B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte III
C-____/____
S e n t e n z a d e l 2 9 m a g g i o 2 0 1 2
Composizione
Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio),
Ruth Beutler, Marianne Teuscher,
cancelliere Manuel Borla.
Parti
A._______,
Via San Carlo 24, 6932 Breganzona,
patrocinato dal Soccorso operaio svizzero SOS Ticino,
Via Zurigo 17, 6900 Lugano,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore
Oggetto
Rilascio di un passaporto per stranieri.
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Fatti:
A.
A._______, cittadino turco nato il …, è entrato in Svizzera il 28 gennaio
1990 ed ha depositato una domanda di asilo il 31 gennaio successivo,
respinta con decisione del 5 aprile 1991 da parte dell'Ufficio federale dei
rifugiati (UFR). Tuttavia, dietro ricorso dell'interessato, con decisione del
21 marzo 1994, l'allora competente Commissione svizzera di ricorso in
materia d'asilo (in seguito: CRA) ha annullato la decisione dell'istanza in-
feriore, rinviando gli atti per un nuovo giudizio.
In data 19 febbraio 2002 l'Ufficio federale della migrazione (in seguito:
UFM), ha emanato una nuova decisione in base alla quale al richiedente
non è stato riconosciuto lo statuto di rifugiato, essendo la sua domanda di
asilo stata respinta, ma, in virtù dell'Azione umanitaria 2000 decisa dal
Consiglio federale, A._______ è stato ammesso provvisoriamente sul ter-
ritorio svizzero. Egli è stato quindi posto a beneficio di un permesso F, ri-
lasciato dal Cantone Ticino.
Con ordinanza del 25 luglio 2002, avendo l'interessato e la propria fami-
glia ritirato i ricorsi relativi alla domanda di asilo rifiutata ed alla pronuncia
di allontanamento nei loro confronti, poiché ammessi provvisoriamente in
Svizzera, la CRA decideva lo stralcio dai ruoli delle cause ormai prive di
oggetto.
Il 5 aprile 2006 le autorità del Cantone Ticino rilasciavano all'interessato
un permesso di dimora B. Contestualmente l'UFM dichiarava la fine
dell'ammissione provvisoria.
B.
Con decisione del 6 luglio 2010 la Sezione della popolazione (in seguito:
SP), osservando che i ripetuti richiami e la diffida del 20 aprile precedente
inerenti la presentazione del passaporto nazionale valido erano rimasti
inevasi, ha negato all'interessato il rinnovo del suo permesso di dimora
annuale, impartendogli nel contempo un termine per lasciare la Svizzera.
Nel quadro del ricorso presentato da A._______ contro la menzionata de-
cisione, l'autorità amministrativa, con scritto del 14 dicembre 2010, ha pe-
rò revocato la propria decisione, con conseguente rinnovo del permesso
di dimora annuale, ribadendo comunque l'obbligo della presentazione di
un documento di legittimazione valido. Il ricorso è stato quindi stralciato
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dai ruoli con decisione del Consiglio di Stato del Cantone Ticino in data
21 dicembre 2010.
C.
Il 23 novembre 2010, tramite formulario standard, l'interessato ha inoltrato
domanda per il rilascio di un documento di viaggio. L'UFM, rilevando che
le condizioni poste dalla legislazione federale non erano adempiute, ha
rinunciato a pronunciare una decisione formale, invitando A._______ a ri-
volgersi alle autorità del proprio Paese in Svizzera al fine del rilascio del
passaporto.
D.
In data 1° luglio 2011 A._______, ha inoltrato nuovamente una domanda
per il rilascio del passaporto per stranieri indicando di non poter doman-
dare il rilascio del citato documento alla propria rappresentanza in quanto
rifugiato politico. Nello specifico, con scritto allegato, l'interessato ha al-
tresì sottolineato di non potersi recare in Turchia personalmente, come ri-
chiesto dall'Ambasciata turca in Svizzera, poiché sussisterebbe un forte
rischio di incarcerazione, in quanto disertore, non avendo egli mai svolto il
servizio militare nel proprio Paese, e poiché egli apparterebbe alla mino-
ranza cristiana, la quale risulta ancora oggi al centro di persecuzioni di
vario genere.
