B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte III
C-5487/2018
Sen t en z a d e l 2 1 no vemb r e 2 0 1 9
Composizione
Giudice Vito Valenti, giudice unico,
cancelliera Marcella Lurà.
Parti
A._______, (Perù),
ricorrente,
contro
Cassa svizzera di compensazione (CSC),
autorità inferiore.
Oggetto
Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti; domanda di
rendita (decisione su opposizione del 25 luglio 2018).
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Ritenuto in fatto e considerato in diritto:
1.
Con decisione su opposizione del 25 luglio 2018, la Cassa svizzera di
compensazione (CSC) ha respinto l’opposizione del 17 giugno 2018 e
confermato la propria decisione dell’11 giugno 2018, mediante la quale ha
ricalcolato la rendita di vecchiaia dell’interessato e deciso di erogare in
favore di quest’ultimo, a decorrere dal 1° maggio 2018 e in sostituzione
della rendita corrisposta fino ad allora, una rendita di vecchiaia svizzera di
fr. 1'209.- al mese.
2.
Il 13 settembre 2018, l’interessato ha interposto, per via elettronica, un
ricorso dinanzi alla CSC contro la decisione su opposizione del 25 luglio
2018 mediante il quale ha segnalato che “ho trovato l’eventuale perché
della differenza tra la decisione iniziale avvenuta il 19.11.2010 che
aggiungo e la decisione da voi confermata del 11.06.2018” e chiesto che
“mi confermi se rimane sulla sua decisione”, ricorso che è poi stato
trasmesso (unitamente a copia della menzionata decisione della CSC) il
20 settembre 2018 per competenza al Tribunale amministrativo federale.
3.
Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui all’art. 32
LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell’art. 31 LTAF in combinazione
con l’art. 33 lett. d LTAF e l’art. 85bis cpv. 1 LAVS (RS 831.10), i ricorsi contro
le decisioni, ai sensi dell’art. 5 PA, rese dalla Cassa svizzera di
compensazione.
4.
La procedura dinanzi al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA,
in quanto la LTAF non disponga altrimenti (art. 37 LTAF). In virtù dell’art. 3
lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è
disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la LPGA (RS 830.1).
Secondo l’art. 2 LPGA, le disposizioni della legge stessa sono applicabili
alle assicurazioni sociali disciplinate dalla legislazione federale, se e per
quanto le singole leggi sulle assicurazioni sociali lo prevedano. Giusta l’art.
1 cpv. 1 LAVS, le disposizioni della LPGA sono applicabili all’assicurazione
per la vecchiaia e per i superstiti, sempre che la LAVS non deroghi alla
LPGA.
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5.
5.1. Il Tribunale amministrativo federale, con decisione incidentale del 12
ottobre 2018, ha invitato il ricorrente a regolarizzare il ricorso del 13
settembre 2018, mediante l’inoltro del menzionato atto munito della propria
firma manoscritta in originale (art. 52 cpv. 2 PA), entro il termine di 15 giorni
a decorrere da quello successivo alla notificazione del provvedimento
medesimo, con comminatoria di inammissibilità del ricorso in caso di
decorso infruttuoso del termine (art. 52 cpv. 3 PA). Questo Tribunale ha
altresì invitato l’insorgente, sempre entro il termine di 15 giorni a decorrere
da quello successivo alla notificazione del provvedimento medesimo, a
designare un recapito in Svizzera (vale a dire, un indirizzo presso cui tutti
gli atti di questo Tribunale potessero essere validamente notificati; art. 11b
cpv. 1 PA), con la precisazione che, in caso di decorso infruttuoso del
termine, ogni decisione incidentale rispettivamente sentenza sarebbe stata
notificata al ricorrente per via edittale mediante pubblicazione sul Foglio
federale svizzero o subordinatamente tramite notificazione per via
diplomatica.
5.2. Con scritto del 10 dicembre 2018 (che ha fatto seguito ad uno del 12
ottobre 2018), il Tribunale amministrativo federale ha chiesto
all’Ambasciata svizzera di B._______ di voler notificare la decisione
incidentale del 12 ottobre 2018 (tradotta in lingua spagnola e munita
dell’apostilla) per via diplomatica al ricorrente.
5.3. Con scritto del 18 settembre 2019 (che ha fatto seguito ad uno scritto
inoltrato, tramite posta elettronica, il 9 settembre 2019), l’Ambasciata
svizzera di B._______ ha trasmesso a questo Tribunale i documenti relativi
alla notifica della surriferita decisione incidentale. Dagli stessi risulta che la
decisione incidentale del Tribunale amministrativo federale del 12 ottobre
2018 è stata notificata al ricorrente dalle competenti autorità peruviane il
26 luglio 2019.
6.
Da quanto esposto, discende che il termine assegnato al ricorrente – con
decisione incidentale del 12 ottobre 2018, notificata il 26 luglio 2019 – per
inoltrare il ricorso del 13 settembre 2018 munito della propria firma
manoscritta in originale è, nel frattempo (30 agosto 2019; art. 38 cpv. 1, 3
e 4 lett. b LPGA per rimando dell’art. 1 cpv. 1 LAI), scaduto infruttuoso.
Quand’anche si volesse ritenere, per denegata ipotesi, che la decisione
incidentale del 12 ottobre 2018 è stata notificata al più tardi il 6 settembre
2019 (giorno in cui l’Ambasciata svizzera ha ricevuto i documenti relativi
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alla notifica della decisione incidentale medesima), il termine sarebbe
comunque, nel frattempo (23 settembre 2019; art. 38 cpv. 1 e 3 LPGA per
rimando dell’art. 1 cpv. 1 LAI), scaduto infruttuoso. Per conseguenza, il
ricorso è inammissibile (art. 23 PA).
7.
Il ricorrente, benché invitato da questo Tribunale, con decisione incidentale
del 12 ottobre 2018, a designare un recapito in Svizzera presso cui tutti gli
atti di questo Tribunale potessero essere validamente notificati (art. 11b
cpv. 1 PA), non ha altresì provveduto, entro il termine assegnato – scaduto,
nel frattempo (30 agosto 2019), infruttuoso – ad indicare un recapito in
Svizzera. Per conseguenza, il presente giudizio è notificato all’insorgente
mediante pubblicazione sul Foglio federale svizzero (art. 36 lett. b PA).
8.
Il giudice dell’istruzione decide quale giudice unico la non entrata nel merito
di impugnazioni manifestamente inammissibili (art. 23 cpv. 1 lett. b LTAF).
9.
Per eccezione, non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 PA
nonché art. 6 lett. b del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e
sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo
federale [TS-TAF; RS 173.320.2]) né, stanti le circostanze del caso
concreto, si giustifica l’attribuzione di ripetibili.
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Non si prelevano spese processuali né si attribuiscono ripetibili.
3.
Comunicazione a:
– ricorrente (notificazione mediante pubblicazione sul Foglio federale
svizzero)
– autorità inferiore (n. di rif. […]; Raccomandata)
– Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata)
Il giudice unico: La cancelliera:
Vito Valenti Marcella Lurà
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna,
entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e
segg. e 100 LTF). Il termine è reputato osservato se gli atti scritti sono
consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta
svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più
tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). Gli atti scritti devono
contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed
essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte
ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere
allegati (art. 42 LTF).
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