B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte III
C-5617/2018
Sen t en z a d e l 2 1 s e t t emb r e 2 0 1 9
Composizione
Giudici Michela Bürki Moreni (presidente del collegio),
Beat Weber, Christoph Rohrer,
cancelliere Luca Rossi.
Parti
A._______, (Italia)
patrocinato da B._______,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE,
autorità inferiore.
Oggetto
assicurazione invalidità, grado di invalidità
(decisione del 28 agosto 2018).
C-5617/2018
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Fatti:
A.
A._______, cittadino italiano, nato il (…), ha lavorato in Svizzera dal 2001
nell’ambito del genio civile, per la ditta C._______, con differenti mansioni.
Da ultimo ha svolto l’attività di caposquadra, solvendo regolari contributi
all’assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (doc. 3-
5 dell’incarto dell’Ufficio dell’assicurazione per l’invalidità per gli assicurati
residenti all’estero [UAIE]).
B.
B.a Il 9 settembre 2013 A._______ ha formulato all'attenzione dell'Ufficio
dell'assicurazione invalidità del Canton D._______ (UAI-D._______) una
domanda volta al conseguimento di prestazioni dell'assicurazione svizzera
per l'invalidità (doc. 5), in ragione dell’incapacità lavorativa totale persi-
stente inalterata dall’infortunio del 25 marzo 2013, preso a carico dall’Isti-
tuto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI – cfr.
doc. 6 dell’incarto dell’assicuratore contro gli infortuni INSAI [in seguito: inc.
INSAI]).
B.b
B.b.a L’amministrazione ha quindi avviato l’istruttoria, assumendo agli atti
l’incarto dell’assicuratore contro gli infortuni dal quale è emerso che il 25
marzo 2013, mentre era al lavoro in uno scavo, l’assicurato è stato colpito
al capo da un masso di grosse dimensioni, riportando una frattura da avul-
sione del processo spinoso di C6, una frattura per impressione della limi-
tante superiore da D3 a D5, delle lesioni al polpastrello del medio e un
trauma cranico lieve, per le quali è stato prescritto un trattamento conser-
vativo presso l’Ospedale di E._______ dove è stato degente fino al 28
marzo 2013.
B.b.b È seguito un periodo di riabilitazione presso la Rehaklinik F._______
dal 17 luglio al 21 agosto 2013, in occasione del quale è stato riscontrato
l’insorgere di problematiche di natura psichiatrica (doc. 36, 108 inc. INSAI).
Nel rapporto di uscita del 2 settembre 2013 è stato elaborato un profilo di
esigibilità lavorativa sul quale l’INSAI si è basata per tentare di reinserire
l’assicurato nel mondo del lavoro. L’attività abituale in cantiere è stata con-
siderata inesigibile, in quanto troppo pesante e onerosa per la schiena,
un’attività sostitutiva di media intensità, rispettosa dei limiti funzionali ri-
scontrati, è stata per contro ritenuta eseguibile a tempo pieno (doc. 36 inc.
INSAI).
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Pagina 3
B.b.c Dalla visita medica circondariale del 3 novembre 2014 è emersa una
situazione sostanzialmente stabilizzata dal punto di vista medico, pur per-
sistendo invariati da diversi mesi i disturbi somatici, da considerarsi ormai
cronicizzati. In tale occasione è stato interamente confermato il profilo di
esigibilità lavorativa riscontrato al termine della riabilitazione alla Rehaklinik
F._______ (doc. 106 [= 108] inc. INSAI).
B.b.d Il reinserimento professionale è stato dapprima tentato presso il pre-
cedente datore di lavoro, con differenti mansioni rispetto a quelle abituali,
tuttavia senza successo (doc. 148 inc. INSAI). Sono seguiti degli stages
professionali e dei periodi di lavoro a tempo pieno in attività adeguate fino
al 20 settembre 2016, momento in cui è stato interrotto l’ultimo rapporto di
lavoro. In seguito l’assicurato non ha più svolto alcuna attività lavorativa in
Svizzera (doc. 188 inc. INSAI).
B.b.e Non essendo stata nel frattempo riscontrata alcuna sostanziale mo-
difica dello stato di salute (doc. 190 inc. INSAI) l’assicuratore infortuni ha
quindi decretato, il 19 aprile 2017, la chiusura del caso e la sospensione
del versamento dell’indennità giornaliera per la fine dello stesso mese (doc.
198 inc. INSAI).
B.b.f Con decisione del 1° maggio 2017 (doc. 201 inc. INSAI), poi confer-
mata dalla decisione su opposizione del 22 febbraio 2018 (doc. 202 inc.
INSAI), l’INSAI ha riconosciuto all’assicurato il diritto a una rendita d’invali-
dità del 16% in relazione alle sole problematiche di natura fisica, negando
per contro l’esistenza di un nesso causale fra le affezioni psichiatriche e
l’evento infortunistico.
B.c L’autorità inferiore ha inoltre assunto agli atti il questionario per il datore
di lavoro (doc. 22, 52), i referti dei medici consultati dall’assicurato (doc. 25
[=29], 28, 63), il rapporto del consulente in integrazione professionale (doc.
68), nonché l’avviso del SMR del 4 ottobre 2017 (doc. 69), sulla base del
quale ha ordinato l’allestimento di una valutazione peritale in ambito reu-
matologico, neurologico, neuropsicologico, psichiatrico e psicoterapeutico.
Dalla perizia pluridisciplinare dell’8 maggio 2018, nella quale è stata messa
in evidenza l’incidenza delle affezioni psichiatriche sulla capacità lavorativa
dell’assicurato, è emersa un’inabilità totale nell’attività abituale di capo can-
tiere, del 50% (intesa come riduzione del rendimento sull’arco di un’intera
giornata) in un’attività sostitutiva rispettosa delle limitazioni funzionali già
riscontrate in occasione del ricovero presso la Rehaklinik F._______ e in-
fine del 20% in ambito domestico (doc. 87 p. 27-29).
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B.d Le valutazioni peritali sono state interamente riprese dal SMR nel rap-
porto finale del 9 maggio 2018 (doc. 86), nonché dal consulente all’integra-
zione professionale che, nel rapporto finale del 5 giugno 2018, ha riferito
che l’interessato “potrebbe svolgere un’attività semplice, non concettuale e
che non implichi responsabilità e tempi di esecuzione stretti”, elencando
una serie di attività in tal senso compatibili e segnalando l’assenza d’inte-
resse dell’assicurato a una riqualifica professionale (doc. 90).
B.e Sulla scorta delle suddette indicazioni mediche ed economiche l’UAI-
D._______ ha emesso il progetto di decisione del 7 giugno 2018 con cui
ha posto l’assicurato al beneficio di ¾ di rendita d’invalidità a partire dal
1° marzo 2014, fondata su un grado d’invalidità del 62% (doc. 92 e 95-
97).
B.f Con decisione del 28 agosto 2018 l’UAIE, competente per notificare le
decisioni all’estero, ha confermato il progetto di decisione ed ha ricono-
sciuto, a decorrere dal 1° marzo 2014, il diritto a ¾ di rendita (doc. 106).
C.
C.a Contro la decisione dell’UAIE, in data 1° ottobre 2018 A._______, rap-
presentato dall’avv. B._______, è insorto dinnanzi al Tribunale amministra-
tivo federale, criticando l’accertamento economico effettuato dall’ammini-
strazione e meglio il reddito da valido determinato da quest’ultima sulla
base delle indicazioni del datore di lavoro – ritenuto inferiore a quello che
egli avrebbe potuto effettivamente percepire in assenza del danno alla sa-
lute – e la riduzione giurisprudenziale del 5% dal reddito da invalido per la
necessità di svolgere soltanto attività leggere – considerata insufficiente
dato che, a suo dire, in tali circostanze viene generalmente riconosciuto un
tasso di riduzione del 10%. Egli ha pertanto chiesto l’annullamento della
decisione impugnata con conseguente riconoscimento di una rendita intera
fondata su un grado d’invalidità del 70% almeno e il riconoscimento di ade-
guate ripetibili (doc. TAF 1). Delle motivazioni, a sostegno delle quali il 2
ottobre 2018 è stata prodotta ulteriore documentazione (doc. TAF 3), si dirà
nei considerandi in diritto.
C.b Con decisione incidentale del 10 ottobre 2018 il ricorrente è stato invi-
tato a versare l’anticipo di Fr. 800.-, corrispondente alle presunte spese
processuali (doc. TAF 5), a cui quest’ultimo ha fatto fronte in data 22 ottobre
2018 (doc. TAF 6, 7).
C-5617/2018
Pagina 5
C.c Nella risposta del 28 dicembre 2018, l’UAIE ha fatto proprie le consi-
derazioni esposte dall’UAI-D._______ nel memoriale del 27 dicembre 2018
– su cui si tornerà nel dettaglio nel merito – e proposto la reiezione del
ricorso con conseguente conferma della decisione impugnata (doc. TAF 9).
C.d Con replica dell’11 febbraio 2019 l’insorgente ha sostanzialmente riba-
dito la tesi esposta nel memoriale di ricorso, precisando che oltre alla ridu-
zione sociale per attività leggere, andrebbe considerata anche una ridu-
zione per i limiti funzionali di cui è portatore, non essendo più in grado di
mantenere la posizione eretta per più di 20 minuti (doc. TAF 13).
C.e Duplicando, in data 13 marzo 2019 l’UAIE si è riconfermato nella pro-
pria posizione, rinviando alle osservazioni dell’UAI-D._______ del 5 marzo
2019 (doc. TAF 14).
Diritto:
1.
1.1 Il Tribunale amministrativo federale esamina d'ufficio e con piena co-
gnizione la sua competenza rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che
gli vengono sottoposti (art. 7 cpv. 1 PA; DTAF 2016/15 consid. 1; 2014/4
consid. 1.2).
Il Tribunale amministrativo federale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in com-
binazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 69 cpv. 1 lett. b LAI (RS 831.20),
i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 PA, rese dall'Ufficio dell’assi-
curazione per l’invalidità per le persone residenti all'estero (UAIE).
1.2 La procedura dinanzi al Tribunale amministrativo federale è retta dalla
PA, in quanto la LTAF non disponga altrimenti (art. 37 LTAF). In virtù dell'art.
3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è discipli-
nata dalla PA nella misura in cui è applicabile la LPGA (RS 830.1). Secondo
l'art. 2 LPGA, le disposizioni della legge stessa sono applicabili alle assi-
curazioni sociali disciplinate dalla legislazione federale, se e per quanto le
singole leggi sulle assicurazioni sociali lo prevedano. Giusta l'art. 1 cpv. 1
LAI, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'inva-
lidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la LAI non deroghi alla LPGA. Se-
condo le regole generali del diritto intertemporale, si applicano le norme
procedurali in vigore al momento dell’esame del ricorso (DTF 130 V 1 con-
sid. 3.2).
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1.3 Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e avente
un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica
(art. 59 LPGA e art. 48 cpv. 1 PA), il ricorso è stato interposto tempestiva-
mente (art. 60 LPGA e art. 50 cpv. 1 PA) e rispetta i requisiti previsti dalla
legge (art. 52 cpv. 1 PA). L’anticipo spese è stato corrisposto entro il ter-
mine impartito (art. 63 cpv. 4 PA). Il ricorso è pertanto ammissibile.
2.
L’oggetto impugnato è rappresentato dalla decisione dell’UAIE del 28 ago-
sto 2018, mediante la quale l’autorità inferiore in accoglimento della do-
manda di prestazioni del ricorrente, gli ha riconosciuto a partire dal 1°
marzo 2014 il diritto a ¾ di rendita d’invalidità, fondato su un grado di inva-
lidità del 62%.
L’oggetto litigioso è costituito dalla questione se A._______ abbia diritto, o
meno, a una rendita intera d’invalidità nell’ambito di una prima domanda di
prestazioni dell’assicurazione svizzera per l’invalidità.
Il ricorrente contesta infatti l’importo del reddito da valido, ritenuto inferiore
a quello che avrebbe potuto effettivamente percepire, nonché la deduzione
del 5% dal reddito da invalido.
3.
Il ricorrente è cittadino di uno Stato membro della Comunità europea e ri-
siede in Italia, per cui è applicabile, di principio, l'Accordo del 21 giugno
1999 tra la Confederazione svizzera e la Comunità europea ed i suoi Stati
membri sulla libera circolazione delle persone (ALC, RS 0.142.112.681) ed
il relativo Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza
sociale. L'allegato II ALC prevede in particolare che le parti contraenti ap-
plicano tra di loro, dal 1° aprile 2012, il regolamento (CE) n. 883/2004 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 (RS
0.831.109.268.1) relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale,
con le relative modifiche, e il regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 (RS 0.831.109.268.11) che
stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004
(art. 1 cpv. 1 Allegato II ALC in relazione con la Sezione A dell’Allegato II
ALC). Il Regolamento (CE) n. 883/2004 è stato ulteriormente modificato dai
regolamenti (UE) n. 1244/2010 (RU 2015 343), n. 465/2012 (RU 2015 345)
e n. 1224/2012 (RU 2015 353), applicabili nelle relazioni tra la Svizzera e
gli Stati membri dell’Unione europea a decorrere dal 1° gennaio 2015. Tut-
tavia, anche in seguito all'entrata in vigore dell'ALC, l'organizzazione della
procedura come pure l'esame delle condizioni di ottenimento di una rendita
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d'invalidità svizzera, sono regolate dal diritto interno svizzero (art. 46 cpv.
3 del Regolamento n. 883/2004 in relazione con l’Allegato II del regola-
mento medesimo; DTF 130 V 253 consid. 2.4).
4.
Nell’ambito delle assicurazioni sociali, la procedura è retta dal principio in-
quisitorio (art. 43 cpv. 1 LPGA). Il Tribunale amministrativo federale applica
il diritto d'ufficio, senza essere vincolato dai motivi del ricorso (art. 62 cpv.
4 PA) o dai considerandi della decisione impugnata. In altri termini, il ricorso
potrebbe essere accolto per ragioni diverse da quelle addotte dal ricorrente
o respinto in virtù d'argomenti che la decisione impugnata non ha preso in
considerazione (DTF 134 III 102 consid. 1.1; 133 V 515 consid. 1.3; DTAF
2013/46 consid. 3.2). Il Tribunale accerta i fatti determinanti per la solu-
zione della controversia, assume le prove necessarie e le valuta libera-
mente (art. 12 PA; DTF 136 V 376 consid. 4.1.1). Sempre che la legge non
disponga diversamente, il Tribunale statuisce secondo il grado di prova
della verosimiglianza preponderante. Deve ritenere un fatto provato, sol-
tanto quando è convinto della sua esistenza (DTF 138 V 218 consid. 6). Le
parti sono tenute a cooperare all'accertamento dei fatti (art. 13 PA) e a mo-
tivare il ricorso (art. 52 PA). L'autorità di ricorso si limita, di principio, ad
esaminare le censure sollevate, mentre le questioni di diritto non invocate
dalle parti solo nella misura in cui gli argomenti delle parti o l'esame dell'in-
carto ne diano sufficiente motivo (DTF 122 V 157 consid. 1a; 121 V 204
consid. 6c).
5.
5.1 Dal profilo temporale, con riserva di disposizioni particolari di diritto
transitorio, sono applicabili le disposizioni in vigore al momento della rea-
lizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o
che produce conseguenze giuridiche (DTF 143 V 446 consid. 3.3; 139 V
335 consid. 6.2; 138 V 475 consid. 3.1). Nel caso in esame, salvo indica-
zione contraria, si applicano di principio le disposizioni della 6a revisione
della LAI entrate in vigore il 1° gennaio 2012 e le successive (RU 2011
5659; FF 2010 1603) pur non comportanti cambiamenti rispetto al diritto
precedente in merito alla valutazione dell’invalidità, entrate in vigore fino
alla data della decisione impugnata.
5.2 Il potere cognitivo di questo Tribunale è delimitato dalla data della de-
cisione impugnata, ossia il 28 agosto 2018. Il giudice delle assicurazioni
sociali esamina infatti la decisione impugnata sulla base della situazione di
fatto esistente al momento in cui essa è stata resa (DTF 132 V 215 consid.
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Pagina 8
3.1.1; 130 V 445 consid. 1.2). Tiene tuttavia conto dei fatti verificatisi dopo
tale data quando essi possano imporsi quali elementi d'accertamento re-
trospettivo della situazione anteriore alla decisione stessa (DTF 129 V 1
consid. 1.2; 121 V 362 consid. 1b), in altri termini se gli stessi sono stretta-
mente connessi all'oggetto litigioso e se sono suscettibili di influire sull'ap-
prezzamento del giudice al momento in cui detta decisione litigiosa è stata
resa (sentenze del TF 8C_278/2011 del 26 luglio 2011 consid. 5.5 nonché
9C_116/2010 del 20 aprile 2010 consid. 3.2.2; DTF 118 V 200 consid. 3a
in fine).
6.
6.1 L'invalidità ai sensi della LPGA e della LAI è l'incapacità al guadagno
totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata che può
essere conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio (art. 8
LPGA e art. 4 cpv. 1 LAI). L’invalidità è considerata insorgere quando, per
natura e gravità, motiva il diritto alla singola prestazione (art. 4 cpv. 2 LAI).
Ai sensi dell’art. 8 cpv. 3 LPGA, gli assicurati maggiorenni che prima di
subire un danno alla salute fisica, mentale o psichica non esercitavano
un’attività lucrativa e dai quali non si può ragionevolmente esigere che
l’esercitino sono considerati invalidi se tale danno impedisce loro di svol-
gere le proprie mansioni consuete.
La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è un concetto di carat-
tere economico-giuridico e non medico (DTF 116 V 246 consid. 1b; sen-
tenze del TF 8C_636/2010 del 17 gennaio 2011 consid. 3 e 9C_529/2008
del 18 maggio 2009).
Secondo l'art. 7 cpv. 1 LPGA, è considerata incapacità al guadagno la per-
dita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro
equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute
fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato
alle cure e alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili. Per valu-
tare la presenza di un’incapacità al guadagno sono considerate esclusiva-
mente le conseguenze del danno alla salute. Inoltre, sussiste un’incapacità
al guadagno soltanto se essa non è obiettivamente superabile (art. 7 cpv.
2 LPGA). Secondo l’art. 6 LPGA, è considerata incapacità al lavoro qual-
siasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica,
mentale o psichica, di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella
professione o nel campo d’attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di
lunga durata, possono essere prese in considerazione anche le mansioni
esigibili in un'altra professione o campo d'attività.
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L’assicurazione svizzera per l’invalidità risarcisce pertanto, e di principio,
soltanto la perdita economica che deriva da un danno alla salute fisica o
psichica dovuto a malattia o infortunio, non la malattia o la conseguente
incapacità lavorativa (DTF 116 V 246 consid. 1b).
6.2 La nozione di invalidità in ambito AI coincide con quella vigente in
ambito LAINF e nell'assicurazione militare (art. 16 LPGA; DTF 127 V 129
consid. 4d; 133 V 549 consid. 6). Se il danno alla salute è il medesimo, la
valutazione dell'invalidità in ambito AI, LAINF e assicurazione militare
dovrebbe condurre al medesimo grado di invalidità (DTF 133 V 549 consid.
6; 126 V 288 consid. 2a con rinvii). Un assicuratore non è tuttavia vincolato
ad una decisione emessa da un altro ente per esempio nel caso in cui il
grado di invalidità risulta da un accordo intercorso tra le parti (DTF 127 V
129 consid. 4d; 126 V 288 consid. 2a) rispettivamente si fonda su un errore
di diritto (DTF 126 V 288 consid. 2a). Se inoltre in DTF 126 V 288 il TF ha
relativizzato il carattere vincolante di una valutazione dell'invalidità passata
in giudicato nei confronti di un assicuratore contro gli infortuni nel senso
che una determinazione differente del grado d'invalidità nell'ambito
dell'assicurazione per l'invalidità entrava in linea di conto eccezionalmente
e a condizione che sussistessero motivi pertinenti, in DTF 133 V 549 il
Tribunale federale (TF) ha precisato la propria giurisprudenza concludendo
che la valutazione dell'invalidità da parte dell'assicurazione infortuni non
vincola l'assicurazione per l'invalidità ai sensi della precedente
giurisprudenza (DTF 126 V 288) e, di conseguenza, l'Ufficio AI non è
legittimato a interporre opposizione, rispettivamente ricorso, contro la
decisione, rispettivamente contro la decisione su opposizione,
dell'assicuratore infortuni sulla questione del diritto alla rendita in quanto
tale o sul grado d'invalidità (DTF 133 V 549 consid. 6; sentenza del TF
9C_903/2011 del 25 gennaio 2013 consid. 10).
6.3 L'art. 28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto a una rendita se
la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni con-
suete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provve-
dimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili (lettera a), ha avuto un'in-
capacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno
senza notevole interruzione (lettera b) e al termine di questo anno è inva-
lido (art. 8 LPGA) almeno al 40% (lettera c).
6.4 Giusta l'art. 28 cpv. 2 LAI, l'assicurato ha diritto ad un quarto di rendita
se è invalido per almeno il 40%, ad una mezza rendita se è invalido per
almeno la metà, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60% e ad
una rendita intera se è invalido per almeno il 70%.
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In seguito all'entrata in vigore dell'Accordo sulla libera circolazione, la limi-
tazione prevista dall'art. 29 cpv. 4 LAI, secondo cui le rendite corrispondenti
a un grado d’invalidità inferiore al 50%, ma pari almeno al 40%, sono ver-
sate solo agli assicurati che sono domiciliati e dimorano abitualmente in
Svizzera (art. 13 LPGA), non è più applicabile quando l'assicurato è citta-
dino svizzero o cittadino dell'Unione europea (UE) e risiede in uno degli
Stati membri dell’UE (art. 4 e 7 del regolamento [CE] n. 883/2004; DTF 130
V 253 consid. 2.3 e 3.1).
6.5 L'art. 29 cpv. 1 LAI prevede che il diritto alla rendita nasce al più presto
dopo sei mesi dalla data in cui l'assicurato ha rivendicato il diritto alle pre-
stazioni conformemente all'art. 29 cpv. 1 LPGA (riservate altresì le condi-
zioni dell'art. 28 cpv. 1 LAI; DTF 142 V 547 consid. 3.2), ma al più presto a
partire dal mese seguente il compimento dei 18 anni. L'art. 29 cpv. 3 LAI
precisa altresì che la rendita è versata all'inizio del mese in cui nasce il
diritto.
7.
7.1 Riguardo allo stato di salute e alle conseguenze sulla capacità lavora-
tiva, è possibile attenersi alle conclusioni a cui è giunta l’UAIE. Il caso è
stato infatti oltremodo indagato sia nel contesto infortunistico che in quello
che ci occupa, dove sono stati condotti approfonditi accertamenti in ambito
neurologico, reumatologico, neuropsicologico, psichiatrico e psicoterapico.
Gli atti non danno in alcun modo adito ad esaminare censure non sollevate
(consid. 3 in fine).
7.1.1 Dalla perizia pluridisciplinare dell’8 maggio 2018, sono emerse le se-
guenti diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa (doc. 87 p. 19):
Sindrome cervico-vertebrale con componente cervico-cefale e
stato dopo frattura del processo spinoso di C6 e fratture dei piatti
vertebrali superiori di Th3, Th4, Th5 a seguito dell’infortunio del 25
marzo 2013.
Sindrome post-traumatica da stress (ICD-10 F43.1) sfociata in mo-
dificazioni rilevanti della personalità (ICD-10 F61.1).
Sindrome da attacchi di panico (ICD-10 F41.0).
Sindrome ansioso generalizzata (ICD-10 F41.1).
7.1.2 Dal punto di vista neurologico non è stata segnalata alcuna diagnosi
incapacitante. A mente del perito psichiatrico per contro “l’insieme delle tre
patologie di cui l’assicurato è affetto è di portata tale da causargli un note-
vole malessere psichico e una moderata compromissione cognitiva e del
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Pagina 11
funzionamento sociale che globalmente determina un’incapacità lavorativa
psichiatrica del 50% in qualunque attività lavorativa” (doc. 87 p. 27). Dal
punto di vista reumatologico, a fronte delle affezioni riscontrate, sono state
confermate le valutazioni già esposte in ambito infortunistico, ossia una
totale inabilità lavorativa nella precedente attività lavorativa come capo
cantiere e una piena capacità lavorativa in attività sostitutiva (doc. 87 p.
28).
7.1.3 Dal punto di vista globale è pertanto stata definita, a partire dal 21
agosto 2013, un’incapacità lavorativa del 100% nell’attività abituale, del
50% (intesa come riduzione del rendimento sull’arco di un’intera giornata)
in un’attività sostitutiva rispettosa delle limitazioni funzionali già riscontrate
in occasione del ricovero presso la Rehaklinik F._______, dove è stata at-
testata la capacità di svolgere un lavoro di media intensità per tutto il giorno,
con carichi variabili (sollevamento verticale fino ai fianchi max. 15kg, sopra
la testa max. 10kg, in orizzontale max. 25kg) a causa della schiena, senza
posture obbligate della colonna vertebrale per tempi lunghi, senza carico
vibratorio e colpi a livello della colonna vertebrale (doc. 87 p. 2 e doc. .36
pp. 7-8 inc. INSAI). È stata infine indicata un’incapacità del 20% in ambito
domestico (doc. 87 p. 27-29).
7.2 Le valutazioni esposte dai periti in maniera concludente, coerente e
completa alle quali ha integralmente aderito sia il SMR (doc. 86), che il
consulente per l’integrazione dell’AI (doc. 90), non vengono contraddette
da nessun referto medico assunto agli atti e risultano pertanto pienamente
attendibili. A mente di questo Tribunale non occorre pertanto indagare oltre
la fattispecie dal punto di vista medico, essendo la stessa chiara e per altro
neppure contestata dal ricorrente (né in pendenza di ricorso [cfr. doc. TAF
1 e 13], né tantomeno in corso di istruttoria, non avendo quest’ultimo preso
posizione riguardo al progetto di decisione e alle risultanze della perizia
pluridisciplinare).
8.
Resta quindi da esaminare la conformità del tasso d’invalidità, segnata-
mente del reddito da valido computato dall’amministrazione, nonché
dell’entità della riduzione operata sul reddito da invalido.
8.1 Secondo il metodo generale di comparazione dei redditi (art. 16 LPGA),
a cui rinvia l’art. 28a cpv. 1 LAI, per valutare il grado d’invalidità, il reddito
che l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività ragione-
volmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione di
provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del
C-5617/2018
Pagina 12
mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto
ottenere se non fosse diventato invalido (metodo ordinario sulla base del
confronto dei redditi per gli assicurati esercitanti un'attività lucrativa; cfr.
anche DTF 137 V 334 consid. 3.1.1).
8.2 Nell’ambito di una prima domanda di rendita, il momento determinante
per il raffronto dei redditi, è quello in cui dovrebbe insorgere il diritto alla
rendita. Nel caso concreto, la pretesa in esame potrebbe insorgere al più
presto al 1° marzo 2014, ossia al termine dell’anno d’attesa previsto
dall’art. 28 cpv. 1 let. b LAI e sei mesi dopo il deposito della domanda di
prestazioni del 9 settembre 2013 (art. 29 cpv. 1 e 3 LAI; cfr. anche CR
LPGA- MARGIT MOSER-SZELESS, art. 16 LPGA, N 41; MICHEL VALTERIO,
Commentaire de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité (LAI), Ginevra/Zu-
rigo, Schulthess éd. romandes 2018, ad art. 28a, N. 35). Pertanto i redditi
di riferimento, con e senza invalidità, da determinare sulla base delle indi-
cazioni salariali o statistiche valide per lo stesso anno, saranno quelli del
2014 (sentenza del TF I 471/05 del l’11 maggio 2006 consid. 3.2), pur te-
nendo conto delle modifiche riguardanti tali redditi, suscettibili di influire sul
diritto alla rendita fino all’emissione della decisione dell’autorità compe-
tente (DTF 129 V 222 consid. 4.1 e i riferimenti ivi citati; MICHEL VALTERIO,
Droit de l’assurance-vieillesse et survivants (AVS) e de l’assurance-invali-
dité (AI), Commentaire thématique, ed. Schulthess, Ginevra/Zurigo/Basilea
2011, p. 548, N. 2063-2064).
8.3 La comparazione dei redditi determinanti per valutare il grado di invali-
dità di un assicurato residente all’estero, deve inoltre essere eseguita sul
medesimo mercato del lavoro, posto che la disparità della remunerazione
e del costo della vita da un paese all’altro non permette di procedere a una
comparazione oggettiva dei redditi in questione (ATF 110 V 273 consid.
4b).
9.
9.1 Per determinare il reddito ipotetico conseguibile dalla persona assicu-
rata senza il danno alla salute (reddito da valido), occorre stabilire quanto
la stessa, nel momento determinante (corrispondente alla decorrenza
dell'eventuale diritto alla rendita), guadagnerebbe secondo il grado di ve-
rosimiglianza preponderante quale persona sana, tenuto conto delle sue
capacità professionali e delle circostanze personali. Tale reddito dev'es-
sere determinato il più concretamente possibile. Di regola ci si fonderà
sull'ultimo reddito che la persona assicurata ha conseguito prima del danno
C-5617/2018
Pagina 13
alla salute, se del caso adeguandolo all'evoluzione dei salari fino al mo-
mento della nascita del diritto alla rendita. Tale regola non deve tuttavia
essere applicata in maniera schematica. In caso di forti fluttuazione del
reddito, ad esempio, conviene basarsi sul salario medio realizzato nel
corso di un lungo periodo per la determinazione del reddito da valido (MI-
CHEL VALTERIO, Op. cit., p. 552, N. 2082). Soltanto in presenza di circo-
stanze particolari ci si potrà scostare da questo valore e ricorrere ai dati
statistici risultanti dall'ISS (v. DTF 134 V 322 consid. 4.1; 129 V 222 consid.
4.3.1 con riferimenti). Questo sarà in particolare il caso qualora dovessero
mancare indicazioni riguardanti l'ultima attività professionale dell'assicu-
rato o nel caso in cui la cessazione di tale attività risalga a parecchi anni
prima del momento determinante per la valutazione dell'invalidità (Sen-
tenza del TF I 636/02 del 15 aprile 2003 consid. 4.1; I 574/01 del 17 dicem-
bre 2002 consid. 3.4; MICHEL VALTERIO, Op. cit., p. 554, N. 2085).
9.2
9.2.1 In concreto l’autorità inferiore, fondandosi sulle indicazioni fornite dal
datore di lavoro (doc. 62), ha stabilito che per gli anni 2014-2017 l’assicu-
rato avrebbe potuto percepire un reddito lordo da valido di fr. 6'080.- al
mese per tredici mensilità con l’aggiunta di fr. 5'270.05 quale importo di
indennità annua, corrispondenti a un reddito lordo annuo di fr. 84'388.-
(doc. 106). Tale importo che, come sottolineato nel memoriale di risposta
(doc. TAF 9), corrisponde a quello ritenuto dall’INSAI nella decisione su
opposizione del 22 febbraio 2018 (doc. 202 inc. INSAI).
9.2.2 Il ricorrente, dal canto suo, sostiene che il salario indicato dall’ex da-
tore di lavoro corrisponde unicamente al salario di base al quale occorre
sommare le retribuzioni per le ore supplementari, straordinarie e per il la-
voro notturno e domenicale (come dimostrano i conteggi salariali del 2012)
e di cui occorre tenere conto per stabilire il reddito da valido. Egli chiede,
in buona sostanza, che il reddito da valido venga determinato tenendo
conto dei salari versati negli anni precedenti l’infortunio e postula la produ-
zione da parte del datore di lavoro dei certificati di salario degli anni 2009-
2011, essendo quello del 2012 già agli atti ed attestando lo stesso uno
stipendio largamente superiore a quello ritenuto dall’amministrazione.
9.3
9.3.1 Secondo l'art. 25 cpv. 1 OAI sono considerati redditi ai sensi dell'art.
16 LPGA i redditi annui presumibili sui quali sarebbero riscossi i contributi
disposti dalla LAVS. È bene precisare che tali redditi comprendono pure
C-5617/2018
Pagina 14
guadagni accessori e la remunerazione delle ore supplementari effettuate
in maniera regolare (sentenza del TF 8C_449/2015 del 6 aprile 2016 con-
sid. 3; MICHEL VALTERIO, op. cit., ad. art. 28a, N. 38).
9.3.2 L’assimilazione dei redditi da comparare a quelli determinanti ai sensi
dell’AVS prevista dall’art. 25 cpv. 1 OAI, consente, nei casi in cui il reddito
non sia stato stabilito in maniera trasparente o affidabile, di basarsi sulle
iscrizioni figuranti nel conto individuale AVS (MICHEL VALTERIO, op. cit.,
p.548, N. 2067), a meno che non si possa stabilire che le stesse non corri-
spondano alla realtà, siano inesatte o abbiano subito delle forti variazioni
nel corso degli anni (sentenze del TF I 705/05 del 4 gennaio 2007 consid.
3.1; I 305/02 del 22 gennaio 2003 consid. 2.2.1; I 555/03 del 15 ottobre
2004 consid. 4.1; I 944/05 del 30 gennaio 2007 consid. 4.3).
9.4
9.4.1 Occorre innanzitutto rilevare che dalle carte processuali emergono
dei dati contrastanti.
Da un lato vi sono le dichiarazioni del datore di lavoro, attestanti un
salario mensile di fr. 6'030.- nel 2012, di 6'061.- nel 2013 (doc. 22)
e di 6'086.- per gli anni fra il 2014 e il 2017 (doc. 62), sempre ver-
sato per 13 mensilità. Sommando al reddito annuale così ottenuto
l’indennità aggiuntiva di fr. 5'270.05 segnalata dal datore di lavoro
(invero solo per gli anni 2014-17) ne risulta così un importo di fr.
84'388.-.
Dall’altro vi sono gli estratti salariali del 2010, 2011, 2012, attestanti
un reddito lordo annuo di rispettivamente fr. 115'341.05,
101'341.85, 104'302.20 (doc. 22), dati che sono sostanzialmente in
linea con quelli figuranti nel conto individuale AVS dell’assicurato,
nel quale è stato registrato un reddito di fr. 115'341.- per il 2010, di
fr. 95'344.- per il 2011 e di fr. 100'942.- per il 2012 (cfr. doc. 106).
Vi è infine il calcolo del 19 aprile 2017 con cui l’INSAI ha stabilito
per il periodo precedente l’infortunio, dunque dal 25 marzo 2012 e
il 24 marzo 2013, un salario assicurato di fr. 89'347.- (doc. 197 inc.
INSAI) sulla base del quale essa ha presumibilmente versato le in-
dennità giornaliere (doc. 167 inc. INSAI). Non è dato sapere il mo-
tivo per cui l’INSAI, a seguito della chiusura del caso, si è fondata
nella decisione su opposizione del 22 febbraio 2018 – a detta del
C-5617/2018
Pagina 15
ricorrente oggetto di ricorso – sul dato salariale (inferiore) fornito dal
datore di lavoro (doc. 202).
9.4.2 A fronte dell’incongruenza fra le dichiarazioni del datore di lavoro ri-
guardo al reddito che l’assicurato avrebbe percepito nel 2012, rispetto al
salario che nel corso del suddetto anno gli era stato effettivamente versato
(doc. 22) e sul quale sono stati prelevati i contributi (doc. 106), risulta pro-
vato con il grado della verosimiglianza preponderante che le indicazioni
salariali su cui si è fondata l’amministrazione non tengono conto di una
parte di salario. Una parte che nel caso del ricorrente risulta essere parti-
colarmente importante come attestano i dati citati sopra. Si tratta per l’ap-
punto di quella porzione di salario che l’assicurato percepiva a compenso
delle ore supplementari e straordinarie che regolarmente era chiamato ad
eseguire e che poteva variare di anno in anno a seconda delle esigenze
aziendali, come attestano i certificati di salario degli anni 2010-2012 e an-
cor più le registrazioni del conto individuale AVS dai quali è possibile risalire
anche agli anni precedenti (attestanti un salario comunque sempre supe-
riore rispetto a quello ritenuto nella decisione impugnata). Ne consegue
che a torto l’autorità inferiore ha determinato il reddito da valido sulla base
delle indicazioni salariali del datore di lavoro, imponendosi nella presente
fattispecie il ricorso ai redditi indicati nel conto individuale AVS (cfr. sen-
tenza del TAF C-5575/2011 del 7 giugno 2012 consid. 13.3), tenendo conto
del reddito medio guadagnato su di un periodo di tempo prolungato, dal
momento che il reddito annuo dell’assicurato era soggetto a fluttuazioni
dovute alle ore straordinarie/supplementari prestate nel corso dell’anno
(cfr. sentenza del TF 9C_979/2012 del 26 marzo 2013 consid. 4 e riferi-
menti), analogamente a quanto è consuetudine fare per determinare gli
introiti delle persone indipendenti (sentenza del TF 8C_626/2011 del 29
marzo 2012 consid. 3 e riferimenti ivi citati).
9.4.3 Il reddito medio percepito nei cinque anni precedenti quello dell’infor-
tunio (2008-2012), secondo le registrazioni riportate sul conto individuale
AVS, corrisponde a fr. 100'052.- (= 93'592.- + 95'041.- + 115'341.- +
95'344.- + 100'942.-). Alla luce di quanto sopra esposto e in accoglimento
di quanto richiesto dal ricorrente, tale importo è senz’altro quello che mag-
giormente si avvicina al reddito ipotetico che l’assicurato avrebbe potuto
concretamente percepire in assenza del danno alla salute nel 2013. Sulla
scorta dell’indice dei salari nominali valido per gli uomini fra il 2011-2015
(T1.1.10, settore costruzioni [41-43]), ne risulta quindi un reddito da valido
indicizzato al 2014 pari a fr. 100'541.-.
C-5617/2018
Pagina 16
10.
10.1 Per determinare il reddito da invalido fa stato in primo luogo la situa-
zione salariale concreta dell'assicurato, a condizione che, cumulativa-
mente, il rapporto di lavoro sia particolarmente stabile, egli sfrutti in ma-
niera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua, il reddito deri-
vante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un
salario sociale (DTF 129 V 475 consid. 4.2.1; 126 V 75 consid. 3b/aa e i
riferimenti citati; anche sentenze 9C_818/2018 e 9C_826/2018 del 5 aprile
2019 consid. 4.3). Qualora difettino indicazioni economiche effettive, pos-
sono essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali, come risultano
dall'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari (sentenza del TF
9C_205/2011 consid. 7 e relativi riferimenti).
10.2 Nell’evenienza concreta, a seguito del danno alla salute, l’assicurato
ha svolto soltanto dei brevi periodi lavorativi presso differenti datori di la-
voro, stages ai quali, per un motivo o per l’altro, non è stato dato seguito
mediante un’assunzione a tempo indeterminato. A ben vedere dal 20 set-
tembre 2016, ossia dall’interruzione dell’ultimo rapporto di lavoro, il ricor-
rente non risulta aver più esercitato stabilmente alcuna attività lavorativa.
Difettano quindi delle indicazioni economiche effettive, risultanti da una si-
tuazione professionale stabile o quantomeno durevole, alle quali si possa
fare riferimento.
In simili circostanze, risulta pertanto corretta la scelta dell’amministrazione
di riferirsi alla tabella ISS 2014 per stabilire il reddito da invalido (dato che
al momento dell’emanazione della decisione litigiosa già disponeva dei dati
del 2014 – cfr. sentenze 9C_225/2016 del 14 luglio 2016 consid. 6.3.2 e
9C_767/2015 del 19 aprile 2016 consid. 3.4 con i riferimenti). Su tale punto,
per altro non contestato dal ricorrente, è quindi possibile attenersi al reddito
indicato nella decisione impugnata di fr. 33'226.56 che il ricorrente po-
trebbe conseguire nel 2014 in attività semplici e ripetitive (categoria totale,
livello 1, uomini – a un orario lavorativo usuale di 41.7 ore/settimanali),
svolte nella misura del 50% (ossia la capacità medico teorica residua atte-
stata dai periti del SAM).
10.3 Tale importo può essere ridotto del 25%, al massimo, per tenere conto
dei fattori professionali e personali del caso (DTF 126 V 75).
10.3.1 Se e in quale misura, nel singolo caso, i salari fondati su dati stati-
stici debbano essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze personali
e professionali concrete (limitazione addebitabile al danno alla salute, età,
C-5617/2018
Pagina 17
anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupa-
zione), criteri che l'amministrazione è tenuta a valutare globalmente. Il Tri-
bunale federale ha precisato al riguardo che una deduzione globale mas-
sima del 25% del salario statistico permette di tenere conto delle varie par-
ticolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. A seconda della loro
incidenza infatti, è possibile che la persona assicurata, anche in un mercato
del lavoro equilibrato, non sia in grado di realizzare un salario medio sfrut-
tando la capacità lavorativa residua (DTF 126 V 75 consid. 5b/aa in fine).
La deduzione non è automatica, ma deve essere valutata di caso in caso
e complessivamente, non separatamente, in maniera schematica, som-
mando i singoli fattori di deduzione, tenendo conto di tutte le circostanze
del singolo caso (sentenza del TF 9C_751/2011 del 30 aprile 2012 consid.
4.2.1 e DTF 126 V 75 consid. 5b/aa in fine). Va da sé che i fattori estranei
all'invalidità di cui è già stato tenuto conto con il parallelismo dei redditi non
possono essere presi in considerazione una seconda volta nell'ambito
della deduzione per circostanze personali e professionali (DTF 135 V 297;
134 V 322).
Va aggiunto che è compito dell'amministrazione e, in caso di ricorso, del
giudice, motivare l'entità della deduzione, fermo restando che quest'ultimo
non può scostarsi dalla valutazione dell'amministrazione senza fondati mo-
tivi (DTF 126 V 75 consid. 5b/dd e 6; cfr. pure 129 V 472 che conferma
questi principi). Al riguardo va rilevato che quando è chiamato a verificare
il potere di apprezzamento esercitato dall'amministrazione (v. art. 37 LTAF
in relazione con l'art. 49 PA), per stabilire l'estensione della riduzione da
apporre al reddito da invalido, il Tribunale amministrativo federale deve va-
lutare le differenti soluzioni di cui disponevano agli organi esecutivi dell'AI
e domandarsi se una deduzione più o meno elevata fosse maggiormente
appropriata e quindi si imponga per un valido motivo, senza tuttavia sosti-
tuire il proprio apprezzamento a quello dell'amministrazione (DTF 137 V 71
consid. 5.2; sentenze del TF 9C_273/2011 del 27 gennaio 2012 consid.
1.3, 9C_280/2010 del 12 aprile 2011 consid. 5.2 in fine).
Occorre infine rammentare che per prassi del Tribunale federale vengono
abitualmente applicati, a questo genere di deduzioni, multipli di 5 a causa
dell'ininfluenza del calcolo per l'esito della valutazione. L'applicazione di
tassi più frazionati si rivelerebbe invece problematica poiché siffatte ridu-
zioni sarebbero difficilmente concretizzabili e quindi anche difficilmente ve-
rificabili in sede giudiziaria (cfr. sentenze 9C_767/2015 del 19 aprile 2016
consid. 4.6; 9C_179/2013 del 26 agosto 2013 consid. 5.5 e 9C_643/2010
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Pagina 18
del 27 dicembre 2010 consid. 3.4 in fine; PHILIPP GEERSTEN, Der Tabellen-
lohnabzug, in: KIESER/LENDFERS, Jahrbuch zum Sozialversicherungsrecht
[JaSo] 2012, pag. 142).
10.3.2 L'UAIE ha operato in concreto una riduzione del 5% per tenere
conto del fatto che le attività leggere sono generalmente remunerate meno
(3%) e di altri svantaggi salariali derivanti da contingenze particolari (2%),
senza indicare di cosa si tratta esattamente (doc 95-97). In sede di risposta
ha poi sottolineato trattarsi di una deduzione del 5% per attività leggere
precisando che, essendo stata constatata dal punto di vista medico una
limitazione funzionale di carico massimo di 15 kg, in assenza di condizioni
più restrittive di carico e peso non si giustifica una maggiore riduzione. In
sede di duplica ha inoltre ritenuto non giustificarsi alcuna riduzione
correlata alle limitazioni funzionali, essendo l’alternanza della postura già
stata considerata dal SMR e ritenuta nel tasso d’incapacità lavorativa
residua. Ora, sebbene la motivazione addotta in duplica non sia corretta,
dal momento che l’incapacità lavorativa in attività adeguata è riconducibile
unicamente alle problematiche di natura psichica e non da quelle
somatiche (da cui discendono i limiti funzionali riscontrati presso la Clinica
di F._______ e ripresi dai periti e dal SMR), una riduzione complessiva del
5% appare in concreto adeguata.
10.3.3 Una deduzione del 10% – come quella richiesta dall’insorgente – è
di norma ammessa dalla giurisprudenza in quei casi in cui la persona assi-
curata svolge da sempre attività pesanti e che a causa del danno alla salute
è in grado di svolgere soltanto attività leggere in assenza di una formazione
professionale particolare (le attività a cui fa riferimento il dato statistico inol-
tre si riferiscono non solo ad attività leggere ma anche ad attività pesanti,
di regola meglio remunerate, si confronti in proposito sentenza del TF
9C_179/2013 del 26 agosto 2013 consid. 5.7). Nel caso concreto, benché
l’assicurato svolgesse in precedenza un’attività pesante e di responsabilità
nell’ambito del genio civile, è pur vero che in tale contesto egli ha lavorato
soltanto per una dozzina d’anni, non per un’intera vita e al momento del
danno alla salute egli aveva soltanto 33 anni (rispettivamente 34 anni,
all’insorgere del diritto alla rendita).
10.3.4 D’altro canto, non si potrebbe, nel caso di specie, procedere a una
riduzione giurisprudenziale a causa delle affezioni psichiche di cui soffre il
ricorrente, in quanto le stesse sono già state debitamente considerate
nell’ambito della determinazione della residua capacità lavorativa – del
50% da agosto 2013 in attività sostitutive adeguate (presenza durante tutto
C-5617/2018
Pagina 19
il giorno, ma con rendimento ridotto) – con conseguente riduzione del red-
dito da invalido del 50% per il minor rendimento. Peraltro, in questo ambito
non è consentita una doppia deduzione (cfr., fra le tante, le sentenze del
TF 8C_94/2018 del 2 agosto 2018 consid. 7.2 e 9C_264/2016 del 7 luglio
2016 consid. 5.2.2 con rinvii).
10.3.5 Questo Tribunale constata altresì che una riduzione giurispruden-
ziale può giustificarsi anche qualora sussistono altre restrizioni, come per
esempio pause supplementari o limitazioni funzionali che in ragione della
loro natura non sono facilmente compatibili con le esigenze che compor-
tano di regola le attività sostitutive entranti in linea di conto (cfr. in partico-
lare DTF 8C_552 del 18 gennaio 2018 consid. 5.2 con rinvio). Orbene, a
fronte delle limitazioni funzionali elencate dai periti del SAM, aderenti a
quelle già riscontrate presso la Clinica F._______ nel 2013 riguardo agli
aspetti fisici (che allora come oggi non determinano alcuna incapacità la-
vorativa dal punto di vista strettamente somatico), del fatto che non siano
state indicate particolari limitazioni funzionali sotto il profilo psichiatrico (al
di fuori di quelle già considerate per stabilire la riduzione del rendimento
[“le eventuali pause supplementari sono già conteggiate nella valutazione
complessiva della capacità lavorativa”, cfr. doc. 87 p. 29 §9.1.2.3]) e
dell’ampio spettro di attività adeguate disponibili sul mercato del lavoro
equilibrato (elencate e descritte dal consulente IP), nel caso di specie l’al-
ternanza di postura di cui si avvale il ricorrente non può giustificare un’ul-
teriore riduzione giurisprudenziale sotto questa voce.
10.3.6 Si osservi, peraltro, che neppure una limitata formazione
professionale giustifica di per sé una riduzione giurisprudenziale,
considerato che le attività adeguate entranti in linea di conto
(segnatamente semplici e ripetitive) non richiedono né un’esperienza
professionale diversificata né un grado di istruzione particolare (cfr. in DTF
137 V 71 consid. 5.3).
10.3.7 L’insorgente non ha altresì fatto valere rispettivamente sostanziato
con il necessario dettaglio ulteriori motivi di riduzione. Pertanto, anche te-
nuto conto del riserbo di cui deve dare prova il giudice delle assicurazioni
sociali nel sostituire il proprio apprezzamento a quello dell’amministrazione
(DTF 137 V 71 e 132 V 393 consid. 3.3), questo Tribunale potrebbe di prin-
cipio limitarsi a rilevare che non sono state indicate nel gravame ragioni
sufficienti per scostarsi dalla valutazione di cui alla decisone litigiosa se-
condo la quale si giustifica nel caso di specie una riduzione giurispruden-
ziale del 5%.
C-5617/2018
Pagina 20
10.3.8 Ne consegue che, riducendo il salario statistico da invalido di fr.
33'226.56 del 5%, si ottiene un importo di fr. 31'565.25.
11.
Dal confronto fra il reddito annuo privo d'invalidità di fr. 100'541.- ed un
introito teorico dopo l'insorgenza dell'invalidità di fr. 31'565.25, emerge una
perdita di guadagno del 68.60% (arrotondato al 69%; DTF 130 V 121, con-
sid. 3.2 e seg., ribadita in un caso analogo anche nella DTF 133 V 545
consid. 6.1), tasso che comporta il riconoscimento del diritto a tre quarti di
rendita dell’assicurazione svizzera per l’invalidità.
12.
Da quanto esposto, ne consegue che il ricorso è destituito di fondamento
e non merita pertanto tutela e la decisione impugnata, seppure con le cor-
rezioni indicate nei considerandi precedenti riguardanti la valutazione del
tasso di invalidità, va confermata nella sostanza.
13.
13.1 Visto l'esito della procedura le spese processuali di fr. 800.-, sono po-
ste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. b del
regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle
cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS
173.320.2]). Esse vengono compensate con l'anticipo spese versato
dall'insorgente il 22 ottobre 2018 (cfr. doc. TAF 6-7).
13.2 Al ricorrente, interamente soccombente, non spetta altresì alcuna in-
dennità per spese ripetibili della sede federale (art. 64 PA in combinazione
con l'art. 7 cpv. 1 e 2 TS-TAF a contrario).
Le autorità federali, quand'anche vincenti, non hanno di principio diritto a
un'indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 TS-TAF), salvo eccezioni non
ravvisabili nel caso concreto (cfr. fra l'altro, DTF 127 V 205).
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali di fr. 800.-, già anticipate dal ricorrente, sono poste a
suo carico e vengono compensate con l’acconto versato.
3.
Non si riconoscono indennità per spese ripetibili.
4.
Comunicazione a:
– rappresentante del ricorrente (atto giudiziario)
– autorità inferiore ([…]; raccomandata)
– Ufficio federale delle assicurazioni sociali (raccomandata)
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
La presidente del collegio: Il cancelliere:
Michela Bürki Moreni Luca Rossi
C-5617/2018
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Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna,
entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e
segg. e 100 LTF). Il termine è reputato osservato se gli atti scritti sono
consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta
svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più
tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). Gli atti scritti devono
contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed
essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte
ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere
allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione: