Corte II I
C-5492/2007
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 1 9 m a r z o 2 0 0 9
Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio),
Johannes Frölicher, Franziska Schneider,
cancelliere Dario Quirici.
A._______,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
prestazioni dell'assicurazione invalidità.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
C-_______
Fatti:
A.
A._______, cittadino italiano nato il (...), ha formulato una domanda di
rendita d'invalidità nel canton X._______ il 5 marzo 1986 (doc. 1).
Tramite pronuncia del 17 giugno 1988, la Commissione
dell'assicurazione invalidità del canton X._______ ha riconosciuto
all'assicurato un'invalidità del 100% dal 1° novembre 1985, come
conseguenza di una cardiopatia coronarica dopo infarto antero-settale
e di una sindrome dorsale (doc. 46 e 51). Con decisione del 30 agosto
1988, la Cassa cantonale di compensazione del canton X._______ ha
accordato all'assicurato una rendita intera d'invalidità e le relative
rendite complementari per la moglie ed i figli, a decorrere dal 1°
novembre 1985 (doc. 52).
B.
L'assicurato è in seguito rientrato in Italia (doc. 55). Il 23 maggio 1991
la Cassa svizzera di compensazione (CSC) gli ha sottoposto il
questionario per una prima revisione della rendita d'invalidità (doc. 58).
Dopo avere eseguito le misure di delucidazione medica necessarie, la
CSC ha rilasciato una decisione, l'11 ottobre 1991, tramite la quale ha
sostituito la rendita intera con una mezza rendita dal 1° dicembre 1991
(doc. 62. 63 e 66).
Il 17 febbraio 1995 la CSC ha iniziato la procedura per una seconda
revisione del diritto alla rendita d'invalidità, chiedendo l'esecuzione di
diversi esami medici in Italia, con la comminatoria che, in caso di
inadempienza, la rendita sarebbe stata soppressa (doc. 67 e 68). Non
avendo ottenuto risposta nei termini impartiti, la CSC ha deciso di
sopprimere la rendita il 13 dicembre 1995, e ciò con effetto dal 1°
febbraio 1996 (doc. 69). Dopo avere ricevuti gli esami medici richiesti,
la CSC ha emesso una decisione, il 3 febbraio 1997, con la quale ha
ripristinato il diritto ad una mezza rendita d'invalidità e alle relative
rendite complementari dal 1° febbraio 1996 (doc. 85).
Il 24 novembre 1999 la CSC ha iniziato la procedura per una terza
revisione del diritto alla rendita d'invalidità (doc. 87). Dopo avere
eseguito gli accertamenti necessari, sottoponendo l'assicurato a
diversi esami medici, la CSC ha constatato, il 26 luglio 2000, che il
grado d'invalidità non era modificato (doc. 99).
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Il 13 marzo 2003 la CSC ha iniziato la procedura per una quarta
revisione del diritto alla rendita d'invalidità (doc. 101). Sulla base del
questionario per la revisione della rendita compilato dall'assicurato, la
CSC ha constatato, il 4 giugno 2003, che il grado d'invalidità non era
modificato (doc. 104).
C.
Il 31 gennaio 2007 l'assicurato ha formulato all'Ufficio
dell'assicurazione invalidità per gli assicurati all'estero (UAIE), per il
tramite dell'Istituto nazionale italiano della previdenza sociale (INPS),
una domanda di revisione del suo diritto ad una rendita d'invalidità per
aggravamento delle sue condizioni di salute, producendo una perizia
medica dettagliata del dott. R._______ (E 213; doc. 105 e 106).
In questa perizia, stilata il 28 dicembre 2006, è stata posta la diagnosi
di cardiomiopatia ischemica cronica con funzione contrattile globale
discretamente depressa, ipertensione, spondilartrosi con discopatie
cervicali a moderato impegno funzionale complessivo e modica
sindrome depressiva reattiva, ed è stato stabilito un grado d'invalidità
generale del 75% (doc. 106).
L'UAIE ha quindi sottoposto la detta perizia al dott. Z._______ per
apprezzamento. Nel suo rapporto del 30 aprile 2007, questi ha
constatato che la cardiopatia ischemica è completamente stabilizzata
e che l'artrosi cervicale non è peggiorata, come pure che non
sussistono indicazioni per ammettere un cambiamento del grado di
capacità lavorativa. Egli ha inoltre considerato che la modica sindrome
depressiva reattiva non influisce sulla capacità lavorativa (doc. 108).
Basandosi su questo apprezzamento medico, l'UAIE ha quindi emesso
un progetto di decisione, il 3 maggio 2007, con il quale ha proposto di
non esaminare la domanda di revisione (doc. 109).
L'assicurato si è opposto al progetto di decisione, con scritto non
datato, producendo una serie di referti medici, dai quali risulta, in
particolare, che il ventricolo sinistro presenta un apice arrotondato ed
acinetico, con una frazione di eiezione (FE) del 25% e un'insufficienza
mitralica di grado moderato-severo, come pure che sussistono
extrasistole e dolori toracici (doc. 110 a 133).
Chiamato a pronunciarsi dall'UAIE sui referti medici prodotti
dall'assicurato, il dott. Z._______ ha riconfermato, nella sua presa di
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posizione del 19 giugno 2007, le conclusioni del suo rapporto del 30
aprile 2007 (doc. 135).
Il 28 giugno 2007 l'UAIE ha così emesso una decisione di non esame
della domanda di revisione della mezza rendita d'invalidità (doc. 136).
D.
Contro questa decisione, in persona, l'assicurato ha inoltrato ricorso,
l'11 agosto 2007, al Tribunale amministrativo federale, chiedendo di
esaminare la sua domanda di revisione per aggravamento del suo
stato di salute, riservandosi la possibilità di produrre ulteriore
documentazione medica.
L'UAIE ha risposto al ricorso il 20 dicembre 2007, ribadendo la propria
posizione e proponendo il rigetto del ricorso e la conferma della
decisione impugnata.
Dal canto suo, il ricorrente ha replicato il 26 febbraio 2008,
producendo una relazione di consulenza tecnica medico-legale del
dott. B._______, stilata il 15 febbraio 2008, nella quale si fa stato di
una cardiopatia ipocinetico-dilatativa ad eziologia post-ischemica, con
grave compromissione della funzione sistolica del ventricolo sinistro, di
una spondilo-disco-artrosi-cervicale con ernie discali multiple e
restringimento del canale vertebrale, di una broncopneumopatia
cronica ostruttiva (BPCO), di una esofagite da reflusso e di una
duodenite erosiva, con una capacità lavorativa praticamente abolita.
L'UAIE ha sottoposto il detto rapporto al dott. L._______ per
apprezzamento. Nella sua presa di posizione del 25 marzo 2008,
questi ha affermato, sostanzialmente, che il rapporto del dott.
B._______ non dimostra alcun aggravamento dello stato di salute del
ricorrente, nella misura in cui non risulta nessuna prova agli atti
dell'esistenza di una insufficienza ventricolare sinistra (doc. 138). Nel
suo allegato di duplica del 9 aprile 2008, l'UAIE ha quindi riproposto il
rigetto del ricorso.
E.
Con decisione incidentale del 14 aprile 2008, il Tribunale
amministrativo federale ha invitato il ricorrente a versare un anticipo
equivalente alle presunte spese processuali di Fr. 300.-. Il relativo
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versamento è stato effettuato il 15 maggio 2008.
Diritto:
1.
1.1 In virtù dell'art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale
del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo tribunale giudica i
ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021),
emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF, riservate le
eccezioni di cui all'art. 32 LTAF. In particolare, le decisioni rese
dall'UAIE concernenti l'assicurazione per l'invalidità possono essere
portate davanti al Tribunale amministrativo federale conformemente
all'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale sull'assicurazione per
l'invalidità del 19 giugno 1959 (LAI, RS 831.20).
1.2 Secondo l'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di
assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA, nella misura in cui è
applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale
del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1
cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione
per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la LAI non deroghi
alla LPGA.
1.3 Conformemente all'art. 59 LPGA, ha diritto di ricorrere chiunque è
toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un
interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua
modificazione. Il ricorso deve essere interposto entro 30 giorni dalla
notificazione della decisione o della decisione contro cui l'opposizione
è esclusa (art. 60 LPGA). Esso deve contenere le conclusioni, i motivi,
l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo
rappresentante, con allegati la decisione impugnata e i documenti
indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente (art.
52 cpv. 1 PA).
1.4 I termini stabiliti dalla legge o dall'autorità in giorni o in mesi non
decorrono, in particolare, dal 15 luglio al 15 agosto incluso (art. 38 cpv.
4 cifra b LPGA).
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1.5 In concreto, il ricorso è ricevibile, nella misura in cui è stato
presentato tempestivamente, nel rispetto dei requisiti previsti dalla
legge (art. 38 cpv. 4 cifra b, 59 e 60 LPGA, nonché l'art. 52 cpv. 1 PA),
e che l'anticipo equivalente alle presunte spese processuali di Fr. 300.-
è stato versato nei termini.
2.
2.1 Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la
Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i
suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del
21 giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681) ed il correlato Allegato II che
regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nonché il
Regolamento (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971
relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori
subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano
all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.1) come pure il
corrispondente Regolamento di applicazione (Regolamento CEE n°
574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del
Regolamento n° 1408/71, RS 0.831.109.268.11). Trattasi di una
normativa che si applica a tutte le rendite il cui diritto sorge a far data
dal 1° giugno 2002 o successivamente e che sancisce il principio della
parità di trattamento tra cittadini che risiedono in uno Stato membro
della Comunità europea ed i cittadini svizzeri (art. 3 del Regolamento
CEE n° 1408/71).
2.2 Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta
nell'Allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri
della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono
sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora
il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo (art. 6 del
Regolamento CEE n° 1408/71). Nella misura in cui l'Accordo, in
particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di
sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni contrarie,
l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle condizioni di
ottenimento di una rendita di invalidità svizzera sono regolate dal
diritto interno svizzero (DTF 130 V 257 consid. 2.4).
2.3 L'art. 80a LAI sancisce espressamente l'applicabilità nella
presente procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione
europea, dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio
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del 14 giugno 1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo
1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71.
2.4 Per costante giurisprudenza, l'ottenimento di una pensione
straniera d'invalidità non pregiudica l'apprezzamento di un'invalidità
secondo il diritto svizzero (v. sentenza del Tribunale federale I 435/02
del 4 febbraio 2003 consid. 2). Anche in seguito all'entrata in vigore
dell'ALC, il grado d'invalidità di un assicurato che pretende una rendita
dell'assicurazione svizzera è determinato esclusivamente secondo il
diritto svizzero (DTF 130 V 253 consid. 2.4).
3.
3.1 Secondo l'art. 2 LPGA, le disposizioni della presente legge sono
applicabili alle assicurazioni sociali disciplinate dalla legislazione
federale, se e per quanto le singole leggi sulle assicurazioni sociali lo
prevedano.
3.2 L'esame del diritto a prestazioni secondo la LAI è retto dal tenore
della LAI al momento della decisione impugnata in virtù del principio
secondo il quale sono determinanti le norme materiali in vigore al
momento della realizzazione dello stato di fatto giuridicamente
determinante (DTF 130 V 445 consid. 1.2 e relativi riferimenti). Le
disposizioni della 5a revisione della LAI e della LPGA, in vigore dal
1° gennaio 2008, non sono pertanto applicabili nel caso concreto e di
seguito è fatto riferimento alle disposizioni in vigore fino al 31
dicembre 2007.
4.
Il ricorrente contesta il rifiuto da parte dell'UAIE di esaminare nel
merito la sua domanda di revisione della mezza rendita d'invalidità che
percepisce dal 1° dicembre 1991.
5.
5.1 Secondo l'art. 17 cpv. 1 LPGA, se il grado d'invalidità del
beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il
futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa,
d'ufficio o su richiesta.
5.2 Conformemente all'art. 87 cpv. 2 dell'Ordinanza federale
sull'assicurazione invalidità del 17 gennaio 1961 (OAI, RS 831.201), la
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revisione avviene d'ufficio quando, in previsione di una possibile
modifica importante del grado d'invalidità, è stato stabilito un termine
nel momento dell'erogazione della rendita o allorché si conoscono fatti
o si ordinano provvedimenti che possono provocare una notevole
modifica del grado d'invalidità.
Secondo l'art. 87 cpv. 2 e 3 OAI, se la domanda di revisione è stata
inoltrata dall'assicurato, quest'ultimo deve dimostrare che il grado
d'invalidità è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni.
In questo caso, l'aumento della rendita avviene al più presto a partire
dal mese in cui la domanda è stata inoltrata (art. 88bis cpv. 1 let. a
OAI).
5.3 Se l'assicurato non dimostra che il grado d'invalidità è modificato
in misura rilevante per il diritto alle prestazioni, l'amministrazione non
entra in materia. L'amministrazione usufruisce su questo punto di un
certo margine di apprezzamento che il giudice deve, di principio,
rispettare. Di conseguenza, il giudice deve esaminare la questione
dell'entrata in materia esclusivamente quando questo punto è litigioso,
cioè quando l'amministrazione ha rifiutato l'esame di merito
fondandosi sull'art. 87 cpv. 4 OAI e quando l'assicurato ha interposto
ricorso per questo motivo. Questo controllo non è invece necessario
allorquando l'amministrazione è entrata nel merito della nuova
domanda (DTF 109 V 114 consid. 2a e b). Detti principi, sviluppati
dalla giurisprudenza in relazione con la nuova domanda di prestazioni
(art. 87 cpv. 3 e 4 OAI), sono applicabili per analogia alla domanda di
revisione (DTF 130 V 73 consid. 3 e 109 V 264 consid. 3).
In conformità con una giurisprudenza costante, al fine di giudicare se
vi sono indizi sufficienti per ritenere verosimile una modifica rilevante
del grado d'invalidità, si deve tenere conto del lasso di tempo
intercorso tra la decisione formale iniziale e quella che rifiuta di
entrare in materia sulla domanda di revisione: gli indizi devono essere
più circostanziati quando questo lasso di tempo è breve
(Sozialversicherungsrecht, Rechtsprechung [SVR] 2002 IV n. 10
consid. 1c/aa non pubblicato in DTF 127 V 294). Decisioni intercalari
confermanti quella iniziale non sono quindi di rilievo come base di
paragone. Rilevanti sono unicamente le decisioni intercalari che
modificano la rendita corrente sulla base di una nuova valutazione del
grado d'invalidità (DTF 133 V 108, 130 V 71, 125 V 369 consid. 2 con
riferimenti, 109 V 262, 105 V 30).
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6.
6.1 In concreto, la domanda di revisione è stata formulata dal
ricorrente il 31 gennaio 2007, per cui un eventuale diritto ad una
rendita fondata su un tasso d'invalidità più elevato esplicherebbe
effetto dal 1° febbraio 2007 (art. 88bis cpv. 1 let. a OAI),
indipendentemente dal fatto che l'ultima revisione che ha portato ad
una modifica del grado d'invalidità, dopo delucidazione medica, risale
all'11 ottobre 1991.
6.2 Per quanto concerne la diagnosi, dalla documentazione agli atti
risulta pacifico che il ricorrente soffre, perlomeno, di una cardiopatia
ischemica cronica e di una spondilartrosi con discopatie cervicali,
nonché di una modica sindrome depressiva reattiva (doc. 106).
La decisione dell'UAIE di non entrata in materia sulla domanda di
revisione si fonda sul rapporto del dott. Z._______ del 30 aprile e sulla
sua presa di posizione del 19 giugno 2007 (doc. 108 e 135), secondo i
quali la cardiopatia ischemica cronica e la spondilartrosi con
discopatie cervicali risultano completamente stabilizzate o comunque
non sono peggiorate, per cui la capacità lavorativa è rimasta immutata,
mentre la modica sindrome depressiva reattiva è ininfluente sulla
capacità lavorativa. Nella sua valutazione del 19 giugno 2007, il dott.
Z._______ ha preso conoscenza anche dei referti prodotti dal
ricorrente dopo la notifica del progetto di decisione da parte dell'UAIE,
facenti stato, in particolare, di diversi problemi al ventricolo sinistro,
una funzione contrattile marcatamente depressa con FE del 25%,
un'insufficienza mitralica di grado moderato-severo e dolori toracici
(doc. 123, 125 e 126), ma ha considerato che essi non permettono di
constatare un peggioramento dello stato di salute dell'interessato.
In sede di ricorso, il ricorrente ha prodotto un rapporto del dott.
B._______, nel quale si evidenzia, in particolare, una cardiopatia con
grave compromissione della funzione sistolica del ventricolo sinistro.
Nella sua presa di posizione del 25 aprile 2008 (doc. 138), il dott.
L._______ ha però considerato non provata agli atti l'esistenza di
un'insufficienza del ventricolo sinistro e, pertanto, non credibili le
conclusioni che ne fanno stato.
7.
Il Tribunale amministrativo federale deve pertanto esaminare se a
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ragione l'UAIE non è entrato in materia sulla richiesta di revisione della
rendita.
Ora, sulla base delle constatazioni esposte al considerando 6.2, il
collegio giudicante è dell'avviso che la conclusione a cui è giunto
l'UAIE di non entrare in materia sulla domanda di revisione, non
appare sufficientemente fondata. Infatti, benché i medici dell'UAIE
abbiano preso conoscenza dei referti prodotti dal ricorrente dopo la
notifica del progetto di decisione, essi non si sono confrontati in modo
convincente con la problematica cardiaca in generale e concernente il
ventricolo sinistro. A questo proposito, contrariamente a ciò che
sostiene il dott. L._______, negli atti all'incarto non si fa stato
unicamente di dolori toracici (doc. 123), ma anche, in particolare, di
un'insufficienza mitralica di grado moderato-severo e di una funzione
del ventricolo sinistro marcatamente depressa (doc. 125 e 126). Ne
consegue che la documentazione medica sottoposta dal ricorrente
deve essere, su questi punti, esaminata in modo più approfondito
nell'ambito di un nuovo apprezzamento, se necessario previo
complemento d'istruttoria. L'UAIE deve pertanto entrare nel merito
della richiesta di revisione.
8.
Visto quanto precede, il ricorso è accolto, la decisione impugnata del
28 giugno 2007 annullata e l'incarto rinviato all'UAIE affinché proceda
come esposto nel considerando 7 in fine.
9.
9.1 Tenuto conto dell'esito della procedura, non sono prelevate spese
processuali (art. 63 cpv. 1 PA) e l'anticipo di Fr. 300.-, versato dal
ricorrente il 15 maggio 2008, gli è retrocesso.
9.2 Conformemente all'art. 64 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il
ricorso in tutto o in parte, può assegnare al ricorrente un'indennità per
le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato
(spese ripetibili).
In concreto, considerato che il ricorrente ha agito in persona e non ha
perciò dovuto sopportare spese relativamente elevate, non gli è
assegnata nessuna indennità per spese ripetibili.
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è accolto e la decisione dell'UAIE del 28 giugno 2007 è
annullata.
2.
Gli atti sono rinviati all'UAIE affinché proceda conformemente a quanto
esposto al considerando 7 in fine.
3.
Non si prelevano spese processuali. Al ricorrente viene restituito
l'anticipo delle spese processuali di Fr. 300.-, da lui versato il 15
maggio 2008.
4.
Non sono assegnate indennità per spese ripetibili.
5.
Comunicazione:
- al ricorrente (Raccomandata/AR)
- all'autorità inferiore (...)
- all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
La presidente del collegio: Il cancelliere:
Elena Avenati-Carpani Dario Quirici
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Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e
segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17
giugno 2005 [LTF, RS 173.110]. Gli atti scritti devono contenere le
conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere
firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della
parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono
essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione:
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