B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte III
C-5571/2014, C-5572/2014, C-5574/2014
Sen t en z a d e l 2 2 a p r i l e 2 0 1 5
Composizione
Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio),
Blaise Vuille, Andreas Trommer,
cancelliere Reto Peterhans.
Parti
A._______,
patrocinato dall'avv. Marco Armati,
Broggini Armati Studio Legale SA,
Contrada di Verla 1, casella postale 5187,
6901 Lugano,
ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Rifiuto dell'autorizzazione d'entrata nello Spazio Schengen in
favore di B._______, C._______ e D._______.
C-5571/2014, C-5572/2014, C-5574/2014
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Fatti:
A.
Il 28 maggio 2014 A._______, cittadino elvetico di origini egiziane residente
a E._______, ha chiesto all'Ambasciata di Svizzera al Cairo il rilascio di un
visto Schengen della durata di 60 giorni in favore di B._______, C._______
e D._______, affinché questi ultimi potessero recarsi nel nostro Paese per
rendergli visita.
B._______, cittadina egiziana nata il (…) è sorella di A._______, così come
C._______, anch'essa cittadina egiziana, nata il (…). D._______ è invece
figlio di C._______ e nipote di A._______ (di seguito: ricorrente o invitante).
B.
In data 4 giugno 2014, l'Ambasciata di Svizzera al Cairo ha emanato tre
decisioni negative concernenti gli invitati, mediante modulo standard
Schengen, contro cui il 1° luglio 2014 l'invitante ha interposto op-posizione.
C.
C.a L'autorità inferiore ha respinto le citate opposizioni il 20 agosto 2014.
L'allora Ufficio federale della migrazione (dal 1° gennaio 2015: Segreteria
di Stato della migrazione, SEM) ha ritenuto che per quanto riguarda
B._______ il rientro in patria al termine della validità di un eventuale visto
non fosse sufficientemente garantito. Ciò in ragione della situazione perso-
nale dell'invitata (età avanzata, vedovanza ed il fatto che non ha dimostrato
i propri mezzi finanziari in patria), nonché della difficile situazione socio-
economica in Egitto. La SEM ha altresì ricordato che le dichiarazioni d'in-
tenzione da parte degli ospiti non sono vincolanti e sufficienti per escludere
un tale rischio. In definitiva sono determinanti unicamente i possibili com-
portamenti della persona invitata dedotti dall'analisi della documentazione
agli atti. L'autorità inferiore ha infine argomentato che vista l'età ormai re-
lativamente avanzata, l'interessata potrebbe essere tentata di prolungare il
proprio soggiorno nel nostro Paese al fine di usufruire di un sistema me-
dico-sanitario più sviluppato di quello egiziano.
C.b L'autorità inferiore ha confermato – sostanzialmente con le medesime
motivazioni – anche la decisione resa dall'Ambasciata di Svizzera al Cairo
a proposito della richiesta di visto in favore di C._______.
C.c Per ciò che concerne invece la richiesta di un'autorizzazione d'entrata
nello Spazio Schengen di D._______ la SEM ha considerato – come per
la madre e la zia – che l'interessato non fosse stato in grado di dimostrare
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i propri mezzi finanziari in Egitto e che non ha mai viaggiato in Europa.
Inoltre, alla luce della difficile situazione sociale, economica e politica nel
paese d'origine, l'autorità inferiore ha considerato che la garanzia del rim-
patrio – espressa tramite dichiarazioni non ritenute vincolanti – non fosse
sufficientemente garantita, non potendosi escludere che una volta giunto
in territorio Schengen D._______ voglia rimanervi nella speranza di trovare
delle condizioni di vita migliori.
D.
In data 29 settembre 2014 (cfr. data dei plichi raccomandati) A._______ è
insorto contro le decisioni riguardanti le sorelle ed il nipote, chiedendo al
Tribunale amministrativo federale (di seguito: Tribunale) l'annullamento e
di conseguenza la concessione di un visto Schengen per i tre invitati della
durata di due mesi.
E.
E.a I gravami riguardanti B._______ e C._______ contenevano sostanzial-
mente le medesime censure rivolte all'autorità inferiore. Il ricorrente ha stig-
matizzato la maniera di agire dell'autorità inferiore, sostenendo che esso
equivale in pratica ad un divieto d'entrata generalizzato. Tale prassi inoltre
non troverebbe fondamento in alcuna base legale e di conseguenza sa-
rebbe arbitraria. A._______ ha altresì rimproverato alla SEM di non essersi
minimamente soffermata sul motivo del viaggio nel caso delle interessate,
le quali non sono mai state in Svizzera e non vedono il ricorrente ormai dal
2011, a causa del tormentato periodo che l'Egitto sta attraversando. In me-
rito ai dubbi sollevati dall'autorità inferiore sullo stato di salute delle invitate,
nate rispettivamente nel 1944 e 1953, il ricorrente ha sottolineato come
queste godano in realtà di ottima salute, ritenendo i dubbi sollevati dalla
SEM come semplici illazioni prive di qualsivoglia fondamento. A._______
ha fermamente negato che le sorelle siano intenzionate a rimanere in Sviz-
zera una volta scaduto il visto Schengen in questione. Al proposito
B._______ e C._______ si sono offerte di sottoscrivere una dichiarazione
giurata in cui formalizzano l'impegno a ritornare in Egitto alla scadenza
dell'eventuale visto. I citati ricorsi contengono altresì delle censure riguar-
danti le garanzie di rientro in patria fornite dalle interessate, le quali faticano
a comprendere cosa avrebbero dovuto o potuto produrre al fine di giustifi-
care il loro soggiorno presso il fratello. Oltre a ciò il ricorrente contesta l'ap-
prezzamento dell'autorità inferiore secondo cui il fatto di non aver mai viag-
giato nell'area Schengen costituirebbe un problema ed un indizio della vo-
lontà di rimanervi una volta scaduto il visto. Infine il ricorrente ha sottoli-
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neato come la decisione resa dalla SEM sia in contraddizione con le moti-
vazioni espresse a suo tempo dall'Ambasciata di Svizzera al Cairo, la quale
aveva unicamente argomentato che le interessate non avessero fornito
delle giustificazioni plausibili circa lo scopo e le condizioni del viaggio pre-
visto, argomento peraltro recisamente contestato anche in questa sede
dalle interessate.
E.b A._______ nell'atto ricorsuale riguardante il nipote D._______ ha con-
testato integralmente le considerazioni espresse sia dall'autorità inferiore,
sia precedentemente dall'Ambasciata di Svizzera al Cairo. A mente del ri-
corrente la decisione impugnata sarebbe carente nella motivazione, mani-
festamente infondata e contraria al diritto, oltre che arbitraria. Come nel
caso dei gravami riguardanti la madre e la zia di D._______, il ricorrente
ha affermato che la SEM ha pronunciato un divieto di ingresso generaliz-
zato, senza effettuare alcun apprezzamento del caso concreto (in partico-
lare per quanto riguarda i motivi del viaggio e la situazione personale
dell'invitato), prassi che sarebbe sprovvista di qualsivoglia base legale e
contraria al diritto internazionale. Anche in questo caso l'insorgente ha so-
stenuto che la decisione della SEM sia in contrasto con quella resa a suo
tempo dalla Rappresentanza diplomatica al Cairo, poiché quest'ultima si
sarebbe limitata ad affermare che l'interessato non avrebbe fornito giustifi-
cazioni plausibili circa lo scopo e le condizioni del viaggio in Svizzera, al
contrario la SEM si sarebbe limitata ad insinuare che D._______ – vista
l'età e le condizioni politiche ed economiche in cui versa l'Egitto – sarebbe
tentato di rimanere in Svizzera anche dopo lo scadere del visto Schengen.
F.
In sede di risposta, presentata il 18 novembre 2014, la SEM si è limitata ad
affermare che nei tre casi in esame, le argomentazioni addotte non per-
mettono di modificare le decisioni impugnate, precisando unicamente che
per quanto concerne D._______, al momento della domanda di visto
presso l'Ambasciata di Svizzera al Cairo, questi aveva indicato di eserci-
tare la professione di autista ("driver"), mentre nel ricorso ha asserito di
essere docente universitario.
G.
G.a Il ricorrente ha presentato le repliche concernenti B._______ e
C._______ il 24 dicembre 2014, constatando che l'autorità inferiore non ha
apportato alcun elemento nuovo rispetto alle decisioni oggetto di gravame
e osservato che la stessa nemmeno si è chinata sulle argomentazioni sol-
levate in sede ricorsuale.
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G.b La replica legata al caso di D._______ è stata presentata il 26 gennaio
2015. Il ricorrente ha formulato le medesime osservazioni valide per la ma-
dre e la zia dell'interessato, precisando tuttavia che quest'ultimo svolge la
professione di docente in una scuola superiore, mentre parallelamente è
attivo quale autista per arrotondare le proprie entrate.
Diritto:
1.
1.1 Riservate le eccezioni previste all'art. 32 LTAF, giusta l'art. 31 LTAF il
Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese
dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF.
1.2 In particolare, le decisioni in materia di rifiuto dell'autorizzazione d'en-
trata nello Spazio Schengen rese dalla SEM – la quale costituisce un'unità
dell'amministrazione federale come definita all'art. 33 lett. d
LTAF – possono essere impugnate dinanzi al Tribunale, il quale statuisce
in via definitiva (art. 1 cpv. 2 LTAF in relazione con l'art. 83 lett. c cifra 1
LTF).
1.3 Riservati i casi in cui la LTAF non dispone altrimenti la procedura di-
nanzi al Tribunale è retta dalla PA (art. 37 LTAF). A._______, che ha pre-
cedentemente inoltrato opposizione (cfr. opposizione del 1° luglio 2014 va-
lida per i tre invitati), ha il diritto di ricorrere (art. 48 cpv. 1 PA) ed i suoi
ricorsi, presentati nella forma e nei termini prescritti dalla legge, sono rice-
vibili (art. 50 e 52 PA).
2.
Ai sensi dell'art. 49 PA i motivi di ricorso sono la violazione del diritto fede-
rale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, l'accerta-
mento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti nonché l'inade-
guatezza, nella misura in cui un'autorità cantonale non abbia giudicato
come autorità di ricorso. Il Tribunale applica d'ufficio il diritto federale nella
procedura ricorsuale e non è vincolato in alcun caso dai motivi del ricorso
(cfr. art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione
impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (DTAF 2009/57 consid. 1.2;
ANDRÉ MOSER ET AL., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht,
Handbücher für die Anwaltspraxis, tomo X, 2a ed., 2013, n. 3.197; PIERRE
MOOR, Droit administratif, Vol. II, 3a ed., 2011, n. 2.2.6.5). Rilevante è in
primo luogo la situazione di fatto al momento del giudizio (DTAF 2014/1
C-5571/2014, C-5572/2014, C-5574/2014
Pagina 6
consid. 2 e giurisprudenza ivi citata).
3.
Sebbene A._______ abbia presentato tre atti ricorsuali, ognuno per ogni
persona invitata, il Tribunale costata che le tre decisioni avversate concer-
nono fatti di uguale o simile natura e pongono gli stessi o simili termini di
diritto, di modo che si giustifica la congiunzione delle cause e la pronuncia
di una sola sentenza per un motivo di economia processuale (cfr. ANDRÉ
MOSER ET AL., op. cit., n. 3.17)
4.
La politica delle autorità svizzere in materia di visti riveste un ruolo impor-
tante nella prevenzione dell'immigrazione clandestina (cfr. Messaggio del
Consiglio federale relativo alla legge sugli stranieri dell'8 marzo 2002, FF
2002 3327, pag. 3351). Non potendo accogliere tutti gli stranieri che desi-
derano venire in questo paese, sia per un soggiorno di corta durata che
per un soggiorno di lunga durata, le autorità svizzere possono applicare
legittimamente una politica d'ammissione restrittiva (DTF 135 I 143 consid.
2.2; cfr. anche sentenze del TAF C-5953/2013 del 26 giugno 2014 consid.
3; C-1450/2013 del 23 ottobre 2013 consid. 3; C-4852/2011 del 20 marzo
2013 consid. 3). La legislazione svizzera sugli stranieri non garantisce né
il diritto d'entrata in Svizzera né quello al rilascio di un visto. La Svizzera,
come gli altri Stati, non è tenuta ad autorizzare di principio l'entrata di stra-
nieri nel suo territorio. Questa decisione viene presa dalla Svizzera auto-
nomamente in accordo con il diritto internazionale pubblico (Messaggio ci-
tato in FF 2002 3327 pag. 3390; DTF 135 II 1 consid. 1.1; DTAF 2014/1
consid. 4.1.1; 2011/48 consid. 4.1 e 2009/27 consid. 3 e la giurisprudenza
ivi citata).
5.
5.1 Nella presente fattispecie si applicano le norme di diritto nazionale con-
cernenti la procedura di visto, l'entrata e la partenza dalla Svizzera, per
quanto gli Accordi di associazione alla normativa Schengen non prevedano
disposizioni divergenti (art. 2 cpv. 4 e 5 LStr [RS 142.20]).
5.2 Per un soggiorno di una durata massima di 90 giorni in Svizzera, rispet-
tivamente nello Spazio Schengen, l'art. 2 cpv. 1 dell'ordinanza del 22 otto-
bre 2008 concernente l'entrata e il rilascio del visto (OEV, RS 142.204) rin-
via al regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consi-
glio del 15 marzo 2006 che istituisce un codice comunitario relativo al re-
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gime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (Codice fron-
tiere Schengen, GU L 105/1 del 13 aprile 2006, pagg. 1-32), il cui art. 5 è
stato modificato dall'art. 1 del regolamento (UE) n. 610/2013 del Parla-
mento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 modificante il Codice
frontiere Schengen, la convenzione d'applicazione dell'accordo di Schen-
gen, i regolamenti (CE) n. 1683/95 e (CE) n. 539/2001 del Consiglio e i
regolamenti (CE) n. 767/2008 e (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo
e del Consiglio (GU L 182 del 29 giugno 2013). Le condizioni d'entrata da
essi previste corrispondono essenzialmente a quelle di cui all'art. 5 LStr.
5.3 È inoltre necessario giustificare lo scopo e le condizioni di soggiorno,
nonché disporre di mezzi finanziari sufficienti (art. 5 cpv. 1 lett. b LStr, art.
5 cpv. 1 lett. c Codice frontiere Schengen e art. 14 cpv. 1 lett. a-c del rego-
lamento [CE] n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 lu-
glio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti [Codice dei visti,
GU L 243/1 del 15 settembre 2009, pagg. 1-58]). I cittadini di paesi terzi
che intendono entrare nello Spazio Schengen devono comprovare che, tra-
scorso il periodo concesso dal visto, lasceranno la Svizzera entro il termine
stabilito (art. 14 cpv. 1 lett. d; art. 21 cpv. 1 Codice dei visti; art. 5 cpv. 2
LStr). Infine non devono essere segnalati nel Sistema d'informazione
Schengen (SIS II) ai fini della non ammissione e non essere considerati
una minaccia per l'ordine pubblico, la sicurezza interna, la salute pubblica
o le relazioni internazionali di uno degli Stati membri (art. 5 cpv. 1 lett. c
LStr; art. 5 cpv. 1 lett. d ed e Codice frontiere Schengen).
5.4 La pratica e la giurisprudenza relative all'art. 5 LStr, ed in particolare a
proposito della garanzia di rimpatrio prevista all'art. 5 cpv. 2 LStr, possono
essere applicate alla presente fattispecie (in merito ai dettagli di tale pro-
blematica, cfr. DTAF 2009/27 consid. 5.2 e 5.3).
6.
Se le condizioni per rilasciare un visto al fine di entrare nello Spazio Schen-
gen non sono adempiute, in casi eccezionali è comunque possibile conce-
dere un visto a validità territoriale limitata. Lo Stato membro interessato
può fare segnatamente uso di tale possibilità, se lo ritiene giustificato per
motivi umanitari, di interesse nazionale o in virtù di obblighi internazionali
(art. 25 cpv. 1 lett. a Codice dei visti, nonché art. 5 cpv. 4 lett. c Codice
frontiere Schengen).
7.
In qualità di Paese dello Spazio Schengen, la Svizzera applica parimenti il
Regolamento n. 539/2001 del Consiglio del 15 marzo 2001 (GU L 81 del
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21 marzo 2001), il cui art. 1 § 1 e 2 prescrive che i cittadini dei paesi terzi
che figurano nell'allegato I al medesimo Regolamento devono essere in
possesso del visto all'atto di attraversamento delle frontiere esterne degli
Stati Schengen. In proposito, essendo l'Egitto, contemplato nel sopracitato
allegato I, gli invitati, quali cittadini egiziani, soggiacciono all'obbligo del vi-
sto.
8.
8.1 Al fine di valutare se l'uscita dallo Spazio Schengen alla scadenza del
previsto soggiorno risulti sufficientemente assicurata, è necessario giudi-
care un comportamento futuro. Ora, non è possibile constatare in modo
certo un fatto non ancora accaduto, tuttavia si possono emettere delle sup-
posizioni, considerando l'insieme delle circostanze della fattispecie e i dati
concreti che risultano dalla situazione generale del paese d'origine del ri-
chiedente.
8.2 A questo proposito è utile soffermarsi sull'attuale situazione politica,
economica e sociale dell'Egitto. Dal 2011 essa è marcata dall'instabilità.
Nel febbraio del 2011 l'allora presidente Hosni Mubarak, al potere da de-
cenni, è stato destituito a seguito della repressione delle proteste popolari,
le quali si inserivano nel contesto della cosiddetta "Primavera araba". Dopo
un periodo di transizione durante il quale il paese è stato governato da un
regime provvisorio controllato dall'esercito, nel giugno del 2012 Mohamed
Morsi, esponente del movimento dei Fratelli musulmani, è stato eletto alla
presidenza. Ciò non ha però contribuito a calmare la situazione politica del
paese. Al contrario gli scontri e le proteste sono perdurate ed hanno rag-
giunto l'apice nell'estate del 2013 quando i militari hanno deposto il presi-
dente Morsi. Le elezioni del maggio 2014 hanno decretato la vittoria Abd
al-Fattah al-Sisi, già a capo della giunta militare (fonti: sito internet del Di-
partimento federale degli affari esteri, versione del 26 gennaio 2015, con-
sultato il 23 febbraio 2015, > Rappresentanze e consigli
di viaggio > Egitto > Consigli di viaggio – Egitto; sito internet del Ministero
degli esteri della Repubblica federale tedesca, versione del 3 feb-
braio 2015, consultato il 23 febbraio 2015, >
Außen- und Europapolitik > Länderinformationen > Ägypten > Reise- und
Sicherheitshinweise).
8.3 Ad oggi la situazione in Egitto non può certo dirsi tranquilla. Negli ultimi
mesi, specialmente nella capitale, vi è stato un susseguirsi di attentati ter-
roristici. Oltre a ciò in altre zone del paese, ed in particolare nella penisola
del Sinai, sussistono importanti problemi di sicurezza legati alla presenza
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di frange che rappresentano l'islamismo più radicale e che sono in aperto
conflitto con le autorità statali.
8.4 Anche sul piano economico, l'Egitto sta attraversando un periodo diffi-
cile, in quanto i problemi in quest'ambito rappresentano una delle cause
dei disordini iniziati nel 2011. Condizioni di povertà generalizzata, unite a
limitate prospettive d'impiego, hanno contribuito al malcontento sfociato
nella caduta del regime di Mubarak. Da allora il governo ha tentato di con-
trastare le difficoltà economica mediante riforme, che unite all'incertezza
politica, hanno messo a dura prova le finanze dello Stato e rallentato sen-
sibilmente la crescita economica. Settori chiave dell'economia egiziana, in
particolare turismo e industria manifatturiera, sono tra i più colpiti dalla crisi
economica. Dal 2011 gli scambi commerciali con l'estero sono diminuiti e
l'economia in generale dipende da aiuti esterni (in prevalenza provenienti
dai paesi del Golfo Persico) al fine di garantire l'importazione di beni es-
senziali per l'economia. Questa situazione ha altresì avuto come conse-
guenza la svalutazione della moneta locale (sterlina egiziana) e un forte
incremento dell'inflazione (fonte: sito internet della Central Intelligence
Agency, > Library > Publications > The World Factbook >
Egypt).
8.5 A proposito della situazione medico-sanitaria in Egitto il Tribunale rileva
che non può essere comparata a quella elvetica. Quest'ultima risulta es-
sere in generale migliore, in quanto le cure mediche nel paese di residenza
degli invitati non appare sempre garantita (cfr. sito internet del Dipartimento
federale degli affari esteri precitato).
9.
Tenuto conto delle considerazioni relative alla situazione socioeconomica
in Egitto, nonché delle differenze tra questo paese e la Svizzera, la valuta-
zione della SEM, secondo cui il rischio di un'uscita non conforme ai termini
prestabiliti appaia relativamente elevato per i tre interessati, non può es-
sere contestata. Ciononostante trarre delle conclusioni basandosi unica-
mente sulla situazione generale del paese d'origine, porterebbe ad una va-
lutazione dei fatti eccessivamente generalizzata. Occorre pertanto esami-
nare l'insieme delle circostanze del caso concreto; in particolare eventuali
obblighi familiari, sociali o professionali possono costituire una prognosi fa-
vorevole in vista di una partenza regolare dalla Svizzera. Al contrario in
assenza di tali elementi il rischio di aggiramento delle regole di diritto degli
stranieri può essere considerato elevato.
10.
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Pagina 10
10.1 Per quanto attiene alla situazione personale, familiare e patrimoniale
di B._______, il Tribunale costata che essa è nata nel 1944, è madre di
quattro figli (di cui due vivono in Egitto) ed è casalinga. Come precedente-
mente rilevato, essa vorrebbe entrare nello Spazio Schengen, unitamente
alla sorella ed al nipote, al fine di poter rendere visita al fratello (qui ricor-
rente) domiciliato a E._______, cittadino elvetico dal 1990. A._______,
classe 1949, risiede in Svizzera dal 1979, anno in cui ha sposato una cit-
tadina elvetica; egli è padre di due figli maggiorenni ed è da poco pensio-
nato. Nell'atto ricorsuale quest'ultimo ha sostenuto che la sorella gode di
ottima salute e non necessita di alcuna cura medica, inoltre essa non
avrebbe nessuna intenzione di rimanere nello Spazio Schengen al termine
della validità di un eventuale visto. Sul piano finanziario il ricorrente non ha
fornito particolari ragguagli in merito alla situazione finanziaria di
B._______, ma ha unicamente fornito proprie garanzie in merito alla co-
pertura delle spese del soggiorno in Svizzera della sorella.
10.2 La situazione personale di C._______ è simile a quella della sorella.
Da un'analisi degli atti di causa risulta che l'interessata è nata nel 1953, è
coniugata e madre di tre figli, tra cui D._______. Nell'atto ricorsuale
A._______ asserisce che la sorella gode di ottima salute. C._______ viene
inoltre definita come benestante, ma oltre a questa affermazione e a quella
secondo cui la stessa goda di ottima salute, il ricorrente non ha fornito al-
cun elemento in grado di far luce sulle condizioni economiche e di salute
dell'invitata. Al contrario l'insorgente ha unicamente asserito di potersi far
carico personalmente dei costi legati al soggiorno della sorella (come detto
da lui stesso definita benestante), la quale non avrebbe intenzione di rima-
nere nello Spazio Schengen al termine della validità del visto.
10.3 In merito alla situazione personale, professionale ed economica del
terzo invitato D._______ il Tribunale costata quanto segue. Egli è nipote
del qui ricorrente e figlio di C._______, classe 1973 è coniugato e padre di
un figlio. È attivo professionalmente in Egitto quale insegnante in una
scuola superiore; dalle allegazioni del ricorrente risulta che D._______ è
laureato e per la mansione di insegnante percepisce "un reddito fisso e
dignitoso". L'ammontare di quest'ultimo, come pure la materia insegnata e
la natura della scuola in questione, non sono tuttavia specificati. Parallela-
mente all'insegnamento egli lavora come autista, al fine di "arrotondare le
proprie entrate". Come nei casi riguardanti la madre e la zia dell'interes-
sato, il ricorrente non ha fornito spiegazioni più dettagliate in merito all'en-
tità del patrimonio, delle prospettive professionali e della situazione fami-
liare (segnatamente informazioni riguardanti la moglie e il figlio) di
D._______.
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Pagina 11
10.4 In sunto il Tribunale constata che il ricorrente si è limitato a fornire
generiche informazioni circa la situazione degli interessati nel loro paese
d'origine, in particolare per quanto riguarda i legami familiari e le condizioni
economiche in cui versano B._______, C._______ e D._______.
11.
Dai documenti agli atti non emergono indizi indicanti precedenti richieste di
visti o precedenti soggiorni in Svizzera degli inviati. Invero è lo stesso ricor-
rente ad affermare che le sorelle ed il nipote non sono mai stati in Svizzera
(cfr. atti ricorsuali pag. 5).
12.
12.1 Come già rilevato, la giurisprudenza di questo Tribunale indica che
ogni domanda di visto implica un'analisi individualizzata (cfr. ad esempio la
sentenza del TAF C-3737/2013 del 21 giugno 2014 consid. 6.2
ed i riferimenti ivi citati). In questo senso, ed a proposito di B._______, è
opinione dello scrivente organo giudicante, che vista l'età, ossia quasi 71
anni (essa è nata il […]) e in virtù del fatto che essa non abbia mai effettuato
alcun soggiorno in Svizzera, non si possa escludere che l'interessata sia
tentata di proseguire la permanenza in Svizzera per differenti ragioni, siano
esse mediche, legate alla difficile situazione in Egitto, alla voglia di benefi-
ciare di condizioni di vita migliori oppure semplicemente per stare vicino al
fratello residente in Svizzera o ai due figli che si trovano all'estero. Su que-
sto punto l'autorità inferiore non può essere smentita, e l'argomentazione
sollevata da quest'ultima (cfr. decisione impugnata, pag. 3) non è certo
confutata dalle assicurazioni fornite dal ricorrente in merito all'attuale ottimo
stato di salute della sorella, del resto A._______ non ha fornito alcuna
prova a sostegno di tale affermazione.
12.2 È opinione dello scrivente Tribunale che quanto poc'anzi affermato
valga anche per la seconda invitata, ossia C._______. Come giustamente
rimarcato dalla SEM, anch'essa può ormai essere inserita nella fascia di
popolazione che a causa dell'età, avendo compiuto 62 anni lo scorso (…),
è suscettibile di necessitare in qualsiasi momento di cure mediche, a volte
importanti. Come nel caso di B._______, il ricorrente non ha fornito alcuna
prova atta a dimostrare il buon stato di salute della richiedente, così come
non ha fornito particolare ragguagli in merito ai suoi legami familiari e
sociali nel paese di residenza.
12.3 Per quanto invece concerne D._______, il Tribunale considera che in
virtù della sua età (egli è nato il […]) e vista la situazione economica e
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politica in Egitto, la SEM non può essere criticata per non aver escluso il
rischio che, una volta giunto nello Spazio Schengen, l'interessato desideri
prolungarvi la propria permanenza, con la speranza di trovarvi condizioni
di vita migliori rispetto a quelle della sua terra natale; inoltre come nel caso
delle altre invitate, con il suo gravame A._______ non ha fornito alcuna
prova atta a dimostrare la reale situazione economica in cui versa l'interes-
sato in Egitto, così come non ha sufficientemente chiarito quale sia la sua
situazione familiare. Di conseguenza, a proposito del rischio rischio risul-
tante dal fatto che la persona a beneficio d'un visto d'entrata non lasci la
Svizzera entro i termini del suo soggiorno ai sensi dell'art. 5 cpv. 2 LStr, il
Tribunale ritiene fondate le preoccupazioni dell'autorità inferiore.
13.
Visto quanto precede, il mero desiderio dell'ospitante, perfettamente
comprensibile, di invitare le sorelle ed il nipote in Svizzera non può
costituire di per sé un motivo giustificante la concessione del visto. Come
si è visto, la legislazione elvetica in materia di stranieri non garantisce alcun
diritto all'entrata, né tantomeno alla concessione di un visto. In effetti, fatti
salvi gli obblighi derivanti dal diritto internazionale, si tratta di una
competenza che le autorità esercitano autonomamente (cfr. consid. 4). La
regolamentazione Schengen, ripresa dalla Svizzera nell'ambito della
conclusione degli accordi di associazione a Schengen, limita nondimeno
l'autonomia degli Stati parte a questi accordi, introducendo condizioni
unificate valide per tutti gli Stati membri, e obbliga questi ultimi a rifiutare
l'entrata e il visto a coloro che non adempiono alle condizioni previste.
Tuttavia qualora l'autorità competente giunge alla conclusione che dette
condizioni sono date e che non vi è alcun motivo di rifiuto, il visto deve in
linea di principio essere concesso, fermo restando che esse godono di un
ampio margine di apprezzamento nell'ambito dell'esame di dette
condizioni. Il Tribunale ha già avuto modo di sottolineare che la
regolamentazione di Schengen non conferisce, come del resto quella
interna, alcun diritto all'entrata nello Spazio Schengen ed alla conces-sione
di un visto (cfr. DTAF 2014/1 consid. 4.1.1 e 4.1.5; 2011/48 consid. 4.1).
14.
A titolo abbondanziale, occorre precisare che il rifiuto di autorizzare l'en-
trata degli interessati nello Spazio Schengen non rimette in causa la buona
fede e l'onestà di chi, trovandosi in Svizzera, ha invitato dei terzi domiciliati
all'estero per un soggiorno a scopo di visita e si è impegnato a garantire
per le spese di soggiorno e di ripartenza dei suoi ospiti. Le citate garanzie
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fornite dall'invitante in sede di opposizione, in particolare quelle di natura
finanziaria, sono prese in considerazione dalle autorità preposte a pronun-
ciarsi sulla questione a sapere se è opportuno rilasciare un visto Schengen
in favore degli stranieri che lo domandano. In effetti nell'esame del rischio
di un'uscita non conforme ai termini è rilevante in prima linea il possibile
comportamento degli invitati dedotto dalla documentazione agli atti. Solo
gli invitati stessi sono in grado di assicurare la partenza dallo Spazio
Schengen entro i termini stabiliti. Considerato l'insieme delle circostanze
del caso, le dichiarazioni fornite dall'invitante con le quali egli si porta ga-
rante per tutte le spese di soggiorno, non sono tali da impedire ai richiedenti
di intraprendere i passi necessari per stabilirvisi durevolmente. L'espe-
rienza ha infatti più volte dimostrato che le dichiarazioni d'intenzione for-
mulate in merito all'uscita puntuale dalla Svizzera, costituiscono delle sem-
plici dichiarazioni d'intenzione prive di effetti giuridici. L'invitante è infatti in
grado di garantire certi rischi finanziari relativi al soggiorno dei richiedenti,
egli non può tuttavia portarsi garante per un determinato comportamento
(cfr. DTAF 2009/27 consid. 9 e sentenza del Tribunale amministrativo fe-
derale C-6204/2009 del 31 maggio 2010 consid. 10).
Inoltre un rifiuto dell'autorizzazione d'entrata nello Spazio Schengen, pro-
nunciato dalle autorità elvetiche, nel caso di specie non impedisce a ricor-
rente e richiedenti di vedersi, essi hanno infatti la possibilità di incontrarsi
al di fuori dei confini elvetici, a cui si aggiungono le possibilità conferite
dagli attuali e moderni sistemi di comunicazione.
15.
Come rilevato al consid. 12, ognuno dei tre invitati sembra avere dei legami
familiari e affettivi in Egitto. Tuttavia la natura di dette relazioni non è stata
sufficientemente esplicitata dal ricorrente. Certo il Tribunale considera che
tali legami possano in una certa misura incoraggiare la persona interessata
a rientrare nel proprio paese d'origine, essi non sono tuttavia sufficienti per
garantire l'uscita dallo Spazio Schengen. L'esperienza ha infatti più volte
dimostrato che l'esistenza di legami affettivi spinge le persone confrontate
a situazioni di vita difficili ad abbandonare il proprio paese d'origine alla
ricerca di condizioni di vita più favorevoli per sostenere i parenti rimasti in
patria.
16.
La scrivente Corte costata che il ricorrente non ha invocato dei motivi atti a
giustificare il rilascio di un visto a territorialità limitata (cfr. consid. 6) per
nessuno dei tre invitati, un tale visto non può dunque entrare in linea di
conto.
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17.
Da quanto precede il Tribunale costata che si è in presenza di un rischio
migratorio elevato, e che pertanto il rilascio del visto a favore di ognuno dei
tre richiedenti non può essere concesso.
Ne discende che l'autorità inferiore con le decisioni del 20 agosto 2014 non
ha né violato il diritto federale né abusato del suo potere di apprezzamento;
la SEM non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridica-
mente rilevanti ed inoltre le decisioni non sono inadeguate (art. 49 PA). Per
questi motivi i ricorsi vanno respinti.
18.
Visto l'esito della procedura, le spese processuali vengono poste a carico
del ricorrente nella misura di fr. 1'400.–, i quali sono computati sugli anticipi
spese versati il 9 ottobre 2014, mentre il saldo di fr. 2'200.– viene restituito
(art. 63 cpv. 1 PA in relazione con gli artt. 1 a 3 del regolamento del 21
febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tri-
bunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). Non sono asse-
gnate spese ripetibili.
(dispositivo alla pagina seguente)
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
I ricorsi sono respinti.
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2.
Le spese di fr. 1'400.– sono poste a carico del ricorrente e computate con
gli anticipi spese dell'importo di fr. 1'200.– ciascuno versati il 9 ot-to-
bre 2014. Il saldo di fr. 2'200.– viene restituito al ricorrente.
3.
Non sono assegnate spese ripetibili.
4.
Comunicazione a:
– ricorrente (Raccomandata, allegato: formulario "indirizzo per il
pagamento")
– autorità inferiore (n. di rif. […], […], […]; incarti di ritorno)
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Reto Peterhans
Data di spedizione: