B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte III
C-5594/2012
S e n t e n z a d e l 2 1 g i u g n o 2 0 1 4
Composizione
Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio),
Jean-Daniel Dubey, Blaise Vuille,
cancelliere Manuel Borla.
Parti
1. A._______,
2. B._______,
3. C._______,
tutti patrocinati dall'avv. Simone Egeler Bernasconi,
Via Carlo Frasca 5, casella postale 5272, 6901 Lugano,
ricorrenti,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Rifiuto dell'approvazione al rilascio di un permesso di dimora
per importanti interessi pubblici e ordine di partenza della
Svizzera.
C-5594/2012
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Fatti:
A.
Dalla relazione sentimentale tra A._______, cittadina ucraina, divorziata,
nata il (…) e residente in Italia, e D._______, cittadino russo, celibe, nato
il (…) e residente in Russia, sono nati B._______, il (…), e C._______, il
(…), entrambi cittadini russi.
Contestualmente, tra il 2001 e il 2008, A._______ si recava regolarmente
in Svizzera per soggiorni turistici e per motivi di affari (cfr. doc. 7).
La relazione sentimentale perdurava sino all'anno 2011 allorquando con
decreto del Tribunale di E._______, per volontaria giurisdizione, si è co-
statata la fine della stessa, l'affidamento congiunto dei figli ad entrambi i
genitori, la residenza degli stessi presso l'abitazione della madre, rispetti-
vamente il loro mantenimento da parte di quest'ultima senza alcun ver-
samento pecuniario da parte di D._______, che mantiene però il diritto,
previo accordo con la madre, di "tenere con sé" i figli in Russia o nel terri-
torio di un altro stato, per "venti / trenta giorni durante il periodo estivo e
trenta giorni, anche non consecutivi, in inverno" (cfr. doc. 6).
B.
In data 3 febbraio 2012 A._______, divenuta proprietaria dall'ottobre del
2011 di un immobile a F._______ e a beneficio di un permesso di sog-
giorno in Italia, alla pari dei figli minorenni (cfr. incarto cantonale e doc.
31), ha inoltrato una domanda per il rilascio di un permesso di dimora B
"redditiere" con contestuale domanda di rilascio di un permesso di dimora
B per ricongiungimento familiare per i figli B._______ e C._______, all'Uf-
ficio regionale degli stranieri di G._______ (cfr. incarto cantonale).
C.
Con decisione del 21 marzo 2012 la Divisione delle contribuzioni del Can-
tone Ticino (in seguito Divisione delle contribuzioni) ha ritenuto che
A._______ soddisfava i criteri per poter beneficiare di una tassazione
globale secondo il dispendio, fissando il reddito determinante in 500'000.-
CHF annui.
D.
In data 26 marzo 2012 la Sezione della popolazione (in seguito SPOP),
considerando il preavviso favorevole dell'autorità comunale di F._______,
dove l'interessata è proprietaria di un'abitazione e i ripetuti soggiorni in
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Svizzera per affari e a scopi turistici dal 2001, ha preavvisato favorevol-
mente la domanda della stessa. Conseguentemente l'incarto è stato tra-
smesso all'Ufficio federale della migrazione (in seguito UFM), quale auto-
rità competente per l'approvazione della decisione cantonale.
E.
Con scritto del (…) l'Ufficio federale di polizia (in seguito fedpol) ha invita-
to l'UFM a rifiutare l'approvazione del permesso di dimora agli interessati,
in ragione delle informazioni raccolte su D._______, il quale, a dire delle
autorità federali, manteneva o mantiene "Kontakte zu Vertretern kriminel-
ler Organisationen sowie zu Personen, die uns im Zusammenhang mit
mutmasslichen Geldwäschereiaktivitäten bekannt sind" (cfr. scritto fedpol
del […]).
Conseguentemente, con scritto del 6 giugno 2012 l'UFM, dopo attenta
analisi delle informazioni pervenute dai "servizi competenti" della Confe-
derazione, ha comunicato agli interessati di essere intenzionato a rifiutare
l'approvazione al rilascio di un permesso di dimora a motivo di preminenti
interessi pubblici, invitando gli stessi a prendere posizione in merito - in
ossequio del diritto di essere sentiti - entro il 13 luglio seguente.
F.
Con osservazioni del 13 luglio 2012 gli interessati hanno auspicato l'ap-
provazione del rilascio del permesso di dimora, rilevando che le informa-
zioni raccolte dalla fedpol "non coinvolgono né direttamente, né indiretta-
mente la signora A._______ (men che meno i figli)", ma si riferiscono uni-
camente al padre nonché ex compagno, il quale a loro dire sarebbe però
"persona incensurata, seria e non coinvolta in alcuna attività penalmente
riprovevole". L'interessata ha pure sostenuto di disporre di "mezzi propri
ampiamente sufficienti al sostentamento suo e dei figli", nonché la viola-
zione del diritto alla difesa e del diritto di essere sentito, nella misura in
cui i presunti "maggiori dettagli", cui fa riferimento la fedpol ed inerenti i-
potesi di reato a carico di D._______, non possono essere forniti pena il
rischio di collusione con interessi pubblici fondamentali.
G.
Con decisione del 24 settembre 2012 l'UFM ha rifiutato l'approvazione al
rilascio dei permessi di dimora "per importanti interessi pubblici" a favore
di A._______ e, nell'ambito del ricongiungimento familiare, ai figli mino-
renni B._______ e C._______. Contestualmente l'UFM ha pure commina-
to agli interessati un termine di partenza dal territorio svizzero fissato al
30 novembre 2012.
C-5594/2012
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L'autorità di prime cure ha rilevato che il trasferimento della richiedente e
dei figli in Svizzera avrebbe quale logica conseguenza un importante nu-
mero di visite nel nostro Paese da parte del padre, D._______, il quale
secondo informazioni raccolte presso la fedpol, "ha intrattenuto e intrat-
tiene dei legami con organizzazioni criminali e personaggi di spicco di tali
organizzazioni". Inoltre l'UFM ha ritenuto di non potere escludere che la
richiesta in esame abbia come fine ultimo il trasferimento definitivo del si-
gnor D._______ sul territorio elvetico. Ciò detto, l'autorità di prima istan-
za, benché sia consapevole che tali informazioni si riferiscano unicamen-
te all'ex compagno e padre dei richiedenti, rileva che "non sia nell'interes-
se della Svizzera, ai sensi dell'art. 96 LStr [legge federale sugli stranieri;
LStr, RS 142.20], accogliere sul proprio territorio dei cittadini stranieri che
intrattengono delle relazioni familiari e affettive con persone la cui integri-
tà è fortemente messa in discussione e la cui presenza in Svizzera sia
suscettibile d'attentare all'ordine e alla sicurezza pubblici del paese ai
sensi dell'articolo 62 LStr". Infine, con riferimento al termine di partenza
dalla Svizzera, l'UFM ha rilevato che l'esecuzione risulti ammissibile nella
misura in cui non sussiste alcun ostacolo d'ordine tecnico, non si trasgre-
disce ad alcun obbligo preso dalla Confederazione a livello di diritto inter-
nazionale e agli atti non è comprovato alcun pericolo concreto conse-
guentemente al ritorno in Ucraina, in Russia o in Italia.
H.
Con ricorso del 26 ottobre 2012 gli interessati hanno chiesto in via princi-
pale il rilascio del permesso di dimora B per redditiere, a motivo di impor-
tati interessi pubblici per il Cantone Ticino, a favore di A._______ e del
permesso per ricongiungimento familiare a favore dei figli B._______ e
C._______, con annullamento del termine di partenza per il 30 novembre
2012. In via subordinata essi hanno chiesto unicamente il permesso di
dimora B a favore di A._______ con conseguente annullamento del ter-
mine di partenza citato.
A sostegno delle proprie allegazioni, l'insorgente ha rilevato le importanti
e comprovate risorse finanziarie, l'esistenza di legami con la Svizzera
"sorti in precedenti soggiorni professionali e di turismo", nonché l'inten-
zione di fare del Ticino il proprio "centro di interessi".
Nel merito i ricorrenti sostengono che la decisione in esame sia arbitraria,
carente dal profilo della motivazione e sproporzionata. Nello specifico es-
sa sarebbe arbitraria in quanto l'ordine e la sicurezza pubblici "non pos-
sono ritenersi messi a repentaglio in caso di soggiorno della ricorrente e
dei due minori", non avendo l'UFM stesso ravvisato alcuna problematica
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nei loro confronti, ma sollevato dubbi unicamente nei confronti di terzi e
meglio di D._______. La decisione impugnata sarebbe inoltre carente dal
profilo della motivazione poiché da una parte "non traspare su quali fonti
attingano [le] informazioni" dell'UFM, ciò che non consente un adeguato
esercizio del diritto della difesa, e dall'altra le informazioni della fedpol
"appaiono scarne, generiche, oltre ad essere dichiaratamente fondate su
mere risultanze mediatiche apparse su "stampa gossip" (H._______)". In
particolare i ricorrenti hanno rilevato che il signor D._______ sia persona
incensurata, seria e non coinvolta in alcuna attività penalmente riprovevo-
le, ciò che è confermato dal casellario giudiziale russo del 13 luglio 2012.
Infine la misura adottata dall'UFM risulterebbe essere sproporzionata,
poiché ha penalizzato oltremodo i ricorrenti - sebbene alcun rimprovero
diretto possa essere sollevato nei loro confronti - allo scopo di impedire
"un'ipotetica futura sporadica entrata del padre", allorquando sarebbe ipo-
tizzabile l'adozione di "misure alternative, da attuare semmai direttamente
nei confronti [di D._______]".
Quali mezzi di prova, oltre alla documentazione prodotta e al richiamo
degli incarti dell'UFM, i ricorrenti hanno chiesto l'audizione di A._______ e
dell'avv. I._______, legale della ricorrente in Italia.
I.
Con osservazioni dell'11 dicembre 2012 l'autorità di prima istanza ha
chiesto di dichiarare infondato il ricorso in tutte le sue conclusioni e di
confermare la decisione impugnata. L'UFM ha indicato in generale, che
l'ordinamento giuridico svizzero non conferisce "diritto alcuno al rilascio di
un permesso di dimora a favore di un cittadino di un paese terzo", e nello
specifico che non è "nell'interesse della Svizzera accogliere sul proprio
territorio cittadini stranieri la cui reputazione non è al di sopra di ogni so-
spetto oppure che intrattengono rapporti famigliari, affettivi o di qualsiasi
altro tipo con siffatte persone", sebbene la presenza dei richiedenti possa
"eventualmente comportare degli interessi fiscali per il Cantone Ticino".
J.
Con replica del 28 febbraio 2012 i ricorrenti si sono riconfermati nelle
proprie conclusioni e allegazioni già espresse in sede ricorsuale.
Nello specifico gli interessati hanno completato le proprie osservazioni da
un punto di vista fattuale rilevando che A._______ mai è stata sposata
con D._______ bensì ha intrattenuto una relazione sentimentale conclu-
sasi nel corso del 2011, così come comprovato dal decreto di separazio-
ne del Tribunale di E._______, di volontaria giurisdizione, del 18 febbraio
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Pagina 6
2013 (cfr. doc. 6). La ricorrente ha inoltre rilevato di disporre di un suffi-
ciente patrimonio e reddito per essere economicamente indipendente da
D._______, potendo pure far fronte al sostentamento dei figli comuni. Ta-
le patrimonio immobiliare e mobiliare, che annualmente le consente un
reddito di 520'000.- CHF, sarebbe stato acquisito tramite mezzi finanziari
propri consistenti in redditi da attività lucrativa dipendente e indipendente
nonché ricavi accumulati negli anni, redditi del tutto regolari. Inoltre i ricor-
renti sottolineano una buona integrazione nella realtà ticinese: infatti,
benché essi vivano dal febbraio 2012 a J._______ (Italia), il figlio maggio-
re B._______ frequenta la prima media del K._______ ad L._______, e
partecipa alle attività dal Centro di M._______ e dell'N._______. Anche
C._______, che frequenta la scuola d'infanzia a J._______ prende parte
alle attività dell'N._______ e frequenta regolari lezioni di lingua italiana
presso una scuola di lingue ad L._______. L'integrazione di A._______
sarebbe infine comprovata da soggiorni per diversi periodi brevi dal 1994-
1996 in qualità di manager di una società O._______ e dal 2008 ad oggi
quale consulente di clienti russi, ucraini e bielorussi nell'ambito della ge-
stione, operazione e acquisto/vendita di P._______.
I ricorrenti hanno altresì denunciato che, se l'UFM può negare l'approva-
zione per il primo rilascio di un permesso qualora sussista un motivo di
revoca giusta l'art. 62 LStr, "la revoca può essere espressa solo nei con-
fronti di persone che hanno posto la causa per la revoca"; ne consegue
che siccome essi mai sono stati condannati o sono stati oggetto di un
procedimento penale, il motivo non sussiste. Gli interessati hanno inoltre
allegato che l'autorità di prima istanza, nel valutare secondo proprio libero
apprezzamento il rilascio o meno del permesso, debba rispettare il princi-
pio della proporzionalità. Ciò che nella fattispecie non sarebbe il caso
poiché il rifiuto del rilascio del permesso non sarebbe adatto e quindi ne-
cessario a raggiungere lo scopo prefissato dall'UFM di impedire a
D._______ di continuare ad entrare in Svizzera per motivi turistici e d'af-
fari; ben altre sarebbero le misure da adottare per impedire a quest'ultimo
la presenza sul territorio svizzero, e "semmai nei confronti della persona
indesiderata". In questo contesto il presunto interesse pubblico si con-
trappone agli interessi privati dei richiedenti i quali evidenziano il deside-
rio e l'intenzione di "poter vivere in un paese sicuro con un elevato livello
di istruzione e con ottime istituzioni che permettono di conciliare studi ac-
cademici e allenamenti necessari nell'ambito di una carriera sportiva pro-
fessionale, e nel quale sono già perfettamente integrati". I ricorrenti hanno
pure rilevato che occorre tenere presente un altro interesse pubblico -
codesto a sostegno della propria richiesta al rilascio del permesso postu-
lato - ovvero l'interesse fiscale cantonale ai sensi dell'art. 32 cpv. 1 lett. b
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dell'ordinanza del 24 ottobre 2077 sull'ammissione, il soggiorno e l'attività
lucrativa (OASA, RS 142.201). Per di più a dire degli insorgenti il provve-
dimento dell'autorità di prima istanza viola "nel caso della signora
A._______ non solo il diritto costituzionale della libertà di domicilio (art.
24 Costituzione federale della Confederazione Svizzera; Cost, RS 101),
ma anche della garanzia della proprietà (art. 26 Cost), essendo proprieta-
ria della Villa Q._______ a F._______".
Infine, gli interessati hanno rilevato che, poiché essi hanno sempre man-
tenuto la residenza e il domicilio in Italia, dapprima a E._______ e dal set-
tembre 2012 a J._______, la decisione di rinvio dalla Svizzera pronuncia-
ta dall'UFM non ha ragione di esistere.
K.
Con duplica del 2 aprile 2013 l'UFM si è riconfermato nelle proprie allega-
zioni di fatto e di diritto ribadendo che l'interesse pubblico al rifiuto
dell'approvazione al postulato permesso di dimora prevale sull'interesse
privato dei richiedenti.
L.
Con osservazioni alla duplica dell'8 maggio 2013 i ricorrenti si sono
anch'essi riconfermati nei loro allegati di causa precedenti. Essi hanno
inoltre sottolineato che l'UFM ha omesso di prendere posizione alle singo-
le argomentazioni fornite in sede di replica a comprova della loro situa-
zione personale e del loro grado di integrazione.
Diritto:
1.
1.1 Riservate le eccezioni previste all'art. 32 della legge del 17 giugno
2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), giusta l'art.
31 LTAF il Tribunale amministrativo federale (di seguito: il TAF o il Tribu-
nale) giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge fe-
derale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS
172.021) prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF.
In particolare, le decisioni concernenti il rifiuto dell'approvazione al rilascio
di un permesso di dimora, il rifiuto dell'approvazione del permesso di di-
mora per ricongiungimento familiare ed il rinvio dalla Svizzera rese
dall'UFM – il quale costituisce un'unità dell'amministrazione federale co-
C-5594/2012
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me definita all'art. 33 lett. d LTAF - possono essere impugnate dinanzi al
TAF che nella presente fattispecie statuisce in via definitiva (cfr. art. 1 cpv.
2 LTAF in relazione con l'art. 83 lett. c cifra 2 della legge del 17 giugno
2005 sul Tribunale federale [LTF, RS 173.110]).
1.2 Salvo in casi in cui la LTAF non disponga altrimenti, la procedura da-
vanti al Tribunale è retta dalla PA (cfr. art. 37 PA).
1.3 A._______, e i figli B._______ e C._______ sono destinatari della de-
cisione impugnata ed hanno dunque il diritto di ricorrere (art. 48 cpv. 1
PA). Il loro ricorso, presentato nella forma e nei termini prescritti dalla leg-
ge, è ricevibile (cfr. art. 50 e art. 52 PA).
2.
Ai sensi dell'art. 49 PA, i motivi di ricorso sono la violazione del diritto fe-
derale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, l'ac-
certamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti nonché
l'inadeguatezza, nella misura in cui un'autorità cantonale non abbia giudi-
cato come autorità di ricorso. Il Tribunale applica d'ufficio il diritto federale
nella procedura ricorsuale e non è vincolato in nessun caso dai motivi del
ricorso (cfr. art. 62 cpv. 4 PA). Rilevanti sono in primo luogo la situazione
di fatto e di diritto al momento del giudizio (cfr. DTAF 2011/1 consid. 2 e
giurisprudenza ivi citata; DTAF 2011/43 consid. 6.1; DTAF 2012/21 con-
sid. 5.1).
3.
3.1 La ripartizione delle competenze tra autorità federali e cantonali com-
petenti in materia di stranieri risulta dagli articoli 98 e 99 LStr nonché da-
gli articoli 83 e 86 OASA. Tutto ciò che concerne il rilascio o il rinnovo dei
permessi di dimora e che non è contemplato da ordinanze ben precise o
da istruzioni è di competenza dei Cantoni.
3.2 L'UFM non può costringere un Cantone a rilasciare, rinnovare o pro-
rogare un permesso di soggiorno di breve durata o un permesso di dimo-
ra oppure a rilasciare un permesso di domicilio. In effetti, secondo il diritto
federale, sono i Cantoni che decidono in merito alla dimora e al domicilio
degli stranieri. Il rifiuto del permesso pronunciato dal Cantone è definitivo,
su riserva di un diritto alla dimora, mentre le autorità federali beneficiano
unicamente di una sorta di diritto di veto nell'approvazione dei permessi
preavvisati dai Cantoni (cfr. ch. 1.2.2 delle Istruzioni e commenti, Settore
stranieri (Istruzioni LStr) > Documentazione > Basi legali > Istruzioni e
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circolari > Settore stranieri, versione dell'ottobre 2013, consultata nel feb-
braio 2014). In altre parole le autorità federali non possono pronunciarsi
sulla concessione di un permesso di dimora in virtù di altre disposizioni ri-
spetto a quelle applicate dalle autorità cantonali.
4.
4.1 Ciò detto il Tribunale osserva che dalla documentazione agli atti la ri-
corrente ha postulato il rilascio del permesso B per redditiere "per motivi
importanti" giusta l'art. 30 cpv. 1 lett. b LStr (cfr. lettera del 3 febbraio
2012). Senza indicare le disposizioni legali applicabili, le autorità cantona-
li hanno preavvisato tale permesso di dimora per "redditiere" (cfr. formula-
ri standard della SPOP). Orbene giusta i combinati disposti degli art. 28
LStr e 25 cpv. 1 OASA, lo straniero che non esercita più un'attività lucrati-
va può essere ammesso in Svizzera, con il titolo di "redditiere", se cumu-
lativamente ha raggiunto l'età minima di 55 anni, possiede legami perso-
nali particolari con la Svizzera e dispone dei mezzi finanziari necessari.
Ne discende dunque che, siccome A._______ - nata il (…) - raggiunge ad
oggi l'età di 40 anni, le condizioni poste dall'art. 28 LStr non sono ottem-
perate e l'interessata, di conseguenza, non può essere ammessa in Sviz-
zera in qualità di "redditiere".
4.2 Tuttavia il Tribunale rileva che nella fattispecie la Divisione delle con-
tribuzioni del Cantone Ticino, che ha determinato una tassazione globale
secondo il dispendio, il cui reddito determinante è stato fissato in
500'000.– CHF (cfr. lettera del […]) e la SPOP - che ha trasmesso il pre-
avviso positivo alle autorità federali - non hanno indicato alcuna disposi-
zione legale specifica, ma unicamente utilizzato la formulazione letterale
di "redditiere". Va sottolineato inoltre che la richiedente - con scritto del 3
febbraio 2012 - ha postulato esplicitamente il permesso B quale "redditie-
re" in applicazione dell'art. 30 cpv. 1 lett. b LStr evidenziando la presenza
di "motivi importanti" (cfr. lettera del 3 febbraio 2012 dell'avv. R._______
all'Ufficio regionale degli stranieri).
4.3 Ciò detto la presente autorità giudiziaria considera che le autorità can-
tonali, silenti quanto all'indicazione di un norma specifica, siano disposte
a concedere il permesso di dimora alla richiedente sulla base di una di-
sposizione legale che non sia necessariamente l'art. 28 LStr. Ne discende
che a giusta ragione l'UFM ha esaminato la questione in applicazione
dell'art. 30 cpv. 1 let. b in fine LStr e 32 OASA.
5.
C-5594/2012
Pagina 10
5.1 Tenuto conto delle circostanze particolari sopra indicate, occorre dun-
que entrare nel merito della vertenza ed analizzare se l'UFM ha rifiutato,
a giusta ragione, l'approvazione del permesso di dimora a favore dell'inte-
ressata - in applicazione del proprio potere discrezionale giusta l'art. 96
cpv. 1 LStr - considerando che non sia nell'interesse della Svizzera "ac-
cogliere sul proprio territorio dei cittadini stranieri che intrattengono delle
relazioni familiari e affettive con persone la cui integrità è fortemente
messa in discussione e la cui presenza in Svizzera sia suscettibile d'at-
tentare all'ordine e alla sicurezza pubblici del paese ai sensi dell'articolo
62 LStr". In questo contesto l'UFM ha ritenuto che "il fatto che la presenza
nel nostro paese della signora A._______ e dei figli possa eventualmente
comportare degli interessi fiscali per il Cantone Ticino va fortemente rela-
tivizzato a confronto degli interessi pubblici" (cfr. replica, pag. 2).
5.2 Giusta i combinati disposti degli artt. 33 cpv. 3 LStr e 86 cpv. 2 let. a
OASA, l'UFM può negare l'approvazione di un permesso di dimora qualo-
ra sussistano dei motivi di revoca ai sensi dell'art. 62 LStr. E meglio qua-
lora lo straniero richiedente espone a pericolo l'ordine e la sicurezza pub-
blici in Svizzera o all'estero o costituisce una minaccia per la sicurezza in-
terna o esterna della Svizzera (art. 62 let. c LStr). L'art. 80 cpv. 1 OASA,
sancisce che vi è violazione della sicurezza e dell'ordine pubblici in caso
di mancato rispetto di prescrizioni di legge e di decisioni delle autorità
(lett. a), in caso di mancato adempimento temerario di doveri di diritto
pubblico o privato (lett. b) o se la persona interessata approva o incorag-
gia pubblicamente un crimine contro la pace, un crimine di guerra, un
crimine contro l'umanità o un atto terroristico oppure fomenta l'odio contro
parti della popolazione (lett. c). Vi è altresì esposizione della sicurezza e
dell'ordine pubblici a pericolo, se sussistono indizi concreti che il soggior-
no in Svizzera dello straniero in questione porti con notevole probabilità
ad una violazione della sicurezza e dell'ordine pubblici (art. 80 cpv. 2 OA-
SA). In tal senso dovrà quindi essere emessa una prognosi negativa a
meno che i motivi che hanno condotto l'interessato ad agire violando la
sicurezza e l'ordine pubblici, non sussistano più (cfr. SPESCHA / THÜR /
ZÜND / BOLZLI, [ed.] Migrationsrecht, Zurigo 2009, art. 67 LStr, cifra 2).
5.3 Nell'allegato di causa i ricorrenti hanno sostenuto che la decisione
dell'autorità federale è arbitraria poiché l'ordine e la sicurezza pubblici
"non possono ritenersi messi a repentaglio" da un loro soggiorno in Sviz-
zera, nella misura in cui, come anche riconosciuto dall'UFM, nulla è stato
ravvisato nei loro confronti, ma semmai unicamente nei confronti di
D._______. Perdipiù essi hanno evidenziato la buona reputazione di cui
godrebbe quest'ultimo (cfr. incarto cantonale, Memoriale di osservazioni 5
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Pagina 11
luglio 2012 di S._______ e referenze varie), nonché l'assenza di condan-
ne e procedimenti penali in essere o conclusi sul territorio della Federa-
zione Russa (cfr. incarto cantonale, certificato dei carichi penali pendenti
del 20 gennaio 2012 e doc. 2 Informazione del Ministero T._______).
5.3.1 Giusta l'art. 96 cpv. 1 LStr nell'esercizio del loro potere discreziona-
le, le autorità competenti tengono conto degli interessi pubblici e della si-
tuazione personale nonché del grado d'integrazione dello straniero. E
meglio devono considerare tutte le circostanze della fattispecie segnata-
mente ponderare gli interessi pubblici e privati. In particolare costituisco-
no interessi pubblici, gli interessi dell'economia, le necessità culturali e
scientifiche e i motivi di ordine pubblico come pure l'evoluzione sociode-
mografica della Svizzera (cfr. BENJAMIN SCHINDLER, ad art. 96 LStr, in:
Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer, Berna 2010, §
12).
5.3.2 Commette abuso nell'esercizio del proprio potere discrezionale l'au-
torità che si fonda su criteri inappropriati, non considera le circostanze
pertinenti della fattispecie o emana una decisione arbitraria, in violazione
allo scopo della legge o in violazione del principio di proporzionalità (cfr.
segnatamente DTF 129 III 400 consid. 3.1 e riferimenti ivi indicati). Per
costante giurisprudenza, affinché una decisione sia arbitraria, occorre che
la soluzione adottata dall'autorità sia insostenibile, ovvero in contraddizio-
ne palese con la situazione effettiva, che viola in modo evidente una nor-
ma o un principio giuridico incontestato o che contrasta in modo intollera-
bile con il sentimento di giustizia ed equità. Un accertamento dei fatti o un
apprezzamento delle prove è arbitrario solo quando l'autorità abbia mani-
festamente disatteso il senso e la rilevanza di un mezzo probatorio o ab-
bia omesso, senza fondati motivi, di tenere conto di una prova importan-
te, idonea a influire sulla decisione presa; oppure quando, sulla base de-
gli elementi raccolti, egli abbia fatto delle deduzioni insostenibili (DTF 135
V 2 consid. 1.3 DTF 129 I 8 consid. 2.1). Inoltre l'annullamento del giudi-
zio impugnato si giustifica unicamente quando esso è arbitrario nel suo
risultato e non solo nella sua motivazione (cfr. DTF 123 I 1 consid. 4a e
richiami).
5.3.3
5.3.3.1 Come rilevato in narrativa l'autorità federale ha rifiutato l'approva-
zione del permesso di dimora a favore dei richiedenti, rilevando come es-
si intrattengano delle relazioni famigliari con D._______, padre ed ex
compagno dei richiedenti, la cui presenza in Svizzera sarebbe "suscettibi-
le d'attentare all'ordine e alla sicurezza pubblici del paese ai sensi dell'art.
C-5594/2012
Pagina 12
62 LStr". L'autorità di prime cure ha fondato la propria decisione sul rap-
porto del (…) della fedpol in cui secondo fonti pubbliche ("gemäss öffen-
tlichen Quellen") D._______, attivo nel ramo della produzione e commer-
cializzazione di U._______, avrebbe costruito il proprio impero finanziario
grazie a contatti con organizzazioni criminali attive nel riciclaggio di dena-
ro (cfr. rapporto fedpol del […]).
5.3.3.2 Sennonché nell'effettuare la propria analisi segnatamente nell'ap-
plicazione dei disposti di legge invocati, l'autorità federale misconosce il
senso delle stesse con un'interpretazione estensiva arbitraria. Infatti i
combinati disposti degli articoli art. 62 LStr e l'art. 86 cpv. 2 lett. a OASA si
riferiscono allo straniero richiedente nei confronti del quale l'autorità di
prime cure ha la facoltà di non rinnovare rispettivamente di non autorizza-
re il permesso di dimora. Nella fattispecie nei confronti A._______, come
riconosciuto dall'UFM stesso, né tantomeno nei confronti dei figli mino-
renni, non può essere mosso alcun rimprovero, di modo che la decisione
dell'autorità federale oltre che violare le disposizioni legali sopracitate ri-
sulta essere palesemente in violazione del principio di equità.
Ma anche volendo seguire l'UFM nell'interpretazione estensiva dell'art. 80
cpv. 2 OASA, con conseguente rifiuto del permesso di dimora poiché il
"trasferimento della richiedente e dei figli in Svizzera avrebbe come logica
conseguenza un'alta frequenza delle visite del padre" in Svizzera, il Tri-
bunale non può condividere la decisione dell'autorità di prima istanza. In-
fatti dall'istruttoria non emerge alcun indizio concreto che D._______ sia
intenzionato a frequentare in maniera importante la Svizzera o che addi-
rittura la richiesta in esame - come pretende l'UFM - "abbia come fine ul-
timo il trasferimento definitivo del signor D._______ sul territorio elvetico";
sarebbe vero anzi il contrario come emerge dal Decreto del Tribunale di
E._______ in cui i genitori convengono che i figli mantengono la propria
"stabile residenza presso la madre" (cfr. doc. 6) e dalla dichiarazione in
cui lo stesso autorizza i figli a risiedere a F._______ con la madre, senza
porre a priori l'adempimento di alcuna condizione. Va detto inoltre che
l'entrata ed il soggiorno di D._______ in Svizzera, considerata la propria
nazionalità russa, sarebbero oggetto di procedura di ottenimento del vi-
sto, ciò che permetterebbe all'autorità federale di effettuare una valuta-
zione sulla sua persona, in modo più approfondito, ed eventualmente im-
pedire l'accesso al territorio svizzero.
5.3.3.3 A titolo abbondanziale, il Tribunale osserva che, in ossequio al
proprio diritto di essere sentiti, i ricorrenti hanno trasmesso all'autorità fe-
derale della documentazione da cui emerge che a carico di D._______
C-5594/2012
Pagina 13
non esistono condanne penali, ma nemmeno dati relativi a procedimenti
penali in essere o procedimenti penali revocati sul territorio della Federa-
zione Russa (cfr. scritto del Ministero T._______, del […], tradotto l'[…],
Tribunale di E._______ V._______); a sostegno delle proprie allegazioni i
ricorrenti hanno pure prodotto numerose lettere di referenze e un memo-
riale di osservazioni di S._______. Orbene, in queste circostanze, consi-
derato che l'UFM si è fondato sui fatti esposti dalla fedpol, l'autorità di
prime cure avrebbe dovuto trasmettere le allegazioni e i mezzi di prova
prodotti dai ricorrenti a quest'ultima affinché la stessa presentasse le pro-
prie osservazioni in merito. Omettendo di condurre una procedimento i-
struttorio più approfondito circa i procedimenti e le condanne penali a ca-
rico di D._______, l'UFM ha fondato la propria decisione di rifiuto su una
situazione fattuale incompleta.
Ciò posto, emanando una decisione in abuso del suo potere discreziona-
le, non considerando tutti gli elementi pertinenti per la decisione, il prov-
vedimento incorre nell'annullamento.
6.
6.1 Nella misura in cui l'istruttoria ha permesso di determinare una situa-
zione fattuale sufficientemente chiara, la presente autorità giudiziaria si
pronuncia sulla richiesta dei ricorrenti e meglio sull'autorizzazione al per-
messo di dimora per importanti interessi cantonali a favore di A._______
e susseguentemente sulla richiesta di permesso di dimora per ricongiun-
gimento familiare a favore dei figli minorenni.
6.2 Orbene giusta i combinati disposti degli art. 30 cpv. 1 let. b LStr e 32
OASA è possibile rilasciare un permesso di dimora ad uno straniero qua-
lora sussistano importanti interessi pubblici. Tale espressione costituisce
una nozione giuridica indeterminata, la cui applicazione troppo estesa
esula dagli obiettivi della LStr e dell’OASA (cfr. anche GAAC 60.95; 60.87
in merito al vecchio art. 13 lett. f OLS). Nello specifico il Cantone può rila-
sciare il permesso di dimora allo straniero che può far valere aspetti cultu-
rali significativi, ragioni politiche di rilievo o notevoli interessi fiscali. In
proposito lo straniero deve dimostrare che intende trasferire il centro dei
propri interessi in Svizzera e soggiornarvi in maniera preponderante. Inol-
tre nel contesto dell’ammissione per notevoli interessi fiscali cantonali
(art. 32 cpv. 1 lett. c OASA) è possibile esercitare un’eventuale attività lu-
crativa solo all’estero (art. 32 cpv. 2 OASA), fatta salva l’amministrazione
del proprio patrimonio (cfr. ch. 5.5.1 delle Istruzioni e commenti, Settore
stranieri (Istruzioni LStr) > Documentazione > Basi legali > Istruzioni e
C-5594/2012
Pagina 14
circolari > Settore stranieri, versione dell'ottobre 2013, consultata nel feb-
braio 2014).
Il Tribunale rileva altresì che, anche qualora le condizioni cumulative so-
pramenzionate siano ottemperate, l'art. 30 LStr è una disposizione legale
redatta in forma potestativa o "Kannvorschrift", di modo che gli interessati
non possono prevalersi di un diritto alla concessione del permesso di
soggiorno per importanti interessi pubblici, segnatamente notevoli inte-
ressi fiscali cantonali, a meno che si fondino su una disposizione specifi-
ca di diritto federale o di un trattato internazionale che conferisca loro tale
diritto, ciò che non è tuttavia il caso nella fattispecie in esame. Ne discen-
de dunque che le autorità federali beneficiano di un importante potere di-
screzionale - nel caso che qui ci riguarda - che esercitano tenendo conto
degli interessi pubblici e della situazione personale nonché del grado d'in-
tegrazione degli stranieri (cfr. art. 96 LStr).
6.3
6.3.1 Nella decisione qui avversata l'autorità di prima istanza ha omesso
di dirimere la questione a sapere se la fattispecie – considerato in partico-
lare la decisione di tassazione secondo il dispendio ammessa dal Canto-
ne Ticino - presentava gli estremi per un'ammissione alla luce di impor-
tanti interessi cantonali segnatamente interessi fiscali. L'UFM si è infatti
limitato, in sede di risposta scritta, ad osservare che "il fatto che la pre-
senza nel nostro paese della signora A._______ e dei figli possa even-
tualmente comportare degli interessi fiscali per il Cantone Ticino va for-
temente relativizzato a confronto degli interessi pubblici, in senso lato,
che vanno presi in considerazione giusta [l'art. 96 cpv. 1 LStr]" (cfr. osser-
vazioni dell'11 dicembre 2012).
6.3.2 In questo contesto va rammendato che il Cantone Ticino ha regola-
to l'istituto della tassazione globale all'art. 13 della Legge Tributaria can-
tonale (LT, RU 10.2.1.1), secondo cui le persone fisiche che, per la prima
volta o dopo un’assenza di almeno dieci anni, acquisiscono domicilio o
dimora fiscali in Svizzera senza esercitarvi attività lucrativa, hanno il dirit-
to di pagare, invece dell’imposta sul reddito e sulla sostanza, un’imposta
calcolata sul dispendio fino alla scadenza del periodo fiscale in corso
(cpv. 1). Se tali persone non sono cittadini svizzeri, il diritto di pagare
l’imposta secondo il dispendio spetta loro anche oltre tale limite (cpv. 2).
Nello specifico l’imposta sul dispendio è calcolata sulla base delle spese
annuali riferite al periodo fiscale e necessarie al mantenimento del tenore
di vita del contribuente e delle persone che vivono in Svizzera a suo cari-
C-5594/2012
Pagina 15
co. Essa si fonda almeno su: un importo corrispondente al quintuplo della
pigione o del valore locativo pieno dell’appartamento in casa propria, per i
contribuenti che hanno un’economia domestica propria; su un importo
corrispondente al doppio del prezzo di pensione per il vitto e l’alloggio,
per gli altri contribuenti. In ogni caso il dispendio non può risultare inferio-
re all’importo minimo stabilito per ogni periodo fiscale dal Consiglio di Sta-
to con decreto separato (art. 1 Regolamento della Legge Tributaria del 18
ottobre 1994, RLT, Raccolta leggi del Cantone Ticino 10.2.1.1.1), attual-
mente fissato in 400'000.– CHF.
L’imposizione secondo il dispendio rafforza l’attrattiva della piazza svizze-
ra nella concorrenza internazionale volta ad attirare persone private facol-
tose e particolarmente mobili sul piano internazionale che, grazie alla loro
forte domanda di immobili e di beni di consumo, esercitano un effetto po-
sitivo sull’occupazione (cfr. Messaggio concernente la legge federale
sull'imposizione secondo il dispendio, del 29 giugno 2011, pag. 5437 e
5438). Oltre all’importanza economica dell’imposizione secondo il di-
spendio anche il vantaggio fiscale legato alla piazza svizzera procura un
importante gettito fiscale, che nel 2010 ammontava a quasi 668 milioni
CHF (cfr. Comunicato stampa della Conferenza dei direttori cantonali del-
le finanze del 14 giugno 2011). Il 45%, ossia 300 milioni, è toccato ai Can-
toni, mentre 204 milioni sono toccati alla Confederazione e 165 milioni ai
Comuni. Queste entrate fiscali assumono un’importanza relativamente
grande per alcuni Cantoni e Comuni: in questo senso ad esempio il
73,9% delle persone tassate secondo il dispendio vivono nei quattro Can-
toni di Vaud, Vallese, Ticino e Ginevra. Esse forniscono il 77,8% delle en-
trate cantonali e comunali provenienti dall’imposizione secondo il dispen-
dio (cfr. Messaggio concernente la legge federale sull'imposizione secon-
do il dispendio del 29 giugno 2011, pag. 5438).
6.3.3
6.3.3.1 Dall'istruttoria è emerso che A._______ è proprietaria di un'impor-
tante sostanza immobiliare all'estero come in Svizzera, segnatamente di
una Villa presso W._______ (E._______) (doc. 18), di un appartamento
presso il Comune di J._______ (cfr. incarto cantonale), di due case a
X._______ (Ucraina), di un appartamento bilocale a Kiev (doc. 13 e 14) e
di Villa Q._______ a F._______ (cfr. incarto cantonale, estratto RFD), do-
ve sarebbe sua intenzione risiedere dopo aver conseguito il permesso di
dimora. L'interessata è pure a beneficio di una consistente sostanza mo-
biliare in Svizzera come pure all'estero: in particolare essa è titolare di
una relazione bancaria presso Y._______, con saldo di 1'441'770.55 CHF,
C-5594/2012
Pagina 16
valuta al 2 febbraio 2012 (cfr. incarto cantonale), di un conto corrente
presso la Banca Z._______ (Mosca), con saldo di 20'000.– USD, valuta
10 febbraio 2013 (cfr. doc. 22), di un conto corrente presso la Banca
AA._______, filiale di AB._______, con saldo di Euro 2'096'648,02 valuta
9 gennaio 2012 (cfr. incarto cantonale); essa è pure intestataria - presso
quest'ultimo istituto bancario - di due polizze vita AC._______ e
AD._______ per un controvalore, valuta al 2 gennaio 2012, di Euro
1'775'495,94 (cfr. incarto cantonale). Nel quadro del procedimento di au-
torizzazione del permesso di dimora B per "motivi importanti" (cfr. incarto
cantonale), la Divisione delle contribuzioni del Cantone Ticino ha altresì
determinato una tassazione secondo il dispendio fissando il reddito de-
terminante in 500'000.– CHF ("tassazione globale") (cfr. incarto cantona-
le, lettera del 21 marzo 2012). Contestualmente è stato determinato una
sostanza immobiliare imponibile in Svizzera pari a 1'000'000.– CHF come
pure una sostanza mobiliare imponibile in Svizzera per 1'450'000.– CHF.
Ciò detto, il Tribunale sottolinea che dalla documentazione agli atti non
sono emersi elementi o indizi tali da ritenere o insinuare forti dubbi circa
la provenienza illecita degli elementi di patrimonio sopra menzionati.
6.3.3.2 Con riferimento al requisito del trasferimento del proprio centro di
interessi in Svizzera, il Tribunale evidenzia che A._______ è proprietaria
di Villa Q._______ sita nel comune di F._______, attualmente in fase di
ristrutturazione (cfr. dichiarazione AE._______, dell'8 febbraio 2013), allo
scopo di renderla residenza primaria. Dalla documentazione agli atti e-
merge peraltro che la ricorrente ha soggiornato in Svizzera a più riprese,
sia per motivi di lavoro sia per scopi turistici (cfr. visti d'entrata sul passa-
porto, doc. 7), e gode di "molto buone" conoscenza di italiano, frequen-
tando peraltro tre volte alla settimana la Scuola di Lingue AF._______ ad
L._______ (cfr. doc. 40). In questo contesto la presente autorità giudizia-
ria rileva altresì che il figlio maggiore B._______ frequenta la scuola Me-
dia presso il K._______ ad L._______ e partecipa regolarmente alle atti-
vità sportive dell'N._______, come pure alle attività sportive del Centro
M._______, mentre il figlio minore C._______ partecipa alle attività
dell'N._______ (cfr. per maggiori dettagli consid. 6.5.2). Entrambi fre-
quentano pure la Scuola di Lingue AF._______ ad L._______.
6.3.3.3 Il Tribunale rileva infine che l'interessata, in ossequio dei requisiti
posti dall'autorità federale, ha dichiarato - nel quadro della procedura can-
tonale - che "con l'ottenimento del permesso di dimora in Svizzera e il
trasferimento del mio domicilio nel Cantone Ticino, non eserciterò alcuna
C-5594/2012
Pagina 17
attività lucrativa in Svizzera" (cfr. brevetto notarile, avv. AG._______, del 2
febbraio 2012).
6.4 In siffatte circostanze il Tribunale, considerato l'importante patrimonio
mobiliare e immobiliare di proprietà della ricorrente, nonché la valutazione
effettuata dalle autorità cantonali ticinesi, che le hanno portate ad imporre
la ricorrente secondo il dispendio, non ha motivo di scostarsi da tale valu-
tazione circa l'importanza della dimora della ricorrente sul territorio canto-
nale dal punto di vista fiscale. L'istruttoria ha pure appurato l'intenzione
della ricorrente di trasferire il centro dei propri interessi in Svizzera, come
pure di soggiornarvi in maniera preponderante, senza esercitare alcuna
attività lucrativa. Ne discende dunque che a giusta ragione le autorità
cantonali hanno preavvisato favorevolmente il rilascio del permesso di
dimora, mentre l'UFM ha rifiutato l'approvazione in modo arbitrario senza
allegare alcuna indizio o elemento concreto su cui poggia la propria valu-
tazione.
6.5 Nell'allegato ricorsuale i ricorrenti hanno contestualmente postulato il
rilascio del permesso di dimora "B" per i figli minorenni, B._______ e
C._______, a titolo di ricongiungimento familiare.
6.5.1 Giusta l'art. 44 Lstr al coniuge straniero e ai figli stranieri, non co-
niugati e minori di 18 anni, di uno straniero titolare del permesso di dimo-
ra può essere rilasciato un permesso di dimora se coabitano con lui, vi è
a disposizione un'abitazione conforme ai loro bisogni e non dipendono
dall'aiuto sociale. Le autorità federali hanno avuto modo di precisare che
la famiglia deve disporre di un’abitazione conforme ai propri bisogni; ov-
vero consentire l'alloggio dell’intera famiglia senza risultare sovrappopola-
ta, come pure di determinare quale minimo indispensabile quello sancito
nelle direttive della Conferenza svizzera delle istituzioni dell'assistenza
sociale (direttive CSIAS), ritenuto che i Cantoni decidono liberamente se
esigere mezzi finanziari più cospicui che consentano allo straniero di ga-
rantire la propria integrazione sociale in Svizzera.
Il ricongiungimento familiare è volto a consentire e a garantire la vita fami-
liare comune in Svizzera. Prima di autorizzare il ricongiungimento familia-
re, occorre stabilire dove si troverà il centro della vita familiare. Se resta
all'estero, le condizioni per il ricongiungimento familiare si considerano
non adempiute (cfr. ch. 6.1.1 delle Istruzioni e commenti, Settore stranieri
(Istruzioni LStr) > Documentazione > Basi legali > Istruzioni e circolari >
Settore stranieri, versione dell'ottobre 2013, consultata nel febbraio
2014). Per quanto riguarda il ricongiungimento familiare parziale, il Tribu-
C-5594/2012
Pagina 18
nale federale ha modificato la giurisprudenza pronunciata in virtù
dell’articolo 17 capoverso 2 terzo periodo della LDDS (DTF 136 II 78),
stabilendo il principio secondo cui non è più necessario che i figli vivano
con entrambi i genitori e che un solo genitore può far valere gli articoli 42
capoverso 1 e 43 LStr per ottenere il rilascio di un titolo di soggiorno per il
o i figli minori di 18 anni, se i termini previsti per il ricongiungimento fami-
liare sono rispettati, il diritto non è invocato abusivamente e non sussisto-
no motivi di revoca del permesso. Questa giurisprudenza è applicabile
anche all'articolo 44 LStr (2C 764/2009 e 2C 537/2009).
6.5.2 Dagli atti di causa emerge che B._______ e C._______ alloggeran-
no presso la Villa Q._______ a F._______ con la madre, la quale si è im-
pegnata a provvedere al loro sostentamento ed ha comprovato la propria
solidità finanziaria. Inoltre dall'istruttoria si evince che un'integrazione nel
tessuto sociale ticinese dei figli minorenni è in divenire. Infatti B._______
frequenta la scuola Media presso il K._______ ad L._______ (doc. 32).
Egli partecipa pure regolarmente alle attività sportive della squadra di
AH._______ dell'N._______ (doc. 35), nonché agli allenamenti e ai tornei
nazionali ed internazionali organizzati dal Centro M._______ (doc. 34).
C._______ per contro, frequenta la Scuola dell'infanzia AI._______ a
J._______ (Italia) (doc. 37), e partecipa alle attività dell'N._______ con la
squadra AJ._______ (doc. 39). L'integrazione dei richiedenti è pure ac-
centuata dalle competenze linguistiche di italiano, ottime per B._______ e
molto buone per C._______, grazie alla frequentazione della Scuola di
Lingue AF._______ ad L._______ (doc. 36 e 38).
6.5.3 Ciò detto, il Tribunale ritiene che le condizioni per l'ottenimento del
permesso di dimora a titolo di ricongiungimento familiare, a beneficio di
B._______ e C._______, sono ottemperate, rispettivamente che dall'in-
carto non emerge alcun elemento che ostacoli tale autorizzazione.
7.
Orbene, alla luce dei considerandi precedenti, il Tribunale non entra nel
merito dell'analisi delle altre censure sollevate dagli opponenti, rispetti-
vamente non ritiene necessario l'audizione dell'avv. I._______ e di
A._______. Il Tribunale ritiene altresì privo di oggetto la censura relativa
al termine di partenza dal territorio svizzero comminato dall'UFM ai ricor-
renti e fissato al 30 novembre 2012.
8.
In conclusione, in una valutazione di insieme e ponderati gli interessi in
presenza, il Tribunale non ravvisa motivi ostativi al soggiorno dei richie-
C-5594/2012
Pagina 19
denti in Svizzera o che la loro presenza sia suscettibile di mettere in peri-
colo l'ordine e la sicurezza pubblici. Conseguentemente, sulla base di
quanto valutato a livello cantonale circa l'interesse fiscale, il Tribunale ri-
tiene giustificato il rilascio del permesso di dimora B a beneficio di
A._______ e invita l'autorità inferiore a provvedervi. Parimenti giustificati
risultano essere le richieste di B._______ e C._______ atte ad ottenere i
permessi di dimora B a motivo di ricongiungimento familiare; anche per
siffatta richiesta l'UFM è invitato a conformarsi al presente giudizio.
9.
Visto l'esito della procedura, non si prelevano spese processuali e l'anti-
cipo spese di 1'500.– CHF versato dai ricorrenti è restituito (art. 63 cpv. 1
PA).
Giusta l'art. 64 cpv. 1 PA in relazione con l'art. 7 cpv. 2 del regolamento
del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi
al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF; RS 173.320.2), l'autorità di
ricorso, se ammette il gravame in tutto o in parte, può d'ufficio o a do-
manda, assegnare al ricorrente un'indennità per le spese processuali in-
dispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. In mancanza di
una nota particolareggiata delle spese di rappresentanza, l'indennità è
fissata sulla base degli atti.
In concreto si constata che gli interessati sono patrocinati da un legale. In
ragione dell'insieme delle circostanze della fattispecie, alla luce dell'im-
portanza del caso e del grado di difficoltà, come pure al lavoro svolto dal
patrocinatore, il Tribunale ritiene, ai sensi degli art. 8 segg. TS-TAF, che il
versamento ai ricorrente di un'indennità di 2'000.– CHF, importo com-
prensivo di spese ma non di IVA, appaia equa. In effetti, per prestazioni di
avvocati fornite a persone domiciliate all'estero non è dovuta l'IVA (cfr. art.
1 cpv. 2 in correlazione con gli art. 8 cpv. 1 e 18 cpv. 1 della legge federa-
le concernente l'imposta sul valore aggiunto [LIVA, RS 641.20]), la stessa
non può pertanto essere indennizzata (cfr. sulla questione, e fra le tante,
le sentenze del Tribunale amministrativo federale C-3457/2011 del 10
maggio 2012 consid. 11.1 e C-1677/2011 del 13 gennaio 2012 consid.
5.3).
(dispositivo alla pagina seguente)
C-5594/2012
Pagina 20
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Il ricorso è accolto.
2.
La decisione dell'UFM del 24 settembre 2012 è annullata.
3.
L'incarto è trasmesso all'autorità inferiore affinché proceda al rilascio dei
permesso di dimora B, per importanti interessi pubblici, a favore di
A._______, e per ricongiungimento familiare a favore di B._______ e
C._______, conformemente ai considerandi.
4.
Non si prelevano spese processuali e l'anticipo spese di 1'500.– CHF
versato dai ricorrenti è restituito.
5.
Alla parte ricorrente è riconosciuta un'indennità a titolo di spese ripetibili
di CHF 2'000.–, la quale è posta a carico dell'autorità inferiore.
6.
Comunicazione a:
– ricorrenti (raccomandata; foglio informativo per la restituzione
dell'anticipo spese)
– autorità inferiore (n. di rif. … + … + …; incarti di ritorno)
– Sezione della popolazione, per informazione
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Manuel Borla
Data di spedizione: