Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Corte III
C5462/2011
Sen t e n z a d e l 2 7 g enna i o 2 0 1 2
Composizione Giudici: Francesco Parrino (presidente del collegio),
Stefan Mesmer, Madeleine HirsigVouilloz;
Cancelliere: Dario Croci Torti.
Parti A._______,
rappresentato dal Patronato INAS, via G. Lanz 25,
6850 Mendrisio,
ricorrente,
Contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE, avenue Edmond
Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Oggetto Assicurazione invalidità, decisione del 7 settembre 2011.
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Ritenuto in fatto che:
mediante decisione del 7 settembre 2011, l'Ufficio dell'assicurazione per
l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha erogato in favore
di A._______, cittadino italiano, nato il , una rendita ordinaria intera
dell'assicurazione svizzera per l'invalidità, per un periodo limitato nel
tempo dal 1° novembre 2010 al 31 maggio 2011;
con il gravame depositato il 30 settembre 2011, A._______, regolarmente
rappresentato dal Patronato INAS, chiede il riconoscimento del diritto ad
una mezza rendita d'invalidità dopo il 31 maggio 2011; produce a
suffragio delle sue conclusioni alcuni rapporti medici;
lo scrivente Tribunale amministrativo federale, con ordinanza del 3
ottobre 2011, ha invitato l'autorità inferiore a esprimersi in merito al
ricorso ed alla documentazione esibita;
ricevuta l'impugnativa, l'Ufficio AI del Cantone Ticino, competente per
esaminare sul merito il gravame, ha sottoposto gli atti al proprio servizio
medico (Dott. Erba) che ha ritenuto necessario una nuova valutazione del
grado d'invalidità dopo la precedente visita al servizio medico regionale;
l'autorità inferiore, nella sua risposta di causa del 27 dicembre 2011, ha
pertanto proposto l'ammissione parziale del gravame con la retrocessione
degli atti affinché possa riprendere l'istruzione della domanda procedendo
a un nuovo esame medico come richiesto dal Dott. Erba;
mediante ordinanza del 6 gennaio 2012, copia della risposta dell'autorità
inferiore e della relazione del Dott. Erba sono state inviate alla parte
ricorrente, alla quale è stata offerta la possibilità di presentare delle
osservazioni fino al 20 gennaio 2012 dandole esplicitamente la possibilità
di ritirare il ricorso;
la ricorrente ha risposto con scritto del 19 gennaio 2012 dichiarando di
essere d'accordo con il prospettato rinvio della causa ma di ritirare il
ricorso;
e considerando in diritto che:
in virtù dell'art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17
giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo tribunale giudica i ricorsi contro
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le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale sulla procedura
amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021) emanate dalle
autorità menzionate agli art. 33 LTAF, riservate le eccezioni di cui all'art.
32 LTAF;
in particolare, le decisioni rese dall'UAIE concernenti l'assicurazione per
l'invalidità possono essere portate innanzi al TAF conformemente all'art.
69 cpv. 1 lett. b della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità del
19 giugno 1959 (LAI, RS 831.20);
secondo l'art. 59 della legge federale sulla parte generale del diritto delle
assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA, RS 830.1) ha diritto di
ricorrere chiunque è toccato dalla decisione o dalla decisione su
opposizione ed ha un interesse degno di protezione al suo annullamento
o alla sua modificazione: queste condizioni sono adempiute nella specie;
il ricorso è tempestivo ed ossequioso dei requisiti minimi prescritti dalla
legge (art. 60 LPGA e 52 PA);
il gravame è dunque ammissibile ed è pertanto necessario entrare nel
merito;
al modo di procedere proposto dall'amministrazione è opportuno prestare
adesione: un'istruttoria complementare appare indispensabile dal
momento che, come rilevato dal Dott. Erba, la documentazione medica
ad atti è insufficiente ed inattuale per procedere ad una valutazione del
caso (sull'accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente
rilevanti cfr. art. 49 b PA);
è quindi indispensabile eseguire quanto richiesto per determinare lo stato
di salute effettivo di A._______;
in tali circostanze il ricorso deve essere parzialmente accolto, la decisione
impugnata annullata e la causa rinviata all'autorità inferiore in virtù
dell'art. 61 PA, perché completi l'istruttoria;
certo, l'art. 61 cpv. 1 PA permette solo eccezionalmente di ricorrere ad
una tale procedura; nel caso concreto, l'applicazione dell'eccezione
prevista è tuttavia giustificata se si considerano le numerose lacune
dell'incarto e l'ampiezza delle informazioni da raccogliere (DTF 137 V 210
consid. 4.4.1.4);
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vero è che nel suo scritto del 19 gennaio 2012, il Patronato INAS di
Mendrisio ha dichiarato, tra l'altro, di ritirare il ricorso;
ora, di principio, un ritiro del ricorso deve essere espresso in forma chiara
e deve essere privo di condizioni (DTF 119 V 36 consid. 1b);
tale volontà è nella specie viziata da una condizione da ascrivere ad un
errata interpretazione dell'ordinanza di questo Tribunale del 6 gennaio
2012 da parte del Patronato;
in realtà, la lettura integrale dello scritto 19 gennaio 2012 del Patronato
INAS induce a ritenere, senza dubbio, che il ricorrente è d'accordo con la
soluzione prospettata dall'amministrazione che si accolga il ricorso (e
quindi non lo si ritiri), si annulli l'impugnata decisione, e si rinviino gli atti
all'Ufficio intimato perché proceda a nuovi accertamenti sanitari e venga
poi emanato un nuovo provvedimento impugnabile;
la dichiarazione di ritiro non è quindi valida e non può essere presa in
considerazione;
visto l'esito del ricorso, non vengono prelevate spese processuali;
in base all'art. 64 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o
in parte, può assegnare al ricorrente un'indennità per le spese
indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato;
visti gli atti di causa, la memoria di ricorso, si giustifica riconoscere alla
parte ricorrente un'indennità per spese ripetibili di 700 franchi, la quale
viene posta a carico dell'autorità inferiore;
il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è parzialmente accolto nel senso che, annullata la decisione del
7 settembre 2011, gli atti vengono rinviati all'autorità inferiore perché
proceda ai sensi dei considerandi e statuisca di nuovo.
2.
Non si prelevano spese processuali.
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3.
Alla parte ricorrente viene riconosciuta un'indennità per spese ripetibili di
700. franchi, la quale è posta a carico dell'autorità inferiore.
4.
Comunicazione a:
– rappresentante del ricorrente (atto giudiziario)
– autorità inferiore (n. di rif. ; raccomandata)
– Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna (raccomandata)
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Francesco Parrino Dario Croci Torti
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
civile al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un
termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella misura in cui sono
adempiute le condizioni di cui agli art. 72 segg. e 100 della legge sul
Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110). Gli atti scritti
devono contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di
prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della
parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere
allegati (art. 42 LTF).
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