B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte III
C-5597/2011
S e n t e n z a d e l 2 6 m a r z o 2 0 1 3
Composizione
Giudici Vito Valenti (presidente del collegio),
Madeleine Hirsig-Vouilloz e Daniel Stufetti,
cancelliera Marcella Lurà.
Parti
A._______,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero (UAIE),
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Oggetto
Assicurazione per l'invalidità (decisione del 23 settembre
2011).
C-5597/2011
Pagina 2
Fatti:
A.
A._______, cittadina italiana residente in Spagna, nata il (…), coniugata,
con tre figli, ha lavorato in Svizzera nel 1973, nel 1974 e dal 1976 al 1978
(38 mesi in totale; doc. 12) dapprima come addetta alle pulizie, poi come
cameriera e infine come sarta (doc. 3), solvendo contributi all'assicura-
zione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità. Rientrata in Spa-
gna, ha svolto attività lucrativa (doc. 2), da ultimo (1998) come operaia
agricola (con mansioni di impacchettatrice; doc. 4 pag. 2). Dal 2009, è i-
nabile al lavoro (doc. 4 pag. 2). L'assicurata percepisce, a far tempo dal
25 marzo 2010, una pensione d'invalidità spagnola (doc. 1). Il 31 gennaio
2011, l'interessata ha formulato una richiesta volta all'ottenimento di una
rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità (doc. 1).
B.
Dalle carte processuali risultano essere stati prodotti la domanda di pen-
sione d'invalidità del 31 gennaio 2011 (formulario E 204; doc. 1), l'attesta-
to concernente la carriera assicurativa in Spagna (formulario E 205; doc.
2), l'attestato concernente la carriera assicurativa del lavoratore (formula-
rio E 207; doc. 3), la perizia medica particolareggiata E 213 dell'8 febbraio
2011 (doc. 4; dalla stessa emerge che l'assicurata, affetta da un disturbo
di personalità [F 60 secondo l'ICD 10 {pag. 2 n. 3.1}], non è più in grado
di svolgere il suo ultimo lavoro ed è considerata invalida, conformemente
alle disposizioni di legge del Paese di residenza, nella precedente attività,
a far tempo dal 2009) ed il questionario complementare alla richiesta di
prestazione dell'8 aprile 2011 (doc. 10).
C.
C.a Con scritto del 12 aprile 2011 (doc. 8), l'autorità inferiore ha segnalato
all'interessata che "per poter esaminare la domanda abbiamo bisogno dei
documenti e informazioni seguenti da farci pervenire", segnatamente il
questionario per l'assicurato (compilato e firmato), il questionario concer-
nente il lavoro e lo stipendio dei salariati (da far compilare e firmare
dall'ultimo datore di lavoro), il questionario per assicurati occupati nell'e-
conomia domestica (compilato e firmato), tutti i documenti esistenti (rap-
porti medici, cartelle cliniche, esami di laboratorio, ECG) nonché copia di
tutte le cartelle cliniche esistenti. Detta autorità ha altresì precisato che
"esiste pure la possibilità di fare osservazioni o di aggiungere ogni docu-
mento utile all'esame della domanda". L'autorità inferiore ha quindi invita-
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to l'interessata a trasmettere, entro l'11 giugno 2011, "i dati (…) richiesti"
(sono stati allegati i questionari menzionati).
C.b Con diffida raccomandata del 14 giugno 2011 (doc. 13), l'autorità in-
feriore, dopo aver constatato che non erano ancora pervenute "le infor-
mazioni necessarie per l'esame della domanda di rendita d'invalidità sviz-
zera", ha segnalato all'interessata che la richiesta di una rendita d'invalidi-
tà non avrebbe potuto essere esaminata (è fatto riferimento all'art. 28 cpv.
2 della legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto
delle assicurazioni sociali [LPGA; RS 830.1] e all'art. 43 cpv. 3 LPGA).
Detta autorità ha quindi assegnato all'interessata un termine di 30 giorni
per inoltrare la documentazione e le informazioni richieste (con scritto del
12 aprile 2011 [doc. 8]), con la precisazione che, in caso di mancato ri-
scontro, sarebbe stata notificata una decisione soggetta a ricorso (sono
stati trasmessi copia della lettera del 12.04.2011 e i questionari).
C.c Con scritto del 27 luglio 2011 (doc. 17), l'autorità inferiore ha tra-
smesso all'interessata "la (…) corrispondenza del 14.06.2011 (diffida
[doc. 15])", con la precisazione che "ci è stat(a) ritornat(a) dai servizi po-
stali con la menzione "no retirado (11-7-11 [doc. 16])".
D.
Il 23 settembre 2011 (doc. 21), l'UAIE, dopo avere constatato che l'inte-
ressata non ha fornito le informazioni richieste (con diffida del 14 giugno
2011 [doc. 13]), ha deciso che la domanda di prestazioni dell'assicurazio-
ne svizzera per l'invalidità non poteva essere esaminata (è in particolare
fatto riferimento all'art. 28 cpv. 2 LPGA e all'art. 43 cpv. 3 LPGA).
E.
Il 7 ottobre 2011, l'interessata ha inoltrato un ricorso contro la decisione
dell'UAIE del 23 settembre 2011 mediante il quale ha chiesto il riesame
della richiesta (e poi il riconoscimento) di una prestazione dell'assicura-
zione svizzera per l'invalidità. Ha precisato che ha sempre risposto a tutte
le lettere che ha ricevuto (da parte dell'autorità inferiore), come meglio po-
teva ed era capace. In particolare, ha segnalato che nella località in cui
risiede (regione della B._______) si sono verificati due terremoti che han-
no causato disservizi al servizio postale, fra cui perdita di lettere e ritardi
nella loro distribuzione. Infine, ha fatto valere di essere stata riconosciuta
invalida dalle autorità spagnole. Ha esibito documentazione già agli atti
nonché un rapporto medico del 14 dicembre 2010 ed un certificato di sta-
to civile (doc. TAF 1).
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Pagina 4
F.
Il 12 ottobre 2011 (v. in particolare il timbro "CdC 12 OCT. 2011" posto sul
doc. 25), l'autorità inferiore ha segnatamente ricevuto il questionario per il
datore di lavoro (doc. 22; non compilato e non sottoscritto, con la sola in-
dicazione di "pensionista invalidez 25-03-2010"), il questionario per assi-
curati occupati nell'economia domestica del 15 settembre 2011 (doc. 24;
nel quale l'interessata ha affermato che è capace di pelare e tagliare gli
ortaggi e la frutta, ma che non può preparare i pasti, non può lavare le
stoviglie e non può pulire i pavimenti [cfr. le risposte alle domande 2.1,
2.2, 2.3 e 3.1 del questionario]) ed il questionario per l'assicurato del 15
settembre 2011 (doc. 25; nel quale l'interessata ha indicato "pensionista
invalidez INSS España 25-3-2010").
G.
Il 22 novembre 2011 (doc. TAF 2 a 4), la ricorrente ha versato l'importo di
fr. 490.65 a titolo di anticipo sulle presumibili spese processuali.
H.
Nella risposta al ricorso del 21 marzo 2012, l'autorità inferiore ha proposto
la reiezione del ricorso. Detta autorità ha in particolare precisato che, se è
vero che vi sono state due scosse sismiche nella provincia della
B._______, che hanno generato ritardi nella distribuzione della corrispon-
denza, le stesse sono state registrare l'11 maggio 2011, data alla quale si
può supporre che la lettera del 12 aprile 2011 (mediante la quale l'inte-
ressata è stata invitata a compilare due questionari, a farne compilare un
terzo dall'ultimo datore di lavoro ed a ritornarli, unitamente alla documen-
tazione medica, entro l'11 giugno 2011) fosse già stata recapitata alla
medesima. L'autorità inferiore ha poi sottolineato che, con diffida racco-
mandata del 14 giugno 2011, ha segnalato all'interessata che, in caso di
mancato invio dei documenti richiesti entro un termine di 30 giorni, la ri-
chiesta di una rendita d'invalidità svizzera sarebbe stata dichiarata inam-
missibile. L'Ufficio postale di C._______ ha avvisato la stessa dell'invio il
21 giugno 2011, invio che ha poi ritornato l'11 luglio 2011 con la menzione
"non ritirato". Il termine di 30 giorni per trasmettere la documentazione ri-
chiesta ha quindi iniziato a decorrere l'11 luglio 2011, è rimasto sospeso
dal 15 luglio al 15 agosto 2011 ed è scaduto il 12 settembre 2011. I que-
stionari per l'assicurato, per gli assicurati occupati nell'economia domesti-
ca e per il datore di lavoro (peraltro compilati, il 15 settembre 2011, in
modo incompleto), sono però pervenuti il 12 ottobre 2011, vale a dire oltre
la scadenza del termine impartito. Per conseguenza, detta autorità a ra-
gione non è entrata in materia sulla domanda di rendita d'invalidità, l'assi-
curata non avendo adempiuto al proprio obbligo di collaborare e la man-
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cata produzione dei documenti richiesti non permettendo un esame di
merito del diritto ad una rendita (doc. TAF 8).
I.
Con provvedimento del 16 aprile 2012 (notificato il 20 aprile 2012; doc.
TAF 10 [avviso di ricevimento]), il Tribunale amministrativo federale ha in-
vitato la ricorrente, nel termine di 30 giorni a decorrere da quello succes-
sivo alla notificazione del provvedimento medesimo, ad inoltrare una re-
plica (doc. TAF 9). Il termine è scaduto infruttuoso.
Diritto:
1.
1.1 Il Tribunale amministrativo federale esamina d'ufficio e con piena co-
gnizione la sua competenza (art. 31 e segg. della legge del 17 giugno
2005 sul Tribunale amministrativo federale [LTAF, RS 173.32]), rispetti-
vamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 133 I
185 consid. 2 e relativi riferimenti).
1.2 Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui
all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in com-
binazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge fede-
rale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI, RS
831.20), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 della legge federale
del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021),
rese dall'Ufficio AI per le persone residenti all'estero.
1.3 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni
sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la legge
federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicura-
zioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni
della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e
28-70), sempre che la LAI non deroghi alla LPGA.
1.4 Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e aven-
te un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modi-
fica (art. 59 LPGA), il ricorso – interposto tempestivamente e rispettoso
dei requisiti previsti dalla legge (art. 60 LPGA nonché art. 52 PA) – è per-
tanto ammissibile nella misura in cui chiede l'annullamento della decisio-
ne impugnata (di non entrata nel merito della domanda di rendita d'invali-
dità svizzera del 31 gennaio 2011). La causa verte, in effetti, sulla que-
stione di sapere se l'UAIE abbia a ragione, o a torto, rifiutato di esaminare
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nel merito la domanda di rendita d'invalidità presentata dalla ricorrente.
Per contro, non compete a questo Tribunale di statuire anche sul merito
della domanda di rendita. Nella misura in cui è chiesto più o altro che la
semplice entrata nel merito, nel caso concreto il riesame della richiesta di
una prestazione d'invalidità svizzera, il ricorso è pertanto inammissibile
(cfr. DTF 117 V 121 consid. 1 e DTF 116 V 265 consid. 2a).
2.
Il Tribunale amministrativo federale esamina liberamente il diritto federale,
l'accertamento dei fatti e l'inadeguatezza senza essere vincolato dai con-
siderandi della decisione impugnata o dai motivi invocati dalle parti. In al-
tri termini, il ricorso potrebbe essere accolto per ragioni diverse da quelle
addotte dalla ricorrente (art. 62 cpv. 4 PA) o respinto in virtù d'argomenti
che la decisione impugnata non ha preso in considerazione (cfr. DTF 134
III 102 consid. 1.1 e DTF 133 V 515 consid. 1.3 e relativo riferimento).
3.
3.1 Secondo l'art. 2 LPGA, le disposizioni della legge stessa sono appli-
cabili alle assicurazioni sociali disciplinate dalla legislazione federale, se e
per quanto le singole leggi sulle assicurazioni sociali lo prevedano.
3.2 Dal profilo temporale sono applicabili le disposizioni in vigore al mo-
mento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato
giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 136 V 24
consid. 4.3 e DTF 130 V 445 consid. 1.2 e relativi riferimenti nonché DTF
129 V 1 consid. 1.2).
4.
4.1 Nell'ambito delle assicurazioni sociali, la procedura è retta dal princi-
pio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere
accertati d'ufficio dall'amministrazione. Questo principio non è però asso-
luto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collabora-
re all'istruzione della causa. Il dovere processuale di collaborazione com-
prende in particolare l'obbligo delle parti di apportare, nella misura in cui
ciò fosse ragionevolmente esigibile, le prove necessarie, avuto riguardo
alla natura del litigio e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di
dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (cfr. sentenza
del Tribunale federale I 906/05 del 23 gennaio 2007 consid. 5.1; DTF 125
V 195 consid. 2). In conformità al principio inquisitorio, spetta all'ammini-
strazione determinare, a seconda dello stato di fatto da accertare, quali
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misure d'istruzione dovrebbero essere attuate nel caso in esame, fermo
restando che la stessa dispone di un ampio potere d'apprezzamento (cfr.
sentenza del Tribunale federale I 906/05 del 23 gennaio 2007 consid. 6;
DTF 111 V 219 consid. 2).
4.2 In virtù dell'art. 28 cpv. 2 LPGA, colui che rivendica prestazioni assicu-
rative deve fornire gratuitamente tutte le informazioni necessarie per ac-
certare i suoi diritti e per stabilire le prestazioni assicurative.
4.3 Secondo l'art. 43 cpv. 1 LPGA, l'Ufficio AI esamina le domande, intra-
prende d'ufficio i necessari accertamenti e raccoglie le informazioni di cui
ha bisogno. Se sono necessari o ragionevolmente esigibili esami medici o
specialistici per la valutazione del caso, l'assicurato deve sottoporvisi (art.
43 cpv. 2 LPGA). Se l'assicurato o altre persone che pretendono presta-
zioni, nonostante un'ingiunzione, rifiutano in modo ingiustificato di com-
piere il loro dovere di informare o di collaborare, l'Ufficio AI può, dopo dif-
fida scritta e avvertimento delle conseguenze giuridiche e dopo aver im-
partito un adeguato termine di riflessione, decidere in base agli atti o
chiudere l'inchiesta e decidere di non entrare in materia (art. 43 cpv. 3
LPGA).
4.4 Secondo giurisprudenza, la diffida deve indicare in modo sufficiente-
mente esplicito cosa si aspetta l'autorità dall'assicurato (cfr. sentenza del
Tribunale federale 9C_961/2008 del 30 novembre 2009 consid. 6.2; UELI
KIESER, ATSG-Kommentar, 2a ed., Zurigo 2009, art. 43 n. 52 pag. 558 e
art. 21 n. 90 pag. 298; v. anche sentenza del Tribunale amministrativo fe-
derale C_6346/2008 del 18 maggio 2010 consid. 4.1). Inoltre, qualora
l'assicurato non ottempera alla diffida, l'autorità può pronunciare una de-
cisione di non entrata nel merito solo se le informazioni richieste sono ne-
cessarie per accertare i fatti e determinare le prestazioni e non sono al-
trimenti disponibili senza eccessive difficoltà (cfr. sentenza del Tribunale
federale 9C_345/2007 del 26 marzo 2008 consid. 4).
5.
5.1 Trattandosi di fattispecie internazionale, va premesso che, per prassi
costante, la notifica all'estero di un documento ufficiale, quali un atto giu-
diziario o una decisione amministrativa, costituisce un atto di imperio, che
salvo disposizione convenzionale contraria o consenso dello Stato nel
quale la notifica va effettuata, deve avvenire per via diplomatica o conso-
lare, a meno che non riguardi una comunicazione di natura meramente
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informativa senza effetti giuridici che in tal caso può essere notificata di-
rettamente per posta (DTF 136 V 295 consid. 5.1 e relativi riferimenti).
5.2 Un atto è segnatamente qualificabile come ufficiale se la sua notifica
serve all'adempimento di un compito statale. Effetti giuridici esplica per
esempio anche l'assegnazione di un termine e la contestuale comminato-
ria di perenzione in caso di sua mancata osservanza (DTF 136 V 295
consid. 5.2).
5.3 La notificazione irregolare di un atto amministrativo all'estero non e-
splica effetti giuridici e non può cagionare alcun pregiudizio al suo desti-
natario. È infatti solo con la sua comunicazione ufficiale alle parti che es-
so acquista esistenza giuridica. Fintanto che non è comunicato, l'atto non
esiste. Senza notificazione l'interessato non ha conoscenza del suo con-
tenuto e non può prendere i provvedimenti necessari. La notificazione è
pertanto indispensabile. Anche in caso di diffida, il suo destinatario deve
essere (direttamente e personalmente) informato sulle conseguenze alle
quali si espone in caso di inosservanza del termine (o dell'ordine) imparti-
to (DTF 136 V 295 consid. 5.3 e relativi riferimenti).
5.4 Per quel che concerne la notifica di una decisione o di una comunica-
zione dell'amministrazione, l'onere della prova incombe di massima all'au-
torità che intende trarne una conseguenza giuridica e la circostanza deve
perlomeno essere stabilita con il grado della verosimiglianza preponde-
rante richiesto in materia di assicurazioni sociali. L'autorità sopporta per-
tanto le conseguenze dell'assenza di prova nel senso che se la notifica o
la sua data sono contestate e se esistono effettivamente dubbi a tale pro-
posito, ci si baserà sulle dichiarazioni del destinatario dell'invio. La spedi-
zione con la posta normale non consente in genere di stabilire se la co-
municazione sia pervenuta al destinatario; la semplice presenza nel fa-
scicolo della copia dell'invio non è sufficiente per dimostrare che tale let-
tera sia stata effettivamente spedita e ricevuta (DTF 136 V 295 consid.
5.9).
6.
6.1 Questo Tribunale constata che lo scritto del 12 aprile 2011 (mediante
il quale l'autorità inferiore ha invitato la ricorrente a compilare due que-
stionari [questionario per l'assicurato e questionario per assicurati occu-
pati nell'economia domestica] ed a farne compilare un terzo dall'ultimo
datore di lavoro [questionario concernente il lavoro e lo stipendio dei sala-
riati]; doc. 8) è stato spedito all'insorgente per plico semplice. La ricorren-
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te ha implicitamente contestato, in sede ricorsuale, di avere ricevuto detto
scritto (doc. TAF 1). Ora, l'autorità inferiore non ha dimostrato, nel senso
della probabilità preponderante, l'intervenuta notifica all'insorgente dello
scritto del 12 aprile 2011. Non appare peraltro possibile semplicemente
supporre, in assenza di qualsivoglia indizio concreto in tal senso, che l'in-
vio dell'UAIE del 12 aprile 2011 sia stato recapitato alla sua destinataria
(v. la presa di posizione dell'UAIE del 21 marzo 2012 [doc. TAF 1]) e che
la stessa abbia rinunciato rispettivamente dimenticato di darvi seguito.
Anzi, è senz'altro credibile, nel senso della probabilità preponderante, che
in un primo tempo lo scritto del 14 aprile 2011 e relativi allegati non sono
stati correttamente e ufficialmente comunicati alla ricorrente (di fatto, l'in-
sorgente ne ha preso conoscenza effettiva, come si vedrà di seguito, solo
mediante l'invio dell'UAIE del 27 luglio 2011). Ciò significa – a prescindere
dal fatto che le scosse sismiche nella provincia della B._______ in cui ri-
siede l'insorgente (scosse che hanno causato ritardi nella distribuzione
della corrispondenza) si sono verificate nel maggio del 2011 – che lo scrit-
to del 12 aprile 2011 deve considerarsi, per quanto qui di rilievo, siccome
inesistente fino al momento in cui è stato poi effettivamente notificato cor-
rettamente e ufficialmente alla ricorrente.
6.2
6.2.1 Con plico raccomandato del 14 giugno 2011, l'autorità inferiore ha
poi inviato alla ricorrente una diffida (doc. 13). A detta diffida l'UAIE a-
vrebbe accluso, per quanto emerge dallo scritto medesimo, sia il sum-
menzionato scritto del 12 aprile 2011 sia i questionari ivi citati. Nella diffi-
da l'UAIE – dopo avere constatato che con scritto del 12 aprile 2011 ave-
va richiesto informazioni necessarie all'esame del caso, ma che non a-
vrebbe ricevuto alcun riscontro in merito – segnala all'insorgente che giu-
sta gli art. 28 cpv. 2 e 43 cpv. 3 LPGA gli assicurati devono fornire gratui-
tamente informazioni veritiere circa i fatti e le circostanze decisivi per il di-
ritto e la determinazione delle prestazioni, e che ciò premesso "la richie-
sta di rendita d'invalidità non potrà fare l'oggetto di un nostro esame".
L'UAIE ha poi accordato alla ricorrente stessa un termine di 30 giorni, dal-
la ricezione dello scritto del 14 giugno 2011, per fare pervenire la docu-
mentazione e le informazioni richieste, con la conseguenza che in caso di
inottemperanza notificherà una decisione soggetto a ricorso.
6.2.2 Da un lato, e a prescindere dalla questione concernente la notifica-
zione corretta/ufficiale di detta diffida (del 14 giugno 2011), il tenore della
stessa è perlomeno ambiguo, tanto più ove si pensi che è indirizzata a
un'assicurata non rappresentata, per quanto attiene alla conseguenze le-
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Pagina 10
gate alla mancata ottemperanza alla diffida (vuoi la non entrata in materia
sulla richiesta di una rendita d'invalidità svizzera vuoi l'emanazione di una
generica ed imprecisata decisione impugnabile).
6.2.3 Dall'altro lato, la diffida con comminatoria che, in caso di inottempe-
ranza all'obbligo di collaborare, non sarebbero date le condizioni per un
esame di merito della domanda di rendita d'invalidità (art. 28 cpv. 2 LPGA
in combinazione con l'art. 43 cpv. 3 LPGA), è provvedimento che costitui-
sce una premessa indispensabile ad una successiva decisione di non en-
trata nel merito. La diffida non può pertanto di principio essere notificata
nel medesimo momento della prima richiesta di produzione di documenti,
ma solo successivamente alla stessa e dopo la scadenza del termine ori-
ginario impartito per produrre i documenti. In altri termini, la diffida pre-
suppone in effetti che, nonostante un'ingiunzione, l'assicurato abbia rifiu-
tato in modo ingiustificato di compiere il suo dovere di informare o di col-
laborare. In assenza di tale ingiunzione e del conseguente rifiuto ingiusti-
ficato dell'assicurato di ottemperarvi, non sono ancora adempite le pre-
messe per inviare una diffida. In conclusione, la diffida inviata il 14 giugno
2011 deve considerarsi prematura, poiché essa poteva se del caso giusti-
ficarsi solo dopo la notificazione dell'ingiunzione e la successiva scaden-
za infruttuosa del termine accordato nell'ingiunzione medesima per ot-
temperare all'obbligo di informare rispettivamente di collaborare.
6.2.4 Da quanto esposto, consegue che dal profilo processuale la diffida
del 14 giugno 2011 deve considerarsi siccome non avvenuta.
6.3 Dagli atti di causa risulta altresì che l'invio raccomandato contenente
la lettera del 14 giugno 2011 è stato ritornato all'UAIE l'11 luglio 2011 con
la menzione "non ritirato" (doc. 16). Il 27 luglio 2011, l'autorità inferiore ha
poi trasmesso all'insorgente la lettera del 14 giugno 2011 per plico sem-
plice (doc. 17). In sede ricorsuale, l'autorità inferiore sostiene che la diffi-
da del 14 giugno 2011 era stata correttamente notificata all'insorgente,
che non l'ha ritirata, l'11 luglio 2011. Sennonché, nello scritto del 27 luglio
2011 inviato alla ricorrente, l'UAIE non ha indicato che la diffida del 14
giugno 2011 veniva considerata come correttamente notificata e che il
nuovo invio del 27 giugno 2011 non avrebbe avuto effetti giuridici (con ri-
ferimento ai termini ivi indicati) e veniva trasmesso alla ricorrente solo per
conoscenza. In siffatte circostanze, ben poteva l'insorgente ritenere in
buona fede che tale invio costituiva la prima richiesta/ingiunzione di pro-
duzione di documenti da parte dell'autorità inferiore (la ricorrente avrebbe
dovuto compilare il questionario per l'assicurato e il questionario per assi-
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curati occupati nell'economia domestica e fare compilare il questionario
del datore di lavoro).
6.4 Il 12 ottobre 2011 sono pervenuti all'UAIE (cfr. timbro d'entrata appo-
sto dall'autorità inferiore) i succitati questionari che recano la data del 15
settembre 2011. Il 23 settembre 2011, l'UAIE aveva però già reso la deci-
sione secondo la quale la domanda di rendita AI del 31 gennaio 2011 non
poteva fare oggetto di esame (non entrata nel merito della domanda ai
sensi dei combinati disposti dell'art. 28 cpv. 2 e 43 cpv. 3 LPGA).
6.4.1 Tale modo di procedere dell'UAIE non può manifestamente essere
tutelato. In effetti, e per i motivi precedentemente indicati, lo scritto del 27
luglio 2011 dell'autorità inferiore, deve considerarsi quale prima richie-
sta/ingiunzione all'indirizzo della ricorrente di adempire al suo obbligo di
informare/collaborare sancito dalla legge.
6.4.2 Per contro, tale scritto non può allo stesso tempo costituire la prima
ingiunzione e pure una valida diffida quale conseguenza di una mancata
ottemperanza all'ingiunzione medesima, la ricorrente non avendo ancora
avuto il tempo di dare seguito all'ingiunzione di cui trattasi.
6.4.3 In conclusione – ed indipendentemente dal fatto se in relazione
all'ingiunzione del 27 luglio 2011, inviata alla ricorrente per plico semplice,
la stessa abbia reagito entro il termine di 30 giorni accordato – non erano
comunque date le premesse per una non entrata nel merito della doman-
da di rendita AI depositata dalla ricorrente, dal momento che non si può
ritenere, conto tenuto dell'insieme delle circostanze del caso di specie,
che vi sia stata una corretta ed ufficiale notifica della diffida prevista dalla
legge (art. 43 cpv. 3 LPGA), diffida indispensabile alla pronuncia della de-
cisione impugnata.
6.4.4 Va infine pure rilevato, a titolo del tutto abbondanziale, che nel caso
di specie non si potrebbe neppure rimproverare alla ricorrente, che peral-
tro soffrirebbe di un disturbo della personalità (perizia dettagliata E 213
dell'8 febbraio 2011 pag. 8 n. 7 [doc. 4]), di avere ingiustificatamente vio-
lato il suo obbligo di informare/collaborare. Con lo scritto dell'UAIE del 27
luglio 2011 la ricorrente ha ricevuto per la prima volta i tre questionari già
più volte menzionati. La ricorrente ha certo ritenuto a torto che bastasse
riempire il questionario per gli assicurati occupati nell'economia domesti-
ca e limitarsi ad indicare negli altri due (questionario per l'assicurato e per
il datore di lavoro) che in Spagna percepiva una pensione d'invalidità dal
25 marzo 2010. Tuttavia, conto tenuto dell'insieme delle circostanze del
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caso di specie, la mancata compilazione dei questionari per l'assicurato e
per il datore di lavoro può considerarsi scusabile, tanto più ove si pensi
che l'UAIE non ha mai fornito alla ricorrente alcuna specifica indicazione
al riguardo.
7.
Da quanto esposto, discende che il ricorso deve essere accolto, la deci-
sione del 23 settembre 2011 annullata e gli atti di causa rinviati all'ammi-
nistrazione affinché riprenda l'esame della domanda del 31 gennaio 2011
volta all'ottenimento di una rendita dell'assicurazione svizzera per l'invali-
dità e invii alla ricorrente una diffida valida e motivata (con l'indicazione di
cosa la stessa debba effettivamente fare e perché, nonché quella chiara
inerente alle conseguenze in caso di inottemperanza), prima di emanare
una nuova decisione.
8.
8.1 Visto l'esito della procedura, non sono prelevate delle spese proces-
suali (art. 63 PA). L'importo di fr. 490.65, versato il 22 novembre 2011 a ti-
tolo di anticipo sulle presumibili spese processuali, è restituito alla ricor-
rente.
8.2 Ritenuto che l'insorgente non è rappresentata in questa sede e che
non risulta che abbia dovuto sopportare delle spese indispensabili e rela-
tivamente elevate in relazione alla procedura di ricorso, non si giustifica
l'attribuzione di spese ripetibili (art. 64 PA in combinazione con gli art. 7 e
segg. del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause di-
nanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF,
RS 173.320.2]).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è accolto, nel senso che la decisione del 23 settembre 2011 è
annullata e gli atti rinviati all'amministrazione affinché riprenda l'esame
della domanda del 31 gennaio 2011 volta all'ottenimento di una rendita
dell'assicurazione svizzera per l'invalidità.
2.
Non si prelevano spese processuali. L'importo di fr. 490.65, corrisposto il
22 novembre 2011 a titolo di anticipo sulle presumibili spese processuali,
è restituito alla ricorrente.
3.
Non si attribuiscono ripetibili.
4.
Comunicazione a:
– ricorrente (Raccomandata con avviso di ricevimento)
– autorità inferiore (n. di rif. ; Raccomandata)
– Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata)
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Vito Valenti Marcella Lurà
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna,
entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e
segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF,
RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e
l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata
e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come
mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
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