Corte II I
C-5491/2007
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 2 5 a g o s t o 2 0 0 9
Giudici Vito Valenti (presidente del collegio),
Elena Avenati-Carpani e Madeleine Hirsig,
cancelliera Marcella Lurà.
A._______,
rappresentato dal Patronato INCA, Ufficio legale,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero (UAIE),
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Assicurazione per l'invalidità (decisione del 2 luglio 2007;
revisione di una rendita).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
C-5491/2007
Fatti:
A.
Il 1° luglio 2005, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero (UAIE) ha deciso di erogare in favore di
A._______ – cittadino italiano, nato l'(...), coniugato con figli (doc. 3) –
una rendita intera dell'assicurazione svizzera per l'invalidità a
decorrere dal 1° maggio 2004 (doc. 36 e 36.1). È stato stabilito, in virtù
della documentazione medica agli atti, che l'interessato era affetto da
coxartrosi anchilosante destra. Il medico dell'UAIE ha quindi ritenuto
che l'interessato doveva essere considerato invalido per qualsiasi
attività nella misura dell'80% (cfr. rapporto del 25 maggio 2005; doc.
32).
B.
Nel mese di marzo del 2006, l'autorità inferiore ha avviato la prevista
procedura di revisione del diritto alla rendita. L'UAIE ha in particolare
richiesto all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) di
B._______ di sottoporre l'assicurato a nuove visite mediche, ossia ad
un esame sullo stato di salute generale (rapporto dattiloscritto) nonché
ad un esame ortopedico (rapporto dattiloscritto con indicazione
precisa dell'intervento di ortoprotesi all'anca destra) (doc. 39).
B.a Dalle carte processuali, risultano essere stati prodotti i seguenti
documenti:
• una cartella clinica concernente il ricovero dal 20 al 28
dicembre 2005 segnatamente per coxartrosi destra,
artroprotesi non cementata (doc. 51);
• i risultati di esami di laboratorio del 31 gennaio 2006 (doc.
44 e 45);
• un referto di visita ortopedica (anca) del 14 febbraio 2006
(mal leggibile) (doc. 46);
• un referto di visita cardiologica del 6 marzo 2006, attestante
segnatamente ipertensione arteriosa in terapia, unitamente
ad un referto di elettrocardiogramma (doc. 47 e 48);
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• un certificato medico del 6 marzo 2006, in cui è evidenziata
la diagnosi segnatamente di sindrome ansiosa da circa tre
mesi dopo intervento per protesi d'anca dx (doc. 49);
• un referto di esame del 7 marzo 2006, da cui appare che
l'interessato presenta attività biolettrica cerebrale di veglia
nella norma (doc. 50);
• un referto di visita ortopedica (non datato), da cui emerge la
diagnosi segnatamente di artroprotesi d'anca destra per
coxartrosi, in fase di graduale recupero funzionale
attualmente a discreta incidenza (doc. 52);
• il rapporto del 28 giugno 2006 concernente la perizia
medica particolareggiata E 213 della previdenza sociale
italiana effettuata il 29 maggio 2006, attestante recente
intervento di artroprotesi d'anca destra per coxartrosi, in
fase di graduale recupero funzionale, a discreta incidenza
funzionale. L'interessato è stato considerato in grado di
svolgere regolari lavori leggeri, ma non il suo ultimo lavoro
né un lavoro adeguato a tempo pieno. È stato segnalato che
l'assicurato è considerato invalido al 70% conformemente
alle disposizioni di legge del Paese di residenza nella
precedente attività (doc. 53);
• il formulario (non datato) trasmesso alla Camera di
commercio, industria, artigianato ed agricoltura di
C._______, mediante il quale l'interessato ha chiesto la
cancellazione della propria impresa individuale dall'albo
delle imprese artigiane a seguito di cessazione dell'attività il
30 giugno 2005 (doc. 43);
• il questionario per la revisione della rendita AI del 25 agosto
2006, nel quale l'assicurato ha dichiarato di non esercitare
alcuna attività lucrativa ([ha altresì segnalato di avere
esercitato un'attività indipendente dal 14 luglio 2004 al
30 giugno 2005, in ragione di un'ora al giorno e per un
guadagno annuo pari a Euro 2'200.00, e di avere cessato
tale attività a causa dell'aggravamento delle sue condizioni
di salute]; doc. 42).
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B.b Nel suo rapporto del 14 dicembre 2006, il dott. D._______, del
Servizio regionale “Rhône” (SMR), ha esposto la diagnosi di coxartrosi
ed esiti di artroprotesi (dicembre 2005). Il medico ha rilevato che dal
formulario E 213 del giugno 2006 risulta che l'articolazione dell'anca
destra è limitata ai gradi estremi. Ha constatato che, dopo l'intervento
di artroprotesi all'anca destra, le condizioni di salute dell'assicurato
sarebbero certamente migliorate. Ha ritenuto che l'interessato non
avrebbe più potuto svolgere l'attività di stuccatore/intonacatore/imbian-
chino, mentre l'esercizio di attività leggere adeguate sarebbe esigibile
da un punto di vista medico. Il dott. D._______ ha quindi fissato
un'incapacità al lavoro dell'interessato dell'80% nella precedente
attività di intonacatore a partire dal 1° maggio 2003, considerandolo
tuttavia abile al 100% in un'attività confacente allo stato di salute
(lavoro a tempo pieno, seduto o semisedentario, con camminate fino a
500 metri su terreni in prevalenza piani, ad esclusione di un lavoro
pesante), quale portiere/portinaio/custode di immobili, sorvegliante di
posteggio/museo, cassiere, registrazione di dati/scansione ottica di
documenti, a far tempo dal 1° maggio 2006 (doc. 55 e 55.1).
B.c Il 25 gennaio 2007, l'UAIE ha effettuato una valutazione del grado
d'invalidità dell'interessato sulla base di un salario mensile da valido di
Euro 1'638.00 (tenuto conto di un salario orario medio di Euro 9.45 e
di un orario medio usuale di 40 ore settimanali su 52 settimane),
conseguibile in Italia come intonacatore/pittore nel 2004 secondo le
statistiche edite dall'Ufficio internazionale del lavoro, Ginevra 2005
(scelte dall'UAIE poiché comportano dati più favorevoli all'interessato
rispetto a quelli, poco affidabili e molto bassi, risultanti dalle
dichiarazioni fiscali dell'interessato stesso concernenti la sua attività
d'intonacatore/pittore indipendente), e l'ha contrapposto ad un salario
da invalido per le attività di sostituzione proposte dal dott. D._______
di Euro 1'183.30 (recte 1'182.20) (cfr. statistiche edite dall'Ufficio
internazionale del lavoro, Ginevra 2005). Quest'ultimo importo è stato
ridotto del 20% (1'182.30 – 236.46 = 945.84), per tenere conto dell'età
dell'interessato, del lungo periodo d'inattività di quest'ultimo e del fatto
che il medesimo può esercitare solo delle attività leggere e adeguate
alle sue condizioni. Perciò, l'UAIE ha confrontato un reddito da valido
di Euro 1'638.00 ad uno teorico da invalido di Euro 945.84. Il calcolo
della perdita di guadagno è stato indicato come segue: [(1'638.00 –
945.84) x 100] : 1'638.00 = 42,26% (doc. 56).
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B.d Il 26 gennaio 2007 (doc. 58), l'UAIE ha quindi sottoposto l'incarto
alla dott.ssa E._______, la quale, nel suo rapporto del 12 febbraio
2007, ha precisato che, prima dell'intervento chirurgico, l'anca era
praticamente bloccata (ridotta escursione dell'articolazione). Ha
rilevato che dalla documentazione medica agli atti risulta un
miglioramento della mobilità dell'articolazione, una leggera limitazione
funzionale nonché un'andatura con leggera claudicazione. Secondo la
dottoressa, tali affezioni sono suscettibili di miglioramento. La dott.ssa
E._______ ha quindi concluso ad un notevole miglioramento delle
condizioni di salute tale da rendere esigibile la ripresa di un'attività
lucrativa leggera (doc. 59).
C.
C.a Il 22 febbraio 2007, l'autorità inferiore ha comunicato
all'interessato che, in base ai nuovi documenti ricevuti, l'esercizio di
un'attività lucrativa più leggera confacente allo stato di salute (quale
ad esempio portinaio, custode, sorvegliante di cantiere, posteggiatore,
custode di museo, cassiere, venditore di biglietti, attività in un ufficio o
nell'amministrazione) sarebbe da considerare esigibile dal mese di
maggio del 2006 e permetterebbe di realizzare più del 50% del
guadagno che potrebbe essere ottenuto senza invalidità. Pertanto, la
rendita intera dovrebbe essere sostituita da un quarto di rendita. Ha
quindi accordato all'assicurato la facoltà d'esprimersi sulla prevista
riduzione della rendita intera (v. progetto di decisione; doc. 60).
C.b Il 23 marzo 2007, il rappresentante dell'insorgente ha chiesto
all'UAIE la trasmissione degli atti di causa e una proroga del termine
per l'inoltro delle osservazioni al progetto di decisione (doc. 61).
C.c Il 7 giugno 2007, in assenza di un riscontro, il rappresentante del
ricorrente ha rinnovato la summenzionata richiesta (doc. 64).
C.d Il 21 giugno 2007, l'UAIE ha trasmesso gli atti di causa al
rappresentante del ricorrente (doc. 67).
D.
Il 2 luglio 2007, l'autorità inferiore ha reso la sua decisione sul caso in
esame. Ha constatato che l'interessato è di nuovo in grado di svolgere
un'attività confacente al suo stato di salute e che tale attività permette
di realizzare più del 50% del guadagno che potrebbe essere realizzato
senza invalidità. Ha pertanto deciso che a decorrere dal 1° settembre
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2007 la rendita intera pagata fino ad allora è sostituita da un quarto di
rendita di un importo mensile di fr. 207.-- (doc. 66; v. anche doc. 63).
E.
Il 5 luglio 2007, l'interessato ha segnalato di rinunciare a formulare
delle obiezioni per iscritto al progetto di decisione del 22 febbraio 2007
(doc. 67).
F.
Il 16 agosto 2007, l'interessato ha interposto ricorso dinanzi al
Tribunale amministrativo federale contro la decisione dell'UAIE del
2 luglio 2007 mediante il quale ha chiesto, sostanzialmente, il
riconoscimento del suo diritto ad una rendita intera d'invalidità anche
successivamente al 1° ottobre 2007. Ha contestato un miglioramento
delle sue condizioni di salute come pure l'esigibilità dell'esercizio di
un'attività lucrativa leggera con una capacità di guadagno di oltre il
50%. Ha segnalato di soffrire di una limitazione funzionale all'anca
destra nonché di un'affezione alla schiena. Infine, ha esibito un
certificato medico del 19 luglio 2007 della dott.ssa F._______,
unitamente ad un referto di esame RX (colonna lombo-sacrale) ed un
certificato medico del 25 luglio 2007 del dott. G._______ (doc. TAF 1).
G.
G.a Nel suo rapporto del 27 dicembre 2007, il dott. H._______,
medico dell'UAIE, dopo avere rammentato che la rendita intera è stata
erogata al ricorrente in ragione dell'affezione all'anca, ha rilevato che,
a seguito dell'intervento per protesi nonché del decorso postoperatorio
nella norma, il medesimo ha recuperato una normale mobilità dell'
articolazione e non presenta più alcuna limitazione nell'andatura. Ha
osservato che dal formulario E 213 del maggio 2006 emerge che il
sanitario incaricato dell'esame ha considerato l'assicurato abile al
lavoro in un'attività adeguata alle sue condizioni. Il medico ha quindi
ritenuto un miglioramento dello stato di salute dell'interessato. Ha
precisato in particolare che un individuo con un'anca artificiale è in
grado di esercitare delle attività leggere. Ha rilevato infine che la
documentazione prodotta non comporta nuovi elementi clinici tali da
giustificare una modifica della precedente valutazione secondo cui
l'insorgente presenta una completa capacità al lavoro in attività
sostitutive, quali quelle di magazziniere, fattorino, sorvegliante,
portinaio (doc. 73).
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G.b Nella risposta al ricorso del 3 gennaio 2008, l'UAIE ha osservato
che la riduzione della rendita, da intera ad un quarto, a partire dal
1° settembre 2007, merita conferma ed ha quindi proposto la reiezione
del gravame. In virtù dei rapporti medici del dicembre 2006 e del
febbraio e dicembre 2007, il servizio medico dell'UAIE ha ritenuto un
miglioramento dello stato di salute del ricorrente. Detto servizio ha
quindi considerato l'assicurato abile al 100% in un'attività sostitutiva
leggera adeguata alle sue condizioni, quale ad esempio sorvegliante
di parcheggi/musei, portinaio/custode/sorvegliante, addetto alla
registrazione di dati/scansione ottica di documenti. Sempre secondo
detto servizio medico, la documentazione prodotta in sede ricorsuale
non contiene elementi clinici nuovi tali da modificare la valutazione
riguardo alla capacità lavorativa dell'insorgente. L'autorità inferiore ha
altresì rilevato che l'interessato, nell'ambito di attività di sostituzione,
presenta un grado d'invalidità del 42%, che riconosce il diritto ad un
quarto di rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità. Infine, ha
precisato che ogni assicurato deve intraprendere tutto quanto sia
esigibile per ovviare alle conseguenze della sua invalidità,
segnatamente mettendo a frutto la sua residua capacità lavorativa se
necessario in una nuova professione (doc. TAF 6).
H.
Nella replica del 5 febbraio 2008, il ricorrente si è riconfermato, in virtù
della documentazione agli atti, nelle proprie argomentazioni di fatto e
di diritto di cui al ricorso del 16 agosto 2007 (doc. TAF 8).
I.
Con decisione incidentale dell'8 febbraio 2008 (notificata l'11 febbraio
2008; cfr. avviso di ricevimento agli atti), questo Tribunale ha invitato il
ricorrente a versare, entro il 10 marzo 2008, un anticipo di fr. 300.-- a
copertura delle presumibili spese processuali. Il 5 marzo 2008,
l'interessato ha versato l'importo di fr. 296.-- (doc. TAF 9 a 11).
J.
Con comunicazione del 6 marzo 2008 (ricevuta il 7 marzo 2008),
questo Tribunale ha richiesto al ricorrente il versamento, entro il
14 marzo 2008, del saldo del richiesto anticipo sulle presunte spese
processuali. Il 7 marzo 2008, l'interessato ha versato il saldo di fr. 4.--
(doc. TAF 12).
K.
Con scritto del 15 maggio 2009, l'insorgente ha chiesto informazioni
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circa lo stato della procedura promossa dinanzi a questo Tribunale
(doc. TAF 13).
Diritto:
1.
1.1 Il Tribunale amministrativo federale esamina d'ufficio e con piena
cognizione la sua competenza (art. 31 e segg. della legge del
17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale [LTAF, RS
173.32]), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono
sottoposti (DTF 133 I 185 consid. 2 e relativi riferimenti).
1.2 Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui
all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in
combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 69 cpv. 1 lett. b della
legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità
(LAI, RS 831.20), i ricorsi di persone residenti all'estero contro le
decisioni, ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968
sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), rese dall'UAIE.
1.3 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di
assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è
applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale
del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1
cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione
per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la LAI non deroghi
alla LPGA.
1.4 Il ricorso – presentato tempestivamente e rispettoso dei requisiti
previsti dalla legge (art. 59 e 60 LPGA nonché art. 52 PA) – è pertanto
ammissibile.
2.
2.1 Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la
Confederazione svizzera e la Comunità europea ed i suoi Stati membri
sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999 (ALC,
RS 0.142.112.681) ed il relativo Allegato II che regola il coordinamento
dei sistemi di sicurezza sociale, nonché il Regolamento (CEE) n°
1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo all'applicazione dei
regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori
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autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità
(RS 0.831.109.268.1), che si applica a tutte le rendite il cui diritto
sorge a far data dal 1° giugno 2002 o successivamente e si sostituisce
a qualsiasi convenzione di sicurezza sociale che vincoli due o più Stati
(art. 6 Regolamento), come pure il Regolamento (CEE) n° 574/72 del
Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del Regolamento
n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11). L'art. 3 del regolamento (CEE) n°
1408/71 sancisce il principio della parità di trattamento tra cittadini che
risiedono in uno Stato membro della Comunità europea ed i cittadini
svizzeri.
2.2 Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta
nell'allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri
della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono
sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora
il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo. Nella misura in cui
l'Accordo, in particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei
sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni
contrarie, l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle
condizioni di ottenimento di una rendita di invalidità svizzera sono
regolate dal diritto interno svizzero.
2.3 L'art. 80a LAI sancisce espressamente l'applicabilità nella
presente procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione
europea, dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio
del 14 giugno 1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo
1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71.
2.4 Per costante giurisprudenza, l'ottenimento di una pensione
straniera d'invalidità non pregiudica l'apprezzamento di un'invalidità
secondo il diritto svizzero (v. sentenza del Tribunale federale I 435/02
del 4 febbraio 2003 consid. 2). Anche in seguito all'entrata in vigore
dell'ALC, il grado d'invalidità di un assicurato che pretende una rendita
dell'assicurazione svizzera è determinato esclusivamente secondo il
diritto svizzero (DTF 130 V 253 consid. 2.4).
3.
3.1 Secondo l'art. 2 LPGA, le disposizioni della legge stessa sono
applicabili alle assicurazioni sociali disciplinate dalla legislazione
federale, se e per quanto le singole leggi sulle assicurazioni sociali lo
prevedano.
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3.2 L'esame del diritto a prestazioni secondo la LAI è retto dal tenore
della LAI al momento della decisione impugnata in virtù del principio
secondo il quale sono determinanti le norme materiali in vigore al
momento della realizzazione dello stato di fatto giuridicamente
determinante (DTF 130 V 445 consid. 1.2 e relativi riferimenti). Le
disposizioni della 5a revisione della LAI, in vigore dal 1° gennaio 2008,
non sono pertanto applicabili nel caso concreto e di seguito è fatto
riferimento alle disposizioni in vigore fino al 31 dicembre 2007.
4.
4.1 L'invalidità ai sensi della LPGA e della LAI è l'incapacità al
guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga
durata che può essere conseguente ad infermità congenita, malattia o
infortunio (art. 8 LPGA e 4 cpv. 1 LAI). Secondo l'art. 7 LPGA, è
considerata incapacità al guadagno la perdita, totale o parziale, della
possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in
considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o
psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed
alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili. In caso
d'incapacità al lavoro di lunga durata, possono essere prese in
considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o
campo d'attività (art. 6 LPGA).
4.2 Giusta l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore dal 1° gennaio 2004,
l'assicurato ha diritto ad un quarto di rendita se è invalido per almeno il
40%, ad una mezza rendita se è invalido per almeno la metà, a tre
quarti di rendita se è invalido per almeno il 60% e ad una rendita
intera se è invalido per almeno il 70%. In seguito all'entrata in vigore
dell'Accordo sulla libera circolazione, la limitazione prevista dall'art. 28
cpv. 1ter LAI, secondo cui le rendite per un grado d'invalidità inferiore al
50%, ma pari almeno al 40%, sono versate solo ad assicurati che
sono domiciliati e dimorano abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA),
non è più applicabile segnatamente quando l'assicurato è cittadino
dell'UE, o svizzero, e risiede nell'UE (DTF 132 V 423 consid. 6.4.1 e
sentenza del Tribunale federale I 702/03 del 28 maggio 2004 consid. 1
e relativi riferimenti).
4.3 La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è di carattere
economico-giuridico e non medico (DTF 116 V 246 consid. 1b, DTF
110 V 273 e DTF 105 V 205). In base all'art. 16 LPGA, applicabile per
il rinvio dell'art. 28 cpv. 2 LAI, per valutare il grado d'invalidità, il reddito
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che l'assicurato potrebbe conseguire esercitando l'attività
ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l'eventuale
esecuzione di provvedimenti d'integrazione (reddito da invalido),
tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è
confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non
fosse diventato invalido (reddito da valido; metodo generale del
raffronto dei redditi). Se non è possibile determinare o stimare in
maniera attendibile i due redditi di cui si tratta, si deve procedere,
ispirandosi al metodo specifico applicabile alle persone non esercitanti
un'attività lucrativa (art. 27 dell'ordinanza del 17 gennaio 1961
sull'assicurazione per l'invalidità [OAI; RS 831.201]), al confronto delle
attività e valutare il grado d'invalidità ritenendo l'incidenza della
diminuita capacità di rendimento sulla situazione economica concreta
(metodo straordinario di graduazione; v. sentenza del Tribunale
federale I 782/03 del 24 maggio 2006 consid. 2.3, DTF 128 V 29 e DTF
104 V 135). Peraltro, l'invalidità degli assicurati che esercitano solo
parzialmente un'attività lucrativa e per il resto sono dediti allo
svolgimento delle proprie mansioni va computata secondo il metodo
ordinario del raffronto dei redditi (art. 16 LPGA) per la parte di attività
lucrativa, mentre in merito all'impedimento a svolgere le mansioni
consuete l'invalidità deve essere valutata sulla base di un confronto
delle attività – da attuare mediante un'inchiesta domiciliare (DTF 130 V
97) – conformemente all'art. 27 OAI. In tal caso occorre determinare la
parte rispettiva dell'attività lucrativa e quella del compimento degli altri
lavori abituali e calcolare il grado d'invalidità globale in funzione
dell'impedimento nei due ambiti in questione (metodo misto; cfr. DTF
125 V 148 consid. 2; sentenze del Tribunale federale 9C_35/2007 del 4
aprile 2008 consid. 2, I 503/04 del 13 settembre 2006 consid. 2,
nonché in particolare I 382/04 del 18 ottobre 2005 consid. 2 e I 540/02
del 12 maggio 2004 consid. 2).
4.4 L'assicurazione svizzera per l'invalidità risarcisce pertanto, e di
principio, soltanto la perdita economica che deriva da un danno alla
salute fisica o psichica dovuto a malattia o infortunio, non la malattia o
la conseguente incapacità lavorativa. L'invalidità dell'assicurato che
non esercita un'attività lucrativa, ma svolge le mansioni consuete e dal
quale non si può ragionevolmente esigere che intraprenda un'attività
lucrativa, è determinata, in deroga all'art. 16 LPGA, in funzione
dell'incapacità di svolgere le mansioni consuete (art. 28 cpv. 2bis LAI;
metodo specifico). L'art. 27 OAI precisa che per mansioni consuete di
una persona senza attività lucrativa occupata nell'economia domestica
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s'intendono gli usuali lavori domestici, l'educazione dei figli nonché le
attività artistiche e di pubblica utilità.
4.5 Benché l'invalidità sia una nozione economico-giuridica, le
certificazioni mediche possono costituire importanti elementi per
apprezzare il danno invalidante e per determinare quali lavori siano
ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 115 V 133
consid. 2 e DTF 114 V 310 consid. 3c).
5.
5.1 Secondo l'art. 17 LPGA, se il grado d'invalidità del beneficiario
della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la
rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d'ufficio
o su richiesta. Il cpv. 2 della stessa norma prevede che ogni altra
prestazione durevole accordata in virtù di una disposizione
formalmente passata in giudicato è, d'ufficio o su richiesta, aumentata,
diminuita o soppressa se le condizioni che l'hanno giustificata hanno
subito una notevole modificazione.
5.2 Giusta l'art. 87 cpv. 2 OAI, la revisione avviene d'ufficio quando, in
previsione di una possibile modifica importante del grado d'invalidità o
di grande invalidità o dell'assistenza dovuta all'invalidità, è stato
stabilito un termine nel momento dell'erogazione della rendita o
dell'assegno per grandi invalidi, o allorchè si conoscono fatti o si
ordinano provvedimenti che possono provocare una notevole modifica
del grado d'invalidità, della grande invalidità o dell'assistenza dovuta
all'invalidità.
5.3 L'art. 88a cpv. 1 OAI prevede che se la capacità al guadagno
dell'assicurato o la capacità di svolgere le mansioni consuete migliora
oppure se la grande invalidità o l'assistenza dovuta all'invalidità si
riduce, v'è motivo d'ammettere che il cambiamento determinante
sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni, dal
momento in cui si può supporre che il miglioramento constatato
perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è
durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente
continuerà a durare. La riduzione o la soppressione della rendita o
dell'assegno per grandi invalidi è messa in atto il più presto, il primo
giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione (art.
88bis cpv. 2 lett. a OAI).
Pagina 12
C-5491/2007
5.4 Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, costituisce
motivo di revisione della rendita d'invalidità ogni modifica rilevante
delle circostanze di fatto suscettibile d'influire sul grado di invalidità e,
quindi, sul diritto alla rendita. Per conseguenza, la rendita può essere
soggetta a revisione non soltanto in caso di modifica importante dello
stato di salute, ma anche quando detto stato è rimasto invariato, ma le
sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subito un
cambiamento significativo (sentenza del Tribunale federale I 870/05
del 2 maggio 2007; DTF 130 V 343 consid. 3.5). Irrilevante è invece,
una diversa valutazione di una fattispecie restata sostanzialmente
immutata (DTF 112 V 371 consid. 2b).
5.5 Al fine di accertare se il grado di invalidità si è modificato in
maniera tale da influire sul diritto alle prestazioni, si deve confrontare,
da un lato, la situazione di fatto dell'ultima decisione cresciuta in
giudicato che è stata oggetto di un esame materiale del diritto alla
rendita dopo contestuale accertamento pertinente dei fatti,
apprezzamento delle prove e confronto dei redditi, e, dall'altro lato, la
situazione di fatto vigente all'epoca del provvedimento litigioso
(sentenza del Tribunale federale I 759/06 del 5 settembre 2007; DTF
133 V 108). Pertanto, il periodo di riferimento nell'ambito della
presente vertenza è quello intercorrente tra il 1° luglio 2005 (data della
decisione mediante la quale è stata accordata la rendita intera) ed il 2
agosto 2007 (data della decisione impugnata). Il giudice delle
assicurazioni sociali analizza, infatti, la legalità della decisione
impugnata, in generale, secondo lo stato di fatto esistente al momento
in cui la decisione impugnata è stata resa (DTF 130 V 445 consid. 1.2
e 1.2.1).
5.6 Giova altresì precisare che, per costante giurisprudenza, i fatti
accaduti posteriormente (e che hanno modificato la situazione
valetudinaria dell'assicurato) devono di regola formare oggetto di un
nuovo procedimento amministrativo (DTF 129 V 1 consid. 1.2, DTF
127 V 466 consid. 1 e DTF 121 V 362 consid. 1b). Eccezionalmente, il
giudice delle assicurazioni sociali può anche tener conto dei fatti
intervenuti posteriormente, a condizione che questi ultimi siano stabiliti
in modo sufficientemente preciso e nella misura in cui essi siano
strettamente legati all'oggetto della causa e siano suscettibili di
facilitare l'accertamento delle circostanze rilevanti (DTF 105 V 156
consid. 2d e DTF 103 V 52 consid. 1).
Pagina 13
C-5491/2007
6.
6.1 Giusta il principio inquisitorio che regge la procedura in materia di
assicurazioni sociali (art. 43 LPGA), l'amministrazione deve
intraprendere d'ufficio i necessari accertamenti e raccogliere le
informazioni di cui ha bisogno. In particolare, deve ordinare una perizia
allorquando è necessario per la valutazione medica del caso (DTF 117
V 282 consid. 4a).
Se gli accertamenti svolti d'ufficio permettono all'amministrazione o al
giudice, che si sono fondati su un apprezzamento diligente delle prove,
di giungere alla convinzione che certi fatti presentino una
verosimiglianza preponderante, e che ulteriori misure probatorie non
potrebbero modificare questo apprezzamento, è superfluo assumere
altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; UELI KIESER, ATSG-
Kommentar, 2a ed., Zurigo 2009, art. 42 n. 19 pag. 536; sentenza del
Tribunale federale K 24/04 del 20 aprile 2005; DTF 122 II 464 consid.
4a). In tal caso, non sussiste una violazione del diritto costituzionale di
essere sentito secondo l'art. 29 cpv. 2 Cst. (Sozialversicherungsrecht
[SVR] 2001 IV n. 10 pag. 28).
6.2 In virtù degli art. 12 e 13 PA e dell'art. 19 PA in relazione con
l'art. 40 della legge federale di procedura civile del 4 dicembre 1947
(PCF, RS 273), il tribunale accerta, con la collaborazione delle parti, i
fatti determinanti per la soluzione della controversia, assume le prove
necessarie e le valuta liberamente.
7.
Il giudice delle assicurazioni sociali deve esaminare in maniera
obiettiva tutti i mezzi di prova, indipendentemente dalla loro
provenienza, e poi decidere se i documenti messi a disposizione
permettono di giungere ad un giudizio attendibile sulle pretese
giuridiche litigiose. Affinché il giudizio medico acquisti valore di prova
rilevante, esso deve essere completo in merito ai temi sollevati, deve
fondarsi, in piena conoscenza della pregressa situazione valetudinaria
(anamnesi), su esami approfonditi e tenere conto delle censure
sollevate dal paziente, per poi giungere in maniera chiara a fondate,
logiche e motivate deduzioni. Peraltro, per stabilire se un rapporto
medico ha valore di prova non è determinante né la sua origine né la
sua denominazione – ad esempio quale perizia o rapporto – ma il suo
contenuto (DTF 125 V 351 consid. 3a).
Pagina 14
C-5491/2007
7.1 In particolare, per quanto concerne le perizie giudiziarie la
giurisprudenza ha stabilito che il giudice non si scosta senza motivi
imperativi dal parere degli esperti, il cui compito è quello di mettere a
disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare,
da un punto di vista medico, una certa fattispecie (sentenza del
Tribunale federale U 505/06 del 17 dicembre 2007). Ragioni che
possono indurre il giudice a non fondarsi su un tale referto sono ad
esempio affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia,
o altri rapporti da cui emergono validi motivi per farlo e, meglio, se
l'opinione di altri esperti appare sufficientemente fondata da mettere in
discussione le conclusioni peritali (sentenza del Tribunale federale I
166/03 del 30 giugno 2004 consid. 3.3).
7.2 Per quel che riguarda le perizie di parte, il Tribunale federale ha
precisato che esse contengono considerazioni specialistiche che
possono contribuire ad accertare i fatti, da un punto di vista medico.
Malgrado esse abbiano lo stesso valore probatorio di una perizia
giudiziaria, il giudice deve valutare se questi referti medici sono atti a
mettere in discussione la perizia giudiziaria oppure quella ordinata
dall'amministrazione (DTF 125 V 351). Giova altresì rilevare come
debba essere considerato con la necessaria prudenza l'avviso dei
medici curanti, i quali possono tendere a pronunciarsi in favore del
proprio paziente a dipendenza dei particolari legami che essi hanno
con gli stessi (DTF 125 V 351 consid. 3b e relativi riferimenti).
7.3 Non va infine dimenticato che se vi sono dei rapporti medici
contraddittori il giudice non può evadere la vertenza senza valutare
l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un
rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va tuttavia precisato
che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri
medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista
medico, come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle
carenze e quale sia l'opinione più adeguata (sentenza del Tribunale
federale I 166/03 del 30 giugno 2004 consid. 3.3).
8.
8.1 Dopo il rimpatrio, che, per quanto emerge dalle carte processuali,
è intervenuto nel 1983 (doc. 2 e 3), il ricorrente ha ancora esercitato
un'attività lucrativa. In particolare, da gennaio del 1984 al 2005 è stato
titolare di un'impresa artigianale (doc. 17 e 43). L'interessato ha
lavorato quale intonacatore in proprio, in ragione di 48 ore settimanali,
Pagina 15
C-5491/2007
senza particolari problemi da imputare a motivi di salute, fino al
30 aprile 2003 (doc. 17). In seguito, ha continuato a svolgere tale
attività, in ragione di 25 ore alla settimana, almeno fino a luglio del
2004. Dal 14 luglio 2004 al giugno 2005, ha proseguito l'attività in
ragione di un'ora al giorno. Il 30 aprile 2005, ha interrotto il lavoro per
ragioni di salute (doc. 17 e 42). Non appare dalle carte processuali che
successivamente abbia ancora lavorato.
8.2 Dalla documentazione medica agli atti emerge che l'assicurato
soffre segnatamente di coxartrosi ed esiti di artroprotesi (dicembre
2005).
8.3 I dott. D._______, E._______ e H._______, operatori del SMR e
del servizio medico dell'UAIE, nei loro rapporti del 14 dicembre 2006,
del 12 febbraio e del 27 dicembre 2007 (doc. 55, 59 e 73), su cui si
fonda principalmente la decisione impugnata, hanno ritenuto di poter
ravvisare, in virtù della documentazione agli atti, un notevole
miglioramento dello stato di salute e della capacità lavorativa del
ricorrente a far tempo dal 1° maggio 2006. Nella sostanza rispetto alla
alla situazione che aveva originato la concessione di una rendita intera
il 1° luglio 2005 (cf. valutazione del dott. I._______ del 25 maggio
2005), l'insorgente è stato sottoposto ad un intervento per artroprotesi
d'anca destra nel dicembre del 2005, con decorso postoperatorio privo
di complicanze, intervento che ha ridotto sensibilmente le limitazioni
funzionali, nel senso che persiste unicamente una leggera limitazione
della mobilità dell'anca e una lieve nell'andatura.
8.3.1 In particolare, il dott. D._______, specialista in chirurgia, ha
rilevato che dopo l'intervento chirurgico vi è stato un chiaro
miglioramento dello stato di salute dell'interessato. Ha certo ribadito
che quest'ultimo non è più in grado di svolgere l'attività di
stuccatore/imbianchino. Tuttavia, ha ritenuto esigibile dal profilo
medico al 100%, a partire da maggio del 2006, l'esercizio di un'attività
di sostituzione confacente allo stato di salute dell'assicurato
(segnatamente di un lavoro leggero, a tempo pieno, che consenta un
cambiamento della posizione e comporti delle camminate fino a 500
metri su terreni piani). Ha segnatamente indicato, quali attività
sostitutive adeguate, quella di portiere, portinaio, custode d'immobili,
sorvegliante di posteggio, museo, cassiere, addetto alla registrazione
di dati o scansione ottica di documenti (doc. 55 e 55.1).
Pagina 16
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8.3.2 Dal canto suo, la dott.ssa E._______ ha evidenziato che prima
dell'intervento l'anca era praticamente bloccata. Ha rilevato che, dopo
l'intervento per protesi (dicembre 2005), l'assicurato lamenta dolori e
limitazione nell'andatura. Ha comunque constatato che dalla
documentazione medica agli atti emerge un miglioramento della
mobilità dell'articolazione, una leggera limitazione funzionale nonché
un'andatura con leggera claudicazione. Secondo detto medico, tali
affezioni sono altresì suscettibili d'ulteriore miglioramento, conto tenuto
del poco tempo trascorso tra l'intervento chirurgico e gli esami a cui è
stato sottoposto l'assicurato. La dottoressa ha quindi concluso ad un
notevole miglioramento delle condizioni di salute dell'interessato tale
da rendere esigibile la ripresa di un'attività lucrativa leggera (doc. 59).
8.3.3 Infine, il dott. H._______ ha segnalato che la rendita intera è
stata erogata all'insorgente in ragione delle notevoli limitazioni causate
dalla coxartrosi. Ha rilevato che, a seguito dell'intervento per protesi
(dicembre 2005) nonché del decorso postoperatorio nella norma e
senza complicanze, il medesimo ha quasi recuperato una normale
mobilità dell'anca e non presenta praticamente alcuna limitazione
nell'andatura. Ha sottolineato che i documenti medici esibiti riferiscono
di lombalgie, ma non menzionano alcun disturbo neurologico. Ha
altresì precisato che dal formulario E 213 del giugno 2006 appare che
il sanitario incaricato dell'esame ha considerato che l'assicurato può
esercitare regolari lavori leggeri. Il medico ha quindi considerato che lo
stato di salute dell'interessato è chiaramente migliorato. Pertanto, ha
reputato che quest'ultimo è in grado di esercitare un'attività sostitutiva
leggera, segnatamente quella di magazziniere, fattorino, sorvegliante
o portinaio (doc. 73).
8.4
Nella perizia medica particolareggiata E 213 del 28 giugno 2006 (doc.
53) le condizioni di salute dell'insorgente sono state considerate
stazionarie e quest'ultimo è stato ritenuto incapace di svolgere sia il
suo precedente lavoro che un lavoro sostitutivo adeguato a tempo
pieno. Quest'ultima valutazione non è però condivisibile, la stessa
risultando in contraddizione con la diagnosi accertata e non essendo
corroborata da riscontri medici oggettivi. Questo Tribunale osserva,
infatti, che la menzionata perizia medica particolareggiata fa stato, in
virtù della documentazione raccolta, della seguente diagnosi: recente
intervento di artroprotesi d'anca destra per coxartrosi, in fase di
graduale recupero funzionale, attualmente a discreta incidenza
Pagina 17
C-5491/2007
funzionale (v. in proposito anche il referto della visita medica di cui al
doc. 52, in cui lo specialista riferisce altresì che le escursioni della
coxo-femorale destra sono limitate ai gradi estremi e che il paziente
deambula con lieve zoppia). Inoltre, dalla stessa perizia
particolareggiata E 213 risulta altresì che il medico incaricato
dell'esame ha considerato l'interessato in grado di svolgere regolari
lavori leggeri. Non trova pertanto riscontro oggettivo agli atti la
susseguente opinione espressa nella perizia medesima secondo cui
anche dopo il più volte richiamato intervento chirurgico del dicembre
del 2005 la condizione del ricorrente è rimasta stazionaria rispetto a
quella evidenziata nella precedente perizia particolareggiata del 16
febbraio 2005. Ciò premesso, non vi è motivo di scostarsi dalla fondata
opinione espressa dai dott. D._______, E._______ e H._______,
operatori del SMR e del servizio medico dell'UAIE e su cui si fonda
nella sostanza la decisione litigiosa. Certo, il ricorrente ha affermato, in
sede ricorsuale, che persiste una patologia limitante all'anca destra e
che egli presenta inoltre patologie a livello lombare non debitamente
prese in considerazione. Tuttavia, non vi è agli atti di causa alcuna
documentazione medica, tanto meno di data anteriore alla decisione
impugnata, suscettibile di dimostrare la sussistenza di limitazioni
funzionali all'anca destra maggiori di quelle ritenute dai medici
dell'UAIE e suscettibili d'incidere significativamente anche sull'eserci-
zio a tempo completo di un'attività di sostituzione leggera. Quanto alla
censura secondo la quale l'UAIE non avrebbe preso debitamente in
considerazione le patologie a livello lombare, questo Tribunale osserva
che benché incomba all'assicuratore l'onere di dimostrare il
miglioramento dello stato di salute dell'assicurato suscettibile di
giustificare una riduzione della rendita ai sensi dell'art. 17 LPGA,
l'assicurato ha pure un dovere di collaborazione nell'accertamento dei
fatti determinanti (v. in merito DTF 125 V 193 consid. 2 e relativi
riferimenti). Ora, il ricorrente ha rinunciato a prendere posizione sul
progetto di decisione dell'autorità inferiore riservandosi un eventuale
intervento in sede giudiziaria. Se però avesse ritenuto che l'autorità
inferiore non aveva correttamente accertato i fatti determinanti in
relazione alle patologie a livello lombare e così violato il principio
inquisitorio, il suo comportamento è criticabile, ritenuto che tra gli
scopi della notifica di un progetto di decisione da parte dell'UAIE e del
termine accordato al ricorrente per presentare le sue osservazione vi
è quello di favorire un corretto accertamento dei fatti giuridicamente
rilevanti in procedura di prima istanza. Peraltro, in virtù della
documentazione in possesso dell'autorità inferiore al momento della
Pagina 18
C-5491/2007
pronuncia della decisione impugnata, ben si poteva ritenere nel senso
della probabilità preponderante e senza incorrere in arbitrio conto
tenuto dell'insieme delle circostanze del caso di specie, che non vi era
necessità d'ulteriori accertamenti d'ufficio dei fatti giuridicamente
rilevanti e che sulla base documentazione agli atti di causa le
patologie a livello lombare non avevano alcuna incidenza sulla
capacità del ricorrente ad esercitare le attività sostitutive leggere
ritenute esigibili dai medici SMR/UAIE. Per quanto attiene al certificato
medico del 19 luglio 2007 della dott.ssa F._______ ed al rapporto
medico del 25 luglio 2007 del dott. G._______, specialista in ortopedia
e traumatologia, esibiti con il ricorso ed entrambi di data posteriore
alla decisione impugnata, giova osservare che nella misura in cui si
riferiscono alla nota diagnosi di esiti di intervento di artroprotesi, non
apportano alcun nuovo elemento decisivo nel senso indicato dal
ricorrente per la valutazione economico-giuridica del suo tasso
d'invalidità. In effetti, laddove fanno stato, peraltro genericamente, di
dolori e di limitazioni all'articolazione dell'anca, tali problematiche sono
state rilevate e tenute in considerazione dai medici SMR/UAIE nella
valutazione della residua capacità lavorativa dell'insorgente. Certo, il
rapporto medico del dott. G._______ riferisce di una riduzione delle
capacità lavorative del ricorrente, ma non comporta alcuna indicazione
in merito ad una specifica inabilità lavorativa e neppure al relativo
grado, tanto meno in attività sostitutive leggere. Allorché i documenti
prodotti evidenziano segnatamente una lombalgia cronica, va rilevato
che non comportano una motivazione con riferimento alle ragioni di
una specifica incapacità lavorativa e neppure sul momento a partire
dal quale si debba eventualmente ritenere una siffatta inabilità nonché
sul tipo d'attività leggere eventualmente interessate. Peraltro, già dalla
perizia medica dettagliata del 2003 (doc. 23) risulta che il ricorrente
era affetto da dorsolombalgia, affezione che non è tuttavia stata
considerata rilevante nella valutazione del dott. I._______ del 25
maggio 2005, su cui si era pure fondato l'UAIE all'epoca della
decisione d'assegnazione al ricorrente di una rendita intera, medico
che ha ritenuto come diagnosi avente incidenza sulla capacità (o
meglio l'incapacità lavorativa) unicamente la coxartrosi anchilosante
all'anca destra (v. anche perizia particolareggiata del 16 febbraio 2005
pag. 8 e perizia particolareggiata del 6 novembre 2003 pag. 4). In
siffatte circostanze, non appare alcun motivo per ritenere necessari
ulteriori accertamenti con riferimento allo stato di salute del ricorrente
anteriormente al momento della pronuncia della decisione litigiosa (v.
in tal senso, perlomeno implicitamente, il dott. H._______, del servizio
Pagina 19
C-5491/2007
medico dell'UAIE, nel suo rapporto del 27 dicembre 2007). Quanto ad
un eventuale aggravamento delle patologie a livello lombare posteriore
alla data della decisione litigiosa, esso non è oggetto della presente
causa, fermo restando che con i generici documenti medici del 19 e 25
luglio 2007 il ricorrente non appare avere reso plausibile un siffatto
aggravamento. Va infine ricordato che, per costante giurisprudenza,
ogni assicurato deve intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente
esigibile per ovviare nel modo migliore possibile alle conseguenze
della sua invalidità, segnatamente mettendo a profitto la sua residua
capacità lavorativa se necessario in una nuova professione (sentenza
del Tribunale federale I 543/03 del 27 agosto 2004; DTF 130 V 97
consid. 3.2 e DTF 113 V 22 consid. 4a).
8.5 Sulla scorta della documentazione medica e delle considerazioni
che precedono, questo Tribunale reputa che, a seguito dell'intervento
per protesi all'anca destra nonché del decorso postoperatorio nella
norma e senza complicazioni, le condizioni di salute dell'assicurato
sono notevolmente migliorate, le limitazione funzionali essendo
passate da elevate (v. in particolare perizia medica particolareggiata
del 6 novembre 2003 pag. 4 e presa di posizione del dott. I._______
del 25 maggio 2005) a discrete rispettivamente leggere (vedi
segnatamente la perizia particolareggiata del 29 maggio 2006 pag. 8 e
rapporti medici del 14 dicembre 2006, del 12 febbraio e del 27
dicembre 2007 dei dott. D._______, E._______ e H._______). Questo
Tribunale ritiene pertanto che le limitazioni funzionali giustificano da un
lato un'incapacità lavorativa totale dell'insorgente nella sua precedente
attività, a lui sono comunque proponibili al 100% le attività sostitutive
leggere nella sostanza nei limiti indicati dai medici SMR/UAIE nei loro
rapporti.
9.
Infine, occorre esaminare la conformità del tasso d'invalidità calcolato
dall'autorità inferiore.
9.1 Questo Tribunale osserva che può essere rinviato al calcolo
effettuato dall'autorità inferiore sulla base dei menzionati dati statistici
del 2004 per la determinazione del tasso d'invalidità (del 42%; cf.
lettera B.c del presente giudizio). Giova altresì rilevare che il ricorrente
non ha contestato né il ricorso nel caso di specie ai dati statistici
risultanti dalle tabelle dell'Ufficio internazionale del lavoro di Ginevra
per la determinazione dei salari senza e con invalidità né i dati ritenuti.
Pagina 20
C-5491/2007
Inoltre, quand'anche si volesse fare riferimento ai dati statistici
tabellari dell'anno 2007 e non del 2004 (per verificare se sia
eventualmente subentrata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di
riferimento), andrebbe tenuto conto di un salario orario medio di Euro
10.59 e di un orario medio usuale di 40 ore settimanali, ossia Euro
1'835.60 mensili. Occorrerebbe quindi determinare il reddito con
invalidità. I dati ritenuti dall'autorità inferiore per il 2004 (Euro 1'216.89
e Euro 1'147.71) andrebbero aggiornati con i dati statistici
concernente i redditi medi mensili conseguibili nei medesimi settori
nell'anno 2007 (Euro 1'319.85 e Euro 1'243.29), con una media Euro
1'281.57 mensili. L'UAIE ha poi operato una riduzione del 20%, la
quale appare ammissibile e degna di tutela (v. sulla questione DTF
126 V 75, che determina nel 25% la riduzione massima operabile). Ne
risulterebbe un reddito dopo l'insorgenza dell'invalidità di Euro
1'025.256.
9.2 Dal confronto fra il reddito da valido di Euro 1'835.60 e quello da
invalido di Euro 1'025.256 consegue la determinazione di un grado di
invalidità del 44% che determina il diritto ad un quarto di rendita
dell'assicurazione svizzera per l'invalidità (come peraltro sulla base
dei dati riferiti al 2004). Il calcolo della perdita di guadagno viene
indicato come segue: [(1'835.60 – 1'025.256) x 100] : 1'835.60 =
44,15% (cf. sulla questione dell'arrotondamento DTF 130 V 121).
9.3 Per conseguenza, il ricorso, destituito di fondamento, non merita
tutela e la decisione impugnata va confermata.
10.
10.1 Visto l'esito della procedura, le spese processuali, di fr. 300.--,
sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché
art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle
cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio
2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Esse sono computate con l'anticipo
spese, di identico ammontare, corrisposto dall'insorgente con
versamenti del 5 e 7 marzo 2008.
10.2 Al ricorrente, soccombente, non spetta altresì alcuna indennità
per spese ripetibili della sede federale (art. 64 PA in combinazione con
l'art. 7 cpv. 1 e 2 TS-TAF a contrario). Peraltro, le autorità federali,
quand'anche vincenti, non hanno di principio diritto ad un'indennità a
Pagina 21
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titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 TS-TAF), salvo eccezioni non ravvisabili
nel caso concreto (v., fra l'altro, DTF 127 V 205).
(dispositivo alla pagina seguente)
Pagina 22
C-5491/2007
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di fr. 300.--, sono poste a carico del ricorrente.
L'anticipo spese di fr. 300.--, corrisposto con versamenti del 5 e 7
marzo 2008, è computato con le spese processuali.
3.
Non si attribuiscono spese ripetibili.
4.
Comunicazione a:
- rappresentante del ricorrente (Atto giudiziario)
- autorità inferiore (n. di rif. AI IT/267.51.439.155/JU)
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Vito Valenti Marcella Lurà
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e
segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17
giugno 2005 [LTF, RS 173.110]. Gli atti scritti devono contenere le
conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere
firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della
parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono
essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione:
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