Corte II I
C-5607/2008
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 4 m a r z o 2 0 1 0
Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio),
Franziska Schneider, Francesco Parrino,
cancelliere Dario Quirici.
A._______, patrocinato dall'avvocato Roberto Coppola,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Assicurazione invalidità (decisione del 10 luglio 2008).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
C-5607/2008
Fatti:
A.
A._______, cittadino italiano nato il (...), coniugato, ha lavorato in
Svizzera come manovratore di mezzi meccanici dal 1973 al 1976,
versando i contributi obbligatori all'assicurazione per la vecchiaia, i
superstiti e l'invalidità (AVS/AI; doc. 6). Il 10 gennaio 2007, per il
tramite dell'Istituto nazionale italiano della previdenza sociale (INPS),
l'assicurato ha formulato all'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per
gli assicurati residenti all'estero (UAIE) una domanda tendente ad
ottenere una rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità (doc. 1
a 4).
B.
Nell'ambito dell'istruzione della domanda di rendita, l'UAIE ha
acquisito, tra gli altri, i documenti seguenti:
- il questionario per l'assicurato, dell'11 dicembre 2007, dal quale
traspare che egli ha lavorato come manovratore di mezzi meccanici
negli ultimi tre anni, prima di interrompere la propria attività, per motivi
di salute, il 17 marzo 2006 e cessarla definitivamente il 23 gennaio
2007, otto ore quotidiane durante cinque giorni alla settimana,
percependo un salario mensile di EUR 1'745.57 (doc. 8),
- il questionario per il datore di lavoro, del 5 dicembre 2007, dal quale
si evincono le stesse informazioni di quelle riferite nel questionario per
l'assicurato, ad eccezione dell'ultimo salario, di cui è indicato un valore
mensile di EUR 1'937.36 (doc. 10),
- una cartella clinica relativa ad un soggiorno ospedaliero protrattosi
dal 24 agosto all'8 settembre 2005, facente stato, in sostanza, della
diagnosi di cirrosi epatica di tipo C (HCV; doc. 12),
- un referto di visita oculistica, del 31 luglio 2006 (doc. 13),
- un referto di visita medica di controllo, del 14 settembre 2006, in cui
è riferita la diagnosi di HCV in compenso funzionale, con segni di
iniziale ipertensione portale, ed è descritta la terapia farmacologica da
seguire (doc. 14),
- un certificato medico del 28 novembre 2006 (doc. 15),
Pagina 2
C-5607/2008
- una cartella clinica relativa a due ricoveri ospedalieri, il primo
avvenuto il 30 gennaio 2007 e il secondo protrattosi dal 7 al 9 febbraio
2007, da cui risulta, riassuntivamente, la diagnosi di lichen orale con
ectopie e microlacerazioni dell'epitelio (doc. 16),
- una perizia medica particolareggiata E 213 del dott. B._______, del 7
giugno 2007, nella quale è posta la diagnosi di HCV correlata di
genotipo 2 e di esiti da intervento per lichen orale, e nella quale è
riferito che l'assicurato può svolgere regolarmente lavori leggeri senza
controindicazioni, a parte la necessità di pause supplementari, mentre
non può più eseguire la sua ultima attività, ed è formulato un grado
d'invalidità generale dell'80% (doc. 17),
- un certificato oftalmologico del 14 giugno 2007, diagnosticante un
visus dell'occhio destro spento (doc. 18),
- una cartella clinica relativa ad un controllo del 20 settembre 2007,
nella quale è diagnosticato un lichen orale con ectopie e
microulcerazioni dell'epitelio, è descritto il successivo intervento
d'exeresi e plastica del vermiglio, ed è consigliato di proteggere il
vermiglio dagli agenti atmosferici, come pure di interromperne
l'esposizione ai vapori dei composti bituminosi (doc. 19).
C.
L'UAIE ha quindi trasmesso la documentazione raccolta per
valutazione al proprio servizio medico, nella persona del dott.
C._______. Nel suo rapporto finale del 7 aprile 2008, il medico
dell'UAIE ha formulato la diagnosi di HCV ben compensata ed
asintomatica, d'importante diminuzione della capacità visiva
dell'occhio destro e di lichen piano con lesione attinica del labbro
inferiore, ed ha stabilito che l'assicurato è in grado di svolgere la sua
ultima attività senza restrizioni (doc. 21).
Il 18 aprile 2008 l'UAIE ha approntato un progetto di decisione, con il
quale ha preannunciato all'assicurato il rigetto della sua domanda
d'invalidità, invitandolo nel contempo a formulare eventuali
osservazioni entro un termine di trenta giorni (doc. 22).
Scaduto il detto termine senza che l'assicurato si sia manifestato,
l'UAIE ha emanato una decisione, il 10 luglio 2008, mediante la quale
Pagina 3
C-5607/2008
ha negato all'interessato il diritto all'ottenimento di una rendita
d'invalidità svizzera (doc. 23).
D.
Contro questa decisione, rappresentato dall'avvocato Coppola,
l'assicurato ha inoltrato ricorso al Tribunale amministrativo federale il
20 agosto 2008, chiedendo, in sostanza, che gli sia riconosciuto il
diritto ad una rendita intera d'invalidità o, in via subordinata, di grado
inferiore, e ciò a decorrere dalla data della domanda. Il ricorrente ha
inoltre prodotto della documentazione medica, in parte già agli atti, tra
cui un rapporto della dott.ssa D._______, del 20 giugno 2008, ed un
referto del dott. E._______, relativo a degli esami di Doppler, del 9
luglio 2008, da cui emerge, succintamente, la diagnosi di carcinoma
spinocellulare del labbro inferiore, di HCV in remissione dopo
trattamento virologico e d'ipoacusia.
Il dott. C._______ ha preso conoscenza dei nuovi documenti medici ed
ha stabilito, con rapporto del 23 gennaio 2009, che essi confermano la
diagnosi di cirrosi epatica in seguito ad epatite C, ben compensata
dopo essere stata trattata con interferone, per cui, non sussistendo
motivi per ammettere un'incapacità lavorativa, la valutazione del caso
rimane invariata (doc. 25).
L'UAIE ha risposto al ricorso l'11 febbraio 2009, postulandone il rigetto
con la conseguente conferma della decisione impugnata.
E.
Il ricorrente ha replicato il 12 marzo 2009, esibendo una relazione di
consulenza medico-legale del dott. F._______, del 9 marzo 2009, dalla
quale traspare la diagnosi di esiti da intervento chirurgico del labbro
inferiore per carcinoma (cheilite attinica), di HCV di genotipo 2 in
pregressa terapia con interferone e con varici esofagee ed
ipertensione portale, d'afachia chirurgica post-traumatica all'occhio
destro e di sindrome ansioso-depressiva, con un'incapacità lavorativa
generale completa a decorrere dalla data della domanda.
Il dott. C._______ si è pronunciato su questa relazione, con rapporto
del 6 maggio 2009, sostenendo che essa non è tale da modificare
l'apprezzamento del caso (doc. 27).
L'UAIE ha quindi duplicato il 14 maggio 2009, riconfermando le proprie
Pagina 4
C-5607/2008
conclusioni e chiedendo il rigetto del ricorso e la conseguente
conferma della decisione impugnata.
F.
Con decisione incidentale del 27 maggio 2009, questo Tribunale ha
invitato il ricorrente a versare un anticipo equivalente alle presunte
spese processuali di Fr. 300.-. Un versamento di Fr. 301.- è stato
effettuato il 17 giugno 2009.
Diritto:
1.
1.1 In virtù dell'art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale
del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo tribunale giudica i
ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021),
emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF, riservate le
eccezioni di cui all'art. 32 LTAF. In particolare, le decisioni rese
dall'UAIE concernenti l'assicurazione per l'invalidità possono essere
portate davanti al Tribunale amministrativo federale conformemente
all'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale sull'assicurazione per
l'invalidità del 19 giugno 1959 (LAI, RS 831.20).
1.2 Secondo l'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di
assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA, nella misura in cui è
applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale
del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1
cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione
per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempreché la LAI non deroghi
alla LPGA.
1.3 Conformemente all'art. 59 LPGA, ha diritto di ricorrere chiunque è
toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un
interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua
modificazione. Il ricorso deve essere interposto entro 30 giorni dalla
notificazione della decisione o della decisione contro cui l'opposizione
è esclusa (art. 60 LPGA). Esso deve contenere le conclusioni, i motivi,
l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo
rappresentante, con allegati la decisione impugnata e i documenti
Pagina 5
C-5607/2008
indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente (art.
52 cpv. 1 PA).
1.4 In concreto, il ricorso è ammissibile nella misura in cui è stato
presentato tempestivamente e nel rispetto dei requisiti previsti dalla
legge (art. 59 e 60 LPGA, nonché l'art. 52 cpv. 1 PA), e visto che
l'anticipo relativo alle spese processuali è stato versato nel termine
impartito.
2.
2.1 Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la
Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i
suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del
21 giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681) ed il correlato Allegato II che
regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nonché il
Regolamento (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971
relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori
subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano
all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.1) come pure il
corrispondente Regolamento di applicazione (Regolamento CEE n°
574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del
Regolamento n° 1408/71, RS 0.831.109.268.11). Trattasi di una
normativa che si applica a tutte le rendite il cui diritto sorge a far data
dal 1° giugno 2002 o successivamente e che sancisce il principio della
parità di trattamento tra cittadini che risiedono in uno Stato membro
della Comunità europea ed i cittadini svizzeri (art. 3 del Regolamento
CEE n° 1408/71).
2.2 Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta
nell'Allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri
della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono
sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora
il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo (art. 6 del
Regolamento CEE n° 1408/71). Nella misura in cui l'Accordo, in
particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di
sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni contrarie,
l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle condizioni di
ottenimento di una rendita di invalidità svizzera sono regolate dal
diritto interno svizzero (DTF 130 V 257 consid. 2.4).
Pagina 6
C-5607/2008
2.3 L'art. 80a LAI sancisce espressamente l'applicabilità nella
presente procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione
europea, dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio
del 14 giugno 1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo
1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71.
2.4 Per costante giurisprudenza, l'ottenimento di una pensione
straniera d'invalidità non pregiudica l'apprezzamento di un'invalidità
secondo il diritto svizzero (v. sentenza del Tribunale federale I 435/02
del 4 febbraio 2003 consid. 2). Anche in seguito all'entrata in vigore
dell'ALC, il grado d'invalidità di un assicurato che pretende una rendita
dell'assicurazione svizzera è determinato esclusivamente secondo il
diritto svizzero (DTF 130 V 253 consid. 2.4).
2.5 Relativamente al diritto applicabile, deve essere ancora precisato
che, a partire dal 1° gennaio 2008, la presente procedura è retta dalla
LAI nel suo tenore modificato il 6 ottobre 2006 (V revisione), ritenuto
tuttavia il principio secondo il quale le norme applicabili sono quelle in
vigore al momento in cui dei fatti giuridicamente rilevanti si sono
verificati (ATF 130 V 445 consid. 1.2). Ne consegue che il diritto alla
rendita si esamina fino al 31 dicembre 2007 alla luce delle precedenti
norme e, a partire da quella data, secondo le nuove disposizioni.
3.
Il ricorrente ha contestato la validità materiale della decisione
dell'UAIE, chiedendo che gli sia riconosciuto il diritto ad una rendita
intera d'invalidità o, a titolo sussidiario, di grado inferiore.
4.
Secondo l'art. 2 LPGA, le disposizioni della presente legge sono
applicabili alle assicurazioni sociali disciplinate dalla legislazione
federale, se e per quanto le singole leggi sulle assicurazioni sociali lo
prevedano.
In deroga all'art. 24 LPGA, l'art. 48 cpv. 2 LAI, nel suo tenore in vigore
fino al 31 dicembre 2007, precisa che, se l'assicurato si annuncia più
di dodici mesi dopo la nascita del diritto, le prestazioni possono essere
assegnate soltanto per i dodici mesi precedenti la richiesta.
In concreto, il ricorrente ha presentato la domanda di rendita il 10
gennaio 2007. Questo Tribunale può quindi limitarsi ad esaminare se il
ricorrente avesse diritto ad una rendita il 10 gennaio 2006 (ossia
Pagina 7
C-5607/2008
dodici mesi precedenti la presentazione della domanda), oppure se un
diritto alla rendita sia sorto tra tale data e il 10 luglio 2008, data della
decisione dell'UAIE. Il giudice delle assicurazioni sociali analizza,
infatti, la legalità della decisione impugnata, in generale, secondo lo
stato di fatto esistente al momento in cui la decisione in lite è stata
resa (DTF 130 V 445 consid. 1.2 e 1.2.1).
5.
Secondo le norme applicabili, per avere diritto ad una rendita
dell'assicurazione invalidità svizzera, un cittadino italiano deve
adempiere, cumulativamente, le seguenti condizioni:
- essere invalido ai sensi della legge svizzera;
- aver versato contributi all'AVS/AI svizzera per un anno (art. 36 LAI
nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2007). A partire dal 1° gennaio
2008, è tuttavia necessario avere versato contributi durante almeno 3
anni (art. 36 LAI nel tenore modificato il 6 ottobre 2006 ). A tale fine è
possibile prendere in considerazione anche i contributi versati ad
un'assicurazione sociale assimilata di uno Stato membro dell'Unione
europea (UE) o dell'Associazione europea di libero scambio (AELS), a
condizione che almeno un anno di contributi sia registrato all'AVS/AI
svizzera (FF 2005 p. 4065; art. 45 del regolamento 1408/71).
In concreto, è pacifico che il ricorrente adempie la condizione della
durata minima di contribuzione, alla quale la legge subordina
l'erogazione di una rendita. Rimane ora da esaminare se sia invalido ai
sensi di legge.
6.
6.1 In base all'art. 8 LPGA è considerata invalidità l'incapacità al
guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga
durata. L'art. 4 LAI precisa che l'invalidità può essere conseguente ad
infermità congenita, malattia o infortunio; il cpv. 2 della stessa norma
stabilisce che l'invalidità è considerata insorgere quando, per natura e
gravità, motiva il diritto alla singola prestazione.
6.2 L'assicurato ha diritto ad una rendita intera se è invalido per
almeno il 70%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60%,
ad una mezza rendita se è invalido per almeno la metà e ad un quarto
di rendita se è invalido per almeno il 40% (art. 28 cpv. 1 LAI e, a
Pagina 8
C-5607/2008
partire dal 1° gennaio 2008, art. 28 cpv. 2). In seguito all'entrata in
vigore dell'Accordo bilaterale, la limitazione prevista dall'art. 28 cpv. 1ter
LAI (art. 29 cpv. 4 LAI a partire dal 1° gennaio 2008), secondo il quale
le rendite per un grado d'invalidità inferiore al 50% sono versate solo
ad assicurati che sono domiciliati e dimorano abitualmente in Svizzera
(art. 13 LPGA), non è più applicabile quando l'assicurato è cittadino
svizzero o dell'Unione europea e vi risiede.
6.3 Il diritto alla rendita, secondo l'art. 29 cpv. 1 LAI, nasce, al più
presto, nel momento in cui l'assicurato presenta un'incapacità
permanente di guadagno pari almeno al 40% (lettera a), oppure
quando egli è stato per un anno e senza notevoli interruzioni,
incapace al lavoro per almeno il 40% in media (lettera b). La prima
lettera si applica allorché lo stato di salute dell'assicurato si è
stabilizzato; la seconda se lo stato di salute è labile, vale a dire
suscettibile di evolvere verso un miglioramento od un peggioramento
(DTF 121 V 264, 111 V 21 consid. 2b). A partire dal 1° gennaio 2008,
l'art. 28 cpv. 1 LAI stabilisce che l'assicurato ha diritto ad una rendita
alle seguenti condizioni: (a) la sua capacità di guadagno o la sua
capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita,
mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione
ragionevolmente esigibili; (b) ha avuto un'incapacità di lavoro (art. 6
LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole
interruzione; e (c) al termine di questo anno è invalido almeno al 40%.
6.4 Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o
parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di
compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel
campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata
possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in
un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità al
guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o
parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro
equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla
salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto
l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente
esigibili. Per valutare la presenza di un'incapacità al guadagno sono
considerate esclusivamente le conseguenze del danno alla salute;
inoltre, sussiste un'incapacità al guadagno soltanto se essa non è
obbiettivamente superabile (art. 7 cpv. 2 LPGA nel suo nuovo tenore
dal 1° gennaio 2008).
Pagina 9
C-5607/2008
6.5 La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è di carattere
giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b). In base
all'art. 16 LPGA, applicabile per il rinvio dell'art. 28 cpv. 2 LAI (art. 28a
cpv. 1 LAI dal 1° gennaio 2008), per valutare il grado d'invalidità, il
reddito che l'assicurato potrebbe conseguire esercitando l'attività
ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l'eventuale
esecuzione di provvedimenti d'integrazione, tenuto conto di una
situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il
reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato
invalido. In altri termini, l'assicurazione svizzera per l'invalidità
risarcisce soltanto la perdita economica che deriva da un danno alla
salute fisica o psichica dovuto a malattia o infortunio, non la malattia o
la conseguente incapacità lavorativa.
7.
Il giudice delle assicurazioni sociali deve esaminare in maniera
obiettiva tutti i mezzi di prova, indipendentemente dalla loro
provenienza, e poi decidere se i documenti messi a disposizione
permettono di giungere ad un giudizio attendibile sulle pretese
giuridiche litigiose (DTF 125 V 352 consid. 3a). Per costante
giurisprudenza le certificazioni mediche possono costituire importanti
elementi d'apprezzamento del danno invalidante, allorché permettono
di valutare l'incapacità lavorativa e di guadagno dell'interessato in
un'attività da lui ragionevolmente esigibile (DTF 115 V 134 consid. 2,
114 V 314 consid. 3c). Perché un rapporto medico abbia valore
probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera
completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda
conto di tutte le affezioni di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in
piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro
nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della
situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere
motivate (DTF 125 V 352, 122 V 160). Per quel che riguarda i rapporti
concernenti il medico curante, secondo la generale esperienza della
vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di
fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di
dubbio, in favore del suo paziente (DTF 125 V 353; VSI 2001 p. 109).
8.
8.1 In concreto, dall'insieme della documentazione medica agli atti e,
in particolare, dalla perizia E 213 del dott. B._______, medico
Pagina 10
C-5607/2008
dell'INPS, del 7 giugno 2007 (doc. 17), e dal rapporto finale del dott.
C._______, medico dell'UAIE, del 7 aprile 2008 (doc. 21), emerge la
diagnosi di cirrosi epatica HCV, d'importante diminuzione della
capacità visiva dell'occhio destro e di lichen piano con lesione attinica
del labbro inferiore.
Nella relazione di consulenza medico-legale del dott. F._______, del 9
marzo 2009, prodotta dal ricorrente in questa sede, sono menzionati
altri elementi diagnostici, ossia un'ipertensione portale, delle varici
esofagee ed una sindrome ansioso-depressiva, come pure dei limiti
funzionali dell'apparato locomotore, e l'epatite è descritta come
cronica. La pertinenza di questa diagnosi sarà discussa nel
considerando 9.2.
8.2 Il ricorrente sostiene che le patologie di cui soffre, non sono di
natura labile, vale a dire suscettibili di migliorare o peggiorare, ma
evolutive, ovverosia suscettibili solo di peggioramento.
Ora, per costante giurisprudenza, e contrariamente all'opinione del
ricorrente, i disturbi di cui egli è afflitto sono di carattere labile, ossia
suscettibili di migliorare o di peggiorare. Così, nell'assenza di uno
stato di salute sufficientemente stabilizzato, è inapplicabile l'art. 29
cpv. 1 let. a LAI (nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2007), per
cui può entrare in considerazione solo la lettera b della citata norma
legale, la quale prevede un termine di attesa di un anno. Pertanto, il
ricorrente potrebbe pretendere una rendita dell'assicurazione svizzera
per l'invalidità solo a partire dal momento in cui ha subito, senza
interruzione notevole, un'incapacità lavorativa di almeno il 40%
durante almeno un anno.
9.
9.1 Per quanto riguarda l'incapacità lavorativa, il dott. B._______ ha
stabilito che il ricorrente non è più in grado di svolgere la sua ultima
attività, mentre può eseguire lavori leggeri senza controindicazioni
particolari, eccetto la necessità di pause supplementari, formulando un
tasso d'invalidità generale dell'80%.
Dal canto suo, il dott. C._______ ha considerato che il ricorrente può
esercitare la sua ultima attività senza restrizioni, confermando questa
valutazione a due riprese, il 23 gennaio e il 6 maggio 2009 (doc. 25 e
27), nel corso della presente procedura.
Pagina 11
C-5607/2008
9.2 Prendendo posizione dettagliatamente sulla relazione del dott.
F._______ il 9 maggio 2009 (doc. 27), il dott. C._______ ha osservato,
da un lato, che il referto del dott. E._______, del 9 luglio 2008, esibito
dal ricorrente in questa sede e relativo ad un Doppler dell'addome
superiore, non palesa alcun segno d'ipertensione portale o di
scompenso cirrotico, e, dall'altro lato, ha rilevato che, per poter porre
la diagnosi di varici esofagee, è indispensabile eseguire una
gastroscopia, ciò che dall'incarto non risulta essere stato fatto. Il dott.
C._______ ha pure constatato che, per potere qualificare un'epatite di
cronica, come fatto dal dott. F._______, essa deve essere attiva, ciò
che è smentito dal rapporto della dott.ssa D._______, del 20 giugno
2008, qui prodotto dal ricorrente, in cui è riferito che la malattia è in
remissione grazie al trattamento eseguito. Inoltre, il dott. C._______
ha precisato che il dott. F._______, benché abbia descritto dei limiti
funzionali dell'apparato locomotore, non li ha inclusi nel suo "giudizio
diagnostico" a coronamento della sua relazione.
I disturbi appena descritti erano d'altronde già stati messi in evidenza
dal dott. B._______, il quale aveva osservato la presenza, dal punto di
vista locomotorio, di una spinalgia pressoria al rachide lombosacrale,
con deficit funzionale ai gradi estremi e movimenti ed andatura
normali, nonché, dal punto vista neurologico, di uno stato ansioso. Per
quanto attiene a quest'ultima patologia, definita come sindrome
ansioso-depressiva, è doveroso rilevare che il dott. F._______ si è
limitato ad evocarla quale reazione del ricorrente al proprio stato di
salute scadente.
9.3 Ciò stante, al collegio giudicante sembra poco plausibile, sulla
base della diagnosi sopra esposta, che il ricorrente possa continuare a
praticare la sua ultima attività, peraltro relativamente pesante, senza
restrizioni, come sostenuto dal dott. C._______, e ciò anche alla luce
delle indicazioni preventive contenute nella cartella clinica del 20
settembre 2007 (doc. 19), relative agli agenti atmosferici ed ai vapori
dei composti bituminosi.
Per questo motivo, seguendo su questo punto l'opinione del dott.
B._______, il collegio giudicante è dell'avviso che il ricorrente è in
grado di svolgere dei lavori leggeri a tempo pieno, confacenti al suo
stato di salute, quali magazziniere, venditore di merci (all'ingrosso e al
dettaglio), venditore di biglietti, conducente di bus, impiegato postale o
ricezionista d'albergo, secondo i dati statistici relativi ai salari in Italia
Pagina 12
C-5607/2008
nel 2007, forniti dall'Organizzazione internazionale del lavoro (ILO;
). È quindi necessario, di seguito,
procedere al calcolo della perdita di guadagno che il ricorrente
potrebbe subire nell'esercizio di detti lavori, conformemente al metodo
generale del raffronto dei redditi.
10.
Come esposto al consid. 6.5, secondo l'art. 16 LPGA, per valutare il
grado d'invalidità, il reddito che l'assicurato invalido potrebbe
conseguire esercitando l'attività ragionevolmente esigibile da lui dopo
la cura medica e l'eventuale esecuzione di provvedimenti
d'integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato
del lavoro (reddito da invalido), è confrontato con il reddito che egli
avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido (reddito da
valido).
In concreto, dai dati forniti dall'ex datore di lavoro (doc. 10) risulta che
il ricorrente avrebbe percepito nel 2007 un salario mensile di EUR
1'937.36 (reddito da valido). Dalle statistiche dell'ILO relative allo
stesso anno, si possono appurare i seguenti salari relativi ad attività
leggere in Italia, confacenti allo stato di salute del ricorrente (reddito
da invalido):
- ricezionista d'albergo: EUR 1'385.11;
- venditore (all'ingrosso/al dettaglio) e magazziniere: EUR 1'431.46;
- conducente di bus: EUR 1'455.78;
- impiegato postale (ufficio, postino): EUR 1'534.84;
- venditore di biglietti (sportello): EUR 1'739.59.
Facendo la media di questi valori, ad esclusione dell'ultimo che si
scosta in modo evidente dagli altri, si ottiene un salario approssimativo
di EUR 1'451.80, per giungere così ad una perdita di guadagno del
16.82% circa [(1'745.57 – 1'451.80) / 1'745.57 x 100], equivalente ad
un grado d'invalidità del 17%, il quale non dà diritto all'ottenimento di
una rendita d'invalidità svizzera (art. 28 cpv. 1 LAI e, dal 1° gennaio
2008, art. 28 cpv. 2 LAI).
Giova ancora notare che, anche applicando una riduzione aggiuntiva
del 10% del salario da invalido per tenere conto delle circostanze
personali del ricorrente, in conformità con la giurisprudenza del
Tribunale federale, non si raggiungerebbe il grado d'invalidità minimo
del 40% necessario per avere diritto ad un quarto di rendita.
Pagina 13
C-5607/2008
11.
È necessario a questo punto ricordare che, secondo un principio
generale del diritto delle assicurazioni sociali, ogni assicurato ha
l'obbligo di ridurre il danno conseguente alla sua invalidità (sentenza
del Tribunale federale I 147/01 del 9 maggio 2001; DTF 123 V 230
consid. 3c e DTF 117 V 275 consid. 2b). In virtù di tale obbligo,
l'assicurato deve intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente
esigibile per ovviare nel modo migliore possibile alle conseguenza
della sua invalidità, segnatamente mettendo a profitto la sua residua
capacità lavorativa, se necessario in una nuova professione (sentenza
del Tribunale federale I 543/03 del 27 agosto 2004; DTF 113 V 22
consid. 4a).
12.
Di conseguenza, in applicazione delle norme legali e della
giurisprudenza sopraccitate, la decisione impugnata del 10 luglio 2008
deve essere confermata e il ricorso respinto.
13.
13.1 Secondo l'art. 63 cpv. 1 PA, le spese processuali sono di regola
messe a carico della parte soccombente. In concreto, visto l'esito della
procedura, le spese processuali sono poste a carico del ricorrente e
compensate con l'anticipo di Fr. 301.-, versato il 17 giugno 2009.
13.2 In conformità con l'art. 64 cpv. 1 PA, l'autorità di ricorso, se
ammette il ricorso in tutto o in parte, può assegnare al ricorrente una
indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha
sopportato (spese ripetibili). Visto l'esito della procedura, non si
assegnano al ricorrente indennità per spese ripetibili.
Per quanto concerne l'UAIE, le autorità federali non hanno diritto ad
un'indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 del Regolamento del 21
febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al
Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]).
Pagina 14
C-5607/2008
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali sono poste a carico del ricorrente e compensate
con l'anticipo versato il 17 giugno 2009.
3.
Non si assegnano indennità per spese ripetibili.
4.
Comunicazione:
- al rappresentante del ricorrente (Raccomandata/AR);
- all'autorità inferiore (n. di rif. ...; Raccomandata);
- all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata).
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
La presidente del collegio: Il cancelliere:
Elena Avenati-Carpani Dario Quirici
Pagina 15
C-5607/2008
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e
segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17
giugno 2005 [LTF, RS 173.110]. Gli atti scritti devono contenere le
conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere
firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della
parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono
essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione:
Pagina 16