B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte III
C-5555/2011
S e n t e n z a d e l 2 0 d i c e m b r e 2 0 1 2
Composizione
Giudici: Francesco Parrino (presidente del collegio),
Madeleine Hirsig-Vouilloz, Elena Avenati-Carpani;
Cancelliere: Dario Croci Torti.
Parti
A._______, patrocinato dall'avv. Luigi Potenza,
Via della Repubblica, 23, IT-73054 Presicce,
ricorrente,
Contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE, avenue Edmond-
Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Oggetto
Assicurazione invalidità, decisione 19 settembre 2011.
C-5555/2011
Pagina 2
Fatti:
A.
A._______, cittadino italiano, nato il , ha lavorato in Svizzera per diversi
periodi compresi fra il 1968 ed il 2001 (doc. 16 inc. TAF). Dopo il rimpa-
trio, ha svolto un'attività lucrativa come muratore, segnatamente dal feb-
braio 2008 all'agosto 2009 (doc. 11, 16).
In data 16 febbraio 2010, il nominato ha presentato una domanda volta al
conseguimento di prestazioni dell'assicurazione svizzera per l'invalidità
(doc. 1, 4).
B.
Il richiedente è stato visitato il 18 maggio 2010 presso i servizi medici
dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) di Casarano, ove il
medico incaricato ha evidenziato la diagnosi di "broncopneumopatia cro-
nica ostruttiva in soggetto con esiti specifici sclero-calcifici superiori asso-
ciati ad enfisema polmonare bolloso apicale bilaterale, spondiloartrosi,
dimagrimento di natura da determinare in soggetto con grave depressio-
ne reattiva" ed ha posto un grado d'invalidità del 70% (doc. 26). Sono sta-
ti esibiti documenti oggettivi, segnatamente:
- un referto radiologico colonna cervico-dorso-lombosacrale e del torace
del 27 aprile 2010 (doc. 18);
- un rapporto d'esame pneumologico del 6 maggio 2010 (doc. 19);
- un referto di tomografia assiale computerizzata (TAC) del torace dell'8
maggio 2010 (doc. 20);
- i risultati di un esame cardiologico con elettro ed ecocardiogramma alle-
gati dell'11 maggio 2010 (doc. 25);
- un rapporto d'esame psichiatrico (Dott. Cesi) del 14 ottobre 2010 che
attesta un "grave stato ansioso – depressivo con disturbi da somatizza-
zione e con insonnia ricorrente" (doc. 27).
C.
L'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'e-
stero (UAIE) ha sottoposto gli atti al Servizio medico regionale (SMR)
"Rhône". Nel rapporto del 1° marzo 2011, il Dott. Battaglia del SMR ha ri-
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Pagina 3
tenuto necessario fare allestire un rapporto psichiatrico più approfondito
(doc. 30).
Un altro rapporto di visita psichiatrica del 16 maggio 2011 (Dott. Greco) è
quindi stato rimesso ad atti (doc. 33). Questi fa stato di una sindrome an-
sio-depressiva necessitante terapia continua con quadro patologico cro-
nico ad incidenza funzionale di entità grave. Vengono prodotti anche i ri-
sultati di un esame spirometrico del 6 maggio 2010 (doc. 32).
In una nuova perizia medica particolareggiata del 20 maggio 2011 viene
posto un tasso d'invalidità dell'80% sulla base della diagnosi già menzio-
nata nella precedente perizia del 18 maggio 2010 (doc. 34).
Nel rapporto del 28 giugno 2011 (doc. 38), il Dott. Battaglia pone la dia-
gnosi (principale) di distimia e ansietà e (secondaria) di broncopneumo-
patia cronica ostruttiva ed iniziali turbe degenerative del rachide e ritiene
non invalidanti le menzionate affezioni psichiche se non per un breve pe-
riodo (decesso della consorte) da maggio ad ottobre 2010.
Con progetto di decisione del 6 luglio 2011, l'UAIE ha disposto la reiezio-
ne della domanda di rendita (doc. 39). Con scritto del 9 settembre 2011,
A._______, regolarmente rappresentato dall'avv. Potenza, si è opposto a
tale progetto facendo valere di non essere a conoscenza degli atti sui
quali l'autorità amministrativa ha fondato il rifiuto di prestazioni e chiede
dunque visione dell'incarto (doc. 40).
Mediante decisione del 19 settembre 2011, l'UAIE ha respinto la doman-
da di prestazioni (doc. 41).
D.
Con il ricorso depositato il 4 ottobre 2011, A._______, sempre rappresen-
tato dall'avv. Potenza, chiede in via preliminare di prendere visione degli
atti di causa e, nel merito, postula il riconoscimento del suo diritto a pre-
stazioni assicurative. A suffragio delle sue conclusioni produce una rela-
zione di consulenza medico-legale allestita dalla Dott.ssa Civino il 10 giu-
gno 2011 all'intenzione del Tribunale di Lecce che fa stato della nota dia-
gnosi. L'esperto conclude che l'interessato presenterebbe un grado d'in-
validità del 76%.
E.
Ricevuto il ricorso, l'Ufficio AI ha sottoposto gli atti al Dott. Battaglia, il
C-5555/2011
Pagina 4
quale, nel rapporto del 7 dicembre 2011, si è riconfermato nelle sue pre-
cedenti considerazioni (doc. 43).
Nella risposta di causa del 7 febbraio 2012, l'UAIE propone la reiezione
del ricorso con argomenti di cui, per quanto occorra, si riferirà nei consi-
derandi in diritto del presente giudizio.
F.
Dopo aver preso atto della risposta dell'autorità inferiore di altra docu-
mentazione di rilievo, l'avv. Potenza, con scritto del 27 gennaio 2012, ha
ribadito l'intenzione del proprio assistito di mantenere il ricorso.
G.
Con decisione incidentale del 19 marzo 2012, il Tribunale amministrativo
federale ha invitato la parte ricorrente a versare un anticipo di 400 franchi,
corrispondente alle presunte spese processuali. Con scritto del 26 aprile
2012, l'interessato ha chiesto di essere esentato da tale versamento data
la sua difficile situazione economica. Egli ha poi fatto pervenire il relativo
formulario d'assistenza giudiziaria debitamente compilato.
Diritto:
1.
Riservate le eccezioni di cui all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul
Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), il Tribunale ammini-
strativo federale (TAF) giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF, i ricorsi contro le
decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sul-
la procedura amministrativa (PA, RS 172.021) emanate dalle autorità
menzionate all'art. 33 LTAF. In particolare, le decisioni rese dall'UAIE
possono essere portate innanzi a questo Tribunale conformemente all'art.
69 cpv. 1 lett. b della legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione
per l'invalidità (LAI, RS 831.20).
2.
2.1 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA la procedura in materia di assicurazioni
sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la legge
federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicura-
zioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 LAI le disposizioni della
LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-
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70), sempre che la presente legge non preveda espressamente una de-
roga.
2.2 Secondo l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla
decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse degno di
protezione al suo annullamento o alla sua modificazione. Queste condi-
zioni sono adempiute nella specie.
2.3 Il ricorso è tempestivo e rispetta i requisiti minimi prescritti dalla legge
(art. 60 LPGA e 52 PA). Il gravame è dunque ammissibile, nulla ostando
all'esame del merito dello stesso.
3.
3.1 La parte ricorrente sostiene, in via preliminare, che l'autorità inferiore
avrebbe violato il suo diritto di essere sentito non avendogli messo a di-
sposizione gli atti sui quali si fonda l'impugnata decisione. Il rappresen-
tante del ricorrente ha in particolare spiegato che "la mancanza di tali do-
cumenti impedisce al sottoscritto, nella qualità di difensore, di esercitare
compiutamente il diritto di difesa costituzionalmente garantito". In sede di
audizione, con scritto del 9 settembre 2011, il rappresentante del ricorren-
te aveva infatti chiesto di avere copia dei documenti dell'incarto con rela-
tiva concessione di un termine per potere presentare le proprie argomen-
tazioni (doc. 40 in fine). L'UAIE non è tuttavia entrato nel merito di tale ri-
chiesta nella sua decisione del 19 settembre 2011.
3.2 Il diritto di essere sentito, sancito esplicitamente dall'art. 29 cpv. 2
Cost., è una garanzia costituzionale di natura formale, la cui violazione
implica l'annullamento della decisione impugnata, indipendentemente dal-
le possibilità di successo nel merito (DTF 135 I 187 consid. 2.2). Tale ga-
ranzia comprende il diritto dell'interessato di consultare l'incarto, di offrire
e di esigere l'assunzione di mezzi probatori purché siano pertinenti e ri-
guardino punti rilevanti per il giudizio, di potersi esprimere sulle relative ri-
sultanze nella misura in cui possano influire sulla decisione (DTF 135 I
187 consid. 2.2). In sostanza, il diritto di essere sentito, quale diritto di
partecipazione al procedimento, comprende tutte quelle facoltà che de-
vono essere riconosciute ad una parte affinché possa efficacemente far
valere la sua posizione nella procedura (DTF 135 II 286 consid. 5.1).
Un'eventuale violazione del diritto di essere sentito va accertata anche
d'ufficio ed è di natura formale. Se il Tribunale stabilisce che è data in
concreto violazione del diritto di essere sentito, deve annullare la decisio-
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Pagina 6
ne e rinviare gli atti all'istanza precedente. Eccezionalmente il vizio può
essere sanato a livello ricorsuale, e meglio se all'interessato è data la
possibilità di esprimersi in quella sede e l'autorità giudicante esamina libe-
ramente sia i fatti che il diritto. Inoltre si può rinunciare al rinvio anche per
motivi di economia procedurale, quando esso non ha senso e provoche-
rebbe unicamente superflue perdite di tempo (DTF 132 V 387).
3.3 Nel caso in esame, lo scrivente Tribunale ritiene che l'autorità inferiore
ha violato il diritto di essere sentito del ricorrente in sede di audizione poi-
ché non ha dato seguito alla richiesta di visione degli atti formulata nello
scritto del 9 settembre 2011. Questa violazione non è stata interamente
sanata in sede ricorsuale poiché con l'ordinanza del 13 febbraio 2012
(doc. 6 inc. TAF) questo Tribunale si è limitato a inviare solo alcuni docu-
menti e non tutto l'incarto (cfr. sentenza del Tribunale federale delle assi-
curazioni dell'11 maggio 2006 I 553/05 consid. 2.2). Ad ogni modo sapere
se questa violazione giustifica l'annullamento della decisione impugnata
può essere lasciato indeciso poiché il ricorso deve essere accolto per un
altro motivo come lo si vedrà di seguito.
4.
4.1 Il ricorrente è cittadino di uno Stato membro della Comunità europea.
Di conseguenza, è applicabile, nella specie, l'accordo sulla libera circola-
zione delle persone del 21 giugno 1999 fra la Confederazione svizzera,
da una parte e la Comunità europea ed i suoi Stati membri dall'altra, en-
trato in vigore il 1° giugno 2002 (ALC, RS 0142.112.681).
4.2 L'allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza so-
ciale è stato modificato il 1° aprile 2012 (Decisione 1/2012 del Comitato
misto del 31 marzo 2012; RU 2012 2345). Tuttavia, il caso in esame ri-
mane regolato (a seguito del rinvio dell'art. 80a LAI) dalla versione dell'al-
legato II in vigore fino al 31 marzo 2012 (cfr. RU 2002 1527, RU 2006 979
e 995, RU 2006 5851, RU 2009 2411 e 2421), in base al quale le parti
contraenti applicano fra di loro gli atti comunitari seguenti: il regolamento
(CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo all'applicazio-
ne dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori
autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (RU
2004 121, RU 2008 4219, RU 2009 4831), normativa applicabile a tutte le
rendite il cui diritto nasce a far data dal 1° giugno 2002 o successivamen-
te e che sostituisce le Convenzioni di sicurezza sociale che disciplinava-
no i rapporti fra due o più Stati (art. 6 del regolamento) ed il regolamento
(CEE) n° 574/71 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione
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Pagina 7
del regolamento (CEE) n° 1408/71 (RU 2005 3909, RU 2009 621, RU
2009 4845).
4.3 Secondo l'art. 3 del regolamento (CEE) n° 1408/71, i cittadini degli
Stati membri della Comunità europea ed i cittadini svizzeri godono della
parità di trattamento. In base all'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria
contenuta nell'allegato II, gli accordi bilaterali fra la Svizzera e gli Stati
membri della Comunità europea in materia di sicurezza sociale sono so-
spesi con l'entrata in vigore del presente accordo qualora il medesimo
campo sia disciplinato da quest'ultimo. Nella misura in cui l'accordo, in
particolare l'allegato II che regola i sistemi di sicurezza sociale (art. 8
ALC) non prevede disposizioni contrarie, l'organizzazione della procedu-
ra, come pure l'esame delle condizioni di ottenimento di una rendita d'in-
validità svizzera sono regolate dal diritto interno svizzero (DTF 130 V 257
consid. 2.4).
5.
5.1 Relativamente al diritto applicabile, deve essere precisato che, a par-
tire dal 1° gennaio 2008, la presente procedura è retta dalla LAI nel suo
tenore modificato il 6 ottobre 2006 (5a revisione), ritenuto tuttavia il princi-
pio secondo il quale le norme applicabili sono quelle in vigore al momento
in cui dei fatti giuridicamente rilevanti si sono verificati (DTF 135 V 24
consid. 4.3). Le disposizioni relative alla 6a revisione AI (primo pacchetto
di misure) che sono entrate in vigore il 1° gennaio 2012 non sono invece
applicabili (RU 2011 5659, FF 2010 1603).
5.2 Il periodo di cognizione giudiziaria dello scrivente Tribunale ammini-
strativo federale si estende fino al 19 settembre 2011, data dell'impugnata
decisione. Il giudice delle assicurazioni sociali analizza, infatti, la legalità
della decisione impugnata, in generale, secondo lo stato di fatto esistente
al momento in cui la decisione in lite è stata resa (DTF 131 V 9 consid. 1,
130 V 445 consid. 1.2 con i rinvii).
6.
Per avere diritto ad una rendita dell'assicurazione invalidità svizzera, ogni
richiedente deve adempiere cumulativamente le seguenti condizioni:
- essere invalido ai sensi della legge svizzera;
- aver versato contributi all'AVS/AI svizzera per almeno tre anni (art. 36
LAI). A tal fine è possibile prendere in considerazione anche i contributi
C-5555/2011
Pagina 8
versati ad un'assicurazione sociale assimilata di uno Stato membro
dell'Unione europea (UE) o dell'Associazione europea di libero scambio
(AELS), a condizione che almeno un anno di contributi sia registrato
all'AVS/AI svizzera (FF 2005 p. 4065; art. 45 del regolamento 1408/71).
Nella specie, il ricorrente ha versato contributi all'AVS/AI svizzera per un
periodo superiore ai 3 anni. Pertanto, adempie la condizione della durata
minima di contribuzione, alla quale la legge subordina l'erogazione di una
rendita. Rimane ora da esaminare se sia invalido ai sensi di legge.
7.
7.1 In base all'art. 8 LPGA è considerata invalidità l'incapacità al guada-
gno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata. L'art.
4 LAI precisa che l'invalidità può essere conseguente ad infermità conge-
nita, malattia o infortunio; il cpv. 2 della stessa norma stabilisce che l'inva-
lidità è considerata insorgere quando, per natura e gravità, motiva il diritto
alla singola prestazione.
7.2 L'art. 28 cpv. 1 LAI stabilisce che l'assicurato ha diritto ad una rendita
alle seguenti condizioni: a. la sua capacità di guadagno o la sua capacità
di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o
migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigi-
bili; b. ha avuto un'incapacità di lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in
media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al termine di
questo anno è invalido almeno al 40%. Tuttavia, il diritto alla rendita na-
sce al più presto dopo 6 mesi dalla data in cui l'assicurato ha rivendicato il
diritto alle prestazioni conformemente all'art. 29 cpv. 1 LPGA, ma al più
presto a partire dal mese seguente il compimento dei 18 anni (art. 29 cpv.
1 LAI).
7.3 L'assicurato ha diritto ad una rendita intera se è invalido per almeno il
70%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60%, ad una mezza
rendita se è invalido per almeno la metà e ad un quarto di rendita se è in-
valido per almeno il 40% (art. 28 cpv. 2 LAI). In seguito all'entrata in vigo-
re dell'Accordo bilaterale, la limitazione prevista dall'art. 29 cpv. 4 LAI, se-
condo il quale le rendite per un grado d'invalidità inferiore al 50% sono
versate solo ad assicurati che sono domiciliati e dimorano abitualmente in
Svizzera (art. 13 LPGA), non è più applicabile quando l'assicurato è citta-
dino dell'UE e vi risiede (DTF 130 V 253 consid. 2.3).
C-5555/2011
Pagina 9
7.4 Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parzia-
le, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compie-
re un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di
attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono
essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra pro-
fessione o campo d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità al guadagno è de-
finita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della possi-
bilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in conside-
razione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e
che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure
d'integrazione ragionevolmente esigibili. Per valutare la presenza di
un'incapacità al guadagno sono considerate esclusivamente le conse-
guenze del danno alla salute; inoltre, sussiste un'incapacità al guadagno
soltanto se essa non è obbiettivamente superabile (art. 7 cpv. 2 LPGA).
8.
8.1 L'assicurato non ha più lavorato dopo il 21 agosto 2009. La sua car-
riera professionale, trascorsa in gran parte in Svizzera, è stata caratteriz-
zata da attività nel campo metallurgico ed edilizio (cfr. conti individuali,
doc. 16 inc. TAF).
8.2 La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è di carattere giu-
ridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b). In base all'art.
16 LPGA, applicabile per il rinvio dell'art. 28a cpv. 1 LAI, per valutare il
grado d'invalidità, il reddito che l'assicurato potrebbe conseguire eserci-
tando l'attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l'e-
ventuale esecuzione di provvedimenti d'integrazione (reddito da invalido),
tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è con-
frontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse di-
ventato invalido (reddito da valido). In altri termini l'assicurazione svizzera
per l'invalidità risarcisce soltanto la perdita economica che deriva da un
danno alla salute fisica o psichica dovuto a malattia o infortunio, non la
malattia o la conseguente incapacità lavorativa (metodo generale del raf-
fronto dei redditi).
8.3 In carenza di documentazione economica, la documentazione medica
costituisce un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori
siano ancora esigibili dall'assicurato, ma non spetta al medico graduare il
grado d'invalidità dell'assicurato (DTF 114 V 314). Infatti, per costante giu-
risprudenza le certificazioni mediche possono costituire importanti ele-
menti d'apprezzamento del danno invalidante, allorché permettono di va-
C-5555/2011
Pagina 10
lutare l'incapacità lavorativa e di guadagno dell'interessato in un'attività da
lui ragionevolmente esigibile (DTF 115 V 134 consid. 2).
8.4 Inoltre, perché un rapporto medico abbia valore probatorio è determi-
nante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si
fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutte le affezioni di cui si
lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi anteceden-
ti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o
nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto
devono inoltre essere motivate (DTF 125 V 352 e 122 V 160).
9.
9.1 A._______ soffre di bronco pneumopatia cronica ostruttiva in soggetto
con esiti specifici sclero-calcifici superiori associati ad enfisema bolloso
apicale bilaterale, sindrome ansioso-depressiva ad incidenza funzionale
di grave entità (cfr. la perizia del 20 maggio 2011, E 213, doc. 34).
9.2 Per quanto concerne le conseguenze invalidanti delle menzionate af-
fezioni, il servizio medico dell'INPS (a firma del Dott. Convenga) pone, il
18 maggio 2010 (doc. 26), un grado d'invalidità del 70%. Nella seconda
perizia medica particolareggiata INPS, il Dott. Coluccia pone, il 20 maggio
2011, un tasso d'invalidità dell'80% indicando che il paziente è peggiorato
(doc. 34). Dal canto suo, il Dott. Battaglia, del SMR "Rhône" esclude l'esi-
stenza di un'invalidità di livello pensionabile.
9.3
9.3.1 Ora, il rapporto del Dott. Battaglia non può essere seguito per più
motivi. Già per quanto riguarda la diagnosi vi è una contraddizione agli at-
ti. Il medico del SMR rileva una "distimia" senza indicare alcun riferimento
oggettivo. Nel primo E 213 del 18 maggio 2010, il medico dell'INPS indica
piuttosto un umore fortemente depresso (doc. 26, cifra 4.1) ed il Dott. Ce-
si, psichiatra, attesta il 14 ottobre 2010 un grave stato ansioso depressivo
(doc. 27). Non si vede per quale motivo il Dott. Battaglia debba indicare
una distimia. È vero che il Dott. Greco, psichiatra, nel rapporto del 16
maggio 2011, indica un umore "lievemente depresso" (doc. 33), ma il re-
sto del suo rapporto fa stato di una situazione severa, cronica, ad inci-
denza funzionale di entità grave. Quanto estrapolato dal medico del SMR
è dunque privo di fondamento oggettivo. Il medico del SMR afferma inol-
tre che l'assicurato è stato incapace di lavorare in misura rilevante solo
per alcuni mesi, da maggio 2010 al 14 ottobre 2010, in seguito al decesso
C-5555/2011
Pagina 11
della moglie. Questa presa di posizione non trova neppure alcun riscontro
attendibile.
9.3.2 Il Dott. Battaglia aveva peraltro ritenuto utile fare allestire un'indagi-
ne psichiatrica più approfondita (cfr. rapporto del 1° marzo 2011, doc. 30).
Il rapporto di esame psichiatrico pervenuto successivamente (doc. 33)
non soddisfa a quelle esigenze dettate dalla giurisprudenza in materia di
certificazione medica atta a fornire una valutazione affidabile circa le ri-
percussioni invalidanti di una determinata affezione (cfr. consid. 8.4). L'in-
carto non contiene alcuna perizia psichiatrica attendibile, ciò che rappre-
senta una marcata carenza dal momento che la patologia psichica sem-
bra essere quella più determinante. Di regola, un rapporto psichiatrico,
per assumere valore probante, deve contenere l'anamnesi dettagliata,
l'evoluzione della malattia, lo stato attuale della malattia, diagnosi, pro-
gnosi, la durata ed il tipo di trattamento (con il dosaggio), la frequenza di
eventuali sedute specialistiche. In modo specifico, il rapporto stesso do-
vrebbe fornire delle indicazioni sullo stato psichico (aspetto, atteggiamen-
to, orientamento spazio-temporale, conservazione della memoria, capaci-
tà di concentrazione, facoltà di comprensione, d'interpretazione, di perce-
zione), nonché tutti quei riscontri che permettono di individuare elementi
di carattere patologico. Dei test psichiatrici sono a volte necessari. Que-
ste ricerche appaiono indispensabili laddove la malattia psichica/mentale
è data come la principale causa di uno stato d'invalidità.
9.3.3 L'incarto presenta inoltre un'ulteriore lacuna. Quando si deve valuta-
re l'invalidità di un assicurato che si trova in età avanzata e ormai prossi-
ma a quella che dà diritto ad una rendita dell'assicurazione svizzera per la
vecchiaia, bisogna procedere ad un'analisi globale della situazione e do-
mandarsi se, nella realtà, questo assicurato è in misura di accedere ad
un'attività in un mercato del lavoro supposto equilibrato (SVR 2003 IV n.
35 consid. 2.3, sentenza del Tribunale federale I 500/06 del 30 agosto
2007 consid. 4.4 e sentenza del Tribunale federale 9C_612/2007 del 14
luglio 2008 consid. 5.1 con i riferimenti). Un'attività ragionevolmente esi-
gibile ai sensi dell'art. 16 LPGA è da escludere quando questa sarebbe
realizzabile solo in forma e con modalità talmente ristrette da non esistere
in un mercato del lavoro equilibrato, oppure con delle condizio-
ni/limitazioni mediche tali da rendere irreperibile un datore di lavoro. In
una recente giurisprudenza, il Tribunale federale ha inoltre rilevato che il
momento determinante per sapere se una persona può mettere a profitto
la sua capacità di lavoro residua è quello in cui l'esigibilità di un'attività è
constatata dal punto di vista medico (sentenza del Tribunale federale
9C_149/2011 del 25 ottobre 2012).
C-5555/2011
Pagina 12
9.4 Quando il parere del medico dell'UAIE diverge dagli altri giudizi e/o
non può essere fondato su documentazione oggettiva avente la qualità di
prova, occorre procedere ad una nuova investigazione medica. Infatti, è
compito del consulente del Servizio medico regionale o del medico
dell'UAIE stabilire in che misura il danno alla salute limita l’interessato
nelle sue capacità psicofisiche, attenendosi unicamente alle funzioni im-
portanti relative alle attività lavorative che, secondo la sua esperienza di
vita, entrano in linea di conto nel caso concreto (art. 49 dell'ordinanza del
17 gennaio 1961 sull'assicurazione per l'invalidità [OAI, RS 831.201]).
10.
10.1 Ora, fatte queste considerazioni, il collegio giudicante si trova
nell'impossibilità di determinare la misura dell'incapacità di lavoro e di
guadagno subita dall'interessato e da quando questa modifica esistereb-
be.
10.2 In queste circostanze è necessario accogliere parzialmente il ricor-
so, annullare la decisione impugnata e rinviare l'incarto all'UAIE, affinché
emani una nuova decisione. Certo, l'art. 61 cpv. 1 PA permette solo ecce-
zionalmente di ricorrere ad una tale procedura. Nel caso concreto, l'appli-
cazione dell'eccezione prevista è tuttavia giustificata se si considerano le
numerose lacune dell'incarto e l'ampiezza delle informazioni da raccoglie-
re (DTF 137 V 210 consid. 4.4.1.4).
L'UAIE dovrà quindi completare l'istruttoria delucidando la situazione me-
dica per il periodo dall'agosto 2009 (cessazione dell'attività lucrativa) fino
alla data dell'impugnata decisione (19 settembre 2011). L'UAIE emanerà
poi un nuovo provvedimento impugnabile.
A tale fine il ricorrente dovrà essere sottoposto ad una perizia approfondi-
ta in neuropsichiatria ed a tutti quegli esami che il caso richiede. Un ag-
giornamento dello stato di salute generale appare pure necessario, in
quanto A._______ presenta anche altre patologie.
Se del caso, l'amministrazione effettuerà poi un'indagine comparativa dei
redditi.
11.
11.1 Visto l'esito del ricorso, non vengono prelevate spese processuali.
La domanda di esenzione dall'anticipo delle spese processuali diventa
senza oggetto.
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11.2 In base all'art. 64 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in
tutto o in parte, può assegnare al ricorrente un'indennità per le spese in-
dispensabili e relativamente elevate che ha sopportato.
Nel caso in esame, viste le memorie di ricorso e di replica, nonché la do-
cumentazione esibita, si giustifica riconoscere alla parte ricorrente un'in-
dennità per spese ripetibili di 1'200 franchi, la quale è posta a carico
dell'autorità inferiore.
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Il ricorso è parzialmente accolto nel senso che, annullata l'impugnata de-
cisione del 19 settembre 2011, l'incarto è rinviato all'autorità inferiore per-
ché proceda ai sensi dei considerandi e statuisca di nuovo.
2.
Non si prelevano spese processuali.
3.
Alla parte ricorrente viene riconosciuta un'indennità per spese ripetibili di
1'200 franchi, la quale è posta a carico dell'autorità inferiore.
4.
Comunicazione a:
– rappresentante del ricorrente (raccomandata A/R)
– autorità inferiore (n. di rif. ; raccomandata)
– Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna (raccomandata)
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Francesco Parrino Dario Croci Torti
C-5555/2011
Pagina 14
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna,
entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione nella misura in cui
sono rispettate le condizioni di cui agli art. 72 e segg. e 100 della legge
sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli atti
scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di
prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della
parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere
allegati (art. 42 LTF).
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