Corte II I
C-5444/2007
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 6 a p r i l e 2 0 0 9
Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio),
Francesco Parrino, Madeleine Hirsig,
cancelliere Dario Quirici.
A._______,
ricorrente,
contro
Cassa svizzera di compensazione,
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Assicurazione facoltativa.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
C-5444/2007
Fatti:
A.
A._______, cittadino svizzero, nato il (...) e residente in Italia, ha
aderito all'assicurazione facoltativa per la vecchiaia, i superstiti e
l'invalidità per gli Svizzeri all'estero (AVS/AI) con dichiarazione del 3
marzo 2001 all'Ambasciata di Svizzera in Italia a Roma, confermata
dalla Cassa svizzera di compensazione (CSC) il 18 maggio 2001, e
ciò a decorrere dal 1° aprile 2001.
B.
Con decisione del 20 ottobre 2006, notificata all'assicurato mediante
lettera semplice per il tramite del Consolato generale di Svizzera a
Milano (CG), la CSC ha fissato i contributi AVS/AI relativi al periodo
dal 2004 al 2007. A questa decisione ha fatto seguito un sollecito di
pagamento, per lettera semplice, il 31 ottobre 2006, quindi una diffida
raccomandata il 25 gennaio 2007. L'assicurato ha avvertito, il 5
febbraio 2007, il CG di avere ricevuto un sollecito, ma senza
l'ammontare dei contributi. A seguito di ciò, la decisione del 20 ottobre
2006 è stata nuovamente notificata all'assicurato, per telefax, il 6 e l'8
febbraio 2007.
Il 13 febbraio 2007 la madre dell'assicurato ha contestato, via telefax,
l'ammontare del guadagno ritenuto nella decisione per il calcolo dei
contributi. Il 2 marzo 2007 l'assicurato ha interposto opposizione
contro la decisione, adducendo lo stesso motivo avanzato dalla madre.
Pronunciandosi su questa opposizione con decisione del 7 marzo
2007, la CSC l'ha dichiarata tardiva e, di conseguenza, irricevibile,
poiché intervenuta dopo la scadenza del termine perentorio di trenta
giorni dalla notificazione della decisione del 20 ottobre 2006.
C.
Contro questa decisione su opposizione, l'assicurato ha inoltrato
ricorso al Tribunale amministrativo federale il 19 marzo 2007,
argomentando, in sostanza, che non avrebbe ricevuto la decisione del
20 ottobre 2006, ma solo un sollecito al pagamento dei contributi.
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Diritto:
1.
1.1 In virtù dell'art. 31 della Legge sul Tribunale amministrativo
federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo tribunale
giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della Legge
federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS
172.021), emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF, riservate
le eccezioni di cui all'art. 32. In particolare, le decisioni rese dalla CSC
concernenti l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, possono
essere portate davanti al Tribunale amministrativo federale,
conformemente all'art. 85bis cpv. 1 della Legge federale
sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti del 20 dicembre
1946 (LAVS, RS 831.10).
1.2 Secondo l'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di
assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA, nella misura in cui è
applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale
del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1
LAVS, le disposizioni della LPGA sono applicabili alla prima parte
della LAVS, sempre che la presente legge non preveda
espressamente una deroga.
1.3 Conformemente all'art. 59 LPGA, ha diritto di ricorrere chiunque è
toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un
interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua
modificazione. Il ricorso deve essere interposto entro 30 giorni dalla
notificazione della decisione o della decisione contro cui l'opposizione
è esclusa (art. 60 LPGA). Esso deve contenere le conclusioni, i motivi,
l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo
rappresentante, con allegati la decisione impugnata e i documenti
indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente (art.
52 cpv. 1 PA).
1.4 In concreto, il ricorso è stato presentato tempestivamente, nel
rispetto dei requisiti previsti dalla legge (art. 59 e 60 LPGA, nonché
l'art. 52 cpv. 1 PA), ed è pertanto ricevibile.
2.
Con la LPGA è stata introdotta una procedura d'opposizione. L'art. 52
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LPGA prevede che le decisioni possono essere impugnate entro trenta
giorni facendo opposizione presso il servizio che le ha notificate; fanno
eccezione le decisioni processuali e pregiudiziali; le decisioni su
opposizione vanno pronunciate entro un termine adeguato, sono
motivate e contengono un avvertimento relativo ai rimedi giuridici; la
procedura d'opposizione è gratuita; di regola non sono accordate
ripetibili. Se non è inoltrata alcuna opposizione contro una decisione
dell'amministrazione, quest'ultima passa in giudicato (art. 54 cpv. 1 lett.
a LPGA). Il giudice delle assicurazioni sociali non può quindi
esaminare le decisioni che non hanno fatto l'oggetto di un'opposizione
tempestiva (UELI KIESER, Kommentar zum Bundesgesetz über den
Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts vom 6. Oktober 2000,
Zurigo, 2003, art. 52, n. 16).
3.
I termini stabiliti dalla legge sono perentori e non possono essere
prorogati (art. 40 LPGA). Se il termine è computato in giorni o in mesi,
inizia a decorrere il giorno dopo la notificazione. Se l'ultimo giorno del
termine è un sabato, una domenica o un giorno festivo del Cantone in
cui ha domicilio o sede la parte o il suo rappresentante, il termine
scade il primo giorno feriale seguente (art. 38 cpv. 1 e 3 LPGA). I
termini stabiliti dalla legge o dall'autorità in giorni o in mesi non
decorrono durante le ferie giudiziarie (art. 38 cpv. 4 LPGA). Le
richieste scritte devono essere consegnate all'assicuratore oppure, a
lui indirizzate, a un ufficio postale svizzero o a una rappresentanza
diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine
(art. 39 cpv. 1 LPGA).
4.
4.1 In concreto, il ricorrente ha fatto opposizione, il 2 marzo 2007,
contro la decisione del 20 ottobre 2006. La CSC non è entrata nel
merito dell'opposizione, per il motivo che essa sarebbe intervenuta
dopo il termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione della
decisione, e che quest'ultima sarebbe perciò esecutiva (art. 52 cpv. 1 e
54 cpv. 1 lett. a LPGA).
Nella presente procedura, il ricorrente pretende di essere venuto a
conoscenza della decisione del 20 ottobre 2006 soltanto dopo che la
stessa gli è stata notificata per telefax, una prima volta il 6 febbraio
2007, e una seconda volta due giorni dopo questa data. Per questo
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motivo, egli considera che la sua opposizione è tempestiva e che la
CSC non è, a torto, entrata nel merito dell'opposizione.
4.2 Secondo la giurisprudenza, incombe all'autorità provare che una
decisione è stata regolarmente notificata e quando la notificazione è
intervenuta. Se la notificazione di una decisione per lettera semplice o
se la data della notificazione sono contestate, bisogna fondarsi sulle
dichiarazioni del destinatario della decisione (DTF 124 V 400).
Spetta così alla CSC provare che la decisione del 20 ottobre 2006 è
stata regolarmente notificata al ricorrente, e quando lo è stata. Ora,
considerato che la CSC, per il tramite del CG, ha notificato la
decisione per lettera semplice, e non per lettera raccomandata, non è
possibile provare se la notificazione è avvenuta e quando. Quindi,
conformemente agli atti, bisogna considerare che la decisione del 20
ottobre 2006 è stata notificata al ricorrente solo il 6 o l'8 febbrario
2007, per cui l'opposizione del 2 marzo 2007 è tempestiva e la CSC
non è, a torto, entrata nel merito dell'opposizione.
Di conseguenza, il ricorso deve essere accolto e la decisione su
opposizione annullata. L'incarto è trasmesso alla CSC, affinché emani
una nuova decisione su opposizione.
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è accolto e la decisione su opposizione del 7 marzo 2007 è
annullata.
2.
Gli atti sono rinviati alla Cassa svizzera di compensazione, affinché
emani una nuova decisione su opposizione.
3.
Non si prelevano spese processuali.
4.
Comunicazione:
- al ricorrente (tramite il Consolato generale di Svizzera a Milano);
- all'autorità inferiore (...);
- all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
La presidente del collegio: Il cancelliere:
Elena Avenati-Carpani Dario Quirici
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Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e
segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17
giugno 2005 [LTF, RS 173.110]. Gli atti scritti devono contenere le
conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere
firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della
parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono
essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione:
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