B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte III
C-5437/2011
S e n t e n z a d e l l ' 11 m a g g i o 2 0 1 2
Composizione
Giudice unica Elena Avenati-Carpani,
cancelliere Dario Quirici.
Parti
A._______,
patrocinato dalla Confederazione Italiana Agricoltori,
Via Manzoni 27/b, IT-91016 Erice Casa Santa,
ricorrente,
contro
Cassa svizzera di compensazione,
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Oggetto
Assicurazione vecchiaia e superstiti,
decisione su opposizione del 15 agosto 2011.
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Fatti:
A.
A._______ (di seguito, l'interessato), cittadino italiano nato il …, vedovo di
B._______, cittadina italiana nata il … e deceduta il …, la quale aveva la-
vorato in Svizzera dal 1973 al 1982 e beneficiava di una rendita intera
d'invalidità dell'assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l'inva-
lidità (AVS/AI) dal 1° ottobre 2005, unitamente alle rendite ordinarie per la
primogenita ..., nata il 18 gennaio 1988, il figlio …, nato il 26 gennaio
1991, e la cadetta …, nata il 4 agosto 1994, ha ottenuto, mediante deci-
sione della Cassa svizzera di compensazione (CSC) del 13 giugno 2006
(doc. 5 a 10), una rendita vedovile ordinaria a decorrere dal 1° giugno
2006, con le rendite ordinarie per orfani a favore dei suoi figli (doc. 1 a
15).
B.
Il 17 ottobre 2007 ... ...ha trasmesso alla CSC una copia del suo attestato
d'immatricolazione al primo anno del corso di laurea "Lettere moderne"
della Facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Palermo, relativo
all'anno accademico 2007/8 (doc. 16), facente stato di una durata norma-
le del corso di studi di tre anni. Il 15 gennaio e il 7 dicembre 2009 copie
dello stesso attestato per il secondo e terzo anno di studi, relativi agli anni
accademici 2008/9 e 2009/10, sono pure pervenute alla CSC (doc. 17 e
21).
Il 15 novembre 2010 ... ...ha comunicato alla CSC una copia di un nuovo
attestato d'immatricolazione al primo anno del corso di laurea in lettere
dell'Università degli Studi di Milano (Unimi), relativo all'anno accademico
2010/11, facente stato di una durata normale del corso di tre anni (doc.
24).
Mediante scritto del 22 novembre 2010 (doc. 26), la CSC ha chiesto all'in-
teressato di spiegare per quale motivo sua figlia si fosse nuovamente
iscritta al corso di laurea in lettere a Milano e se avesse ottenuto nel frat-
tempo la laurea dell'Università di Palermo, precisando di presentare la li-
sta degli esami sostenuti dall'inizio del curriculum e il piano di studi della
stessa università.
Con lettera pervenuta alla CSC l'11 febbraio 2011, ... ...ha esposto, in so-
stanza, di avere deciso di proseguire gli studi presso l'Unimi a causa della
"disorganizzazione" e del "malfunzionamento" dell'Università di Palermo,
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e vi ha allegato, tra gli altri documenti, una lista degli esami sostenuti fino
a febbraio 2008, nel numero di otto, ed una delibera di trasferimento e-
sterno del consiglio di facoltà dell'Unimi, da cui risulta che solamente sei
esami sono stati convalidati (doc. 28 e 29).
C.
Mediante decisione del 31 marzo 2011 (doc. 32), fondandosi sulla docu-
mentazione raccolta, la CSC ha informato l'interessato che le condizioni
del diritto alla rendita per orfani a favore della figlia ... non erano più a-
dempiute ed ha soppresso pertanto il pagamento della stessa a decorrere
dal 30 giugno 2010, rilevando che la durata normale del corso di laurea in
lettere dell'Università di Palermo è di tre anni e che sua figlia si è iscritta
all'Unimi, alla stessa facoltà, a cominciare dal primo anno di studio.
L'8 aprile 2011, mediante messaggio elettronico, quindi il 19 luglio 2011,
mediante scritto debitamente firmato, l'interessato, rappresentato dalla
"Confederazione Italiana Agricoltori" (CIA), ha formulato opposizione alla
decisione del 31 marzo 2011, chiedendo che la rendita per orfani a favore
della figlia ... continui ad essere versata anche oltre il 30 giugno 2010
(doc. 33 a 41).
Il 15 agosto 2011 la CSC ha emanato una decisione di rigetto dell'opposi-
zione e confermato la decisione del 31 marzo 2011, rilevando, fondamen-
talmente, che ... ...non ha fatto prova dello zelo necessario per conclude-
re i suoi studi nella durata normale di tre anni (doc. 42).
D.
Contro questa decisione su opposizione, l'interessato, sempre rappresen-
tato dalla CIA, ha inoltrato tempestivo ricorso al Tribunale amministrativo
federale, chiedendo che la rendita per orfani a favore di sua figlia ... con-
tinui ad esserle erogata anche oltre il 30 giugno 2010.
La CSC ha risposto il 24 novembre 2011, argomentando, in particolare,
che la figlia del ricorrente ha fatto prova di mancanza di zelo nello studio,
ed ha concluso al rigetto del ricorso e alla conferma della decisione im-
pugnata.
Il ricorrente ha presentato la propria replica il 29 dicembre 2011, con alle-
gati diversi documenti, riconfermandosi nelle proprie conclusioni.
La CSC ha duplicato il 27 febbraio 2012, riproponendo il proprio punto di
vista.
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Diritto:
1.
1.1 In virtù dell'art. 31 LTAF, questo tribunale giudica i ricorsi contro le
decisioni ai sensi dell'art. 5 della Legge federale sulla procedura
amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), emanate dalle
autorità menzionate all'art. 33 LTAF, riservate le eccezioni di cui all'art.
32. In particolare, le decisioni rese dalla CSC concernenti
l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, possono essere
portate davanti al Tribunale amministrativo federale, conformemente
all'art. 85bis cpv. 1 della Legge federale sull'assicurazione per la
vecchiaia e per i superstiti del 20 dicembre 1946 (LAVS, RS 831.10).
Di conseguenza, questo Tribunale è competente a giudicare il
presente ricorso.
1.2 Secondo l'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di
assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA, nella misura in cui è
applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale
del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1
cpv. 1 LAVS, le disposizioni della LPGA sono applicabili alla prima
parte della LAVS, sempre che la presente legge non preveda
espressamente una deroga.
1.3 Conformemente all'art. 59 LPGA, ha diritto di ricorrere chiunque è
toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un
interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua
modificazione. Il ricorso deve essere interposto entro 30 giorni dalla
notificazione della decisione o della decisione contro cui l'opposizione
è esclusa (art. 60 LPGA). Esso deve contenere le conclusioni, i motivi,
l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo
rappresentante, con allegati la decisione impugnata e i documenti
indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente (art.
52 cpv. 1 PA).
1.4 In concreto, il ricorso è ammissibile nella misura in cui è stato
presentato tempestivamente e nel rispetto dei requisiti previsti dalla
legge (art. 59 e 60 LPGA, nonché l'art. 52 cpv. 1 PA).
2.
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2.1 Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la
Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i
suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del
21 giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681) ed il correlato Allegato II che
regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nonché il
Regolamento (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971
relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori
subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano
all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.1) come pure il
corrispondente Regolamento di applicazione (Regolamento CEE n°
574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del
Regolamento n° 1408/71, RS 0.831.109.268.11). Trattasi di una
normativa che si applica a tutte le rendite il cui diritto sorge a far data
dal 1° giugno 2002 o successivamente e che sancisce il principio della
parità di trattamento tra cittadini che risiedono in uno Stato membro
della Comunità europea ed i cittadini svizzeri (art. 3 del Regolamento
CEE n° 1408/71).
Questi testi sono applicabili al caso concreto nella loro versione in vigore
per la Svizzera fino al 31 marzo 2012.
2.2 Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta
nell'Allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri
della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono
sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora
il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo (art. 6 del
Regolamento CEE n° 1408/71). Nella misura in cui l'Accordo, in
particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di
sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni contrarie,
l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle condizioni di
ottenimento di una rendita di vecchiaia svizzera sono regolate dal
diritto interno svizzero (DTF 130 V 257 consid. 2.4).
2.3 L'art. 153a cpv. 1 LAVS sancisce espressamente l'applicabilità
nella presente procedura, trattandosi di un cittadino che risiede
nell'Unione europea, dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del
Consiglio del 14 giugno 1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21
marzo 1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71.
3.
Il ricorrente contesta la soppressione della rendita per orfani in favore del-
la figlia ... a decorrere dal 1° luglio 2010, operata dalla CSC con decisione
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del 31 marzo 2011 e confermata mediante decisione su opposizione del
15 agosto 2011.
4.
4.1 Le vedove e i vedovi hanno diritto a una rendita se, alla morte del
coniuge, hanno figli (art. 23 cpv. 1 LAVS). Il diritto alla rendita vedovile
nasce il primo giorno del mese seguente a quello in cui è avvenuta la
morte del coniuge (art. 23 cpv. 2 LAVS).
4.2 Hanno diritto ad una rendita per orfani i figli ai quali è morto il
padre o la madre. In caso di decesso di entrambi i genitori hanno
diritto a due rendite per orfani (art. 25 cpv. 1 LAVS). Il diritto alla
rendita per orfani nasce il primo giorno del mese successivo a quello
della morte del padre o della madre. Si estingue quando l'orfano
compie i diciotto anni o muore (art. 25 cpv. 4 LAVS). Per figli ancora in
formazione, il diritto dura fino al termine della stessa, ma al più tardi
fino a venticinque anni compiuti. Il Consiglio federale può stabilire che
cosa si intende per formazione (art. 25 cpv. 5 LAVS).
4.3 L'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) ha specificato,
ai paragrafi 3358 a 3368 delle “Directives concernant les rentes de
l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité fédérale” (DR, nelle sole
versioni francese e tedesca, aggiornate al 1° gennaio 2010;
), che una persona segue una formazione se,
per un periodo determinato di almeno un mese, frequenta corsi in
istituti d'insegnamento secondari, professionali o universitari.
Riassuntivamente, è sufficiente frequentare una scuola o un corso
anche senza lo scopo di conseguire un diploma, ma solo per poter
esercitare una determinata professione, oppure seguire una
formazione che non prepara direttamente a una data professione. È
però sempre necessaria la preparazione sistematica nel quadro di una
formazione regolare e riconosciuta de iure o de facto, ripercuotentesi
sul reddito dell'attività lucrativa che sarà in seguito esercitata.
4.4 Per ammettere l'esistenza di una preparazione sistematica a una
professione, secondo la giurisprudenza dell'allora Tribunale federale
delle assicurazioni [Revue à l’intention des caisses de compensation
(RCC), 1978, pag. 561], non è sufficiente che l'interessato segua
soltanto formalmente le scuole e i corsi pratici a tale scopo. Egli deve
piuttosto seguire tale formazione con lo zelo che si può esigere da lui
in modo da terminarla con successo in un tempo normale.
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5.
5.1 In concreto, dall'incarto risulta che ... ...ha compiuto i diciotto anni il 18
gennaio 2006. Quando sua madre è deceduta, il 23 maggio 2006, ...
...non aveva ancora terminato la propria formazione universitaria, per cui
la CSC ha versato al ricorrente, unitamente alla rendita vedovile, anche la
rendita per orfani a favore di ..., nonché dei suoi due altri figli ancora mi-
norenni, conformemente all'art. 25 cpv. 5 LAVS, e ciò a decorrere dal 1°
giugno 2006.
È inoltre assodato, alla luce dei certificati d'immatricolazione alla facoltà di
lettere dell'Università di Palermo, che ... ...ha iniziato il corso di laurea
nell'anno accademico 2007/8, proseguendo nel 2008/9 e 2009/10, per i-
scriversi nuovamente alla facoltà di lettera dell'Unimi nell'anno accademi-
co 2010/11, al primo anno del cursus normale.
5.2 Ora, come già rilevato, la durata normale ufficiale, sia a Palermo
che a Milano, degli studi di lettere intrapresi da ... ...è di tre anni.
Ciononostante, quest'ultima, dopo avere frequentato durante tre anni
la facoltà di lettere presso l'Università di Palermo e avere passato otto
esami, si è nuovamente iscritta al primo anno alla stessa facoltà
dell'Unimi. Date queste condizioni, non è possibile affermare che la
figlia dell'interessato si sia impegnata sistematicamente per ottenere il
proprio diploma, facendo prova di zelo per cercare di concludere la
formazione nel tempo normale ufficiale di tre anni.
6.
Di conseguenza, visto quanto precede, il ricorso deve essere respinto e
la decisione impugnata confermata.
7.
In virtù dell'art. 24 cpv. 1 LTAF, il giudice dell'istruzione decide quale giu-
dice unico circa lo stralcio dal ruolo delle cause divenute prive di oggetto
(lett. a) e la non entrata nel merito di impugnazioni manifestamente i-
nammissibili (lett. b). Sono fatte salve, conformemente al cpv. 2, le com-
petenze del giudice unico secondo le leggi federali in materia di assicura-
zioni sociali.
Ai sensi dell'art. 85bis cpv. 3 LAVS, se l'esame preliminare, anteriore o po-
steriore a uno scambio di scritti, rileva che il ricorso al Tribunale ammini-
strativo federale è inammissibile o manifestamente infondato, un giudice
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unico può, con motivazione sommaria, pronunciare la non entrata in ma-
teria o il rigetto.
In concreto, questo Tribunale può quindi pronunciare, quale giudice uni-
co, il rigetto del presente ricorso manifestamente infondato.
8.
Secondo l'art. 85bis cpv. 2 LAVS, la procedura è gratuita per le parti. Tutta-
via, i costi possono essere accollati alla parte che procede in modo teme-
rario o sconsiderato. In concreto, non si prelevano spese processuali.
In conformità con l'art. 64 cpv. 1 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ri-
corso in tutto o in parte, può assegnare al ricorrente una indennità per le
spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato (spese ri-
petibili). Visto l'esito della procedura, non si assegnano alla ricorrente in-
dennità per spese ripetibili.
Per quanto concerne la CSC, le autorità federali non hanno diritto ad
un'indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 del Regolamento del 21 feb-
braio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribu-
nale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]).
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Non si prelevano spese processuali.
3.
Non si assegnano indennità per spese ripetibili.
4.
Comunicazione:
– al rappresentante del ricorrente (Raccomandata/AR);
– all'autorità inferiore (n. di rif. …; Raccomandata);
– all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna (Raccomandata).
La giudice unica: Il cancelliere:
Elena Avenati-Carpani Dario Quirici
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna,
entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e
segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF,
RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e
l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata
e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come
mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione: