B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte III
C-5533/2016
Sen t en z a d e l 1 9 genn a i o 2 0 1 7
Composizione
Giudice Michela Bürki Moreni, giudice unica,
cancelliere Graziano Mordasini.
Parti
A._______,
ricorrente,
contro
Cassa svizzera di compensazione,
Avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Oggetto
Assicurazione per la vecchiaia e i superstiti,
irricevibilità dell'opposizione
(decisione su opposizione del 4 agosto 2016).
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Visto e considerato:
che con decisione del 5 aprile 2016 la Cassa svizzera di compensazione
(CSC) ha assegnato a A._______ una rendita svizzera di vecchiaia pari a
fr. 1'196.- mensili (doc. CSC 22-1 a 22-7),
che con comunicazione datata 26 aprile 2016, inoltrata alla CSC tramite
posta elettronica, l’interessato ha chiesto il riconoscimento di un periodo
contributivo di trentadue anni a fronte dei ventotto anni e sette mesi rico-
nosciuti dall’autorità di prime (doc. CSC 26-1),
che con provvedimento del 9 maggio 2016 (doc. CSC 27-1 a 27-2), notifi-
cato all’assicurato il 17 maggio seguente (cfr. avviso di ricevimento;
doc. CSC 28) la CSC ha invitato l'interessato, entro il termine di dieci giorni
a decorrere da quello successivo alla notifica del provvedimento mede-
simo, a formulare conclusioni debitamente motivate e ad apporre sull’op-
posizione del 26 aprile 2016 la propria firma manoscritta in originale,
che l'opponente è stato altresì contestualmente reso attento che, in caso
di decorso infruttuoso del termine, l’autorità di prime cure non sarebbe en-
trata nel merito delle sue contestazioni (doc. CSC 27-1),
che il termine impartito (scadente il 27 maggio 2016) è scaduto infruttuoso,
che, alla luce di quanto precede, con decisione su opposizione del 4 agosto
2016, notificata il 16 agosto seguente (cfr. avviso di ricevimento; doc. CSC
30) la CSC ha dichiarato l’opposizione irricevibile (doc. CSC 29-1 a 29-2),
che con scritto trasmesso per competenza dall’autorità inferiore il 7 settem-
bre 2016 (allegato al doc. TAF 2) A._______ ha interposto ricorso dinanzi
al Tribunale amministrativo federale contro la suddetta decisione, conte-
stando l’ammontare della rendita di vecchiaia (doc. TAF 1 con allegati),
che, con osservazioni del 20 ottobre 2016, la CSC ha ribadito l’irricevibilità
dell’opposizione del 26 aprile 2016,
che, invitato dallo scrivente Tribunale a pronunciarsi in merito alla succitata
presa di posizione, il ricorrente non ha reagito,
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che, riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui
all'art. 32 LTAF questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in com-
binazione con l'art. 33 lett. d LTAF e con l'art. 85bis cpv. 1 LAVS (RS
831.10), i ricorsi di persone residenti all'estero contro le decisioni, ai sensi
dell'art. 5 PA, rese dalla CSC,
che, in virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni
sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la LPGA
(RS 830.1),
che giusta l'art. 1 cpv. 1 LAVS, le disposizioni della LPGA sono applicabili
all'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, sempre che la LAVS non
deroghi alla LPGA,
che, giusta l'art. 10 OPGA (RS 830.11), l'opposizione di cui all’art 52 LPGA,
deve in particolare contenere una conclusione e una motivazione (cpv. 1)
e, se formulata per iscritto, deve portare la firma dell’opponente o del suo
patrocinatore (cpv. 4),
che se l’opposizione non soddisfa i requisiti di cui al capoverso 1 o se
manca la firma, l'assicuratore accorda un congruo termine per rimediarvi
con la comminatoria che, in caso contrario, non entrerà nel merito (art. 10
cpv. 5 OPGA),
che in via preliminare nella misura in cui l’assicurato contesta l’ammontare
della rendita il ricorso è irricevibile, in quanto oggetto litigioso è unicamente
la questione se a ragione o meno l’amministrazione non è entrata nel me-
rito dell’opposizione,
che nel caso concreto lo scritto inoltrato il 26 aprile 2016 tramite posta elet-
tronica contiene la conclusione del ricorrente, non tuttavia la motivazione
ed è altresì privo della firma manoscritta in originale dell'interessato o di un
rappresentante munito della necessaria procura (si confronti a quest’ultimo
proposito anche sentenza del TAF C-1312/2014 del 30 aprile 2014; in re-
lazione all'ammissibilità di un atto procedurale inviato per posta elettronica
si confronti, art. 21a PA nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2016,
l’Ordinanza sulla comunicazione per via elettronica nell’ambito di procedi-
menti amministrativi (OCE-PA) del 18 giugno 2010 e
/themen/egov/03990/index.html?lang=it, in cui l’UAIE non è menzio-
nato; anche JÉRÔME CANDRIAN, Introduction à la procédure administrative
fédérale: la procédure devant les autorités administratives fédérales et le
Tribunal administratif fédéral, 2013, pagg. 23 e 86 e le disposizioni citate);
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che entro il termine fissato dall’amministrazione l’atto di opposizione non è
stato regolarizzato,
che in simili circostanze, nella misura in cui lo scritto dell'assicurato del
26 aprile 2016 va interpretato quale opposizione, risulta inammissibile, già
solo in quanto non debitamente motivato (art. 10 cpv. 5 OPGA),
che il ricorso, in quanto manifestamente infondato, va respinto.
che il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico il rigetto di ricorsi
manifestamente infondati (art. 85bis cpv. 3 LAVS),
che non si prelevano spese processuali (art. 85bis cpv. 2 LAVS),
che al ricorrente, soccombente, non spetta altresì alcuna indennità per
spese ripetibili (art. 64 PA in combinazione con l'art. 7 cpv. 1 e 2 del rego-
lamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause
dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2] a con-
trario),
che le autorità federali, quand'anche vincenti, non hanno di principio diritto
a un'indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 TS-TAF), salvo eccezioni non
ravvisabili nel caso concreto (v., fra l'altro, DTF 127 V 205),
(dispositivo pagina seguente)
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il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Nella misura in cui è ammissibile il ricorso è respinto.
2.
Non si prelevano spese processuali.
3.
Non si assegnano spese ripetibili.
4.
Comunicazione a:
– ricorrente (raccomandata con avviso di ricevimento)
– autorità inferiore (n. di rif….; raccomandata)
– Ufficio federale delle assicurazioni sociali (raccomandata)
La giudice unica: Il cancelliere:
Michela Bürki Moreni Graziano Mordasini
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna,
entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e
segg. e 100 LTF). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e
l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata
e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi
di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
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