B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte III
C-548/2014
S e n t e n z a d e l 3 1 m a r z o 2 0 1 4
Composizione
Giudice Vito Valenti (giudice unico),
cancelliera Marcella Lurà.
Parti
A._______,
ricorrente,
contro
Cassa svizzera di compensazione (CSC),
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Oggetto
Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (decisione su
opposizione del 5 dicembre 2013).
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Ritenuto in fatto e considerato in diritto:
1.
A._______, cittadina italiana, nata il (…), coniugata (da …) e madre di un
figlio (nato nel …; doc. TAF 8, allegato 1), ha formulato in data 15
febbraio 2011 una richiesta volta all'ottenimento di una rendita
dell'assicurazione svizzera per la vecchiaia (doc. 1 pag. 1).
2.
Con decisione del 26 marzo 2012, la Cassa svizzera di compensazione
(CSC) ha respinto la succitata domanda. Dall'accertamento dei fatti
effettuato non sarebbe risultato possibile computare almeno un anno
intero di reddito, di accrediti per compiti educativi o assistenziali, ma
solamente 10 mesi. L'autorità inferiore ha pertanto considerato siccome
non adempito il presupposto di cui all'art. 29 cpv. 1 della legge federale
del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti
(LAVS, RS 831.10), secondo cui possono pretendere una rendita
ordinaria di vecchiaia o per i superstiti tutti gli aventi diritto ai quali
possono essere computati almeno un anno intero di reddito, di accrediti
per compiti educativi o assistenziali (doc. 7).
3.
Con lettera del 18 giugno 2012, l'interessata ha segnalato che "non è
d'accordo con il conteggio dell'anno 1966 perché a (…) del 1966 è nato il
figlio". Ha precisato di aver esercitato un'attività lucrativa in Svizzera dal
1966 al 1968 (doc. 11).
4.
Con scritto del 10 ottobre 2012, la CSC, considerando la lettera del 18
giugno 2012 come un'opposizione, ha in particolare assegnato
all'interessata un termine di 20 giorni per inoltrare uno scritto
d'opposizione comprendente una firma ed una motivazione, la lettera del
18 giugno 2012 essendo priva di una firma e non contenendo i motivi,
con la precisazione che, in caso di mancato riscontro, l'opposizione
sarebbe stata dichiarata irricevibile (doc. 14).
5.
Con decisione del 5 dicembre 2013, l'autorità inferiore, dopo avere
constatato che l'interessata non ha prodotto un atto d'opposizione munito
di una firma, secondo quanto indicato nello scritto della CSC del 10
ottobre 2012, ha dichiarato irricevibile l'opposizione del 18 giugno 2012
(doc. 16).
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6.
Con scritto del 23 dicembre 2013, l'interessata ha interposto ricorso
dinanzi alla CSC contro la decisione del 5 dicembre 2013, mediante il
quale ha chiesto "la definizione positiva o meno della mia domanda
relativa alla concessione di una pensione di vecchiaia o di una
liquidazione monetaria", ricorso che è poi stato trasmesso il 29 gennaio
2014 per competenza al Tribunale amministrativo federale. L'interessata
ha in particolare indicato di avere risieduto nel comune di B._______
(Canton C._______). Ha esibito copia del libretto per stranieri di tipo B
(doc. TAF 1).
7.
Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui all'art.
32 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale
(LTAF, RS 173.32), questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in
combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 85bis cpv. 1 della legge
federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i
superstiti (LAVS, RS 831.10), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art.
5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura
amministrativa (PA, RS 172.021), rese dalla Cassa svizzera di
compensazione.
8.
In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni
sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la legge
federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle
assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAVS, le
disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per la vecchiaia
e per i superstiti, sempre che la LAVS non deroghi alla LPGA.
9.
9.1 Giusta l'art. 52 cpv. 1 PA, per rimando dell'art. 37 LTAF, l'atto di
ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di
prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante e devono essere
allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di
prova, se sono in possesso del ricorrente.
9.2 Allorquando mancano le conclusioni, i motivi oppure la firma del
ricorrente o del suo rappresentante, l'autorità di ricorso assegna al
ricorrente un breve termine suppletorio per rimediarvi con la
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comminatoria che, decorrendo infruttuoso tale termine, non entrerà nel
merito del ricorso (art. 52 cpv. 2 e 3 PA).
10.
Il 12 febbraio 2014, l'autorità inferiore ha prodotto, su richiesta di questa
Corte, copia degli atti dell'incarto della CSC (doc. TAF 2).
11.
Il Tribunale amministrativo federale, con decisione incidentale del 4
marzo 2014 (notificata l'11 marzo 2014; cfr. risultanze processuali e in
particolare avviso di ricevimento postale [doc. TAF 7]), ha invitato la
ricorrente a regolarizzare il ricorso del 23 dicembre 2013, nel senso
dell'indicazione dei motivi e delle conclusioni del gravame (art. 52 cpv. 2
PA) riferiti alla decisione di irricevibilità dell'opposizione resa dalla CSC il
5 dicembre 2013, entro il termine di 5 giorni a decorrere da quello
successivo alla notificazione del provvedimento medesimo, con
comminatoria di inammissibilità del ricorso in assenza di una motivazione
topica riferita alla decisione di irricevibilità della CSC del 5 dicembre
2013. Questo Tribunale ha in particolare segnalato all'insorgente che
benché non si possa assoggettare a requisiti troppo rigorosi un ricorso
proposto da un privato che procede personalmente, occorre comunque,
da un lato, che nel ricorso sia spiegato, anche se in modo conciso,
perché l'atto impugnato è contestato (motivi del ricorso) – in altri termini,
se è stato violato il diritto federale, o se vi è stata, e quale, una
constatazione inesatta o incompleta dei fatti giuridicamente rilevanti, o se
la decisione impugnata è inadeguata e perché – nonché dall'altro lato,
che sia indicato cosa si chiede (conclusioni) in caso d'accoglimento del
ricorso stesso. Il Tribunale ha poi precisato alla ricorrente che se è
impugnata una decisione di irricevibilità è necessaria una specifica
contestazione nel ricorso dei motivi di detta irricevibilità (doc. TAF 4).
12.
Con scritto del 13 marzo 2014, l'insorgente ha, sostanzialmente,
contestato il periodo contributivo nel 1966 e nel 1967, indicando di avere
risieduto in Svizzera dal 3 gennaio 1966 al 31 gennaio 1968 e che "in
quel periodo è nato mio figlio e io lavoravo e quindi ho fruito del congedo
maternità che penso non mi sia stato calcolato". Ha esibito copia del
certificato di nascita del figlio rilasciato dall'Ufficio dello stato civile del
comune di D._______ il 21 novembre 1966 (doc. TAF 8).
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13.
13.1 Secondo giurisprudenza, se è impugnata una decisione di irricevibili-
tà è necessaria una specifica contestazione nel ricorso dei motivi di irri-
cevibilità. La motivazione del ricorso, pur non dovendo essere necessa-
riamente corretta, deve in ogni modo essere riferita al tema dell'irricevibili-
tà medesima. Un gravame contenente censure di merito avverso un giu-
dizio di irricevibilità non soddisfa l'esigenza di una motivazione riferita allo
specifico oggetto impugnato (cfr. sentenze del Tribunale federale
8C_38/2014 del 31 gennaio 2014 e 9C_864/2012 dell'8 novembre 2012;
DTF 123 V 335).
13.2 Dagli atti di causa risulta che la ricorrente, con lettera del 18 giugno
2012 (doc. 11), si è doluta della decisione resa dalla CSC il 26 marzo
2012. Con scritto del 10 ottobre 2012 (doc. 14), l'autorità inferiore ha invi-
tato l'insorgente ad inoltrare uno scritto d'opposizione comprendente in
particolare una firma manoscritta in originale, con la precisazione che, in
caso di mancata presentazione di un atto d'opposizione, l'opposizione del
18 giugno 2012 sarebbe stata dichiarata irricevibile. Nella decisione su
opposizione del 5 dicembre 2013 (doc. 16), l'autorità inferiore, dopo avere
constatato che la ricorrente non ha prodotto un atto d'opposizione munito
di una firma, secondo quanto indicato nello scritto della CSC del 10 otto-
bre 2012, ha poi dichiarato irricevibile l'opposizione del 18 giugno 2012
(art. 10 cpv. 4 e 5 dell'ordinanza dell'11 settembre 2002 sulla parte gene-
rale del diritto delle assicurazioni sociali [OPGA, RS 830.11]).
13.3 L'insorgente, nel ricorso del 23 dicembre 2013 (doc. TAF 1) come
pure nello scritto del 13 marzo 2014 (doc. TAF 8), non si è pronunciata,
nemmeno dopo essere stata resa edotta da questo Tribunale e dopo la
concessione di un termine per regolarizzare il ricorso, sulle ragioni per cui
la decisione impugnata di irricevibilità dell'opposizione, a causa della
mancata firma della medesima, non fosse corretta. La ricorrente si è limi-
tata a contestare la determinazione del periodo contributivo in relazione
all'esercizio di un'attività lucrativa ed al riconoscimento di accrediti per
compiti educativi. Nella misura in cui la ricorrente indica in particolare di
avere risieduto in Svizzera, segnatamente nel comune di B._______
(Canton C._______), dal 3 gennaio 1966 al 31 gennaio 1968, di avere
esercitato un'attività lucrativa in Svizzera e che suo figlio è nato in Svizze-
ra (nel … del 1966; v. doc. TAF 1 e 8), la stessa solleva delle censure di
merito concernenti la determinazione della durata contributiva, durata
contributiva che non costituisce l'oggetto della decisione su opposizione
della CSC del 5 dicembre 2013. Per conseguenza, in assenza di una mo-
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tivazione topica riferita alla decisione di irricevibilità resa dalla CSC il 5 di-
cembre 2013, il ricorso del 23 dicembre 2013 è inammissibile.
14.
Il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico la non entrata nel me-
rito di impugnazioni manifestamente inammissibili (art. 23 cpv. 1 lett. b
LTAF).
15.
Il gravame del 23 dicembre 2013 e lo scritto della ricorrente del 13 marzo
2014, unitamente agli allegati documenti, vanno altresì (ri)trasmessi alla
CSC per competenza.
16.
16.1 Non si prelevano spese processuali (art. 85bis cpv. 2 LAVS).
16.2 Alla ricorrente, soccombente, non spetta altresì alcuna indennità per
spese ripetibili della sede federale (art. 64 PA in combinazione con l'art. 7
cpv. 1 e 2 TS-TAF a contrario). Peraltro, le autorità federali, quand'anche
vincenti, non hanno di principio diritto ad un'indennità a titolo di ripetibili
(art. 7 cpv. 3 TS-TAF), salvo eccezioni non ravvisabili nel caso concreto
(v., fra l'altro, DTF 127 V 205).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Il gravame del 23 dicembre 2013 e lo scritto del 13 marzo 2014, unita-
mente agli allegati documenti, sono trasmessi all'autorità inferiore per
competenza.
3.
Non si prelevano spese processuali.
4.
Non si attribuiscono spese ripetibili.
5.
Comunicazione a:
– ricorrente (Raccomandata con avviso di ricevimento)
– autorità inferiore (n. di rif.; Raccomandata; allegate (per competenza):
copie del gravame, dello scritto del 13 marzo 2014 e degli annessi
documenti)
– Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata)
Il giudice unico: La cancelliera:
Vito Valenti Marcella Lurà
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna,
entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e
segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF,
RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e
l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata
e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come
mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione: