Corte II I
C-5566/2007
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 2 8 s e t t e m b r e 2 0 0 9
Giudici: Francesco Parrino (presidente del collegio),
Beat Weber e Vito Valenti;
Cancelliere: Dario Croci Torti.
A._______, patrocinato dallo
Studio Professionale Grella & Petrone,
via Madonna del Carmine 18, IT-81059 Vairano Scalo,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
assicurazione invalidità (decisione su opposizione del 10
luglio 2007)
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
C-5566/2007
Fatti:
A.
Mediante decisione del 23 febbraio 2000, l'Ufficio dell'assicurazione
per l'invalidità del Cantone di Lucerna ha erogato in favore di
A._______, cittadino italiano, nato il , coniugato con figli, una rendita
intera dell'assicurazione svizzera per l'invalidità dal 1° settembre 1992
al 30 novembre 1995 ed un quarto di rendita AI a decorrere dal 1°
dicembre 1995 (doc. 140-143). L'indagine medica relativa a questo
caso aveva posto in evidenza che l'assicurato presentava una
sindrome lombospondilogena a sinistra da media a grave in struttura
alterata, ernia discale mediolaterale sinistra L4/5 in compromissione
della radice di L5 a sinistra, disturbi residui alla radice del pollice
destro con sospetto di neuroma recidivo in esiti di ferita del 1990 ed
asportazione di neuroma del 1991 e 1992, disturbi residui
dell'articolazione del polso sinistro ed instabilità a livello ulnare in esito
a distorsione del 1992 ed intervento correttivo del 1994, sovrappeso,
abuso nicotinico (cfr., in particolare, il rapporto MEDAS del 3 febbraio
1997 [doc. 128], nonché l'incarto dell'Istituto nazionale svizzero di
assicurazione contro gli infortuni, INSAI/SUVA). Sotto il profilo
infortunistico, il nominato, in esito agli infortuni del 1990/92 è al
beneficio, dal 1° agosto 1993, di una rendita d'invalidità INSAI/SUVA
del 25% (doc. 35). Dal punto di vista economico-lavorativo va rilevato
che l'interessato era manovale/imbianchino (Hilfsarbeiter) presso una
ditta di Kägiswil, con suo ultimo giorno di attività effettivo l'8 settembre
1992 (doc. 39), dopo precedenti lunghi periodi di inabilità al lavoro
totale o parziale. Il salario orario, nel 1992, ammontava a Fr. 22,50. Il
MEDAS ha giudicato il medesimo non più inseribile nel precedente
lavoro, ma a lui risultavano accessibili in misura completa attività di
tipo leggero che non richiedessero una particolare abilità delle dita
(doc. 128). Ne risultava, secondo un calcolo comparativo dei redditi,
effettuato dall'amministrazione, un grado d'invalidità del 48,12% (doc.
130).
L'interessato ha impugnato tale provvedimento innanzi al Tribunale
amministrativo del Cantone di Lucerna chiedendo il riconoscimento di
almeno una mezza rendita AI dal 1° agosto 1993. L'Ufficio AI
cantonale ha riesaminato la sua decisione del 23 febbraio 2000 e
mediante due nuove decisioni del 7 e 22 dicembre 2000 ha erogato in
favore del nominato una mezza rendita AI a partire dal 1° marzo 1996
con le rendite completive per i familiari (doc.162-165). Un nuovo
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calcolo comparativo dei redditi (doc. 155), basato su di un salario
precedente l'invalidità più elevato, ha permesso di ottenere un grado
d'invalidità del 54% da dicembre 1995, con diritto all'aumento della
rendita tre mesi dopo. L'interessato ha ritirato il ricorso presso il
Tribunale amministrativo del Cantone di Lucerna che ha stralciato la
causa dai ruoli (doc. 166).
Nel maggio 2004, il nominato è rimpatriato ed i pagamenti delle
prestazioni sono stati ripresi, per competenza, dall'Ufficio AI per gli
assicurati residenti all'estero (UAI; ora Ufficio dell'assicurazione per
l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero, UAIE) dal 1° novembre
2004 (doc. 171 e 176).
B.
Il 15 agosto 2005, l'UAI ha avviato la procedura di revisione del diritto
alla rendita prevista per il 1° agosto 2005 (doc. 178).
In data 10 ottobre 2005, l'interessato stesso ha chiesto una revisione
del diritto alla rendita per aggravamento (doc. 182).
Da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) di
Caserta sono segnatamente pervenuti:
- un breve relazione d'esame neurologico del 29 settembre 2005 (doc.
187);
- una perizia medica dettagliata allestita il 5 ottobre 2005 presso
l'INPS di Caserta, ove il sanitario incaricato ha evidenziato la diagnosi
di "riferiti episodi lombosciatalgici da verosimile iniziale lomboartrosi in
paziente con esame neurologico nella norma, pregressi riferiti traumi
al 1° dito mano destra e al polso sinistro senza postumi funzionali di
rilievo, obesità stenica, sindrome delle apnee ostruttive del sonno di
grado lieve" (doc. 188); il servizio medico ritiene che l'interessato
presenta un'invalidità del 30%;
- un certificato medico poco leggibile del 12 ottobre 2005 (Dott. Folco
doc. 189).
C.
L'incarto è stato sottoposto in esame al Dott. Lüthi, consulente
dell'UAI, il quale, nel suo rapporto del 19 dicembre 2005, ha affermato
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che la capacità di lavoro dell'assicurato non sarebbe mutata rispetto al
passato (doc. 191).
Con comunicazione del 6 gennaio 2006, l'UAI ha informato l'assicurato
che le prestazioni fino allora in corso non avrebbero subito mutamenti.
Con lettera del 6 febbraio 2006, l'interessato ha manifestato il suo
disaccordo con la comunicazione in questione ed ha chiesto, in
sostanza, un riesame della sua domanda (doc. 192, 193).
In data 24 febbraio 2006, l'UAI ha emanato una decisione formale,
soggetta ad opposizione, con la quale ha comunicato all'interessato
che esisteva sempre il diritto alla mezza rendita AI (doc. 194).
D.
Con atti del 23 marzo e 10 aprile 2006, A._______, regolarmente
rappresentato dall'avv. Domenico Grella, ha formulato opposizione
contro il suddetto provvedimento amministrativo (doc. 196-199). A
suffragio delle sue conclusioni, ha segnatamente esibito una relazione
medico-legale allestita il 2 settembre 2005 dal Dott. Boccucci, medico
legale e delle assicurazioni, Roma. Detto sanitario passa in rassegna,
soprattutto, gli ultimi eventi patologici di A._______ e produce, in
allegato alla perizia, numerosi documenti oggettivi. L'esperto di parte
pone la diagnosi di cardiopatia con rigurgito valvolare mitralico ed
aortico, broncopatia cronica, sindrome delle apnee ostruttive del
sonno, persistenti anomalie elettroencefalografiche, sinusopatia
cronica in soggetto con rinite vasomotoria, ipoacusia monolaterale
neurosensoriale a destra, ipertrofia base linguale con lieve lassità del
pilastro molle, obesità patologica, ernia iatale da scivolamento,
incontinenza cardiale, gastroduonedinite cronica severa, sindrome
dispeptica, ragadi della commissura posteriore anale, steatosi epatica,
discopatia cervicale (protrusione mediana C2-C3), discopatia lombare
(ernia mediana posteriore L4-L5 ed L5-S1), con radicolite cronica
sinistra con ripercussioni sulla funzione deambulatoria, condropatia
femoro-tibiale-rotulea e meniscopatia mediale del ginocchio destro,
esiti di lesione dello stiloide ulnare, esiti da ferita da taglio
all'avambraccio sinistro, bradicinesia spermatozoica. L'esperto di parte
giudica il paziente inabile in misura superiore ai due terzi in ogni
occupazione confacente (doc. 200-201, con 36 allegati).
L'incarto è stato sottoposto in esame alla Dott.ssa Sereni-Keller,
consulente dell'UAIE, la quale, nella sua relazione del 27 giugno 2007,
ha affermato che le patologie menzionate dal Dott. Boccucci non
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pongono in evidenza nessun peggioramento della capacità di lavoro
dell'interessato, essendo, per la maggior parte, moderate (doc. 203).
Mediante decisione su opposizione del 10 luglio 2007, l'UAIE ha
respinto l'istanza dell'opponente confermando l'impugnata decisione
del 24 febbraio 2006 (doc. 204).
E.
Con il ricorso depositato il 17 agosto 2007, A._______, sempre
rappresentato dagli avv. Grella e Petrone, chiede l'annullamento del
summenzionato provvedimento amministrativo e, di conseguenza, il
riconoscimento del suo diritto alla rendita intera AI. A suffragio delle
sue conclusioni produce una nuova perizia del Dott. Boccucci del 20
luglio 2006 identica, nella sostanza, alla precedente del 2 settembre
2005 (diagnosi e valutazione del tasso d'invalidità superiore ai due
terzi). Esibisce inoltre un referto TAC del massiccio facciale del 27
giugno 2007 ed altri referti poco leggibili.
F.
Ricevuto il ricorso, l'amministrazione ha sottoposto l'incarto alla
Dott.ssa Sereni Keller, la quale, nella sua relazione del 4 febbraio
2008, ha riaffermato come non sussistano elementi oggettivi da cui
traspare un eventuale peggioramento delle condizioni di salute (e della
capacità di lavoro) dell'interessato, il quale è abile al cento per cento in
attività di tipo leggero (doc. 206).
Nella sua risposta di causa del 21 febbraio 2008, l'UAIE propone la
reiezione dell'impugnativa con argomenti di cui, per quanto occorra, si
riferirà nei considerandi in diritto del presente giudizio.
G.
Con ordinanza del 27 febbraio 2008, lo scrivente Tribunale ha invitato
la parte ricorrente a volersi pronunciare in merito alle osservazioni
dell'UAIE (e copia del parere della Dott.ssa Sereni Keller) entro 30
giorni dalla ricezione dell'ordinanza stessa. L'interpellata non ha
esercitato il suo diritto di replica.
Con decisione incidentale del 24 aprile 2008, la stessa parte è stata
invitata a voler versare un anticipo di Fr. 300.-, corrispondente alle
presunte spese processuali. Detto anticipo è stato regolarmente
pagato il 19 maggio 2008.
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Successivamente l'insorgente ha inviato un referto RM della colonna
lombosacrale del 2 gennaio 2009 ed un certificato medico del Dott.
Folco del 27 marzo 2009. Da ultimo, in data 11 settembre 2009,
l'interessato ha inviato (all'UAIE) altra documentazione di carattere
cardiologico del 5 settembre 2009 ed un'ecotomografia dell'addome
superiore del 4 agosto precedente, nonché degli esami ematochimici
recenti.
Diritto:
1.
Riservate le eccezioni di cui all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005
sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), il Tribunale
amministrativo federale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF, i ricorsi
contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20
dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021)
emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. In particolare, le
decisioni rese dall'UAIE concernenti l'assicurazione per l'invalidità
possono essere portate innanzi al TAF conformemente all'art. 69 cpv. 1
lett. b della legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per
l'invalidità (LAI, RS 831.20).
2.
2.1 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA la procedura in materia di
assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è
applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale
del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1
LAI le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per
l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la presente legge non
preveda espressamente una deroga.
2.2 Secondo l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato
dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse
degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione.
Queste condizioni sono adempiute nella specie.
2.3 Il ricorso è tempestivo e rispetta i requisiti minimi prescritti dalla
legge (art. 60 LPGA e 52 PA). Il ricorrente ha versato l'anticipo
corrispondente alle presunte spese processuali entro il termine
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impartito. Il gravame è dunque ammissibile, nulla ostando all'esame
del merito dello stesso.
3.
3.1 Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la
Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i
suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del
21 giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681) ed il correlato Allegato II che
regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nonché il
Regolamento (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971
relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori
subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano
all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.1) come pure il
corrispondente Regolamento di applicazione (Regolamento CEE n°
574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del
Regolamento n° 1408/71, RS 0.831.109.268.11). Si tratta di una
normativa che si applica a tutte le rendite il cui diritto sorge a far data
dal 1° giugno 2002 o successivamente e che sancisce il principio della
parità di trattamento tra cittadini che risiedono in uno Stato membro
della Comunità europea ed i cittadini svizzeri (art. 3 e 6 del
Regolamento CEE n° 1408/71).
3.2 Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta
nell'allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri
della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono
sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora
il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo. Nella misura in cui
l'Accordo, in particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei
sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni
contrarie, l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle
condizioni di ottenimento di una rendita di invalidità svizzera sono
regolate dal diritto interno svizzero (DTF 130 V 257 consid. 2.4).
L'art. 80a LAI sancisce espressamente l'applicabilità nella presente
procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione europea,
dell'ALCP e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14
giugno 1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972
relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71.
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4.
Ai fini del presente giudizio occorre altresì preliminarmente precisare,
con particolare riferimento al diritto materiale, che, dal profilo
temporale, non trovano applicazione le modifiche della LAI del 6
ottobre 2006, entrate in vigore dal 1° gennaio 2008 (5a revisione della
LAI). Di seguito vengono quindi citate le disposizioni della LAI e della
LPGA nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2007.
5.
5.1 Va ricordato che in base all'art. 8 LPGA è considerata invalidità
l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente
o di lunga durata. L'art. 4 LAI precisa che l'invalidità può essere
conseguente ad infermità congenita, malattia o infortunio; il cpv. 2
della stessa norma stabilisce che l'invalidità è considerata insorgere
quando, per natura e gravità, motiva il diritto alla singola prestazione.
5.2 L'assicurato ha diritto ad una rendita intera se è invalido per
almeno il 70%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60%,
ad una mezza rendita se è invalido per almeno la metà e ad un quarto
di rendita se è invalido per almeno il 40% (art. 28 cpv. 1 LAI). In
seguito all'entrata in vigore dell'Accordo bilaterale, la limitazione
prevista dall'art. 28 cpv. 1ter LAI, secondo il quale le rendite per un
grado d'invalidità inferiore al 50% sono versate solo ad assicurati che
sono domiciliati e dimorano abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA),
non è più applicabile quando l'assicurato è cittadino dell'UE e vi
risiede.
5.3 Il diritto alla rendita, secondo l'art. 29 cpv. 1 LAI, nasce, al più
presto, nel momento in cui l'assicurato presenta un'incapacità
permanente di guadagno pari almeno al 40% (lettera a), oppure
quando egli è stato per un anno e senza notevoli interruzioni,
incapace al lavoro per almeno il 40% in media (lettera b). La prima
lettera si applica allorché lo stato di salute dell'assicurato si è
stabilizzato; la seconda se lo stato di salute è labile, vale a dire
suscettibile di evolvere verso un miglioramento od un peggioramento
(DTF 121 V 264, 111 V 21 consid. 2b).
5.4 Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o
parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di
compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel
campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata
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possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in
un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità al
guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o
parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro
equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla
salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto
l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente
esigibili.
6.
6.1 Giusta l'art. 17 cpv. 1 LPGA, se il grado d'invalidità del beneficiario
di una rendita d'invalidità subisce una modifica, che incide in modo
rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o
ridotta proporzionalmente o soppressa, d'ufficio o su richiesta.
La revisione avviene d'ufficio quando, in previsione di una possibile
modificazione importante del grado d'invalidità o di grande invalidità, è
stato stabilito un termine nel momento dell'erogazione della rendita o
dell'assegno per grandi invalidi, o allorché si conoscono fatti o si
ordinano provvedimenti che possono provocare una notevole
modificazione del grado d'invalidità o della grande invalidità (art. 87
cpv. 2 dell'ordinanza sull'assicurazione per l'invalidità del 17 gennaio
1961 [OAI, RS 831.201]).
Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di
ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza,
tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può
supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni
caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza
interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art.
88a cpv. 1 OAI). Se la capacità al guadagno o la capacità di svolgere
mansioni consuete peggiora, occorre tenere conto del cambiamento
determinante il diritto a prestazioni non appena esso perdura da tre
mesi senza interruzione notevole (art. 88a cpv. 2 OAI).
La costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite d'invalidità sono
soggette a revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato
di salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo
stato di salute è rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla
capacità di guadagno hanno subito un cambiamento importante (DTF
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113 V 275, consid. 1a, 109 V 116 consid. 3 b, 105 V 30; RCC 1989 p.
323, consid. 2a).
La riduzione o la soppressione della rendita è messa in atto al più
presto il primo giorno del secondo mese che segue la notifica della
decisione (art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI). L'aumento della rendita avviene
invece al più presto a partire dal mese in cui è stata prevista la
revisione d'ufficio oppure, se l'assicurato ha chiesto la revisione, dal
mese in cui la domanda è stata inoltrata (art. 88bis cpv. 1 lett. a e b
OAI).
6.2 Nella specie, si tratta di una revisione d'ufficio in quanto, sebbene
il ricorrente abbia formulato in data 10 ottobre 2005 (doc. 182) una
domanda d'aggravamento, la procedura di revisione era già stata
avviata dall'amministrazione il 15 agosto 2005 (doc. 175 e 178).
Questa soluzione è inoltre più favorevole per il ricorrente alla luce
dell'art. 88bis OAI.
6.3 Il punto di partenza per stabilire se il grado d'invalidità si è
modificato in maniera da influire sul diritto a prestazioni è costituito
dall'ultima decisione che ha esaminato materialmente il diritto alla
rendita (DTF 133 V 108 consid. 5.4). Il periodo di riferimento
nell'ambito della presente vertenza è pertanto quello intercorrente fra
la decisione del 7/22 dicembre 2000, con la quale l'Ufficio AI del
Cantone di Lucerna ha erogato in favore dell'assicurato una mezza
rendita AI a decorrere dal 1° marzo 1996, ed il 10 luglio 2007, data
della decisione su opposizione impugnata.
7.
L'interessato non ha più lavorato, praticamente, dopo il 1° maggio
1991, sebbene per il seguito, e fino l'8 settembre 1992 (ultimo giorno
di attività effettivo), abbia fatto registrare periodi di ripresa parziale del
lavoro e periodi di completa inabilità (doc. 39).
La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è di carattere
giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b; 110 V
275, 105 V 207). In base all'art. 16 LPGA, applicabile per il rinvio
dell'art. 28 cpv. 2 LAI, per valutare il grado d'invalidità, il reddito che
l'assicurato potrebbe conseguire esercitando l'attività ragionevolmente
esigibile da lui dopo la cura medica e l'eventuale esecuzione di
provvedimenti d'integrazione (reddito da invalido), tenuto conto di una
situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il
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reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato
invalido (reddito da valido). In altri termini l'assicurazione svizzera per
l'invalidità risarcisce soltanto la perdita economica che deriva da un
danno alla salute fisica o psichica dovuto a malattia o infortunio, non la
malattia o la conseguente incapacità lavorativa (metodo generale del
raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p.
84).
In carenza di documentazione economica, la documentazione medica
costituisce un importante elemento di giudizio per determinare quali
lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato, ma non
spetta al medico graduare il tasso d'invalidità dell'assicurato (DTF 114
V 314, 105 V 158).
Infatti, per costante giurisprudenza le certificazioni mediche possono
costituire importanti elementi d'apprezzamento del danno invalidante,
allorché permettono di valutare l'incapacità lavorativa e di guadagno
dell'interessato in un'attività da lui ragionevolmente esigibile (DTF 115
V 134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c). Inoltre, perché un rapporto
medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed
esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami
approfonditi, prenda conto di tutte le affezioni di cui si lamenta
l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti
(anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o
nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto
devono inoltre essere motivate (DTF 125 V 352, 122 V 160).
8.
8.1 Nel riconoscere inizialmente il diritto alla mezza rendita AI
l'autorità amministrativa si era fondata su di una documentazione
medica dalla quale traspariva che l'assicurato era portatore di una
sindrome lombospondilogena a sinistra da media a grave, in struttura
alterata, ernia discale mediolaterale a sinistra, disturbi residui alla
radice del pollice destro con sospetto neuroma recidivo in esiti di ferita
del 1990 ed asportazione di neuroma nel 1991 e 1992, disturbi residui
dell'articolazione del polso sinistro ed instabilità a livello ulnare in esito
a distorsione del 1992 ed intervento correttivo del 1994, sovrappeso,
abuso nicotinico (doc. 128, perizia MEDAS del 3 febbraio 1997 ed
anche incarto INSAI/SUVA). Queste patologie, secondo i medici del
MEDAS, se impedivano all'interessato di riprendere il suo precedente
lavoro di imbianchino, non giustificavano alcuna riduzione della
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capacità lavorativa in un'attività leggera. L'Ufficio AI cantonale ha
quindi ritenuto un'incapacità lavorativa del 25%, da cui è risultato il
diritto alla mezza rendita d'invalidità (cfr. raffronti dei redditi, doc. 130 e
155).
8.2 Al momento della revisione in esame è stata evidenziata la
diagnosi di "riferiti episodi lombosciatalgici da verosimile iniziale
lomboartrosi in paziente con esame neurologico nella norma,
pregressi riferiti traumi al 1° dito mano destra ed al polso sinistro
senza postumi funzionali di rilievo, obesità stenica, sindrome delle
apnee ostruttive del sonno di grado lieve" (cfr. perizia medica
particolareggiata del 5 ottobre 2005, doc. 188). Il Dott. Boccucci,
autore delle perizie di parte del 2 settembre 2005 e del 20 luglio 2006
(identica alla prima) pone una serie di rilevamenti diagnostici privi di
significato invalidante e che, per la maggior parte, non trovano
riscontro nella documentazione oggettiva esibita dallo stesso
specialista.
9.
9.1 Divergenti sono i pareri circa le ripercussioni invalidanti delle
menzionate affezioni. In effetti, il medico dell'INPS pone un tasso
d'invalidità limitato al 30% giudicando il paziente idoneo ad esercitare
un'attività diversa dall'ultimo lavoro. Il Dott. Lüthi (doc. 192) e la
Dott.ssa Sereni-Keller (doc. 203, 206), medici dell'UAIE, ritengono che
la situazione valetudinaria è stabile e che un'attività leggera è sempre
esigibile senza limitazioni. Dal canto suo, il Dott. Boccucci considera il
paziente inabile in misura superiore ai due terzi.
9.2 Va rilevato che in base agli esami eseguiti in sede INPS, dal punto
di vista ortopedico/neurologico, non sembrano essere più presenti
quelle limitazioni funzionali descritte al momento in cui la mezza
rendita AI venne assegnata. Il medico dell'INPS descrive un rachide
lombare ipomobile solo nei gradi estremi, una lieve spinalgia
pressoria, la manovra di Lasègue è appena accennata nei gradi
estremi; la deambulazione è possibile senza appoggio su punte e
talloni; non sussistono più turbe trofiche muscolari agli arti superiori o
inferiori; non esistono più limitazioni funzionali di rilievo degli arti
superiori ed inferiori, l'esame neurologico è negativo. Tale situazione
viene confermata dalla Dott.ssa Sereni Keller nei due rapporti
menzionati. Per il resto, le condizioni di salute dell'interessato, ancora
di giovane età, sono buone. Le altre turbe, solamente riferite dal Dott.
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Boccucci, sono del tutto banali e non invalidanti. Si tratta di patologie
assai comuni e/o, comunque, di livello leggero. Di fatto, turbe quali la
bronchite cronica, un lieve rigurgito mitralico (appena riscontrabile
all'ecocardiogramma), anomalie insignificanti all'EEG, una comune
sinusite, un'ernia iatale da scivolamento, ragadi anali, una sindrome
dispetica in gastroduodenite, una steatosi (grasso) epatica ed una
bradicinesia spermatozoica sono forme morbose che non limitano la
capacità di lavoro residua dell'interessato. Lo stesso si può dire del
fenomeno roncopatico dovuto a delle apnee notturne anche queste di
livello lieve. In caso di necessità, questo disturbo può essere
prevenuto con successo con sonno couadiuvato da un C-Pap.
9.3 Alla luce di quanto precede, il collegio giudicante ritiene che non vi
è alcun argomento che deponga in favore di un preteso peggioramento
dello stato di salute dell'assicurato. Le patologie messe in evidenza
nella procedura di revisione non giustificano un dimostrano un
aggravamento della capacità lavorativa. Le limitazioni funzionali, in
particolare agli arti, sono tutto sommato molto moderate e non si vede
come possano giustificare un aggravamento dello stato di salute
dell'interessato. Su questo punto, il parere del servizio medico
dell'UAIE può essere condiviso. Peraltro, non vi sono nei diversi
documenti esibiti dall'insorgente sufficienti elementi che avrebbero
giustificato ulteriori accertamenti d'ufficio. Le condizioni di salute
attuali e quelle inerenti alla procedura di revisione sono state accertate
in modo adeguato. Non risultano patologie recenti che potrebbero
porre in dubbio quanto già stabilito. Infine, per quanto attiene alla
documentazione esibita dopo la replica (invio dell'11 settembre 2009
all'UAIE, trasmesso al TAF), questa non solo non dimostra alcun
peggioramento della situazione valetudinaria dell'assicurato, ma anzi
attesta la scarsa rilevanza patologica e debilitativa delle affezioni
attuali. Oltretutto tale documentazione esula ampiamente dal periodo
di cognizione giudiziaria, limitato, di principio, alla data dell'impugnata
decisione del 10 luglio 2007 (cfr. consid. 6.3).
Facendo difetto un peggioramento, non sono dati quindi i motivi per
procedere ad una revisione nel senso voluto dal ricorrente. Il ricorso è
pertanto respinto e l'impugnata decisione confermata.
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10.
10.1 Le spese processuali, di Fr. 300.-, sono poste a carico
dell'insorgente e vengono compensate con l'anticipo da lui fornito il 19
maggio 2008.
10.2 Visto l'esito del ricorso, non vengono riconosciute indennità per
spese ripetibili per la parte ricorrente.
Per quel che concerne l'UAIE, le autorità federali non hanno diritto ad
un'indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 del regolamento del 21
febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nella cause dinanzi al
Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]).
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, ammontanti a Fr. 300.-, sono poste a carico del
ricorrente e sono compensate con l'anticipo fornito.
3.
Comunicazione a:
- rappresentante del ricorrente (raccomandata A/R)
- autorità inferiore (n. di rif. )
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna
I rimedi di diritto sono menzionati alla pagina seguente.
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Francesco Parrino Dario Croci Torti
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Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e
segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17
giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le
conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere
firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della
parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono
essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione:
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