Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Corte III
C-5624/2010
Sentenza del 21 aprile 2011
Composizione Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio),
Marianne Teuscher, Antonio Imoberdorf,
cancelliera Mara Vassella.
Parti A._______,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto Autorizzazione di entrata nello spazio Schengen.
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Fatti:
A.
Il 3 maggio 2010, B._______, cittadina thailandese nata il …, ha inoltrato
presso l'Ambasciata Svizzera a Bangkok una domanda di autorizzazione
d'entrata nello spazio Schengen al fine di visitare la Svizzera e la famiglia
del compagno A._______. Con decisione del 6 maggio 2010 la detta
Rappresentanza ha rifiutato di concedere l'autorizzazione d'entrata a
favore della richiedente, siccome lo scopo, le condizioni del soggiorno e
l'intenzione di rientrare nel suo Paese d'origine non avevano potuto
essere accertate.
B.
Mediante missiva dell'11 maggio 2010 all'attenzione dell'UFM, A._______
ha formato opposizione e ha postulato il rilascio di una decisione. Egli ha
chiesto in particolare di appurare le ragioni per le quali all'interessata era
stata negata la suddetta autorizzazione d'entrata in quanto egli avrebbe
potuto fornire informazioni supplementari in riguardo allo scopo del
soggiorno. Circa la sua situazione personale egli ha osservato di essersi
trasferito in Thailandia nell'aprile 2010 per ragioni professionali ma che
già dal 2001 ha lavorato a Bangkok per la filiale di una società non meglio
definita. Egli ha poi dichiarato di aver conosciuto l'attuale compagna nel
2009, con la quale convive da quando si è trasferito nel Paese. Essi
avevano pianificato di recarsi in Svizzera nel mese di luglio 2010 per una
vacanza e per fare la conoscenza della famiglia dell'invitante. Circa
l'impiego della richiedente, A._______ ha asserito che la stessa è attiva
quale venditrice in un centro commerciale.
Il 25 maggio 2010 la richiedente ha inoltrato presso la suddetta
Ambasciata l'apposito formulario ai fini dell'emissione della decisione su
opposizione, postulando il rilascio di un visto di 34 giorni per entrare nello
spazio Schengen.
C.
Mediante scritto del 26 maggio 2010 la competente Rappresentanza
elvetica ha osservato che la richiedente non poteva prevalersi di legami
famigliari con l'ospitante, di un impiego stabile e di mezzi finanziari
sufficienti. Viste le circostanze della fattispecie, la detta autorità avrebbe
rifiutato di concedere l'autorizzazione d'entrata alla richiedente siccome
non poteva essere garantita l'uscita dalla Svizzera allo spirare del visto
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auspicato e, inoltre, ha espresso dei dubbi in merito allo scopo del
soggiorno. Circa la situazione personale della ricorrente, essa ha
affermato che la stessa era nubile e senza figli, non era mai stata in
Svizzera o in Europa e aveva conosciuto l'amico 5 mesi prima in un Pub.
D.
Con scritto del 21 giugno 2010, la Sezione della popolazione ha
trasmesso per competenza e decisione all'UFM la richiesta di visto
Schengen e gli atti allegati con particolare riferimento a quanto indicato
dalla suddetta Rappresentanza.
E.
Con decisione del 15 luglio 2010, l'UFM ha rifiutato di concedere
l'autorizzazione d'entrata nello spazio Schengen, siccome la situazione
della richiedente e la situazione socioeconomica prevalente nel suo
Paese d'origine non permettevano di considerare sufficientemente
garantita la sua partenza dallo spazio Schengen al termine del soggiorno
auspicato. Ha inoltre sostanzialmente ripreso quanto asserito dalla
Rappresentanza elvetica (l'interessata è una persona giovane, nubile e
senza figli, e non può avvalersi di legami familiari con il Paese d'origine
idonei a garantire il suo ritorno in Patria) e che, vista la pratica restrittiva
in tale ambito, il desiderio di accompagnare il fidanzato in Svizzera non
basterebbe a giustificare il rilascio di un visto.
F.
Il 6 agosto 2010 il compagno della richiedente ha interposto ricorso
contro la suddetta decisione ritenendola arbitraria. Egli ha dapprima fatto
valere di conoscere la richiedente da quasi due anni ed ha sottolineato di
essersi trasferito nell'aprile 2010 in Thailandia, dove da allora essi
convivono. Egli ha poi asserito che l'interessata lavora quale responsabile
vendita in un centro commerciale di Bangkok e che lo scopo del
soggiorno in Svizzera, previsto per il mese di luglio 2010, consisteva
unicamente nel dare la possibilità alla compagna di conoscere la sua
famiglia e la Svizzera.
G.
Chiamato ad esprimersi in merito al suddetto gravame, con preavviso del
12 ottobre 2010, l'UFM ha postulato la reiezione del gravame e
riconfermato le argomentazioni addotte nella decisione impugnata,
sottolineando in particolare che l'interessata non poteva prevalersi di
obblighi o stretti legami in Patria atti ad ostacolare un'eventuale
emigrazione. Ribadendo come l'ordinamento giuridico non conferisse
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diritto alcuno al rilascio di un visto a favore un cittadino straniero, l'autorità
inferiore ha infine precisato che tale decisione non rimetteva in causa la
buona fede dei richiedenti né quella dei loro ospitanti in Svizzera.
H.
Invitato ad esprimersi in merito al suddetto preavviso, con ordinanza del
19 ottobre 2010, il ricorrente ha rinunciato a determinarsi in merito.
Diritto:
1.
1.1. Riservate le eccezioni previste all'art. 32 della legge del 17 giugno
2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), in
conformità dell'art. 31 LTAF, il Tribunale amministrativo federale (di
seguito: il TAF o il Tribunale) giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi
dell'art. 5 dalla legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura
amministrativa (PA, RS 172.021) prese dalle autorità menzionate all'art.
33 LTAF.
1.2. Secondo l'attuale tenore dell'art. 12 cpv. 3 dell'ordinanza concernente
l'entrata e il rilascio del visto (OEV, RS 142.204) in vigore dal 5 aprile
2010, se il visto è rifiutato, la rappresentanza all'estero emana una
decisione contro la quale, conformemente all'art. 6 cpv. 2bis della legge
federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20), può
essere formata entro 30 giorni opposizione scritta dinanzi all'UFM.
Le decisioni su opposizione, in materia di rifiuto dell'autorizzazione
d'entrata in Svizzera rese dall'UFM, possono essere impugnate dinanzi al
TAF che statuisce in via definitiva (cfr. art. 1 cpv. 2 LTAF in relazione con
l'art. 83 lett. c cifra 1 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale
[LTF, RS 173.110]).
1.3. Salvo i casi in cui la LTAF non disponga altrimenti la procedura
dinanzi al Tribunale è retta dalla PA (art. 37 LTAF).
1.4. A._______ ha il diritto di ricorrere (art. 48 cpv.1 PA) e il suo ricorso,
presentato nella forma e nei termini prescritti dalla legge, è ricevibile (art.
50 e 52 PA).
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2.
Ai sensi dell'art. 49 PA, i motivi di ricorso sono la violazione del diritto
federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento,
l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti
nonché l'inadeguatezza, nella misura in cui un'autorità cantonale non
abbia giudicato come autorità di ricorso. Il Tribunale applica d'ufficio il
diritto federale nella procedura ricorsuale e non è vincolato in nessun
caso dai motivi del ricorso (cfr. art. 62 cpv. 4 PA). Rilevanti sono in primo
luogo la situazione di fatto e di diritto al momento del giudizio (cfr. consid.
1.2 della sentenza 2A.451/2002 del 28 marzo 2003 pubblicata
parzialmente in: DTF 129 II 215).
3.
La legislazione svizzera in materia di diritto concernente gli stranieri non
garantisce né il diritto d'entrata nello spazio Schengen né il rilascio di un
visto anche qualora il richiedente adempia tutte le condizioni d'entrata.
Così come gli altri Stati, la Svizzera non è tenuta ad autorizzare l'entrata
di stranieri nel suo territorio. Riservati gli obblighi derivanti dal diritto
internazionale pubblico le autorità amministrative decidono
conformemente alle norme di legge e al potere discrezionale loro
conferito. In linea di principio non esiste dunque un diritto al rilascio di un
permesso di soggiorno, salvo nei casi in cui lo straniero o i suoi parenti in
Svizzera possano prevalersi di una norma speciale del diritto federale
(cfr. Messaggio del Consiglio federale relativo alla legge sugli stranieri
dell'8 marzo 2002, in FF 2002 3327 nonché DTF 135 II 1 consid. 1.1 e
giurisprudenza ivi citata).
4.
Nella presente fattispecie si applicano le norme di diritto nazionale
concernenti la procedura di visto, l'entrata e la partenza dalla Svizzera,
per quanto gli Accordi di associazione alla normativa Schengen non
prevedano disposizioni divergenti (cfr. art. 2 cpv. 4 e 5 LStr).
5.
5.1. Per un soggiorno di una durata massima di tre mesi in Svizzera
rispettivamente nello spazio Schengen, i cittadini di Paesi terzi
necessitano, per varcare le frontiere, di documenti di viaggio valevoli e,
se richiesto, di un visto (cfr. art. 5 cpv. 1 lett. a LStr, art. 2 cpv. 1
dell'ordinanza del 22 ottobre 2008 concernente l'entrata e il rilascio del
visto [OEV, 142.204] che rinvia all'art. 5 cpv. 1 lett. a e b del regolamento
[CE] n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo
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2006 che istituisce un codice comunitario relativo al regime di
attraversamento delle frontiere da parte delle persone [Codice frontiere
Schengen, GU L 105 del 13 aprile 2006, pag. 1-32] e l'art. 2 del
regolamento [UE] n. 265/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio
del 25 marzo 2010 che modifica la convenzione di applicazione
dell'accordo di Schengen e il regolamento (CE) n. 562/2006 per quanto
riguarda la circolazione dei titolari di visto per soggiorni di lunga durata
[GU L 85 del 31 marzo 2010, pag. 1-4]).
5.2. Inoltre è necessario giustificare lo scopo e le condizioni di soggiorno
nonché disporre di mezzi finanziari sufficienti (art. 5 cpv. 1 lett. b LStr, art.
5 cpv. 1 lett. c Codice frontiere Schengen e art. 14 cpv. 1 lett. a-c del
regolamento [CE] n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio
del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti [Codice
CE dei visti, GU L 243/1 del 15 settembre 2009, pag. 1-58]). I cittadini di
Paesi terzi che intendono entrare nello spazio Schengen, devono
comprovare che, trascorso il periodo concesso dal visto, lasceranno la
Svizzera entro il termine stabilito (art. 14 cpv. 1 lett. d, art. 21 cpv. 1
Codice CE dei visti e art. 5 cpv. 2 LStr). Infine non devono essere
segnalati nel Sistema d'informazione Schengen (SIS) ai fini della non
ammissione e non essere considerati una minaccia per l'ordine pubblico,
la sicurezza interna, la salute pubblica o le relazioni internazionali di uno
degli Stati membri (art. 5 cpv. 1 lett. c LStr, art. 5 cpv. 1 lett. d ed e
Codice frontiere Schengen).
6.
Se le condizioni per rilasciare un visto al fine di entrare nello spazio
Schengen non sono adempiute, in casi eccezionali è comunque possibile
concedere un visto a validità territoriale limitata. Lo stato membro
interessato può fare segnatamente uso di tale possibilità, se lo ritiene
giustificato per motivi umanitari, di interesse nazionale o in virtù di
obblighi internazionali (cfr. art. 25 cpv. 1 lett. a codice dei visti, anche art.
5 cpv. 4 lett. c Codice frontiere Schengen).
7.
L'Allegato I del regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio del 15 marzo
2001 elenca gli Stati, i cui cittadini all'atto dell'attraversamento delle
frontiere esterne degli Stati Schengen, devono essere in possesso di un
visto (GU L 81 del 21 marzo 2001, pag. 1-7, per quanto riguarda la fonte
integrale cfr. nota all'art. 4 cpv. 1 OEV). Considerato che la Thailandia
figura in questo allegato, la richiedente soggiace all'obbligo del visto.
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8.
Nella decisione impugnata, l'UFM ha rifiutato di autorizzare all'interessata
l'entrata nello spazio Schengen siccome ha qualificato come non
sufficientemente assicurata la sua partenza. Occorre dunque esaminare
se la stessa, considerati tutti gli elementi agli atti, appare disposta a
lasciare lo spazio Schengen dopo il soggiorno auspicato conformemente
all'art. 5 cpv. 2 LStr. Affinché possa essere determinato se vi sono le
garanzie necessarie per ritenere assicurata l'uscita dallo spazio
Schengen, l'autorità competente deve procedere ad una valutazione di
una situazione futura e a tale scopo si fonda da una parte sulla situazione
politica, sociale ed economica prevalente nel Paese di provenienza
dell'interessata, e dall'altra parte, sulla situazione personale, familiare e
professionale della richiedente.
8.1. La Thailandia è stata fortemente colpita durante la crisi asiatica del
1997-1998 come pure durante l'ultima crisi finanziaria mondiale
manifestatasi nel 2008, che ha avuto come conseguenza un sensibile
rallentamento dell'economia. Nel 2009 infatti la crescita economica è
diminuita del 2.3 %. Tuttavia questa situazione di recessione è perdurata
unicamente durante altri due trimestri per poi riprendere a crescere, non
da ultimo grazie al buon livello delle finanze pubbliche e alle esportazioni.
Anche la prognosi economica per il 2011 indica una crescita in costante
ripresa. Nel 2009 il Prodotto interno lordo (PIL) pro capite raggiungeva
circa 3760 UDS e nel 2010 4435 UDS. Attualmente, per quanto attiene
alla situazione politica, il Paese sta attraversando una profonda crisi che
può talvolta condurre a violente manifestazioni di strada (cfr. fonti: sito
internet dell'Ufficio degli affari esteri tedesco,
>, Länder, Reisen und Sicherheit > alle Länder A – Z > Thailand >
ultimo aggiornamento: marzo 2011, visitato il 26 aprile 2011; sito internet
del Ministero degli affari esteri francese, ,
Pays zones – géo > Thaïlande > Présentation de la Thaïlande, ultimo
aggiornamento: 3 dicembre 2010, visitato il 26 aprile 2011; sito internet
del Dipartimento degli affari esteri svizzero, ,
Consigli di viaggio > Destinazioni di viaggio > Consigli di viaggio per:
Thailandia, ultimo aggiornamento: 13 aprile 2011, visitato il 26 aprile
2011). Nonostante il buon andamento economico del Paese, considerato
che il PIL pro capite nel 2010 si fissa approssimativamente a circa 4435
USD, comparto a quello svizzero, risulta essere circa 17 volte inferiore.
8.2. Tenuto conto della situazione socioeconomica del Paese d'origine
della richiedente nonché delle differenze tra questo Paese e la Svizzera,
la valutazione dell'UFM secondo cui il rischio di un'uscita non conforme ai
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termini prestabiliti appaia relativamente elevato, non può essere
contestata. Inoltre va osservato che la pressione migratoria, come lo
dimostra l'esperienza, tende ad aumentare in presenza di persone
giovani che non hanno particolari legami famigliari o professionali al loro
Paese d'origine.
Trarre tuttavia delle conclusioni basandosi unicamente sulla situazione
generale del paese d'origine, porterebbe ad una valutazione dei fatti assai
semplicistica. Occorre per tanto esaminare l'insieme delle circostanze del
caso concreto. In particolare, gli obblighi familiari, sociali o professionali
che incombono alla richiedente possono costituire una prognosi
favorevole in vista di una sua partenza regolare dalla Svizzera.
9.
9.1. La richiedente ha quasi 26 anni. Nubile e senza figli, essa è
impiegata quale venditrice ("sale assistant") in un centro commerciale.
Dall'atto ricorsuale e dai documenti allegati non emergono elementi
attestanti legami famigliari o di altro genere idonei a ritenere poco
verosimile un'eventuale emigrazione. Per quanto riguarda il suo impiego,
sebbene anche a sostegno di tale affermazione non sia stata prodotta
alcuna documentazione, l'attività di venditrice non può essere ritenuta
vincolante a tal punto da poter considerare garantito il suo rientro in
Patria. Invero l'interessata può essere facilmente sostituita da un altro
impiegato.
Si osserva infine che nello scritto del 26 maggio 2010 dell'Ambasciata
all'attenzione dell'UFM è annotato che l'interessata ha conosciuto l'attuale
compagno cinque mesi prima in un Pub, mentre nel ricorso del 6 agosto
2010, il ricorrente ha affermato di conoscere la compagna da quasi due
anni e di convivere dall'aprile 2010. Tali incongruenze inducono a mettere
in dubbio lo scopo reale della richiesta di visto.
9.2. Visto quanto precede, il mero desiderio espresso dall'invitante,
perfettamente comprensibile, di invitare la compagna per rendere visita
alla famiglia in Svizzera non può costituire di per sé un motivo
giustificante la concessione del visto. Tenuto conto del numero
importante di domande di autorizzazione d'entrata inoltrate, le autorità
elvetiche devono prendere in considerazione il rischio risultante dal fatto
che la persona a beneficio d'un visto d'entrata non lasci la Svizzera entro
i termini del suo soggiorno ai sensi dell'art. 5 cpv. 2 LStr. In tali
circostanze le autorità competenti sono state portate ad adottare una
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politica d'ammissione restrittiva e a procedere ad una severa limitazione
del numero delle autorizzazioni d'entrata nello spazio Schengen.
9.3. Pertanto il Tribunale ritiene nella specie che il rischio di migrazione
sia alto e che la garanzia di ritorno di cui all'art. 5 cpv. 2 LStr non sia
adempiuta.
10.
Le dichiarazioni fornite dall'ospitante in relazione alla presa a carico delle
spese del soggiorno auspicato e alle assicurazioni secondo le quali
l'interessata lascerebbe lo spazio Schengen allo spirare del visto, non
sono tali da impedirle, una volta entrata nel territorio elvetico, di
intraprendere i passi necessari per stabilirvisi durevolmente (cfr. sentenza
del Tribunale federale 6S.281/2005 del 30 settembre 2005). L'esperienza
ha infatti più volte dimostrato che le dichiarazioni d'intenzione formulate in
merito all'uscita puntuale dalla Svizzera, costituiscono delle semplici
dichiarazioni d'intenzione prive di effetti giuridici. L'invitante è infatti in
grado di garantire certi rischi finanziari relativi al soggiorno della
richiedente, egli non può tuttavia portarsi garante per un determinato
comportamento (cfr. DTAF 2009/27 consid. 9 con ulteriori riferimenti).
11.
Ne discende che l'UFM con decisione del 15 luglio 2010 non ha né violato
il diritto federale né abusato del suo potere di apprezzamento; l'autorità di
prime cure non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti
giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata (art. 49
PA). Per questi motivi il ricorso va respinto.
12.
Visto l'esito della procedura, le spese processuali vengono poste a carico
del ricorrente (art. 63 cpv. 1 PA in relazione con gli art. 1 a 3 del
regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle
cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS
173.320.2]).
(Dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali di fr. 700.- sono poste a carico del ricorrente e sono
computate con l'anticipo spese dello stesso importo versato al Tribunale il
14 settembre 2010.
3.
Comunicazione a:
– ricorrente (Raccomandata)
– autorità inferiore (incarto n. di rif. … di ritorno)
– Sezione della popolazione, Bellinzona, per informazione
La presidente del collegio: La cancelliera:
Elena Avenati-Carpani
Data di spedizione:
Mara Vassella