B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Decisione annullata dal TF con
sentenza del 19.04.2016 (9C-767/2015)
Corte III
C-550/2013
Sen t en z a d e l 1 5 s e t t emb r e 2 0 1 5
Composizione
Giudici Michela Bürki Moreni (presidente del collegio),
Franziska Schneider, Michael Peterli.
Cancelliere: Dario Croci Torti.
Parti
A._______,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero (UAIE),
Avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Oggetto
Assicurazione invalidità, grado d'invalidità (decisione del 4
gennaio 2013).
C-550/2013
Pagina 2
Fatti:
A.
A._______, cittadino italiano, nato il , coniugato, ha lavorato in Svizzera a
partire dal 1971, nel settore edilizio, quale macchinista edile e manovale,
solvendo regolari contributi all'assicurazione svizzera per la vecchiaia, i su-
perstiti e l'invalidità (AVS/AI; doc. TAF 10 in toto, doc. 1, 14, 18-6). Dal 1998
era alle dipendenze di un'impresa di costruzioni nel Cantone Ticino in qua-
lità di macchinista edile, in ragione di 45 ore settimanali (doc. 18). L'inte-
ressato non si è più presentato al lavoro, per ragioni di malattia, dal 14
settembre 2011 (doc. 18 cifra 2.14).
B.
B.a In data 23 febbraio 2012 A._______ ha presentato all'Ufficio AI del
Cantone Ticino (UAI), (doc. 7), una domanda volta al conseguimento di
prestazioni dell'assicurazione svizzera per l'invalidità.
La Cassa malati Zurigo aveva già trasmesso il 28 novembre 2011 il rileva-
mento tempestivo d'incapacità lavorativa di lungo periodo all'Ufficio AI del
Cantone Ticino (doc. 1), allegando il suo incarto.
Dagli atti emerge in particolare un rapporto 20 marzo 2012 (doc. CM 14)
del Dott. B._______, specialista in medicina interna, perito assicurativo, il
quale ha rilevato, in base ad esami radiologici-strumentali e certificazioni
di istituti medici italiani, disturbi locomotori diffusi su base degenerativa con
coxartrosi sinistra, iniziale coxartrosi destra dopo frattura peritrocanterica
del femore destro del 2008, periatropatia omero-scapolare destra, gonar-
trosi femoro-tibiale sinistra, lieve quadro depressivo. L'esperto di fiducia
della Cassa malati giustifica la piena incapacità di lavoro del paziente di
natura definitiva nella precedente attività di manovale. In attività pretta-
mente sedentaria (con possibilità di cambiare posizione al bisogno) sussi-
ste un'incapacità di lavoro del 30% (intesa come presenza al 100% con
rendimento ridotto).
L'Ufficio AI cantonale ha inoltre acquisito agli atti altri documenti medici,
quali (segnatamente):
- una cartella clinica del dicembre1995/gennaio 1996 per necrosi testa del
femore sinistro (doc. 21);
C-550/2013
Pagina 3
- una cartella clinica riguardante la degenza dal 10 al 13 dicembre 2003
per omalgia a destra dopo lussazione gleno-omerale del 19 novembre
2003 (doc. 22);
- alcuni brevi rapporti medici del 2004/2008 riguardanti problemi alla spalla
destra (doc. 22);
- la cartella clinica relativa al ricovero dal 29 febbraio al 7 marzo 2008 per
frattura peritrocanterica femore destro operata (doc. 20);
Il sanitario del Servizio medico regionale (SMR), Dott. C._______, specia-
lista in chirurgia, nel rapporto del 2 aprile 2012 (doc. 25), ha ripreso la dia-
gnosi esposta dal Dott. B._______ del 20 marzo 2012. Il medico ha condi-
viso anche la valutazione dell'incapacità lavorativa ritenendo che l'assicu-
rato è inabile al 100% nel precedente lavoro dal 14 settembre 2011 in poi
e, in attività di ripiego, a determinate condizioni di postura, porto pesi e
marcia, è abile al 70% dal 13 marzo 2012 (data della visita dal Dott.
B._______).
Successivamente, l'UAI ha acquisito ad atti un referto psichiatrico redatto
il 13 aprile 2012 dal Dott. D._______ attestante (testo scarsamente leggi-
bile) una sindrome da disadattamento (doc. 27). Sono inoltre pervenuti: un
referto ortopedico dell'11 luglio 2012 attestante una coxalgia a sinistra che
richiede tutori nella deambulazione ed un referto radiografico della anche
del 27 giugno 2012 (doc. 30).
B.b Il consulente in integrazione professionale (CIP) ha quindi svolto un'in-
dagine comparativa dei redditi (doc. 33) da cui è risultato che, svolgendo
attività alternative in misura del 70%, invece di quella di macchinista edile,
l'interessato subirebbe una perita di guadagno del 47,03%. In questo cal-
colo è stato posto a confronto un reddito precedente l'invalidità di fr.
71'000.- (2010) ed un reddito statistico dopo l'insorgenza dell'invalidità di
fr. 61'764.-. Il salario dopo l'invalidità è stato ridotto del 13% per tenere
conto della situazione personale dell'assicurato (attività leggera e altri fat-
tori).
C.
C.a Con progetto di decisione del 26 settembre 2012 (doc. 35), l'Ufficio AI
cantonale ha disposto il riconoscimento del diritto ad un quarto di rendita
AI dal 1° settembre 2012.
C-550/2013
Pagina 4
L'incarto è stato inviato in visione al Patronato INCA di Manno, già regolare
rappresentante dell'assicurato (doc. 37, 38).
C.b Mediante decisione del 4 gennaio 2013, l'Ufficio dell'assicurazione per
l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha erogato in favore
di A._______ un quarto di rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità
dal 1° settembre 2012 (doc. 46).
D.
Con il ricorso depositato il 1° febbraio 2013, A._______, regolarmente rap-
presentato dal Patronato INCA di Basilea, chiede il riconoscimento del di-
ritto alla mezza rendita AI. L'insorgente fa presente che l'amministrazione,
a torto, ha ritenuto i dati (segnatamente il salario precedente l'invalidità e i
redditi statistici dopo l'insorgere dell'invalidità) del 2010 anziché del 2012
(anno d'insorgenza del diritto). Egli sostiene che nel 2012 avrebbe perce-
pito un salario di fr. 78'207 (dichiarato dal datore di lavoro al doc. 18 cifra
2.11), che, contrapposto ad un reddito ipotetico di fr. 38'164.- (comprensivo
delle riduzioni del 13% non contestate e dell'attività al 70% da una reddito
originale statistico di fr. 62'667.-), comporta una perdita di guadagno del
51%.
E.
Nel suo preavviso del 29 marzo 2013, l'Ufficio AI cantonale contesta tale
calcolo ritenendo che, in base all'evoluzione dei salari iscritti sul conto in-
dividuale, non è credibile una progressione da fr. 71'000.- (2010) a fr.
78'207.- nel 2012. L'Ufficio AI conferma pertanto i calcoli effettuati e pro-
pone la reiezione dell'impugnativa. L'UAIE si associa a tali conclusioni nella
sua risposta del 5 aprile 2013 (doc. TAF 3).
F.
Con decisione incidentale del 17 maggio 2013, il Tribunale amministrativo
federale ha invitato il ricorrente a versare un anticipo di fr. 400.-, corrispon-
dente alle presunte spese processuali. Detto anticipo è stato versato il 12
giugno 2013 (doc. TAF 6, 8).
G.
Con lettera del 12 settembre 2013 il Patronato INCA di Basilea ha comuni-
cato di aver deposto il mandato di rappresentanza (doc. TAF 9).
H.
Pendente causa (doc. TAF 11) la giudice istruttore ha chiesto al datore di
lavoro (E._______) di quantificare il salario lordo che l'interessato avrebbe
C-550/2013
Pagina 5
percepito nel 2011 e rispettivamente nel 2012 se avesse lavorato a tempo
pieno, senza alcuna invalidità, e ciò in quanto in un formulario l'ex datore
di lavoro aveva dichiarato introiti ipotetici per il 2012 per fr. 78'207,35 (cfr.
doc. 18 pag. 3).
Nella risposta del 6 febbraio 2015, la E._______ precisa che l'indicazione
di fr. 78'207,35 era erronea e che per il 2012 l'interessato avrebbe percepito
fr. 69'214,50 lordi AVS (doc. TAF 13).
La comunicazione è stata inviata alle parti il 5 marzo 2015, le quali sono
state invitate a prendere posizione nel merito. La convenuta ha comunicato
di rinunciare a prendere posizione, mentre il ricorrente non ha risposto
(doc. TAF 16).
Diritto:
1.
1.1 In virtù dell'art. 31 LTAF, questo Tribunale giudica i ricorsi contro le de-
cisioni ai sensi dell'art. 5 PA, emanate dalle autorità menzionate all'art. 33
LTAF, riservate le eccezioni di cui all'art. 32 LTAF. In particolare, le decisioni
rese dall'UAIE concernenti l'assicurazione per l'invalidità possono essere
portate davanti al Tribunale amministrativo federale (TAF) conformemente
all'art. 69 cpv. 1 lett. b LAI (RS 831.20). Di conseguenza, questo Tribunale
è competente a giudicare il presente ricorso.
1.2 Secondo l'art. 3 lett. dbis PA, per rimando dell'art. 37 LTAF, la procedura
in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA, nella misura
in cui è applicabile la LPGA (RS 830.1). In conformità con l'art. 2 LPGA, le
disposizioni della presente legge sono applicabili alle assicurazioni sociali
disciplinate dalla legislazione federale, se e per quanto le singole leggi sulle
assicurazioni sociali lo prevedano. Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni
della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e
28-70), sempreché la LAI non deroghi alla LPGA.
1.3 Conformemente all'art. 59 LPGA, ha diritto di ricorrere chiunque è toc-
cato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse
degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione. Il ricorso
deve essere interposto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione o
C-550/2013
Pagina 6
della decisione contro cui l'opposizione è esclusa (art. 60 LPGA). Esso
deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la
firma del ricorrente o del suo rappresentante, con allegati la decisione im-
pugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso
del ricorrente (art. 52 cpv. 1 PA).
1.4 In concreto, il ricorso è ammissibile nella misura in cui è stato presen-
tato tempestivamente e nel rispetto dei requisiti previsti dalla legge (art. 59
e 60 LPGA, nonché l'art. 52 cpv. 1 PA). L'anticipo relativo alle spese pro-
cessuali è stato inoltre versato nel termine impartito.
2.
2.1
2.1.1 Dal profilo temporale sono applicabili le disposizioni in vigore al mo-
mento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giu-
ridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 136 V 24 consid.
4.3 e 130 V 445 consid. 1.2 con rinvii, nonché 129 V 1 consid. 1.2). Se è
intervenuto un cambiamento delle norme legislative nel corso del periodo
sottoposto ad esame giudiziario, il diritto eventuale alle prestazioni si de-
termina secondo le vecchie disposizioni per il periodo anteriore e secondo
le nuove a partire della loro entrata in vigore (applicazione pro rata tempo-
ris; DTF 130 V 445).
2.1.2 Contestato in concreto è il diritto di A._______ di percepire una
mezza rendita di invalidità, anziché un quarto di rendita AI, dal 1° settembre
2012. Ne consegue che in concreto si applica la LAI nella versione in vigore
dal 1° gennaio 2012 (6a revisione, RU 2011 5659, FF 2010 1603).
2.2 Giova altresì rilevare che il potere cognitivo di questo Tribunale è deli-
mitato dalla data della decisione impugnata, in concreto il 4 gennaio 2013.
Il giudice delle assicurazioni sociali esamina infatti la decisione impugnata
sulla base della situazione di fatto esistente al momento in cui essa è stata
resa. Tiene tuttavia conto dei fatti verificatisi posteriormente quando essi
possono imporsi quali elementi d'accertamento retrospettivo della situa-
zione anteriore alla decisione stessa (DTF 129 V 1 consid. 1.2 e 121 V 362
consid. 1b), in altri termini se gli stessi sono strettamente connessi all'og-
getto litigioso e se sono suscettibili di influire sull'apprezzamento del giu-
dice al momento in cui detta decisione litigiosa è stata resa (cfr. sentenze
del TF 8C_278/2011 del 26 luglio 2011 consid. 5.5, nonché 9C_116/2010
del 20 aprile 2010 consid. 3.2.2; DTF 118 V 200 consid. 3a in fine).
C-550/2013
Pagina 7
3.
3.1 Il ricorrente è cittadino di uno Stato membro della Comunità europea.
È applicabile quindi, di principio, l'Accordo sulla libera circolazione delle
persone del 21 giugno 1999 fra la Confederazione svizzera, da una parte,
e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra parte, entrato in
vigore il 1° giugno 2002 (ALC, RS 0142.112.681).
3.2 L'allegato II è stato modificato con effetto dal 1° aprile 2012 (Decisione
1/2012 del Comitato misto del 31 marzo 2012; RU 2012 2345). Nella sua
nuova versione esso prevede in particolare che le parti contraenti appli-
cano tra di loro, nel campo del coordinamento dei sistemi di sicurezza so-
ciale, gli atti giuridici di cui alla sezione A dello stesso allegato, comprese
eventuali loro modifiche o altre regole equivalenti ad essi (art. 1 ch. 1) ed
assimila la Svizzera, a questo scopo, ad uno Stato membro dell'Unione
europea (art. 1 ch. 2).
3.3 Gli atti giuridici riportati nella sezione A dell'allegato II sono, in partico-
lare, il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consi-
glio del 29 aprile 2004 (RS 0.831.109.268.1) relativo al coordinamento dei
sistemi di sicurezza sociale, con le relative modifiche, e il regolamento (CE)
n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009
(RS 0.831.109.268.11) che stabilisce le modalità di applicazione del rego-
lamento (CE) n. 883/2004, nonché il regolamento (CEE) n. 1408/71 del
Consiglio del 14 giugno 1971 (RU 2004 121, 2008 4219 4237, 2009 4831)
relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subor-
dinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno
della Comunità, con le relative modifiche, e il regolamento (CEE) n. 574/72
del Consiglio del 21 marzo 1972 (RU 2005 3909, 2008 4273, 2009 621
4845) che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n.
1408/71, con le relative modifiche, entrambi applicabili tra la Svizzera e gli
Stati membri fino al 31 marzo 2012 e quando vi si fa riferimento nel rego-
lamento (CE) n. 883/2004 o nel regolamento (CE) n. 987/2009 oppure
quando si tratta di casi verificatisi in passato.
3.4 Secondo l'art. 4 del regolamento (CE) n. 883/2004, salvo quanto diver-
samente previsto dallo stesso, le persone ad esso soggette godono delle
medesime prestazioni e sottostanno agli stessi obblighi di cui alla legisla-
zione di ciascuno Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di tale
C-550/2013
Pagina 8
Stato. Ciò premesso, nella misura in cui l'ALC e, in particolare, il suo alle-
gato II, non prevede disposizioni contrarie, l'organizzazione della proce-
dura, come pure l'esame delle condizioni di ottenimento di una rendita d'in-
validità svizzera, sono regolate dal diritto interno svizzero (DTF 130 V 253
consid. 2.4).
4.
Oggetto del contendere è il grado di invalidità dell'assicurato, che a suo
dire è pari al 50%, mentre secondo l'UAIE ammonta al 40%, segnatamente
l'ammontare del reddito da valido e l'anno determinante per procedere al
raffronto dei redditi. L'UAI sostiene infatti che il dato da considerare è quello
relativo al salario percepito dal ricorrente nel 2010, come dichiarato dal da-
tore di lavoro, pari a fr. 71'000 (arrotondato; doc. 18-12), mentre l'assicurato
ritiene che ci si deve fondare sui dati relativi al 2012 (data della nascita del
diritto alla rendita) e che il reddito da valido da computare è pari a fr.
78'207.35, come indicato dal datore di lavoro nel relativo questionario (doc.
18-3)
5.
Il TAF applica il diritto d'ufficio, senza essere vincolato in nessun caso dai
motivi del ricorso (art. 62 cpv. 4 PA). In virtù dell'art. 12 PA e dell'art. 19 PA
in relazione con l'art. 40 della legge federale di procedura civile del 4 di-
cembre 1947 (PCF, RS 273), il Tribunale accerta i fatti determinanti per la
soluzione della controversia, assume le prove necessarie e le valuta libe-
ramente. Le parti sono tenute a cooperare all'accertamento dei fatti (art. 13
PA) ed a motivare il proprio ricorso (art. 52 PA). Ne consegue che l'autorità
di ricorso adita si limita di principio ad esaminare le censure sollevate, men-
tre le questioni di diritto non invocate dalle parti solo nella misura in cui
queste emergono dagli argomenti delle parti o dall'incarto (DTF 122 V 157
consid. 1a; 121 V 204 consid. 6c e sentenza del TAF C-6034/2009 del 20
gennaio 2010 consid. 2).
6.
6.1 In base all'art. 8 cpv. 1 LPGA è considerata invalidità l'incapacità al
guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.
L'art. 4 cpv. 1 LAI precisa che l'invalidità può essere conseguente ad infer-
mità congenita, malattia o infortunio; il cpv. 2 della stessa norma stabilisce
che l'invalidità è considerata insorgere quando, per natura e gravità, motiva
il diritto alla singola prestazione.
C-550/2013
Pagina 9
6.2 L'assicurato ha diritto ad una rendita intera se è invalido per almeno il
70%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60%, ad una mezza
rendita se è invalido per almeno la metà e ad un quarto di rendita se è
invalido per almeno il 40% (art. 28 cpv. 1 LAI). Va ricordato che fino al 31
dicembre 2003, la LAI prevedeva il diritto al quarto di rendita con un tasso
d'invalidità del 40% almeno, alla mezza rendita con un tasso d'invalidità del
50% almeno ed alla rendita intera con un tasso d'invalidità dei due terzi
(66.67%). In seguito all'entrata in vigore dell'ALC, la limitazione prevista
dall'art. 28 cpv. 1ter LAI (art. 29 cpv. 4 LAI, a partire dal 1° gennaio 2008),
secondo il quale le rendite per un grado d'invalidità inferiore al 50% sono
versate solo ad assicurati che sono domiciliati e dimorano abitualmente in
Svizzera (art. 13 LPGA), non è più applicabile quando l'assicurato è citta-
dino svizzero o dell'Unione europea e vi risiede.
6.3 Il diritto alla rendita, secondo l'art. 29 cpv. 1 LAI, nasce, al più presto,
nel momento in cui l'assicurato presenta un'incapacità permanente di gua-
dagno pari almeno al 40% (lettera a), oppure quando egli è stato per un
anno e senza notevoli interruzioni, incapace al lavoro per almeno il 40% in
media (lettera b). La prima lettera si applica allorché lo stato di salute
dell'assicurato si è stabilizzato; la seconda se lo stato di salute è labile, vale
a dire suscettibile di evolvere verso un miglioramento od un peggioramento
(DTF 121 V 264, 111 V 21 consid. 2b).
6.4 Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o par-
ziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di com-
piere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di
attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono es-
sere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra profes-
sione o campo d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità al guadagno è definita
all'art. 7 cpv. 1 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della possi-
bilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in conside-
razione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che
perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'inte-
grazione ragionevolmente esigibili. Per valutare la presenza di un'incapa-
cità al guadagno sono considerate esclusivamente le conseguenze del
danno alla salute; inoltre, sussiste un'incapacità al guadagno soltanto se
essa non è obbiettivamente superabile (art. 7 cpv. 2 LPGA, nel suo nuovo
tenore dal 1° gennaio 2008).
6.5 La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di
carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b). In
base all'art. 16 LPGA, applicabile per il rinvio dell'art. 28 cpv. 2 LAI (art. 28a
C-550/2013
Pagina 10
cpv. 1 LAI, dal 1° gennaio 2008), per valutare il grado d'invalidità, il reddito
che l'assicurato potrebbe conseguire esercitando l'attività ragionevolmente
esigibile da lui dopo la cura medica e l'eventuale esecuzione di provvedi-
menti d'integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato
del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se
non fosse diventato invalido. In altri termini, l'assicurazione svizzera per
l'invalidità risarcisce soltanto la perdita economica che deriva da un danno
alla salute fisica o psichica dovuto a malattia o infortunio, non la malattia o
la conseguente incapacità lavorativa.
7.
Nel caso in esame non sono contestati i dati relativi alla valutazione dell'in-
validità medico-teorica. Nel ricorso l'interessato accetta in modo esplicito
di essere in grado di svolgere un'attività di ripiego a determinate condizioni
di postura, porto pesi, marcia - invece di quella di macchinista edile - in
misura del 70% (cfr. segnatamente il rapporto SMR del 2 aprile 2012, doc.
25). Il gravame verte, infatti, unicamente sul calcolo della perdita di guada-
gno, in particolare sull'ammontare del reddito da valido.
8.
8.1 L'invalidità è determinata stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro
che l'assicurato conseguirebbe dopo la manifestazione dell'invalidità e
dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione nell'esercizio
di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali
del mercato del lavoro e il reddito che potrebbe conseguire se non fosse
diventato invalido (art. 16 LPGA). Occorre pertanto esaminare quale sia,
nell'ambito di un'attività di sostituzione svolta al 70%, come indicato dalle
risultanze mediche non contestate, il grado d'invalidità presentato dal ricor-
rente (incapacità di guadagno di rilievo).
8.2 Per determinare il reddito ipotetico conseguibile dalla persona
assicurata senza il danno alla salute (reddito da valido), occorre stabilire
quanto la stessa, nel momento determinante (corrispondente all'inizio
dell'eventuale diritto alla rendita), guadagnerebbe secondo il grado di
verosimiglianza preponderante quale persona sana, tenuto conto delle sue
capacità professionali e delle circostanze personali. Tale reddito
dev'essere determinato il più concretamente possibile. Di regola ci si
fonderà sull'ultimo reddito che la persona assicurata ha conseguito prima
del danno alla salute, se del caso adeguandolo all'evoluzione dei salari.
Soltanto in presenza di circostanze particolari ci si potrà scostare da questo
valore e ricorrere ai dati statistici risultanti dall'ISS (v. DTF 134 V 322
C-550/2013
Pagina 11
consid. 4.1 pag. 325; 129 V 222 consid. 4.3.1 pag. 224 con riferimenti).
Questo sarà in particolare il caso qualora dovessero mancare indicazioni
riguardanti l'ultima attività professionale dell'assicurato o se l'ultimo salario
da lui percepito non corrisponde manifestamente a quello che egli sarebbe
stato in grado di conseguire con ogni verosimiglianza in qualità di persona
valida; per esempio se l'assicurato, prima di essere riconosciuto
definitivamente incapace al lavoro, si trovava in disoccupazione o aveva
già delle difficoltà professionali a causa del deterioramento progressivo del
suo stato di salute o ancora percepiva una remunerazione inferiore alle
usuali norme salariali. Entra ugualmente in linea di conto la situazione in
cui il posto di lavoro della persona assicurata prima dell'insorgenza del
danno alla salute non esiste più al momento determinante della valutazione
dell'invalidità (DTF 134 V 322 consid. 4.1 pag. 325; cfr. sentenza
9C_416/2010 del 26 gennaio 2011 consid. 3.2).
8.3 Va considerato che a mente della giurisprudenza (DTF 128 V 174 e
129 V 222), il salario determinante è di regola quello versato al momento
dell'insorgere del diritto alla rendita, nel caso concreto il 2012 (consid. C.b).
Tuttavia, per quanto riguarda la data di riferimento dei calcoli,
l'amministrazione ha ritenuto il 2010, atteso che, all'epoca del calcolo, il 17
settembre 2012 (doc. 33-1), evidentemente non aveva a disposizione i dati
del 2012 (anno dell'insorgenza dell'invalidità). Pertanto, l'applicazione dei
dati del 2010 non è manifestamente errata ritenuto che nell'istruttoria
amministrativa non può essere effettuato un calcolo pro futuro ponendo dei
dati ipotetici, non ancora conosciuti. Peraltro, il ricorrente non contesta di
per sé l'anno di riferimento, ma fa valere il fatto che, a suo dire ed in base
agli atti, nel 2012 avrebbe guadagnato un consistente salario ben superiore
a quello ritenuto per il 2010.
9.
9.1 Occorre pertanto entrare nel merito dell'obiezione fondamentale del ri-
corrente, ossia la circostanza che nel 2012 egli avrebbe guadagnato fr.
78'207.35. L'istruttoria complementare condotta da questo Tribunale ha in-
fatti permesso di stabilire che tale importo non corrisponde alla realtà ed è
frutto di un errore, come scrive in modo inequivocabile l'ex datore di lavoro
nella sua lettera del 6 febbraio 2015 (doc. TAF 13). Secondo i dati forniti
A._______, nel 2012, avrebbe conseguito un introito di fr. 69'214.50 e non
fr. 78'207.35.
C-550/2013
Pagina 12
L'assunto del ricorrente deve essere pertanto respinto, ritenuto anche che,
anche in virtù della generale esperienza della vita, un tale incremento del
reddito (di circa 9'000 annui) non appare verosimile.
9.2 Si osserva inoltre che i dati ritenuti dall'autorità inferiore circa il reddito
prima dell'insorgere dell'invalidità sono più favorevoli per il ricorrente (fr.
71'000.- per il 2010). Questo è dovuto al fatto che l'UAI ha incluso nel sa-
lario lordo, oltre a quanto ammesso per l'AVS, anche un'indennità per in-
convenienza, voce che non rappresenta altro che un'indennità pasto (cfr.
contratto collettivo di lavoro Edilizia e Genio Civile, ) e cor-
risponde, in generale, a fr. 1,40 per ogni ora di lavoro effettivo prestata.
Questa indennità non è sottoposta a contribuzione AVS (cfr. anche schede
salario doc. 18-8 e seg.), ma trattasi in sostanza di un rimborso spese (cfr.
anche art. 25 OAI e MICHEL VALTERIO, Droit de l'assurance vielliesse et
survivants [(AVS)] et de l'assurance-invalidité (AI), Genève, Zurich, Bâle,
2011, cifra 2066). Secondo una sentenza del TF (8C_964/2012 del 16 set-
tembre 2013, consid. 4.3.2 ) in simili casi, quando detti versamenti extra,
pur facendo parte del salario lordo, non sono inseriti nelle reddito comples-
sivo soggetto a deduzione AVS, non fanno parte del reddito da prendere in
considerazione. Ne consegue che è l'importo di fr. 69'214,50 che fa fede,
senza aggiunte d'indennità di inconvenienza, dal momento che dalle
schede salario si evince che per la contribuzione AVS dette indennità sono
state tolte (cfr. doc. 18-12, ove all'importo di fr. 70'999,55, sono stati tolti fr.
2'629,90 di indennità di inconvenienza, per cui l'iscrizione al C.I. doc. TAF
10).
Il salario lordo (ritenuto per l'AVS) dell'interessato sarebbe quindi ammon-
tato a fr. 69'214.50, come rettamente indicato dall'ex datore di lavoro nella
lettera rettificativa del 6 febbraio 2015 (doc. TAF 13).
10.
10.1 Quale reddito da invalido si può ritenere quello statistico ottenibile in
attività di tipo semplice, non qualificate, ripetitive. Solo i valori nazionali
sono applicabili. Nel 2010 (TA1, salario mensile lordo, valore centrale, per
divisioni economiche, totale, livello di qualifica 4, uomini) queste categorie
di lavoratori percepivano mensilmente ed in base alle statistiche fr. 4'901,
su di un anno fr. 58'812. Questo importo dev' essere adeguato secondo un
orario settimanale di 41,6 ore medio svizzero, per un totale di fr. 61'164,48.
Riportato al 2012, secondo l'indice di aumento dei salari nominali (2011
1%, 2012 0,8%), è pari a fr. 62'270,33.
C-550/2013
Pagina 13
10.2 Questo guadagno teorico/statistico può essere ridotto per tenere
conto dei fattori personali dell'assicurato (DTF 126 V 75), quali età, handi-
cap, lavori leggeri. L'Ufficio AI, che gode del più ampio margine di apprez-
zamento (DTF 137 V 71 consid. 5.2), ha operato in concreto una decurta-
zione totale del 13% (8% per attività leggera e 5% per altri fattori generali).
10.2.1 Se e in quale misura, nel singolo caso, i salari fondati su dati stati-
stici debbano essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze personali
e professionali concrete (limitazione addebitabile al danno alla salute, età,
anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupa-
zione), criteri che l'amministrazione è tenuta a valutare globalmente. Il Tri-
bunale federale ha precisato al riguardo che una deduzione globale mas-
sima del 25% del salario statistico permette di tenere conto delle varie par-
ticolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. A seconda della loro
incidenza infatti, è possibile che la persona assicurata, anche in un mercato
del lavoro equilibrato, non sia in grado di realizzare un salario medio sfrut-
tando la capacità lavorativa residua (DTF 126 V 75 consid. 5b/aa in fine).
La deduzione non è automatica, ma deve essere valutata di caso in caso
e complessivamente, non separatamente, in maniera schematica, som-
mando i singoli fattori di deduzione, tenendo conto di tutte le circostanze
del singolo caso (sentenza del TF 9C_751/2011 del 30 aprile 2012 consid.
4.2.1 e DTF 126 V 75 consid. 5b/aa in fine). Va da sé che i fattori estranei
all'invalidità di cui è già stato tenuto conto con il parallelismo dei redditi non
possono essere presi in considerazione una seconda volta nell'ambito
della deduzione per circostanze personali e professionali (DTF 135 V 297;
134 V 322).
10.2.2 Va aggiunto che è compito dell'amministrazione e, in caso di ricorso,
del giudice, motivare l'entità della deduzione, fermo restando che quest'ul-
timo non può scostarsi dalla valutazione dell'amministrazione senza fondati
motivi (DTF 126 V 75 consid. 5b/dd e 6; cfr. pure 129 V 472 che conferma
questi principi). Al riguardo va rilevato che quando è chiamato a verificare
il potere di apprezzamento esercitato dall'amministrazione (v. art. 37 LTAF
in relazione con l'art. 49 PA), per stabilire l'estensione della riduzione da
apporre al reddito da invalido, il Tribunale amministrativo federale deve va-
lutare le differenti soluzioni di cui disponevano agli organi esecutivi dell'AI
e domandarsi se una deduzione più o meno elevata fosse maggiormente
appropriata e quindi si imponga per un valido motivo, senza tuttavia sosti-
tuire il proprio apprezzamento a quello dell'amministrazione (DTF 137 V 71
consid. 5.2; sentenze del TF 9C_273/2011 del 27 gennaio 2012 consid.
1.3, 9C_280/2010 del 12 aprile 2011 consid. 5.2 in fine).
C-550/2013
Pagina 14
10.2.3 Se non si limita semplicemente ad avallare – a causa dell'inin-
fluenza del calcolo per l'esito della valutazione – il giudizio dell'istanza pre-
cedente, il Tribunale federale applica abitualmente dei multipli di 5. L'appli-
cazione di tassi più frazionati si rivela invece problematica poiché siffatte
riduzioni sarebbero difficilmente concretizzabili e quindi anche difficilmente
verificabili in sede giudiziaria (cfr. ULRICH MEYER, Bundesgesetz über die
Invalidenversicherung [IVG] in: MURER/STAUFFER [ed.], Rechtsprechung
des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 2a ed., 2010, pag.
314). Per il Tribunale federale questo argomento rappresenta già valido
motivo per scostarsi dalla valutazione dell'amministrazione (sentenza del
TF 9C_179/2013 del 26 agosto 2013).
11.
11.1 Nel caso concreto l'amministrazione ha effettuato una riduzione com-
plessiva del 13%, facendo riferimento ad una percentuale del'8% per atti-
vità leggere e del 5% per "svantaggi salariali derivanti da contingenze par-
ticolari" (cfr. il foglio di calcolo doc. 33.1), che nel progetto di decisione e
decisione stessa denomina "altri fattori di riduzione" (doc. 33-5, doc. 46).
11.2 Alla luce di quanto appena esposto la deduzione considerata dall'am-
ministrazione non può essere confermata. Essa appare da un lato solo
parzialmente motivata e quindi lesiva del diritto costituzionale di essere
sentito. Né nella decisione impugnata viene infatti precisato cosa si debba
intendere con "altri fattori di riduzione", formulazione insufficiente che l'am-
ministrazione tra l'altro utilizza regolarmente, né dal tenore del doc. 33-1-3
agli atti dell'amministrazione, che non risulta peraltro allegato alla deci-
sione, è deducibile integralmente la sua portata. Dall'altro la deduzione
inoltre non corrisponde ad un multiplo di 5%, come previsto dalla giurispru-
denza.
11.3 L'importo riconosciuto, inoltre, appare, nelle circostanze concrete,
troppo esiguo e va pertanto adeguato. In primo luogo va senz'altro ricono-
sciuta una deduzione del 10% per il fatto che l'assicurato – dopo aver svolto
per quarant'anni lavori pesanti – può occuparsi unicamente di attività leg-
gere (tra le tante sentenza 9C_455/2013 consid. 4.4), come del resto am-
mette l'amministrazione, omettendo di però di applicare il multiplo di 5,
come previsto dalla giurisprudenza. Va inoltre pure tenuto conto del fatto
che, malgrado l'assicurato possa essere presente giornalmente, il rendi-
mento è ridotto al 70% e altresì il danno alla salute provoca numerose altre
limitazioni (cfr. in proposito sentenza del TF 9C_273/2011 del 27 gennaio
2012 consid. 2.2).
C-550/2013
Pagina 15
Infine, può essere ritenuta una riduzione per l'età, che seppur non automa-
tica, appare giustificata nel caso concreto. Al momento del riconoscimento
del diritto alla rendita (2012) l'assicurato aveva infatti 60 anni e da qua-
rant'anni (ha iniziato nel 1971) svolgeva l'attività di manovale generico
senza qualifiche (DTF 138 V 457 consid. 2.2, sentenze del TF
8C_594/2011 del 20 ottobre 2011 consid. 5, 9C_334/13 del 24 luglio 2013
consid. 3, si confrontino anche sentenze del Tribunale federale delle assi-
curazioni U 436/04 del 12 aprile 2005 e U 86/06 del 13 giugno 2006).
Visto quanto sopra una riduzione del 20%, fondata su una valutazione glo-
bale della situazione, appare consona alla situazione concreta. In tali cir-
costanze vi sono pertanto validi motivi per scostarsi dall'apprezzamento
posto in atto dall'amministrazione (cfr. sentenza del TF 9C_273/2011 del
27 gennaio 2012).
12.
Visto quanto sopra il salario teorico-statistico di fr. 62'270.33 deve essere
ridotto del 20%, il che comporta un introito teorico di fr. 49'816.26. Questa
attività può essere svolta solo al 70%, per il cui reddito finale ottenibile dopo
l'insorgenza dell'invalidità, nel 2012, sarebbe stato di fr. 34'871.38.
Posti a confronto un reddito privo d'invalidità di fr. 69'214.50 con un introito
dopo l'insorgenza dell'invalidità di fr. 34'871.38 risulta una perdita di gua-
dagno del 49.63%, importo che va arrotondato al valore percentuale intero
superiore (DTF 130 V 121 consid. 3.3), ossia al 50%.
13.
In queste circostanze, il ricorso è accolto e la decisione impugnata, che
viola il diritto federale, riformata, nel senso che a A._______ viene ricono-
sciuta una mezza rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità dal 1°
settembre 2012 (anziché il quarto di rendita). L'incarto viene inoltre rinviato
all'UAIE affinché calcoli l'ammontare della rendita.
14.
14.1 Visto l'esito del ricorso, non vengono prelevate spese processuali e
l'anticipo di fr. 400.- versato il 12 giugno 2013, verrà restituito al ricorrente,
allorquando la presente sentenza sarà cresciuta in giudicato (art. 63 cpv. 1
PA).
14.2 Il ricorrente è stato rappresentato dal patronato INCA, che in seguito
si è sciolto (doc. TAF 9), solo nella fase di deposito del ricorso. In simili
C-550/2013
Pagina 16
circostanze e visto l'esito del ricorso si giustifica assegnare all'insorgente
un'indennità di fr. 500 a titolo di spese ripetibili, che vanno poste a carico
dell'UAIE (art. 64 PA in combinazione con gli art. 7 e segg. del regolamento
del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi
al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]).
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
In accoglimento del ricorso la decisione impugnata è riformata nel senso
che A._______ ha diritto ad una mezza rendita dell'assicurazione svizzera
per l'invalidità dal 1° settembre 2012.
2.
L'incarto è rinviato all'UAIE affinché stabilisca l'ammontare della rendita.
3.
Non vengono prelevate spese processuali. L'anticipo spese di fr. 400.-
verrà restituito al ricorrente non appena la presente sentenza sarà cre-
sciuta in giudicato.
4.
L'UAIE rifonderà al ricorrente fr. 500 a titolo di ripetibili.
5.
Comunicazione a:
– ricorrente (raccomandata con ricevuta di ritorno)
– autorità inferiore (n. di rif. JU; raccomandata)
– Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna (raccomandata)
I rimedi di diritto sono menzionati alla pagina seguente
La presidente del collegio: Il cancelliere:
Michela Bürki Moreni Dario Croci Torti
C-550/2013
Pagina 17
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna,
entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e
segg. e 100 LTF). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e
l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata
e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi
di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione: