Corte II I
C-5552/2009
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 5 f e b b r a i o 2 0 1 0
Giudici: Francesco Parrino (presidente del collegio), Vito
Valenti, Beat Weber;
Cancelliere: Dario Croci Torti.
A._______, IT-23037 Tirano,
rappresentato dal Patronato INAS, c/o SYNA,
Steinbockstr. 12, 7001 Coira,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Assicurazione invalidità (decisione del 18 agosto 2009).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
C-5552/2009
Fatti:
A.
Mediante decisione del 18 agosto 2005, l'Ufficio AI per gli assicurati
residenti all'estero (UAI, ora Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità
per gli assicurati residenti all'estero, UAIE), ha erogato in favore di
A.___________, cittadino italiano, nato il 6 novembre 1952, una
rendita intera dell'assicurazione svizzera per l'invalidità con effetto dal
1° ottobre 2002 (doc. 34).
B.
In data 27 marzo 2009, l'UAIE ha avviato la prevista procedura di
revisione del diritto alla rendita chiedendo all'Istituto nazionale di
previdenza sociale (INPS) di Sondrio di far eseguire determinati esami
medici (doc. 40). Nel contempo, con scritti di stessa data (doc. 38, 39),
ha avvisato il Patronato INAS di Coira, regolare rappresentante del
nominato (doc. 8, 37) della procedura in corso e l'ha invitato a voler
compilare un questionario per la revisione. Tali scritti ricordavano, con
riferimento alle norme legali applicabili, che l'assicurato è tenuto a
collaborare all'istruttoria della procedura di revisione.
Constatando che l'interpellato non aveva riconsegnato il documento
richiesto, con lettera raccomandata del 25 maggio 2009, l'UAIE ha
invitato il Patronato INAS a voler adempiere quanto necessario entro
30 giorni a partire dalla ricezione dello stesso scritto e lo ha avvertito
che, in carenza di quanto domandato entro il termine impartito, la
prestazione in corso sarebbe stata soppressa (doc. 41).
L'amministrazione non ha ricevuto nulla né da parte dell'assicurato, né
dal suo rappresentante. L'INPS di Sondrio ha però inviato la
documentazione medica necessaria per la revisione (doc. 44-49).
Mediante decisione del 18 agosto 2009, l'UAIE ha soppresso il diritto a
prestazioni con effetto dal 1° ottobre 2009, pur annotando che il caso
sarebbe stato esaminato non appena l'interpellato avrebbe inviato
quanto richiesto (doc. 51).
C.
Con il ricorso depositato il 28 agosto 2009 (telecopia), regolarizzato il
16 settembre 2009, A.___________, sempre rappresentato dal
Patronato INAS di Coira, chiede, sostanzialmente, l'annullamento del
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summenzionato provvedimento amministrativo e, di conseguenza, il
ripristino del suo diritto a prestazioni assicurative. Il rappresentante del
ricorrente fa presente che l'INPS di Sondrio ha inviato la
documentazione (medica) richiesta l'8 giugno 2009 non spiegandosi i
motivi dell'avvenuta soppressione. Allega la lettera accompagnatoria
dell'INPS menzionata, la quale peraltro era già agli atti (doc. 49).
Nelle sue osservazioni ricorsuali del 16 novembre 2009, l'UAIE
propone la reiezione dell'impugnativa. L'amministrazione riconosce
che la decisione impugnata si riferiva, a torto, ad un presunto
inadempimento di obblighi da parte dell'INPS, mentre in realtà il
motivo della sospensione del pagamento della rendita era da imputare
al mancato invio del questionario per la revisione della rendita.
D.
Dopo aver preso atto delle osservazioni dell'amministrazione, il
Patronato INAS, con scritto del 25 novembre 2009, ha ribadito
l'intenzione del proprio assistito di mantenere il ricorso.
Con scritto del 3 dicembre 2009, l'INAS di Coira ha inviato il
questionario di revisione compilato, dal quale si deduce che
l'assicurato non ha più svolto attività lucrativa dopo l'ottobre 2001.
Diritto:
1.
Riservate le eccezioni di cui all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005
sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), il Tribunale
amministrativo federale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF, i ricorsi
contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20
dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021)
emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. In particolare, le
decisioni rese dall'UAIE concernenti l'assicurazione per l'invalidità
possono essere portate innanzi al TAF conformemente all'art. 69 cpv. 1
lett. b della legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per
l'invalidità (LAI, RS 831.20).
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2.
2.1 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA la procedura in materia di
assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è
applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale
del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1
LAI le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per
l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la presente legge non
preveda espressamente una deroga.
2.2 Secondo l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato
dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse
degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione.
Queste condizioni sono adempiute nella specie.
2.3 Il ricorso è tempestivo e rispetta i requisiti minimi prescritti dalla
legge (art. 60 LPGA e 52 PA). Il gravame è dunque ricevibile, nulla
ostando all'esame del merito dello stesso.
3.
3.1 Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la
Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i
suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del
21 giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681) ed il correlato Allegato II che
regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nonché il
Regolamento (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971
relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori
subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano
all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.1) come pure il
corrispondente Regolamento di applicazione (Regolamento CEE n°
574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del
Regolamento n° 1408/71, RS 0.831.109.268.11). Si tratta di una
normativa che si applica a tutte le rendite il cui diritto sorge a far data
dal 1° giugno 2002 o successivamente e che sancisce il principio della
parità di trattamento tra cittadini che risiedono in uno Stato membro
della Comunità europea ed i cittadini svizzeri (art. 3 e 6 del
Regolamento CEE n° 1408/71).
3.2 Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta
nell'allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri
della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono
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sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora
il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo. Nella misura in cui
l'Accordo, in particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei
sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni
contrarie, l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle
condizioni di ottenimento di una rendita di invalidità svizzera sono
regolate dal diritto interno svizzero (DTF 130 V 257 consid. 2.4).
3.3 L'art. 80a LAI sancisce espressamente l'applicabilità nella
presente procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione
europea, dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio
del 14 giugno 1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo
1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71.
4.
Relativamente al diritto applicabile deve essere precisato che a partire
dal 1° gennaio 2008 la presente procedura è retta dalla LAI nel suo
tenore modificato il 6 ottobre 2006 (V revisione), ritenuto il principio
secondo il quale le norme applicabili sono quelle in vigore al momento
in cui dei fatti giuridicamente rilevanti si sono verificati (ATF 130 V 445
consid. 1.2). Ne consegue che la revisione del diritto alla rendita si
esamina nella fattispecie secondo le nuove disposizioni.
5.
5.1 Giusta l'art. 28 cpv. 2 LPGA colui che rivendica prestazioni
assicurative deve fornire gratuitamente tutte le informazioni necessarie
per accertare i suoi diritti e per stabilire le prestazioni assicurative. Dal
canto suo, l'art. 43 cpv. 3 della stessa legge stabilisce che se
l'assicurato o altre persone che pretendono prestazioni, nonostante
un'ingiunzione, rifiutano in modo ingiustificato di compiere il loro
dovere d'informare o di collaborare, l'assicuratore può, dopo diffida
scritta ed avvertimento delle conseguenze giuridiche e dopo aver
impartito un adeguato termine di riflessione, decidere in base agli atti
o chiudere l'inchiesta e decidere di non entrare in materia. L'obbligo di
collaborazione è peraltro previsto anche dalla PA, all'art. 13, che
impone alle parti di cooperare all'accertamento dei fatti in un
procedimento da esse proposto e consente all'autorità di dichiarare
inammissibili le domande formulate in tali procedimenti, quando le
parti neghino la cooperazione necessaria e ragionevolmente esigibile.
Infine, questo principio di collaborazione è anche espresso,
specificatamente nel campo della LAI, e più precisamente all'art. 73
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dell'ordinanza sull'assicurazione per l'invalidità del 17 gennaio 1961
(OAI, RS 831.201). Questa disposizione consente, fra l'altro, all'Ufficio
competente, a fronte di un richiedente che manca al suo obbligo di
fornire informazioni (art. 28 LPGA), dopo aver fissato un termine
adeguato ed esposto le conseguenze della negligenza, di decidere in
base agli atti oppure sospendere gli accertamenti e decidere la non
entrata nel merito.
5.2 La giurisprudenza in materia d'obbligo d'informazione e di
collaborazione da parte dell'assicurato ha stabilito che la sospensione
del pagamento della prestazione non è subordinata alla condizione
che l'amministrazione abbia richiesto tutta la documentazione
necessaria alla resa di una decisione di merito: è sufficiente che essa
abbia domandato la produzione degli elementi di base suscettibili di
permettere un giudizio sui diritti materiali dell'assicurato, riservata la
facoltà di acquisire dall'incarto dati completivi solo in una fase
successiva. La decisione di soppressione non ha carattere incidentale,
ma è una decisione finale munita della condizione risolutiva che
prevede, se del caso, la revoca e la riforma della stessa quando
l'assicurato (o l'organo di collegamento) avrà prodotto quanto richiesto.
Segnatamente, il Tribunale federale ha annotato che non è lecito
all'amministrazione di chiedere un documento di secondaria
importanza corredando la domanda di una comminatoria e, in caso di
inadempimento, di sopprimere una prestazione. Solo quando sono in
possesso di certi elementi di base gli organi dell'assicurazione
possono valutare su quali punti ed in quale misura siano, se del caso,
da far esperire accertamenti completivi (DTF 111 V 219 consid. 2 e
107 V 24).
6.
6.1 Nella specie, con lettera del 27 marzo 2009, l'UAIE ha fatto
presente all'INAS di Coira, regolare rappresentante dell'assicurato
(doc. 8, 37), la necessità di collaborare e l'ha invitato a (far) compilare
un questionario per la revisione. Non avendo ricevuto entro il termine
impartito tale documento, l'amministrazione ha emanato il
provvedimento in lite.
6.2 Preliminarmente va segnalato che la decisione del 18 agosto 2009
è errata per quanto riguarda le motivazioni. Infatti, come ammette lo
stesso UAIE nelle sue osservazioni ricorsuali del 16 novembre 2009, è
del tutto inconsistente il riferimento ad una presunta inadempienza da
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parte dell'INPS di Sondrio. Questo Istituto ha infatti inviato la
documentazione medica necessaria per la revisione l'8 giugno 2009
(doc. 49). In realtà la sospensione del pagamento era motivata dal
mancato invio del questionario per la revisione. Non è tuttavia
necessario esaminare più in dettaglio le conseguenze di questo vizio
formale in quanto la decisione impugnata deve essere annullata per un
altro motivo.
7.
7.1 In merito all'importanza del questionario da compilare
dall'assicurato nell'ambito dell'istruttoria di una procedura di revisione
va ricordato quanto segue. L'invalidità essendo un concetto di tipo
economico e non medico (art. 4 LAI e 8 LPGA), l'amministrazione
prima di esaminare la documentazione medica deve fare chiarezza
sulla carriera lavorativa del richiedente. Il questionario deve essere
compilato con cura e precisione da parte dell'assicurato (o dal suo
rappresentante) e deve contenere tutte quelle indicazioni che servono
a farsi un'idea sul genere di attività eventualmente svolto dopo
l'erogazione della prestazione AI. Questi dati serviranno poi, se del
caso, a riesaminare la situazione sotto l'aspetto economico-lavorativo.
Per questo motivo il questionario deve essere di regola acquisito ad
atti.
7.2 Dalla documentazione medica ad atti poteva comunque essere
dedotto che l'interessato, da molto tempo, non lavora più. L'E213 (doc.
48) alla cifra 11 attesta che l'assicurato non lavora dal maggio 2001 e
che non sarebbe in grado di svolgere nessuna attività. Inoltre, la
patologia debilitante (psichica) è grave a tal punto che non solo viene
posto un tasso d'invalidità del 100%, ma in Italia l'interessato ha diritto
ad un'indennità di accompagnamento (cifra 11.9). Il medico dell'INPS
precisa inoltre che le limitazioni menzionate hanno carattere
permanente dal 1° maggio 2001 (cifra 11.10). Ancora va detto che
secondo il rapporto d'esame neuropsichiatrico le condizioni funzionali
del paziente sono nettamente deficitarie al punto di avere bisogno
dell'intervento di familiari per compiere gli atti ordinari della vita
quotidiana.
Ora, l'UAIE ha preso atto di queste informazioni il 17 giugno 2009
(doc. 49), per cui, dopo rapido esame, avrebbe potuto rendersi conto
che l'interessato non svolgeva né ha ripreso un'attività lucrativa da
quando è stato posto al beneficio di una rendita intera. In queste
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circostanze, una decisione comportante la sospensione del
pagamento della prestazione in corso a seguito del mancato invio del
questionario di revisione non appariva né opportuna né tantomeno
necessaria. Infatti questa informazione risultava già dagli atti in
possesso dall'UAIE. Peraltro, può essere ancora osservato, come
correttamente sottolineato dal rappresentante del ricorrente in sede di
replica, che l'interessato non è in grado di compilare il formulario di
revisione. Infine, si prende atto che il Patronato INAS, agendo in nome
e per conto di A.___________, ha compilato il questionario in parola.
Quanto chiesto con l'impugnata decisione è quindi stato formalmente
adempiuto in sede ricorsuale.
In queste circostanze, il ricorso deve essere accolto e l'impugnata
decisione annullata. L'incarto, con il questionario di revisione, deve
essere rinviato all'UAIE intimato affinché continui la procedura di
revisione ed emani infine una decisione di merito impugnabile.
8.
8.1 Visto l'esito della procedura, non vengono prelevate spese
processuali.
8.2 Non vengono riconosciute indennità per spese ripetibili in quanto il
Patronato INAS di Coira, rappresentante di A.___________ dall'inizio
della procedura di revisione, avrebbe potuto evitare la procedura
giudiziaria in corso se avesse compilato, in nome e per il conto dello
stesso, il questionario in parola.
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è accolto e la decisione impugnata annullata. Gli atti sono
rinviati all'autorità inferiore perché riprenda la procedura di revisione
ed emani una decisione di merito.
2.
Non si prelevano spese processuali.
3.
Non vengono riconosciute indennità per spese ripetibili.
4.
Comunicazione a:
- rappresentante del ricorrente (atto giudiziario)
- autorità inferiore (n. di rif. _________ con allegato il questionario
per la revisione compilato e la lettera del Patronato INAS del 3
dicembre 2009)
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Francesco Parrino Dario Croci Torti
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e
segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17
giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le
conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere
firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della
parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono
essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione:
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