E.
Con scritto del 27 luglio 2011 l'UFM ha nuovamente informato l'interessa-
to che le condizioni a fondamento della richiesta non erano adempiute, ri-
nunciando tuttavia a emanare una decisione formale in materia. Il 30 a-
gosto seguente l'UFM, sollecitato dall'interessato, ha respinto con deci-
sione formale la domanda di quest'ultimo. In proposito l'autorità di prime
cure ha rilevato che mai è stato riconosciuto all'interessato lo statuto di ri-
fugiato e che pertanto si può pretendere che egli si adoperi ad ottenere il
rilascio del documento. Inoltre l'UFM ha sottolineato che agli atti non figu-
ra alcun elemento concreto che dimostri l'impossibilità circa l'ottenimento
del passaporto turco. In considerazione di ciò, l'autorità di prime cure ha
dunque indicato che l'interessato non può essere considerato sprovvisto
di documenti ai sensi della legislazione svizzera.
F.
Con ricorso del 30 settembre 2011 A._______ ha chiesto alla presente i-
stanza giudiziaria di annullare la decisone dell'UFM, di essere considera-
to uno straniero sprovvisto di documenti ai sensi della legislazione svizze-
ra e di rilasciargli il passaporto per stranieri. In proposito egli ha ribadito
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quanto già asserito con scritto allegato alla domanda del 1° luglio prece-
dente, affermando in sostanza che non si può pretendere che egli si ado-
peri presso le autorità turche, e dunque si rechi, come richiesto da que-
ste, nel proprio Paese d'origine per l'ottenimento del documento, poiché
forte è il timore di un'incarcerazione in quanto disertore. Egli ha infine
chiesto di essere posto a beneficio dell'assistenza giudiziaria, dispensan-
dolo dal versamento delle spese processuali.
G.
Con risposta del 15 novembre 2011 l'autorità di prime cure ha ribadito
che, siccome all'interessato è stata rifiutata la domanda d'asilo e non è
stato riconosciuto quale rifugiato, è esigibile una presa di contatto con le
autorità turche. Inoltre l'UFM ha rilevato che siccome, le autorità citate
vincolano il rilascio di un passaporto all'assolvimento dell'obbligo di pre-
stare servizio militare, non è possibile eludere le disposizioni turche con il
rilascio del richiesto documento di viaggio svizzero.
H.
Con replica del 16 dicembre 2011 il ricorrente si è riconfermato nelle pro-
prie allegazioni di fatto e di diritto, evidenziando che l'UFM ha ricostruito i
fatti in maniera errata. In particolare non sarebbe corretto affermare che il
ricorrente non può ottenere il rilascio del passaporto turco poiché rifugiato
politico. A suo dire il motivo sarebbe infatti da ricercare nel pericolo di in-
carcerazione una volta nel Paese d'origine, poiché disertore. Infine il ri-
corrente ha rilevato l'impossibilità di assolvere qualsiasi impegno militare
in quanto residente in Svizzera da più di vent'anni, malato e avendo già
raggiunto una "certa" età.
I.
Con duplica del 10 gennaio 2012 l'UFM ha precisato di aver inteso lo sta-
tuto di rifugiato politico quale impedimento all'ottenimento del passaporto
turco poiché così indicato dal ricorrente nel modulo ufficiale di richiesta.
L'autorità di prime cure ha altresì indicato di ritenere ragionevole esigere
dal ricorrente che convenga con le autorità del proprio Paese le modalità
di adempimento per l'assolvimento dell'obbligo militare o la sua esenzio-
ne con il versamento di una tassa d'esenzione.
J.
Con osservazioni del 13 febbraio 2012 il ricorrente ha precisato che la
compilazione del modulo ufficiale, indicante che il passaporto per stranieri
veniva richiesto poiché come rifugiato non aveva più la facoltà di rivolger-
si al proprio Paese d'origine, è errata. Tuttavia, il ricorrente ha rilevato che
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con lettera accompagnatoria aveva sottolineato nei dovuti modi i motivi
che lo avevano indotto a chiedere di essere considerato uno "straniero
sprovvisto di documenti di identità".
Diritto:
1.
1.1. Riservate le eccezioni previste all'art. 32 della legge del 17 giugno
2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), giusta
l'art. 31 LTAF il Tribunale amministrativo federale (di seguito: TAF o il Tri-
bunale) giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 dalla legge
federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS
172.021) prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF.
In particolare, le decisioni in materia di rilascio di documenti di viaggio re-
se dall'UFM - il quale costituisce un'unità dell'amministrazione federale
come definita all'art. 33 let. d LTAF – possono essere impugnate dinanzi
al TAF, il quale statuisce in via definitiva (cfr. art. 1 cpv. 2 LTAF in rela-
zione con l'art. 83 let. c cifra 6 in fine della legge del 17 giugno 2005 sul
Tribunale federale [LTF, RS 173.110]).
1.2. L'entrata in vigore, il 1° gennaio 2008, della legge federale sugli stra-
nieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20) ha comportato l'abrogazione
della legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri del
26 marzo 1931 (LDDS, CS 1 117) conformemente all'art. 125 LStr in rela-
zione con il suo allegato 2, cifra I. Inoltre, l'introduzione di documenti bio-
metrici ha reso necessaria una revisione totale dell'ordinanza concernen-
te il rilascio di documenti di viaggio per stranieri del 27 ottobre 2004
(ODV, RU 2004 4577). Abrogata il 28 febbraio 2010, essa è stata sostitui-
ta dall'ordinanza concernente il rilascio di documenti di viaggio per stra-
nieri del 20 gennaio 2010 entrata in vigore il 1° marzo 2010 (ODV, RS
143.5), la quale si fonda sugli art. 59 cpv. 1 e 111 cpv. 6 LStr.
1.4. Salvo i casi in cui la LTAF non disponga altrimenti, ai sensi dell'art.
37 LTAF la procedura dinanzi al Tribunale è retta dalla PA.
1.5. Giusta l'art. 48 cpv.1 PA A._______ ha il diritto di ricorrere e il suo ri-
corso, presentato nella forma e nei termini prescritti dalla legge, è ricevi-
bile (art. 50 e 52 PA).
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2.
Ai sensi dell'art. 49 PA il ricorrente può invocare davanti al Tribunale la
violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di
apprezzamento, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridi-
camente rilevanti nonché l'inadeguatezza, nella misura in cui un'autorità
cantonale non abbia giudicato quale autorità di ricorso. Il Tribunale appli-
ca d'ufficio il diritto federale nella procedura ricorsuale e non è vincolato in
nessun caso dai motivi del ricorso (cfr. art. 62 cpv. 4 PA). Rilevanti è in
primo luogo la situazione di fatto al momento del giudizio (cfr. consid. 1.2
della sentenza 2A.451/2002 del 28 marzo 2003 pubblicata parzialmente
in DTF 129 II 215; DTAF 2011/1 consid. 2 e giurisprudenza ivi citata).
3.
3.1. L'UFM è competente per rilasciare i seguenti documenti di viaggio
(cfr. art. 1 cpv. 1 ODV): titoli di viaggio per rifugiati (let. a), passaporti per
stranieri (let. b), certificati d’identità per richiedenti l’asilo, persone biso-
gnose di protezione e persone ammesse provvisoriamente (let. c) e infine
documenti di viaggio sostitutivi per l’esecuzione dell’allontanamento o
dell’espulsione di stranieri (let. d).
3.2. Giusta i combinati disposti degli art. 3 cpv. 1 ODV e 59 cpv. 2 let. b e
c LStr hanno diritto ad un passaporto per stranieri, gli stranieri riconosciuti
quali apolidi dalla Svizzera secondo la Convenzione del 28 settembre
1954 (let. b), come pure gli stranieri privi di documenti e titolari di un per-
messo di domicilio (let. c). Inoltre ai sensi dell'art. 3 cpv. 2 ODV alle per-
sone sprovviste di documenti e titolari di un permesso di dimora annuale
può essere rilasciato un passaporto per stranieri. L'assenza di documenti
è accertata dall'UFM sulla scorta dell'art. 6 ODV.
4.
4.1. Ai sensi dell'art. 6 cpv. 1 ODV è considerato sprovvisto di documenti
lo straniero che non possiede documenti di viaggio validi del suo Stato
d'origine o di provenienza e dal quale non si può pretendere che si ado-
peri presso le autorità competenti del suo Stato d'origine o di provenienza
per ottenere il rilascio o la proroga di un documento di viaggio (let. a) o
per il quale l'ottenimento di documenti di viaggio non è possibile (let. b).
Al fine di valutare se sia ragionevole esigere da uno straniero di rivolgersi
alle autorità del proprio Paese d'origine per il rilascio o il rinnovo dei suoi
documenti di viaggio nazionali (cfr. art. 6 cpv. 1 let. a ODV), occorre esa-
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minare il caso di specie servendosi di criteri oggettivi conformemente alla
giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. sentenza del Tribunale federa-
le 2A.335/2006 del 18 ottobre 2006 consid. 2.1 e la giurisprudenza ivi ci-
tata).
4.2. Inoltre la giurisprudenza ha determinato che il rilascio di un docu-
mento di viaggio può essere ritenuto oggettivamente impossibile giusta
l'art. 6 cpv. 1 let. b ODV nell'ipotesi in cui il cittadino straniero ha intrapre-
so i passi necessari per tale richiesta ma questa viene rifiutata senza mo-
tivi sufficienti ("ohne zureichende Gründe" [cfr. sentenza del Tribunale
amministrativo federale C-5967/2010 del 1° giugno 2011 consid. 5.2 e
giurisprudenza ivi citata]). In virtù del nuovo cpv. 2 dell'art. 6 ODV, i ritardi
nel rilascio di un documento di viaggio da parte delle competenti autorità
dello Stato d'origine o di provenienza non motivano l'assenza di docu-
menti.
4.3. Va infine ribadito che giusta l'art. 6 cpv. 3 ODV non può essere chie-
sto alle persone bisognose di protezione e ai richiedenti l'asilo di contatta-
re le autorità competenti del loro Stato d'origine o di provenienza. Di prin-
cipio non lo si può esigere neppure dalle persone sprovviste di documenti
validi che sono state ammesse provvisoriamente in ragione del carattere
illecito dell'esecuzione ai sensi dell'art. 83 cpv. 3 LStr, ossia allorquando
l'esecuzione del rinvio è contraria agli impegni di diritto internazionale
pubblico della Svizzera, fatta salva l'evenienza in cui non vi sia alcun
nesso tra l'illegalità e l'autorità del paese d'origine in questione.
4.4. Il Tribunale rammenta che di principio i fatti giuridicamente rilevanti
sono esaminati d'ufficio dalle autorità amministrative. Tale principio va tut-
tavia relativizzato, nella misura in cui le parti sono tenute a collaborare al
fine di accertare le prove giuridicamente rilevanti conformemente all'art.
13 PA (cfr. DTF 115 V 133 consid. 8a). In particolare, incombe al ricorren-
te di fornire le prove qualora non ve ne siano o qualora non si possa ra-
gionevolmente esigere che l'autorità le fornisca in conformità alla regola
universale dell'onere della prova di cui all'art. 8 del Titolo preliminare del
Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 (CC, RS 210). Nel caso di
mancata collaborazione sarà il ricorrente a subirne le conseguenze (cfr.
DTF 125 V 193 consid. 2, 122 II 385 consid. 4c/cc, 114 Ia 1 consid. 8c).
5.
Va rammentato inoltre che la legislazione svizzera in materia di diritto su-
gli stranieri esige dallo straniero durante il suo soggiorno in territorio elve-
tico che sia in possesso di un documento di legittimazione valido e rico-
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nosciuto (cfr. art. 89 LStr in relazione con gli art. 13 cpv. 1 LStr e 8
dell'ordinanza del 24 ottobre 2007 sull'ammissione, il soggiorno e l'attività
lucrativa [OASA, RS 142.201]). In assenza di documenti di legittimazione
l'interessato è tenuto a procurarseli o collaborare a tal fine con le autorità
(cfr. art. 90 let. c LStr). I documenti di viaggio rilasciati dalle autorità sviz-
zere agli stranieri, salvo quelli rilasciati ai rifugiati o agli apolidi ai quali si
applicano altre norme, non sostituiscono un passaporto valido ricono-
sciuto dalla comunità internazionale. Come dispone d'altronde l'art. 8 cpv.
1 ODV, i documenti di viaggio costituiscono documenti di legittimazione di
polizia degli stranieri e non provano né l'identità né la cittadinanza del de-
tentore. Giova inoltre sottolineare che l'emissione di un passaporto è di
esclusiva competenza del Paese d'origine della persona interessata, il
quale decide sulla base di procedure e modalità previste dalla normativa
interna. In altri termini il rilascio, il ritiro e l'annullamento di un passaporto
fanno parte della competenza sovrana di ogni Stato ed è nell'ambito di ta-
le competenza che vengono definite le condizioni nella legislazione na-
zionale (cfr. l'avviso giuridico della Direzione di diritto internazionale pub-
blico del Dipartimento degli affari esteri del 17 febbraio, 17 giugno e del
23 luglio 1999, Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confe-
derazione [GAAC] 64.158, 64.22 cifra 1.1 nonché 65.70, parti A e C). Le
prescrizioni soprammenzionate implicano pertanto che, riservati i casi in
cui anteriormente si abbia ottenuto lo statuto di rifugiato o quello dell'am-
missione provvisoria in ragione dei pericoli a cui l'interessato era perso-
nalmente esposto nel suo Paese d'origine, lo straniero con un'autorizza-
zione di soggiorno in Svizzera si conformi alle condizioni d'ordine formali
e materiali delle leggi del proprio Paese d'origine che disciplinano il rila-
scio dei documenti di legittimazione nazionali.
6.
6.1. Resta pertanto da determinare se in conformità dell'art. 6 cpv. 1 let. a
ODV, A._______ è da considerare privo di documenti in quanto non si
può pretendere che egli si adoperi presso le autorità competenti turche. In
proposito trattandosi di straniero titolare di un'autorizzazione di soggiorno,
precedentemente posto a beneficio di un'ammissione provvisoria, è ne-
cessario esaminare se tali circostanze sono ancora attuali (cfr. sentenza
del Tribunale amministrativo federale C-5410/2008 del 28 maggio 2009
consid. 5.2 e giurisprudenza ivi citata).
6.2. Dagli atti di causa emerge che all'interessato non è stato concesso
l'asilo e non gli è stata riconosciuta la qualità di rifugiato. In data 19 luglio
2002, il ricorrente ha ritirato il ricorso contro la decisione negativa dell'au-
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torità di prime cure, poiché il 19 febbraio 2002 egli è stato posto a benefi-
cio dell'ammissione provvisoria nel quadro dell'Azione umanitaria 2000
decisa dal Consiglio federale. Nemmeno è stato possibile determinare se
egli sia stato oggetto di persecuzione e di pregiudizi a causa della propria
etnia (aramaico) e della propria fede religiosa, e per questi motivi rifugia-
tosi in Svizzera, così come da egli indicato all'atto di registrazione del 1
febbraio 1990 (cfr. Audition dans le centre d'enregistrement, "sono perse-
guitato per motivi etnici e religiosi").
È quindi possibile concludere che l'ammissione provvisoria non è stata
accordata in ragione di rischi che rappresenterebbero le autorità turche
per il ricorrente in caso di rientro in Patria.
7.
7.1. Con il ricorso in esame A._______ non ha fatto valere l'impossibilità
di contattare la Rappresentanza diplomatica del suo Paese, come del re-
sto avvenuto, ma piuttosto fa valere il rischio concreto di essere posto in
arresto qualora si recasse in Turchia per l'ottenimento del passaporto,
poiché disertore dell'esercito e di religione cristiana. Inoltre a suo dire non
sarebbe ragionevole pretendere che egli rientri in patria per assolvere il
servizio militare in ragione della propria età anagrafica e dopo aver la-
sciato il proprio Paese più di 20 anni orsono.
7.2. Occorre anzitutto rilevare che l'assolvimento del servizio militare in
Turchia, come d'altronde in Svizzera, costituisce uno dei doveri civici del
cittadino. È pertanto legittimo, al fine di ottenere un documento nazionale,
esigere l'assolvimento del servizio militare. In particolare, l'art. 2 della
legge No. 1111, Turkey Military Law dispone che esso è un dovere per
tutti i cittadini turchi maschi aventi tra i 20 e i 41 anni. Nel caso in esame
occorre però rilevare che l'interessato ha raggiunto l'età di 65. Non è
quindi escluso che il ricorrente non debba più assolvere alcun servizio mi-
litare.
7.3. D'altronde, come ha già avuto modo di esprimersi il Tribunale ammi-
nistrativo federale (cfr. sentenza C-7328/2007 del 16 aprile 2010; senten-
za C-1082/2006 del 7 ottobre 2010; sentenza C-2848/2008 del 17 no-
vembre 2010), ai sensi dell'art. 1 addizionale della legge No. 1111, Tur-
key Military Law del 20 marzo 1927 (
/3ae6b4d020.html, visitato il 22 marzo 2012), i cittadini turchi che risiedo-
no o lavorano all'estero – a certe condizioni - hanno la possibilità di pre-
stare un servizio militare di corta durata, ovvero di 21 giorni. Tale possibi-
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lità si presenta altresì alle persone che hanno superato i 38 anni se ver-
sano allo Stato turco una somma di Euro 7'668 o una somma equivalente
in un'altra valuta. La legislazione turca prevede dunque delle disposizioni
speciali per quanto concerne i cittadini turchi residenti all'estero.
7.4. Dagli atti non emerge alcuno scritto dell'Ambasciata turca in Svizzera
che suffraghi le allegazioni del ricorrente. Egli stesso ha ammesso inoltre
di aver preso conoscenza solo telefonicamente circa l'obbligo di recarsi
personalmente nel proprio Paese al fine di ottenere il passaporto. Spetta
quindi al ricorrente riprendere contatto con le competenti autorità turche e
chiarire esattamente quali siano le condizioni – tenuto conto della sua età
- inerenti al servizio militare per un cittadino turco all'estero.
I sentimenti del ricorrente al riguardo delle autorità turche, alla luce della
sua scelta di disertare il servizio militare come pure la sua appartenenza
alla minoranza di religione cristiana, non possono dispensarlo dal-
l'effettuare i passi necessari presso le autorità diplomatiche turche e non
costituiscono un impedimento oggettivo all'ottenimento di un documento
nazionale. In effetti, la questione di sapere se i motivi di rifiuto sono giusti-
ficati o meno devono essere esaminati alla luce della legislazione dello
Stato d'origine, e non in base al diritto svizzero. In caso contrario, un do-
cumento di viaggio svizzero dovrebbe essere rilasciato anche qualora
uno Stato rifiuti il rilascio di un documento nazionale per un motivo non ri-
conosciuto dal diritto svizzero. Un tale procedimento non è sostenibile in
quanto costituirebbe un'ingerenza inammissibile nella sovranità dello Sta-
to terzo (cfr. sentenza del TAF C-2648/2007 del 31 marzo 2008 consid.
5.1).
8.
Da quanto precede, ne discende che il ricorrente non ha attualmente la
qualità di straniero sprovvisto di documenti. L'autorità inferiore ha dunque
rifiutato a giusto titolo il rilascio di un passaporto per stranieri giusta l'art. 3
cpv. 2 ODV. Inoltre l'UFM non ha violato il diritto federale, non ha consta-
tato i fatti pertinenti in maniera inesatta o incompleta e la sua decisione
non appare inopportuna (art. 49 PA). Di conseguenza il ricorso è respinto.
9.
Visto la documentazione prodotta del ricorrente in data 27 ottobre 2011,
comprovante l'assenza di mezzi sufficienti per far fronte alle spese pro-
cessuali, e visto che le sue conclusioni non sembravano prive di possibili-
tà di successo, il ricorrente è posto a beneficio del gratuito patrocinio (art.
65 cpv. 1 PA). Non vengono pertanto prelevate spese processuali.
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Non si prelevano spese processuali.
3.
Comunicazione a:
– ricorrente (Raccomandata)
– autorità inferiore (n. di rif. …; incarto N …; di ritorno)
– Sezione della popolazione, Ufficio della migrazione (per conoscenza;
incarto di ritorno)
La presidente del collegio: Il cancelliere:
Elena Avenati-Carpani Manuel Borla
Data di spedizione: