Corte II I
C-5507/2007
{T 0/2}
Sentenza del 18 aprile 2008
Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio),
Ruth Beutler, Bernard Vaudan,
cancelliere Graziano Mordasini.
A._______,
patrocinata dall'Avv. Fabio Capoferri,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6,
3003 Berna,
autorità inferiore.
Rifiuto dell'autorizzazione d'entrata.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
C-5507/2007
Ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che con lettera dell'8 maggio 2007 A._______, cittadina svizzera
domiciliata a Mendrisio, ha invitato B._______, cittadino tanzaniano
nato il..., a venire in Svizzera per una visita dal 23 maggio al 16 luglio
2007, garantendo nel contempo l'assunzione di tutte le spese, vitto,
alloggio ed ogni altra incombenza di ordine finanziario relative al
soggiorno di quest'ultimo;
che l'invitante ha inoltre precisato che l'interessato, indipendentemente
dalla data della sua partenza, avrebbe fatto ritorno in patria entro il 16
luglio 2007, per l'inizio della stagione turistica, in quanto attivo nella
vendita di artigianato locale ai turisti;
che il 16 maggio 2007, B._______ ha presentato presso l'Ambasciata
di Svizzera a Dar es Salaam una domanda di visto per la Svizzera al
fine di soggiornare per un periodo di sette settimane presso
A._______, precisando nel contempo di essere celibe e venditore di
oggetti di artigianato;
che con scritto del 13 giugno 2007 all'intenzione dell'Ufficio regionale
degli stranieri di Bellinzona, l'invitante ha indicato che B._______
sarebbe stato in grado di poter partire e tornare in qualsiasi altra data
rispetto a quelle indicate nella sua richiesta di visto;
che in data 6 luglio 2007, l'UFM ha emesso una decisione di rifiuto
dell'autorizzazione d'entrata in Svizzera nei confronti di B._______,
considerando in sostanza che, tenuto conto della situazione
socioeconomica prevalente in Tanzania, ed in particolare delle
disparità economiche esistenti tra questo paese e la Svizzera, la sua
uscita dal territorio della Confederazione alla scadenza del soggiorno
previsto non poteva essere considerata come sufficientemente
assicurata;
che l'autorità intimata ha inoltre sottolineato il fatto che l'interessato
non poteva avvalersi di legami familiari stretti con il suo paese
d'origine e che le argomentazioni in merito alla sua situazione
professionale andavano relativizzate;
che con scritto del 17 agosto 2007, agendo per il tramite del suo
patrocinatore, A._______ ha interposto ricorso avverso la precitata
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decisione, affermando che B._______ intrattiene stretti legami con la
Tanzania, paese in cui vive con i genitori e sette fratelli e sorelle minori
e dove svolge un'attività professionale di realizzazione e vendita di
prodotti di artigianato locale e di pitture tipiche durante la stagione
turistica e aiuta il padre nell'allevamento del bestiame nel resto
dell'anno, contribuendo così in modo sostanziale al sostentamento
della sua famiglia nel rispetto degli obblighi imposti dalla cultura masai
al figlio primogenito, di modo che il suo rientro in patria è
sufficientemente garantito;
che a mente della ricorrente la decisione impugnata appare fondata su
pregiudizi, più che su indizi concreti in merito ai rischi legati ad una
partenza dalla Svizzera allo scadere del visto e che il criterio su cui si
fonda l'UFM relativo alle disparità economiche esistenti tra la Tanzania
e la Svizzera, se generalizzato, sarebbe tale da impedire in modo
ingiustificato un soggiorno turistico nella Confederazione alla
stragrande maggioranza della popolazione mondiale;
che essa ha infine ribadito la sua volontà di assumersi tutte le spese
relative alla visita dell'interessato, portandosi inoltre garante del suo
rientro in patria al termine della stessa;
che chiamato ad esprimersi sul ricorso, con preavviso del 30 ottobre
2007, l'UFM ha postulato la reiezione del gravame, ritenendo come il
rientro in patria di B._______ non fosse sufficientemente garantito e
sottolineando a questo proposito come la situazione personale di
quest'ultimo (giovane, celibe e figlio primogenito) potrebbe costituire
un motivo ulteriore per volere rimanere durevolmente in Svizzera;
che l'autorità di prime cure ha poi rilevato come il fatto che il ricorrente,
il quale sostiene di svolgere un'attività professionale stagionale
durante il periodo turistico, possa assentarsi durante sette settimane e
partire a qualsiasi momento (cfr. lettera dell'invitante del 13 giugno
2007), facesse sorgere seri dubbi sulla durata del soggiorno
auspicato, nonché sullo scopo effettivo dello stesso;
che il suddetto ufficio ha infine sottolineato che l'interessato potrebbe
continuare, nel pieno rispetto dei doveri imposti al primogenito dalla
cultura masai, a contribuire al sostentamento della sua famiglia anche
dalla Svizzera e che nulla impedirebbe A._______ di rendergli
nuovamente visita in Tanzania;
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che, invitato a prendere posizione in merito al preavviso dell'autorità
intimata, con replica del 5 dicembre 2007, la ricorrente ha ripreso le
argomentazioni sviluppate nel suo gravame del 17 agosto 2007;
che, riservate le eccezioni previste all'art. 32 della legge federale del
17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS
173.32), giusta l'art. 31 LTAF il Tribunale amministrativo federale (di
seguito: TAF o il Tribunale) giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi
dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura
amministrativa (PA, RS 172.021) prese dalle autorità menzionate agli
art. 33 e 34 LTAF;
che in particolare, le decisioni in materia di rifiuto dell'autorizzazione
d'entrata in Svizzera rese dall'UFM - il quale costituisce un'unità
dell'amministrazione federale come definita all'art. 33 let. d LTAF -
possono essere impugnate dinanzi al TAF, il quale statuisce in via
definitiva (cfr. art. 1 cpv. 2 LTAF in relazione con l'art. 83 let. c cifra 1
della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale [LTF, RS
173.110]);
che l'entrata in vigore, il 1° gennaio 2008, della legge federale sugli
stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20) ha comportato
l'abrogazione della legge federale del 26 marzo 1931 concernente la
dimora e il domicilio degli stranieri (vLDDS, CS 1 117), conformemente
all'art. 125 LStr (in relazione con la cifra I del suo allegato), e di alcune
ordinanze d'esecuzione, quali in particolare l'ordinanza del 14 gennaio
1998 concernente l'entrata e la notificazione degli stranieri (vOEnS,
RU 1998 194), in virtù dell'art. 39 dell'ordinanza del 24 ottobre 2007
concernente la procedura d'entrata e di rilascio del visto (OPEV, RS
142.204), e dell'ordinanza del 6 ottobre 1986 che limita l'effettivo degli
stranieri (vOLS, RU 1986 1791), conformemente all'art. 91
dell'ordinanza del 24 ottobre 2007 sull'ammissione, il soggiorno e
l'attività lucrativa (OASA, RS 142.201);
che la domanda oggetto della presente procedura di ricorso è stata
presentata prima dell'entrata in vigore della LStr, il vecchio diritto
(materiale) è quindi applicabile alla presente fattispecie, in conformità
alla regolamentazione transitoria di cui all'art. 126 cpv. 1 LStr;
che, di contro, conformemente alla regolamentazione transitoria di cui
all'art. 126 cpv. 2 LStr, la procedura inerente le domande presentate
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prima dell'entrata in vigore, il 1° gennaio 2008, della LStr è retta dal
nuovo diritto;
che, salvo i casi in cui la LTAF non disponga altrimenti, la procedura
davanti al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA (art. 37
LTAF);
che A._______ ha diritto di ricorrere (art. 48 PA) e che il suo ricorso,
presentato nella forma e nei termini prescritti dalla legge, è ricevibile
(cfr. art. 50 e 52 PA);
che per l'entrata in Svizzera gli stranieri devono disporre di un visto
(cfr. art. 1 cpv. 1 in fine e art. 3 vOEnS);
che, salvo disposizioni contrarie, il rilascio del visto compete all'UFM
(art. 18 vOEnS in relazione con l'art. 25 cpv. 1 lett. a vLDDS);
che nelle loro decisioni, le autorità competenti a concedere i permessi
terranno conto degli interessi morali ed economici del paese nonché
dell'eccesso della popolazione straniera (cfr. art. 16 cpv. 1 vLDDS) e
saranno tenute ad assicurare un rapporto equilibrato tra l'effettivo della
popolazione svizzera e quello della popolazione straniera residente
(cfr. art. 1 lett. a vOLS);
che la Svizzera non può accogliere tutti gli stranieri che desiderano
venire in questo paese, sia che si tratti di soggiorni di breve che di
lunga durata, quindi è legittimo applicare una politica restrittiva in
materia di ammissione (cfr. DTF 122 II 1 consid. 3a p. 6 segg.; ALAIN
WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière
de police des étrangers, Rivista di Diritto amministrativo e di Diritto
fiscale [RDAF] 1997, p. 287);
che esse devono quindi assicurarsi che gli stranieri ammessi in
Svizzera dispongano sia della possibilità che della volontà di rientrare
nel loro paese d'origine, in caso di bisogno o al termine del loro
soggiorno (cfr. art. 1 cpv. 2 lett. c e 14 cpv. 1 vOEnS);
che a questo proposito giova sottolineare che l'ordinamento giuridico
svizzero non garantisce alcun diritto all'entrata in Svizzera, né alla
concessione di un visto (cfr. art. 4 vLDDS, in relazione con l'art. 9 cpv.
1 vOEnS; cfr. inoltre PHILIP GRANT, La protection de la vie familiale et de
la vie privée en droit des étrangers, Basilea/Ginevra/Monaco 2000, p.
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24; PETER UEBERSAX, Einreise und Anwesenheit in: Uebersax/Münch/
Geiser/Arnold, Ausländerrecht, Basilea/Ginevra/Monaco 2002, n. 5.28
ss);
che il visto è rifiutato se lo straniero non adempie alle condizioni
d'entrata di cui all'art. 1 vOEnS (cfr. 14 cpv. 1 vOEnS), vale a dire in
particolare se non fornisce garanzie necessarie che la sua partenza
dalla Svizzera avverrà nei termini prescritti (cfr. art. 1 cpv. 2 lett. c
vOEnS);
che un permesso d'entrata in Svizzera non può quindi essere rilasciato
allorquando il rientro nel paese d'origine non è assicurato, sia in
ragione della situazione politica o economica difficile prevalente, sia in
funzione della situazione personale del richiedente;
che nella fattispecie, tenuto conto dell'insieme delle risultanze
dell'incarto, il TAF ritiene che l'uscita dalla Svizzera di B._______ alla
scadenza del soggiorno previsto non può essere considerata come
sufficientemente assicurata;
che in effetti, in ragione della situazione socio-economica difficile
regnante in Tanzania, e viste le considerevoli disparità economiche
esistenti tra questo paese e la Svizzera, il TAF non può escludere il
rischio che l'interessato non faccia ritorno in patria alla scadenza del
visto richiesto;
che l'esperienza insegna inoltre che sovente i beneficiari di un
permesso d'entrata, dal momento in cui si trovano in Svizzera, non
prendono più in considerazione il ritorno nel loro paese d'origine, e
che, nonostante le promesse di lasciare il territorio della
Confederazione al termine del periodo di visita concesso, non esitano
ad utilizzare tutti i mezzi a loro disposizione, mettendo a profitto il loro
soggiorno in questo paese per risiedervi ad un titolo qualsiasi;
che, in ragione della situazione personale di B._______, questa ipotesi
non può essere esclusa nella fattispecie;
che dalle informazioni fornite alle autorità elvetiche nel corso della
procedura si evince che i genitori e sette fratelli e sorelle del
richiedente vivono in Tanzania;
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che, sebbene si debba riconoscere che dei legami familiari così stretti
siano tali, in una certa misura, da incitare una persona a rientrare in
patria al termine del soggiorno auspicato, essi non sono comunque
sufficienti ad assicurarne il ritorno nel paese d'origine;
che il richiedente è celibe, in giovane età e senza figli e quindi
senz'altro in grado di costruirsi una nuova esistenza lontano dalla sua
patria, senza che ciò comporti per lui delle difficoltà maggiori sul piano
personale o familiare;
che nel corso della procedura la ricorrente ha affermato che
B._______ svolge un'attività professionale di realizzazione e vendita di
prodotti di artigianato locale e di pitture tipiche durante la stagione
turistica (come d'altronde rilevato dall'interessato nella sua domanda
di visto) e aiuta il padre nell'allevamento del bestiame nel resto
dell'anno;
che l'interessato non ha fornito alcun documento tale da comprovare
l'esercizio di tali attività, le sue dichiarazioni a questo proposito
rimangono pertanto allo stadio della mera allegazione di fatto;
che i legami professionali che il richiedente intratterrebbe con il suo
paese d'origine non appaiono ad ogni modo sufficientemente intensi
da garantirne il ritorno in patria;
che, come rilevato a giusto titolo dall'autorità intimata nel suo
preavviso del 30 ottobre 2007, il fatto che il richiedente, il quale
afferma svolgere un'attività professionale stagionale durante il periodo
turistico, possa assentarsi durante sette settimane e partire a qualsiasi
momento (cfr. lettera dell'invitante del 13 giugno 2007) fa sorgere dei
dubbi sulla durata del soggiorno auspicato, nonché sullo scopo
effettivo dello stesso, tanto più che nella sua lettera di invito dell'8
maggio 2007 A._______ aveva garantito che quest'ultimo sarebbe
rientrato in patria per la stagione turistica, in ogni caso entro il 16
luglio 2007;
che, di transenna, il rifiuto di cui è stato oggetto B._______ non è tale
da costituire un ostacolo al mantenimento delle relazioni con l'amica
residente in Svizzera, potendo quest'ultima rendergli a sua volta visita,
e questo nonostante gli inconvenienti di ordine pratico o economico
che ne potrebbero derivare;
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che le garanzie fornite da A._______ in relazione alla presa a carico
delle spese cagionate dal soggiorno auspicato, nonché le sue
assicurazioni secondo le quali l'invitato avrebbe lasciato la Svizzera
allo spirare del visto, non sono tali da impedire ad un cittadino
straniero, una volta sul territorio elvetico, di intraprendere i passi
necessari per stabilirvisi durevolmente (cfr. sentenza del Tribunale
federale 6S.281/2005 del 30 settembre 2005);
che l'esperienza ha a più riprese dimostrato come le dichiarazioni
d'intenzione formulate in merito all'uscita puntuale dalla Svizzera allo
scadere del visto, così come le garanzie finanziarie fornite
dall'ospitante, costituiscono delle semplici dichiarazioni d'intenzione,
prive di effetti giuridici e non sono pertanto sufficienti ad assicurare la
partenza di un cittadino straniero nei termini stabiliti (cfr.
Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione
[GAAC] 57.24);
che a questo proposito occorre precisare che il rifiuto
dell'autorizzazione d'entrata in oggetto non è tale da mettere in
discussione la buona fede di una persona residente regolarmente in
Svizzera, la quale ha invitato un terzo domiciliato all'estero per un
soggiorno turistico;
che, alla luce di quanto esposto, il TAF ritiene che il ritorno in patria del
richiedente non può essere considerato come sufficientemente
garantito (cfr. art. 1 cpv. 2 lett. c vOEnS), di modo che le condizioni per
il rilascio di un permesso d'entrata non sono adempiute;
che la decisione impugnata si rileva essere conforme al diritto (cfr. art.
49 PA);
che il ricorso è respinto;
che le spese di procedura sono pertanto poste a carico della ricorrente
(cfr. art. 63 cpv. 1 prima frase PA in relazione con gli art. 1 e 3 del
Regolamento dell'11 dicembre 2006 sulle tasse e sulle spese ripetibili
nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS
173.320.2]);
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, pari a Fr. 600.-, sono poste a carico della
ricorrente e sono computate con l'anticipo dello stesso importo versato
in data 21 settembre 2007.
3.
Comunicazione a:
- ricorrente (Raccomandata)
- autorità inferiore (incarto 2 294 697 di ritorno)
- Sezione dei permessi e dell'immigrazione, Bellinzona, per
informazione (incarto cantonale di ritorno)
La presidente del collegio: Il cancelliere:
Elena Avenati-Carpani Graziano Mordasini
Data di spedizione:
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