Corte II I
C-5593/2008
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 2 9 s e t t e m b r e 2 0 1 0
Giudici Vito Valenti (presidente del collegio),
Francesco Parrino e Johannes Frölicher,
cancelliera Marcella Lurà.
A._______,
rappresentata dal Patronato INCA,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero (UAIE),
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Assicurazione per l'invalidità (decisione del
24 luglio 2008).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
C-5593/2008
Fatti:
A.
A._______, cittadina italiana, nata il (...), coniugata, con due figli, ha
lavorato in Svizzera dal 1974 al giugno del 1984, solvendo contributi
all'assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità
durante tale periodo (doc. 1). Rientrata in Italia, da gennaio del 2002 si
è dedicata ai lavori della propria economia domestica (doc. 9). Il
24 gennaio 2005, ha formulato una richiesta volta all'ottenimento di
una rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità (doc. 2).
B.
Il 29 giugno 2006, l'UAIE ha respinto la succitata domanda di rendita
(doc. 31). L'opposizione interposta dall'interessata è stata respinta con
decisione del 21 novembre 2006. Il 27 marzo 2007, il Tribunale
amministrativo federale ha parzialmente accolto il ricorso del
4 gennaio 2007, annullato la decisione su opposizione del
21 novembre 2006 e rinviato gli atti di causa all'UAIE affinché detto
Ufficio procedesse al completamento dell'istruttoria relativamente alla
situazione medica dell'interessata ed alla sua capacità lavorativa
conformemente alle indicazioni di cui alla presa di posizione dell'UAIE
del 5 marzo 2007 (doc. 55).
C.
C.a Il 28 giugno 2007, l'autorità inferiore ha chiesto all'interessata di
produrre il questionario per assicurati occupati nell'economia
domestica ed all'INPS di B._______ di sottoporre l'assicurata a nuove
visite mediche e di far pervenire la seguente documentazione: un
esame sullo stato di salute generale (rapporto dattiloscritto su modulo
E 213), un esame psichiatrico (rapporto dattiloscritto) ed informazioni
da parte del dott. C._______ riguardo alla depressione, all'inizio della
presa a carico e all'evoluzione nel tempo dell'affezione psichica (doc.
58).
C.b Dalle carte processuali risultano essere stati prodotti i seguenti
documenti:
• documenti medici di data intercorrente da giugno 2006 a luglio
2007 (in particolare una consulenza tecnica medico-legale del
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dott. D._______ del 30 luglio 2007 che si esprime sulla
problematica psichica [doc. 67 a 69]);
• il questionario per assicurati occupati nell'economia domestica
del 1° agosto 2007, nel quale l'assicurata ha affermato di non
essere più in grado di svolgere che parzialmente le mansioni
consuete che competono ad una casalinga e di necessitare
dell'aiuto di terzi – segnatamente dei famigliari e di una
persona esterna alla famiglia – nella misura di circa 6 ore alla
settimana (doc. 64);
• la perizia medica particolareggiata E 213 della previdenza
sociale italiana del 6 settembre 2007 attestante depressione
maggiore grave in soggetto con pregresso intervento per
carcinoma della mammella di sinistra; le condizioni di salute
dell'interessata sono state definite come peggiorate e la stessa
è stata ritenuta totalmente incapace di svolgere una
qualsivoglia attività lucrativa, sia la sua precedente che una
sostitutiva adeguata alle sue condizioni. È stato segnalato che
l'assicurata è considerata, conformemente alle disposizioni di
legge del Paese di residenza, invalida al 100% nella
precedente attività (doc. 75);
• un rapporto di visita psichiatrica del 10 gennaio 2008, secondo
cui la paziente è affetta da disturbo depressivo maggiore ad
andamento cronico e che la stessa presenta un grado di
invalidità del 50% circa (riferito all'ultima attività professionale
svolta, quella di impiegata di banca [doc. 76]).
C.c Nel suo rapporto del 3 marzo 2008, il dott. E._______, medico
dell'UAIE, specialista in psichiatria e psicoterapia, ha esposto la
diagnosi principale di episodio depressivo di grado medio. Ha pure
evidenziato la diagnosi secondaria, senza ripercussioni sulla capacità
lavorativa, di mastectomia in seguito a cancro al seno. Il dott.
E._______ ha quindi fissato un'incapacità al lavoro dell'interessata del
50% nella precedente attività a partire dal 10 giugno 2005. Ha tuttavia
considerato, conto tenuto dell'insieme delle circostanze, che il grado
d'invalidità dell'assicurata quale casalinga (consuete mansioni
domestiche) è del 19% (doc. 79).
C.d Il 19 marzo 2008, l'interessata ha esibito un certificato medico del
20 febbraio 2008 (doc. 83 e 84).
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D.
Il 2 aprile 2008, l'autorità inferiore, mediante progetto di decisione, ha
comunicato all'assicurata che la domanda di prestazioni sarebbe stata
respinta, ritenuto in particolare che il compimento delle mansioni
consuete di casalinga è da considerare esigibile in misura sufficiente
per escludere il diritto ad una rendita. L'UAIE ha pure rilevato che il
certificato medico del febbraio 2008 espone le note diagnosi, senza
peraltro apportare nuovi elementi clinici di rilievo. L'autorità inferiore ha
altresì concesso all'interessata la facoltà di formulare, nel termine di
30 giorni dalla ricezione del progetto di decisione, delle obiezioni per
iscritto (doc. 85).
E.
Il 23 maggio 2008, l'interessata ha presentato le sue osservazioni al
menzionato progetto di decisione mediante le quali ha segnalato che
la depressione maggiore grave di cui soffre giustifica il riconoscimento
del suo diritto ad almeno una mezza rendita d'invalidità. Ha esibito un
certificato medico del 20 febbraio 2008 (già agli atti), un rapporto
medico del 22 aprile 2008 e due certificati medici del 20 maggio 2008
(doc. 94 a 98).
F.
Nel suo rapporto del 12 luglio 2008, il dott. E._______ ha confermato
la sua precedente presa di posizione (doc. 100).
G.
Il 24 luglio 2008, l'autorità inferiore ha respinto la domanda di
prestazioni dell'assicurazione per l'invalidità. Ha osservato che
l'assicurata non ha subito un'incapacità al lavoro media sufficiente per
un anno, ai sensi delle disposizioni dell'assicurazione svizzera per
l'invalidità. In particolare, ha precisato che malgrado il danno alla
salute il compimento delle mansioni consuete di casalinga è da
considerare esigibile in misura sufficiente per escludere il diritto ad
una rendita. L'autorità inferiore ha altresì rilevato che la
documentazione medica prodotta successivamente al progetto di
decisione non comporta nuovi elementi di rilievo (doc. 100).
H.
Il 2 settembre 2008, l'interessata ha interposto ricorso dinanzi al
Tribunale amministrativo federale contro la decisione dell'UAIE del
24 luglio 2008 mediante il quale ha chiesto, sostanzialmente, il
riconoscimento del suo diritto ad almeno una mezza rendita d'invalidità
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a decorrere da gennaio del 2004. Ha segnalato che la depressione
maggiore di cui è affetta comporta un'incapacità di almeno il 50% nel
compimento degli usuali lavori domestici (doc. TAF 1). Il 10 settembre
2008, ha esibito un certificato medico ed una ricetta medica del
3 settembre 2008 (doc. TAF 2).
I.
Il 12 novembre 2008, l'autorità inferiore ha comunicato di rinunciare ad
introdurre la risposta al ricorso (doc. TAF 4).
J.
Il 1° dicembre 2008, questo Tribunale ha trasmesso per conoscenza
alla ricorrente lo scritto dell'autorità inferiore del 12 novembre 2008
(doc. TAF 5).
Diritto:
1.
1.1 Il Tribunale amministrativo federale esamina d'ufficio e con piena
cognizione la sua competenza (art. 31 e segg. della legge del
17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale [LTAF, RS
173.32]), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono
sottoposti (DTF 133 I 185 consid. 2 e relativi riferimenti).
1.2 Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui
all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in
combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 69 cpv. 1 lett. b della
legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità
(LAI, RS 831.20), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 della
legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa
(PA, RS 172.021), rese dall'Ufficio AI per le persone residenti
all'estero.
1.3 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di
assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è
applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale
del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1
cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione
per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la LAI non deroghi
alla LPGA.
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1.4 Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e
avente un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla
sua modifica (art. 59 LPGA), il ricorso – interposto tempestivamente e
rispettoso dei requisiti previsti dalla legge (art. 60 LPGA nonché art. 52
PA) – è pertanto ammissibile.
2.
2.1 Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la
Confederazione svizzera e la Comunità europea ed i suoi Stati membri
sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999 (ALC,
RS 0.142.112.681) ed il relativo Allegato II che regola il coordinamento
dei sistemi di sicurezza sociale, nonché il Regolamento (CEE) n°
1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo all'applicazione dei
regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori
autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità
(RS 0.831.109.268.1), che si applica a tutte le rendite il cui diritto
sorge a far data dal 1° giugno 2002 o successivamente e si sostituisce
a qualsiasi convenzione di sicurezza sociale che vincoli due o più Stati
(art. 6 Regolamento), come pure il Regolamento (CEE) n° 574/72 del
Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del Regolamento
n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11). L'art. 3 del regolamento (CEE) n°
1408/71 sancisce il principio della parità di trattamento tra cittadini che
risiedono in uno Stato membro della Comunità europea ed i cittadini
svizzeri.
2.2 Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta
nell'allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri
della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono
sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora
il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo. Nella misura in cui
l'Accordo, in particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei
sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni
contrarie, l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle
condizioni di ottenimento di una rendita di invalidità svizzera sono
regolate dal diritto interno svizzero.
2.3 L'art. 80a LAI sancisce espressamente l'applicabilità nella
presente procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione
europea, dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio
del 14 giugno 1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo
1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71.
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2.4 Per costante giurisprudenza, l'ottenimento di una pensione
straniera d'invalidità non pregiudica l'apprezzamento di un'invalidità
secondo il diritto svizzero (v. sentenza del Tribunale federale I 435/02
del 4 febbraio 2003 consid. 2). Anche in seguito all'entrata in vigore
dell'ALC, il grado d'invalidità di un assicurato che pretende una rendita
dell'assicurazione svizzera è determinato esclusivamente secondo il
diritto svizzero (DTF 130 V 253 consid. 2.4).
3.
3.1 Secondo l'art. 2 LPGA, le disposizioni della legge stessa sono
applicabili alle assicurazioni sociali disciplinate dalla legislazione
federale, se e per quanto le singole leggi sulle assicurazioni sociali lo
prevedano.
3.2 Dal profilo temporale sono applicabili le disposizioni in vigore al
momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere
valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF
130 V 445 consid. 1.2 e relativi riferimenti nonché DTF 129 V 1 consid.
1.2). Ne discende che si applicano, da un lato, le norme materiali in
vigore fino al 31 dicembre 2007, per quanto attiene allo stato di fatto
realizzatosi fino a tale data, mentre dall'altro lato, e per il periodo
successivo, le nuove norme della 5a revisione della LAI (cf. DTF 130 V
1 consid. 3.2 per quanto concerne le disposizioni formali della LPGA,
immediatamente applicabili con la loro entrata in vigore). Peraltro, e
per l'esame del diritto eventuale a una rendita, l'applicazione delle
nuove norme della 5a revisione della LAI per il periodo dal 1° gennaio
al 24 luglio 2008 (data della decisione impugnata) non avrebbe alcuna
incidenza sull'esito delle questioni sottoposte nel caso concreto
all'esame di questo Tribunale (cfr. sentenza del Tribunale federale
9C_942/2009 del 15 marzo 2010 consid. 3.1; cfr. pure sentenza del
Tribunale amministrativo federale C-1284/2008 del 30 marzo 2010
consid. 3.2). Pertanto, e salvo indicazione contraria, di seguito è fatto
riferimento alle norme in vigore fino al 31 dicembre 2007.
3.3 La ricorrente, come già menzionato, ha presentato la richiesta di
rendita il 24 gennaio 2005. In deroga all'art. 24 LPGA, l'art. 48 cpv. 2
LAI precisa che, se l'assicurato si annuncia più di dodici mesi dopo
l'inizio del diritto, le prestazioni sono assegnate soltanto per i 12 mesi
precedenti la richiesta. In concreto, questo Tribunale può limitarsi ad
esaminare se la ricorrente avesse diritto ad una rendita il 24 gennaio
2004 (ossia 12 mesi precedenti la presentazione della domanda),
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oppure se un diritto alla rendita sia sorto tra tale data e il 24 luglio
2008, data della decisione impugnata. Il giudice delle assicurazioni
sociali esamina la decisione impugnata sulla base della situazione di
fatto esistente al momento in cui essa è stata resa. Tiene conto dei
fatti verificatisi dopo tale data quando essi possano imporsi quali
elementi d'accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla
decisione stessa (DTF 129 V 1 consid. 1.2 e DTF 121 V 362 consid.
1b).
4.
Secondo le norme applicabili, ogni richiedente, per avere diritto ad una
rendita dell'assicurazione invalidità svizzera, deve adempiere
cumulativamente le seguenti condizioni:
• essere invalido ai sensi della LPGA e della LAI (art. 8 LPGA
nonché art. 4, 28 e 29 cpv. 1 LAI);
• aver pagato i contributi durante un anno intero (art. 36 cpv. 1
LAI).
La ricorrente ha versato contributi all'AVS/AI svizzera per più di 10
anni (doc. 1) e, pertanto, adempie la condizione della durata minima di
contribuzione. Rimane ora da esaminare se sia invalida ai sensi di
legge.
5.
5.1 L'invalidità ai sensi della LPGA e della LAI è l'incapacità al
guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga
durata che può essere conseguente ad infermità congenita, malattia o
infortunio (art. 8 LPGA e 4 cpv. 1 LAI). Secondo l'art. 7 LPGA, è
considerata incapacità al guadagno la perdita, totale o parziale, della
possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in
considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o
psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed
alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili. In caso
d'incapacità al lavoro di lunga durata, possono essere prese in
considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o
campo d'attività (art. 6 LPGA).
5.2 Giusta l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore dal 1° gennaio 2004,
l'assicurato ha diritto ad un quarto di rendita se è invalido per almeno il
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40%, ad una mezza rendita se è invalido per almeno la metà, a tre
quarti di rendita se è invalido per almeno il 60% e ad una rendita
intera se è invalido per almeno il 70%. In seguito all'entrata in vigore
dell'Accordo sulla libera circolazione, la limitazione prevista dall'art. 28
cpv. 1ter LAI, secondo cui le rendite per un grado d'invalidità inferiore al
50%, ma pari almeno al 40%, sono versate solo ad assicurati che
sono domiciliati e dimorano abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA),
non è più applicabile segnatamente quando l'assicurato è cittadino
dell'UE o svizzero e risiede nell'UE (DTF 132 V 423 consid. 6.4.1 e
sentenza del Tribunale federale I 702/03 del 28 maggio 2004 consid. 1
e relativi riferimenti).
5.3 Il diritto alla rendita, secondo l'art. 29 cpv. 1 LAI, nasce, il più
presto, nel momento in cui l'assicurato presenta un'incapacità
permanente al guadagno pari almeno al 40% (lettera a), oppure
quando egli è stato per un anno senza notevoli interruzioni, incapace
al lavoro per almeno il 40% in media (lettera b). La lettera a della citata
norma si applica allorché lo stato di salute dell'assicurato si è
stabilizzato ed è essenzialmente irreversibile e suscettibile di
pregiudicare la capacità di guadagno probabilmente in modo
permanente, in una misura giustificante il riconoscimento di una
rendita (sentenza del Tribunale federale I 146/02 del 5 agosto 2002).
La lettera b se lo stato di salute è labile, vale a dire suscettibile di
evolvere verso un miglioramento od un peggioramento (DTF 111 V 21
consid. 2). Un danno alla salute tipicamente labile può essere reputato
relativamente stabilizzato soltanto se la sua natura si è modificata a tal
punto che si possa ammettere non essere verosimilmente suscettibile
di subire modifiche di rilievo in un futuro presagibile (sentenza del
Tribunale federale I 282/01 del 4 ottobre 2001; DTF 119 V 98 consid.
4a).
5.4 Un'incapacità al lavoro del 20% deve essere presa in
considerazione per il calcolo dell'incapacità al lavoro media giusta
l'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI (cfr. nota marginale 2020 della Circolare
sull'invalidità e la grande invalidità nel suo tenore applicabile fino al
31 dicembre 2007; Jurisprudence et pratique administrative des
autorités d'exécution de l'AVS/AI [Pratique VSI] 1998 p. 126
consid. 3c).
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6.
6.1 La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è di carattere
economico-giuridico e non medico (DTF 116 V 246 consid. 1b, DTF
110 V 273 e DTF 105 V 205). L'assicurazione svizzera per l'invalidità
risarcisce pertanto, e di principio, soltanto la perdita economica che
deriva da un danno alla salute fisica o psichica dovuto a malattia o
infortunio, non la malattia o la conseguente incapacità lavorativa.
L'invalidità dell'assicurato che non esercita un'attività lucrativa, ma
svolge le mansioni consuete e dal quale non si può ragionevolmente
esigere che intraprenda un'attività lucrativa, è determinata, in deroga
all'art. 16 LPGA, in funzione dell'incapacità di svolgere le mansioni
consuete (art. 28 cpv. 2bis LAI; metodo specifico). L'art. 27 OAI precisa
che per mansioni consuete di una persona senza attività lucrativa
occupata nell'economia domestica s'intendono gli usuali lavori
domestici, l'educazione dei figli nonché le attività artistiche e di
pubblica utilità.
6.2 Benché l'invalidità sia una nozione economico-giuridica, le
certificazioni mediche possono costituire importanti elementi per
apprezzare il danno invalidante e per determinare quali lavori siano
ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 115 V 133
consid. 2 e DTF 114 V 310 consid. 3c).
7.
7.1 Giusta il principio inquisitorio che regge la procedura in materia di
assicurazioni sociali (art. 43 LPGA), l'amministrazione deve
intraprendere d'ufficio i necessari accertamenti e raccogliere le
informazioni di cui ha bisogno. In particolare, deve ordinare una perizia
allorquando è necessario per la valutazione medica del caso (DTF 117
V 282 consid. 4a).
7.2 Se gli accertamenti svolti d'ufficio permettono all'amministrazione
o al giudice, che si sono fondati su un apprezzamento diligente delle
prove, di giungere alla convinzione che certi fatti presentino una
verosimiglianza preponderante, e che ulteriori misure probatorie non
potrebbero modificare questo apprezzamento, è superfluo assumere
altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; UELI KIESER, ATSG-
Kommentar, 2a ed., Zurigo 2009, art. 42 n. 19 pag. 536; sentenza del
Tribunale federale K 24/04 del 20 aprile 2005; DTF 122 II 464 consid.
4a). In tal caso, non sussiste una violazione del diritto costituzionale di
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essere sentito secondo l'art. 29 cpv. 2 Cst. (Sozialversicherungsrecht
[SVR] 2001 IV n. 10 pag. 28).
7.3 In virtù degli art. 12 e 13 PA e dell'art. 19 PA in relazione con
l'art. 40 della legge federale di procedura civile del 4 dicembre 1947
(PCF, RS 273), il tribunale accerta, con la collaborazione delle parti, i
fatti determinanti per la soluzione della controversia, assume le prove
necessarie e le valuta liberamente.
8.
8.1 Il giudice delle assicurazioni sociali deve esaminare in maniera
obiettiva tutti i mezzi di prova, indipendentemente dalla loro
provenienza, e poi decidere se i documenti messi a disposizione
permettono di giungere ad un giudizio attendibile sulle pretese
giuridiche litigiose. Affinché il giudizio medico acquisti valore di prova
rilevante, esso deve essere completo in merito ai temi sollevati, deve
fondarsi, in piena conoscenza della pregressa situazione valetudinaria
(anamnesi), su esami approfonditi e tenere conto delle censure
sollevate dal paziente, per poi giungere in maniera chiara a fondate,
logiche e motivate deduzioni. Peraltro, per stabilire se un rapporto
medico ha valore di prova non è determinante né la sua origine né la
sua denominazione – ad esempio quale perizia o rapporto – ma il suo
contenuto (DTF 125 V 351 consid. 3).
8.2 In particolare, per quanto concerne le perizie giudiziarie la
giurisprudenza ha stabilito che il giudice non si scosta senza motivi
imperativi dal parere degli esperti, il cui compito è quello di mettere a
disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare,
da un punto di vista medico, una certa fattispecie (sentenza del
Tribunale federale U 505/06 del 17 dicembre 2007). Ragioni che
possono indurre il giudice a non fondarsi su un tale referto sono ad
esempio affermazioni contraddittorie, il contenuto di una
superperizia, o altri rapporti da cui emergono validi motivi per farlo e,
meglio, se l'opinione di altri esperti appare sufficientemente fondata
da mettere in discussione le conclusioni peritali (sentenza del
Tribunale federale I 166/03 del 30 giugno 2004 consid. 3.3).
8.3 Per quel che riguarda le perizie di parte, il Tribunale federale ha
precisato che esse contengono considerazioni specialistiche che
possono contribuire ad accertare i fatti, da un punto di vista medico.
Malgrado esse abbiano lo stesso valore probatorio di una perizia
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giudiziaria, il giudice deve valutare se questi referti medici sono atti a
mettere in discussione la perizia giudiziaria oppure quella ordinata
dall'amministrazione (DTF 125 V 351). Giova altresì rilevare come
debba essere considerato con la necessaria prudenza l'avviso dei
medici curanti, i quali possono tendere a pronunciarsi in favore del
proprio paziente a dipendenza dei particolari legami che essi hanno
con gli stessi (DTF 125 V 351 consid. 3b e relativi riferimenti).
8.4 Va ancora rilevato che il riconoscimento di un danno alla salute
psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno
specialista psichiatrico, poggiata su criteri posti da un sistema di
classificazione riconosciuto scientificamente, il quale deve
pronunciarsi sulla gravità dell'affezione (DTF 130 V 396). Tenendo
conto di diversi criteri, il perito deve valutare l'esigibilità della ripresa
lavorativa da parte dell'assicurato.
8.5 Non va infine dimenticato che se vi sono dei rapporti medici
contraddittori il giudice non può evadere la vertenza senza valutare
l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un
rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va tuttavia precisato
che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri
medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista
medico, come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle
carenze e quale sia l'opinione più adeguata (sentenza del Tribunale
federale I 166/03 del 30 giugno 2004 consid. 3.3).
9.
9.1 Alfine di determinare lo statuto della ricorrente, si deve
segnatamente esaminare se la stessa, da sana, avrebbe consacrato
l'essenziale della sua attività all'economia domestica o a
un'occupazione lucrativa, questo alla luce della sua situazione
personale, famigliare, sociale e finanziaria (cfr. sentenza del Tribunale
federale I 382/04 del 18 ottobre 2005 e DTF 117 V 195).
9.2 Nel caso di specie, l'UAIE ha ritenuto che da sana la ricorrente
avrebbe consacrato la sua attività all'economia domestica.
L'insorgente non ha contestato in sede di ricorso questo
apprezzamento delle risultanze processuali. Non sussiste altresì alcun
motivo per un intervento d'ufficio al riguardo da parte di questo
Tribunale. Dalle carte processuali emerge in effetti che, almeno da
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gennaio del 2002, la ricorrente ha spontaneamente deciso di dedicarsi
integralmente ai lavori della propria economia domestica (doc. 9).
10.
10.1 Dalla documentazione medica agli atti appare che la ricorrente
soffre segnatamente di disturbo depressivo maggiore e pregresso
intervento per carcinoma della mammella di sinistra (cfr. referto di
visita psichiatrica del 9 gennaio 2008 nonché perizia medica
particolareggiata E 213 del 6 settembre 2007; doc. 75 e 76).
10.2 Si tratta di affezioni di carattere labile, ossia suscettibili di
migliorare o peggiorare. Ne discende che, in mancanza di uno stato di
salute sufficientemente stabilizzato, è inapplicabile la prima lettera
dell'art. 29 cpv. 1 LAI, per cui può entrare in considerazione solo la
seconda lettera della citata norma legale, la quale prevede un termine
di attesa di un anno. Pertanto, la ricorrente potrebbe pretendere una
rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità solo a partire dal
momento in cui ha subito, senza interruzione notevole, un'incapacità
lavorativa di almeno il 40% durante un anno.
11.
11.1 Occorre quindi determinare se la ricorrente ha subito nel periodo
determinante (cfr. consid. 3.3 del presente giudizio), e senza
interruzione notevole, un'incapacità lavorativa media di almeno il 40%
durante un anno giusta l'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI.
11.2 Nel suo rapporto del 3 marzo 2008 (doc. 79), il dott. E._______,
medico dell'UAIE, ha rilevato, da un lato e dal profilo oncologico, che
la ricorrente ha subito un intervento chirurgico di mastectomia per un
tumore il 16 dicembre 2004, che è stata sottoposta a chemioterapia,
che apparentemente non vi è stata comparsa di recidive del male e
che dunque l'affezione oncologica non ha alcuna incidenza né sulla
capacità lavorativa né sulla capacità a compire le consuete mansioni
di casalinga. Nel certificato oncologico più recente, quello del
20 febbraio 2008, il dott. F._______ segnala che la paziente segue
normale follow-up con periodici controlli strumentali e clinici e che si è
in presenza di "linfodema braccio sinistro, per cui si sconsiglia l'attività
lavorativa con l'arto superiore sinistro" (doc. 95). Il 12 luglio 2008, il
dott. E._______ ha altresì, e nella sostanza, ribadito la sua precedente
valutazione oncologica anche alle luce della nuova documentazione
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esibita, valutazione che appare convincente e condivisibile, tenuto
conto dell'assenza nel citato rapporto del dott. F._______ d'indicazioni
precise con riferimento alle concrete e oggettive limitazioni nell'uso
dell'arto superiore sinistro, del fatto che notoriamente la diagnosi di
linfodema non comporta necessariamente e per principio delle
significative limitazioni nell'utilizzo dell'arto toccato e della mancanza
di specifiche censure ricorsuali inerenti alla problematica oncologica.
Peraltro, e per sovrabbondanza, va segnalato che la dott. G._______,
medico dell'UAIE, nella sua presa di posizione del 27 febbraio 2007
(doc. 52), già aveva ritenuto che la mastectomia, con svuotamento del
cavo ascellare di sinistra, aveva causato alla ricorrente solo delle lievi
limitazioni del braccio sinistro che non giustificavano un'incidenza
significativa sulla capacità nel compimento delle mansioni consuete di
casalinga (aveva però chiesto degli ulteriori approfondimenti dal profilo
psichiatrico [doc. 52]).
11.3 Dall'altro lato, e dal profilo psichico, il dott. E._______ ha quindi
considerato che il rapporto psichiatrico del dott. H._______ del
10 gennaio 2008, breve ma preciso, fa stato di disturbi psichici di
portata relativamente limitata, giustificanti tutt'al più un'incapacità
lavorativa per la ricorrente del 50%, a decorrere dal 10 giugno 2005,
riferita altresì alla sua precedente attività professionale d'impiegata di
banca. Il dott. H._______ ha in particolare segnalato che l'insorgente
ha un aspetto discretamente curato, un atteggiamento collaborante,
pensiero lievemente rallentato, linguaggio normale, percezione e
memoria inalterate, sensorio integro, capacità critica e livello di
consapevolezza discrete e che la stessa è lievemente rallentata. Ha
altresì constatato che la medesima mostra umore deflesso con ansia,
svogliatezza, anedonia, idee di bassa autostima, ideazione polarizzata
sulle proprie condizioni di salute e deficit di attenzione. Infine, ha
indicato che l'insorgente – in cura presso il Centro di salute mentale di
I._______ ed in trattamento con ansiolitici ed antidepressivi – ha
un'incapacità lavorativa del 50% (riferita alla precedente attività
d'impiegata di banca; v. la rubrica "qualifica e/o mansioni svolte"
rispettivamente "ultima mansione" di cui al rapporto psichiatrico del
10 gennaio 2008). Il dott. E._______ ha per contro ritenuto che il
compimento da parte dell'insorgente delle consuete mansioni
domestiche era esigibile in misura superiore (incapacità limitata al
19%), ritenuto che solo una grave depressione – che comporti peraltro
un'incapacità al lavoro del 70% o maggiore – può avere la medesima
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incidenza sia in un'attività lavorativa tradizionale sia nel compimento
delle mansioni consuete di casalinga.
11.4 La ricorrente ha però fatto valere nel gravame che la depressione
maggiore attestata dai medici consultati riduce la sua capacità di
almeno il 50% anche nell'economia domestica. Così argomentando,
l'insorgente stessa – rappresentata in questa sede da mandatario
professionale – si riconosce una capacità ad esercitare le consuete
mansioni domestiche superiore a quella indicata – ma, fra l'altro, non
corroborata da sufficienti riscontri oggettivi – nei documenti medici del
dott. C._______, psichiatra presso cui l'insorgente è in cura (cf. doc. 98
e doc. TAF 2), e del dott. D._______. Nei loro referti (quello del
3 settembre 2008 è di data posteriore all'emanazione della decisione
impugnata), i dott. C._______ e D._______ si sono altresì limitati ad
enumerare delle patologie psichiche – sindrome depressiva grave,
depressione maggiore, depressione maggiore grave – senza alcun
riferimento ad una classificazione secondo un metodo scientifico
riconosciuto internazionalmente. Tale incompletezza – se aggiunta
segnatamente all'assenza d'informazioni precise sullo stato psichico
dell'interessata (aspetto, atteggiamento, stato di coscienza, orienta-
mento spazio-temporale, funzioni della memoria, concentrazione,
facoltà di comprensione, d'interpretazione e di percezione) e sul
motivo per cui non avrebbe più potuto svolgere le singole e specifiche
mansioni di casalinga – non consente di conferire pieno valore
probatorio a tali referti, fermo restando che l'indicazione di un
adeguamento della terapia farmacologica non dimostra altresì, e di per
sé, una qualsivoglia modifica della capacità di adempiere alle proprie
mansioni consuete di casalinga. Certo, nella perizia medica
particolareggiata E 213 del settembre 2007 (doc. 75) l'insorgente è
stata ritenuta totalmente incapace di svolgere una qualsivoglia attività
lucrativa. Sennonché tale valutazione – nella misura in cui rilevante ai
fini dell'esito della presente causa che concerne una parte avente lo
statuto di casalinga – non è condivisibile. L'incapacità lavorativa del
100% ritenuta risulta, in effetti, in contrasto con lo stato clinico
oggettivo attestato nel rapporto psichiatrico del gennaio 2008 del dott.
H._______, medico incarico dall'INPS, e con la sua motivata e, nella
sostanza, convincente valutazione dell'incapacità lavorativa nella
precedente attività d'impiegata di banca. Nella sostanza, in sede
ricorsuale la ricorrente non ha presentato argomenti o mezzi di prova
suscettibili di far sorgere dei dubbi sulla valutazione del dott.
E._______ concernente la residua capacità a svolgere le consuete
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mansioni domestiche in relazione alla problematica psichica. Essa si è
limitata a contestare genericamente – benché abbia avuto accesso
(cfr. doc. 92), come si evince pure dal contenuto del gravame (cfr. pag.
1 pto 2), alla relativa documentazione medica di valutazione (dunque
in particolare al doc. 79) – che dalla documentazione medico-
specialistica si possa ricavare una contenuta limitazione nel
compimento degli usuali lavori domestici.
11.5 Certo, secondo consolidata giurisprudenza del Tribunale federale
occorre di massima un'inchiesta domiciliare per la determinazione
dell'incapacità a svolgere le consuete mansioni di casalinga,
segnatamente nei casi in cui l'incapacità si fonda su problemi fisici (cfr.
sentenza del Tribunale federale 9C_784/2008 del 6 novembre 2008
consid. 4.2.1 e relativi riferimenti, tra cui segnatamente il consid. 5.2.1
della sentenza del Tribunale federale I 246/05 del 30 ottobre 2007 non
pubblicato in DTF 134 V 9). Peraltro, nei casi in cui l'incapacità si basa
essenzialmente su problemi psichici ed allorquando sussiste
divergenza tra le risultanze dell'inchiesta domiciliare e gli accertamenti
medici in merito all'incapacità a svolgere le consuete mansioni, gli
accertamenti medici hanno preminenza su quelli risultanti
dall'inchiesta domiciliare (cfr., sulla questione, sentenze del Tribunale
federale 9C_108/2009 del 29 ottobre 2009 consid. 4.1, 8C_315/2009
del 28 luglio 2009 consid. 6.2.2, 9C_299/2008 del 3 dicembre 2008,
8C_671/2007 del 13 giugno 2008 consid. 3.2.1, I 733/06 del 16 luglio
2007 consid. 4.2.1, I 311/03 del 22 dicembre 2003 consid. 5.1 e relativi
riferimenti). Nel caso concreto, e a prescindere dal fatto che l'inchiesta
domiciliare non è stata esperita (cfr. peraltro la sentenza del Tribunale
federale I 733/06 del 16 luglio 2007 consid. 4.2.2 sulla possibilità di
rinunciare ad un'inchiesta domiciliare in caso di domicilio all'estero
dell'assicurato), si osserva che il dott. H._______ non appare avere
discusso con la ricorrente in merito alle limitazioni da questa pretese,
nell'apposito formulario (doc. 64), per quanto attiene al compimento
degli usuali lavori domestici. Ritenuto che la ricorrente non ha
comunque sollevato tale censura in sede ricorsuale e che, usando
della necessaria diligenza, avrebbe comunque avuto ampia possibilità
per discutere delle differenti percentuali ritenute dal dott. E._______
con riferimento alle incapacità nel compimento delle consuete
mansioni domestiche (cfr. doc. 79 pag. 3), non si giustifica un rinvio
della causa all'autorità inferiore per questo motivo, rinvio che, conto
tenuto dell'insieme delle circostanze del caso di specie, costituirebbe
una vana formalità. L'insorgente, nel già citato questionario del
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1° agosto 2007 (doc. 64), ha peraltro essa stessa indicato d'essere in
grado di svolgere le mansioni consuete che competono ad una
casalinga, ad eccezione dei lavori pesanti (stirare, lavare pavimenti,
vetri ecc.), e d'avere bisogno di un aiuto che ha quantificato in 6 ore
circa la settimana. Peraltro, non è dato sapere, e la ricorrente non
indica in sede di ricorso, perché non dovrebbe potere compiere,
almeno parzialmente, anche i lavori casalinghi più pesanti, dal
momento che non ha preteso di soffrire di problemi fisici significativi
(non potendosi definire tali i pretesi problemi all'arto superiore sinistro)
né ciò risulta da documenti medici al riguardo contenenti idonei
riscontri oggettivi. Peraltro, e per completezza, giova rilevare che il
fatto che l'incapacità di una persona ad esercitare la precedente
attività lavorativa sia valutata in modo diverso rispetto a quella
concernente il compimento delle consuete mansioni domestiche non è
di per sé criticabile (cfr. sentenza del Tribunale federale 8C_315/2009
del 28 luglio 2009 consid. 6.2.2). In quest'ottica, non è pertanto
censurabile che ai problemi psichici della ricorrente come descritti nel
rapporto psichiatrico del dott. H._______ del 10 gennaio 2008 – in
particolare alle difficoltà nelle relazioni interpersonali, ai processi del
pensiero lievamente rallentati e ai deficit di attenzione – possa essere
riconosciuta una maggiore incidenza nell'ambito dell'esercizio della
precedente attività di impiegata di banca che nell'adempimento delle
consuete mansioni di casalinga (cfr. valutazione del dott. E._______
del 3 marzo 2008). Va altresì rammentato che, di principio, una
casalinga ha la possibilità di organizzare autonomamente tempi e
modi della propria attività e che si può esigere che la stessa abbia a
chiedere, entro certi limiti, l'aiuto dei familiari (nel caso concreto 6 ore
alla settimana non paiono costituire un onere inesigibile per i familiari
dell'insorgente che vivono ancora nell'economia domestica e che già
l'aiutano in parte [cfr. questionario per assicurati occupati
nell'economia domestica del 1° agosto 2007 pag. 3 {aiuto di terzi}]).
11.6 In conclusione, e conto tenuto dell'insieme delle circostanze del
caso di specie, questo Tribunale condivide la valutazione dell'autorità
inferiore secondo la quale la ricorrente era grado, nel periodo di
riferimento, di adempiere alle proprie mansioni consuete di casalinga
in misura tale da escludere il diritto ad una rendita d'invalidità, dalle
carte processuali emergendo sufficienti e solidi elementi in tal senso.
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12.
Da quanto esposto, consegue che il ricorso, destituito di fondamento,
non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.
13.
13.1 Visto l'esito della procedura, le spese processuali, di fr. 300.--,
sono poste a carico della ricorrente (art. 63 cpv. 1 PA e art. 3 lett. b del
regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al
Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]).
13.2 Alla ricorrente, soccombente, non spetta altresì alcuna indennità
per spese ripetibili della sede federale (art. 64 PA in combinazione con
l'art. 7 cpv. 1 e 2 TS-TAF a contrario). Peraltro, le autorità federali,
quand'anche vincenti, non hanno di principio diritto ad un'indennità a
titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 TS-TAF), salvo eccezioni non ravvisabili
nel caso concreto (v., fra l'altro, DTF 127 V 205).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di fr. 300.--, sono poste a carico della ricorrente.
3.
Non si attribuiscono spese ripetibili.
4.
Comunicazione a:
- rappresentante della ricorrente (Atto giudiziario)
- autorità inferiore (n. di rif. )
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Vito Valenti Marcella Lurà
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e
segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17
giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le
conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere
firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della
parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono
essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione:
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