Corte II I
C-5517/2007
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 5 g e n n a i o 2 0 1 0
Giudici Vito Valenti (presidente del collegio),
Beat Weber e Michael Peterli,
cancelliera Marcella Lurà.
A._______,
patrocinata dall'avvocato Aldo Licci,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero (UAIE),
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Assicurazione per l'invalidità (decisione del
13 luglio 2007).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
C-5517/2007
Fatti:
A.
A._______, cittadina italiana, nata il (...), coniugata, ha lavorato in
Svizzera dal 1971 al 2005 (doc. 42), solvendo contributi
all'assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità
durante tale periodo. Il 31 luglio 2004, ha interrotto il lavoro a seguito
di riorganizzazione interna del datore di lavoro (doc. 19)
rispettivamente pure per motivi di salute (doc. 20). Rientrata in Italia, si
è dedicata ai lavori della propria economia domestica (doc. 21). Il 28
febbraio 2006, ha formulato una richiesta volta all'ottenimento di una
rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità (doc. 2).
B.
Nel corso dell'istruttoria, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per
gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha in particolare assunto agli
atti la seguente documentazione:
• un rapporto medico del 9 dicembre 1983 del B._______, nel
quale è posta la diagnosi di epilessia parziale ad eziologia
sconosciuta con crisi parziali complesse a generalizzazione
secondaria; è stato altresì segnalato che la paziente ha sofferto
di un episodio di svenimento (spasmi alle braccia, alle gambe,
saliva alla bocca) in gennaio nonché di un episodio di perdita di
coscienza (spasmi alle estremità, saliva alla bocca) in giugno,
nonché indicato che la stessa lamenta stato confusionale,
sensazioni di déjà vu, senso di soffocamento, palpitazioni
nonché ansia; è stata infine prescritta l'assunzione di
medicamenti (anticonvulsivi) (doc. 22);
• un certificato medico del 21 novembre 1984 del dott.
C._______, secondo cui l'interessata, a seguito dell'assunzione
di un farmaco antiepilettico, non ha più presentato crisi di tipo
grande male (l'ultima crisi si è verificata il 15 giugno 1984), la
medesima soffre di cefalee ogni 3 settimane (il senso di
soffocamento e le vertigini non si sarebbero più manifestati) e
il decorso della malattia è positivo (doc. 23);
• un rapporto medico del 22 gennaio 1985 del B._______, nel
quale è segnalato un miglioramento delle crisi epilettiche,
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precisato che la paziente è attiva quale venditrice e postulato il
proseguimento del trattamento farmacologico (doc. 24);
• un certificato medico del 22 maggio 1985 del dott. C._______,
da cui risulta che le condizioni di salute dell'interessata sono
state definite come stazionarie (rispetto alla precedente visita
medica) e che la medesima ha sofferto di lievi disturbi
psicosomatici nonché di senso di soffocamento da febbraio a
marzo; secondo il medico, il decorso della malattia è positivo
(doc. 25);
• un rapporto medico del 2 luglio 1985 del B._______, nel quale
è evidenziata la diagnosi di epilessia parziale con prevalenti
crisi parziali complesse, segnalato che, a seguito
dell'assunzione di un farmaco antiepilettico (D._______),
l'epilessia risulta in buon compenso dal profilo clinico nonché
elettroencefalografico, indicato che i disturbi lamentati dalla
paziente (ronzio auricolare, fischi, inquietudine, palpitazioni)
hanno un'origine prevalentemente di tipo vegetativo, precisato
che l'interessata lavora al 75% e che la medesima è di nuovo in
grado di guidare un'automobile (doc. 26);
• un rapporto medico del 24 aprile 1986 del B._______, in cui è
posta la diagnosi di epilessia parziale in trattamento
farmacologico, segnalato che la paziente non ha più sofferto né
di crisi né di senso di soffocamento o ronzio auricolare
dall'ottobre del 1985, ritenuto che lo stato di salute generale e
neurologico della medesima è stabile, evidenziato che la stessa
assume regolarmente i medicamenti e precisato che
quest'ultima lavora al 50% (doc. 27);
• un rapporto medico del 22 settembre 1986 del B._______, nel
quale è evidenziata la diagnosi di epilessia parziale al momento
in buon controllo farmacologico, segnalato che la paziente non
ha più sofferto di alcuna crisi, pur presentando (in caso di
agitazione) ronzio auricolare o cefalea, senza svenimento, e
ritenuto che il decorso dell'epilessia è positivo (doc. 28);
• un rapporto medico del 28 gennaio 1987 del B._______, da cui
appare, da un lato, che la paziente ha verosimilmente sofferto
di una breve crisi focale (confusione in testa e disturbi del
linguaggio) dieci giorni prima e, dall'altro, indicato che la
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medesima era sotto stress a causa del lavoro (attività lavorativa
svolta al 100%) nonché della situazione familiare (doc. 29);
• un rapporto medico dell'11 maggio 1987 del B._______, giusta
il quale la paziente non ha più sofferto negli ultimi tempi né di
crisi né di disturbi della conoscienza e neppure di fenomeni
motori e che le condizioni di salute della medesima dal profilo
neurologico sono stabili (doc. 30);
• un rapporto medico del 12 ottobre 1987 del B._______, nel
quale è posta la diagnosi di epilessia parziale con rare crisi
parziali complesse al momento in buon controllo farmacologico,
indicato che la paziente non ha più presentato crisi con
sintomatologia convulsiva e perdita della coscienza, segnalato
che la medesima soffre raramente di senso di soffocamento e
sensazione di deja vu e precisato che quest'ultima assume
regolarmente i farmaci antiepilettici ed è attiva al 75% (doc. 31);
• un rapporto medico del 7 dicembre 1988 del B._______,
secondo cui la paziente è affetta da epilessia parziale con rare
crisi parziali complesse asintomatiche (forma mite di epilessia)
al momento in buon controllo farmacologico, la medesima non
ha più presentato crisi da due anni e che il decorso
dell'epilessia è positivo (doc. 32);
• un rapporto medico del 30 novembre 1989 del B._______, da
cui appare che l'interessata lamenta episodi di dispnea,
tacchicardia, tremore, ansia, confusione in testa, sensazione di
perdita di controllo del corpo nonché iperemia da circa 3 mesi
(circa ogni 2-3 giorni per circa 10-15 minuti) e che la stessa è
stata sottoposta ad un elettrocardiogramma durante il sonno; in
particolare, dal referto dell'esame non emerge alcuna patologia
clinica (doc. 33);
• un rapporto medico del 28 giugno 2001 del B._______, in cui è
evidenziata la diagnosi di epilessia parziale sintomatica con
crisi parziali semplici, parziali complesse a generalizzazione
secondaria e indicato che la paziente riferisce di sentirsi
meglio, di avere sofferto tra il 1989 ed il 1995 di crisi parziali
complesse isolate mensili e di presentare da due anni strane
sensazioni allo stomaco, tremori interni nonché tacchicardia da
una a tre volte all'anno (doc. 34);
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• un rapporto medico del 10 agosto 2001 del B._______, nel
quale è posta la diagnosi di epilessia sintomatica con crisi
parziali semplici, parziali complesse a generalizzazione
secondaria (G 40.2 secondo l'ICD 10) a seguito di un danno
cerebrale infantile, segnalato che la paziente si sente stanca,
aggressiva e piange, indicato che da molti anni la medesima
soffre sporadicamente soltanto di crisi semplici focali
(sensazione di formicolio alla pancia, sensazione di angoscia,
percezione di un clic in testa, perdita della parola per una
frazione di secondo) e prescritta una modifica della posologia
dei medicamenti (doc. 35);
• un rapporto medico del 12 aprile 2005 del B._______, in cui è
evidenziata la diagnosi di presumibile epilessia sintomatica
(criptogena) con crisi semplici-focali, complesse-focali e tonico-
cloniche generalizzate (G 40.2 secondo l'ICD 10), riferito che la
paziente è stata affetta da una crisi tonico-clonica generalizzata
nel 1983, ha presentato ancora due crisi tonico-cloniche
generalizzate, a seguito delle quali è stata sottoposta a terapia
con anticonvulsivo, e nel corso degli anni ha sofferto di episodi
(al massimo una volta al mese ed ogni 3-4 mesi, l'ultima volta il
6 gennaio e il 3 aprile 2005) con sensazione di corrente alla
testa, formicolio alla pancia, angoscia e perdita della parola,
ma senza perdita di coscienza (l'interessata si sarebbe trovata
in situazione di stress familiare) nonché prescritta una modifica
della posologia dei medicamenti (doc. 36 nonché doc. 40 e 41);
• un rapporto medico del 17 maggio 2005 del B._______, giusta
il quale la paziente riferisce di sentirsi meglio, di non avere
sofferto di alcuna crisi dall'ultima visita di controllo nonché di
ben tollerare il medicamento anticonvulsivo e postulato un
controllo dopo sei o dodici mesi (doc. 37);
• la perizia medica particolareggiata E 213 della previdenza
sociale italiana effettuata il 20 marzo 2006, da cui emerge la
diagnosi di verosimile epilessia sintomatica con attacchi focali,
in buon controllo farmacologico, assai lieve stato d'ansia
reattivo, menopausa post-chirurgica (isterectomia totale per
fibro-amatosi). Le condizioni di salute dell'interessata sono
state definite stazionarie e la stessa è stata ritenuta in grado di
svolgere regolarmente lavori leggeri, nonché il suo ultimo
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lavoro ed un lavoro adeguato alle sue condizioni a tempo pieno.
È stato segnalato che l'assicurata è considerata,
conformemente alle disposizioni di legge del Paese di
residenza, invalida al 40% sia nella sua precedente attività sia
in un'attività adeguata alle sue condizioni (doc. 38);
• i certificati di lavoro per l'attività quale impiegata d'ufficio svolta
in Svizzera dal novembre del 1986 al luglio del 2004 (doc. 6 a
11);
• il questionario per il datore di lavoro del 14 novembre 2006
(doc. 19);
• il questionario per l'assicurata del 22 novembre 2006, nel quale
l'assicurata ha dichiarato di non esercitare alcuna attività
lucrativa (doc. 20);
• il questionario per assicurati occupati nell'economia domestica
del 22 novembre 2006, nel quale l'assicurata ha segnalato di
poter svolgere le mansioni consuete che competono ad una
casalinga, ma di non essere più in grado di pulire i pavimenti né
di pulire i vetri e di necessitare dell'aiuto di terzi (segnatamente
del marito) per tali mansioni (doc. 21).
C.
Nel suo rapporto del 29 marzo 2007, il dott. E._______, del Servizio
medico regionale “Rhône” (SMR), specialista in neurologia, ha esposto
la diagnosi di epilessia parziale con generalizzazioni secondarie. Il
medico ha osservato che l'assicurata (53 anni) è stata attiva quale
segretaria e casalinga. Ha rilevato che la medesima è affetta, da molti
anni, da epilessia con buona risposta al trattamento farmacologico
(terapia antiepilettica). La stessa soffre principalmente di crisi parziali
semplici (senza ripercussioni sullo stato di coscienza) come pure di
rare crisi parziali complesse (alterazione dello stato di coscienza) e
generalizzazioni secondarie (convulsioni). Secondo il menzionato
medico, l'esercizio dell'attività di segretaria nonché dell'attività di
casalinga è esigibile. Pertanto, il dott. E._______ ha ritenuto che
l'interessata presenta una capacità lavorativa intatta, dunque del
100%, sia nella precedente attività di segretaria (lavoro a tempo pieno
e senza attività in altezza o con macchine potenzialmente pericolose
al fine di evitare che l'improvvisa insorgenza di una crisi possa mettere
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in pericolo l'assicurata) sia nel compimento delle mansioni consuete di
casalinga (doc. 43).
D.
Il 4 aprile 2007, l'autorità inferiore, mediante progetto di decisione, ha
comunicato all'assicurata che la richiesta di prestazioni sarebbe stata
respinta, ritenuto in particolare che il compimento delle mansioni
consuete di casalinga è da considerare esigibile in misura sufficiente
per escludere il diritto alla rendita. L'autorità inferiore ha altresì
concesso all'interessata la facoltà di formulare, nel termine di 30 giorni
dalla ricezione del progetto di decisione, delle obiezioni per iscritto
(doc. 44).
E.
Il 21 maggio 2007, l'interessata ha presentato le sue osservazioni al
progetto di decisione del 4 aprile 2007, mediante le quali ha postulato
il riconoscimento del suo diritto ad una prestazione dell'assicurazione
svizzera per l'invalidità, in virtù della documentazione medica agli atti.
Ha indicato che le patologie da cui è affetta comportano una completa
inabilità lavorativa (doc. 46 e 47 nonché doc. 51 e 52). Ha esibito una
relazione medica del 25 maggio 2007 del dott. F._______ (doc. 48
nonché doc. 53).
F.
Nel suo rapporto del 10 luglio 2007, il dott. E._______ ha rilevato che
nel rapporto medico del 25 maggio 2007 del dott. F._______ è
evidenziato che l'assicurata è affetta da epilessia tipo “piccolo male”.
Si tratta di un'epilessia tipicamente infantile. Tuttavia, l'interessata ha
cominciato a soffrire di epilessia all'età di 30 anni. Inoltre, l'epilessia
tipo “piccolo male” si manifesta soltanto mediante perdita di coscienza,
ma non con crisi parziali semplici e complesse (di cui l'interessata
soffre). Dai referti degli elettrocardiogrammi, effettuati al B._______,
non emerge altresì alcun elemento tipico dell'epilessia tipo “piccolo
male”. L'assicurata non è quindi affetta da epilessia tipo “piccolo male”.
Secondo il medico, la medesima soffre piuttosto di un'epilessia
temporale cripotogenica, ossia di un'epilessia di origine sconosciuta e
senza presenza di lesioni cerebrali. Peraltro, il rapporto medico del 28
giugno 2001 (doc. 34) riferisce che l'interessata presenta poche crisi.
Nel formulario E 213 del 20 marzo 2006 (doc. 38) è infine evidenziata
la diagnosi di epilessia in buon controllo farmacologico. Pertanto, il
dott. E._______ ha ritenuto che il rapporto medico prodotto non
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comporta nuovi elementi clinici tali da giustificare una modifica della
valutazione del 29 marzo 2007 (doc. 54).
G.
Il 13 luglio 2007, l'autorità inferiore ha respinto la domanda di
prestazioni dell'assicurazione svizzera per l'invalidità. Ha osservato
che l'assicurata non ha subito né un'incapacità permanente di
guadagno né un'incapacità al lavoro media sufficiente per un anno, ai
sensi delle disposizioni dell'assicurazione svizzera per l'invalidità. In
particolare, ha precisato che il compimento delle mansioni consuete di
casalinga è da considerare esigibile in misura sufficiente per escludere
il diritto ad una rendita. L'autorità inferiore ha altresì rilevato che la
documentazione prodotta con atto del 21 maggio 2007,
successivamente alla ricezione del progetto di decisione, non
comporta nuovi elementi clinici (doc. 56).
H.
Il 13 agosto 2007, l'interessata ha interposto ricorso dinanzi al
Tribunale amministrativo federale contro la decisione dell'UAIE del
13 luglio 2007 mediante il quale ha chiesto, sostanzialmente, il
riconoscimento del suo diritto ad una rendita intera d'invalidità
subordinatamente ai tre quarti di rendita d'invalidità o ad una mezza
rendita o, infine, almeno ad un quarto di rendita d'invalidità. Ha
segnalato che l'epilessia e la sindrome ansioso-depressiva
endoreattiva di grado grave di cui è affetta nonché la ripetitività, i
sintomi (obnubilazione, occhi sbarrati, bava alla bocca, astenia,
latenza del senso di autocontrollo, diminuizione del sistema immuno-
difensivo, sistema nervoso in tilt, pulsazioni cardiache alterate) ed i
postumi (cadute a terra) delle crisi di cui soffre, come pure i farmaci
che assume e la necessità di assistenza durante le crisi, non le
consentono di svolgere alcuna attività lucrativa, quindi tanto meno la
precedente professione di impiegata d'ufficio. Ha precisato di
presentare una completa incapacità al lavoro. Ha esibito un referto di
visita neurologica del 7 maggio 2007 (doc. TAF 1).
I.
Nella risposta al ricorso del 14 dicembre 2007, l'autorità inferiore ha
proposto la reiezione del ricorso. In virtù dei rapporti del marzo e luglio
2007 del medico del SMR, risulta che l'insorgente è affetta da
epilessia in buon controllo farmacologico. In particolare, gli attacchi di
cui soffre non comportano alcuna alterazione della coscienza.
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Secondo i citati rapporti del medico SMR, la ricorrente è in grado di
svolgere la precedente attività di segretaria. Per conseguenza non ha
mai subito un'incapacità lavorativa di livello pensionabile. Infine,
l'autorità inferiore ha rilevato che l'insorgente non ha allegato alcun
fatto nuovo e neppure ha esibito nuova documentazione medica
suscettibile di giustificare un diverso apprezzamento. Il certificato
medico del maggio 2007 espone in effetti la nota diagnosi (doc. TAF
6).
J.
Nella replica del 1° febbraio 2008, la ricorrente ha ribadito il
riconoscimento del suo diritto ad una rendita intera d'invalidità
subordinatamente ai tre quarti di rendita d'invalidità subordinatamente
ancora ad una mezza rendita d'invalidità subordinatamente infine ad
un quarto di rendita d'invalidità. Ha segnalato che le patologie da cui è
affetta (segnatamente epilessia, sindrome ansioso-depressiva, esiti di
isterectomia per fibroma uterino, exeresi del seno per cisti e
safenectomia sinistra, steatosi epatica, gastralgie con peristali
difficoltosa, astenia, stato soporoso) nonché le cure a cui si sottopone
e le terapie farmacologiche che assume non le consentono di svolgere
una qualsiasi attività lucrativa. Ha infine fatto valere che l'esercizio
rispettivamente la ripresa di un'attività lucrativa comporterebbe un
peggioramento dell'affezione epilettica con conseguente
intensificazione delle crisi. Ha esibito una relazione medica del
25 gennaio 2008 del dott. F._______ ed un certificato medico del
13 febbraio 2006 del dott. G._______ (doc. TAF 7).
K.
K.a Chiamato ad esprimersi sulla replica dell'insorgente, l'UAIE ha
sottoposto l'incarto al servizio medico del SMR (doc. 57).
K.b Nel suo rapporto del 18 marzo 2008, il dott. E._______ – dopo
avere riassunto il contenuto della documentazione medica agli atti,
delle prese di posizione del marzo e luglio del 2007 nonché dei
documenti esibiti in sede di osservazioni al progetto di decisione e di
replica – ha rilevato che la ricorrente è affetta da epilessia temporale
dal 1983. La medesima ha sofferto di crisi parziali semplici (senza
ripercussioni sullo stato di coscienza), di crisi parziali complesse (con
alterazione dello stato di coscienza) e generalizzazioni secondarie
(perdita di coscienza e convulsioni). L'epilessia presenta comunque
una buona risposta al trattamento farmacologico. In particolare,
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l'insorgente non ha più sofferto di crisi generalizzate secondarie da
molti anni. La stessa non ha altresì presentato alcuna crisi parziale
durante molti anni. La medesima soffre raramente di crisi. Si tratta
comunque di rare crisi semplici parziali (ossia di crisi senza
alterazione dello stato di coscienza). Peraltro, la ricorrente ha
continuato a svolgere un'attività lucrativa, a volte al 100% (1987 e
1988), spesso al 75% (1985 e 1987). Inoltre, quest'ultima assume il
medesimo trattamento epilettico da molti anni (farmaci e dosaggio). Il
medico ha quindi constatato, da un lato, che l'esercizio di un'attività
lucrativa non favorisce l'insorgenza delle crisi e, dall'altro lato, che gli
effetti secondari della terapia farmacologica non hanno alcuna
ripercussione sulla capacità lavorativa. Il dott. E._______ ha infine
rilevato che il dott. F._______ nel rapporto medico del gennaio 2008
(doc. TAF 7) ha nondimeno postulato una completa incapacità
lavorativa ritenuto che le epilessie temporali comportano
un'alterazione sistematica dello stato di coscienza e che il referto
dell'esame elettroencefalografico del maggio 2007 evidenzia la
presenza di una sofferenza focale. Tuttavia, secondo la letteratura
medica, tali forme di epilessia si manifestano mediante crisi parziali
con oppure senza alterazione dello stato di coscienza. Peraltro, i referti
di esami del novembre 1983 e del novembre 1989 rilevavano già la
presenza di alcune anomalie temporali. I referti degli esami non
attesterebbero quindi alcun peggioramento dell'epilessia. In
conclusione, il dott. E._______ ha ritenuto che l'insorgente presenta
una completa capacità lavorativa in un'attività rispettosa delle
limitazioni dovute all'improvvisa insorgenza di una crisi (doc. 58).
K.c Nella duplica del 1° aprile 2008, l'autorità inferiore ha constatato,
in virtù del rapporto del marzo 2008 del medico del SMR, che la
documentazione medica prodotta non comporta elementi tali da
modificare la valutazione riguardo alla capacità lavorativa
dell'insorgente. L'autorità inferiore ha quindi nuovamente proposto la
reiezione del ricorso (doc. TAF 10).
L.
Con decisione incidentale del 7 aprile 2008 (notificata il 14 aprile
2008; doc. TAF 12 [avviso di ricevimento]), questo Tribunale ha
trasmesso alla ricorrente per conoscenza la duplica e l'ha invitata a
versare, nel termine di 40 giorni dalla notificazione della decisione
incidentale medesima, un anticipo di fr. 300.-- a copertura delle
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presumibili spese processuali. L'anticipo è stato versato il 19 aprile
2008 (doc. TAF 11 a 13).
M.
Il 2 maggio 2008, l'interessata ha interposto ricorso dinanzi al
Tribunale federale contro la decisione incidentale del 7 aprile 2008 del
Tribunale amministrativo federale mediante il quale si è riconfermata
nelle proprie argomentazioni in fatto e in diritto di cui al ricorso del
13 agosto 2007. Ha esibito copia della relazione medica del
25 gennaio 2008 del dott. F._______ nonché copia dell'avvenuto
versamento dell'anticipo spese di fr. 300.-- (doc. TAF 14 e 15).
N.
Con sentenza del 30 giugno 2008, il Tribunale federale ha dichiarato il
ricorso del 2 maggio 2008 inammissibile siccome motivato in modo
insufficiente. In particolare, la decisione incidentale del 7 aprile 2008
del Tribunale amministrativo federale riguarda unicamente una
domanda di anticipo delle spese processuali, alla quale la ricorrente
ha dato seguito con il versamento del 19 aprile 2008. Per contro, nel
ricorso del 2 maggio 2008 l'insorgente ha sollevato censure
concernenti il merito della vertenza (doc. TAF 16).
Diritto:
1.
1.1 Il Tribunale amministrativo federale esamina d'ufficio e con piena
cognizione la sua competenza (art. 31 e segg. della legge del
17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale [LTAF, RS
173.32]), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono
sottoposti (DTF 133 I 185 consid. 2 e relativi riferimenti).
1.2 Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui
all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in
combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 69 cpv. 1 lett. b della
legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità
(LAI, RS 831.20), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 della
legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa
(PA, RS 172.021), rese dall'Ufficio AI per le persone residenti
all'estero.
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1.3 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di
assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è
applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale
del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1
cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione
per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la LAI non deroghi
alla LPGA.
1.4 Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e
avente un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla
sua modifica (art. 59 LPGA), il ricorso – interposto tempestivamente e
rispettoso dei requisiti previsti dalla legge (art. 60 LPGA nonché art. 52
PA) – è pertanto ammissibile.
2.
2.1 Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la
Confederazione svizzera e la Comunità europea ed i suoi Stati membri
sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999 (ALC,
RS 0.142.112.681) ed il relativo Allegato II che regola il coordinamento
dei sistemi di sicurezza sociale, nonché il Regolamento (CEE) n°
1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo all'applicazione dei
regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori
autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità
(RS 0.831.109.268.1), che si applica a tutte le rendite il cui diritto
sorge a far data dal 1° giugno 2002 o successivamente e si sostituisce
a qualsiasi convenzione di sicurezza sociale che vincoli due o più Stati
(art. 6 Regolamento), come pure il Regolamento (CEE) n° 574/72 del
Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del Regolamento
n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11). L'art. 3 del regolamento (CEE) n°
1408/71 sancisce il principio della parità di trattamento tra cittadini che
risiedono in uno Stato membro della Comunità europea ed i cittadini
svizzeri.
2.2 Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta
nell'allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri
della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono
sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora
il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo. Nella misura in cui
l'Accordo, in particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei
sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni
contrarie, l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle
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condizioni di ottenimento di una rendita di invalidità svizzera sono
regolate dal diritto interno svizzero.
2.3 L'art. 80a LAI sancisce espressamente l'applicabilità nella
presente procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione
europea, dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio
del 14 giugno 1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo
1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71.
2.4 Per costante giurisprudenza, l'ottenimento di una pensione
straniera d'invalidità non pregiudica l'apprezzamento di un'invalidità
secondo il diritto svizzero (v. sentenza del Tribunale federale I 435/02
del 4 febbraio 2003 consid. 2). Anche in seguito all'entrata in vigore
dell'ALC, il grado d'invalidità di un assicurato che pretende una rendita
dell'assicurazione svizzera è determinato esclusivamente secondo il
diritto svizzero (DTF 130 V 253 consid. 2.4).
3.
3.1 Secondo l'art. 2 LPGA, le disposizioni della legge stessa sono
applicabili alle assicurazioni sociali disciplinate dalla legislazione
federale, se e per quanto le singole leggi sulle assicurazioni sociali lo
prevedano.
3.2 L'esame del diritto a prestazioni secondo la LAI è retto dal tenore
della LAI al momento della decisione impugnata in virtù del principio
secondo il quale sono determinanti le norme materiali in vigore al
momento della realizzazione dello stato di fatto giuridicamente
determinante (DTF 130 V 445 consid. 1.2 e relativi riferimenti). Le
disposizioni della 5a revisione della LAI, in vigore dal 1° gennaio 2008,
non sono pertanto applicabili nel caso concreto e di seguito è fatto
riferimento alle disposizioni in vigore fino al 31 dicembre 2007.
3.3 La ricorrente ha presentato la richiesta di rendita il 28 febbraio
2006. In deroga all'art. 24 LPGA, l'art. 48 cpv. 2 LAI precisa che, se
l'assicurato si annuncia più di dodici mesi dopo l'inizio del diritto, le
prestazioni sono assegnate soltanto per i 12 mesi precedenti la
richiesta. In concreto, questo Tribunale può limitarsi ad esaminare se
la ricorrente avesse diritto ad una rendita il 28 febbraio 2005 (ossia 12
mesi precedenti la presentazione della domanda), oppure se un diritto
alla rendita sia sorto tra tale data e il 13 luglio 2007, data della
decisione impugnata. Il giudice delle assicurazioni sociali esamina la
Pagina 13
C-5517/2007
decisione impugnata sulla base della situazione di fatto esistente al
momento in cui essa è stata resa. Tiene conto dei fatti verificatisi dopo
tale data quando essi possano imporsi quali elementi d'accertamento
retrospettivo della situazione anteriore alla decisione stessa (DTF 129
V 1 consid. 1.2 e DTF 121 V 362 consid. 1b).
4.
Secondo le norme applicabili, ogni richiedente, per avere diritto ad una
rendita dell'assicurazione invalidità svizzera, deve adempiere
cumulativamente le seguenti condizioni:
• essere invalido ai sensi della LPGA e della LAI (art. 8 LPGA
nonché art. 4, 28 e 29 cpv. 1 LAI);
• aver pagato i contributi durante un anno intero (art. 36 cpv. 1
LAI).
La ricorrente ha versato contributi all'AVS/AI svizzera durante più di un
anno intero in totale e, pertanto, adempie la condizione della durata
minima di contribuzione. Rimane ora da esaminare se sia invalida ai
sensi di legge.
5.
5.1 L'invalidità ai sensi della LPGA e della LAI è l'incapacità al
guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga
durata che può essere conseguente ad infermità congenita, malattia o
infortunio (art. 8 LPGA e 4 cpv. 1 LAI). Secondo l'art. 7 LPGA, è
considerata incapacità al guadagno la perdita, totale o parziale, della
possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in
considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o
psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed
alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili. In caso
d'incapacità al lavoro di lunga durata, possono essere prese in
considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o
campo d'attività (art. 6 LPGA).
5.2 Giusta l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore dal 1° gennaio 2004,
l'assicurato ha diritto ad un quarto di rendita se è invalido per almeno il
40%, ad una mezza rendita se è invalido per almeno la metà, a tre
quarti di rendita se è invalido per almeno il 60% e ad una rendita
intera se è invalido per almeno il 70%. In seguito all'entrata in vigore
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C-5517/2007
dell'Accordo sulla libera circolazione, la limitazione prevista dall'art. 28
cpv. 1ter LAI, secondo cui le rendite per un grado d'invalidità inferiore al
50%, ma pari almeno al 40%, sono versate solo ad assicurati che
sono domiciliati e dimorano abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA),
non è più applicabile segnatamente quando l'assicurato è cittadino
dell'UE o svizzero e risiede nell'UE (DTF 132 V 423 consid. 6.4.1 e
sentenza del Tribunale federale I 702/03 del 28 maggio 2004 consid. 1
e relativi riferimenti).
5.3 Il diritto alla rendita, secondo l'art. 29 cpv. 1 LAI, nasce, il più
presto, nel momento in cui l'assicurato presenta un'incapacità
permanente al guadagno pari almeno al 40% (lettera a), oppure
quando egli è stato per un anno senza notevoli interruzioni, incapace
al lavoro per almeno il 40% in media (lettera b). La lettera a della citata
norma si applica allorché lo stato di salute dell'assicurato si è
stabilizzato ed è essenzialmente irreversibile e suscettibile di
pregiudicare la capacità di guadagno probabilmente in modo
permanente, in una misura giustificante il riconoscimento di una
rendita (sentenza del Tribunale federale I 146/02 del 5 agosto 2002).
La lettera b se lo stato di salute è labile, vale a dire suscettibile di
evolvere verso un miglioramento od un peggioramento (DTF 111 V 21
consid. 2). Un danno alla salute tipicamente labile può essere reputato
relativamente stabilizzato soltanto se la sua natura si è modificata a tal
punto che si possa ammettere non essere verosimilmente suscettibile
di subire modifiche di rilievo in un futuro presagibile (sentenza del
Tribunale federale I 282/01 del 4 ottobre 2001; DTF 119 V 98 consid.
4a).
5.4 Un'incapacità al lavoro del 20% deve essere presa in
considerazione per il calcolo dell'incapacità al lavoro media giusta
l'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI (cfr. nota marginale 2020 della Circolare
sull'invalidità e la grande invalidità nel suo tenore applicabile fino al
31 dicembre 2007; Jurisprudence et pratique administrative des
autorités d'exécution de l'AVS/AI [Pratique VSI] 1998 p. 126
consid. 3c).
6.
6.1 La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è di carattere
economico-giuridico e non medico (DTF 116 V 246 consid. 1b, DTF
110 V 273 e DTF 105 V 205). In base all'art. 16 LPGA, applicabile per
il rinvio dell'art. 28 cpv. 2 LAI, per valutare il grado d'invalidità, il reddito
Pagina 15
C-5517/2007
che l'assicurato potrebbe conseguire esercitando l'attività
ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l'eventuale
esecuzione di provvedimenti d'integrazione (reddito da invalido),
tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è
confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non
fosse diventato invalido (reddito da valido; metodo generale del
raffronto dei redditi). Se non è possibile determinare o stimare in
maniera attendibile i due redditi di cui si tratta, si deve procedere,
ispirandosi al metodo specifico applicabile alle persone non esercitanti
un'attività lucrativa (art. 27 dell'ordinanza del 17 gennaio 1961
sull'assicurazione per l'invalidità [OAI; RS 831.201]), al confronto delle
attività e valutare il grado d'invalidità ritenendo l'incidenza della
diminuita capacità di rendimento sulla situazione economica concreta
(metodo straordinario di graduazione; v. sentenza del Tribunale
federale I 782/03 del 24 maggio 2006 consid. 2.3, DTF 128 V 29 e DTF
104 V 135). Peraltro, l'invalidità degli assicurati che esercitano solo
parzialmente un'attività lucrativa e per il resto sono dediti allo
svolgimento delle proprie mansioni va computata secondo il metodo
ordinario del raffronto dei redditi (art. 16 LPGA) per la parte di attività
lucrativa, mentre in merito all'impedimento a svolgere le mansioni
consuete l'invalidità deve essere valutata sulla base di un confronto
delle attività – da attuare mediante un'inchiesta domiciliare (DTF 130 V
97) – conformemente all'art. 27 OAI. In tal caso occorre determinare la
parte rispettiva dell'attività lucrativa e quella del compimento degli altri
lavori abituali e calcolare il grado d'invalidità globale in funzione
dell'impedimento nei due ambiti in questione (metodo misto; cfr. DTF
125 V 148 consid. 2; sentenze del Tribunale federale 9C_35/2007 del 4
aprile 2008 consid. 2, I 503/04 del 13 settembre 2006 consid. 2,
nonché in particolare I 382/04 del 18 ottobre 2005 consid. 2 e I 540/02
del 12 maggio 2004 consid. 2).
6.2 L'assicurazione svizzera per l'invalidità risarcisce pertanto, e di
principio, soltanto la perdita economica che deriva da un danno alla
salute fisica o psichica dovuto a malattia o infortunio, non la malattia o
la conseguente incapacità lavorativa. L'invalidità dell'assicurato che
non esercita un'attività lucrativa, ma svolge le mansioni consuete e dal
quale non si può ragionevolmente esigere che intraprenda un'attività
lucrativa, è determinata, in deroga all'art. 16 LPGA, in funzione
dell'incapacità di svolgere le mansioni consuete (art. 28 cpv. 2bis LAI;
metodo specifico). L'art. 27 OAI precisa che per mansioni consuete di
una persona senza attività lucrativa occupata nell'economia domestica
Pagina 16
C-5517/2007
s'intendono gli usuali lavori domestici, l'educazione dei figli nonché le
attività artistiche e di pubblica utilità.
6.3 Benché l'invalidità sia una nozione economico-giuridica, le
certificazioni mediche possono costituire importanti elementi per
apprezzare il danno invalidante e per determinare quali lavori siano
ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 115 V 133
consid. 2 e DTF 114 V 310 consid. 3c).
7.
7.1 Giusta il principio inquisitorio che regge la procedura in materia di
assicurazioni sociali (art. 43 LPGA), l'amministrazione deve
intraprendere d'ufficio i necessari accertamenti e raccogliere le
informazioni di cui ha bisogno. In particolare, deve ordinare una perizia
allorquando è necessario per la valutazione medica del caso (DTF 117
V 282 consid. 4a).
Se gli accertamenti svolti d'ufficio permettono all'amministrazione o al
giudice, che si sono fondati su un apprezzamento diligente delle prove,
di giungere alla convinzione che certi fatti presentino una
verosimiglianza preponderante, e che ulteriori misure probatorie non
potrebbero modificare questo apprezzamento, è superfluo assumere
altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; UELI KIESER, ATSG-
Kommentar, 2a ed., Zurigo 2009, art. 42 n. 19 pag. 536; sentenza del
Tribunale federale K 24/04 del 20 aprile 2005; DTF 122 II 464 consid.
4a). In tal caso, non sussiste una violazione del diritto costituzionale di
essere sentito secondo l'art. 29 cpv. 2 Cst. (Sozialversicherungsrecht
[SVR] 2001 IV n. 10 pag. 28).
7.2 In virtù degli art. 12 e 13 PA e dell'art. 19 PA in relazione con
l'art. 40 della legge federale di procedura civile del 4 dicembre 1947
(PCF, RS 273), il tribunale accerta, con la collaborazione delle parti, i
fatti determinanti per la soluzione della controversia, assume le prove
necessarie e le valuta liberamente.
8.
8.1 Il giudice delle assicurazioni sociali deve esaminare in maniera
obiettiva tutti i mezzi di prova, indipendentemente dalla loro
provenienza, e poi decidere se i documenti messi a disposizione
permettono di giungere ad un giudizio attendibile sulle pretese
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C-5517/2007
giuridiche litigiose. Affinché il giudizio medico acquisti valore di prova
rilevante, esso deve essere completo in merito ai temi sollevati, deve
fondarsi, in piena conoscenza della pregressa situazione valetudinaria
(anamnesi), su esami approfonditi e tenere conto delle censure
sollevate dal paziente, per poi giungere in maniera chiara a fondate,
logiche e motivate deduzioni. Peraltro, per stabilire se un rapporto
medico ha valore di prova non è determinante né la sua origine né la
sua denominazione – ad esempio quale perizia o rapporto – ma il suo
contenuto (DTF 125 V 351 consid. 3a).
8.2 In particolare, per quanto concerne le perizie giudiziarie la
giurisprudenza ha stabilito che il giudice non si scosta senza motivi
imperativi dal parere degli esperti, il cui compito è quello di mettere a
disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare,
da un punto di vista medico, una certa fattispecie (sentenza del
Tribunale federale U 505/06 del 17 dicembre 2007). Ragioni che
possono indurre il giudice a non fondarsi su un tale referto sono ad
esempio affermazioni contraddittorie, il contenuto di una
superperizia, o altri rapporti da cui emergono validi motivi per farlo e,
meglio, se l'opinione di altri esperti appare sufficientemente fondata
da mettere in discussione le conclusioni peritali (sentenza del
Tribunale federale I 166/03 del 30 giugno 2004 consid. 3.3).
8.3 Per quel che riguarda le perizie di parte, il Tribunale federale ha
precisato che esse contengono considerazioni specialistiche che
possono contribuire ad accertare i fatti, da un punto di vista medico.
Malgrado esse abbiano lo stesso valore probatorio di una perizia
giudiziaria, il giudice deve valutare se questi referti medici sono atti a
mettere in discussione la perizia giudiziaria oppure quella ordinata
dall'amministrazione (DTF 125 V 351). Giova altresì rilevare come
debba essere considerato con la necessaria prudenza l'avviso dei
medici curanti, i quali possono tendere a pronunciarsi in favore del
proprio paziente a dipendenza dei particolari legami che essi hanno
con gli stessi (DTF 125 V 351 consid. 3b e relativi riferimenti).
8.4 Non va infine dimenticato che se vi sono dei rapporti medici
contraddittori il giudice non può evadere la vertenza senza valutare
l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un
rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va tuttavia precisato
che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri
medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista
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C-5517/2007
medico, come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle
carenze e quale sia l'opinione più adeguata (sentenza del Tribunale
federale I 166/03 del 30 giugno 2004 consid. 3.3).
9.
9.1 In materia d'assicurazioni sociali, il giudice fonda la sua decisione,
salvo disposizioni di legge contrarie, su fatti che, senza poter essere
stabiliti in modo irrefutabile, appaiono come i più verosimili, ossia che
presentano un grado di verosimiglianza preponderante. Non è pertanto
sufficiente che un fatto possa essere considerato come un'ipotesi
possibile (DTF 126 V 353 consid. 5b e relativi riferimenti).
9.2 La scelta di uno dei metodi di graduazione dell'invalidità (metodo
generale del confronto dei redditi, metodo specifico o metodo misto)
dipende dallo statuto attribuito al potenziale beneficiario della rendita.
Se una persona sia da considerarsi appartenente all'una o all'altra di
queste categorie si determina esaminando cosa essa avrebbe fatto,
ritenute altrimenti le medesime circostanze, se non fosse subentrato
il pregiudizio alla salute. Questo quesito si decide tenendo conto
dell'evoluzione della situazione sino all'emanazione della decisione
amministrativa litigiosa, ritenuto che l'ipotetica ripresa di un'attività
lucrativa completa o parziale va ammessa ove tale eventualità
presenti un grado di verosimiglianza preponderante (DTF 125 V 150
consid. 2c).
10.
10.1 Alfine di determinare lo statuto della ricorrente, si deve
segnatamente esaminare se la stessa, da sana, avrebbe consacrato
l'essenziale della sua attività all'economia domestica o a
un'occupazione lucrativa, questo alla luce della sua situazione
personale, famigliare, sociale e finanziaria (cfr. sentenza del Tribunale
federale I 382/04 del 18 ottobre 2005 e DTF 117 V 195).
10.2 Nel caso di specie, l'UAIE ha ritenuto che da sana la ricorrente
avrebbe consacrato la sua attività all'economia domestica.
L'insorgente non ha contestato in sede di ricorso questo
apprezzamento delle risultanze processuali. Non appare altresì
sussistere motivo per un intervento d'ufficio al riguardo da parte di
questo Tribunale (doc. 20 e 21).
Pagina 19
C-5517/2007
11.
11.1 Dalla documentazione medica agli atti emerge che la ricorrente
soffre segnatamente di verosimile epilessia sintomatica con attacchi
focali in buon controllo farmacologico, assai lieve stato d'ansia reattivo,
menopausa post-chirurgica (isterectomia totale per fibromatosi) (cfr.
fra l'altro la perizia particolareggiata E 213 del 20 marzo 2006 pag. 8
[doc. 38]).
11.2 Si tratta di affezioni di carattere labile, ossia suscettibili di
migliorare o peggiorare (o anche solo di peggiorare). Ne discende che,
in mancanza di uno stato di salute sufficientemente stabilizzato, è
inapplicabile la prima lettera dell'art. 29 cpv. 1 LAI, per cui può entrare
in considerazione solo la seconda lettera della citata norma legale, la
quale prevede un termine di attesa di un anno. Pertanto, la ricorrente
potrebbe pretendere una rendita dell'assicurazione svizzera per
l'invalidità solo a partire dal momento in cui ha subito, senza
interruzione notevole, un'incapacità lavorativa di almeno il 40%
durante un anno.
12.
12.1 Occorre quindi determinare se la ricorrente ha subito nel periodo
determinante (cfr. consid. 3.3 del presente giudizio), e senza
interruzione notevole, un'incapacità lavorativa media di almeno il 40%
durante un anno giusta l'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI.
12.2 Dalle carte processuali emerge che, dopo il rimpatrio, la
ricorrente non ha più lavorato e si è dedicata ai lavori della propria
economia domestica (doc. 20 e 21).
12.3
12.3.1 Nei suoi rapporti del 29 marzo e 10 luglio 2007 e del 18 marzo
2008, il dott. E._______, medico del SRM, specialista in neurologia, ha
esposto la diagnosi che a suo giudizio, conto tenuto della
documentazione medica agli atti (in particolare della perizia medica
particolareggiata E 213 del 20 marzo 2006), ha una ripercussione
sulla capacità lavorativa, di epilessia parziale con generalizzazioni
secondarie. Ha altresì indicato che la ricorrente è affetta da epilessia
dal 1983, che tale patologia presenta una buona risposta al
trattamento farmacologico, che l'insorgente soffre ancora di crisi senza
Pagina 20
C-5517/2007
alterazione dello stato di coscienza e che la stessa assume la
medesima terapia farmacologica da molti anni. Il dott. E._______ ha
quindi ritenuto che la ricorrente è in grado sia di svolgere la preceden-
te attività di segretaria che di adempiere alle proprie mansioni consue-
te come casalinga (doc. 43, 54 e 58).
12.3.2 Secondo questo Tribunale, non vi è ragione di scostarsi da
questa valutazione, ritenuto come la stessa trova fondamento anche
nella perizia medica particolareggiata E 213 del marzo 2006 e negli
altri documenti medici agli atti. In particolare, la perizia particolareg-
giata E 213 (doc. 38) fa stato di verosimile epilessia sintomatica con
attacchi focali in buon controllo farmacologico (pag. 8), senza peraltro
indicazioni precise riguardo a specifiche limitazioni funzionali. Il
medico incaricato dell'esame ha segnatamente precisato che la
ricorrente non ha più avuto perdita di coscienza da quando è in terapia
(pag. 2). Ha altresì considerato che le condizioni di salute della
medesima sono rimaste stazionarie (pag. 8) e che la stessa è in grado
di svolgere regolari lavori leggeri nonché il suo precedente lavoro ed
un lavoro adeguato a tempo pieno. Ha certo segnalato che
conformemente alle disposizioni del Paese di residenza della
ricorrente, è da ritenersi un'invalidità del 40% per qualsiasi attività.
Tuttavia, nella presente causa il grado d'invalidità della ricorrente non
va esaminato secondo le disposizioni del Paese di residenza della
ricorrente, ma secondo le norme vigenti in Svizzera (cf. considerando
2.4 del presente giudizio). Peraltro, dalla documentazione medica agli
atti risulta segnatamente che la ricorrente è affetta da epilessia dal
1983 (doc. 22), che la medesima ha sofferto di una crisi tonico-clonica
generalizzata nel 1983 ed ha presentato ancora due crisi tonico-
cloniche generalizzate, in ragione delle quali è stata sottoposta a
terapia con anticonvulsivo (doc. 36), che, a seguito dell'assunzione del
farmaco antiepilettico, la stessa non ha più presentato crisi con
sintomatologia convulsiva e perdita della coscienza (doc. 31), che
l'epilessia risulta in buon compenso farmacologico (doc. 26), che il
decorso dell'affezione è positivo (doc. 28), che le condizioni di salute
dell'insorgente dal profilo neurologico sono stabili (doc. 30) e che nel
corso degli anni la medesima ha sofferto (al massimo una volta al
mese ogni 3-4 mesi) soltanto di crisi semplici (sensazione di formicolio
alla pancia, sensazione di angoscia, perdita della parola per una
frazione di secondo, dispnea, tremore, tachicardia, confusione in testa)
(doc. 33, 35 e 36). I rapporti del B._______ non comportano altresì
alcuna indicazione in merito ad una specifica incapacità lavorativa e
Pagina 21
C-5517/2007
neppure nell'espletamento delle mansioni quale casalinga. La
ricorrente ha invero sottolineato – con scritto del 21 maggio 2007
successivo al progetto di decisione del 4 aprile 2007, ma pure in sede
di ricorso e di replica – che le affezioni di cui soffre comportano una
totale incapacità lavorativa e giustificano un'invalidità del 100%.
Tuttavia, non ha prodotto nuova documentazione medica oggettiva
suscettibile di dimostrare la sussistenza della pretesa invalidità.
Occorre precisare che nella misura in cui il referto di visita neurologica
del 7 maggio 2007 (doc. TAF 1) e le relazioni mediche del 25 maggio
2007 e del 25 gennaio 2008 del dott. F._______ (doc. 48 nonché doc.
53 e doc. TAF 8) si riferiscono alla nota diagnosi, segnatamente di
epilessia in terapia farmacologica, non apportano alcun (nuovo)
elemento medico decisivo nel senso indicato dall'insorgente per la
valutazione della sua capacità lavorativa quale casalinga. Allorché il
certificato medico del 13 febbraio 2006 del dott. G._______ (doc. TAF
8), fa stato di (nuove) patologie quali grave spondilartrosi, ipertensione
borderline, insufficienza venosa agli arti inferiori, queste non sono
corroborate da riscontri oggettivi nel rapporto medesimo. Peraltro, tali
patologie non sono neppure state incluse nella diagnosi di cui a
pagina 8 della menzionata perizia particolareggiata E 213 del marzo
2006 (doc. 38). Manca inoltre una dimostrazione della persistenza
delle stesse per un periodo giuridicamente sufficiente fino alla
pronuncia della decisione impugnata del 13 luglio 2007 nonché una
motivazione con riferimento alle ragioni di una specifica inabilità
lavorativa quale casalinga e sul momento a partire dal quale si debba
eventualmente ritenere siffatta inabilità lavorativa. La ricorrente ha
certo preteso, in sede di ricorso e di replica, di soffrire di nuove
affezioni – sindrome ansioso-depressiva endoreattiva di grado grave,
steatosi epatica, gastralgie con peristalsi difficoltosa, astenia e stato
soporoso con senso vigile latente – ma non ha prodotto alcun
documento medico specialistico da cui risultino, da un lato, tali
affezioni, e, dall'altro lato, l'incidenza delle stesse sulla sua capacità
lavorativa quale casalinga. In siffatte circostanze, ben poteva l'autorità
inferiore decidere il caso sulla base della documentazione medica agli
atti senza dovere procedere d'ufficio ad ulteriori accertamenti, non
risultando dalla documentazione sufficienti indizi che potessero
giustificare dubbi o incertezze riguardo all'esito della causa.
Pagina 22
C-5517/2007
12.4
12.4.1 Questo Tribunale osserva, infine, che in merito all'impedimento
a svolgere le mansioni consuete, nella fattispecie quelle di casalinga,
l'invalidità deve essere valutata sulla base di un confronto delle attività
da attuare di principio mediante un'inchiesta domiciliare (DTF 130 V
97). Siffatta indagine domiciliare è peraltro, e di principio, primordiale –
e quella medica di massima insufficiente ad essa sola – per la
determinazione dell'incapacità a svolgere le consuete mansioni nei
casi in cui l'incapacità si fonda principalmente su problemi fisici (cfr.
sentenza del Tribunale federale 9C_784/2008 del 6 novembre 2008
consid. 4.2.1 e relativi riferimenti, tra cui segnatamente il consid. 5.2.1
della sentenza del Tribunale federale I 246/05 del 30 ottobre 2007 non
pubblicato in DTF 134 V 9).
12.4.2 A prescindere dal fatto che nel caso concreto l'inchiesta
domiciliare di regola necessaria in presenza di limitazioni
essenzialmente d'origine somatica, non è stata esperita, senza che sia
stata indicata una valida ragione per giustificare una rinuncia o il
ricorso ad altro strumento idoneo alternativo per un corretto
accertamento dei fatti giuridicamente rilevanti (v. sulla questione le
sentenze del Tribunale federale I 733/06 del 16 luglio 2007 consid.
4.2.1 e 8C_671/2007 del 13 giugno 2008 consid. 2 e 3 nonché le
sentenze del Tribunale amministrativo federale C-5131/2007 del 16
marzo 2009 e C-7838/2007 dell'8 settembre 2009), va però rilevato
che nel caso in esame l'insorgente stessa ha dichiarato d'essere in
grado di svolgere le mansioni consuete che competono ad una
casalinga, ad eccezione della pulizia dei pavimenti e della pulizia dei
vetri. In particolare, la medesima sarebbe aiutata dal marito per tali
mansioni (v. segnatamente le risposte di cui al questionario per
assicurati occupati nell'economia domestica; doc. 21). Ciò premesso, è
quindi eccezionalmente possibile nel caso di specie una valutazione
della capacità della ricorrente a svolgere le abituali mansioni di
casalinga sulla base del formulario per gli assicurati occupati
nell'economia domestica, compilato dall'insorgente medesima (doc.
21), nonché della valutazione medica della sua capacità ad effettuare
le abituali mansioni di casalinga. Peraltro, anche concludendo ad una
completa incapacità al lavoro, dunque del 100%, per una delle attività
di casalinga indicate e ritenute nell'apposito formulario (v. doc. 43.1),
ossia quella di cui al punto 3 “pulizia dell'abitazione” (la ricorrente ha in
effetti dichiarato di non poter effettuare la pulizia dei pavimenti e la
Pagina 23
C-5517/2007
pulizia dei vetri; cfr. la sua risposta alle domande 3.1 e 3.3 del
questionario per gli assicurati occupati nell'economia domestica; doc.
21), il grado d'invalidità dell'insorgente quale casalinga sarebbe del
10% (o al massimo del 20%; cfr. doc. 43.1. nella variante più
favorevole alla ricorrente), che esclude il riconoscimento del diritto ad
una rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità.
12.5 In conclusione, sulla scorta della documentazione medica agli
atti di causa e delle considerazioni che precedono, questo Tribunale
condivide la valutazione dell'autorità inferiore secondo la quale la
ricorrente è in grado, nel periodo di riferimento, di adempiere alle
proprie mansioni consuete di casalinga in misura tale da escludere il
diritto ad una rendita d'invalidità secondo il diritto svizzero.
13.
Da quanto esposto, consegue che il ricorso, destituito di fondamento,
non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.
14.
14.1 Visto l'esito della procedura, le spese processuali, di fr. 300.--,
sono poste a carico della ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché
art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle
cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio
2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Esse sono computate con l'anticipo
spese, di identico ammontare, versato dalla ricorrente stessa il
19 aprile 2008.
14.2 Alla ricorrente, soccombente, non spetta altresì alcuna indennità
per spese ripetibili della sede federale (art. 64 PA in combinazione con
l'art. 7 cpv. 1 e 2 TS-TAF a contrario). Peraltro, le autorità federali,
quand'anche vincenti, non hanno di principio diritto ad un'indennità a
titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 TS-TAF), salvo eccezioni non ravvisabili
nel caso concreto (v., fra l'altro, DTF 127 V 205).
(dispositivo alla pagina seguente)
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C-5517/2007
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di fr. 300.--, sono poste a carico della ricorrente.
L'anticipo spese di fr. 300.--, versato il 19 aprile 2008, è computato con
le spese processuali.
3.
Non si attribuiscono spese ripetibili.
4.
Comunicazione a:
- rappresentante della ricorrente (Raccomandata con avviso di
ricevimento)
- autorità inferiore (n. di rif. )
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Vito Valenti Marcella Lurà
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e
segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17
giugno 2005 [LTF, RS 173.110]. Gli atti scritti devono contenere le
conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere
firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della
parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono
essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione:
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