite AVS, n.d.r.), di chiedere,
al verificarsi di un caso di vecchiaia secondo la legislazione italiana, il tra-
sferimento alle assicurazioni italiane dei contributi versati da loro stessi e
dai loro datori di lavoro all' assicurazione vecchiaia e superstiti svizzera, in
base ai quali non abbiano ancora beneficiato di alcuna prestazione, a con-
dizione tuttavia che essi abbiano lasciato definitivamente la Svizzera per
stabilirsi definitivamente in Italia o in un terzo Paese. Quando entrambi i
coniugi abbiano versato contributi all'assicurazione vecchiaia e superstiti
Svizzera, ciascuno di essi può chiedere individualmente il trasferimento dei
propri contributi.
Il cpv. 2 della medesima norma prevede espressamente che i cittadini ita-
liani i cui contributi sono stati trasferiti alle assicurazioni sociali italiane ai
sensi del paragrafo 1, così come i loro superstiti, non possono più far valere
alcun diritto nei confronti dell'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità
svizzera.
Secondo il capoverso 3 inoltre le assicurazioni sociali italiane utilizzano a
favore dell'assicurato o dei suoi superstiti i contributi trasferiti al fine di far
loro conseguire i vantaggi derivanti alla legislazione italiana, citata all'arti-
colo 1 della Convenzione, secondo le disposizioni particolari emanate dalle
Autorità italiane. Se in base alle disposizioni della legislazione italiana non
derivi all'assicurato o ai suoi superstiti, dal trasferimento dei contributi, al-
cun vantaggio nel regime delle pensioni, le assicurazioni sociali italiane
rimborsano agli interessati i contributi trasferiti.
9.3 Per costante giurisprudenza l'interpretazione di un accordo internazio-
nale deve fondarsi sul testo convenzionale. Se il testo è chiaro e se il si-
gnificato, come risulta dal generale uso della lingua come pure dall'oggetto
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e dallo scopo della disposizione, non appare privo di senso, non è data
interpretazione estensiva o limitativa, a meno che dal contesto o dai mate-
riali si possa dedurre con sicurezza che il testo non corrisponde alla volontà
delle parti contraenti (DTF 113 V 98 consid. 2b, 111 V 8, 110 V 106).
Se vi è carenza di una disposizione positiva in regime convenzionale ci si
deve prevalere della legislazione federale sull'AVS (art. 1 Convenzione;
DTF 111 V 3 consid. 1a e 1b).
9.4 Secondo giurisprudenza costante del Tribunale federale il trasferi-
mento dei contributi ai sensi della succitata convenzione provoca, come
nel caso della restituzione di contributi in virtù dell'art. 18 cpv. 3 LAVS, lo
scioglimento definitivo del rapporto assicurativo insorto originariamente
con l'AVS (si confrontino i commenti relativi all'Ordinanza sul rimborso dei
contributi pagati da stranieri all'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti,
OR-AVS, RS 831.131.12 in AHI 2003 pag. 22, secondo cui la restituzione
dei contributi si fonda sull'idea di una compensazione di eventuali diritti a
rendite. Per la persona assicurata questo scioglimento definitivo del le-
game significa anche che tutti i periodi assicurativi e contributivi adempiuti
in Svizzera vengono cancellati come se non fosse mai stata assoggettata,
pag. 22, quindi ex tunc).
I cittadini italiani che hanno trasferito i loro contributi alle assicurazioni so-
ciali italiane, così come i loro superstiti, decadono quindi di ogni diritto nei
confronti dell'AVS svizzera (DTF 111 V 3 consid. 1a e 1b, si confronti anche
DTF 113 V 103 consid. 2b e 114 V 8 consid. 1).
9.5 Questa Corte ha dal canto suo tramite giurisprudenza costante ripetu-
tamente confermato che la circostanza che un coniuge abbia fatto trasfe-
rire i propri contributi all’assicurazione sociale italiana preclude l’applica-
zione dell’art. 3 cpv. 3 LAVS (si confronti in particolare sentenza C-
3640/2010 del 30 novembre 2010, consid. 8.2, in cui questa Corte ha con-
cluso, in un caso analogo, che "il menzionato art. 3 cpv. 3 LAVS non può
trovare applicazione nel caso in esame, in quanto la contribuzione del ma-
rito, trasferita alle assicurazioni sociali italiane, è come se non esistesse";
sentenze C-2226/11 del 26 giugno 2013 consid. 4.4.7 e C-3715/12 del 22
agosto 2013 consid. 5.4.7, e anche sentenza C 4701/2015 del 27 giugno
2016).
In altre parole l’atto di trasferire i contributi da parte del marito al compe-
tente assicuratore italiano comporta, come conseguenza ineluttabile, che
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la contribuzione originariamente effettuata dal marito non esiste più se-
condo il diritto svizzero, come se quest’ultimo non fosse mai venuto in Sviz-
zera, il rapporto assicurativo decadendo, in tali circostanze ex tunc.
9.6 A quanto appena esposto va aggiunto che, dal tenore letterale della
norma convenzionale, emerge che il cittadino italiano può chiedere il tra-
sferimento dei contributi versati da lui stesso e che i coniugi possono pre-
tendere individualmente il trasferimento dei propri contributi. Da ciò emerge
"e contrario" che i coniugi non sono autorizzati a trasferire vicendevolmente
i propri contributi, bensì unicamente i propri.
9.6.1 In concreto, come detto, nel periodo contestato la ricorrente non era
autorizzata a versare alcun contributo, in quanto la legge la esonerava
esplicitamente dal pagamento (consid. 8.1, consid. 6.2). In simili condizioni
il trasferimento dei contributi da parte del marito è avvenuto conforme-
mente al tenore della Convenzione ritenuto che egli non poteva che trasfe-
rire i contributi che gli competevano, non essendovi contributi della moglie.
9.6.2 Nell’ipotesi in cui invece, per quantificare la rendita di vecchiaia
dell’assicurata si applicassero le disposizioni entrate in vigore con la de-
cima revisione dell’AVS, l’esito della vertenza non muterebbe. Ritenuto in-
fatti che, secondo il Tribunale federale, in caso di trasferimento della totalità
dei contributi, il rapporto assicurativo cessa di esistere ex tunc, in quanto
si considera che non è mai esistito (consid. 9.4), i versamenti effettuati dal
marito devono essere considerati come mai avvenuti, in quanto traggono
origine da un’azione annullata con effetto retroattivo.
In simili condizioni, visto l’esito della procedura, irrilevante è stabilire qual
è il diritto applicabile in concreto.
10.
Alla luce di quanto sopra esposto il ricorso dev'essere pertanto respinto, in
quanto infondato e la decisione impugnata confermata. Ne consegue che
il periodo contributivo (rispettivamente gli eventuali contributi) ad esso rife-
riti, dal 1974 al 1980, non può essere computato per il calcolo della rendita
di vecchiaia di A.______. Può essere del resto presunto ai sensi dell’art. 1
cpv. 3 dell’accordo aggiuntivo succitato che essi sono stati utilizzati per il
calcolare la pensione di vecchiaia percepita in virtù del diritto italiano.
11.
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11.1 Non si prelevano spese processuali, la procedura giudiziaria in mate-
ria di AVS essendo gratuita (art. 85bis cpv. 2 LAVS).
11.2 L'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d'uf-
ficio o a domanda, assegnare al ricorrente una indennità per le spese indi-
spensabili e relativamente elevate che ha sopportato (art. 64 PA in combi-
nazione con gli art. 7 e segg. del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle
tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo
federale [TS-TAF, RS 173.320.2]).
Visto l’esito del ricorso non si assegnano spese ripetibili.
Le autorità federali non hanno diritto ad un’indennità a titolo di ripetibili (art.
7 cpv. 3 TS-TAF).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Non si prelevano spese processuali.
3.
Non si attribuiscono indennità per spese ripetibili.
4.
Comunicazione a:
– ricorrente (raccomandata con ricevuta di ritorno)
– autorità inferiore (n. di rif. 756.xxxx.xxxx.xx; raccomandata)
– Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna (raccomandata)
I rimedi giuridici sono indicati alla pagina seguente
La presidente del collegio: Il cancelliere:
Michela Bürki Moreni Dario Croci Torti
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna,
entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e
segg. e 100 LTF). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e
l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata
e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi
di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
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