B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte III
C-5496/2014
Sen t en z a d e l 2 6 g e nn a i o 2 0 1 5
Composizione
Giudici Michela Bürki Moreni (presidente del collegio),
Beat Weber, Vito Valenti,
cancelliera Anna Röthlisberger.
Parti
A._______,
rappresentato dal Patronato INAS,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero (UAIE),
Avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Oggetto
Assicurazione per l'invalidità
Diritto alla rendita d'invalidità
(decisioni del 22 agosto 2014).
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Ritenuto in fatto e considerato in diritto:
1.
1.1 A._______, cittadino italiano, nato il (…) 1956, coniugato, residente in
Italia (doc. 4 dell'incarto dell'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero [UAIE], doc. 4), ha lavorato in Svizzera dal
1989 al 2006 in qualità di rappresentante (doc. 5-3) e dal 2006 al 2012 in
qualità di impiegato presso la B._______ (doc. 4-6 e 10), solvendo contri-
buti all'assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità du-
rante tale periodo (doc. 85-5). Dal 28 gennaio 2012 al 5 ottobre 2012 i
medici hanno attestato un'inabilità lavorativa del 25%, del 60% dal 6 otto-
bre 2012 al 16 ottobre 2012 e del 100% dal 17 ottobre 2012 (doc. 4, 7-1,
8-8, 15-3, 15-7 e 17-1). Il rapporto di lavoro con la B._______ è stato quindi
sciolto il 31 ottobre 2012 (doc. 10 e 15-4).
1.2 Il 24 ottobre 2012 A._______ ha formulato all'attenzione dell'UAIE una
domanda volta all'ottenimento di una rendita dell'assicurazione svizzera
per l'invalidità (doc. 4).
In data 22 maggio 2013 il dott. C._______, cardiologo, del Servizio medico
regionale (SMR; cfr. doc. 45), dopo aver visitato l'assicurato, ha posto le
seguenti diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa: portatore di protesi
valvolare meccanica aortica e mitralica (08.06.2010), stato dopo impianto
di pace maker WIR Biotronik per fibrillazione atriale cronica non controllata
dalla terapia con fasi bradi e tachiaritmiche (17.10.2012), stato da abla-
zione del nodo atrioventricolare con energia di radiofrequenza
(14.11.2012) e possibile sindrome del pace maker. Quale diagnosi senza
influsso sulla capacità lavorativa ha segnalato ipertensione arteriosa, disli-
pidemia, pregresso tabagismo, stato dopo appendicectomia, allergia ASA,
sindrome ansiosa con tendenza all'iperventilazione e stato dopo frattura IV
dito mano sinistra trattata con osteosintesi (2007).
Il medico ha quindi fissato un'incapacità lavorativa nell'attività abituale del
25% dal 28 gennaio 2012 al 5 ottobre 2012, del 60% dal 6 ottobre 2012 al
16 ottobre 2012, del 100% dal 17 ottobre 2012 al 22 maggio 2012 (recte:
2013) e del 50% dal 23 maggio 2013 ed una capacità lavorativa in attività
adeguata del 50% dal 23 maggio 2013. Inoltre, lo specialista ha indicato
che la capacità lavorativa "potrebbe essere migliorata con un adeguato
trattamento della pressione arteriosa" ed ha proposto una rivalutazione
della situazione clinica e della capacità lavorativa dopo un periodo di sei
mesi.
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1.3 Il 22 maggio 2013 il dott. D._______ del SMR, il quale ha pure parteci-
pato alla visita medica eseguita dal dott. C._______, ha ripreso le diagnosi
e la capacità lavorativa nei diversi periodi così come indicate da quest'ul-
timo (doc. 47).
1.4 Il 31 gennaio 2014 il dott. E._______ del SMR, dopo avere preso nota
dei rapporti medici nel frattempo esperiti, ha rilevato che un aumento della
capacità lavorativa non era possibile ed ha pertanto confermato la prece-
dente valutazione del 22 maggio 2013 (doc. 60). Il 30 aprile 2014 il mede-
simo si è chinato su ulteriore documentazione medica trasmessa dall'assi-
curato, segnatamente sul certificato del dott. F._______, medico chirurgo,
specialista in urologia, malattie del rene e dell'apparato uro-genitale, del 10
febbraio 2014 (doc. 62-2 e 62-3), sul rapporto della visita neurologica ese-
guita dal dott. G._______, il 4 marzo 2014 (doc. 66-2 e 66-3) e sul referto
della TAC cerebrale eseguito dal dott. H._______ del 12 marzo 2014 (doc.
67-2), dichiarando che la stessa non era atta a modificare la precedente
valutazione del 31 gennaio 2014 (doc. 72).
2.
2.1 Con progetto di decisione del 3 giugno 2014 (doc. 76) l'UAIE ha rico-
nosciuto a A._______ il diritto di percepire un quarto di rendita d'invalidità
dal 1° gennaio 2013 (con un grado d'invalidità del 48%) e una rendita intera
dal 1° aprile 2013 (con un grado d'invalidità del 100% e tre mesi dopo il
peggioramento dello stato di salute conformemente all'art. 88a cpv. 2 OAI
[RS 831.201]). L'amministrazione ha precisato che il versamento della ren-
dita, considerato il deposito tardivo della domanda, decorreva unicamente
dal 1° aprile 2013 (ossia sei mesi dopo il deposito delle domanda [art. 29
cpv. 1 LAI {RS 831.20}]). La stessa ha inoltre stabilito che, a decorrere dal
1° settembre 2013, l'assicurato aveva diritto ad un quarto di rendita (con
un grado d'invalidità del 47% e tre mesi dopo il miglioramento dello stato
di salute [art. 88a cpv. 1 OAI]). Infine, ha indicato che non erano previsti
provvedimenti di reintegrazione.
2.2 Con osservazioni del 18 giugno 2014 (doc. 78) l'interessato, per il tra-
mite del proprio rappresentante, il Patronato INAS, ha contestato il men-
zionato progetto, allegando la relazione medica dettagliata del dott.
F._______ del 16 giugno 2014, il quale ha concluso per un'incapacità lavo-
rativa del 100%.
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2.3 La documentazione medica è stata sottoposta al dott. E._______ del
SMR, il quale, nella propria presa di posizione del 10 luglio 2014, ha con-
siderato ingiustificata l'incapacità lavorativa del 100% attestata dal dott.
F._______ e ha precisato che l'assicurato, quale impiegato d'ufficio, pre-
sentava una capacità lavorativa del 50% anche con le patologie note (doc.
81).
3.
Con due decisioni del 22 agosto 2014 l'UAIE ha confermato il progetto di
decisione e stabilito l'ammontare delle rendite a cui ha diritto l'assicurato,
segnatamente una rendita intera dal 1° aprile 2013 al 31 agosto 2013, pari
a fr. 1'209.- mensili, e un quarto di rendita dal 1° settembre 2013, pari a fr.
303.- mensili (doc. 85 e 87).
4.
4.1 Il 26 settembre 2014 A._______, sempre rappresentato dal Patronato
INAS, ha interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale
(TAF) contro le decisioni dell'UAIE del 22 agosto 2014, chiedendone l'an-
nullamento e conseguente conferma del diritto ad una rendita intera d'in-
validità, in quanto egli non è in grado di intraprendere un'attività lucrativa
neppure dopo il 31 agosto 2013. A motivazione delle proprie richieste il
ricorrente adduce in particolare che il suo stato di salute non è migliorato,
che presenta un'inabilità lavorativa totale e che l'istruttoria eseguita
dall'amministrazione è carente, non avendo in particolare effettuato una vi-
sita medica allo scadere dei sei mesi come predisposto nei rapporti del
SMR. A comprova delle proprie richieste ha allegato diversi documenti me-
dici, tra cui un nuovo rapporto dettagliato del dott. F._______ del 22 set-
tembre 2014. Ha infine postulato una domanda di assistenza giudiziaria
(doc. TAF 1).
4.2 Il 27 ottobre 2014 il ricorrente ha trasmesso il formulario "Domanda di
gratuito patrocinio" compilato e corredato dei relativi mezzi di prova (doc.
TAF 7).
5.
Con risposta del 17 novembre 2014 (doc. TAF 8) l'UAIE ha proposto l'am-
missione del ricorso, postulando l'annullamento delle decisioni impugnate
e il rinvio degli atti di causa, per procedere conformemente al preavviso
dell'Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone I._______ (UAI) del 10
novembre 2014 (allegata al doc. TAF 8). Il 27 ottobre 2014 il dott.
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J._______ del SMR, a cui l'UAIE aveva sottoposto la documentazione me-
dica prodotta con l'atto ricorsuale, aveva in particolare segnalato la neces-
sità di esaminare la situazione dell'interessato in ambito pluridisciplinare e
meglio tramite una valutazione cardiologica, neurologica e psichiatrica, es-
sendo in presenza di patologie non sufficientemente determinate per
quanto concerneva l'influsso sulla capacità lavorativa, segnatamente emi-
crania e problematica psichica.
6.
Invitato ad esprimersi sulla proposta dell'UAIE, con scritto del 25 novembre
2014, l'insorgente, tramite il proprio rappresentante, ha segnalato a questa
Corte il proprio accordo (doc. TAF 10).
7.
Oggetto del contendere, dopo la risposta di causa, è l'annullamento delle
decisioni impugnate e il rinvio degli atti all'amministrazione affinché pro-
ceda al complemento istruttorio da lei proposto in sede di risposta di causa,
e si pronunci nuovamente sul diritto di A._______ di percepire una rendita
(intera) dell'invalidità anche dopo il 1° settembre 2013.
8.
8.1 Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui all'art.
32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione
con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 69 cpv. 1 lett. b LAI (RS 831.20), i ricorsi
contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 PA, rese dall'Ufficio AI per gli assicu-
rati residenti all'estero (UAIE).
8.2 Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e avente
un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica
(art. 59 LPGA), il ricorso – interposto tempestivamente e rispettoso dei re-
quisiti previsti dalla legge (art. 60 LPGA nonché art. 52 PA) – è pertanto
ammissibile.
9.
In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, per rimando dell'art. 37 LTAF, la procedura in
materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in
cui è applicabile la LPGA (RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposi-
zioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-
26bis e 28-70), sempre che la LAI non deroghi alla LPGA.
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10.
Secondo l'art. 43 LPGA e l'art. 69 OAI (RS 831.201), l'UAIE esamina le
domande concernenti le prestazioni d'invalidità, intraprende d'ufficio i ne-
cessari accertamenti e raccoglie le informazioni di cui ha bisogno, in parti-
colare circa lo stato di salute del richiedente, la sua attività, la sua capacità
di lavoro e la sua idoneità all'integrazione.
11.
11.1 Giusta l'art. 49 lett. b PA, l'accertamento inesatto ed incompleto dei
fatti giuridicamente rilevanti è un motivo di ricorso.
11.2 Per l'art. 61 cpv. 1 PA, a cui rinvia l'art. 37 LTAF, l'autorità di ricorso
decide la causa o eccezionalmente la rinvia, con istruzioni vincolanti, all'au-
torità inferiore. Il rinvio si giustifica, tra l'altro, soprattutto nell'ipotesi in cui i
fatti non sono stati sufficientemente accertati (sentenza del TF
1C_277/2007 del 30 giugno 2008 consid. 2.2).
12.
Nel caso di specie la proposta dell'UAIE tendente all'annullamento della
decisione impugnata e al rinvio degli atti di causa affinché completi l'istrut-
toria conformemente alle indicazioni dell'UAI del 10 novembre 2014 è del
tutto giustificata dalla necessità di completare l'accertamento dei fatti giuri-
dicamente rilevanti con particolare riferimento allo stato di salute dell'insor-
gente, alla sua evoluzione e all'incidenza dello stesso sulla capacità lavo-
rativa, segnatamente tramite un esame cardiologico supplementare, così
come un esame neurologico e psichiatrico, che, finora, per ammissione del
medico SMR, non sono ancora stati eseguiti. In caso contrario non sarebbe
possibile determinarsi con il necessario grado di verosimiglianza prepon-
derante valido nelle assicurazioni sociali né sulla residua capacità lavora-
tiva del ricorrente né sul grado d'invalidità in particolare dopo il 1° settem-
bre 2013.
Peraltro, il ricorrente, nello scritto del 25 novembre 2014, ha segnalato di
concordare con la proposta dell'autorità inferiore di cui alla risposta di
causa del 17 novembre 2014.
13.
In siffatte circostanze, trattandosi di un'indagine necessaria in relazione a
questioni finora non ancora chiarite, nulla – neppure la più recente giuri-
sprudenza del TF di cui a DTF 137 V 210 (cfr. segnatamente il consid.
4.4.1.4; anche DTF 139 V 99 consid. 1.1) – si oppone al rinvio della causa
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all'autorità inferiore per completamento dell'istruttoria nel senso indicato
dalla medesima e dal medico del SMR consultato, riservato ogni ulteriore
esame che l'evoluzione nel tempo dello stato di salute dell'insorgente do-
vesse rendere necessario.
A titolo abbondanziale va precisato che non è necessario, in concreto, con-
cedere al ricorrente la possibilità di ritirare il ricorso secondo i dettami della
nuova giurisprudenza pubblicata in DTF 137 V 314. In effetti, nell'ambito
dell'accertamento ancora da esperire, non sussiste l'eventualità di una
nuova decisione a sfavore dell'insorgente (cfr. sul quesito il consid. 3.2.4
della citata sentenza), segnatamente non è ipotizzabile che la richiesta di
rendita venga respinta. Da un lato il diritto alla rendita intera fino al 31 ago-
sto 2013 e ad almeno un quarto di rendita dal 1° settembre 2013 non è
contestato dalle parti. Dall'altro il ricorrente è stato posto al beneficio delle
citate rendite già per le sole affezioni cardiache, mentre nella nuova proce-
dura l'amministrazione esaminerà l'incidenza di affezioni supplementari di
natura neurologica e psichiatrica così come un eventuale peggioramento
della problematica cardiaca, a far tempo dal 23 maggio 2013 siccome il
miglioramento dello stato di salute che ha comportato la riduzione della
rendita intera ad un quarto è stato ritenuto a partire da tale data in seguito
alla visita medica eseguita dai dott. D._______ e C._______ del SMR.
14.
Da quanto esposto discende che il ricorso deve essere accolto, le decisioni
impugnate annullate e gli atti di causa ritornati all'amministrazione, affinché
proceda al completamento istruttorio nel senso precedentemente indicato
e si pronunci nuovamente sul grado di invalidità di A._______ a far tempo
dal 1° giugno 2013 (art. 88a cpv. 1 OAI), fermo restando il diritto dell'assi-
curato di percepire una rendita intera dal 1° aprile 2013 al 31 agosto 2013
e un quarto di rendita dal 1°settembre 2013.
15.
15.1 Visto l'esito della procedura, non sono prelevate delle spese proces-
suali (art. 63 PA). La domanda di assistenza giudiziaria è divenuta priva
d'oggetto.
15.2 Ritenuto che l'insorgente è rappresentato in questa sede da un man-
datario professionale, si giustifica altresì l'attribuzione di un'indennità a ti-
tolo di spese ripetibili (art. 64 PA in combinazione con gli art. 7 e segg. del
regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle
cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS
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173.320.2]; cfr. pure DTF 132 V 215 consid. 6.2 secondo cui la parte che
ha presentato ricorso in materia d'assegnazione o rifiuto di prestazioni as-
sicurative è reputata vincente, dal profilo delle ripetibili, anche se la causa
è rinviata all'amministrazione per complemento istruttorio e nuova deci-
sione). La stessa, in assenza di una nota dettagliata, è fissata d'ufficio (art.
14 cpv. 2 TS-TAF) in fr. 1'000.-, tenuto conto del lavoro effettivo svolto dal
rappresentante del ricorrente. L'indennità per ripetibili è posta a carico
dell'UAIE.
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è accolto, nel senso che le decisioni impugnate del 22 agosto
2014 sono annullate e gli atti di causa sono rinviati all'UAIE affinché pro-
ceda al completamento dell'istruttoria ed alla pronuncia di una nuova deci-
sione ai sensi dei considerandi.
2.
Non si prelevano spese processuali. La domanda di assistenza giudiziaria,
nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è per-
tanto divenuta senza oggetto.
3.
L'UAIE rifonderà al ricorrente fr. 1'000.- a titolo di spese ripetibili.
4.
Copia dello scritto del ricorrente del 25 novembre 2014 (doc. TAF 10) è
trasmessa all'autorità inferiore.
5.
Comunicazione a:
– rappresentante del ricorrente (Atto giudiziario)
– autorità inferiore (n. di rif.; Raccomandata; allegata: copia dello scritto
del ricorrente del 25 novembre 2014)
– Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata)
La presidente del collegio: La cancelliera:
Michela Bürki Moreni Anna Röthlisberger
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
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Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna,
entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella misura in cui sono
adempiute le condizioni di cui agli art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF. Gli
atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi
di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della
parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere
allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione: